• Dichiarazione 770

    Modello 770/2024: codici per versamenti sospesi alluvioni

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n. 61647 del 26 febbraio relativo al Modello 770/2024 da presentare entro il 31 ottobre.

    Il Modello 770/2024 è composto da:

    • frontespizio,
    • quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY. 

    Si evidenzia che non sono ancora disponibili le specifiche tecniche di trasmissione del flusso telematico che verranno pubblicate in seguito.

    Tra le novità di quest'anno, si segnalano i codici dei versamenti sospesi, per le alluvioni di Emilia Romagna, Marche e Lombardia, da indicare nei quadri ST e SV.

    Prima di dettagliare, ricordiamo che il modello 770/2024 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati,
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010),
    • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96),
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

    L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo 2024) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

    Modello 770/2024: versamenti sospesi per alluvioni

    Nel Modello 770/2024 nei dei prospetti ST e SV dovranno essere distinti i codici identificativi dei versamenti dei tributi sospesi nel 2023, causa alluvioni, con ripresa dei versamenti disposta nello stesso anno.

    In particolare, al punto 10 (NOTE) dei quadri ST e SV, per il codice Z per sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, occorre indicare i codici:

    • 1-Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023 (art. 1 decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
    • 2-Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, indicati nell’allegato A del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023 (art. 21bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145) (SOLO PRIMA, SECONDA E TERZA SEZIONE);
    • 3-Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (art. 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132).

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: la dichiarazione integrativa e le sanzioni

    Il 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione del Modello 770/2023 utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: 

    • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022,
    • i relativi versamenti,
    • le eventuali compensazioni effettuate,
    • il riepilogo dei crediti, 
    • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

    Modello 770/2023: modalità e termini di presentazione

    La presentazione del modello (Provvedimento n 25954/2023) deve avvenire entro il 31 ottobre 2023 esclusivamente per via telematica:

    • direttamente dal sostituto d’imposta; 
    • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • tramite società appartenenti al gruppo.

    Attenzione al fatto che:

    • la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate 
    • la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

    SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI e per approfondire leggi: Modello 770/2023: guida per l'invio 

    Modello 770/2023: correttivo o integrativo

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta prima della scadenza del termine di presentazione intenda:

    • rettificare,
    • o integrare,

    una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta scaduti i termini di presentazione intenda:

    • rettificare,
    • o integrare,

    può farlo presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione barrando invece la casella “Dichiarazione integrativa”.

    Attenzione al fatto che, presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo

    Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).

    Per una dichiarazione corretta entro i 90 giorni successivi alla scedenza, la sanzione applicabile va da 250 a 2.000 euro da ravvedere con la riduzione a 1/9.

    Se la dichiarazione è corretta dopo i novanta giorni successivi, la sanzione è quella prevista per il caso di omissione.

    Si evidenzia infine che:

    • sia in caso di dichiarazione integrativa,
    • sia in caso di dichiarazione correttiva,

    va barrata anche la casella "Protocollo dichiarazione inviata" per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. 

    Leggi anche Omesso 770/2023: quali sono le sanzioni? per ulteriori dettagli sulle sanzioni.

  • Dichiarazione 770

    770/2023: le novità del Quadro SI

    Il modello 770/2023 da inviare entro il 31 ottobre 2023 (anno d’imposta 2022) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
    • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

    L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo 2023 ovvero il 31 ottobre 2023) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

    Modello 770/2023: il Quadro SI

    ll quadro SI del Modello 770/2023 deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell’anno 2022, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili.
    A seguito delle modifiche intervenute con l’art. 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi.

    In particolare, nel prospetto Utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente (rigo SI3):

    • le società per azioni, 
    • in accomandita per azioni, 
    • a responsabilità limitata, 
    • le cooperative a responsabilità limitata
    • e gli altri enti commerciali soggetti all’Ires, 

    che nell’anno solare 2022 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

    Tra le novità di quest'anno vi è quella riguardante appunto il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:

    • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
    • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST.

    Leggi anche Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre con alcune delle novità di quest'anno.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770: ravvedimento operazioni Quadro SO

    Con Risposta a interpello n 517 del 18 ottobre 2022 le Entrate chiariscono aspetti relativi al Quadro SO del Modello 770 ed eventuale ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997).

    Viene chiarito che gli intermediari finanziari che intervengano, anche in qualità di controparti, in cessioni e altre operazioni che generano redditi diversi ex art 67 comma 1 lett. da c) a c-quinquies) del TUIR, cessioni di partecipazioni e di strumenti finanziari, devono comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente nel quadro SO del modello 770.

    Nel dettaglio, l'istante società fiduciaria appartenente ad un gruppo riferisce di essere «autorizzata all'esercizio dell'amministrazione "statica" di patrimoni per conto terzi ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Conseguentemente è iscritta nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TU

    La società «è ricompresa fra i soggetti che – secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997 (…) – intervengono «anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo [67], del testo unico delle imposte sui redditi, (…)», pertanto, «relativamente alle Operazioni per le quali «non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7» del medesimo d.lgs. n. 461 del 1997, (…) è soggetta agli obblighi stabiliti dall'Art. 10, comma 1, e, in particolare, come anche previsto dalle istruzioni al Modello 770 (…), deve «comunica[re] all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente»». 

    Tuttavia, essa «relativamente al periodo d'imposta 2020 (…) avrebbe dovuto (…) comunicare, al fine di assolvere l'obbligo predetto, le Operazioni nelle quali essa era intervenuta. (…), per un errore materiale, (…) ha omesso di indicare nel Quadro SO i dati relativi a talune delle predette Operazioni»

    La società intende procedere al ravvedimento operoso, presentando dichiarazione integrativa e versando la sanzione  pertanto chiede quale sia la condotta sanzionabile.

    Le Entrate chiariscono che von la circolare n. 45/E del 13 settembre 2010 è stato sottolineato che «L'obbligo di compilazione del quadro SO non sussiste per le operazioni effettuate nell'ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo. In questi ultimi casi, infatti, le operazioni sono state o saranno assoggettate ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari. Per contro, devono essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre reddito poste in essere nell'ambito di rapporti che non fruiscono di alcuna opzione per l'applicazione dei predetti regimi sostitutivi, sia per scelta del contribuente sia perché è inibito dalle norme di riferimento l'esercizio delle opzioni. (…). È il caso di sottolineare che la segnalazione in questione non attiene a "redditi" ma ad operazioni suscettibili (anche potenzialmente e in futuro) di produrre redditi per il soggetto che ha disposto l'operazione. Pertanto, l'intermediario è tenuto a comunicare l'ammontare delle operazioni in cui è intervenuto, anche in qualità di controparte, e non i redditi e le perdite che l'operazione ha originato». 

    Nel caso in questione, l'Agenzia specifica che è evidente che l'adempimento violato consiste nella comunicazione all'amministrazione finanziaria dei "dati relativi alle singole operazioni", a nulla rilevando il mezzo utilizzato, quadro SO del modello 770, ovvero la circostanza che le operazioni non comunicate si riferiscano ad un solo soggetto o a più soggetti.

    Ne consegue che, l'istante ha facoltà di regolarizzare l'omessa comunicazione dei dati disposta dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, mediante la presentazione, per l'anno d'imposta 2020, di una dichiarazione integrativa del modello 770/2021 (indicando nel quadro SO le operazioni omesse). 

    Essa ha la facoltà di definire le sanzioni applicabili alla omessa comunicazione di ogni singola operazione (pari a 516,46 euro per ogni singola violazione commessa) avvalendosi delle percentuali di riduzione disposte dall'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. 

    Infine, viene ribadito che non è consentito avvalersi del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, in sede di ravvedimento operoso, essendo consentito ai soli uffici dell'amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione.

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Fondo investimenti UE: il quadro SK del 770 e i chiarimenti delle Entrate

    Le Entrate con una faq pubblicata ieri 6 aprile 2022 forniscono chiarimenti riguardanti i fondi di investimento Ue, gestiti nel modello 770 di dichiarazione dei sostituti d’imposta, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, all’articolo 27, comma 3, del Dpr n. 600/1973. 

    Le precisazioni riguardano il Quadro SK “Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie”.

    Come ricordato dal dallo stesso quesito a seguito delle modifiche apportate dalla L. 178/2020, l’articolo 27, comma 3, del DPR 600/1973 prevede ora che non sono assoggettati a ritenuta:

    • i dividendi percepiti dai fondi d’investimento UE che siano conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo del 13 luglio 2009 e del Consiglio 
    • e anche non conformi alla direttiva, ma il cui gestore sia soggetto a vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/Ue 

    Tale disposizione, come si evince anche dalla relazione illustrativa, è stata introdotta proprio al fine di superare il trattamento fiscale discriminatorio dei dividendi percepiti dai suddetti fondi di investimento comunitari (o SEE) rispetto a quello dei dividendi percepiti dai fondi nazionali. 

    Le Entrate specificano che il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600 prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26% sugli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti, fermo restando la possibilità di applicare, laddove più favorevoli, le aliquote convenzionali in presenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza del percettore dei dividendi. 

    L'articolo 1, comma 631, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha modificato l'articolo 27, comma 3, estendendo l'esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia, anche ai dividendi corrisposti dalle società italiane a OICR conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato scambio di informazioni. 

    Il successivo comma 632 stabilisce che tale estensione si applica agli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    Considerando che il comma 632 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che “la disposizione di cui al comma 631 si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”, si ritiene che per i dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2021 dalle società italiane a OICR istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato scambio di informazioni, non occorre rilasciare la CUPE/2022.

    I dati relativi agli utili corrisposti nei confronti di tali soggetti dovranno essere indicati nel solo quadro SI del modello 770/2022; i sostituti d’imposta e gli intermediari tenuti alla presentazione del modello 770/2022 non dovranno indicare detti utili nel quadro SK.