• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: nuovi termini e modello

    Con Provvedimento n 169262 del 29 marzo le Entrate modificano parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla  procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. 

    Nuovo modello riversamento spontaneo credito d’imposta R&S

    Il provvedimento del 29 marzo 2024 è emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, prevista dall’articolo 3 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura, approvando, contestualmente, il correlato nuovo modello di domanda.

    Di conseguenza sono aggiornate le specifiche tecniche ed i controlli relativi al prodotto software.

    In particolare, il provvedimento prende atto che la nuova scadenza per la trasmissione telematica del modello è il 30 luglio 2024, mentre i versamenti vanno effettuati entro il 16 dicembre o in tre rate di pari importo scadenti entro il 16 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026, le ultime due gravate di interessi al tasso legale.

    Per quanto riguarda la revoca dell’istanza precedentemente inviata, essa è prevista dal comma 1-bis dello stesso articolo 5 del Dl 145/2023, ed il provvedimento la rende possibile entro il 30 giugno prossimo, a condizione che a tale data non sia stato effettuato alcun versamento.

    Successivamente, entro il 30 luglio, è possibile inviare una nuova istanza di riversamento. 

    Attenzione al fatto che l’utilizzo della precedente modulistica è ammesso fino alla data di pubblicazione del nuovo software di trasmissione.

  • Dichiarazione 730

    Spese sanitarie 730/2024 per familiari non a carico con patologie esenti

    Nella dichiarazione dei redditi 2024, le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie.

    La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui. Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello REDDITI di quest’ultimo.
    Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.

    Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è però ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare. 

    La detrazione per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. 

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU (punti da 341 a 352) con il codice 2.  

    Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate la documentazione da controllare e conservare per le spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico sono le seguenti:

    1) Il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un modello 730 o REDDITI:

    • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
    • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
    • Modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia,
    • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

    2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto:

    • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
    • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
    • Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione,
    • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

    Si ricorda che, in entrambi i casi, se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

    Per i dati che devono essere riportati sullo scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche (natura, qualità, eccetera).

    Dove indicare le spese per familiari non a carico con patologie esenti
    Modello Redditi PF 2024: sezione I del quadro RP (rigo RP2)
    730/2024: sezione I del quadro E (rigo E2)
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Comunicazione bonus edilizi 2023: entro il 4.04 senza remissione in bonis

    Il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo è in vigore dal giorno 30, prevede una novità stringente relativa alla remissione in bonis delle comunicazioni di cessione e sconto.

    Comunicazione bonus edilizi 2023: entro il 4.04, senza remissione in bonis

    Con l'art 2 rubricato Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis si prevede che le disposizioni della remissione in bonis, di cui all'articolo  2,  comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si  applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di sconto e cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. 

    Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni  necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti  derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione  del credito,  la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni, previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e   b),  del decreto-legge  19 maggio  2020,  n.  34, di cui al   provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022,  inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024. 

    In altri termini, non vi è più la possibilità di avvalersi della remissione in bonis e si azzera la possibilità delle comunicazioni correttive e sostitutive.

    Il 4 aprile è l’ultimo giorno utile per comunicare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura riguardanti le spese sostenute nel 2023 e le rate residue degli anni precedenti che non si intendono portare in detrazione da quest’anno, senza più possibilità di ricorrere a tempi più ampi prima preisti con la remissione.

    La relazione illustrativa al decreto specifica si vuole "consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), la conoscenza dell’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica"

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: comunicazione antifrode dal 30 marzo

    Viene pubblicato in GU n 75 del 29 marzo il Decreto n 39/2024 con misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui  agli articoli 119 e 119-ter del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77, altre misure urgenti  in  materia  fiscale e connesse  a   eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

    Tra le altre norme spicca la comunicazione antifrode in arrivo dalla data di entrata in vigore del decreto, pertanto dal 30 marzo.

    Il nuovo decreto Blocca cessioni vuole evitare la formazione di nuovi crediti di imposta, eliminando cessione e sconto in fattura, ma interviene anche nel campo delle detrazioni e si introduce una comunicazione che riguarderà tutti i cantieri di superbonus attualmente in corso e quelli che saranno avviati.

    Il DL Superbonus prevede sanzioni per chi omette la comunicazione antifrode

    Il decreto con l'art 3 rubricato Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente prevede la suddetta novità della comunicazione antifrode.

    Nel dettaglio, la norma prevede che, al  fine di acquisire le  informazioni necessarie  per   il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei  dati  da  fornire  all'ENEA  alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16,  comma  2-bis,  del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al  comma  3  che sostengono spese per gli interventi  di  efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2020, n. 77,  trasmettono  all'ENEA  le  informazioni inerenti  agli interventi agevolati, quali:

    • a)  i  dati  catastali  relativi   all'immobile   oggetto   degli interventi;
    • b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data  di entrata in vigore del presente decreto
    • c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno  sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto negli anni 2024 e 2025;
    • d) le percentuali delle detrazioni spettanti  in  relazione  alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi  antisismici agevolabili  ai sensi dell'articolo 119 del citato  decreto-legge  n.  34  del  2020, trasmettono al "Portale  nazionale delle classificazioni  sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza  del  Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28  febbraio  2017,  n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

    • a)  ai  dati  catastali  relativi  all'immobile   oggetto   degli interventi;
    • b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024  alla  data di entrata in vigore del presente decreto;
    • c)  all'ammontare  delle  spese   che   prevedibilmente   saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
    • d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione  alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle  informazioni  di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

    • a)  che  entro  il  31  dicembre   2023   hanno   presentato   la comunicazione di inizio lavori asseverata  di  cui al  comma  13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n.  34  del  2020,  ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto  per  la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa  data non hanno concluso i lavori;
    • b)  che  hanno  presentato  la  comunicazione  di  inizio  lavori asseverata di cui  al  comma  13-ter dell'articolo  119  del  citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e  la  ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

    Attenzione al fatto che il contenuto, le modalità e i termini  delle  comunicazioni sono  definiti  con  decreto  del Presidente  del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo.

    L'omessa trasmissione dei dati nei  termini individuati comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa di euro 10.000. 

    In luogo  della  sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero  l'istanza  per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data  di entrata in vigore del presente  decreto,  l'omessa  trasmissione  dei dati comporta  la  decadenza dall'agevolazione fiscale.