• Base imponibile

    Sconto IRAP 2019 non spettante: i codici tributo per il recupero delle somme

    Con Risoluzione n 52 del 18 settembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni di cui all’articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ossia lo sconto IRAP, non spettante.

    Leggi anche: IRAP: entro oggi 30 giugno pagamenti di saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020.

    Ricordiamo che con l’articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si era previsto,  per i soggetti e alle condizioni ivi indicate, l’esonero del versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta, nonché l’esonero del versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito delle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, unitamente ai relativi interessi e alla sanzione prevista per le ipotesi di omesso versamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

    • “5063” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”
    • “5064” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”; 
    • "5065” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”; 
    • “5066” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”.
    Allegati:
  • Base imponibile

    IRAP 2023: gli esclusi

    Con una FAQ pubblicata in data 22 maggio le Entrate ribadiscono che per l'anno d'imposta 2022 l'Irap persone fisiche

    è stata abolita.

    Viene specificato che a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), disciplinata dal DM n 446/1997 non è più dovuta dai seguenti soggetti:

    • persone fisiche che esercitano attività commerciali
    • esercenti arti e professioni indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 446/1997.

    In particolare l’esclusione da Irap è stata disposta dalla legge di bilancio 2022  art 1 comma 8 legge n 234/2021 e riguarda esclusivamente le persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi). 

    Restano assoggettati all’imposta regionale le società e gli altri soggetti passivi individuati dal citato articolo 3. In proposito leggi Dichiarazione IRAP: le novità 2023 anno d'imposta 2022

    IRAP 2023: escluse le PIVA 

    Ricordiamo che l'allora Ministro dell'Economia Daniele Franco con una risposta al question time n 5-07710/2022 aveva confermato che NON è prevista nessuna retroattività per la cancellazione dell'IRAP per imprenditori e professionisti.

    Il comma 8 della Legge di Bilancio 234/2021 stabilisce che "A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale  sulle  attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta  dalle  persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b)  e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo  decreto  legislativo  n. 446 del 1997"

    Nel dettaglio, si prevede la cancellazione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.

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    Il ministero aveva sottolineato che la disposizione non determina disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore, il quale, sulla base dei diversi obiettivi di volta in volta fissati, ha nel tempo modificato le regole sull’imposta. 

    La norma contenuta nella legge n. 234/2021 si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo Irap, già iniziato con la Finanziaria per il 2008.
    Quindi, l’ultimo intervento normativo conferma il progressivo ridimensionamento dell'Irap, con l’obiettivo di un graduale superamento dell’imposta.
    Il ministero ricordava che prima della modifica, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione erano già escluse dal tributo, il presupposto del tributo, era costituito solo dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata.

    La Cassazione con la sentenza 9451/2016 ha peraltro chiarito cosa si intenda per autonoma organizzazione.

    Ora, con la riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l'esclusione dal tributo si estende a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione. 

    Fino al 2021, non possono che operare le previgenti disposizioni, le quali sancivano l’esonero dal tributo esclusivamente in assenza di autonoma organizzazione

    Pertanto non esiste alcuna possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di riscossione, in relazione alle persone fisiche che hanno svolto, prima del 1° gennaio 2022, la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.