• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Cessione crediti Superbonus 2025: aggiornato il modello per la trasmissione telematica

    Con provvedimento n. 321370 del giorno 7 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello (con istruzioni e specifiche tecniche) per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura delle spese sostenute nel 2025 nell’ambito del Superbonus.

    Scarica il Modello con le relative istruzioni

    Il nuovo modello dovrà essere utilizzato dai contribuenti a partire dall'8 settembre 2025 e fino a giorno 16 marzo 2026; restano comunque valide le comunicazioni trasmesse fino a giorno 7 settembre 2025 utilizzando il precedente modello.

    Il nuovo modello aggiorna la versione precedente, risalente al 3 febbraio 2022, e recepisce le novità in tema di blocco delle cessioni, oltre al mutato quadro normativo su di cessione o sconto di crediti edilizi.

    Si attende l’aggiornamento del software ministeriale CIR20 e dei relativi controlli telematici.

    Gli interventi esclusi dal nuovo modello

    Rispetto alla versione precedente del 2022, la principale novità del nuovo modello è l’esclusione dalla tabella dei codici degli interventi agevolati di quei bonus fiscali che nel 2025 non sono più cedibili o scontabili in fattura, o che non sono più attivi:

    • ecobonus ordinario;
    • bonus casa;
    • bonus facciate;
    • bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
    • eco-sisma bonus;
    • interventi sulle parti comuni, per più del 25% dell’involucro, di cui al decreto del 26 giugno 2015.

    Quindi il modello recepisce l’esclusione per i bonus minori della possibilità di cedere o scontare in fattura i crediti; ciò perché il modello assorbe il fatto che il DL 34/2020, all’articolo 121, prevedeva che per la generalità dei bonus edilizi fosse possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito solo per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

    In ragione di ciò, a partire dall’anno fiscale 2025, per la generalità dei bonus edilizi l’opzione non è più esercitabile, eccezione fatta per le spese relative al Superbonus.

    Va segnalato che il modello prevede ancora la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per il Sisma bonus acquisti. Non è chiaro se questa si debba considerare una svista o se l’Agenzia, così facendo, ha abbracciato una lettura estensiva della norma che prevede la possibilità di usufruire di questi bonus anche nel 2025.

    Le novità del modello

    Fondamentalmente la struttura del modello è rimasta analoga a quella della precedente versione del 2022, di cui rappresenta una versione snellita. Tra le modifiche più rilevanti va segnalato che:

    • sono state mantenute solo le tipologie di intervento relative al Superbonus, ed eliminati i codici relativi alle detrazioni non più cedibili (si veda il paragrafo precedente);
    • non è più presente la casella Periodo che, nel modello precedente, richiedeva di distinguere le spese tra sostenute nel primo o nel secondo semestre del 2020.
    • non è più presente la casella Edilizia libera, in quanto non ci sono più interventi sostenibili nel 2025, con crediti che possono essere scontati in fattura o ceduti, per i quali non sia richiesta una comunicazione allo Sportello Unico dell’Edilizia;
    • sono stati eliminati i campi relativi alla “cessione delle rate residue: il nuovo modello recepisce il fatto che dal 29 maggio 2024 non è più consentita la cessione delle rate residue di detrazione, quelle successive alla prima, in applicazione del comma 7 dell’articolo 4-bis del DL 39/2024.

    Per il resto, con il nuovo modello restano invariate le regole operative di base, in relazione:

    • alla determinazione dell’ammontare della detrazione, dello sconto in fattura e del credito cedibile;
    • ai termini e alle modalità di invio della comunicazione;
    • alla possibilità di esercitare le opzioni di cessione o sconto durante lo stato di avanzamento lavori (è previsto il limite di due SAL, ognuno dei quali riferito ad almeno il 30% dei lavori);
    • all’obbligo di asseverazioni tecniche, di congruità delle spese e di allegazione del visto di conformità.

     

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Tassazione Plusvalenze superbonus: chiarimenti dal CNDCEC

    Il CNDCEC ha pubblicato un nuovo documento di studio intitolato :“La tassazione delle plusvalenze su immobili oggetto di interventi agevolati con il c.d. “superbonus”: aspetti controversi” elaborato dalla Commissione di studio “Fiscalità immobiliare e della transizione ecologica".

    Il documento esamina la nuova fattispecie impositiva (introdotta a partire dal 1° gennaio 2024 fra i redditi diversi) costituita dalle plusvalenze su cessioni di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus conclusi da non più di dieci anni e, in particolare, alcune questioni di non immediata e univoca interpretazione. Vediamo i principali contenuti.

    Tassazione Plusvalenze superbonus: il contenuto del documento dei Commercialisti del 9 luglio

    Il documento La tassazione delle plusvalenze su immobili oggetto di interventi agevolati con il c.d. “superbonus”: aspetti controversi”  del CNDCEC approfondisce i seguenti punti:

    • premessa e prime interpretazioni di prassi dell’Agenzia delle Entrate
    • immobile acquisito per successione e successivamente oggetto di interventi “Superbonus”
    • immobile acquistato fruendo del “Sismabonus Acquisti” in versione “Superbonus” 
    • interventi “Superbonus” effettuati dal donante 
    • immobile oggetto di interventi “Superbonus” senza trasformazione urbanistica ed edilizia
    • cessione dell’immobile antecedentemente alla fine dei lavori
    • cessione tramite il contratto di “Rent to Buy” 

    Superbonus e plusvalenze: quando scatta la tassazione?

    Il documento evidenzia quando scatta la tassazione nella cessione di immobili oggetto di superbonus.

    Dal 1° gennaio 2024, il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di tassazione delle plusvalenze: è imponibile il guadagno realizzato dalla cessione a titolo oneroso di immobili su cui siano stati eseguiti interventi Superbonus, conclusi da non più di dieci anni.

    Questo si applica a prescindere da:

    • quota di detrazione fruita (110%, 90%, ecc.);
    • modalità di fruizione (dichiarazione, sconto in fattura, cessione del credito);
    • durata del possesso;
    • soggetto beneficiario (proprietario, comodatario, familiare convivente).

    Tuttavia, non tutte le cessioni rientrano nel perimetro della norma.

    L’Agenzia ha chiarito che la plusvalenza è imponibile solo se i lavori Superbonus risultano conclusi

    In altre parole, se la cessione dell’immobile avviene prima della conclusione degli interventi agevolati, non si applica la tassazione prevista dalla lett. b-bis.

    Non basta che i lavori siano avviati o che siano stati sostenuti costi agevolabili: devono essere ultimati.

    Il documento riporta un utile esempio, immaginiamo il contribuente Tizio, proprietario di un appartamento in un edificio condominiale in cui sono in corso lavori Superbonus. Ha già sostituito gli infissi (trainato), ma il cappotto termico sulle parti comuni (trainante) è ancora in corso.

    Se Tizio vende l’immobile ora, non realizza una plusvalenza imponibile ai sensi della lett. b-bis, poiché non si è ancora concluso l’intervento agevolato nel suo complesso.

    Inoltre, relativamente alla data di fine lavori, viene speciifcato che nei casi in cui i lavori richiedano un titolo edilizio (permesso, SCIA, ecc.), la data di presentazione della comunicazione di fine lavori costituisce il riferimento per l’inizio del periodo decennale.

    Per gli interventi Superbonus effettuati con CILAS, che non impone formalmente la comunicazione di fine lavori, è comunque consigliato trasmettere una comunicazione agli uffici comunali, al fine di documentare la conclusione.

    Ulteriori riferimenti temporali utili possono essere:

    • la comunicazione ENEA per gli interventi di efficientamento energetico (entro 90 giorni dalla fine lavori);
    • la data delle attestazioni tecniche (es. modelli B-1 e B-2 per sismabonus);
    • il collaudo finale da parte del direttore dei lavori.

    In caso di interventi articolati, l’Agenzia invita a considerare l’intervento nella sua interezza: se vi sono più fasi (trainanti e trainati), la data da considerare è quella della conclusione finale, non quella di singole lavorazioni o SAL intermedi.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus in 10 rate: con l’integrativa entro il 31 ottobre

    Il Superbonus in dieci anni anche per le spese del 2023 è ciò che mancava per chiudere il cerchio su questa agevolazione ormai agli sgoccioli.

    Con la Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio è state prevista la novità del superbonus spese 2023 da spalmare in 10 anni, vediamo, dalle istruzioni ADE come procedere nella dichiarazione dei redditi 2025.

    Superbonus 2023 in dieci anni: istruzioni per procedere

    La Legge di bilancio 2025 contiene un intervento relativo all'utilizzo delle detrazioni collegate alle ristrutturazioni di efficientamento energetico. 

    In particolare, anche per le spese effettuate nel 2023 è introdotta la possibilità di spalmare su dieci anni il recupero del bonus fiscale. 

    Facendo un riepilogo delle norme già in vigore:

    • per le spese da superbonus 2022 la possibilità di spalmare su 10 anni è stata introdotta da una norma inserita in fase in conversione del decreto blocca cessioni (DL n 11/2023). In particolare, si dava la possibilità di articolare su dieci anni, invece che in quattro, lo sconto fiscale per i contribuenti che avevano effettuato lavori con il 110% e non avevano optato per la cessione o lo sconto in fattura. Per accedere a questa possibilità è servito inserire la prima rata all’interno della dichiarazione di quest’anno.
    • per le spese 2024, invece, la spalmatura in 10 anni è stata oggetto di un altro intervento, inserito nel DL n 39/2024, all’articolo 4-bis, comma 4. 

    In pratica è stato deciso che tutte le spese collocate nel periodo di imposta 2024 avrebbero generato dieci rate annuali, con rateizzazione anche negli anni successivi.

    L'unico anno rimasto appunto fuori dalla possibilità di spalmare su dieci anni le spese è il 2023, divenuto possibile grazie alla Legge di Bilancio 2025

    Quindi si alliena le spese 2023 a tutti gli altri anni prevedendo la detrazione decennale la cui prima quota in dichiarazione quest’anno. 

    L'agenzia delle Entrate con una notizia pubblicata sul proprio quotidiano online Fiscoggi ha fornito istruzioni pratiche, vediamole

    Superbonus 2023 in 10 rate: con l’integrativa entro il 31 ottobre

    I contribuenti che l'anno passato hanno presentato il modello 730/2024 o Modello Redditi 2024, che intendono avvalersi della possibilità di spalmare i 10 anni le spese da superbonus 2023, dovranno presentare un modello Redditi 2024 integrativo. 

    In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al Dpr n. 322/1998, la presentazione della dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2023 dovrà necessariamente avvenire entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (31 ottobre 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). 

    L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta a seguito della rideterminazione della rateazione, dato che il periodo di detrazione si dilata, ma si riduce la quota annuale del beneficio, dovrà essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024 ossia: 

    • 30 giugno 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

    L'ADE fa sapere che sul proprio sito nella sezione Modello 2024 relativi all’anno d’imposta 2023, sono disponibili i modelli e le istruzioni aggiornate a questa novità, unitamente ai programmi per la compilazione e il controllo della dichiarazione dello scorso anno (versione 1.5.0 del 12 giugno 2025).

    Il contribuente persona fisica, nel Frontespizio del modello Redditi Pf 2024 – integrativo, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, compila la casella “Dichiarazione integrativa” indicando il codice 1, mentre, nel quadro RP dovrà, a seconda delle sezioni interessate, barrare:

    • la colonna 8A (Opzione 2023) dei righi da RP41 a RP47, se la spesa è relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri interventi (tra cui anche il Sisma bonus) da indicare nella sezione III A del quadro RP
    • la colonna 5A, oppure 12° in caso di benefici derivanti da partecipazioni societarie, (Opzione 2023) del rigo RP56, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica” da indicare nella sezione III C del quadro RP
    • la colonna 7A (Opzione 2023) dei righi da RP61 a RP64, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus da indicare nella sezione IV del quadro RP.

    I soggetti Ires dovranno indicare nei modelli Redditi Sc/Enc 2024, a seconda delle sezioni interessate del quadro RS, il valore “10”:

    • nella colonna 6A dei righi da RS150 a RS151, se la spesa è relativa a interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (Sisma bonus)
    • nella colonna 4A o 5A, rispettivamente, dei righi RS420 o RS421, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica”
    • nella colonna 6 dei righi da RS501 a RS512, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus.

    L’eventuale maggiore imposta derivante dalla dichiarazione integrativa dovrà essere versata entro il 30 giugno 2025 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 4001 per l’Irpef e i codici 3801 e 3844 rispettivamente per le addizionali regionali e comunali all’Irpef (per i soggetti Ires va utilizzato il codice tributo 2003). 

    Attenzione al fatto che successivamente era stato segnalato in proposito un errroe bloccante del sistema, e le Entrate hanno pubblicato la versione 1.6.0 del software di controllo del modello Redditi 2024 per il 2023 ora utilizzabile per l’invio delle integrative per le persone fisiche, che desiderano optare per lo spalmadetrazioni superbonus 110% del 2023. 

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi scaduti: in arrivo istruzioni per utilizzarli

    Con Risposta alla Interrogazione parlamentare n 5-04143 rubricata Iniziative volte a garantire la piena fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi ammessi al cosiddetto Super- bonus 110% si fornisce un importante chiarimento, vediamolo.

    Bonus edilizi scaduti per contenzioso: in arrivo istruzioni per utilizzarli

    I crediti d'imposta per interventi edilizi ammessi al superbonus 110 per cento maturati entro il 31 dicembre 2023 debbano essere utilizzati in quattro annualità, senza la possibilità di riportare all'anno successivo la quota di credito non compensata.
    In relazione agli stessi, gli Interroganti segnalano come siano state riscontrate difficoltà applicative relativamente al caso in cui i contribuenti, in caso di crediti d'imposta contestati dall'Agenzia delle entrate e successivamente riconosciuti spettanti all'esito del contenzioso, non riescono a usufruire del credito, in quanto la relativa quota risulterebbe « scaduta » e non più utilizzabile negli anni successivi a quello di competenza.
    Considerato che non è prevista una procedura informatica che consenta di acquisire e riabilitare i crediti scaduti, gli stessi chiedono di sapere se le criticità esposte siano note e « quali soluzioni (si) intenda(no) adottare per consentire la piena fruizione dei crediti, considerando anche la possibile sopravvenuta incapienza del contribuente»

    Si ricorda che l'art 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i titolari delle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (Superbonus e altri interventi) possano optare per la fruizione dell'agevolazione come sconto in fattura praticato dal fornitore che ha eseguito gli interventi, oppure possano cedere ad altri soggetti il credito corrispondente alla detrazione.
    L'opzione deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle entrate; nel caso in cui la comunicazione sia stata validamente effettuata, la detrazione si trasforma in credito d'imposta, che viene trasferito in capo al fornitore (in caso di sconto in fattura) o al primo cessionario; il credito d'imposta può essere ulteriormente ceduto, alle condizioni stabilite dal comma 1 del richiamato articolo 121.
    Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con la stessa ripartizione in rate annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
    Gli Onorevoli interroganti segnalano che alcuni soggetti che hanno acquistato i crediti d'imposta in questione non sono in grado di utilizzarli integralmente, in quanto una o più rate sono state rese disponibili oltre il termine annuale di scadenza, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria che, a distanza di molto tempo dall'invio della comunicazione dell'opzione, si è risolto in senso favorevole al contribuente.
    L'Agenzia riferisce che la comunicazione di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito può essere scartata e poi eventualmente riattivata a seguito di autotutela o in esito a contenzioso favorevole al contribuente.
    Se nelle more della conclusione del giudizio o della procedura di autotutela alcune rate annuali del credito risultino scadute, al titolare viene consentito comunque di fruirne.
    Ad esempio, nel caso in cui le rate siano scadute per effetto dell'applicazione della citata procedura di controllo preventivo il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2021 (punto 3.4) ha disposto che il termine finale di utilizzo del credito sia prorogato per un lasso di tempo pari al periodo di sospensione della comunicazione dell'opzione da cui deriva il credito.
    Analogamente, sono prorogati i termini di utilizzo delle rate annuali dei crediti derivanti da comunicazioni che sono state oggetto di contenzioso, con esito definitivo favorevole al contribuente.
    Per consentire al contribuente di fruire del credito ordinariamente scaduto, viene posticipata la data di fine validità di ciascuna rata annuale, per tener conto del periodo in cui è stata inutilizzabile.
    Tale attività, tuttavia, non può essere svolta in via automatizzata in quanto necessita di una valutazione caso per caso delle singole fattispecie che possono incorrere nella problematica sopra descritta e, dunque necessita di interventi puntuali, da effettuare in base alle segnalazioni di volta in volta pervenute.
    Sarà cura dell'Agenzia fornire istruzioni alle strutture coinvolte in dette attività, per assicurare una gestione ancora più efficace delle fattispecie segnalate.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Remissione in bonis del cessionario eliminata dall’ F24

    Con Risoluzione n 18 del 7 marzo le Entrate prevedono la soppressione del codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore dal Modello F24.

    Il codice in oggetto da indicare nel modello F24 Elide, serviva per versare, con la remissione in bonis, la sanzione ridotta in caso di mancato invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito da bonus edilizi. 

    In particolare, il codice identificativo doveva essere riportato nell’omonimo campo della “sezione” “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” insieme al codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito.  

    Nel campo doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito.

    Con la Risoluzione in oggetto viene ricordato che con risoluzione n. 58/E del 11 ottobre 2022 sono state impartite istruzioni per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

    In proposito, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, ha stabilito che “Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.”.

    Tanto premesso con la presente risoluzione si procede alla soppressione del codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Attestazione SOA per detrazioni dirette diverse dal superbonus

    Durante Telefisco 2025 convegno de IlSole24ore si torna a parlare di SOA l'attestazione del settore edilizio.

    Ricordiamo che l'obbligo di certificazione SOA, per il superbonus e a certe condizioni, è in vigore dal 1° luglio 2023 e l'Agenzia aveva anche fornito chiarimenti in merito con la Circolare n 10/2023.

    In data 5 febbraio l'ADE replica al seguente quesito: Considerando che l’articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, parla di riconoscimento degli «incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», è corretto sostenere che l’impresa incaricata dell’«esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro» non necessiti della qualificazione SOA, ai fini della detrazione diretta dei «bonus diversi dal super bonus», a meno che non si desideri optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura»?

    Vediamo la replica delle Entrate.

    Attestazione SOA per detrazioni dirette diverse dal superbonus

    L'Agenzia ricorda che il citato articolo 10-bis, comma 2, stabilisce che, ai fini del riconoscimento del Superbonus e degli altri  bonus edilizi, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione “SOA”.

    Con la circolare 20 aprile 2023, n. 10/E è stato chiarito che «In considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni SOA” riguardino:

    • sia la fruizione della detrazione 
    • sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) 3 del Decreto Rilancio.».

    Leggi anche: Attestazione SOA: dal 1 gennaio 2023 obbligo per superbonus e bonus edilizi per ulteriori approfondimenti sul tema.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus 2025: al 65% solo per il lavori avviati entro 15.10.2024

    La Legge di Bilancio 2025 con il comma 56 dell'unico art 1 prevede di restringere ulteriormente il perimetro del superbonus. Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2025 l'aliquota è scesa al 65%.

    Superbonus 2025: a chi ancora spetta e a quali condizioni

    Il comma 56 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di superbonus

    La lettera aintroduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

    • a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
    • b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
    • c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    Occorre anche dire che, le spese da superbonus che rientrano tra i bonus edilizi, sempre a seguito della legge di bilancio, da quest'anno sono soggette a delle restrizioni legate al cosiddetto quoziente familiare. Leggi anche Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025

    Superbonus: detrazione in 10 anni per le spese 2023

    La lettera bintroduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

    Leggi anche Superbonus: opzione in 10 rate solo per una parte di spese

    Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. 

    Sono, altresì, indicate le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di scelta dell’opzione in commento. 

    Si stabilisce che l'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024

    Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi 2025: come cambiano

    L'aliquota di detrazione al 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è scaduta il 1° gennaio, dal 1°gennaio infatti, l'aliquota è passata al 36%.

    La  Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio, prevede novità anche per i bonus edilizi e in particolare per la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vediamo i dettagli.

    Bonus edilizi 2025: novità dalla legge di bilancio

    L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall'art 16 bis del Dpr 917/86.

    Essa consiste in una detrazione dall’Irpef, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

    Attenzione al fatto che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è stato elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare. La misura agevolativa al 50% sta per terminare ma nel frattempo la legge di bilancio ha introdotto novità.

    In particolare, si vuole:

    • introdurre un regime transitoriosostituendo il comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevede per i proprietari che adibiscono l’unità ad abitazione principale:
      • l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
      • l’aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro
    • per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, il regime transitorio prevede:
      • l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
      • l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027, con tetto sempre a 96.000 euro;
    • i cosiddetti ecobonus e sismabonus vengono prorogati nelle seguenti misure:
      • l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025 per le abitazioni principali (aliquota che scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027);
      • l’aliquota del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 per abitazioni diverse da quelle principali (aliquota che scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027).
    • proroga per il 2025 il bonus mobili in scadenza il 31.12 con aliquota al 50% e tetto a 5.000 euro.

    Le norme su ecobonus e riqualificazione edilizia prevedono:

    • di escludere dall’applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell’ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (Tale previsione recepisce quanto richiesto in proposito dalla Direttiva Case Green)

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi: comunicazione antiusura per le banche dal 3 dicembre

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 422331 del 21 novembre con le Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – definizione del contenuto e delle modalità di presentazione all'ADE della comunicazione per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d'imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall'anno 2025.

    Ricordiamo che l’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) devono comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche “ acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.
    Il provvedimento evidenzia che per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione.
    La comunicazione deve essere effettuata in via telematica e le regole di invio appunto sono stabilite con il provvedimento in oggetto.

    Bonus edilizi 2025: regole per le rate annuali

    Si prevede appunto che banche e intermediari, dovranno dichiarare di avere acquisito crediti entro parametri non usurari in due momenti: 

    • le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024 da comunicare tra il 3 e il 31 dicembre,
    • per i crediti accettati dal 3 dicembre in poi,  l’invio dei dati andrà effettuato in occasione dell’accettazione della rata del credito.

    La comunicazione è trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. 

    In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 205147 del 29 luglio 2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata; con l’occasione, sono di conseguenza aggiornate anche le specifiche tecniche del suddetto flusso.

    Attenzione al fatto che nel caso in cui non venga effettuata la comunicazione di cui trattasi, le rate interessate sono ulteriormente ripartite in sei rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

    Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Plusvalenza immobili con superbonus: calcolo e tassazione

    Con Risposta a interpello n 208 del 23 ottobre le Entrate hanno chiarito la Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – articoli 67, comma 1, lettera b– bis) e 68, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

    Plusvalenza immobili con superbonus: calcolo e tassazione

    Nel caso di specie, l'immobile in questione è stato acquisito in parte per successione (50%) e in parte per compravendita (50%) e in particolare l'istate:

    • è proprietaria di un immobile acquisito, per il 50%, a seguito della compravendita effettuata dal coniuge nel 19XX in regime di comunione legale dei beni e, per il restante 50%, tramite successione al coniuge defunto nel 20XX, che non è stato adibito ad abitazione principale;
    • sulle parti comuni dell'edificio condominiale sono stati eseguiti interventi, terminati il XX dicembre 2023, ammessi alla detrazione del 110% delle spese sostenute (cd. Superbonus) disciplinata dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente alla quale è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito ai sensi del successivo articolo 121.

    Data l'intenzione di cedere l'immobile nel 2024, l'Istante chiede:

    1. se si determini una plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b­bis) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se gli interventi agevolabili sono stati effettuati esclusivamente sull'edificio condominiale;
    2. in caso di risposta affermativa al primo quesito, come deve essere determinata la plusvalenza imponibile, considerato che il 50% dell'immobile è stato acquisito per successione. 

    La plusvalenza è imponibile solo per la quota relativa alla parte acquisita a titolo oneroso (50%), mentre la parte acquisita per successione è esente da tassazione.

    Con  la  circolare  13  giugno  2024,  n.  13/E  sono  state  impartite  le  istruzioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui trattasi ed è stato evidenziato che,  ai  fini  dell'emersione  della  plusvalenza  imponibile,  non  rileva, tra  l'altro,  «la tipologia d'interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all'immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo di cui alla lettera b­bis) sopra citata, che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare ceduta a titolo oneroso». 

    Quindi, sono imponibili le plusvalenze originate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus e terminati da non più di dieci anni, ivi compresi i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici.

    Nella richiamata circolare n. 13/E del 2024, è stato, inoltre, evidenziato che: «Per espressa previsione normativa, sono escluse dall'ambito applicativo della lettera b­bis) le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso degli immobili «acquisiti per successione» […]».

    In  particolare,  va  assoggettato  a  tassazione  il  50  per  cento  della  plusvalenza determinata, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Tuir, quale differenza tra: ­ 

    • il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d'imposta, 
    • e ­ il costo d'acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all'immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato. Irrilevanti a tal fine saranno le spese sostenute dall'Istante relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, in quanto conclusi nel 2023 e quindi entro cinque anni dalla vendita. 

    Resta  ferma  la  possibilità  di  applicare,  in  luogo  dell'ordinario  regime d'imposizione,  l'imposta  sostitutiva  del  26 per  cento,  secondo  le  modalità  previste dall'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 65, della legge di bilancio 2024).