• Redditi di impresa

    MUD 2025: invio entro il 30 giugno

    Il MASE ha chiarito la scadenza del MUD 2025.

    Con Avviso 13 giugno 2025, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero ha chiarito che la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per il 2025 potrà essere effettuata fino a lunedì 30 giugno 2025, in quanto il termine ordinario per l'anno 2025, ossia il 28 giugno, cade di sabato. 

    Ricordiamo che a tal proposito è stato pubblicato in GU n 49 del 28 febbraio il DPCM del 29 gennaio con approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 – MUD.

    Che cos'è il Modello Unico e chi è tenuto alla sua presentazione.

    MUD 2025: che cos’è

    Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso con provvedimento e come detto la presentazione va effettuata entro il 28 giugno prossimo.

    Si evidenzia che il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e ho gestito durante l'anno precedente.

    Esistono i seguenti tipi di MUD:

    • Rifiuti,
    • Rifiuti Semplificata,
    • Veicoli Fuori Uso,
    • Imballaggi,
    • RAEE,
    • Rifiuti urbani e raccolti in convenzione,
    • Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

    Si evidenzia che Unioncamere comunicava che "Dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale).

     Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”. Informazioni ed i relativi aggiornamenti sulle modalità di presentazione del MUD 2025 (dati 2024) saranno pubblicati nella sezione "MUD" del portale di EcoCamere"

    MUD 2025: soggetti obbligati all’invio

    La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competente sul territorio in cui è insediata l’unità IocaIe cui si riferisce Ia dichiarazione. 

    I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD alla Camera di commercio della provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII'impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.

    Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

    i soggetti tenuti alla presentazione deI MUD, per Ie sue diverse parti, sono: 

    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di racco. Ita e trasporto di rifiuti 
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti 
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D. Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti. 
    • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi. 
    • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di racco. Ita di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.

    MUD Telematico 2025. istruzioni per l’uso

    Sul sito del MUD telemnatico viene precisato che per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.

    Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

    Viene anche precisato che:

    • le associazioni di categoria, 
    • i professionisti e gli studi di consulenza 

    possono inviare telematicamente i MUD compilati  per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti che restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso    la sede delle medesime associazioni e studi.

    Per spedire via telematica è necessario:

    • essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
    • disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o        di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.    

    I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente  con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere

    Si ricorda inoltre che:

    • la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
    •  la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.

    Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.ecocamere.it.

  • Redditi di impresa

    Nuovi bilanci abbreviati: già da quelli 2024

    Il Decreto legislativo n 125/2024 publicato in GU n 212 del 10 settembre sulla rendicontazione di sostenibilità, tra le altre norme di attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio contiene l'art 16 per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni e modifiche al decreto legislativo del 9 aprile 1991.

    Il Dlgs in oggetto non indica la data di decorrenza di tali nuove soglie, ma si ritiene che la data di applicabilità dei nuovi parametri debba individuarsi negli esercizi a partire dal 1° gennaio 2024, visto che la direttiva UE n. 2023/2775/UE, recepita dal decreto, stabilisce che gli Stati membri sono chiamati a integrare le nuove norme entro la data del 24 dicembre 2024.

    Pertanto è legittimo ritenere che le novità introdotte saranno applicabili già a partire dai bilanci 2024.

    Prima di dettagliare le novità è bene sottolineare che la relazione illustrativa al Dlgs in oggetto ha precisato che i valori rilevano nella legislazione nazionale, in quanto stabiliscono quali società possono redigere il bilancio in forma ordinaria, semplificata o ulteriormente abbreviata.

    Inoltre, ha evidenziato anche che che l’art. 3 della direttiva 2013/34/Ue stabilisce, per ogni categoria di imprese, dei valori che non devono essere superati, consentendo agli Stati membri una ulteriore predefinita flessibilità.

    Vediamo ora le novità in dettaglio.

    Soglie dimensionali bilanci imprese: applicabile a quelli del 2024

    Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità, che entrata in vigore dal 25 settembre 2024, è intervenuto anche sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro e per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

    In dettaglio  l’art. 16 modifica, al comma 1, le disposizioni del codice civile che disciplinano:

    • il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese,
    • il bilancio consolidato.

    L’incremento dei limiti dimensionali determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

    In dettaglio, viene modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

    • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro, prima 4.400.000 euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro, prima 8.800.000 euro;
    •  50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

    Viene modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

    • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro, prima 175.000 euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro, prima 350.000 euro;
    • 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

    Infine viene modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

    • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro, prima 20.000.000 di euro;
    • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro, prima 40.000.000 di euro;
    • 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

    Vengono aggiunte due norme per le quali: 

    • Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 e', altresi', corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa e per il gruppo. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.
    • La relazione sulla gestione redatta ai sensi per presente articolo dovra' contenere anche le informazioni di sostenibilità di cui all'articolo 4 al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ove applicabile.

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    Cessioni oggetti d’arte: quando ricorre il reddito d’impresa

    Con l’Ordinanza n. 1603 del 16 gennaio 2024, la Corte di Cassazione si è occupata nuovamente della tassazione delle cessioni di opere d’arte.

    Sinteticamente ha ribadito che nel caso in cui:

    • l’attività di cessioni di opere d'arte sia svolta in via abituale, con caratteri di stabilità e regolarità,
    • si protragga per un periodo di tempo apprezzabile, pur se non necessariamente con rigorosa continuità, 

    si è in presenza di reddito inquadrabile tra quelli d’impresa.

    Cessioni oggetti d’arte: quando ricorre il reddito d’impresa

    Il caso di specie riguarda un commerciante d’arte che si è visto notificare dalle Entrate due avvisi di accertamento ritenuto che rivestisse la qualifica di imprenditore commerciale e che, quindi, i proventi delle cessioni delle opere d’arte fossero imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

    Il contribuente eccepiva di essere un collezionista privato e di non aver mai svolto attività di compravendita di opere d’arte, con conseguente irrilevanza fiscale delle operazioni. Le vendite, veniva asserito dal contribuente, sono solo il frutto della dismissione del patrimonio privato del contribuente.

    Il mercante sosteneva  inoltre che l'attività non potesse essere ricondotta ad esercizio d'impresa, non avendo egli svolto alcuna operazione di intermediazione tra produttore e consumatore e non essendovi “l’autonoma organizzazione di mezzi” per svolgere l’attività.

    La Corte di Cassazione ha ribadito una posizione già espressa con la sentenza n. 6874/2023 che ha fissato, da un lato, la linea di demarcazione della definizione di “imprenditore commerciale” tra normativa civilistica e fiscale e, dall’altro, la ripartizione soggettiva tra: 

    • (i) mercante d’arte, 
    • (ii) speculatore occasionale,
    • (iii) mero collezionista.

    Viene chiarito che la nozione civilistica e quella tributaristica di “imprenditore commerciale” divergono per l’aspetto del requisito dell'organizzazione, indispensabile per il diritto civile ma non per quello tributario, ai fini del quale è sufficiente la “professionalità abituale dell'attività economica, anche senza l'esclusività della stessa”.

     Ai fini delle imposte dirette, l'articolo 55 del Tuir intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'articolo 2195 cc, anche se non organizzate in forma d'impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo. 

    Il principio vale anche ai fini dell’Iva, atteso che l’articolo 4, comma 1, del decreto Iva, al pari dell'analogo articolo 55 del Tuir., intende come tale “l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva”, delle attività indicate dall'articolo 2195 cc., anche se non organizzate in forma di impresa.

    In definitiva può affermarsi che, ai fini della rilevanza fiscale delle operazioni, è del tutto inconferente il requisito dell’“autonoma organizzazione dei mezzi”, come invece diversamente affermato dal contribuente nel ricorso, posto che l’espressione “esercizio per professione abituale” dell'attività va intesa come esercizio dell'attività in via abituale, svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità.

    Successivamente la Cassazione ha ripreso il quadro interpretativo fondato sulla divisione soggettiva tra mercante d’arte, speculatore occasionale e mero collezionista.

    In particolare, rientra nella definizione di mercante d’arte colui il quale, professionalmente e abitualmente, ne esercita il commercio anche in maniera non organizzata imprenditorialmente, col fine ultimo di trarre un profitto dall’incremento del valore delle medesime opere. 

    Questi sarà qualificabile come soggetto passivo ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, dell’Irap.

    Sarà considerato, invece, speculatore occasionale chi acquista occasionalmente opere d’arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile. 

    Essendo le operazioni saltuarie e non abituali, di natura speculativa, i profitti della cessione rientrano nella definizione di redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1 lettera i) del Tuir, quali redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

    Infine il collezionista è colui il quale acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l'opera, senza l'intento di rivenderla generando una plusvalenza, “avendo interesse non tanto per il valore economico della res quanto per quello estetico-culturale, per il piacere che il possedere le opere genera, per l'interesse all'arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre”.

    Le cessioni di opere d’arte da parte del puro collezionista non sono tassabili, difettando i requisiti dell’abitualità e dell’intento speculativo.

    Il discrimine tra una attività e le altre deve essere individuato nell’abitualità delle operazioni.

    Secondo la giurisprudenza, rappresentano elementi significativi idonei a dimostrare la sistematicità e la professionalità dell’attività d'impresa, a titolo di esempio:

    • il numero delle transazioni effettuate, 
    • gli importi elevati, 
    • il quantitativo di soggetti con cui sono stati intrattenuti rapporti 
    • la varietà della tipologia di beni alienati.

    Al contrario, non assumono rilievo, ai fini impositivi, il fatto che il profitto conseguito sia stato capitalizzato in beni e non in denaro, in quanto porta sempre intrinsecamente un arricchimento del patrimonio personale del soggetto.

  • Redditi di impresa

    Ddl beneficienza: sanzioni per chi non indica i dati dell’attività benefica

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 25 gennaio un disegno di legge (la bozza del ddl è quella del preconsiglio dei ministri si attende la definitiva) che introduce disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti ormai noto come Ddl Beneficienza.

    Produttori e promotori della beneficienza obbligati ad esplicitarla sulle confezioni dei prodotti, vediamo i dettagli.

    Ddl Beneficienze: etichette sui prodotti con indicazioni chiare

    Come sottolinea lo stesso esecutivo nel comunicato stampa post approvazione, le norme del ddl sono finalizzate ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche.

    Si prevede, per i produttori dei beni e per i professionisti che li commercializzano e li promuovono, l’obbligo di esplicitare:

    • il soggetto destinatario dei proventi, 
    • le finalità a cui questi sono destinati,
    • la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica, per ogni unità di prodotto.

    I produttori dei beni potranno assicurare l’adempimento attraverso l’indicazione delle informazioni sulle singole confezioni (anche tramite apposizione di tramite l’apposizione di adesivi).
    I Produttori e professionisti sono inoltre tenuti a comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.

    Ddl Beneficienze: nuove regole per le imprese

    In caso di violazione degli obblighi, l’Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 50.000 euro e disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, su uno o più quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, come i social media. 

    Si prevede, infine, che il 50 per cento degli importi delle sanzioni sia destinato a finalità solidaristiche. 

    Non rientrano nel campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento e quelle relative degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.

  • Redditi di impresa

    Contributo imprese Agcm 2023: versamento entro il 31 luglio

    Il 31 luglio scade il termine per versare il contributo dovuto dalle imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro all’Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM.

    Ricordiamo che il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto i commi 7-ter e 7-quater all’articolo 10 della legge istitutiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

    In particolare, il comma 7-ter ha previsto che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità si provveda mediante un contributo da parte delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

    Lo stesso decreto ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2013, l’abrogazione di ogni altra forma di finanziamento dell’Autorità. 

    Il contributo è versato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro e, in sede di prima applicazione, per l’anno 2013 esso è pari allo 0,08 per mille del fatturato.

    Successivamente con delibere per ciascun anno dal 2014 al 2023 l’Agcm ha provveduto ad approvare gli importi con deliberare.

    In particolare, con delibera n 30499 del 7 marzo 2023, ritenuto di dover adottare quanto previsto dall’articolo 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l’anno 2023 si stabilisce:

    • di fissare per l’anno 2023 l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità nella misura dello 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90; 
    • che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 290.000,00 euro.

    La presente delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    Attenzione al fatto che, in via di principio è la stessa authority a comunicare mediante pec l’adempimento e i relativi importi dovuti, ma sarebbe bene che, nel dubbio di non aver ricevuto alcun avviso, ciascuna impresa potenzialmente interessata dal versamento verifichi la debenza dell’adempimento e l'importo relativo.