• Identità digitale

    Poli innovazione digitale: via alle domande dal 5 ottobre

    Con avviso datato 29 settembre il MIMIT informa di novità per i Poli innovazione digitale – Selezione nuove strutture

    In particolare, con il decreto del 24 agosto sono stati stanziati 42 ML per la selezione di 6 nuovi poli di innovazione sul campo. I nuovi poli rappresenteranno i punti di accesso per le imprese al sistema di trasferimento tecnologico, composto da:

    ed erogheranno servizi di 

    • first assesment digitale 
    • orientamento per favorire la transizione digitale delle imprese.

    Poli innovazione digitale: beneficiari

    La selezione è rivolta ad enti pubblici e privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale.

    E' bene sottolineare che l'iniziativa è realizzata nell’ambito dell'investimento 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria”, della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”del PNRR.

    Poli innovazione digitale: presenta la domanda dal 5 ottobre

    Con Decreto Direttoriale del 27 settembre sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando in oggetto.

    In particolare, presentano domanda esclusivamente: 

    • Enti Pubblici e soggetti privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale e che abbiano competenze comprovate nelle attività di orientamento, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col Piano nazionale Transizione 4.0,

    Le domande devono essere presentate dalle ore 12:00 del 5 ottobre alle ore 12:00 del 31 ottobre 2023, all’indirizzo PEC:

     Infine il MIMIT rendo noto che gli interessati possono prenotare la partecipazione ad un webinar.

     

  • Identità digitale

    Servizi on-line Entrate/Riscossione: dal 25.09 modello unico per delegare terzi

    Con un comunicato stampa del 25 settembre le Entrate informano del fatto che   basterà un'unica richiesta per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio interesse, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. 

    Con Provvedimento n 332731 del 25 settembre delle Entrate sono approvati i modelli e le istruzioni per consentire:

    • alle persone di fiducia, 
    • ai genitori,
    • e agli altri “rappresentanti” (ad esempio i tutori),

    di utilizzare i servizi web delle due Agenzie nell’interesse di un’altra persona. 

    La soluzione pensata per andare incontro ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente, già attivata lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate, dal 25 settembre viene estesa anche ai servizi dell’agente della riscossione. 

    Per abilitare una terza persona sarà quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

    Servizi on-line Entrate/Riscossione: come delegare terzi

    La richiesta di abilitazione riguarda tre diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e va presentata all’Agenzia delle Entrate: 

    • recandosi di persona in un Ufficio, 
    • tramite pec a una Direzione Provinciale
    • o con una videochiamata.

    La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’elenco dettagliato dei servizi “delegabili” è indicato nel provvedimento.

    Servizi on-line Entrate/Riscossione: su cosa delegare terzi

    I servizi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sarà possibile “aprire” a persone di fiducia e rappresentanti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione riguardano:

    • visualizzare eventuali cartelle e avvisi di pagamento (emessi a partire dal 2000), 
    • consultare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione, 
    • chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria.

    Sarà inoltre possibile presentare istanza di rateizzazione, di sospensione legale della riscossione e utilizzare i servizi relativi alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

    L'agenzia ricorda che da maggio 2022 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili “su delega” numerosi servizi, che spaziano dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti. 

    Naturalmente il rappresentante o la persona di fiducia può gestire, per conto dell’interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: visualizzazione, eventuale modifica e integrazione, invio del modello.

    Infine ricordiamo che con Provvedimento n 130859 del 17 aprile le Entrate modificavano il precedente Provvedimento n 173217 del 1905.2022  relativo ai servizi on line delle Entrate e i modelli per richiederli "per conto" del contribuente impossibilitato a farlo in prima persona.

    Allegati:
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    Domicilio digitale PEC: aggiornate le linee guida dell’Indice Nazionale

    Con Determina n. 188/2023 l'AGID provvede alla «Modifica delle "Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese" adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale». 

    Scarica qui il file aggiornato al 9 agosto 2023.

    Ricordiamo inoltre che dal 6 luglio è pienamente operativo l'INAD indice nazionale dei domicili digitali.

    Attraverso il domicilio digitale registrato, cittadini, professionisti e aziende possono beneficiare di un canale semplice e immediato per ricevere le comunicazioni ufficiali da parte della Pa Pubblica Amministrazione.

    INAD indice nazionale dei domicili digitali: che cos'é

    L'INAD è una piattaforma che gestisce l'elenco pubblico dei domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.

    Dal giorno 6 giugno i cittadini possono registrare su INAD il proprio domicilio digitale, come per esempio un indirizzo PEC attivato in precedenza, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione.

    Per farlo è sufficiente:

    INAD nasce dalla collaborazione fra Agid, Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamerela società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, che ha realizzato la piattaforma.

    Ricordiamo che il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

    INAD indice nazionale domicili digitali: chi può eleggere un proprio domicilio

    Si precisa che possono eleggere domicilio digitale:

    • le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
    • i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
    • gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.

    Si specifica che, dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il domicilio digitale inserito nell'elenco per tutte le comunicazioni con valenza legale e, a partire dalla stessa data, chiunque potrà consultarlo liberamente dall’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.

    Sempre dal 6 luglio le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa, attraverso apposite interfacce dedicate, rese fruibili mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), già disponibili in ambiente di test.

    Attenzione al fatto che, dalla stessa data potranno eleggere il proprio domicilio digitale anche professionisti non iscritti in albi ed elenchi ed enti di diritto privato non presenti in INI-PEC.

    INAD indice nazionale dei domicili digitali: i vantaggi

    Grazie a INAD, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale, come ad esempio:

    • rimborsi fiscali e detrazioni d'imposta,
    • accertamenti, 
    • verbali di sanzioni amministrative e altri,

    vengono inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.

    Dopo aver registrato il proprio domicilio digitale su INAD, le notifiche arriveranno in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevoli risparmi legati al minore utilizzo della carta e all’azzeramento dei costi di invio tramite servizi postali. 

    Inoltre il cittadino avrà immediatamente a disposizione la documentazione, senza l’incombenza di spostarsi fisicamente per recuperarla, mentre la Pubblica Amministrazione avrà un sistema di comunicazione centralizzato più efficiente, automatizzato e sicuro.

    INAD: cosa cambia per i professionisti

    Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l’indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.

    A tal proposito si evidenzia che con un avviso del 26 giugno il MEF informa del fatto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD  anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC sono resi disponibili a partire dal 6 giugno 2023 anche su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.

    A partire dal 6 luglio 2023, tutti i domicili eletti o eventualmente modificati, sono ststi automaticamente pubblicati su INAD e resi disponibili per la consultazione pubblica.

    Resta salva la possibilità da parte del revisore legale presente in INI-PEC di poter modificare il proprio domicilio presente in INAD accendendo al sito anche dopo il 6 luglio avvalendosi delle funzioni presenti all'interno del portale: https://domiciliodigitale.gov.it.

    Con l’occasione viene anche ricordato che l’inosservanza dell’obbligo comunicativo dell’indirizzo PEC-domicilio digitale da parte dei revisori legali al Mef – attraverso l’accesso all’area riservata del sito www.revisionelegale.mef.gov.it  – è espressamente sanzionato ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del D.lgs. 39/2010.

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    Certificati online in bollo: possibile richiederli dal 2 agosto sul portale ANPR

    ANPR Anagrafe nazionale unica per tutti, con un avviso del 2 agosto informa che dalla stessa data è disponibile una nuova funzionalità per i certificati online.

    Nel dettaglio, è attiva la possibilità per il cittadino di richiedere sul portale Anagrafe (ANPR) un certificato in bollo, per se stesso o un familiare, tramite un versamento online.

    Il servizio è reso possibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione

    L’attivazione di questa nuova funzionalità consente, a chi lo desidera, di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre di più i bisogni del cittadino con i servizi della pubblica amministrazione.

    ANPR: che cos'è

    Il progetto ANPR è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. 

    Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

    L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. 

    L’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del CAD, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella formulazione previgente disponeva che: «La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente all’anno 2021».

    Certificati on line: quali si possono scaricare

    Su sito ANPR (accedi da qui) sono disponibili 14 tipologie di certificati scaricabili on line:

    •  anagrafico di nascita;
    • anagrafico di matrimonio;
    • di cittadinanza;
    • di esistenza in vita;
    • di residenza;
    • di residenza AIRE;
    • di stato civile;
    • di stato di famiglia;
    • di residenza in convivenza;
    • di stato di famiglia AIRE;
    • di stato di famiglia con rapporti di parentela;
    • di stato libero;
    • anagrafico di unione civile;
    • di contratto di convivenza.

    E' possibile chiedere i certificati singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.

    Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”. 

    Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.

    Certificati on line: validità

    I certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

    Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

    Certificati on line: come richiederli

    Accedendo all’area riservata tramite:

    e poi accedendo al servizio Certificati è possibile selezionare in autonomia tutte le informazioni necessarie alla richiesta del certificato per sé stesso o per un componente della propria famiglia anagrafica, la tipologia e l’emissione con bollo o esenti da bollo.

    Attenzione, il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

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  • Identità digitale

    Obbligo Deposito digitale: il termine del 20 luglio slitta a nuova data

    Viene pubblicato in GU n 166 del 18 luglio il Decreto della Giustizia con il quale il Ministero rinvia l’obbligo di deposito digitale degli atti penali. 

    In particolare, la lista di 103 atti del processo penale (allegata al decreto del 4 luglio) viene rinviata dal 20 luglio, ai 15 giorni successivi l’emanazione delle misure attuative previste dalla riforma Cartabia, probabilmente a fine dell’anno.

    Il decreto composto di due articoli in premessa sottolinea che, ritenuta  la necessità di   assicurare, in   sede di prima applicazione, le verifiche di piena  funzionalita'  del  portale  del processo  penale   telematico, avviando una   fase sperimentale transitoria anche nella prospettiva di individuare  le  tipologie  di atti per cui possono essere adottate le modalita' non telematiche  di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 dispone il rinvio di cui si tratta.

    Con l'art 1 il decreto evidenzia che l'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da  parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui  all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente  mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1  e  3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n. 150.  

    Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio  2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto  anche  mediante il  portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

    Il ministero, come previsto appunto dalla riforma (articolo 87, decreto legislativo 150 del 2022), dovrà amanare due decreti attuativi

    Nel dettaglio:

    • Il primo dedicato alle regole tecniche sul deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale; 
    • il secondo sull’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito.

    Si segnala che la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero ha diffuso nei giorni scorsi un provvedimento che dettaglia le specifiche tecniche degli atti da depositare, chiarendo, per esempio, il formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico, ma anche la disciplina di passaggi cruciali come la generazione della ricevuta di accettazione del deposito.

    Il Viceministro Francesco Paolo Sisto ricorda che sarà possibile continuare a procedere al deposito a mezzo pec o in modalità cartacea dichiarando quanto segue: "nel frattempo, sarà dispiegato il massimo impegno nell’organizzazione di corsi di formazione, rivolti ai cancellieri così come agli avvocati, per facilitare la transizione verso un maggior ricorso alla tecnologia informatica anche nel settore della giustizia, favoirendo il rispetto degli obiettivi concordati in sede di Pnrr". 

  • Identità digitale

    Ricette elettroniche via mail e sul cellulare: sarà il metodo ordinario

    Il Consiglio dei ministri n 34 dell'11 maggio ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria.

    Come specificato dal comunicato stampa seguente alla riunione governativa, la delega ha l’obiettivo di:

    • migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa,
    • ridurre gli oneri regolatori e gli adempimenti amministrativi gravanti su cittadini e impres
    • e accrescere la competitività del Paese.

    Tra le novità rilevanti quella annunciata dal Ministro Schillaci sulla ricetta elettronica:

    “Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare”  queste le sue parole dopo il Cdm dell'11 maggio.

    Il disegno di legge rientra tra i provvedimenti funzionali al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla Riforma 1.9, relativa della pubblica amministrazione, che richiede l’attuazione della semplificazione e digitalizzazione di 200 procedure critiche, che interessano direttamente cittadini e imprese.

    Il comunicato stampa sintetizza come, il provvedimento detterà i seguenti criteri generali:

    • l’aggiornamento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la loro digitalizzazione, per renderli maggiormente aderenti alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese;
    • l’accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, la riduzione del numero delle fasi dei procedimenti e delle amministrazioni interessate e l’unificazione degli atti di autorizzazione e degli altri titoli abilitativi;
    • l’uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati e delle modalità di svolgimento delle procedure in ambiti omogenei;
    • l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività;
    • la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e l’uniformazione dei tempi di conclusione di procedimenti tra loro analoghi o connessi;
    • il monitoraggio e il controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;
    • l’eliminazione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea;
    • l’organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
    • l’indicazione esplicita delle norme da abrogare;
    • la limitazione del ricorso a successivi provvedimenti attuativi.
  • Identità digitale

    Cambio residenza on line: come procedere con CIE

    In caso di trasferimento è necessario inviare tempestivamente la dichiarazione al comune di competenza per comunicare:

    • i dati della nuova abitazione, 
    • i dati di coloro che già vi risiedono,
    • i dati delle persone che si sono trasferite.

    Sul sito di ANPR Anagrafe Nazionale è disponibile tra gli altri il servizio di cambio di residenza on-line.

    In particolare, il cambio di residenza on line è il servizio che consente di inviare:

    • per sé 
    • e per i componenti della propria famiglia anagrafica, 

    una dichiarazione al comune di competenza nei seguenti casi:

    • cambio abitazione nell’ambito dello stesso comune;
    • cambio residenza trasferendosi in un altro comune;
    • rientro in Italia dall’estero (se si è un cittadino italiano iscritto all’AIRE).

    Per tutte le altre tipologie di richiesta, è necessario rivolgersi al comune di competenza.

    Cambio residenza online: in quali casi procedere

    Accedendo al servizio nell'area riservata del portale ANPR, verrà chiesto di dichiarare se ci si trasferisce in una nuova residenza o in una famiglia esistente.

    Occorre scegliere il primo caso (nuova residenza) se:

    • SI va ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone;
    • nella casa dove ci si trasferisce ci sono altre persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, un gruppo di studenti che dividono un appartamento).

    Occorre scegliere il secondo caso (famiglia esistente) se, viceversa, nella nuova casa ci sono persone con le quali si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, una coppia di fidanzati).

    Attenzione al fatto che, prima di inviare la richiesta, è bene verificare attentamente i dati inseriti in quanto dopo l’invio, infatti, non sarà possibile effettuare ulteriori modifiche, poiché la richiesta sarà gestita direttamente dagli operatori d’anagrafe del comune di competenza. 

    Cambio residenza online: come fare

    Nell'area riservata sarà possibile seguire la pratica e fornendo il proprio indirizzo restare informati tramite email.

    Per il cambio di residenza on line l’accesso dovrà avvenire con la propria identità digitale:

    CLICCA QUI e accedi al portale ANPR

  • Identità digitale

    Registrazione atti con firma digitale: non serve copia cartacea all’Entrate

    Sulla rivista FiscoOggi l'agenzia delle entrate, in data 3 febbraio, informa del fatto che, per gli atti firmati digitalmente, inviati:

    la registrazione è automatica. 

    Il servizio consente all’utente in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia di inviare documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia su iniziativa spontanea. 

    È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto. 

    Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno. Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CAdES. 

    Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello. Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.

    La novità comunicata dalle Entrate, in pratica, riguarda il fatto che non è più necessaria la consegna all’ufficio una copia cartacea o un supporto cd o dvd contenente la stessa copia.

    Atti firmati digitalmente: registrazione via PEC o "Consegna documenti" delle Entrate

    La richiesta di registrazione di atti con firma digitale può essere fatta:

    • posta elettronica certificata (Pec) indirizzata alla direzione provinciale delle Entrate competente
    • il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

    Viene specificato che, la richiesta di registrazione deve contenere:

    • l’atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte,
    • il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente (in alternativa, può essere accettata la scansione del modello con firma autografa del richiedente, unitamente alla scansione di un suo documento di identità),
    • eventuali allegati all’atto da registrare,
    • la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti. Si ricorda che, l'imposta di bollo sull’atto da registrare può essere assolta tramite contrassegni telematici, indicando nell’atto i codici identificativi dei contrassegni utilizzati, oppure versata con le stesse modalità degli altri tributi dovuti per la registrazione).

    Non bisogna più consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.

  • Identità digitale

    Rinnovo certificati di sicurezza Entratel: c’è tempo fino al 31 gennaio

    Le Entrate hanno disposto una proroga al 31 gennaio 2023 per il rinnovo dei certificati per adeguamento ai nuovi standard di sicurezza. (In proposito si legga l'informativa del CNDCEC n 90 del 3 ottobre 2022)

    In particolare: 

    • gli intermediari Entratel 
    • gli utenti Fisconline

    che non hanno provveduto al rinnovo dei certificati digitali per la firma dei documenti informatici hanno tempo fino al 31 gennaio 2023.

    In allagato alla informativa l'agenzia mette a disposizione due guide (accedi qui per scaricarle):

    • Guida rapida Generazione ambiente di sicurezza utenti Entratel utilizzatori del software “Desktop Telematico” 
    • Guida rapida Generazione ambiente di sicurezza utenti Fisconline – registrati al SID – ed utenti Entratel (che non utilizzano il “Desktop telematico”). 

    La nota dei commercialisti del 3 ottobre riporta il dettaglio delle comunicazioni pubblicate dall'agenzia delle Entrate. 

    Rinnovo certificati di sicurezza entratel: entro il 31 gennaio

    L'Agenzia delle Entrate ha reso più sicuro lo scambio dati e documenti standardizzando gli algoritmi e i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i vari canali telematici. 

    I nuovi requisiti minimi di sicurezza per la trasmissione dati all’Agenzia delle entrate sono: 

    • algoritmo di hash: SHA-256; 
    • algoritmo di cifratura: AES-256; 
    • lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma). 

    Il percorso di adozione è tuttora in corso, in considerazione della vasta platea di utenti; al momento, in via transitoria, sono ancora accettati gli invii di dati firmati e cifrati con i certificati creati con i precedenti requisiti meno stringenti.

    Tale fase transitoria terminerà il 31 gennaio 2023, successivamente non verranno più accettati dati e documenti firmati e cifrati che non seguano le regole precedentemente esposte. 

    Viene specificato che si è proceduto anche alla pubblicazione di un messaggio di contenuto analogo, all’interno dell’area riservata di quegli utenti che al 30 aprile 2022 non avevano ancora sostituito il certificato e, per quegli utenti che hanno registrato l’indirizzo e-mail, il messaggio è stato inviato anche via posta elettronica. 

    Pertanto, è necessario, qualora tale operazione non sia già stata effettuata, aggiornare le applicazioni “Desktop Telematico – Entratel” oppure “Generazione certificati”, nonché rinnovare entro la data del 31 gennaio 2023 i propri certificati utilizzando le stesse applicazioni.

    Per la procedura da seguire leggi: Novità Desktop telematico: cosa si deve fare entro il 31 gennaio 2023? Ecco la guida

    Nel caso di dubbio di aver già provveduto è possibile utilizzare le medesime applicazioni anche per verificare che i certificati siano già stati aggiornati, procedendo come di seguito descritto: 

    • Desktop Telematico: o utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menu “Entratel”; o selezionare il pulsante “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare; o controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. 

    Nel caso la dicitura elenchi un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza;

    • Gestione certificati: o utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati”; o selezionare il pulsante “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare; o controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”. 

    Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza. 

    Viene ribadito che è opportuno aggiornare sempre le applicazioni prima di procedere in quanto, qualora si seguisse la procedura indicata in precedenza con una versione non aggiornata, le richieste di generazione dei certificati sarebbero scartate dal sistema con il messaggio: “Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). 

    Verificare la versione del software di generazione dell'ambiente di sicurezza”. 

    Ricordiamo che con il comunicato pubblicato il 29/04/2022 nell'area riservata,  l'Agenzia delle Entrate disponeva una proroga al 31 dicembre 2022 del rinnovo certificati per adeguamento ai nuovi standard di sicurezza.

    Allegati:
  • Identità digitale

    Notifiche digitali atti amministrativi: il regolamento in vigore dal 21 giugno

    Pubblicato in GU n 130 del 6 giugno 2022 il DPCM dell'8 febbraio recante il Regolamento della piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione, notifiche digitali.

    In particolare, grazie a una piattaforma, gestita da PagoPa, gli enti pubblici potranno recapitare i propri atti amministrativi ovunque si trovino i destinatari degli stessi.

    Il regolamento della piattaforma entra in vigore dal 21 giugno anche se per la piena operatività bisognerà attendere test di funzionamento.

    Per farlo dovranno accedere alla piattaforma, così come i destinatari potranno accede in qualsiasi momento dal proprio dispositivo per la consultazione.
    In sostanza, il nuovo sistema permetterà di economizzare su tempi e costi con un abbattimento delle spese legate alle notifiche che secondo l'Agenzia delle Entrate potrà arrivare a 50 milioni di euro annui.

    Economizzare le spese nella pubblica amministrazione e ridurre i tempi anche per cittadini e imprese che potranno ricevere dai loro dispositivi gli atti amministrativi a loro indirizzati da parte della pubblica amministrazione.

    Notifica digitale atti amministrativi: accesso dei mittenti 

    La piattaforma che dovrebbe essere operativa entro l'estate, funzionerà grazie alla comunicazione da parte dei cittadini del domicilio digitale, ossia dell'indirizzo di posta elettronica certificata scelto per ricevere le notifiche delle Pubblica Amministrazione.

    I mittenti ossia le P.A. accedono alla piattaforma tramite:

    • SPID di livello di sicurezza almeno significativo 
    • o CIE del  funzionario  incaricato di curare  le attività istruttorie preliminari all'adesione alla piattaforma.

    Il funzionario incaricato compila il modulo di adesione, con  il quale vengono  anche  accettate  le  condizioni  del  servizio,  reso disponibile sulla piattaforma.

    Il gestore della piattaforma invia  al domicilio  digitale del mittente, risultante dall'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori  di  Pubblici  Servizi,  il  modulo  di adesione compilato.

    Il mittente  restituisce  il modulo di adesione, sottoscritto con  firma  digitale  del  dirigente competente, tramite il canale disponibile in piattaforma.

    I mittenti, perfezionato il procedimento di  adesione,  accedono alla  piattaforma  a  mezzo  SPID  di  livello  di  sicurezza  almeno significativo  o  CIE  dei  funzionari  autorizzati,  i  cui  estremi identificativi vanno inseriti nell'apposita pagina di configurazione.

    Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo  SPID  o CIE  dei  rispettivi  legali  rappresentanti,  ovvero  dei   soggetti delegati con le modalità

    Il  gestore  della piattaforma   verifica   la   qualità  di legale rappresentante dell'utente,  inibendo  l'accesso  in  caso  di  riscontro

    negativo, mediante accesso al Registro delle  Imprese ovvero, nel caso di enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, mediante accesso alle base dati dell'Agenzia dell'entrate in grado di restituire tale evidenza o mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di legale rappresentante e sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dallo stesso dichiarante.

    Notifica digitale atti amministrativi: accesso dei destinatari

    I  destinatari  possono  eleggere  un  domicilio digitale di piattaforma o più domicili digitali di piattaforma diversificati  in relazione ai vari mittenti

    Al  destinatario è consentito di  indicare un  recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi di cortesia. 

    Il sistema verifica la correttezza di domicilio e  recapito  digitale attraverso la predisposizione di una  funzionalità di  conferma  da parte del destinatario. 

    Il sistema consente al destinatario che accede alla  piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti  informatici  oggetto di notificazione.

    Per ciascuna notifica, la piattaforma  consente  di visualizzare: 

    • il mittente, 
    • la data e l'ora di  messa  a  disposizione dell'atto  sulla  piattaforma,  
    • l'atto  notificato,  
    • lo  storico  del processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito, e  codice  identificativo  univoco  della  notifica (IUN).

    Il destinatario può scaricare e inviare a terzi  la  copia del documento, tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma e quelle  ulteriori  eventualmente  offerte dal sistema operativo sottostante.

    Il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in  cui  il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura  temporale certificato validamente opponibile a terzi. 

    I destinatari,  attraverso  una  specifica  funzionalità della piattaforma possono conferire ai soggetti  delegati il  potere di  accedere alla stessa per  reperire,  consultare  e  acquisire,  per  loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni  notificati  dalle amministrazioni.
    La delega conferita attraverso una specifica funzionalità della piattaforma contiene nome, cognome  e  codice  fiscale  del  soggetto delegato, e può essere conferita per  tutti  o  anche  soltanto  per alcuni specifici  mittenti.  

    La  piattaforma  elabora  un  codice  di accettazione che il delegante comunica al delegato.
    Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, presa  visione della proposta di delega, procede alla  sua  accettazione,  inserendo sulla piattaforma il codice di accettazione fornitogli dal delegante.

    La piattaforma consente al  destinatario  di  revocare  in  ogni tempo la delega conferita, informando automaticamente il delegato.