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    Revisori legali, formazione 2026-2028: obblighi e crediti formativi nella circolare MEF

    Il MEF nel comunicato stampa che accompagna la Circolare n. 15/2026 specifica che vengono fornite agli iscritti al registro dei revisori legali le istruzioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio 2026 – 2028. 

    Le indicazioni operative fornite confermano quanto stabilito nella precedente circolare con particolare riferimento:

    • agli obblighi formativi stabiliti per i revisori legali abilitati all'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito delle modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 introdotte dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. 

    Ulteriori indicazioni utili per l'applicazione della circolare sono contenute nelle F.A.Q. periodicamente aggiornate

    In sintesi, i revisori devono acquisire almeno 20 crediti annui, di cui 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale; per i revisori della sostenibilità il minimo sale a 25 crediti. 

    Leggi anche Quali sono le modalità di formazione previste per i revisori legali nel triennio 2026-2028?

    Formazione revisori legali 2026-2028: le nuove istruzioni MEF

    Con la Circolare n. 15 del 7 settembre 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato interviene sulla formazione continua dei revisori legali per il triennio 2026-2028, aggiornando le istruzioni operative per l’assolvimento dell’obbligo formativo.

    Le indicazioni interessano i revisori iscritti al Registro e tengono conto anche delle novità che riguardano i professionisti abilitati all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

    Non cambia, però, l’intero impianto della formazione continua: accanto alle novità, diverse regole fondamentali restano confermate.

    La Circolare MEF n. 15/2026 richiama anche le conseguenze del mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua, che costituisce una fattispecie sanzionabile ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 39/2010, secondo il procedimento disciplinato dal D.M. MEF 8 luglio 2021, n. 135.

    Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa è graduato in relazione alla violazione e comprende, tra le misure applicabili, avvertimento, censura e sanzioni amministrative pecuniarie, fino alle misure più incisive previste dall’art. 24 del d.lgs. 39/2010.

    Per il revisore diventa quindi essenziale verificare non soltanto di avere frequentato i corsi necessari, ma che i crediti richiesti per ciascuna annualità risultino correttamente acquisiti e comunicati. Il rispetto dell’obbligo viene infatti sottoposto a verifica da parte del Ministero secondo le modalità previste dalla disciplina della revisione legale.

    Vediamo quindi cosa cambia dal 2026 e cosa resta invariato, con particolare attenzione agli adempimenti che i professionisti devono tenere sotto controllo.

    Revisori legali, formazione 2026-2028: cosa cambia e cosa resta invariato

    La Circolare n. 15 detta le istruzioni relative al nuovo triennio formativo 2026-2028, intervenendo sulle modalità attraverso le quali i revisori possono assolvere l’obbligo di formazione continua.

    Uno degli aspetti da evidenziare riguarda la presenza, nel nuovo quadro formativo, delle competenze connesse alla rendicontazione di sostenibilità, conseguenza dell’evoluzione normativa che ha interessato la revisione legale dopo l’attuazione della disciplina europea sulla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

    Le nuove istruzioni riguardano inoltre i canali formativi, le procedure per gli enti che erogano la formazione e il riconoscimento dell’attività formativa svolta attraverso determinati soggetti.

    Cosa cambia con la Circolare MEF n. 15/2026La formazione per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

    La novità più significativa del nuovo quadro riguarda i revisori abilitati anche all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

    La disciplina introdotta dal d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che ha recepito la direttiva CSRD, ha infatti ampliato le competenze richieste ai professionisti che operano in questo ambito.

    Per questi revisori, la formazione deve quindi coprire non soltanto le materie tradizionalmente caratterizzanti la revisione legale, ma anche quelle specificamente riferite all’attestazione della sostenibilità.

    Per i professionisti interessati diventa pertanto essenziale verificare come devono essere distribuiti i crediti tra revisione legale e sostenibilità, senza limitarsi al conteggio complessivo delle ore frequentate.

    Aggiornati i canali per assolvere l’obbligo formativo

    La Circolare n. 15 aggiorna inoltre le istruzioni relative ai canali attraverso i quali è possibile svolgere la formazione continua.

    Il punto è rilevante dal punto di vista operativo: il professionista non deve verificare soltanto di aver frequentato un determinato numero di corsi, ma anche che la formazione seguita sia riconoscibile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dal MEF.

    Il sistema di formazione continua per i revisori legali si articola in tre diversi canali di formazione:

    1. formazione erogata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, mediante una piattaforma di formazione a distanza (FAD);
    2. partecipazione a corsi formativi organizzati da enti pubblici e privati accreditati presso il MEF;
    3. formazione fruita dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità – prevista dagli Albi professionali di appartenenza – e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilità all'interno di società di revisione, che erogano formazione riconosciuta come equivalente dal MEF.

    Indicazioni per l’accreditamento degli enti formatori

    Le novità non riguardano esclusivamente i revisori. La circolare contiene anche indicazioni relative al procedimento di accreditamento degli enti formatori presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Si tratta di un passaggio importante per garantire che l’offerta formativa utilizzata dai revisori sia coerente con il programma annuale e con i requisiti previsti dal sistema della formazione continua.

    Il riconoscimento della formazione di Albi e società di revisione

    Le nuove istruzioni affrontano anche il tema dell’equivalenza della formazione erogata dagli Albi professionali e dalle società di revisione.

    È un aspetto particolarmente rilevante per i professionisti iscritti anche ad altri Ordini, che possono trovarsi a seguire attività formative valide contemporaneamente per più obblighi professionali.

    Cosa resta invariato per i revisori legali nel 2026-2028

    L’aggiornamento delle istruzioni non comporta un azzeramento delle regole già conosciute dai revisori. L’impianto fondamentale dell’obbligo di formazione continua resta confermato.

    Per il revisore legale continua ad assumere particolare importanza il rispetto dell’obbligo formativo per ciascuna annualità e la corretta acquisizione dei crediti nelle materie caratterizzanti.

    In altri termini, il nuovo triennio non deve essere interpretato come un unico periodo entro il quale raggiungere indistintamente il numero complessivo di crediti: il rispetto dell’obbligo va verificato anno per anno.

    Crediti formativi: attenzione alla singola annualità

    Resta quindi centrale la scadenza del 31 dicembre di ciascun anno.

    Questo significa che il revisore deve programmare la propria formazione verificando periodicamente i crediti maturati e le materie nelle quali sono stati acquisiti, senza rinviare il controllo alla conclusione del triennio 2026-2028.

    Particolare attenzione va inoltre riservata all'eventuale utilizzo di crediti eccedenti rispetto al fabbisogno della singola annualità: il sistema richiede infatti il rispetto autonomo degli obblighi previsti per ogni anno.

    Formazione revisori 2026-2028: novità e conferme in sintesi

    Tema Cosa prevede il nuovo triennio
    Obbligo di formazione continua Confermato
    Verifica dell’obbligo per ciascuna annualità Confermata
    Materie caratterizzanti la revisione legale Confermate
    Rendicontazione di sostenibilità Disciplina formativa specifica per gli abilitati
    Canali attraverso cui svolgere la formazione Istruzioni aggiornate
    Accreditamento degli enti formatori Indicazioni operative aggiornate
    Formazione erogata dagli Albi professionali Regolata ai fini dell’equivalenza
    Formazione delle società di revisione Regolata ai fini dell’equivalenza

    FAQ sulla formazione dei revisori legali 2026-2028

    La Circolare MEF n. 15 cambia l’obbligo di formazione dei revisori legali?
    La circolare aggiorna le istruzioni per il triennio 2026-2028, ma mantiene diversi elementi fondamentali del sistema della formazione continua. Le principali novità riguardano, tra l’altro, la formazione collegata alla rendicontazione di sostenibilità e le modalità di erogazione e riconoscimento della formazione.
    Le nuove regole riguardano anche la rendicontazione di sostenibilità?
    Sì. Le istruzioni considerano anche gli obblighi dei revisori abilitati all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, in attuazione del nuovo quadro normativo.

    È sufficiente verificare i crediti alla fine del triennio 2026-2028?
    No. L’obbligo formativo deve essere verificato con riferimento alle singole annualità. È quindi opportuno controllare già nel 2026 i crediti acquisiti e le relative materie.

    I revisori legali possono maturare crediti formativi svolgendo attività di docenza?

    Sì. Come chiarito dalla circolare MEF n. 15 del 7 settembre 2026, i revisori legali che svolgono attività di docenza nell’ambito di corsi erogati da enti formatori accreditati dal Ministero, Albi professionali o società di revisione possono acquisire crediti validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua.

    È riconosciuto un credito formativo per ogni ora di docenza impartita, nella materia oggetto del corso, fino a un massimo di cinque crediti.

    Nel corso del triennio formativo, tuttavia, la reiterata docenza nel medesimo corso non consente di maturare ulteriori crediti formativi.

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    Tirocini: ok al Dominus dipendente di azienda

    Con la risposta al quesito PO 48/2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è tornato sul tema della funzione di dominus svolta da un iscritto all'Albo che lavora come dipendente a tempo pieno presso un'azienda privata.

     Il caso sottoposto riguardava un professionista esonerato dall'obbligo formativo per il triennio precedente, privo di partita IVA, che intende assumere la funzione di dominus per un tirocinante a sua volta dipendente a tempo pieno della medesima azienda, con mansioni di contenuto fiscale e tecnico-professionale coerenti con l'oggetto del tirocinio. Il CNDCEC, pur rimettendo la valutazione del caso concreto all'autonomia istituzionale dell'Ordine territoriale, fornisce indicazioni di carattere generale utili per l'istruttoria delle istanze di iscrizione al registro dei praticanti.

    Le norme sul tirocinio professionale dei commercialisti

    Il tirocinio professionale è disciplinato dal D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143, che lo definisce come periodo di formazione pratica obbligatorio per l'ammissione all'esame di Stato, da svolgersi con un criterio di assiduità non inferiore a 20 ore settimanali.

     La possibilità che la funzione di dominus sia rivestita da un professionista dipendente a tempo pieno è stata affrontata dal Consiglio Nazionale già a partire dall'informativa n. 23/2011, e ripresa più di recente nella risposta al PO 91/2023. In quella sede si è chiarito che l'attività professionale rilevante ai fini dell'assunzione della funzione di dominus non è riservata al solo esercizio in forma libero-professionale, ma può essere svolta anche alle dipendenze di una società o di un ente, purché si tratti di attività riconducibili a quelle "proprie della professione" individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005. 

    Rileva inoltre l'art. 1, comma 5, del Regolamento del tirocinio, che subordina l'assunzione della funzione di dominus al possesso di un'anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni e all'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio, certificato dall'Ordine di appartenenza.

    Esonero riconosciuto dall’Ordine : non impedisce la funzione di dominus

    Un punto di interesse operativo della risposta  del Consiglio riguarda il trattamento dell'esonero formativo. Il CNDCEC conferma l'orientamento già espresso nella risposta al PO 83/2021, secondo cui l'obbligo di formazione continua non può considerarsi "non assolto" quando per il triennio di riferimento l'iscritto abbia beneficiato di un esonero riconosciuto dall'Ordine. 

    Ne consegue che l'esonero relativo al triennio formativo precedente non costituisce, di per sé, causa ostativa all'assunzione della funzione di dominus, a condizione che permangano gli altri requisiti previsti dal Regolamento. Resta inteso che per il triennio in corso, qualora non sussistano i presupposti per un nuovo esonero, l'iscritto dovrà assolvere regolarmente l'obbligo formativo.

    La verifica delle condizioni minime del tirocinio

     Ai fini della valutazione istruttoria delle istanze di iscrizione al registro del tirocinio, il CNDCEC suggerisce agli Ordini territoriali di acquisire dal professionista, oltre alle dichiarazioni già previste dal Regolamento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa all'inquadramento contrattuale presso l'ente o la società e alle mansioni concretamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. 

    Questo consente di verificare la coerenza tra le attività effettivamente esercitate e quelle individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005 come proprie della professione.

    Requisito Riferimento normativo Condizione richiesta
    Anzianità di iscrizione all'Albo Art. 1, comma 5, Regolamento tirocinio Almeno 5 anni
    Formazione professionale continua Art. 1, comma 5, Regolamento tirocinio Assolta nell'ultimo triennio, anche tramite esonero certificato dall'Ordine
    Assiduità del tirocinio D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143 Minimo 20 ore settimanali
    Coerenza delle mansioni svolte come dipendente Art. 1, D. Lgs. 139/2005 Attività riconducibili a quelle proprie della professione
    Dichiarazione sull'inquadramento presso l'azienda Art. 47, D.P.R. 445/2000 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da acquisire in sede istruttoria

    Per il tirocinante dipendente della medesima azienda in cui il dominus svolge la propria attività professionale, resta inoltre da verificare, caso per caso, se le ore di lavoro prestate alle dipendenze della società possano essere computate ai fini dello svolgimento del tirocinio, questione per la quale il CNDCEC rinvia ai criteri già indicati nell'informativa n. 23/2011.

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    Formazione Revisori: pubblicato il programma 2025

    Con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17 del 3 febbraio 2025, il MEF ha adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025 per i Revisori legali.

    Le materie elencate nel programma tengono conto delle principali novità intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità e di alcuni temi fortemente attuali. 

    Attenzione al fatto che, i corsi erogati dagli enti formatori dovranno riguardare le materie indicate nel programma ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo annuale dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.

    Programma formazione Revisori 2025: tutti i dettagli

    Con la Determina di cui si tratta si prevede di adottare per l’anno 2025, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 allegato: Scarica qui il programma di formazione 2025 per i revisori legali.
    Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla presente determina.
    I revisori legali, già iscritti al Registro della revisione legale, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ad acquisire le conoscenze necessarie sulle materie elencate al programma formativo allegato alla presente determina e con le modalità indicate nella circolare n. 37 del 12 novembre 2024.

    Nella premessa del programma si specifica che esso è in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti, pur recependo le principali novità normative intervenute nel corso del 2024 e alcuni argomenti fortemente attuali come l’applicazione di modelli di intelligenza artificiale alla revisione e la regolamentazione dei cripto-asset e dell’intero settore finanziario-digitale.
    L’impianto dell’offerta formativa 2025 conferma la prevalenza dei contenuti afferenti le  materie caratterizzanti la revisione legale:

    • Gestione del rischio e controllo interno, 
    • Principi di  revisione nazionali e internazionali, 
    • Disciplina della revisione legale, 
    • Deontologia professionale  e indipendenza,
    • Tecnica professionale della revisione

    rispetto alle materie non caratterizzanti, per alcuni delle quali, come negli anni precedenti, viene posta una specifica limitazione nel numero dei crediti validi ai fini degli obblighi formativi previsti per l’iscrizione al registro.
    Viene anche evidenziato che a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva CSRD 2022/2464 ad opera del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, si è ritenuto opportuno porre particolare rilevanza, inoltre, alle materie del Gruppo D), caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità.

    Al fine di agevolare lo svolgimento della formazione su tali materie e diversificare il catalogo dei corsi a disposizione degli iscritti, si è scelto di organizzare il Gruppo D) in due distinte aree tematiche articolate su argomenti di tecnica professionale o di natura prettamente giuridica.

    Allegati:
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    Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio

    Il MEF con una nota del 28 gennaio ha dato il via ai nuovi principi di revisione ISQM annunciati già a fine 2023 e per i quali vi era l'opzione falcoltativa per il 2024. Per un ripilogo del pregresso leggi anche Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF. 

    Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio

    Si precisa che, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, sono tenuti ad applicare i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e ISA (Italia) 220 aggiornato preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2025:

    • per l’ISQM Italia 1,
    • e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220.

    La determina di adozione RR 184 dell’8 agosto 2023 e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione a questa pagina.

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    Equo compenso: sanzioni dal CNDCEC a chi viola le norme

    Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il nuovo Codice delle sanzioni in vigore da oggi 18 aprile.  E' bene specificare che il precedente regolamento è datato 2016.

    Ricordiamo che dal 1 aprile è entrato in vigore anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state declinate anche in termini di sanzioni.

    Leggi anche Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile.

    Equo compenso: dal CNDCEC sanzioni per chi viola le norme

    Tra le principali novità del nuovo regolamento sanzionatorio dei commercialisti sono da segnalare le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso.

    In proposito, il comunicato datato 17 aprile del CNDCEC specifica che per le seguenti possibili violazioni:

    • se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo,
    • se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia,

    è prevista la censura.

    Vediamo sinteticamente le sanzioni come evidenziate dallo stesso CNDCEC:

    • nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno, 
    • sull'obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza, 
    • sulla mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura, 
    • nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, 
    • nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi, 
    • chi suggerisce comportamenti fraudolenti è punito con la sospensione fino a un anno, 
    • per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.

    Il presidente De Nuccio ha commentato il nuovo regolamento specificando che: “L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.

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    Conservazione sostitutiva digitale registri: novità nel Dl Semplificazioni

    Il Decreto Semplificazioni Dl 73/2022 convertito in Legge 122/2022 porta delle novità importanti per gli operatori su diversi temi.

    In particolare, sulla conservazione dei registri contabili l’articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

    La misura deroga alle regole in materia di conservazione che impongono la trascrizione su supporto cartaceo ovvero la conservazione elettronica del dato entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all’esercizio chiuso.

    La norma si riferisce solo ai registri contabili quindi ad esempio libro giornale, libro degli inventari e registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, scritture ausiliarie comprese quelle di magazzino e registro dei beni ammortizzabili.

    In proposito ricordiamo che tale novità era stata annunciata con comunicato stampa del 27 luglio 2022 dal CNDCEC che spiegava che sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.

    TABELLA DI RIEPILOGO

    La norma di riferimento 

    L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate Novità introdotta con emendamento al DL Semplificazione poi convertito con Legge n 122/2022 pubblicata in GU n 193 del 19 agosto e in vigore dal 20

    L'art 7 comma 4-quater del DL 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Il legislatore ha inteso estendere l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’IVA, […] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica”.

    L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 (In proposito leggi Stampa registri o conservazione sostitutiva entro il 10 giugno 2021

    e con la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16 (in proposito leggi Registri in formato elettronico: le Entrate riepilogano le regole) ha specificato che:

    • l’intervento normativo non ha modificato le norme in tema di conservazione
    • tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità

    Quindi se i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico ai fini della regolarità:
    non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
    però vanno messi in conservazione entro tale momento se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su carta

    L’emendamento al DL 73/2022 approvato determina il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia con la previsione che la norma in questione riguarda la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile elettronico.
    Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e "sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo" (comunicato stampa del cndcec)

    Il Presidente del Consiglio Nazionale dichiarava: “Ringrazio le Istituzioni e le forze politiche che hanno accolto le nostre istanze, peraltro in un momento particolarmente delicato per il Paese. Questo ci incentiva a proseguire con tenacia nell’azione avviata da questo Consiglio al fine di dare risposte concrete ai problemi quotidiani della professione".

    Soddisfazione espressa anche da Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità 

    che dichiarava: "Abbiamo contribuito, da protagonisti, a far approvare una norma che toglie dalla scrivania dei colleghi un adempimento anacronistico e dispendioso sia in termini di tempo che di denaro. È un primo passo concreto nell’ambito degli obiettivi che intendiamo perseguire, avendo come principale punto di riferimento l’operatività quotidiana dei colleghi”.

    Leggi anche Quali sono le scadenze per la stampa dei registri contabili?