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    Crediti formativi commercialisti 2020-2022: adempimento entro il 30.06

    Con informativa del 6 aprile il CNDCEC, facendo seguito alla precedente nota n. 10/2023, con la quale comunicava la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022, si forniscono chiarimenti sulle modalità di rendicontazione dei crediti (cfp), considerato che la proroga riguarda esclusivamente i cfp necessari all’assolvimento dell’obbligo richiesto ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili ed è limitata ai cfp “non utili” per la revisione legale. 

    In particolare, occorre che i crediti formativi “non utili” che gli iscritti conseguiranno fino al 30 giugno 2023, e da imputare al triennio precedente per colmare i debiti formativi nel triennio 2020-2022, siano oggetto della contabilizzazione propria dell’Ordine.

    Nel dettaglio, per ciascun evento formativo che si svolgerà sino al 30 giugno 2023, l’ente che ne ha richiesto l’accreditamento importerà i dati dei partecipanti tramite portale FPC. 

    Tuttavia, in relazione agli iscritti risultati inadempienti nel triennio concluso il 31 dicembre 2022, sarà cura dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto imputare al triennio 2020- 2022 i crediti formativi “non utili” acquisiti fino al 30 giugno 2023, mediante l’aggiornamento dei cfp nel proprio gestionale. 

    L’Ordine riconoscerà utili per l’assolvimento del triennio precedente esclusivamente i cfp “non utili”, anche qualora siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale. 

    Dunque, qualora ad un evento siano attribuiti sia codici materie “non utili” sia codici materie “caratterizzanti” o/e “non caratterizzanti”, l’Ordine:

    • contabilizzerà solo i cfp “non utili” per colmare il debito del triennio 2020-2022, 
    • mentre i restanti cfp “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” saranno utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2023.

    Nella contabilizzazione dei cfp “non utili” necessari a recuperare l’inadempimento del triennio 2020-2022, qualora l’iscritto non abbia conseguito il minimo dei 9 cfp richiesto, l’Ordine darà la precedenza ai cfp associati ai codici delle materie c.d. “obbligatorie”. 

    Infine, spetta all’Ordine comunicare agli iscritti che non risultino in regola con l’adempimento formativo del triennio 2020-2022 che i crediti nelle materie “non utili” che conseguiranno fino al 30 giugno 2023 saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del triennio, salvo che l’iscritto non manifesti in forma scritta una volontà contraria. 

    Allegati:
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    Professionisti: borse di studio ai figli dalle Casse

    Un comunicato ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati),    avvisa che è stato sottoscritto un  protocollo d’intesa triennale dall’ADEPP, che rappresenta 18 casse di previdenza privatizzate e 2 Casse di assistenza, con piu di 1milione e seicentomila iscritti  e la Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM).

    L'accordo ha l'obiettivo di sostenere con borse di studio il percorso universitario dei figli dei professionisti iscritti alle casse previdenziali aderenti . 

    Le borse di studio  (4000 nelle intenzioni dei firmatari)  aiuteranno a sostenere  finanziariamente gli studenti che saranno ammessi nei prossimi anni accademici ai Collegi Universitari di Merito  italiani riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) Collegio Ghisleri di Pavia Collegio.

    Il protocollo d’intesa siglato definisce le linee guida operative per la definizione e l’attuazione degli interventi di sostegno economico da parte degli enti associati.

     II singoli enti sono chiamati a predisporre dei  bandi che definiranno l'ammontare dellle risorse da destinare agli studenti, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione. Il protocollo prevede inoltre:

    •  la realizzazione di formazione e informazione sulle professioni, l’etica del lavoro professionale e la cultura previdenziale, rivolte a studenti universitari, e
    •  programmi di placement rivolti ai neolaureati.

    In base all’accordo l’ADEPP promuoverà, nei confronti delle  Casse aderenti la pubblicazione dei bandi di concorso rivolti ai giovani studenti, figli dei professionisti iscritti alle Casse, con lo stanziamento di fondi per borse di studio destinate in particolare ai ragazzi che supereranno l’ammissione ai Collegi Universitari di Merito nei prossimi anni accademici, a partire dal 2023-24. 

    I Collegi di merito infatti selezionano gli  studenti  attraverso concorsi che ne valutano i meriti scolastici e le motivazioni personali, valorizzando i talendi indipendentemente dal reddito.

    Piu specificamente i Collegi di merito sono enti non profit in cui gli studenti usucfruiscono di vitto e alloggio, seguono un percorso formativo interdisciplinare e ulteriore rispetto alla facoltà universitaria che hanno scelto  che potenzia la preparazione al mondo del lavoro.

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    Conservazione sostitutiva digitale registri: novità nel Dl Semplificazioni

    Il Decreto Semplificazioni Dl 73/2022 convertito in Legge 122/2022 porta delle novità importanti per gli operatori su diversi temi.

    In particolare, sulla conservazione dei registri contabili l’articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

    La misura deroga alle regole in materia di conservazione che impongono la trascrizione su supporto cartaceo ovvero la conservazione elettronica del dato entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all’esercizio chiuso.

    La norma si riferisce solo ai registri contabili quindi ad esempio libro giornale, libro degli inventari e registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, scritture ausiliarie comprese quelle di magazzino e registro dei beni ammortizzabili.

    In proposito ricordiamo che tale novità era stata annunciata con comunicato stampa del 27 luglio 2022 dal CNDCEC che spiegava che sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.

    TABELLA DI RIEPILOGO

    La norma di riferimento 

    L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate Novità introdotta con emendamento al DL Semplificazione poi convertito con Legge n 122/2022 pubblicata in GU n 193 del 19 agosto e in vigore dal 20

    L'art 7 comma 4-quater del DL 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Il legislatore ha inteso estendere l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’IVA, […] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica”.

    L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 (In proposito leggi Stampa registri o conservazione sostitutiva entro il 10 giugno 2021

    e con la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16 (in proposito leggi Registri in formato elettronico: le Entrate riepilogano le regole) ha specificato che:

    • l’intervento normativo non ha modificato le norme in tema di conservazione
    • tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità

    Quindi se i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico ai fini della regolarità:
    non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
    però vanno messi in conservazione entro tale momento se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su carta

    L’emendamento al DL 73/2022 approvato determina il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia con la previsione che la norma in questione riguarda la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile elettronico.
    Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e "sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo" (comunicato stampa del cndcec)

    Il Presidente del Consiglio Nazionale dichiarava: “Ringrazio le Istituzioni e le forze politiche che hanno accolto le nostre istanze, peraltro in un momento particolarmente delicato per il Paese. Questo ci incentiva a proseguire con tenacia nell’azione avviata da questo Consiglio al fine di dare risposte concrete ai problemi quotidiani della professione".

    Soddisfazione espressa anche da Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità 

    che dichiarava: "Abbiamo contribuito, da protagonisti, a far approvare una norma che toglie dalla scrivania dei colleghi un adempimento anacronistico e dispendioso sia in termini di tempo che di denaro. È un primo passo concreto nell’ambito degli obiettivi che intendiamo perseguire, avendo come principale punto di riferimento l’operatività quotidiana dei colleghi”.

    Leggi anche Quali sono le scadenze per la stampa dei registri contabili?

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    Commercialisti: entro il 15 marzo le domande per contributi della Cassa ai giovani

    Con Comunicato stampa del 10 marzo la Cassa dei Dottori Commercialisti informa che scadono il 15 marzo i termini per presentare, tramite il servizio online CSP disponibile sul sito della Cassa, la domanda per partecipare al bando per l’erogazione di contributi per il supporto all’avvio dell’attività professionale. 

    Pubblicato ad aprile 2021, il bando stanzia 3 milioni e mezzo di euro per supportare l’avvio degli studi e favorire le aggregazioni. 

    I contributi vengono erogati per:

    • l’acquisto o leasing di beni strumentali legati all’avvio dell’attività professionale 
    • per supportare la costituzione di aggregazioni, nella forma di Studio Associato, STP (Società Tra Professionisti) o RTP (Reti Tra Professionisti)

    Contributi Cassa Commercialisti: i beneficiari 

    Il bando si rivolge ai neo-iscritti che nel 2021 erano ancora in un regime di contribuzione agevolato.  

    In particolare, i destinatari dei contributi sono: 

    a) i dottori commercialisti iscritti alla Cassa al 31.12.2021 che nell’anno 2021 godono dell’agevolazione contributiva di cui all’art. 8, commi 5, del Regolamento Unitario (c.d. neoiscritti infra35enni); 

    b) i dottori commercialisti iscritti alla Cassa al 31.12.2021 che nell’anno 2021 godono dell’agevolazione contributiva di cui all’art. 8, commi 6, del Regolamento Unitario (neo-iscritti over35enni). 

    Il contributo sarà riconosciuto con precedenza ai soggetti di cui alla lett. a) sulla base delle graduatorie di cui al successivo art. 8

    Contributi Cassa Commercialisti: l'acquisto beni strumentali 

    Per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali, il contributo previsto è pari al 50% delle spese documentate sostenute nell’anno 2021, al netto dell’IVA, per i singoli professionisti, mentre nel caso la domanda riguardi beni strumentali riferibili a Studi associati o STP il limite del 50% si applica al singolo richiedente in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili, come da dichiarazione dei redditi 2021.  

    Contributi Cassa Commercialisti: la costituzione di aggregazioni

    Nel caso della costituzione di aggregazioni il contributo è invece pari a 2.500 euro per ciascun richiedente fino a un massimo complessivamente erogabile di 10.000 euro per studio associato o STP, mentre in caso di RTP tali importi sono pari a 1.000 euro per ciascun richiedente fino a un massimo di 5mila euro per singola RTP. 

    La domanda può essere presentata anche da parte dei neo-iscritti a Cassa Dottori Commercialisti che abbiano chiesto e ottenuto il contributo nel 2020, fino a un contributo massimo di 5mila euro complessivo sui due anni. 

    Clicca qui per consultare il bando

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    Saltato il visto di conformità per i Revisori legali

    Con la conversione in Legge numero 215/2021 del DL numero 146/2021, il cosiddetto Decreto Fisco Lavoro, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, è soppresso il comma 14 dell’articolo 5: la norma che prevedeva la possibilità, anche per i Revisori legali, di apporre il visto di conformità. Ne avevamo parlato con l’articolo Anche i Revisori legali possono apporre il visto di conformità.

    Da un punto di vista tecnico, la norma soppressa, modificava l’articolo 3 comma 3 del DPR 322/1998, dove sono elencati i soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni.

    I Revisori legali, va ricordato, sono abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali dall’ormai lontano 2000: la lettera e) del citato articolo 3 comma 3 del DPR 322/1998 delega il Ministero dell’Economia e delle Finanze a incaricare alla trasmissione telematica altri soggetti, in aggiunta a quelli individuati ex lege.

    Così il Decreto ministeriale del Ministero delle Finanze del 12 luglio 2000, all’articolo 1 ha disposto che “ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse: gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88”.

    La modifica normativa disposta dal soppresso comma 14 dell’articolo 5 del DL 146/2021 prevedeva l’inclusione dei Revisori legali tra i soggetti autorizzati alla trasmissione telematica della dichiarazione ex lege, inserendoli, nello specifico, con “gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro”, alla lettera a) del citato disposto normativo.

    Questa modifica normativa, che teoricamente riguardava la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, poi, invece, in termini praticiaveva come conseguenza l’estensione anche ai Revisori legali della possibilità di apporre il visto di conformità, in quanto, in base al comma 3 dell’articolo 35 del Decreto legislativo 241/1997, “i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte”.

    Quindi, in definita, con la soppressione del comma 14 dell’articolo 5 del Decreto Fisco Lavoro (come convertito in Legge), tutto resta invariato; per cui, oggi come ieri, i Revisori Legali:

    • possono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
    • non possono apporre il visto di conformità.
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    In arrivo una nuova Riforma europea della Revisione Legale

    La Revisione Legale è oggi una questione coordinata, dal punto di vista normativo, a livello europeo. La normativa europea sul tema è stata cambiata l’ultima volta nel 2014, quando la Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 ha modificato la precedente Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

    La Direttiva del 2006 è stata quindi modificata dopo otto anni nel 2014; la notizia è che, altri otto anni dopo, per il 2022, è prevista una nuova riforma europea della Revisione legale.

    L’annuncio è stato dato il 27 maggio scorso, in occasione del webinar Capital Markets Union after Wirecard, dal Commissario europeo ai servizi finanziari, Mairea McGuinness.

    Al di là delle coincidenze anagrafiche, le motivazioni che stanno alla base dell’annuncio di voler predisporre una proposta di riforma europea della Revisione legale per il 2022 si basano su evidenze di inefficienza sistematica, rilevate in occasione dello scandalo finanziario che ha investito la società tedesca di pagamenti telematici Wirecard: è stato scoperto che gli 1,9 miliardi di euro che si riteneva fossero depositati presso delle banche delle Filippine, sono risultati invece non essere mai esistiti. Situazione che sicuramente ai lettori italiani ricorderà un altro famoso scandalo dei primi anni del nuovo millennio.

    Delle sensibilità rilevate dal Commissario, in relazione al sistema della Revisione legale europea, molte sono problematiche non nuove, quali l’eccessiva concentrazione del mercato della revisione, l’effettiva indipendenza del revisore, i potenziali conflitti di interesse che possono nascere nel momento in cui che colui che esercita la revisione fornisce anche altre tipologie di servizi al cliente, e in generale in relazione all’effettiva capacità del revisore di svolgere in effettiva autonomia il compito richiesto dalla normativa.

    Tra le misure di contrasto ipotizzate ci sono l’introduzione del joint audit, la riduzione del periodo di rotazione dei revisori, l’effettiva separazione tra società che effettuano revisione e quelle che effettuano consulenze di diverso tipo.

    Tra le misure accennate necessita qualche riga di approfondimento il joint audit cosiddetto alla francese, in quanto la sua introduzione comporterebbe, nella pratica, come conseguenza, un modo diverso di intendere la Revisione legale rispetto agli standard attuali. Tale modalità di revisione richiede che questa venga effettuata non da un solo revisore (o da un collegio), ma da due revisori tra loro indipendenti, ognuno dei quali con il compito di controllare il lavoro svolto dall’altro, emettendo alla fine una relazione finale in modalità congiunta.

    L’inizio del processo di riforma è previsto per il settembre 2021, con delle consultazioni, per esaurirsi e concretizzarsi operativamente, secondo le previsioni, nel 2022.

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    Contribuente solidale: pubblicato il modello per presentare la domanda

    In data 28 ottobre il MEF Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato sul proprio sito il modello della istanza per chiedere la menzione di contribuente solidale e la relativa iscrizione nell’elenco apposito reso disponibile sul sito del ministero stesso.

    SCARICA QUI IL MODELLO

    Il ministero ha istituito una sezione delle domande frequenti consultabile all’indirizzo:

    https://www.mef.gov.it/covid-19/faq-contribuenti-solidali.html

    oltre che la sezione apposita con l’elenco che man, mano verrà aggiornata in base alle istanze pervenute

    https://www.mef.gov.it/covid-19/faq-contribuenti-solidali.html

    Si ricorda che con comunicato stampa n 230 del 15 ottobre il ministro Roberto Gualtieri aveva firmato il decreto per l’attribuzione della menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur potendo usufruire delle sospensioni dei tributi erariali disposte con i decreti legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio, abbiano deciso di effettuare comunque i versamenti sospesi.

    La menzione, prevista dall’articolo 71 del decreto legge Cura Italia, è il riconoscimento che lo Stato vuole dare a quei contribuenti i quali, in una fase di difficoltà senza precedenti per il Paese, hanno volontariamente pagato le tasse pur potendo rinviarne il pagamento.

    Da questi cittadini è venuto un sostegno importante alla tenuta dell’economia italiana. È anche grazie alla loro scelta che il Paese può ora guardare con fiducia all’uscita dalla crisi e alla ripresa nazionale.

    Ricordiamo che l’istanza è gratuita e può essere presentata

    • dalle persone giuridiche
    • dalle persone fisiche,

    esclusivamente in via telematica a uno degli indirizzi e-mail dedicati:

    contribuentisolidali@mef.gov.it

    contribuentisolidali@pec.mef.gov.it,

    entro dodici mesi dalla data del versamento dei tributi erariali sopra indicati.

    Verrà pubblicato anche l’elenco dei tributi per i quali spetta la menzione.

    Ai contribuenti, poi, sarà inviata una comunicazione dell’avvenuta menzione, il riconoscimento espresso della qualità di “contribuente solidale”.

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    Commercialisti: protocollo d’intesa con lo Sportello Unico Immigrazione per invio istanze

    Con comunicato stampa datato 20 ottobre diffuso sul sito del CNDCEC si informa che i commercialisti potranno trasmettere:

    • le istanze di nulla osta all’ingresso dei cittadini stranieri (Decreto Flussi)
    • nonché le istanze relative al rilascio di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno di competenza dello Sportello Unico per l’immigrazione.

    È quanto previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio nazionale Massimo Miani, e dal Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno, Mara di Lullo.

    Secondo il protocollo di intesa gli Ordini Territoriali dei commercialisti potranno collaborare con gli Sportelli Unici per l’Immigrazione, costituiti presso le Prefetture. 

    Aspetti pratici:

    l’accesso alla procedura informatizzata sarà possibile con richiesta degli Ordini al Prefetto competente per ricevere le credenziali di autenticazione per l’accesso al Sistema telematico dello Sportello Unico. 

    Gli utenti abilitati potranno scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare le istanze e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.

    Nello specifico, il protocollo sarà utile nell’immediato per tutti i commercialisti che devono effettuare “Domande di nulla osta” ai sensi del DPCM 7 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. n. 252 del 12 ottobre 2020 che definisce la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2020:

    • per lavoro stagionale, 
    • per lavoro non stagionale ed autonomo

    e che potranno essere inviate a partire dal prossimo 22 ottobre.

    Per approfondimento si legga: Decreto flussi 2020: procedura domande al via

    Come procedere per essere abilitati:

    • al link https://nullaostalavoro.dlci.interno.it sono indicate le procedure da seguire per i commercialisti che intendono registrarsi al portale. 
    • la registrazione avverrà inizialmente come privato
    • successivamente per abbinare il proprio profilo allo status di professionista abilitato, gli stessi commercialisti interessati dovranno, contestualmente alla registrazione a mezzo Spid sul sito del Ministero, inoltrare richiesta all’Ordine territoriale di appartenenza. 
    • l’Ordine trasmetterà alla Prefettura di competenza la lista delle utenze per il rilascio delle credenziali, 
    • così avverrà la trasformazione del profilo sul portale del Ministero dell’Interno da “privato” a Commercialista abilitato.

    Il presidente Massimo Miani ha espresso grande soddisfazione per il protocollo in un’ottica di ampliamento degli ambiti di attività della categoria, e invita i presidenti degli Ordini locali della categoria “a dare la più ampia diffusione del protocollo agli iscritti nonché a raccogliere le manifestazioni di interesse all’inserimento nella lista delle utenze da attivare sul sistema dello Sportello Unico Immigrazione delle Prefetture”.

    Roberto Cunsulo consigliere delegato in materia di lavoro afferma che “L’abilitazione degli oltre 20mila commercialisti che si occupano di lavoro alle attività connesse allo Sportello unico è un risultato importante al quale abbiamo molto lavorato e atteso da tempo dai colleghi. Proprio su questo tema specifico negli ultimi mesi erano state tante le richieste provenienti dai nostri iscritti. Richieste che trovano ora risposta in questo protocollo”.