• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Passaporto di ristrutturazione: richiesto ai proprietari di immobili

    Viene pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea il Regolamento n 1275/2024 noto come Direttiva Case Green.

    Si tratta di regole che gli stati membri dovranno recepire secondo un calendario predefinito, anche se la Direttiva entra in vigore dal 28 maggio, per poter rendere ecosostenibili tutti gli edifici pubblici e privati e renderli a emissioni zero entro il 2050.

    Vediamo la novità del Passaporto di ristrutturazione previsto dall'art 12 della Direttiva in oggetto.

    Passaporto di ristrutturazione: tutte le regole dalla Direttiva Case Green

    Entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri introducono un sistema per i passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune di cui all'allegato VIII che di seguito viene dettagliato, con il contenuto di questa certificazione green.

    In linea generale la Direttiva prevede che il sistema del passaporto di ristrutturazione sia utilizzato su base volontaria dai proprietari di edifici e unità immobiliari, a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio.

    Gli Stati membri adottano misure per far sì che i passaporti di ristrutturazioni siano economicamente accessibili e valutano la possibilità di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili che desiderano ristrutturare.

    Gli Stati membri possono consentire che il passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all'attestato di prestazione energetica.

    Il passaporto di ristrutturazione è rilasciato in un formato digitale idoneo alla stampa da un esperto qualificato o certificato, a seguito di una visita in loco.

    Al rilascio del passaporto di ristrutturazione, si consiglia al proprietario dell'edificio di tenere una discussione con l'esperto di per consentire a quest'ultimo di illustrare i migliori interventi attraverso cui trasformare l'edificio in un edificio a zero emissioni ben prima del 2050.

    Gli Stati membri si adoperano per fornire uno strumento digitale ad hoc per la preparazione e, se del caso, l'aggiornamento del passaporto di ristrutturazione. 

    Gli Stati possono sviluppare uno strumento complementare che consenta ai proprietari e agli amministratori di simulare un progetto di passaporto di ristrutturazione semplificato e di aggiornarlo una volta effettuata la ristrutturazione o la sostituzione di un elemento edilizio.

    Gli Stati membri fanno in modo che il passaporto di ristrutturazione possa essere caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica dell'edilizia stabilito a norma dell'articolo 22.

    Gli Stati membri provvedono affinché il passaporto di ristrutturazione sia conservato nel registro digitale degli edifici o sia accessibile, ove disponibile, tramite tale registro.

    Passaporto di ristrutturazione: cosa conterrà

    Secondo l'allegato VIII alla Direttiva si evidenziano i requisiti dei passaporti di ristrutturazione
    Il passaporto di ristrutturazione comprende:

    • a) informazioni sull’attuale prestazione energetica dell’edificio;
    • b) una o più rappresentazioni grafiche della tabella di marcia e delle sue fasi in vista di una ristrutturazione profonda per fasi;
    • c) informazioni sui pertinenti requisiti nazionali, quali i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, le
       norme e le regole minime di prestazione energetica nello Stato membro sull’eliminazione graduale dei combustibili
       fossili utilizzati negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento, comprese le date di applicazione;
    • d) una spiegazione succinta della sequenza ottimale delle fasi;
    • e) informazioni su ciascuna fase, tra cui:
      •  i) il nome e la descrizione delle misure di ristrutturazione per la fase in questione, comprese le pertinenti opzioni inerenti alle tecnologie, alle tecniche e ai materiali da utilizzare;
      •  ii) il risparmio energetico stimato nel consumo di energia primaria e finale, espresso in kWh e in miglioramento percentuale rispetto al consumo energetico prima della fase in questione;
      •  iii) la riduzione stimata delle emissioni operative di gas a effetto serra;
      •  iv) i risparmi stimati sulla fattura energetica, con chiara indicazione delle ipotesi sui costi dell’energia di cui ci si è avvalsi per il calcolo;
      •  v) la classe di prestazione energetica stimata dell’attestato di prestazione energetica da conseguire dopo il completamento della fase in questione;
    • f) informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
    •  g) la quota di produzione individuale o collettiva e di autoconsumo di energia rinnovabile stimata da conseguire a seguito della ristrutturazione;
    •  h) informazioni generali sulle opzioni disponibili per migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione e ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort, la qualità degli ambienti interni e il miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai  cambiamenti climatici;
    •  i) informazioni sui finanziamenti disponibili link alle pertinenti pagine web che indicano le fonti di tali finanziamenti;
    •  j) informazioni sulla consulenza tecnica e sui servizi di consulenza, comprese le informazioni di contatto e i link alle  pagine web degli sportelli unici.

    Il passaporto di ristrutturazione può comprendere:

    • a) un calendario indicativo delle fasi;
    • b) per ciascuna fase:
      • i) una descrizione dettagliata delle tecnologie, delle tecniche e dei materiali da utilizzare, come pure dei loro  vantaggi, svantaggi e costi;
      • ii) il raffronto tra la prestazione energetica dell’edificio e i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici  sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti degli edifici a energia quasi zero e i requisiti degli edifici  a emissioni zero dopo il completamento della fase in questione, nonché il raffronto tra la prestazione energetica  degli elementi edilizi sostituiti e i requisiti minimi di prestazione energetica per i singoli elementi edilizi [laddove  esistano];
      • iii) i costi stimati per la realizzazione della fase in questione;
      •  iv) il tempo di ritorno stimato per la fase in questione, con e senza sostegno finanziario disponibile;
      •  v) il tempo stimato necessario per la realizzazione della fase in questione;
      •  vi) se disponibili, i valori di riferimento sulle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita per i materiali  e l’apparecchiatura e un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
      •  vii) la durata stimata delle misure e i costi di manutenzione stimati;
    •  c) moduli indipendenti sugli aspetti che seguono:
      •  i) i tipici mestieri necessari o raccomandati per realizzare interventi di ristrutturazione energetica (architetti,
         consulenti, contraenti, fornitori e installatori ecc.) oppure un link alla o alle pagine pertinenti;
      •  ii) un elenco di architetti, consulenti, contraenti, fornitori o installatori pertinenti della zona, che può comprendere solo quelli che soddisfano determinate condizioni, ad esempio possedere qualifiche elevate o etichette di certificazione o essere in condizione di rispondere alle esigenze in materia di certificazione, oppure un link alla o alle pagine pertinenti;
      •  iii) le condizioni tecniche necessarie per la distribuzione ottimale del riscaldamento a bassa temperatura;
      •  iv) in che modo le fasi di ristrutturazione e le misure supplementari potrebbero migliorare la predisposizione di un edificio all’intelligenza;
      •  v) requisiti tecnici e di sicurezza per materiali e lavori;
      •  vi) le ipotesi alla base dei calcoli forniti oppure un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
    • d) informazioni su come accedere a una versione digitale del passaporto di ristrutturazione;
    •  e) eventuali ristrutturazioni importanti dell’edificio o dell’unità immobiliare secondo quanto indicato all’articolo 8,
       paragrafo 1, ed eventuali sostituzioni o rinnovamenti di un elemento edilizio che fanno parte dell’involucro
       dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio secondo
       quanto indicato all’articolo 8, paragrafo 2, laddove tali informazioni siano messe a disposizione dell’esperto che si
       occupa del passaporto di ristrutturazione;
    •  f) informazioni relative alla sicurezza sismica, laddove tali informazioni pertinenti per l’edificio siano messe  a disposizione dell’esperto;
    •  g) su richiesta dell’attuale proprietario dell’edificio e sulla base delle informazioni da quest’ultimo messe a disposizione,  informazioni supplementari accluse in un allegato, quali l’adattabilità degli spazi all’evoluzione delle esigenze e a  eventuali ristrutturazioni pianificate.

    Per quanto riguarda lo stato dell’edificio prima delle fasi di ristrutturazione, il passaporto di ristrutturazione tiene conto,
    nella misura del possibile, delle informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.
    Ciascuna metrica utilizzata per stimare l’impatto dei gradini si basa su una serie di condizioni standard  

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Stop a cessione e sconto: i chiarimenti di Ruffini in audizione al Senato

    In data 16 aprile 2024, presso la 6a commissione Finanze e Tesoro del Senato, si è svolta l'audizione del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1092 di conversione del DL n 39/2024 con misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali in edilizia e altre misure di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

    Il direttore ha fatto il punto sugli ulteriori limiti previsti dal decreto “Agevolazioni" che ha ulteriormente ristretto le ipotesi in cui tali opzioni possono essere esercitate.

    Prima di dettagliare ricordiamo che il Decreto legge n 39/2024  pubblicato in GU n 75 del 29.03.24 è appunto ora in fase di conversione in legge. 

    L'ulteriore intervento resrittivo, come evidenziato dal ministro Giorgetti, si è reso necessario alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

    Il Decreto mira in sostanza ad eliminare le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, al posto delle detrazioni.

    DL Agevolazioni: sintesi delle novità per sconto e cessione

    Il Direttore Ruffini, dopo aver delineato tutte le restrizioni già introdotte dal DL n. 11/2023 alla possibilità di usufruire delle opzioni per la cessione dei crediti e allo sconto in fattura ammesse, in caso di bonus edilizi, dal decreto “Rilancio”,ha evidenziato gli ulteriori limiti previsti dal decreto “Agevolazioni”. 

    Il Dl n. 39/2024 ha ulteriormente ristretto le ipotesi in cui tali opzioni possono essere esercitate.

    In particolare, l’articolo 1 del provvedimento in via di conversione ridefinisce il perimetro di operatività delle deroghe previste dal Dl n. 11/2023 e stabilisce che:

    • dal 30 marzo 2024 non è più prevista una deroga di carattere soggettivo al divieto di esercitare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito per le Iacp, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le Odv e Aps,
    • la cessione o lo sconto in fattura sono ammessi solo per gli interventi in materia di Superbonus realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Inoltre, tali opzioni, in questi casi, sono possibili solo fino a esaurimento dei fondi disponibili ed è demandato al Commissario straordinario il compito di assicurare il rispetto dei limiti dello stanziamento.

    Viene però preciato che è previsto un regime transitorio per tutelare i contribuenti che avevano già programmato gli interventi agevolabili e avviato la relativa istruttoria facendo affidamento sulla possibilità di ottenere lo sconto in fattura oppure di cedere il credito. 

    Il direttore descrive nel dettaglio i presupposti che consentono a Iacp, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, Odv e Aps, di continuare a optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione. 

    Ricorrendo i presupposti, le due opzioni possono essere esercitate anche per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici o metereologici.

    Il decreto “Agevolazioni” stabilisce nuovi limiti anche per l’esercizio delle opzioni in argomento con riferimento agli interventi finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. 

    La nuova disciplina delimita la riconversione delle detrazioni in sconto in fattura o cessione del credito, alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 da:

    • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa
    • persone fisiche, per gli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro. Quest’ultimo requisito non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità.

    Con riferimento alle spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 le opzioni possono essere esercitate a condizione che precedentemente a tale data:

    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo
    • se non richiesto un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto degli interventi e sia stato versato un acconto sul prezzo.

    Sarica qui il testo della audizione di Ruffini in Senato per ulteriori approfondimenti dei chiarimenti

    Stop a cessione e sconto: le novità in vigore dal 30.03 dal DL Agevolazioni

    Con l'art 1 rubricato Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura si apprortano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data del 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

    Nella norma erano previste eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti quali:

    • IACP, cooperative, enti del Terzo settore,
    • ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici.

    Con la novità del DL n 39/2024 si fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore. 

    Inoltre, si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dalle persone fisiche in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. 

    Inoltre, si prevede un regime transitorio, stabilendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024, entrata in vigore del decreto-legge: 

    • a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; 
    • b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini; 
    • c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; 
    • d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
    • e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. 

    Si estende lo stesso regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. 

    Si prevede che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata del decreto-legge, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge: 

    • a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; 
    • b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. 

    Infine, si prevede che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito stabilita dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

    Dl Agevolazioni: sintesi delle novità

    Il decreto legge n 39/2024, in vigore dal 30 marzo e in fase di conversione in legge, prevede sinteticamente:

    • l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito in luogo delle detrazioni;
    • al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
    • al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
    • al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
    • l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Opzioni bonus edilizi: c’è tempo fino al 4 aprile

     

    Il DL n 39/2024 in vigore dal 30 marzo ha previsto diverse novità in tema di bonus edilizi, e in particolare, ha escluso per le comunicazioni dati dei bonus edilizi 2023 in scadenza il 4 aprile, la possibilità di avvalersi della remissione in bonis.

    Per approfondire leggi anche: Comunicazione bonus edilizi 2023: entro il 4.04 senza remissione in bonis   

    In riferimento alla suddette comunicazioni di opzione dei bonus edilizi, con Provvedimento n. 53159 del 21 febbraiole Entrate hanno disposto che i termini ordinari di scadenza per l’invio (di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022) sono prorogati al 4 aprile 2024. 

    Opzioni bonus edilizi: le comunicazioni entro il 4 aprile

    Le Entrate ricordano che l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto che per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus di cui all’articolo 119 del medesimo decreto, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

    Il punto 4.1 del provvedimento ADE n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022, si è previsto che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate “entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”. 

    Tanto premessoper consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, si dispone che le stesse possano essere inviate entro il 4 aprile 2024, relativamente:

    • alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, 
    • nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

    Leggi anche: Comunicazione dati bonus edilizi 2023: scadenza prorogata al 4 aprile.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Dati bonus edilizi 2023: la comunicazione entro il 4.04

    Giovedì 4 aprile scade il termine per l'invio dei dati per i bonus edilizi 2023 da parte degli amministratori di condominio.

    Con il Provvedimento n. 53174 del 21 febbraio le Entrate accolgono la richiesta di proroga per l'adempimento relativo ai dati dei bonus edilizi 2023 richiesta dal CNDCEC con con l'informativa n 12/2024 e accolgono anche la richiesta di esonero per gli amministratori in caso di cessione e sconto in fattura per gli stessi bonus.

    In dettaglio, si tratta delle comunicazioni dei dati per i bonus edilizi nei condomini in scadenza il 16 marzo (quest'anno 18 marzo).

    Il presidente De Nuccio invitava "gli iscritti ad attendere qualche giorno nella relativa predisposizione in quanto è più che probabile che in tempi celeri l’Agenzia, oltre a differire il termine per l’invio, individui le casistiche relative alle spese per interventi che, essendo state oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura, possono non essere trasmesse". 

    Comunicazione dati bonus edilizi 2023: scadenza al 4 aprile

    Con il Provvedimento n. 53174 del 21 febbraio le Entrate accolgono la richiesta di proroga per l'adempimento relativo ai dati dei bonus edilizi 2023.

    Nel dettaglio, viene previsto che, a partire dalle informazioni relative all’anno 2023, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1.

    I soggetti obbligati, individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, sono esonerati dalla trasmissione dei dati esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. 

    Qualora, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia optato per la detrazione d’imposta, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto. 

    In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2023, i soggetti obbligati trasmettono i dati entro il 4 aprile 2024.

    Leggi anche: Opzioni bonus edilizi: proroga al 4 aprile per le comunicazioni.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: comunicazione antifrode dal 30 marzo

    Viene pubblicato in GU n 75 del 29 marzo il Decreto n 39/2024 con misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui  agli articoli 119 e 119-ter del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77, altre misure urgenti  in  materia  fiscale e connesse  a   eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

    Tra le altre norme spicca la comunicazione antifrode in arrivo dalla data di entrata in vigore del decreto, pertanto dal 30 marzo.

    Il nuovo decreto Blocca cessioni vuole evitare la formazione di nuovi crediti di imposta, eliminando cessione e sconto in fattura, ma interviene anche nel campo delle detrazioni e si introduce una comunicazione che riguarderà tutti i cantieri di superbonus attualmente in corso e quelli che saranno avviati.

    Il DL Superbonus prevede sanzioni per chi omette la comunicazione antifrode

    Il decreto con l'art 3 rubricato Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente prevede la suddetta novità della comunicazione antifrode.

    Nel dettaglio, la norma prevede che, al  fine di acquisire le  informazioni necessarie  per   il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei  dati  da  fornire  all'ENEA  alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16,  comma  2-bis,  del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al  comma  3  che sostengono spese per gli interventi  di  efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2020, n. 77,  trasmettono  all'ENEA  le  informazioni inerenti  agli interventi agevolati, quali:

    • a)  i  dati  catastali  relativi   all'immobile   oggetto   degli interventi;
    • b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data  di entrata in vigore del presente decreto
    • c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno  sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto negli anni 2024 e 2025;
    • d) le percentuali delle detrazioni spettanti  in  relazione  alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi  antisismici agevolabili  ai sensi dell'articolo 119 del citato  decreto-legge  n.  34  del  2020, trasmettono al "Portale  nazionale delle classificazioni  sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza  del  Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28  febbraio  2017,  n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

    • a)  ai  dati  catastali  relativi  all'immobile   oggetto   degli interventi;
    • b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024  alla  data di entrata in vigore del presente decreto;
    • c)  all'ammontare  delle  spese   che   prevedibilmente   saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
    • d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione  alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle  informazioni  di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

    • a)  che  entro  il  31  dicembre   2023   hanno   presentato   la comunicazione di inizio lavori asseverata  di  cui al  comma  13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n.  34  del  2020,  ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto  per  la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa  data non hanno concluso i lavori;
    • b)  che  hanno  presentato  la  comunicazione  di  inizio  lavori asseverata di cui  al  comma  13-ter dell'articolo  119  del  citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e  la  ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

    Attenzione al fatto che il contenuto, le modalità e i termini  delle  comunicazioni sono  definiti  con  decreto  del Presidente  del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo.

    L'omessa trasmissione dei dati nei  termini individuati comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa di euro 10.000. 

    In luogo  della  sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero  l'istanza  per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data  di entrata in vigore del presente  decreto,  l'omessa  trasmissione  dei dati comporta  la  decadenza dall'agevolazione fiscale.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Comunicazione bonus edilizi 2023: entro il 4.04 senza remissione in bonis

    Il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo è in vigore dal giorno 30, prevede una novità stringente relativa alla remissione in bonis delle comunicazioni di cessione e sconto.

    Comunicazione bonus edilizi 2023: entro il 4.04, senza remissione in bonis

    Con l'art 2 rubricato Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis si prevede che le disposizioni della remissione in bonis, di cui all'articolo  2,  comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si  applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di sconto e cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. 

    Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni  necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti  derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione  del credito,  la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni, previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e   b),  del decreto-legge  19 maggio  2020,  n.  34, di cui al   provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022,  inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024. 

    In altri termini, non vi è più la possibilità di avvalersi della remissione in bonis e si azzera la possibilità delle comunicazioni correttive e sostitutive.

    Il 4 aprile è l’ultimo giorno utile per comunicare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura riguardanti le spese sostenute nel 2023 e le rate residue degli anni precedenti che non si intendono portare in detrazione da quest’anno, senza più possibilità di ricorrere a tempi più ampi prima preisti con la remissione.

    La relazione illustrativa al decreto specifica si vuole "consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), la conoscenza dell’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica"

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Cessioni di immobili agevolati con superbonus: chiarimenti dal Notariato

    Il Notariato con lo studio n 15/2024 ha trattato la novità delle cessioni di immobili oggetto di superbonus introdotte dalla Legge di bilancio 2024.

    Ricordiamo che la novità prevede che si aggiungono tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus.  Alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento.

    Le disposizioni sono in vigore per le cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. 

    Cessioni immobili con superbonus: lo studio n 15/2024 del Notariato

    Il corposo documento, cui si rimanda per gli approfondimenti, tratta dell'introduzione nel sistema delle plusvalenze immobiliari della fattispecie impositiva di cui all’art. 67 lett. b-bis) del Tuir, che come sottolineato dai notai sta creando numerose problematiche di interpretazione non risultando chiaramente indicata quale sia la tipologia di interventi che possono costituirne i presupposti impositivi. 

    Con lo studio in oggetto, si è cercato di risolvere la questione muovendo dalla considerazione iniziale che il legislatore abbia voluto colpire il mercato delle abitazioni diverse da quella principale che vengano cedute a titolo oneroso dopo essere state “ristrutturate” avvalendosi dei benefici fiscali del Superbonus.  

    I Notai, invitano ad un utilizzo prudente del contributo fornito dallo studio 15/2024 viste le varie e differenti situazioni che possono emergere in chiave fiscale.

    Sinteticamente i Notai arrivano a sostenere che gli interventi, risultanti dall’elenco di cui all’art. 119 DL n.34/2020, che possono rilevare in termini di imponibilità della plusvalenza, potrebbero essere soltanto  quelli  che siano stati eseguiti direttamente sul bene oggetto di vendita (e non anche  sulle parti comuni del fabbricato di cui la stessa unità immobiliare faccia parte) e che abbiano fruito dell’incentivo massimo del 110%. 

    Lo studio inoltre ha provato ad individuare le argomentazioni che consentano di limitare il campo di applicazione della novella solo agli interventi edilizi di cui all’art. 3 lett. b), c) e d) del dPR n.380 del 2001.

    Cessioni immobili con superbonus: riepilogo delle novità  2024

    Nel dettaglio, con le norme introdotte, si modifica l’articolo 67, comma 1, del TUIR mediante l’aggiunta della lettera b-bis la quale include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. 

    Di conseguenza, viene disposto che, quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-bis) del menzionato articolo 67.

    Inoltre, si modifica l’articolo 68, comma 1, del TUIR prevedendo che la plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. 

    Infine si prevede che alle plusvalenze introdotte può applicarsi l’imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento, come previsto dall’articolo 1, comma 496, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) nel caso di caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni 

    Le disposizioni sopra illustrate si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. 

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus barriere architettoniche nel 730/2024

    Avviata la campagna dichiarativa 2024 anno di imposta 2023 le Entrate hanno pubblicato tutti i relativi modelli, tra i quali il Modello 730/2024.

    Il Quadro E del modello accoglie gli oneri e le spese tra le quali vanno indicate anche quelle per la rimozione per le barriere architettoniche, vediamo tutte le regole di quest'anno, viste le novità del Dl salva spese che ha ridimensionato anche il bonus in oggetto.

    Bonus eliminazione barriere architettoniche: le novità 2023 nel modello 2024

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e
    all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire
    in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari 
    di cui l’edificio è composto. 

    Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. 

    Attenzione dal 30 dicembre 2023 (data di pubbicazione ni GU del DL salva spese poi convertito in legge con novità anche per le barriere architettoniche) il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. 

    Fino al 29 dicembre 2023, salvo che ricorrano specifiche condizioni di seguito elencate, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. 

    Qualora le spese sostenute nel 2023, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spesesostenute nel 2022 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.
    Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, salvo che entro il 29 dicembre 2023:

    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
    • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

    Modello 730/2024: bonus barriere architettoniche

    Le persone fisiche beneficiarie dell’agevolazione che intendano fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi devono compilare la sezione III.A del quadro E del modello 730/2024, riservato alle “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus”. 

    In dettaglio, occorre utilizzare i seguenti codici:

    • "20" per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, per interventi Sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
    • ‘21’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
    • ‘22’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure euro 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaformeelevatrici
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: è legge il DL salva spese

    Viene pubblicata in GU n. 48 del 27 febbraio la Legge n. 17/2024 di conversione del DL n. 212/2023 sulle agevolazioni fiscali in edilizia recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. 

    Si evidenzia che il testo del Decreto non ha subito cambiamenti rispetto alla sua approvazione originaria.

    Superbonus: i lavori non completati al 31.12.2023

    Si introduce una misura di salvaguardia per chi non ha terminato nei termini gli interventi rientranti nel superbonus per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020.

    In particolare, con l'art. 1 si prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per le quali è stata esercitata l’opzione di sconto o cessione (di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020), sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati (ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121) fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso (non opera quindi la riduazione al 70% dell'aliquota prevista dal 2024) ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. 

    Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

    In sintesi, con il decreto, si prevede che le detrazioni spettanti per tutti gli interventi per le quali è stata esercitata l’opzione sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023. 

    Non si provvede al recupero anche nel caso in cui, a causa della mancata ultimazione degli interventi, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche richiesto dalla normativa.

    Superbonus 2024: le novità per le cessioni

    Si interviene sulla deroga al divieto di sconto e cessione del credito prevista dal DL n 111/2023 estendendo il divieto generale di fruizione indiretta anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1.2.3 compresi inpiani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto prima del 30.12.2023 il relativo titolo abilitativo.

    In particolare, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni su sconto e cessioni del credito (dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiestadi titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
    I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. 

    Leggi inoltre:

    Superbonus 2024: come cambia

    Come anche evidenziato dagli ultimi chiarimenti a tema superbonus pubblicati con la Circolare n 13/2023, il comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, recante «Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico», ha modificato il comma 8-bis1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introdotto il comma 8-bis.1.

    Per effetto di tali modifiche, il Superbonus si applica: 

    • nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022:
      • dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
        • nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
        • del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024,
        • del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
    •  nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (comma 9, lettera b, dell’articolo 119), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro; 
    • nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (comma 9, lettera c, dell’articolo 119), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d, dell’articolo 119), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

    Da tenere in conto le ultime novità appena approvate, di sopra evidenziate in sintesi, per le quali si rimanda aDl n 212/2023 convertito in Legge n. 17/2024.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus indigenti: a chi spetta

    Viene pubblicata in GU n 48 del 27 febbraio la Legge n 17/2024 di conversione del DL n 212/2023 con le regole urgenti per il superbonus. 

    Confermate le regole per il superbonus per i contribuenti economicamente più deboli di beneficiare di un contributo diretto a limitare l’entità della riduzione del beneficio fiscale nell'anno 2024.

    Vediamo il dettaglio.

    Supebonus indigenti: a chi spetta

    Con il comma 2 dell'art 1 del DL n 212/2023 convertito in Legge n 17/2024 per venire incontro ai contribuenti a basso reddito e con i cantieri fermi si prevede di riconoscere:

    • ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, 
    • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, 
    • e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, 
    • uno specifico contributo erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. 

    Il fondo a disposizione è di 16,441 milioni di euro, residuo di quello di 20 milioni stanziato nel 2023 per l'analoga misura che ha avuto una limitatissima richiesta.
    In merito alle modalità di calcolo della soglia di riferimento fissata a 15.000 euro si deve far riferimento a quanto previsto in riferimento alla possibilità di usufruire del Superbonus al 90% per le villette nell'anno 2023 dal testo attuale dell'art. 119 del decreto rilancio (d.l. 34/2020), che ha introdotto per questo una sorte di quoziente familiare. 

    Come chiarito dalle Entrate con la circolare 13/2023, il reddito di riferimento familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, da:

    • contribuente;
    • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • partner dall’unione civile;
    • convivente;
    • altri familiari fiscalmente a carico.