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Riduzione prezzo dei carburanti: in GU il decreto di proroga al18 novembre
Viene pubblicato in GU n 247 del 21 ottobre il Decreto Legge n 153/2022 recante Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.
In particolare, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022.La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate.
Nel caso in cui non venga disposta la proroga per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
Ricordiamo che Il decreto Aiuti ter (DL n 144/2022) pubblicato in GU n 223 del 23 settembre tra le altre novità, ha previsto interventi in materia di carburanti e in particolare, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.
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Crediti energia e gas terzo trimestre 2022: i codici tributo per F24
Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. (Leggi anche Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: il codice tributo)
- “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3
- “7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
Ricordiamo che con Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 le Entrate hanno istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante per il terzo trimestre 2022 direttamente dai beneficiari.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3
- “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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NADEF 2022: approvata il 28 settembre dal Consiglio dei Ministri
Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 96 datato 28 Settembre 2022 si evidenzia tra le altre, l'approvazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 ,NADEF.
In particolare, il Consiglio, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato la Nota 2022, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2023-2025.
Viene specificato che l’economia italiana ha registrato sei trimestri di crescita superiore alle aspettative; le prospettive adesso risultano meno favorevoli in ragione del marcato rallentamento dell’economia globale e di quella europea, principalmente legato all’aumento dei prezzi dell’energia, all’inflazione e alla situazione geopolitica.
Come specificato nel Documento NADEF 2022 che si allega, di seguito alcuni numeri dell'economia:
- per l’anno in corso, si prevede che il livello tendenziale del prodotto interno lordo (PIL) aumenti del 3,3%, dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del DEF in aprile, grazie alla crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve flessione del PIL nella seconda metà dell’anno;
- per effetto del positivo andamento delle entrate e della moderazione della spesa primaria sin qui registrati quest’anno, si prevede che l’indebitamento netto (deficit) tendenziale scenda dal 7,2% del 2021 al 5,1% del 2022, un livello inferiore all’obiettivo programmatico definito nel DEF, pari al 5,6%;
- il rapporto debito/PIL è previsto in netto calo quest’anno, al 145,4% dal 150,3% del 2021, con un ulteriore sentiero di discesa negli anni a seguire fino ad arrivare al 139,3% nel 2025.
- nel 2023, a causa dell’indebolimento del ciclo internazionale ed europeo, la crescita tendenziale prevista scende allo 0,6% rispetto al 2,4% programmatico del DEF di aprile; l’indebitamento netto tendenziale a legislazione vigente viene previsto al 3,4%, inferiore all’obiettivo programmatico del 3,9% del DEF.
Attenzione al fatto che queste previsioni sono improntate a un approccio prudenziale e non tengono conto dell’azione di politica economica che potrà essere realizzata con la prossima legge di bilancio e con altre misure.
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Bonus idrico sanitari e docce: il Mite informa della fase di chiusura
Il MITE in data 27 settembre informa che è in fase di chiusura, da parte di Sogei, l’analisi delle domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto dall’iniziativa ‘Bonus idrico’ del Ministero della Transizione Ecologica (DM 27/9/2021, n. 395).
Si ricorda agli utenti che hanno ricevuto comunicazione da Sogei per la rettifica o correzione dei dati inseriti, che le richieste di assistenza tecnica relativa alle pratiche devono essere indirizzate a Sogei, utilizzando l’indirizzo mail bonusidrico@sogei.it.
Attenzione al fatto che non è più attivo il numero verde 800.090.545, attivato dal MiTE a dicembre 2021 e rimasto operativo fino al 28 febbraio 2022, con la finalità di assistenza
Ricordiamo che era il 30 giugno scorso il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto dal Ministero della Transizione Ecologica (DM n. 395 del 27/9/2021).
In particolare fino a quella data, collegandosi all’indirizzo https://www.bonusidricomite.it era possibile accedere al rimborso – fino a 1.000 euro per ciascun beneficiario – per gli interventi (effettuati nel 2021) di sostituzione:
- di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
- e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
Bonus idrico: a quanto ammonta, a chi spetta, per quali spese
Il bonus è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere richiesto una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico.
Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Per fornire ai cittadini un utile supporto informativo, il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato le FAQ aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento pervenute.
Ha inoltre reso disponibile anche il Modello esercente bonus idrico, tramite il quale il venditore certifica:
- le modalità di pagamento,
- le tipologie di beni acquistati
- e il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso, come richiesto all’articolo 4, comma 8 del D.M. n. 395/202.
Bonus idrico 2021: come funziona?
Il bonus può essere richiesto
- per una sola volta,
- per un solo immobile,
per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Possono beneficiare del bonus i
- maggiorenni residenti in Italia,
- titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari,
- per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Bonus idrico 2021: interventi agevolati
Tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto,
- fornitura e l'installazione di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse.
Bonus idrico 2021: cosa devono fare i beneficiari?
Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari hanno presentato istanza entro il 30 giugno 2022, registrandosi sulla Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, previa autenticazione accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica.
All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:
- nome,
- cognome,
- codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.
All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale.
L’Amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero della Transizione Ecologica che si avvale di SOGEI, Società generale d’informatica per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web, e CONSAP, Concessionaria servizi assicurativi pubblici per la gestione delle attività di liquidazione.
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Fonti rinnovabili: ulteriori interventi del Decreto Antifrodi
Il DL n. 13/2022 pubblicato in GU n.47 del 25 febbraio e in vigore dal 26 febbraio dispone con l'art 5 ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
Nel dettaglio, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), trasmettono, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, che attesti le informazioni necessarie affinché il GSE calcoli la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
- a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;
- b) un prezzo di mercato pari a:
- 1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonchè per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
- 2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.
Qualora la differenza di cui sopra sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore
Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.