• Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: come favorire l’adesione

    E' ormai noto che la rottamazione quinquies sarà inserita nella prossima legge di bilancio 2026.

    Dall'iniziale annuncio nel decreto milleproroghe, risalente ormai al mese di febbraio, i lavori sulla agevolazione prendono forma con l'avvio della manovra finanziaria.

    Confrontando la nuova rottamazione con le precedenti emergono delle criticità per questi tipi di agevolazioni.

    Senz'altro permettono di "fare cassa" ma il carico eccessivo delle prime due rate, ha spesso scoraggiato l’adesione da parte dei contribuenti.

    Per risolvere questa distorsione, il Viceministro Leo ha dichiarato che si sta lavorando per “attenuare o eliminare il meccanismo iniziale penalizzante”, prevedendo per la edizione in arrivo, un piano di versamenti più graduale e sostenibile.

    Obiettivo è quello di incentivare l’adesione dei contribuenti effettivamente interessati, senzacreare difficoltà nella fase iniziale del percorso di regolarizzazione.

    Inoltre la Rottamazione Quinquies dovrebbe prevedere un numero maggiore di rate mensili  e una tolleranza più ampia per le eventuali rate non versate in modo da evitare decadenze automatiche troppo rigide.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Rottamazione quinquies: nella prossima legge di bilancio

    La rottamazione quinquies sarà approvata per il 2026 nella legge di bilancio.

    A confermarlo è stato il Presidente della commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, che durante le votazioni del ddl di proroga della riforma fiscale è tornato sul tema specificando che “Proprio oggi in commissione Finanze abbiamo chiuso la discussione generale e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al rientro; quindi al rientro a settembre possiamo chiudere il testo, di modo che sia pronto per essere inserito in legge di Bilancio”

    Altro punto annunciato è quello del taglio dell'Iperf per il ceto medio.

    Secondo il Viceministro all’Economia Maurizio Leo, le due misure non sono, peraltro, incompatibili, pur se dovranno confrontarsi con le risorse a disposizione, scoglio da superare per una prossima realizzazione.

    Per quel che riguarda la rottamazione alla quinta edizione è certo che i contribuenti non meritevoli non avranno accesso alla nuova agevolazione delle cartelle.

    Il nuovo disegno di legge in discussione prevederebbe una novità assoluta rispetto al passato, ossia saranno escluisi i rottamatori di professione o contribuenti non meritevoli.

    In particolare tali contribuenti sono coloro i quali hanno già utilizzato le rottamazioni delle cartelle precedenti ma senza chiudere definitivamente il debito fiscale, quindi verosimilmente con il solo fine di bloccare pignoramenti o fermi amministrativi.

    Quanto al perimetro degli importi che potranno rientrare nella rottamazione si dovrebbero prevedere degli anticipi per i soli debiti rilevanti.

    Ad esempio per i debiti fiscali di importo superiore a 50.000 euro si valuta un anticipo obbligatorio fino al 5% dell’importo.

    Il piano rateale dovrebbe inoltre prevedere fino a 10 anni con 120 rate mensili, e possibilità di saltare fino a 8 rate non consecutive prima della perdita del beneficio.

    I debiti meno rilevanti dovrebbero essere onorati con una nuova forma di saldo e stralcio: cancellazione automatica per cartelle sotto una certa soglia.

    Per tale misura non si hanno però molti dettagli.

    Il Viceministro Leo, durante un incontro datato 11 settembre persso il Cna ha speigato che il lavoro tecnico sulla rottamazione numero cinque, ha individuato due priorità:

    • circoscrivere la platea, anche per ridurre i costi, concentrandosi sull’evasione nata dall’effettiva impossibilità di pagare, escludendo i recidivi,
    • favorirne l’adesione per aumentare l’efficacia del nuovo intervento.

    In questa ottica si lavora per attenuare o eliminare il meccanismo iniziale, che fino ad ora ha fatto costare le prime due rate il doppio delle altre. 

    Le ultime edizionie delle rottamazioni hanno infatti concentrato nelle prime due rate il 20% del debito da pagare, diviso in due tranche del 10% ciascuna, diluendo il restante 80% in altre 16 rate. Si intende quindi, nella prossima edizione di rivedere in modo più lineare il piano dei versamenti.

    Si attendono ulteriori notizie su come intende procedere l'Esecutivo.

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    Bonus edilizi: quando spetta la detrazione maggiorata

    Con la Risposta a interpello n 244/2025 le Entrate replicano ad un dipendente delle forze armate che ha acquistato e ristrutturato un immobile senza ancora trasferirci la residenza.

    L'Istante, appartenente alle forze dell'ordine «ha chiesto il mutuo ipotecario e l'agevolazione prima casa, pur non avendovi trasferito la residenza».
    Sul predetto immobile ha intrapreso «una ristrutturazione edilizia, inquadrabile tra gli interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 16bis del TUIR ».
    Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per le spese sostenute nel 2025, è possibile fruire della detrazione nella misura del 50 per cento solo nel caso in cui le stesse siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'Istante chiede se «non avendo trasferito la residenza nella nuova abitazione […] l'immobile sul quale è stata eseguita la ristrutturazione è da considerarsi ''abitazione principale'' per l'applicazione dell'aliquota del 50% o deve applicarsi l'aliquota del 36% come per le restanti tipologie di abitazione»

    In sintesi per poter beneficiare dell’aliquota maggiorata del 50% delle spese sostenute nel 2025 per interventi edilizi è irrilevante l’aver trasferito la residenza nell’immobile oggetto dei lavori.

    Bonus edilizi: regole per le forze armate

    Con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 sono state fornite le istruzioni operative agli Uffici sulle novità fiscali contenute nella citata legge di bilancio 2025. 

    In particolare, con riferimento alle modifiche apportate al citato articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013, nella predetta circolare viene affermato che la maggiorazione spetta, quindi, a condizione che:

    • il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
    • l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

    Con riferimento a tale ultimo requisito, nella citata circolare n. 8/E del 2025 viene precisato che «in linea con quanto evidenziato con la circolare n. 13/E del 2023, in materia di Superbonus, si ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3bis dell'articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o

    sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata»

    Coerentemente, ai fini dell'applicazione della detrazione con l'aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR). 

    Resta inteso che, nell'ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all'immobile adibito a dimora abituale del titolare dell'immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare. 

    La maggiorazione spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione. 

    Si ritiene che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. […]

    Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell'aliquota di detrazione per gli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, […] se nel corso dei successivi periodi d'imposta di fruizione della detrazione 'immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell'aliquota maggiorata.

    Ciò posto, la legge di bilancio 2025, nel modificare il regime delle detrazioni in commento, non ha previsto alcuna deroga a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, oltre che a favore del personale dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, ragion per cui, in assenza di specifiche eccezioni, anche per tali categorie di soggetti, si applicano i principi generali ivi indicati (cfr. articolo 1, comma 55, lettera b), n. 1).

    Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, l'Istante, potrà fruire, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall'articolo 16 bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50 per cento, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che l'unità immobiliare oggetto degli interventi sia adibita ad abitazione principale intendendosi, come tale, «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente».

    Concludendo per beneficiare dell’aliquota maggiorata delle detrazioni edilizie è irrilevante l’aver trasferito la residenza anagrafica nell’immobile in questione.

    Inoltre non essendo previste deroghe a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, l’aliquota maggiorata spetta anche per questi soggetti al verificarsi delle due condizioni stabilite dalla norma: titolarità dell’immobile e destinazione ad abitazione principale.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo

    Il Consiglio dei Ministri in data 11 settembre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

    Come evidenzia il comunicato stampa del Governo, l'obiettivo principale delle norme introdotte è la semplificazione dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, volta a promuovere un’accelerazione nella transizione ecologica e a facilitare gli investimenti nel settore, in linea con gli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo

    Le modifiche che sono state approvate ma che necessitano di ulteriori passaggi per approvazione definitiva e successiva entrata in vigore, mirano a:

    • accelerare l’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia rinnovabile;
    • introdurre definizioni precise per “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza” degli impianti esistenti;
    • razionalizzare le procedure per gli interventi che interferiscono con vincoli paesaggistici o di tutela del patrimonio culturale;
    • rivedere i termini per l’obbligo di ripristino dei luoghi a carico dei soggetti esercenti;
    • ridurre i tempi di alcuni procedimenti amministrativi, tra i quali quello relativo alla “autorizzazione unica” con valore di valutazione di impatto ambientale, che passa da 120 a 40 giorni per alcune tipologie di interventi;
    • prevedere il punto di contatto unico a livello comunale per gli interventi sul territorio.

  • Identità digitale

    Pec professionale anche su INAD: possibile cancellarla

    Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'AGID fornisce un chiarimento per l'identià digitale, PEC dei professionisti.

    In particolare a seguito di segnalazioni dei professionisti che hanno riscontrato il proprio indirizzo PEC da INIPEC anche su INAD.

    Ricordiamo che INIPEC è l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti tenuto dal registro imprese mentre INAD è l'indice nazionale dei domicili digitali, si riporta il chiarimento congiuto INAD-AGID per gli indirizzi professionali.

    Ricordiamo inoltre la differenza tra i due profili digitali:

    • a) profilo “cittadino”:
      • ti puoi iscrivere se sei maggiorenne e hai la capacità di agire;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua persona o a te dirette in qualità di tutore, curatore, procuratore o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche;
    • b) profilo “professionista”:
      • ti puoi iscrivere se svolgi una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua attività professionale non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013.

    Pec professionale anche su INAD: possibile calcellarla

    Il comunicato evidenzaia che negli ultimi mesi diversi professionisti hanno segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC, originariamente registrato in INI-PEC, anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.

    L’Agenzia per l’Italia Digitale ricorda che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 6-quater, comma 2, del D. Lgs. 82/2005). 

    Ciò significa che ogni PEC professionale presente in INI-PEC viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica. 

    A tal proposito, AgID e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno inoltrato un comunicato congiiunto a tutti i collegi e ordini professionali, volto ad agevolare una maggiore diffusione delle informazioni sul tema. 

    Attenzione al fatto che chi non desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali può:

    •  modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale); 
    • cancellare il domicilio digitale da INAD. 

    Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS.