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Modello 770/2026: tutte le regole per provvedere
Con il Provvedimento n 72221 del 27 febbraio le Entrate pubblicano le regole per provvedere all'invio entro il 31 ottobre del Modello 770 per l'anno d'imposta 2025.
In particolare, è approvato il modello 770/2026 con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2025 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770/2026 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni effettuate, nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.Modello 770/2026: soggetti obbligati alla presentazione
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2026 i soggetti che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.
Tali soggetti sono:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 e aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi del-
l’art. 29 del D.P.R. n. 600/73; - i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2026 i seguenti soggetti i quali: - hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
- hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2025;
- rappresentanti fiscali di soggetto non residente.
Modello 770/2026: regole di invio
La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:
- la certificazione unica,
- il Modello 770
La dichiarazione Modello 770/2026 si compone di un frontespizio e di quadri staccati.
Frontespizio:
- nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2026, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2026, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
a) direttamente dal sostituto d’imposta;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.Va evidenziato che l servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Allegati: -
Modello 770/2025: regole per invio entro il 31 ottobre
Il Modello 770/2025 va inviato entro fine ottobre.
A tale proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 75896/2025 con le regole per i sostituti d'imposta. Scarica qui il Modello 770/2025 e le relative istruzioni.
Modello 770/2025: come è composto
È approvato il modello 770/2025 per l’anno di imposta 2024, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770/2025 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.
770/2025: chi è tenuto alla presentazione
Il modello 770/2025 (anno d’imposta 2024) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.
Attenzione al fatto che l'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (17 marzo ;31 marzo e 31 ottobre 2025) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Occorre evidenziare che, dall’anno d’imposta 2025 i sostituti di imposta che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque possono aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati (articolo 16, decreto legislativo 1/2024) secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento 31/01/2025 dell’Agenzia delle entrate, come modificato dal Provvedimento 3 giugno 2025.
Leggi anche 770 semplificato: dati entro il 30 settembre.
La comunicazione dei dati attraverso tale sistema è equiparata alla loro esposizione nella dichiarazione annuale modello 770.
770/2025: alcune novità
Occorre evidenziare che, la scadenza per la trasmissione telematica del 770 è confermata al 31 ottobre 2025 e tra le novità vi sono:
- rimodulate le note nei quadri ST e SV,
- e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.
Le istruzioni che accompagnano il modello mostra un alleggerimento dei quadri dei versamenti, ST e SV.
Tra le note da esporre nel punto 10 scompare quella identificata con il codice N che, in caso di cessioni di contratto e operazioni societarie senza estinzione, veniva utilizzata dal sostituto d’imposta cessionario che proseguiva le operazioni di trattenuta e versamento delle rate delle addizionali e degli altri tributi da assistenza fiscale iniziate dal datore di lavoro cedente.
Appare nuova invece la nota M, riservata alle amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto, in base all’articolo 29, comma 2, del Dpr 600/1973.
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Modello 770/2025: compilazione del Quadro SF
Entro il 31 ottobre va inviato il Modello 770/2025 per i sostituti d'imposta. Per tutte le regole e il modello leggi anche: Modello 770/2025: regole per invio entro il 31 ottobre
Vediamo le novità di quest'anno per il Quadro SF.
Modello 770/2025: compilazione del Quadro SF
Nel Quadro SF del Modello 770/2025, con riferimento al corrisposto al 2024, sono indicati i redditi di capitale.
In particolare, il quadro SF è relativo:
- ai redditi di capitale,
- ai compensi per avviamento commerciale
- ai contributi degli enti pubblici e privati,
- nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
Relativamente all'ultimo caso occorre evidenziare che la comunicazione riguarda i soggetti e gli intermediari indicati nell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, che devono adempiere, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.
La comunicazione deve essere effettuata con riferimento a:- redditi di capitale di cui all’articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni decreto ministeriale 4 settembre 1996 (vedi tabella SH – Elenco degli Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni, posta nell’Appendice delle presenti istruzioni), come risultante da successive modifiche o integrazioni. Tutte le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato non sono soggetti ad imposizione, relativamente ai redditi di cui all’articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Si precisa altresì che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l’esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all’ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta devono essere riportati nel prospetto D del quadro SH;
- interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (v. art. 23 comma 1, lett. b), del TUIR);
- interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
- redditi di capitale per i quali è stata applicata un’aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano di cui agli articoli 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 7, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 corrisposti a soggetti non residenti.
Attenzione anche al fatto che la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito utili ovvero altri proventi equiparati di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.
Si ricorda inoltre che per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 26, comma 5, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro SH, prospetto B, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.
Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane. -
770/2025: novità nel quadro ST, il codice 20
Il modello 770/2025, relativo al periodo d’imposta 2024, approvato con il Provvedimento ADE n 75896/2025 va inviato entro il 31 ottobre prossimo.
Quest'anno nel quadro ST nella sezione I e II) va indicata la rimodulazione delle note relative alle varie sospensioni dei versamenti che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da indicare nella casella n. 15.
Vediamo i dettagli.
770/2025: novità nel quadro ST
Nel Modello 770/2025 nel quadro ST vanno indicate le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.
Il quadro ST si compone di quattro sezioni:
- la prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sotto indicate.
- la seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
- la terza sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi relative ai quadri di riferimento, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
- la quarta sezione deve essere utilizzata per indicare:
- le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
- l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
- le imposte sostitutive di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
- l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133;
- imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n.24 settembre 2002, n. 209;
- l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e l’imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all’articolo 7 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale;
- l’imposta su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività in regime di risparmio amministrato e gestito, come introdotta dal comma 126 dell’art. 1, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) (codice tributo 1716).
Una delle principali novità presente nei quadri ST (sezione I e II) riguarda la rimodulazione delle note relative alle varie sospensioni dei versamenti che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da indicare nella casella n. 15.
Come specificato dalle istruzioni al modello "Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2024, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e che abbiano esposto i versamenti utilizzando i codici da 1 a 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, dovranno procedere alla compilazione dei punti 15 e 16"
In tal caso:- nel punto 15 deve essere utilizzato il codice:
- 20 – Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).
- nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025 in virtù di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 individuate con il codice 20 nel punto 15.
Si evidenzia che la novità è costituita dalla sostituzione dei vari codici di sospensione (da 1 a 15) dei precedenti Modelli 770 con il nuovo e unico codice 20 da esso assorbiti.
Per le altre novità si rimanda alle istruzioni al modello.
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Modello 770/2025: la novità della nota Q
Tra le novità che compaiono nel Modello 770/2025 vi è la nota Q
In essa vanno indicate le ritenute sulle provvigioni calcolate con errori dall’agente, e versate dal committente entro i termini.
Vediamo i dettagli dalle istruzioni al 770.
Modello 770/2025: la nota Q
La Nota Q si riferisce al caso previsto dall'art 25-bis comma 4 del DPR n 600/73 che recita testualmente: Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti
Le ritenute erroneamente calcolata andranno appunto indicate con la Nota Q nel quadro ST.

Nella nota 10, come evidenziato dalle istruzioni è inserita la nota Q se il versamento si riferisce ad errori nella determinazione dell’importo della ritenuta sulle provvigioni (di cui al comma 4, dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 600 del 1973).
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Modello 770: termini per il 2024 e novità per il 2025
Entro il 31 ottobre i sostituti d'imposta devono inviare il Modello 770/2024 in modalità telematica, provvedendo direttamente o tramite intermediario.
A tal proposito le Entrate hanno approvato il modello 770/2024 e le relative specifiche tecniche: Scarica qui il file.
Per tutte le regole leggi: Modello 770/2024: tutte le regole per l'invio entro il 31.10.
Per il Modello 770/2025 anno di imposta 2024 sono invece previste delle novità, approvate con la Riforma Fiscale e in particolare con il Decreto Semplificazioni Adempimenti, vediamo di seguito i dettagli.
770/ 2025 o dichiarazione annuale dei compensi erogati
L'art 16 del Dlgs n 1/2024 prevede, per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti di imposta una alternativa alla compilazione e presentazione del Modello 770.
In sintesi, si introduce la facoltà per i datori di lavoro di rendere noti i dati collegati alle ritenute alla fonte sui compensi per lavoro subordinato o autonomo, in via diretta al momento dei versamenti mensili stessi, dettagliando l’ammontare delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con provvedimento del direttore delle Entrate.
In particolare, la norma specifica che al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Le comunicazioni dei dati effettuate sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 3.
In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. Attenzione al fatto che l'adesione al sistema semplificato tramite comportamento concludente è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.
Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Contestualmente all'invio, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.
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770/2024: i documenti che provano l’invio da parte dell’intermediario
Entro il 31 ottobre il sostituto d'imposta o altro soggetto abilitato delegato dal sostituto, devono inviare il Modello 770/2024. Ricordiamo appunto che la dichiarazione 770 va inviata telematicamente:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
Nel caso appunto in cui non provveda direttamente il sostituto, vediamo quali documenti il soggetto delegato deve rilasciare all'interessato a prova della avvenuta presentazione del Modello 770/2024.
Leggi anche: Modello 770/2024: omissioni e sanzioni.
770/2024: i documenti che provano l’invio da parte dell’intermediario
Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni:
- gli intermediari abilitati,
- le società del gruppo
- e gli altri incaricati (società del gruppo o altre Amministrazioni) devono:
- rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.
Attenzione al fatto che al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
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770/2024: novità nel quadro SX
Il Modello 770/2024 va inviato dai sostituti d'imposta entro il 31 ottobre 2024 al fine di dichiarare le ritenute operate.
Tra le novità di quest'anno ve ne sono per il quadro SX vediamole.
770/2024: rigo sx1 le novità
Nel Quadro SX vanno indicati i dati riepilogativi:
- del credito 2022 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2023 e del suo utilizzo in compensazione
esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione; - dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2023 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2014, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.
Quest'anno nel quadro SX al rigo SX 1 compare la nuova colonna 6 per il trattamento integrativo speciale

In particolare, come evidenzaito dalle istruzioni del modello, nel rigo SX1 colonna 6 deve essere indicato il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023 (di cui all’art. 39bis decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).
L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.
- del credito 2022 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2023 e del suo utilizzo in compensazione
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Modello 770/2024: gli utili nel quadro SK
Entro il 31 ottobre va presentato il Modello 770/2024 per il quale le Entrate hanno pubblicato i relativi provvedimenti lo scorso mese di febbraio.
Ricordiamo che la presentazione avviene sclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
Tra le novità di quest'anno, vi è la casella del punto 31 del quadro SK che deve essere barrata qualora la distribuzione degli utili, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione a partecipazioni qualificate, sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.
La compilazione della casella sta dando problemi, a causa delle specifiche tecniche, e risulta che l'Agenzia stia provvedendo alla risoluzione del disguido.
Nell'attesa vediamo i dettagli sul quadro SK.
Modello 770/2024: le novità del quadro SK
Nel modello 770 nel quadro SK Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2023, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44,
comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).
Nel quadro SK devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.
Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili
ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997)
La casella del punto 31 di cui si è detto, è riferita solo al regime transitorio dei dividendi.
Attualmente, tutti i dividendi percepiti da persone fisiche residenti su partecipazioni qualificate o non qualificate non detenute nell’esercizio d’impresa e non provenienti da società od enti residenti in stati o territori a fiscalità privilegiata sono soggetti a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva del 26 per cento.
Quindi non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi del percipiente e il sostituto d’imposta non li indica nominativamente nel Quadro SK del modello 770.
Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale 26 maggio 2017, che prevedono il concorso dell’utile alla formazione del reddito complessivo imponibile del contribuente con una base imponibile ridotta al 40% o 49,72% o 58,14%, in funzione del periodo di formazione dell’utile distribuito ai sensi dell'art art 1, comma 1006, della legge n. 205/2017.
Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.
Emerge quindi la necessità di monitorare gli utili corrisposti senza applicazione di ritenta, attraverso appunto la barratura della casella nel campo 31.
Le specifiche tecniche attuali impediscono di compilare i campi da 32 a 42 anche nei casi in cui il dividendo si corrisposto a soggetti diversi dalle persone fisiche residenti se non è barrata la casella 31, e l'agenzia sta provvedendo.
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Modello 770/2023: due settimane alla scadenza
Entro il 31 ottobre sarà necessario inviare il Modello 770/2023.
Il modello 770/2023 (anno d’imposta 2022) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010),
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96),
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.
L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Leggi anche: Modello 770/2023: quando va presentato?
Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre
Al fine di provvedere all'invio, ricordiamo innanzitutto che con il Provvedimento n 25954 del 27 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello e istruzioni da utilizzare: Scarica il Modello 770/2023 con le relative istruzioni.
Inoltre, ricordiamo che il modello 770/2023 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Con il Provvedimento n 44911 del 16 febbraio sono state approvate anche le relative specifiche tecniche.
Il Modello 770/2023 deve essere presentato entro il 31 ottobre in via telematica ed è composto:
- dal frontespizio
- e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY
L’articolo 4, comma 1, del decreto n. 322 del 1998 stabilisce l’obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
Inoltre, i sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239, e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno solare precedente entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Modello 770/2023: alcune novità
Tra le novità di quest'anno vi è quella riguardante il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:
- la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
- la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST.
Inoltre, nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente.
Le istruzioni al modello precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tenuto alla compilazione della sezione in argomento è l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente.
Infine, nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per tenere conto delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.
In particolare nel quadro ST, con i dati sulle ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive, al punto 10 è stato eliminato il codice Q, per le ritenute versate in seguito alla ripresa della riscossione degli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009.
Inoltre sono stati istituiti tre nuovi codici numerici per la gestione delle proroghe dei versamenti:
- il codice 1 si utilizza se il versamento riguarda ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022;
- il codice 2 si utilizza se il versamento si riferisce a ritenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana;
- il codice 3 si utilizza quando il versamento riguarda ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Allegati: