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Formazione Revisori: pubblicato il programma 2025
Con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17 del 3 febbraio 2025, il MEF ha adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025 per i Revisori legali.
Le materie elencate nel programma tengono conto delle principali novità intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità e di alcuni temi fortemente attuali.
Attenzione al fatto che, i corsi erogati dagli enti formatori dovranno riguardare le materie indicate nel programma ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo annuale dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.
Programma formazione Revisori 2025: tutti i dettagli
Con la Determina di cui si tratta si prevede di adottare per l’anno 2025, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 allegato: Scarica qui il programma di formazione 2025 per i revisori legali.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla presente determina.
I revisori legali, già iscritti al Registro della revisione legale, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ad acquisire le conoscenze necessarie sulle materie elencate al programma formativo allegato alla presente determina e con le modalità indicate nella circolare n. 37 del 12 novembre 2024.Nella premessa del programma si specifica che esso è in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti, pur recependo le principali novità normative intervenute nel corso del 2024 e alcuni argomenti fortemente attuali come l’applicazione di modelli di intelligenza artificiale alla revisione e la regolamentazione dei cripto-asset e dell’intero settore finanziario-digitale.
L’impianto dell’offerta formativa 2025 conferma la prevalenza dei contenuti afferenti le materie caratterizzanti la revisione legale:- Gestione del rischio e controllo interno,
- Principi di revisione nazionali e internazionali,
- Disciplina della revisione legale,
- Deontologia professionale e indipendenza,
- Tecnica professionale della revisione
rispetto alle materie non caratterizzanti, per alcuni delle quali, come negli anni precedenti, viene posta una specifica limitazione nel numero dei crediti validi ai fini degli obblighi formativi previsti per l’iscrizione al registro.
Viene anche evidenziato che a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva CSRD 2022/2464 ad opera del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, si è ritenuto opportuno porre particolare rilevanza, inoltre, alle materie del Gruppo D), caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità.Al fine di agevolare lo svolgimento della formazione su tali materie e diversificare il catalogo dei corsi a disposizione degli iscritti, si è scelto di organizzare il Gruppo D) in due distinte aree tematiche articolate su argomenti di tecnica professionale o di natura prettamente giuridica.
Allegati: -
Equo compenso: sanzioni dal CNDCEC a chi viola le norme
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il nuovo Codice delle sanzioni in vigore da oggi 18 aprile. E' bene specificare che il precedente regolamento è datato 2016.
Ricordiamo che dal 1 aprile è entrato in vigore anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state declinate anche in termini di sanzioni.
Leggi anche Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile.
Equo compenso: dal CNDCEC sanzioni per chi viola le norme
Tra le principali novità del nuovo regolamento sanzionatorio dei commercialisti sono da segnalare le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso.
In proposito, il comunicato datato 17 aprile del CNDCEC specifica che per le seguenti possibili violazioni:
- se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo,
- se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia,
è prevista la censura.
Vediamo sinteticamente le sanzioni come evidenziate dallo stesso CNDCEC:
- nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno,
- sull'obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza,
- sulla mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura,
- nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave,
- nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi,
- chi suggerisce comportamenti fraudolenti è punito con la sospensione fino a un anno,
- per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.
Il presidente De Nuccio ha commentato il nuovo regolamento specificando che: “L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.
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Conservazione sostitutiva digitale registri: novità nel Dl Semplificazioni
Il Decreto Semplificazioni Dl 73/2022 convertito in Legge 122/2022 porta delle novità importanti per gli operatori su diversi temi.
In particolare, sulla conservazione dei registri contabili l’articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La misura deroga alle regole in materia di conservazione che impongono la trascrizione su supporto cartaceo ovvero la conservazione elettronica del dato entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all’esercizio chiuso.
La norma si riferisce solo ai registri contabili quindi ad esempio libro giornale, libro degli inventari e registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, scritture ausiliarie comprese quelle di magazzino e registro dei beni ammortizzabili.
In proposito ricordiamo che tale novità era stata annunciata con comunicato stampa del 27 luglio 2022 dal CNDCEC che spiegava che sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.
TABELLA DI RIEPILOGO
La norma di riferimento
L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate Novità introdotta con emendamento al DL Semplificazione poi convertito con Legge n 122/2022 pubblicata in GU n 193 del 19 agosto e in vigore dal 20 L'art 7 comma 4-quater del DL 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il legislatore ha inteso estendere l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’IVA, […] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica”.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 (In proposito leggi Stampa registri o conservazione sostitutiva entro il 10 giugno 2021
e con la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16 (in proposito leggi Registri in formato elettronico: le Entrate riepilogano le regole) ha specificato che:
- l’intervento normativo non ha modificato le norme in tema di conservazione
- tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità
Quindi se i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico ai fini della regolarità:
non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
però vanno messi in conservazione entro tale momento se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su cartaL’emendamento al DL 73/2022 approvato determina il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia con la previsione che la norma in questione riguarda la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile elettronico.
Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e "sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo" (comunicato stampa del cndcec)Il Presidente del Consiglio Nazionale dichiarava: “Ringrazio le Istituzioni e le forze politiche che hanno accolto le nostre istanze, peraltro in un momento particolarmente delicato per il Paese. Questo ci incentiva a proseguire con tenacia nell’azione avviata da questo Consiglio al fine di dare risposte concrete ai problemi quotidiani della professione".
Soddisfazione espressa anche da Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità
che dichiarava: "Abbiamo contribuito, da protagonisti, a far approvare una norma che toglie dalla scrivania dei colleghi un adempimento anacronistico e dispendioso sia in termini di tempo che di denaro. È un primo passo concreto nell’ambito degli obiettivi che intendiamo perseguire, avendo come principale punto di riferimento l’operatività quotidiana dei colleghi”.
Leggi anche Quali sono le scadenze per la stampa dei registri contabili?
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Preiscrizione Cassa Commercialisti: novità per i tirocinanti?
La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Cnpadc) introduce un nuovo obbligo per i tirocinanti.
La previsione riguarda i giovani che abbiano aperto la P.IVA per svolgere attività simili a quella professionale e che, allo stato attuale devono pertanto iscriversi alla gestione separata dell’Inps, versando un contributo pari al 25%.
La novità che la Cassa intende introdurre mediante la delibera che modifica lo Statuto e previa approvazione da parte dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia, consiste nell’obbligo per i tirocinanti con partita iva, di iscriversi subito all’ente di previdenza della categoria (e non più all’Inps). In questo modo viene previsto:
- il versamento di una percentuale pari al 12% di quanto dichiarato come fatturato annuo e quindi un’aliquota inferiore rispetto a quanto richiesto dall’Inps;
- l’esenzione dal pagamento del contributo minimo che gli iscritti generalmente corrispondono ogni anno;
- la possibilità di usufruire della polizza sanitaria gratuita riservata agli iscritti.
In questo modo verrebbe uniformato il trattamento previdenziale tra gli aspiranti dottori commercialisti (a prescindere dall’apertura o meno della partita iva) e verrebbe inoltre evitata l’incombenza relativa al passaggio dall’Inps alla Cassa al momento del superamento dell’esame e della conseguente iscrizione all’Albo.
Continuano quindi le iniziative della Cnpadc, come evidenziato dal Presidente della stessa Walter Anedda, volte ad incentivare la libera professione e a fornire delle agevolazioni con particolare attenzione nei confronti dei neo-iscritti.