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    Equo compenso: sanzioni dal CNDCEC a chi viola le norme

    Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il nuovo Codice delle sanzioni in vigore da oggi 18 aprile.  E' bene specificare che il precedente regolamento è datato 2016.

    Ricordiamo che dal 1 aprile è entrato in vigore anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state declinate anche in termini di sanzioni.

    Leggi anche Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile.

    Equo compenso: dal CNDCEC sanzioni per chi viola le norme

    Tra le principali novità del nuovo regolamento sanzionatorio dei commercialisti sono da segnalare le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso.

    In proposito, il comunicato datato 17 aprile del CNDCEC specifica che per le seguenti possibili violazioni:

    • se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo,
    • se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia,

    è prevista la censura.

    Vediamo sinteticamente le sanzioni come evidenziate dallo stesso CNDCEC:

    • nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno, 
    • sull'obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza, 
    • sulla mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura, 
    • nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, 
    • nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi, 
    • chi suggerisce comportamenti fraudolenti è punito con la sospensione fino a un anno, 
    • per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.

    Il presidente De Nuccio ha commentato il nuovo regolamento specificando che: “L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.

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    Professionisti: borse di studio ai figli dalle Casse

    Un comunicato ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati),    avvisa che è stato sottoscritto un  protocollo d’intesa triennale dall’ADEPP, che rappresenta 18 casse di previdenza privatizzate e 2 Casse di assistenza, con piu di 1milione e seicentomila iscritti  e la Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM).

    L'accordo ha l'obiettivo di sostenere con borse di studio il percorso universitario dei figli dei professionisti iscritti alle casse previdenziali aderenti . 

    Le borse di studio  (4000 nelle intenzioni dei firmatari)  aiuteranno a sostenere  finanziariamente gli studenti che saranno ammessi nei prossimi anni accademici ai Collegi Universitari di Merito  italiani riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) Collegio Ghisleri di Pavia Collegio.

    Il protocollo d’intesa siglato definisce le linee guida operative per la definizione e l’attuazione degli interventi di sostegno economico da parte degli enti associati.

     II singoli enti sono chiamati a predisporre dei  bandi che definiranno l'ammontare dellle risorse da destinare agli studenti, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione. Il protocollo prevede inoltre:

    •  la realizzazione di formazione e informazione sulle professioni, l’etica del lavoro professionale e la cultura previdenziale, rivolte a studenti universitari, e
    •  programmi di placement rivolti ai neolaureati.

    In base all’accordo l’ADEPP promuoverà, nei confronti delle  Casse aderenti la pubblicazione dei bandi di concorso rivolti ai giovani studenti, figli dei professionisti iscritti alle Casse, con lo stanziamento di fondi per borse di studio destinate in particolare ai ragazzi che supereranno l’ammissione ai Collegi Universitari di Merito nei prossimi anni accademici, a partire dal 2023-24. 

    I Collegi di merito infatti selezionano gli  studenti  attraverso concorsi che ne valutano i meriti scolastici e le motivazioni personali, valorizzando i talendi indipendentemente dal reddito.

    Piu specificamente i Collegi di merito sono enti non profit in cui gli studenti usucfruiscono di vitto e alloggio, seguono un percorso formativo interdisciplinare e ulteriore rispetto alla facoltà universitaria che hanno scelto  che potenzia la preparazione al mondo del lavoro.

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    Commercialisti: entro il 15 marzo le domande per contributi della Cassa ai giovani

    Con Comunicato stampa del 10 marzo la Cassa dei Dottori Commercialisti informa che scadono il 15 marzo i termini per presentare, tramite il servizio online CSP disponibile sul sito della Cassa, la domanda per partecipare al bando per l’erogazione di contributi per il supporto all’avvio dell’attività professionale. 

    Pubblicato ad aprile 2021, il bando stanzia 3 milioni e mezzo di euro per supportare l’avvio degli studi e favorire le aggregazioni. 

    I contributi vengono erogati per:

    • l’acquisto o leasing di beni strumentali legati all’avvio dell’attività professionale 
    • per supportare la costituzione di aggregazioni, nella forma di Studio Associato, STP (Società Tra Professionisti) o RTP (Reti Tra Professionisti)

    Contributi Cassa Commercialisti: i beneficiari 

    Il bando si rivolge ai neo-iscritti che nel 2021 erano ancora in un regime di contribuzione agevolato.  

    In particolare, i destinatari dei contributi sono: 

    a) i dottori commercialisti iscritti alla Cassa al 31.12.2021 che nell’anno 2021 godono dell’agevolazione contributiva di cui all’art. 8, commi 5, del Regolamento Unitario (c.d. neoiscritti infra35enni); 

    b) i dottori commercialisti iscritti alla Cassa al 31.12.2021 che nell’anno 2021 godono dell’agevolazione contributiva di cui all’art. 8, commi 6, del Regolamento Unitario (neo-iscritti over35enni). 

    Il contributo sarà riconosciuto con precedenza ai soggetti di cui alla lett. a) sulla base delle graduatorie di cui al successivo art. 8

    Contributi Cassa Commercialisti: l'acquisto beni strumentali 

    Per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali, il contributo previsto è pari al 50% delle spese documentate sostenute nell’anno 2021, al netto dell’IVA, per i singoli professionisti, mentre nel caso la domanda riguardi beni strumentali riferibili a Studi associati o STP il limite del 50% si applica al singolo richiedente in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili, come da dichiarazione dei redditi 2021.  

    Contributi Cassa Commercialisti: la costituzione di aggregazioni

    Nel caso della costituzione di aggregazioni il contributo è invece pari a 2.500 euro per ciascun richiedente fino a un massimo complessivamente erogabile di 10.000 euro per studio associato o STP, mentre in caso di RTP tali importi sono pari a 1.000 euro per ciascun richiedente fino a un massimo di 5mila euro per singola RTP. 

    La domanda può essere presentata anche da parte dei neo-iscritti a Cassa Dottori Commercialisti che abbiano chiesto e ottenuto il contributo nel 2020, fino a un contributo massimo di 5mila euro complessivo sui due anni. 

    Clicca qui per consultare il bando

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    Saltato il visto di conformità per i Revisori legali

    Con la conversione in Legge numero 215/2021 del DL numero 146/2021, il cosiddetto Decreto Fisco Lavoro, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, è soppresso il comma 14 dell’articolo 5: la norma che prevedeva la possibilità, anche per i Revisori legali, di apporre il visto di conformità. Ne avevamo parlato con l’articolo Anche i Revisori legali possono apporre il visto di conformità.

    Da un punto di vista tecnico, la norma soppressa, modificava l’articolo 3 comma 3 del DPR 322/1998, dove sono elencati i soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni.

    I Revisori legali, va ricordato, sono abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali dall’ormai lontano 2000: la lettera e) del citato articolo 3 comma 3 del DPR 322/1998 delega il Ministero dell’Economia e delle Finanze a incaricare alla trasmissione telematica altri soggetti, in aggiunta a quelli individuati ex lege.

    Così il Decreto ministeriale del Ministero delle Finanze del 12 luglio 2000, all’articolo 1 ha disposto che “ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse: gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88”.

    La modifica normativa disposta dal soppresso comma 14 dell’articolo 5 del DL 146/2021 prevedeva l’inclusione dei Revisori legali tra i soggetti autorizzati alla trasmissione telematica della dichiarazione ex lege, inserendoli, nello specifico, con “gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro”, alla lettera a) del citato disposto normativo.

    Questa modifica normativa, che teoricamente riguardava la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, poi, invece, in termini praticiaveva come conseguenza l’estensione anche ai Revisori legali della possibilità di apporre il visto di conformità, in quanto, in base al comma 3 dell’articolo 35 del Decreto legislativo 241/1997, “i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte”.

    Quindi, in definita, con la soppressione del comma 14 dell’articolo 5 del Decreto Fisco Lavoro (come convertito in Legge), tutto resta invariato; per cui, oggi come ieri, i Revisori Legali:

    • possono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
    • non possono apporre il visto di conformità.
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    Contribuente solidale: pubblicato il modello per presentare la domanda

    In data 28 ottobre il MEF Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato sul proprio sito il modello della istanza per chiedere la menzione di contribuente solidale e la relativa iscrizione nell’elenco apposito reso disponibile sul sito del ministero stesso.

    SCARICA QUI IL MODELLO

    Il ministero ha istituito una sezione delle domande frequenti consultabile all’indirizzo:

    https://www.mef.gov.it/covid-19/faq-contribuenti-solidali.html

    oltre che la sezione apposita con l’elenco che man, mano verrà aggiornata in base alle istanze pervenute

    https://www.mef.gov.it/covid-19/faq-contribuenti-solidali.html

    Si ricorda che con comunicato stampa n 230 del 15 ottobre il ministro Roberto Gualtieri aveva firmato il decreto per l’attribuzione della menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur potendo usufruire delle sospensioni dei tributi erariali disposte con i decreti legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio, abbiano deciso di effettuare comunque i versamenti sospesi.

    La menzione, prevista dall’articolo 71 del decreto legge Cura Italia, è il riconoscimento che lo Stato vuole dare a quei contribuenti i quali, in una fase di difficoltà senza precedenti per il Paese, hanno volontariamente pagato le tasse pur potendo rinviarne il pagamento.

    Da questi cittadini è venuto un sostegno importante alla tenuta dell’economia italiana. È anche grazie alla loro scelta che il Paese può ora guardare con fiducia all’uscita dalla crisi e alla ripresa nazionale.

    Ricordiamo che l’istanza è gratuita e può essere presentata

    • dalle persone giuridiche
    • dalle persone fisiche,

    esclusivamente in via telematica a uno degli indirizzi e-mail dedicati:

    contribuentisolidali@mef.gov.it

    contribuentisolidali@pec.mef.gov.it,

    entro dodici mesi dalla data del versamento dei tributi erariali sopra indicati.

    Verrà pubblicato anche l’elenco dei tributi per i quali spetta la menzione.

    Ai contribuenti, poi, sarà inviata una comunicazione dell’avvenuta menzione, il riconoscimento espresso della qualità di “contribuente solidale”.

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    Commercialisti: protocollo d’intesa con lo Sportello Unico Immigrazione per invio istanze

    Con comunicato stampa datato 20 ottobre diffuso sul sito del CNDCEC si informa che i commercialisti potranno trasmettere:

    • le istanze di nulla osta all’ingresso dei cittadini stranieri (Decreto Flussi)
    • nonché le istanze relative al rilascio di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno di competenza dello Sportello Unico per l’immigrazione.

    È quanto previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio nazionale Massimo Miani, e dal Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno, Mara di Lullo.

    Secondo il protocollo di intesa gli Ordini Territoriali dei commercialisti potranno collaborare con gli Sportelli Unici per l’Immigrazione, costituiti presso le Prefetture. 

    Aspetti pratici:

    l’accesso alla procedura informatizzata sarà possibile con richiesta degli Ordini al Prefetto competente per ricevere le credenziali di autenticazione per l’accesso al Sistema telematico dello Sportello Unico. 

    Gli utenti abilitati potranno scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare le istanze e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.

    Nello specifico, il protocollo sarà utile nell’immediato per tutti i commercialisti che devono effettuare “Domande di nulla osta” ai sensi del DPCM 7 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. n. 252 del 12 ottobre 2020 che definisce la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2020:

    • per lavoro stagionale, 
    • per lavoro non stagionale ed autonomo

    e che potranno essere inviate a partire dal prossimo 22 ottobre.

    Per approfondimento si legga: Decreto flussi 2020: procedura domande al via

    Come procedere per essere abilitati:

    • al link https://nullaostalavoro.dlci.interno.it sono indicate le procedure da seguire per i commercialisti che intendono registrarsi al portale. 
    • la registrazione avverrà inizialmente come privato
    • successivamente per abbinare il proprio profilo allo status di professionista abilitato, gli stessi commercialisti interessati dovranno, contestualmente alla registrazione a mezzo Spid sul sito del Ministero, inoltrare richiesta all’Ordine territoriale di appartenenza. 
    • l’Ordine trasmetterà alla Prefettura di competenza la lista delle utenze per il rilascio delle credenziali, 
    • così avverrà la trasformazione del profilo sul portale del Ministero dell’Interno da “privato” a Commercialista abilitato.

    Il presidente Massimo Miani ha espresso grande soddisfazione per il protocollo in un’ottica di ampliamento degli ambiti di attività della categoria, e invita i presidenti degli Ordini locali della categoria “a dare la più ampia diffusione del protocollo agli iscritti nonché a raccogliere le manifestazioni di interesse all’inserimento nella lista delle utenze da attivare sul sistema dello Sportello Unico Immigrazione delle Prefetture”.

    Roberto Cunsulo consigliere delegato in materia di lavoro afferma che “L’abilitazione degli oltre 20mila commercialisti che si occupano di lavoro alle attività connesse allo Sportello unico è un risultato importante al quale abbiamo molto lavorato e atteso da tempo dai colleghi. Proprio su questo tema specifico negli ultimi mesi erano state tante le richieste provenienti dai nostri iscritti. Richieste che trovano ora risposta in questo protocollo”.