• Riforme del Governo Draghi

    Riduzione prezzo dei carburanti: in GU il decreto di proroga al18 novembre

    Viene pubblicato in GU n 247 del 21 ottobre il Decreto Legge n 153/2022  recante Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti. 

    In particolare, in considerazione  del perdurare degli  effetti  economici derivanti  dall'eccezionale  incremento dei  prezzi  dei   prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e  fino al  18 novembre 2022:

    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per mille litri;

    3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro cubo;
    b) l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
    In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante l'aliquota di  accisa  sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica  per  il  periodo  dal  4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
    Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del presente articolo usati come carburante  giacenti  nei serbatoi  dei relativi depositi e impianti alla  data  del  18  novembre  2022. 

    La predetta comunicazione non è effettuata  nel  caso  in  cui,  alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle  aliquote di accisa venga disposta  la  proroga  dell'applicazione  delle  aliquote come rideterminate.
    Nel caso in cui non venga disposta la proroga per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. 

    La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

    Ricordiamo che Il decreto Aiuti ter (DL n 144/2022) pubblicato in GU n 223 del 23 settembre tra le altre novità, ha previsto interventi in materia di carburanti e in particolare, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.

  • Riforme del Governo Draghi

    Crediti energia e gas terzo trimestre 2022: i codici tributo per F24

    Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

    In particolare, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • 7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. (Leggi anche Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: il codice tributo)
    •  “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    • “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3 
    • 7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”. 

    Ricordiamo che con Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 le Entrate hanno istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante per il terzo trimestre 2022 direttamente dai beneficiari.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3 
    • “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 
    • “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. 

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Credito d’imposta ricerca e sviluppo farmaci e vaccini: il codice tributo

    Con la Risoluzione n 52 del 23 settembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

    L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. 

    Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per

    • ricerca fondamentale, 
    • ricerca industriale, 
    • sviluppo sperimentale 
    • e studi di fattibilità 

    necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. 

    Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 

    Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. 

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo: 

    “6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. 

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”. 

    Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi

    Il DL Aiuti ter (DL n 144/2022) appena pubblicato in GU n 223 del 23 settembre 2022 ha previsto novità per i crediti di imposta energia e gas tanto relativamente ai termini di utilizzo, quanto agli importi

    Vediamo una sintesi, percorrendo i commi dell'art 1 del DL 144 che porta cambiamenti.

    Per ciò che concerne gli importi dei contributi straordinari spettanti, si riepiloga quanto previsto dai commi da 1 a 4:

    • per le imprese “energivore”, il bonus passa dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
    • per le imprese “gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; 
    • per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (prima fissato a 16,5 kW), il bonus passa dal 15% al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
    • per le imprese “non gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

    In merito invece agli utilizzi, l'art 1 del DL n 144 al comma 6 stabilisce che i crediti di imposta energia e gas possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023.

    Esso infatti specifica che "I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto."

    Inoltre, il comma 7 stabilisce che i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti vigilati. 

    Attenzione al fatto che i crediti d’imposta devono essere utilizzati dal cessionario, con le stesse modalità di utilizzo del cedente, entro la data del 31 marzo 2023.

    Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 l'utilizzo dei crediti di imposta energia e gas del terzo trimestre 2022, mentre resta invariato il termine del 31 dicembre per l'utilizzo di quelli del primo e secondo trimestre 2022.

    In merito alla comunicazione da inviare alle Entrate al fine della fruizione dei crediti di imposta, il comma 8 dispone che i beneficiari dei crediti di cui agli commi 1,2,3,4,11 devono inviarla, a pena di decadenza del beneficio entro il 16 febbraio 2023.

    Infine, il comma 5 dell'art 1 del DL 144/2022,  per i crediti di imposta di cui ai commi 3 e 4, prevede che ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. 

    L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. 

  • Riforme del Governo Draghi

    Monopattini: obbligo di frecce e freni dal 30.09

    Con Decreto del 18 agosto 2022 il Ministero delle infrastrutture, pubblicato in GU n 202 del 30 agosto 2022, emana la normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, o monopattini

    In particolare, per «monopattino  a  propulsione  prevalentemente  elettrica» si intende un veicolo a due  assi  con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.
    I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.  

    Monopattini: tutte le regole per i monopattini commercializzati dal 30.09

    I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.
    I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sulla  ruota ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione. 

    I monopattini elettrici devono essere dotati:

    • di un segnalatore acustico;
    • di indicatori luminosi di svolta;
    • anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
    • posteriormente di catadiottri rossi;
    • di catadiottri gialli applicati sui lati.

    Sono ammesse anche luci di arresto.

    Il suono emesso dal campanello deve essere di  intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.

    Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta ufficiale e si  applica obbligatoriamente a  tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. 

    Monopattini: tutte le regole per i monopattini già in circolazione

    Inoltre, i monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere  adeguati entro il 1 gennaio 2024 per quanto riguarda:

    • la presenza degli indicatori di svolta  
    • dell'impianto frenante su entrambe le ruote

    E' fatto  obbligo agli  utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio monopattino. 

    I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento  della conformità alla  direttiva  n.  2006/42/CE  a  cui  i  monopattini elettrici devono essere rispondenti.

  • Riforme del Governo Draghi

    Decreto Semplificazioni: approvata la conversione. Guida alle novità

    Pubblicato sulla GU n 143 del 21 giugno 2002 il DL Semplificazioni fisco che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

    Per le novità introdotte in sede di conversione in legge Leggi l'articolo: DL Semplificazioni: sintesi delle novità in vigore dal 20 agosto

    Viene ridisegnato il calendario fiscale atteso da imprese e professionisti :

    • Dichiarazione Imu: la presentazione slitta al 31 dicembre 2022 per persone fisiche, enti commerciali ed enti non commerciali (questi ultimi aggiunti in sede di conversione),
    • Dichiarazione imposta di soggiorno: il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 viene differito al 30 settembre 2022

    La conversione in legge del decreto è stata approvata dal Governo e si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    Conversione DL Semplificazioni fisco: ecco il nuovo calendario fiscale

    Si segnala fin da ora che in sede di conversione il termine per l'invio degli intrastat è stato riportato al 25 del mese successivo, mentre la prima versione del DL aveva introdotto la possibilità dell'invio entro la fine del mese successivo.

    Ecco le principali novità introdotte:

    • si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730,
    • vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi, il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.
    • si introducono semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili; 
    • sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato, articolo questo che è stato modificato in sede di conversione, 
    • vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.
    • è semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro 
    • sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU (leggi anche Dichiarazione IMU 2022: prorogata al 31 dicembre)
    • per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta,
    • sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.
  • Riforme del Governo Draghi

    Crediti professionali verso PA compensabili con somme iscritte a ruolo

    Il DL Aiuti pubblicato in GU n 640 del 15 luglio prevede novità per i professionisti titolari di crediti verso la PA.

    In particolare, con l'art 20 ter rubricato "Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione" si estende la platea dei soggetti che:

    • possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
    • maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche
    • con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 

    La norma in esame concede tale possibilità anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.

    A tal fine l’articolo 20-ter modifica l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 

    La norma stabilisce che anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 

    Si prevede che le disposizioni sopra citate si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. 

    Si precisa che ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile (previste dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto), recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. 

    Il dossier al decreto ricorda che il comma 3-bis stabilisce che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. 

  • Riforme del Governo Draghi

    Pagamenti POS: chiarimenti sulle sanzioni per chi non le accetta

    Con due note diramate ai reparti operativi dal Comando della Guardia di Finanza si chiariscono le condizioni per le quali scattano le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti POS

    Ricordiamo innanzitutto che è stata pubblicata in GU n 150 la Legge n 79  di conversione del decreto PNRR 2 recante varie novità in materia fiscale e tra le altre quella sulle sanzioni dal 30 giugno per chi non accetta i pagamenti POS.

    In particolare, da tale data scattano le sanzioni (30 euro aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata) per mancata accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti obbligati.

    La Guardia di Finanza ha specificato che la doppia penalità prevista scatta soltanto se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall’esercente o dal professionista.

    In sostanza, se uno degli operatori su indicati non ha il Pos ma un cliente non gli chiede di poter pagare con carta o bancomat non scattano le condizioni per le sanzioni.

    Fermo restando il diritto del consumatore di scegliere come saldare il dovuto nei limiti di utilizzo del contante "il cedente o il prestatore è sanzionabile quando non accetti pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non anche con altri strumenti alternativi al contante". 

    Non scatta alcuna sanzione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, che ricorre ad esempio in presenza di "comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici"

    Pagamenti POS: dal 30 giugno 2022 sanzioni per chi li rifiuta

    Ricordiamo che il decreto sull'attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che non accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell'obbligo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022.

    La data del 1° gennaio 2023 era stata introdotta dal DL n. 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n 310 del 31.12.2021.

    Perciò i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, dovrà avere il Pos e accettare pagamenti elettronici. 

    In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata. 

    Come ricordato anche nella Circolare n 8 del 7 giugno della Fondazione studio dei consulenti del lavoro  è bene sottolineare che tale "Obbligo, tuttavia, non si applica per “oggettiva impossibilità tecnica”: in questi casi, infatti, saranno applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle Legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta".

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  • Riforme del Governo Draghi

    Riduzione accise: il Decreto aiuti proroga a luglio

    Nella serata di ieri 2 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato due provvedimenti anti crisi:

    • il primo decreto legge contiene misure su IVA e accise per fronteggiare il caro carburanti,
    • il secondo dl contiene misure relative ai bonus anti inflazione e interventi per imprese, enti locali, sanità e profughi.

    Caro benzina: riduzione accise fino a luglio 2022

    Il decreto legge n 38 pubblicato in GU n 101 del 2 maggio reca "Misure urgenti in materia di accise"

    In particolare, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all?8 luglio 2022, le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

    • benzina: 478,40 euro per mille litri;
    • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 
    • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
    • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

    Si prevede inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

    Allegati: