• Riforme del Governo Draghi

    Riduzione prezzo dei carburanti: in GU il decreto di proroga al18 novembre

    Viene pubblicato in GU n 247 del 21 ottobre il Decreto Legge n 153/2022  recante Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti. 

    In particolare, in considerazione  del perdurare degli  effetti  economici derivanti  dall'eccezionale  incremento dei  prezzi  dei   prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e  fino al  18 novembre 2022:

    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per mille litri;

    3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro cubo;
    b) l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
    In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante l'aliquota di  accisa  sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica  per  il  periodo  dal  4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
    Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del presente articolo usati come carburante  giacenti  nei serbatoi  dei relativi depositi e impianti alla  data  del  18  novembre  2022. 

    La predetta comunicazione non è effettuata  nel  caso  in  cui,  alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle  aliquote di accisa venga disposta  la  proroga  dell'applicazione  delle  aliquote come rideterminate.
    Nel caso in cui non venga disposta la proroga per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. 

    La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

    Ricordiamo che Il decreto Aiuti ter (DL n 144/2022) pubblicato in GU n 223 del 23 settembre tra le altre novità, ha previsto interventi in materia di carburanti e in particolare, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.

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    NADEF 2022: approvata il 28 settembre dal Consiglio dei Ministri

    Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 96 datato 28 Settembre 2022 si evidenzia tra le altre, l'approvazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 ,NADEF.

    In particolare, il Consiglio, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato la Nota 2022, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2023-2025. 

    Viene specificato che l’economia italiana ha registrato sei trimestri di crescita superiore alle aspettative; le prospettive adesso risultano meno favorevoli in ragione del marcato rallentamento dell’economia globale e di quella europea, principalmente legato all’aumento dei prezzi dell’energia, all’inflazione e alla situazione geopolitica.

    Come specificato nel Documento NADEF 2022 che si allega, di seguito alcuni numeri dell'economia:

    • per l’anno in corso, si prevede che il livello tendenziale del prodotto interno lordo (PIL) aumenti del 3,3%, dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del DEF in aprile, grazie alla crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve flessione del PIL nella seconda metà dell’anno;
    • per effetto del positivo andamento delle entrate e della moderazione della spesa primaria sin qui registrati quest’anno, si prevede che l’indebitamento netto (deficit) tendenziale scenda dal 7,2% del 2021 al 5,1% del 2022, un livello inferiore all’obiettivo programmatico definito nel DEF, pari al 5,6%; 
    • il rapporto debito/PIL è previsto in netto calo quest’anno, al 145,4% dal 150,3% del 2021, con un ulteriore sentiero di discesa negli anni a seguire fino ad arrivare al 139,3% nel 2025.
    • nel 2023, a causa dell’indebolimento del ciclo internazionale ed europeo, la crescita tendenziale prevista scende allo 0,6% rispetto al 2,4% programmatico del DEF di aprile; l’indebitamento netto tendenziale a legislazione vigente viene previsto al 3,4%, inferiore all’obiettivo programmatico del 3,9% del DEF. 

    Attenzione al fatto che queste previsioni sono improntate a un approccio prudenziale e non tengono conto dell’azione di politica economica che potrà essere realizzata con la prossima legge di bilancio e con altre misure.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Bonus idrico sanitari e docce: il Mite informa della fase di chiusura

    Il MITE in data 27 settembre informa che è in fase di chiusura, da parte di Sogei, l’analisi delle domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idricicome previsto dall’iniziativa ‘Bonus idrico’ del Ministero della Transizione Ecologica (DM 27/9/2021, n. 395). 

    Si ricorda agli utenti che hanno ricevuto comunicazione da Sogei per la rettifica o correzione dei dati inseriti, che le richieste di assistenza tecnica relativa alle pratiche devono essere indirizzate a Sogei, utilizzando l’indirizzo mail bonusidrico@sogei.it.

    Attenzione al fatto che non è più attivo il numero verde 800.090.545, attivato dal MiTE a dicembre 2021 e rimasto operativo fino al 28 febbraio 2022, con la finalità di assistenza

    Ricordiamo che era il 30 giugno scorso il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto dal Ministero della Transizione Ecologica (DM n. 395 del 27/9/2021). 

    In particolare fino a quella data, collegandosi all’indirizzo https://www.bonusidricomite.it era possibile accedere al rimborso – fino a 1.000 euro per ciascun beneficiario – per gli interventi (effettuati nel 2021) di sostituzione:

    • di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto 
    • e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

    Bonus idrico: a quanto ammonta, a chi spetta, per quali spese

    Il bonus è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere richiesto una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico.

    Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

    Per fornire ai cittadini un utile supporto informativo, il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato le FAQ aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento pervenute.

    Ha inoltre reso disponibile anche il Modello esercente bonus idrico, tramite il quale il venditore certifica:

    • le modalità di pagamento, 
    • le tipologie di beni acquistati 
    • e il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso, come richiesto all’articolo 4, comma 8 del D.M. n. 395/202.

    Bonus idrico 2021: come funziona?

    Il bonus può essere richiesto 

    • per una sola volta, 
    • per un solo immobile, 

    per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021.

    Possono beneficiare del bonus i

    • maggiorenni residenti in Italia,
    • titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, 
    • per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua

    A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 

    Bonus idrico 2021: interventi agevolati

    Tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus: 

    1. la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; 
    2. la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, 
    3. fornitura e l'installazione di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

    Il bonus sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse. 

    Bonus idrico 2021: cosa devono fare i beneficiari?

    Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari hanno presentato istanza entro il 30 giugno 2022, registrandosi sulla Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, previa autenticazione accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica. 

    All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:

    • nome, 
    • cognome, 
    • codice fiscale del beneficiario; 
    • importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
    • quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione; 
    • specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato; 
    • identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso; 
    • di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese. 

    All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale. 

    L’Amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero della Transizione Ecologica che si avvale di SOGEI, Società generale d’informatica per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web, e CONSAP, Concessionaria servizi assicurativi pubblici per la gestione delle attività di liquidazione.

  • Riforme del Governo Draghi

    Credito d’imposta ricerca e sviluppo farmaci e vaccini: il codice tributo

    Con la Risoluzione n 52 del 23 settembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

    L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. 

    Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per

    • ricerca fondamentale, 
    • ricerca industriale, 
    • sviluppo sperimentale 
    • e studi di fattibilità 

    necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. 

    Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 

    Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. 

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo: 

    “6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. 

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”. 

    Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi

    Il DL Aiuti ter (DL n 144/2022) appena pubblicato in GU n 223 del 23 settembre 2022 ha previsto novità per i crediti di imposta energia e gas tanto relativamente ai termini di utilizzo, quanto agli importi

    Vediamo una sintesi, percorrendo i commi dell'art 1 del DL 144 che porta cambiamenti.

    Per ciò che concerne gli importi dei contributi straordinari spettanti, si riepiloga quanto previsto dai commi da 1 a 4:

    • per le imprese “energivore”, il bonus passa dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
    • per le imprese “gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; 
    • per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (prima fissato a 16,5 kW), il bonus passa dal 15% al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
    • per le imprese “non gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

    In merito invece agli utilizzi, l'art 1 del DL n 144 al comma 6 stabilisce che i crediti di imposta energia e gas possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023.

    Esso infatti specifica che "I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto."

    Inoltre, il comma 7 stabilisce che i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti vigilati. 

    Attenzione al fatto che i crediti d’imposta devono essere utilizzati dal cessionario, con le stesse modalità di utilizzo del cedente, entro la data del 31 marzo 2023.

    Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 l'utilizzo dei crediti di imposta energia e gas del terzo trimestre 2022, mentre resta invariato il termine del 31 dicembre per l'utilizzo di quelli del primo e secondo trimestre 2022.

    In merito alla comunicazione da inviare alle Entrate al fine della fruizione dei crediti di imposta, il comma 8 dispone che i beneficiari dei crediti di cui agli commi 1,2,3,4,11 devono inviarla, a pena di decadenza del beneficio entro il 16 febbraio 2023.

    Infine, il comma 5 dell'art 1 del DL 144/2022,  per i crediti di imposta di cui ai commi 3 e 4, prevede che ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. 

    L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. 

  • Riforme del Governo Draghi

    Crediti professionali verso PA compensabili con somme iscritte a ruolo

    Il DL Aiuti pubblicato in GU n 640 del 15 luglio prevede novità per i professionisti titolari di crediti verso la PA.

    In particolare, con l'art 20 ter rubricato "Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione" si estende la platea dei soggetti che:

    • possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
    • maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche
    • con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 

    La norma in esame concede tale possibilità anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.

    A tal fine l’articolo 20-ter modifica l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 

    La norma stabilisce che anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 

    Si prevede che le disposizioni sopra citate si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. 

    Si precisa che ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile (previste dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto), recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. 

    Il dossier al decreto ricorda che il comma 3-bis stabilisce che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. 

  • Riforme del Governo Draghi

    Riduzione accise: il Decreto aiuti proroga a luglio

    Nella serata di ieri 2 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato due provvedimenti anti crisi:

    • il primo decreto legge contiene misure su IVA e accise per fronteggiare il caro carburanti,
    • il secondo dl contiene misure relative ai bonus anti inflazione e interventi per imprese, enti locali, sanità e profughi.

    Caro benzina: riduzione accise fino a luglio 2022

    Il decreto legge n 38 pubblicato in GU n 101 del 2 maggio reca "Misure urgenti in materia di accise"

    In particolare, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all?8 luglio 2022, le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

    • benzina: 478,40 euro per mille litri;
    • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 
    • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
    • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

    Si prevede inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Decreto aiuti: nuova liquidità alle imprese

    Nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri in due distinte sedute ha approvato due decreti legge con sostegni ad ampio raggio per l'economia volti anche a fronteggiare gli effetti derivanti della crisi Russi-Ucraina.

    In particolare, il decreto aiuti con 14 miliardi di sostegni, si articola in due distinti provvedimenti:

    Le misure urgenti in materia di:

    • politiche energetiche nazionali, 
    • produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
    • nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (decreto-legge) 

    rafforzano ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

    1. energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
    2. imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
    3. lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali,
    4. enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
    5. accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

    Decreto aiuti: misure per la liquidità delle imprese

    Viene stabilito che, in merito alle garanzie in favore delle imprese

    • con riferimento alle imprese con sede in Italia: previa autorizzazione della Commissione europea, SACE S.p.A. può concedere, sino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina, ivi compresa la necessità di aprire credito a supporto delle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari. È altresì disciplinato, con norma autoapplicativa, il sistema di garanzie concedibili da SACE S.p.A. a condizioni di mercato per supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese. Inoltre, sempre previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, nella misura massima del 90%, potrà essere concessa in relazione a finanziamenti che realizzino obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;
    • con specifico riferimento alle PMI agricole e della pesca e dell’acquacoltura: previa autorizzazione della Commissione europea, potrà essere concessa la garanzia diretta dell’ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare pari al 100% dell’importo del finanziamento a beneficio delle PMI che abbiano registrato, nel 2022, un incremento dei costi per l’energia, i carburanti o per le materie prime.
  • Riforme del Governo Draghi

    Codice Ateco 96.09.05 matrimoni ed eventi: nuove specifiche tecniche per l’attività

    Il Decreto Sostegni ter convertito in legge (scarica qui il testo in GU n 73 del 28 marzo)  prevede una novità sul Codice Ateco per il settore matrimoni ed organizzazione eventi.

    In particolare, il comma 2-bis dell'articolo 3 impone all'ISTAT la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nei predetti settori. 

    Il vigente codice ATECO 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie ricomprende l'organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera. 

    Ricordiamo che il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica una attività economica.

    Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi. 

    La classificazione statistica delle attività economiche ATECO 2007 è stata adottata dall’ISTAT dal 1 gennaio 2008 e costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE REV.2 (Regolamento n.1893/2006/CE), ossia la classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione europea (dal francese Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne). La classificazione nazionale è stata oggetto di revisione nell’anno 2021.

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  • Riforme del Governo Draghi

    Bonus terme 2022: il Sostegni ter lo proroga al 30 giugno

    Il Decreto Sostegni ter convertito in Legge con l’articolo 6, nel testo modificato al Senato, dispone, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, l’utilizzabilità, entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 31 marzo 2022) dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020) non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022. 

    La relazione illustrativa al provvedimento rileva che il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’intervento delle conseguenti misure restrittive e di contenimento, hanno reso difficoltoso e, in alcuni casi, di fatto, impossibile, fruire dei buoni per i servizi termali.  Per tali ragioni, con la disposizione qui in esame si tende ad evitare che circa il 50% dei buoni emessi in applicazione del DM 1° luglio 2021 (attuativo della norma di rango primario sopra indicata) non fruiti entro l’8 gennaio 2022, divengano inutilizzabili.

    A tal fine, si prevede di consentire agli utenti di utilizzare i buoni per l’acquisto di servizi termali, non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, entro il 31 marzo 2022, giorno in ha termine lo stato di emergenza secondo le disposizioni vigenti.

    Bonus terme: cos'è e come funziona

    Ricordiamo che con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021 è stata data attuazione al nuovo incentivo, previsto dall’articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a sostenere l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati. 

    Il Bonus terme è un’agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto

    Il Bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino ad un importo massimo di 200,00 euro. L’eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.  Il cittadino interessato dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta.

    Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.

    Il Bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro. 

    Il buono non costituisce reddito imponibile dell’utente e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE. 

    Bonus terme: a chi si rivolge?

    L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.

    Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, fino a un massimo di 200,00 euro. 

    Accreditamento bonus terme

    Il rappresentante legale dell'ente termale deve presentare una specifica  richiesta attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita': 

    • accesso, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento;
    • immissione dei dati anagrafici relativi all'ente termale, tra cui gli estremi di autorizzazione all'apertura dell'attivita'; 
    • immissione dei dati necessari ai fini dell'erogazione dei rimborsi all'ente termale a fronte dei buoni fruiti dagli utenti; 
    • caricamento di copia dell'autorizzazione all'apertura dell'attività termale e delle necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 dpr 28 dicembre 2000, n. 445, in cui e' attestato il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attivita' di erogazione dei servizi termali e in cui si assume l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni connesse alla sospensione o chiusura sell'attivita'; 
    • caricamento della dichiarazione con cui l'ente termale si impegna ad acquisire il consenso, da  parte degli utenti, al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati;
    • invio della richiesta di accreditamento. 

    Bonus terme: come prenotarlo?

    Il cittadino per avere informazioni sulle modalità di acquisto ed utilizzo del bonus, potrà rivolgersi direttamente all’istituto termale prescelto, che seguirà tutto il procedimento di attivazione necessario alla prenotazione.

    Il sito di Federterme dal 30 settembre 2021, offre servizi informativi sul funzionamento del bonus e su come prenotarsi

    Inoltre, ci si può iscrivere, autorizzando Federterme, tramite un modulo da compilare on line, clicca qui per essere aggiornati in tempo reale.

    E ancora, sul sito di Invitalia, all'indirizzo https://bonusterme.invitalia.it/terme-accreditate.html è consultabile l'elenco dei centri termali accreditati, suddivisi per regione, che hanno aderito all'agevolazione, ai quali i cittadini potranno rivolgersi per richiedere il Bonus Terme.

    Terme accreditate suddivise per regione

    L'elenco è in continuo aggiornamento, ricordiamo infatti che:

    • gli enti termali interessati ad aderire all’agevolazione e concedere il buono ai propri clienti, dal 28 ottobre possono registrarsi e accreditarsi attraverso la piattaforma online all'indirizzo padigitale.invitalia.it, accedendo tramite SPID.
    • dall’8 novembre 2021, invece, i cittadini potranno richiedere il contributo prenotando i servizi termali direttamente presso la struttura termale accreditata prescelta.