• Agricoltura

    Cambiale Ortofrutta: domanda dall’8 aprile per liquidità

    Con un avviso del 5 aprile, l'ISMEA annuncia il prestito COR (Cambiale Ortofrutta), la nuova linea di credito ISMEA dedicata:

    • alle piccole e medie imprese agricole 
    • operanti nel settore ortofrutticolo
    • diretta ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti al ciclo produttivo aziendale.

    Vediamo i beneficiari e le regole per le presentare le domande dall'8 aprile.

    Cambiale Ortofrutta: domanda dall’8 aprile per liquidità

    La Legge di Bilancio 2024 L. 213 del 30 dicembre 2023, art. 1, commi 250-252 ha previsto che al fine di assicurare la continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, come definito dall'allegato I, parti IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni.

    I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

    Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dai commi 250 e 251, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 

    Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge n 225/2016. ù

    Cambiale Ortofrutta 2024: presenta la domanda

    L’Utente, per presentare la domanda deve: 

    • 1. Accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
    • 2. Compilare e convalidare la domanda durante il periodo di presentazione. La presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni deve essere effettuata presso il portale dedicato ISMEA all’indirizzo http://strumenti.ismea.it. 

    Per l’accesso al portale dedicato è necessario un accreditamento per l’ottenimento del quale occorre attivare la relativa procedura di registrazione. 

    Una volta effettuata, la registrazione consente all’utente di accedere all’area del portale dedicato per la compilazione, la gestione e la presentazione delle domande on-line. 

    Possono registrarsi le imprese richiedenti le agevolazioni ovvero loro delegati.

    In questo ultimo caso, la registrazione deve essere effettuata una sola volta e può essere utilizzata per più richieste di agevolazioni, destinate a diverse imprese (soggetti deleganti).

     Il modello di delega, disponibile sul portale, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma digitale dalla impresa richiedente, corredato di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegato e dell’informativa privacy sottoscritta con firma autografa dal delegato e trasmesso unitamente alla documentazione allegata alla domanda. 

    Nel corso dell’iter della domanda, il delegato può essere sostituito. 

    In tal caso è sufficiente che il modello con i dati del nuovo soggetto delegato sia sottoscritto dalla impresa richiedente le agevolazioni ed inviato mediante PEC indirizzata ad ISMEA, unitamente all’atto di revoca della precedente delega

    La domanda potrà essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 22 aprile 2024. 

    Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

    Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva, pari a 19,3 milioni di euro.

    Scarica qui il file con tutte le regole per presentare domanda

    Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

    Cambiale Ortofrutta 2024: modalità di ammortamento del prestito

    Secondo il prospetto riassuntivo delle regole,  la PMI rimborsa il prestito mediante n.12 rate trimestrali costanti, posticipate, la prima delle quali con scadenza a 27 mesi dall’erogazione del prestito.

    Il finanziamento è erogato:

    1. dopo la firma di n.1 cambiale agraria (Cambiale 1) di importo pari al valore nominale del prestito, della durata di trentasei mesi; 
    2. al corretto adempimento della quarta rata, in sostituzione della Cambiale 1, la PMI emette una nuova cambiale agraria (Cambiale 2), di importo pari a due terzi del valore nominale del prestito e della durata di dodici mesi; 
    3. al corretto adempimento della ottava rata, in sostituzione della Cambiale 2, la PMI emette una nuova cambiale agraria (Cambiale 3), di importo pari a un terzo del valore nominale del prestito e della durata di dodici mesi.

    In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal legale rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo.

    La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto alla cambiale ordinaria.

    L’erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla PMI ed a questa esclusivamente intestato.

    Il rimborso delle rate di finanziamento ha luogo mediante addebito SDD sul conto corrente indicato dalla PMI.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo Capitalizzazione PMI: il regolamento MIMIT

    Pubblicato in GU n 80 del 5 aprile il Regolamento MIMIT (DL n 43/2024) per la capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare programmi di investimento.

    Ai sensi dell'art 3 le disponibilità finanziarie per la concessione del contributo di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro. 

    In particolare, il decreto, in  attuazione di  quanto disposto dall'articolo  21, comma  3,  del  decreto-legge n. 34/2019, è finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto 22/4/2022.
    Con il DL in oggetto si definiscono i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo in attesa del decreto attuativo, da emanarsi entro la data del 1° luglio 2024, con le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta  a  presentare  per poter beneficiare delle agevolazioni.

    Attenzione al fatto che il regolamento entra in vigore dal giorno 20 aprile 2024.

    Contributo Capitalizzazione PMI: i beneficiari

    Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  le  PMI  che,  alla  data  di presentazione  della  domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

    • a) sono costituite in forma di società di capitali;
    • b) non  annoverano  tra  gli  amministratori  o  i  soci  persone condannate con sentenza definitiva  o decreto  penale  di  condanna divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della pena  su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.

    Non possono beneficiare delle agevolazioni le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di  una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    Contributo Capitalizzazione PMI: le regole

    Ai sensi dell'art 5 si prevede che entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento.

    L'aumento di  capitale  può essere  effettuato  esclusivamente nella forma del  conferimento in  denaro  e deve  risultare  dalla delibera  adottata  dalla  PMI come «versamento  in  conto  aumento capitale».

    A pena di revoca del  contributo,  l'aumento  di  capitale  deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta  giorni successivi alla concessione del contributo di cui all'articolo 6.
    Entro il termine di cui sopra, la PMI à tenuta a  versare almeno il 25 per  cento  dell'aumento  di  capitale, oltre  l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
    Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del  codice  civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio  ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine di  cui al comma 3.
    L'aumento di capitale sottoscritto deve  essere  effettuato  ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e  2481,  comma  2,  del codice civile.
    A pena di revoca  del  contributo,  il  versamento  della  quota dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma 3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre  la  data  di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale  alle  quote del contributo stesso e secondo  quanto  espressamente  previsto  dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 8.

    La misura del contributo di cui si tratta ai sensi dell'art 6 del regolamento a fronte dell'aumento di capitale il contributo  di cui  all'articolo  11 del decreto 22/4/2022 è incrementato:

    • a) al 5 per cento per le micro e piccole imprese;
    • b) al 3,575 per  cento  per le medie imprese.

    In caso di riduzione dell'importo del  finanziamento, l'importo dell'aumento di capitale può essere ridotto purche'  sia  rispettato il limite di cui all'articolo 5, comma 1.

    Contributo Capitalizzazione PMI: la domanda

    Le PMI interessate che  abbiano deliberato  l'aumento  di  capitale devono presentare la domanda di contributo  utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di prossima pubblicazione (art 12 del presente decreto).
    Con la presentazione della domanda la PMI  si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 5.
    A pena di improcedibilità della domanda di contributo,  la  PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva  di  atto  di notorietà resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive modificazioni e integrazioni, attestante  l'avvenuta adozione  della delibera di aumento del capitale sociale.
    Qualora  la  PMI  beneficiaria  non   adempia   al   versamento dell'aumento di capitale, è fatto divieto alla medesima di  chiedere la conversione dell'istanza nella domanda  ordinaria  di  accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green  di  cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022.

    Nel caso, l'impresa  dovrà presentare una  nuova  domanda,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022. 

  • Contributi Previdenziali

    Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?

    Un commercialista istante si è trovato in una situazione in cui ha pagato contributi previdenziali:

    • all'INPS (l'istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori dipendenti) 
    • alla CNPADC (la cassa di previdenza per i dottori commercialisti), per un certo periodo. 

    Successivamente, ha ricevuto un rimborso per quei contributi pagati in eccesso, dato che non erano necessari per unificare i suoi periodi di contribuzione presso entrambi gli enti. 

    L'istante chiede come gestire fiscalmente questo rimborso ossia se deve pagare delle tasse sul rimborso e se si come fare.

    Le entrate con la risposta n 86 del 4 aprile in sintesi, replicano che la parte del rimborso corrispondente ai contributi precedentemente dedotti può essere inclusa nel reddito imponibile del 2023, mentre la parte dei contributi non dedotti, ai sensi dell'art 17 comma 1 lett n-bis TUIR non è soggetta a tassazione diretta ai fini IRPEF, inoltre non essendo tali somme riconducibili ad alcuna categoria di reddito previste dall'art 6 del TUIR non rilevano ai fini dei redditi.

    Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?

    L'istante ha posto due quesiti principali riguardanti la tassazione dell'importo ricevuto come rimborso per i contributi versati in eccesso durante i periodi di doppia contribuzione all'INPS e alla CNPADC, che non erano stati utili al ricongiungimento dei periodi di contribuzione, domande se:

    1. l'importo corrispondente ai contributi restituiti che non hanno concorso al reddito di lavoro dipendente sia soggetto a possibile opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera n-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir) e possa rientrare nella definizione per la tassazione sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'art. 1 co. 55 – 57 della L. 197/2022.
    2. se l'importo corrispondente alla differenza tra i contributi restituiti maggiorati degli interessi, debba essere assoggettato a tassazione nell'anno di restituzione, ovvero nel 2023.

    Riguardo al primo quesito, considerato che ai sensi dell'articolo 17 del Tuir, il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata dei redditi indicati, tra cui le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti, l'istante può far concorrere le somme rimborsate nel 2023, corrispondenti ai contributi dedotti, al reddito complessivo di tale periodo d'imposta.

    Riguardo al secondo quesito, le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell'anno di versamento e restituite all'istante nel 2023 non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 17, commi 1, lettera n-bis del Tuir.

    Inoltre, tali somme non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dall'articolo 6 del Tuir e, di conseguenza, non hanno rilevanza reddituale.

    Allegati: