• Dichiarazione 770

    Modello 770/2025: la novità della nota Q

    Tra le novità che compaiono nel Modello 770/2025 pubblicato il 24 febbraio in versione definitiva, vi è la nota Q

    In essa vanno indicate le ritenute sulle provvigioni calcolate con errori dall’agente, e versate dal committente entro i termini. Vediamo i dettagli dalle istruzioni al 770.

    Modello 770/2025: la nota Q

    La Nota Q si riferisce al caso previsto dall'art 25-bis comma 4 del DPR n 600/73 che recita testualmente: Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti

    Le ritenute erroneamente calcolata andranno appunto indicate con la Nota Q nel quadro ST.

    Nella nota 10, come evidenziato dalle istruzioni è inserita la nota Q se il versamento si riferisce ad errori nella determinazione dell’importo della ritenuta sulle provvigioni (di cui al comma 4, dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2025: regole definitive per invio entro il 31 ottobre

    Le Entrate con il Provvedimento n 75896 del 24 febbraio pubblicano le regole per il Modello 770/2025 dei sostituti d'imposta.

    Scarica qui il Modello 770/2025 e le relative istruzioni.

    Modello 770/2025: tutte le regole

    È approvato il modello 770/2025 per l’anno di imposta 2024, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su
    dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
    Il modello 770/2025 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
    Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

    I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

    Occorre evidenziare che, la scadenza per la trasmissione telematica del 770 è confermata al 31 ottobre 2025 e tra le novità vi sono:

    • rimodulate le note nei quadri ST e SV,
    • e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.

    Le istruzioni che accompagnano il modello mostra un alleggerimento dei quadri dei versamenti, ST e SV.

    Tra le note da esporre nel punto 10 scompare quella identificata con il codice N che, in caso di cessioni di contratto e operazioni societarie senza estinzione, veniva utilizzata dal sostituto d’imposta cessionario che proseguiva le operazioni di trattenuta e versamento delle rate delle addizionali e degli altri tributi da assistenza fiscale iniziate dal datore di lavoro cedente. 

    Appare nuova invece la nota M, riservata alle amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto, in base all’articolo 29, comma 2, del Dpr 600/1973.

  • Dichiarazione 770

    770/2025 semplificato: tutte le istruzioni per usarlo

    Con il Provvedimento n 2597 del 31 gennaio ma pubblicato il 3 febbraio, le Entrate dettano le regole operative per la Dichiarazione semplificata dei sostituti d'imposta con meno di cinque dipendenti, in alternativa al modello 770.

    In particolare, con il provvedimento sono definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e sono individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

    A tal fine, è approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.

    Sul sito Ade nella sezione preposta è disponibile anche il software "Comunicazione F24-770" che consente la compilazione della comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e la compilazione del relativo mod. F24 per il versamento delle relative imposte ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 

    Viene evidenziato che per la " preparazione" dei versamenti tramite Modello F24 gli utenti registrati a Fisconline devono installare l'applicazione FileInternet; i contribuenti registrati a Entratel, invece, devono utilizzare l’applicazione Entratel. Entrambi i suddetti prodotti sono prelevabili dalle rispettive sezioni “Software” del sito ade.

    Dichiarazione semplificata dei sostituti d’imposta: via dal 6 febbraio

    Le disposizioni di semplificazione, previste dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ossia uno dei provvedimenti della riforma fiscale, possono essere applicate, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, dai soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che:

    • a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
    • b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
    • c) effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
    • d) al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

    Il provvedimento precisa che le disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo, elencati nell’allegato 1.

    Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta: via dal 6 febbraio

    In alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i soggetti su indicati comunicano all’Agenzia delle entrate i seguenti dati: 

    • a) l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
    • b) in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;
    • c) la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al presente provvedimento. 

    Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti indicano anche:

    • a) l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento; 
    • b) l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento; 
    • c) i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate; 
    • d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento; 
    • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

    Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta: come fare

    L’invio del modello F24 e la comunicazione dei dati sono effettuati a decorrere dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 3 al provvedimento di cui si tratta.

    L'invio può avvenire direttamente dal sostituto d’imposta, oppure avvalendosi di un intermediario.

    A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, di cui all’allegato 4 al provvedimento. 

    Il modello F24 inviato con le modalità suddette è soggetto alle disposizioni e alle procedure di controllo pro tempore vigenti per i versamenti unitari con compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2024: gli utili nel quadro SK

    Entro il 31 ottobre va presentato il Modello 770/2024 per il quale le Entrate hanno pubblicato i relativi provvedimenti lo scorso mese di febbraio.

    Ricordiamo che la presentazione avviene sclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    • b) tramite un intermediario abilitato;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    Tra le novità di quest'anno, vi è la casella del punto 31 del quadro SK che deve essere barrata qualora la distribuzione degli utili, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione a partecipazioni qualificate, sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

    La compilazione della casella sta dando problemi, a causa delle specifiche tecniche, e risulta che l'Agenzia stia provvedendo alla risoluzione del disguido.

    Nell'attesa vediamo i dettagli sul quadro SK.

    Modello 770/2024: le novità del quadro SK

    Nel modello 770 nel quadro SK Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti  dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2023, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
    Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44,
    comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).
    Nel quadro SK devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.
    Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili
    ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997)

    La casella del punto 31 di cui si è detto, è riferita solo al regime transitorio dei dividendi.

    Attualmente, tutti i dividendi percepiti da persone fisiche residenti su partecipazioni qualificate o non qualificate non detenute nell’esercizio d’impresa e non provenienti da società od enti residenti in stati o territori a fiscalità privilegiata sono soggetti a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva del 26 per cento. 

    Quindi non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi del percipiente e il sostituto d’imposta non li indica nominativamente nel Quadro SK del modello 770.

    Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale 26 maggio 2017, che prevedono il concorso dell’utile alla formazione del reddito complessivo imponibile del contribuente con una base imponibile ridotta al 40% o 49,72% o 58,14%, in funzione del periodo di formazione dell’utile distribuito ai sensi dell'art art 1, comma 1006, della legge n. 205/2017.

    Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

    Emerge quindi la necessità di monitorare gli utili corrisposti senza applicazione di ritenta, attraverso appunto la barratura della casella nel campo 31.

    Le specifiche tecniche attuali impediscono di compilare i campi da 32 a 42 anche nei casi in cui il dividendo si corrisposto a soggetti diversi dalle persone fisiche residenti se non è barrata la casella 31, e l'agenzia sta provvedendo. 

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: due settimane alla scadenza

    Entro il 31 ottobre sarà necessario inviare il Modello 770/2023. 

    Il modello 770/2023 (anno d’imposta 2022) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati,
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010),
    • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96),
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

    L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

    Leggi anche: Modello 770/2023: quando va presentato?

    Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre

    Al fine di provvedere all'invio, ricordiamo innanzitutto che con il Provvedimento n 25954 del 27 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello e istruzioni da utilizzare: Scarica il Modello 770/2023 con le relative istruzioni.

    Inoltre, ricordiamo che il modello 770/2023 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

    Con il Provvedimento n 44911 del 16 febbraio sono state approvate anche le relative specifiche tecniche.

    Il Modello 770/2023 deve essere presentato entro il 31 ottobre in via telematica ed è composto:

    • dal frontespizio 
    • e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY

    L’articolo 4, comma 1, del decreto n. 322 del 1998 stabilisce l’obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

    Inoltre, i sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239, e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno solare precedente entro il 31 ottobre di ciascun anno.

    Modello 770/2023: alcune novità

    Tra le novità di quest'anno vi è quella riguardante il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:

    • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
    • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST.

    Inoltre, nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente.

    Le istruzioni al modello precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tenuto alla compilazione della sezione in argomento è l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente.

    Infine, nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per tenere conto delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

    In particolare nel quadro ST, con i dati sulle ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive, al punto 10 è stato eliminato il codice Q, per le ritenute versate in seguito alla ripresa della riscossione degli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009.

    Inoltre sono stati istituiti tre nuovi codici numerici per la gestione delle proroghe dei versamenti:

    • il codice 1 si utilizza se il versamento riguarda ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022;
    • il codice 2 si utilizza se il versamento si riferisce a ritenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana;
    • il codice 3 si utilizza quando il versamento riguarda ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

     

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: istruzioni per l’invio

    Il modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2023

    • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022,
    • i relativi versamenti le eventuali compensazioni effettuate il riepilogo dei crediti,
    • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

    Modello 770/2023: istruzioni per l'invio

    La sezione “Redazione della dichiarazione” del modello 770/2023 contiene le informazioni attinenti la scelta operata in relazione alla predisposizione e all’invio dei dati senza modifiche rispetto allo scorso anno.

    Essa si compone di due parti:

    1. Quadri compilati e ritenute operate, che deve essere utilizzata per indicare i prospetti che compongono la dichiarazione, barrando la relativa casella;
    2. Gestione separata, da compilare se il sostituto intende trasmettere separatamente i flussi riferiti al Mod. 770/2023.

    Nella sezione è presente il campo “Tipologia invio”, da compilare obbligatoriamente al fine di indicare la tipologia di invio che viene effettuata, indicando:

    • codice 1 nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi);
    • codice 2 nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi) 

    Attenzione al fatto che quest'anno, nella sezione “Quadri compilati e ritenute operate” è presente, a destra in basso, la nuova casella "Incaricato in gestione separata" da barrare a cura dell’intermediario incaricato.

    In particoalre, la casella va barrata:

    • tanto nell’ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata inviando lui una parte dei dati e si sia contestualmente avvalso dell’ausilio dell’intermediario per la trasmissione dell’altra parte dei dati (situazione “mista”);
    • quanto nell’ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata affidando a degli intermediari la trasmissione dei dati della dichiarazione (situazione con solo invio dei dati da parte di intermediari).

    Nella sotto sezione “Gestione separata” è presente la casella “Sostituto”, da barrare: 

    • dal sostituto il quale decida di effettuare invii separati, provvedendovi integralmente, 
    • ovvero dall’intermediario qualora il sostituto decida di effettuare invii separati, provvedendovi parzialmente e lasciando dunque ad un intermediario l’onere di inviare la restante parte dei dati.

  • Dichiarazione 770

    770/2023: le novità del Quadro SI

    Il modello 770/2023 da inviare entro il 31 ottobre 2023 (anno d’imposta 2022) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
    • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

    L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo 2023 ovvero il 31 ottobre 2023) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

    Modello 770/2023: il Quadro SI

    ll quadro SI del Modello 770/2023 deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell’anno 2022, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili.
    A seguito delle modifiche intervenute con l’art. 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi.

    In particolare, nel prospetto Utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente (rigo SI3):

    • le società per azioni, 
    • in accomandita per azioni, 
    • a responsabilità limitata, 
    • le cooperative a responsabilità limitata
    • e gli altri enti commerciali soggetti all’Ires, 

    che nell’anno solare 2022 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

    Tra le novità di quest'anno vi è quella riguardante appunto il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:

    • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
    • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST.

    Leggi anche Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre con alcune delle novità di quest'anno.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770: ravvedimento operazioni Quadro SO

    Con Risposta a interpello n 517 del 18 ottobre 2022 le Entrate chiariscono aspetti relativi al Quadro SO del Modello 770 ed eventuale ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997).

    Viene chiarito che gli intermediari finanziari che intervengano, anche in qualità di controparti, in cessioni e altre operazioni che generano redditi diversi ex art 67 comma 1 lett. da c) a c-quinquies) del TUIR, cessioni di partecipazioni e di strumenti finanziari, devono comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente nel quadro SO del modello 770.

    Nel dettaglio, l'istante società fiduciaria appartenente ad un gruppo riferisce di essere «autorizzata all'esercizio dell'amministrazione "statica" di patrimoni per conto terzi ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Conseguentemente è iscritta nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TU

    La società «è ricompresa fra i soggetti che – secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997 (…) – intervengono «anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo [67], del testo unico delle imposte sui redditi, (…)», pertanto, «relativamente alle Operazioni per le quali «non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7» del medesimo d.lgs. n. 461 del 1997, (…) è soggetta agli obblighi stabiliti dall'Art. 10, comma 1, e, in particolare, come anche previsto dalle istruzioni al Modello 770 (…), deve «comunica[re] all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente»». 

    Tuttavia, essa «relativamente al periodo d'imposta 2020 (…) avrebbe dovuto (…) comunicare, al fine di assolvere l'obbligo predetto, le Operazioni nelle quali essa era intervenuta. (…), per un errore materiale, (…) ha omesso di indicare nel Quadro SO i dati relativi a talune delle predette Operazioni»

    La società intende procedere al ravvedimento operoso, presentando dichiarazione integrativa e versando la sanzione  pertanto chiede quale sia la condotta sanzionabile.

    Le Entrate chiariscono che von la circolare n. 45/E del 13 settembre 2010 è stato sottolineato che «L'obbligo di compilazione del quadro SO non sussiste per le operazioni effettuate nell'ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo. In questi ultimi casi, infatti, le operazioni sono state o saranno assoggettate ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari. Per contro, devono essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre reddito poste in essere nell'ambito di rapporti che non fruiscono di alcuna opzione per l'applicazione dei predetti regimi sostitutivi, sia per scelta del contribuente sia perché è inibito dalle norme di riferimento l'esercizio delle opzioni. (…). È il caso di sottolineare che la segnalazione in questione non attiene a "redditi" ma ad operazioni suscettibili (anche potenzialmente e in futuro) di produrre redditi per il soggetto che ha disposto l'operazione. Pertanto, l'intermediario è tenuto a comunicare l'ammontare delle operazioni in cui è intervenuto, anche in qualità di controparte, e non i redditi e le perdite che l'operazione ha originato». 

    Nel caso in questione, l'Agenzia specifica che è evidente che l'adempimento violato consiste nella comunicazione all'amministrazione finanziaria dei "dati relativi alle singole operazioni", a nulla rilevando il mezzo utilizzato, quadro SO del modello 770, ovvero la circostanza che le operazioni non comunicate si riferiscano ad un solo soggetto o a più soggetti.

    Ne consegue che, l'istante ha facoltà di regolarizzare l'omessa comunicazione dei dati disposta dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, mediante la presentazione, per l'anno d'imposta 2020, di una dichiarazione integrativa del modello 770/2021 (indicando nel quadro SO le operazioni omesse). 

    Essa ha la facoltà di definire le sanzioni applicabili alla omessa comunicazione di ogni singola operazione (pari a 516,46 euro per ogni singola violazione commessa) avvalendosi delle percentuali di riduzione disposte dall'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. 

    Infine, viene ribadito che non è consentito avvalersi del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, in sede di ravvedimento operoso, essendo consentito ai soli uffici dell'amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione.

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2022: invio entro il 31 ottobre

    Il Modello 770/2022 con le relative istruzioni viene utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per  comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2021; 
    • i relativi versamenti;
    • le eventuali compensazioni effettuate; 
    • il riepilogo dei crediti; 
    • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.  

    Scarica qui: MODELLO e ISTRUZIONI 770/2022

    La presentazione del modello 770/2022 deve avvenire entro il 31ottobre 2022.

    In particolare, il modello viene utilizzato per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati,
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico,
    • locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica,
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi,
    • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
    • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

    Attenzione al fato che l'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione Unica e, se richiesto, la Certificazione degli utili, modello CUPE, nei diversi termini previsti dalla legge.

    Evidenziamo alcune novità del Modello 770/2022:

    • Quadro ST (prima, seconda e terza sezione): è stata eliminata l’indicazione del versamento relativo al credito bonus irpef recuperato dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio, che non esiste più. Essendo stato inserito dalla normativa il trattamento integrativo, tra i dati da evidenziare troviamo 
    • il trattamento integrativo che il sostituto ha provveduto a recuperare, e l’Irpef che il sostituto ha recuperato a rate nell’anno 2021, ma riferito all’anno precedente 2020 (versato con i codici tributo 1066 ovvero 103E);
    • per la compilazione della casella 10 è stata  eliminata la lettera “M” relativa al versamento di ritenute su redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, ed è stata aggiunta la lettera “P” per indicare che il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2021), ma pertinente l’anno precedente (2020).

    Per approfondimenti leggi Modello 770/2022: guida alle novità