• Fatturazione elettronica

    Pagamenti a cavallo d’anno: cosa prevede la Riforma Fiscale

    Il Governo il 30 aprile ha approvato in via provvisoria un Dlgs sulla riforma dell'irpef e dell'ires, testo in bozza che ora passe alle Commissioni competenti per eventuali osservazioni.

    Dalla bozza dello schema si prevede che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta "si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta".

    In altre parole, il compenso ricevuto dal professionista fa reddito quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante.

    Per i pagamenti a cavallo d’anno ci sarà sempre identità di trattamento fra costo e compenso. 

    Cambiano anche le regole che governano il trattamento fiscale delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’esecuzione degli incarichi e addebitate analiticamente ai committenti. 

    Vediamo l'art 6 in bozza del Dlgs ires-irpef della Riforma Fiscale.

    Regole per pagamenti a cavallo d’anno e rimborsi del professionista: le novità

    Con l’articolo 6, ancora da confermare, si dà attuazione all’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega che, nell’ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, stabilisce i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare per la revisione dei redditi di lavoro autonomo.

    Il n. 2) della predetta lettera f) ha delineato i principi da porre a base per la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

    In particolare, a tal fine con il decreto in oggetto si dovrebbe prevedere:

    • il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale (c.d. criterio di “onnicomprensività”, analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente) (n. 2.1), primo periodo);
    • l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità delle medesime spese dal reddito dell’esercente l’arte o la professione (n. 2.1), primo periodo);
    • l’imputazione temporale dei compensi nello stesso periodo d’imposta nel quale il committente è obbligato a effettuare le relative ritenute, al fine di risolvere la problematica sorta in relazione ai pagamenti effettuati tramite bonifici bancari (n. 2.1), secondo periodo)

    Oggi, quando il pagamento avviene con assegno o bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui si percepisce il compenso può essere diverso da quello in cui il committente esegue il versamento del dovuto.

    La Circolare 38/E/2010 aveva specificato che il momento di imputazione a periodo d’imposta della somma ricevuta è quello in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme, che corrisponde a quello in cui riceve l’accredito sul proprio conto corrente.

    Per il committente pagatore, ai fini dell’obbligo di effettuare la ritenuta, conta invece il momento in cui è stato eseguito il pagamento, cioè quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.

    La riforma farà coincidere il momento dell’incasso con quello del pagamento, di fatto anticipando il periodo d’imposta in cui il compenso fa reddito per il percipiente.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus investimenti pubblicitari 2024: elenco di chi ha prenotato

    Pubblicato l'elenco dei soggetti che hanno prenotato il bonus pubblicità 2024.

    Ricordiamo che il 16 febbraio il Dipartimento per l'Editoria informava della proroga delle domande per il bonus investimenti pubblicitari 2024.

    In particolare, considerato che il termine di scadenza per la presentazione della “comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2024 è coinciso con le festività pasquali, il suddetto termine è stato prorogato dal 31 marzo al 2 aprile 2024 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 15 febbraio 2024. 

    Il bonus è stato introdotto dall 'art 57 bis del DL n 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dall'anno 2018, e consiste in un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. 

    A decorrere dall’anno 2023, a seguito delle  modifiche normative introdotte dall'art 25 bis del DL n 17/2022 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

    Il termine ordinario per richiederlo è il 31 marzo ora prorogato al 2 aprile 2024:  scarica qui il Modello e le Istruzioni. 

    Bonus investimenti pubblicitari 2024: tutte le regole

    Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con:

    • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
    • o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

    In particolare:

    • dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
    • dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

    Bonus investimenti pubblicitari 2024: a chi spetta

    Possono richiedere il bonus investimenti pubblicitari:

    • le imprese o i lavoratori autonomi,
    • e gli enti non commerciali,

    che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

    Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

  • Accesso al credito per le PMI

    Registri Aiuti di Stato: come rimediare per le omissioni

    L'Agenzia delle entrate con il provvedimento n 221010/2024 pubblica le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni che consentono di rimediare spontaneamente alle anomalie che hanno determinato la mancata registrazione nei registri:

    • Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), 
    • Sian (Sistema informativo agricolo nazionale),
    • Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),

    degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2020.

    Registri Aiuti di Stato: come arrivano i dati sulle anomalie

    L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le seguenti informazioni:

    • a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; 
    • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta; 
    • c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020; 
    • d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA. 

    relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri:

    • RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), 
    • SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), 
    • SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    Ciò al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata. 

    Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

    Anomalie 2020 Registri Aiuti di Stato: come sanarle

    Il provvedimento, oltre a definire le modalità di trasmissione e i contenuti della nota di alert inviata, indica come fare per regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni. 

    Sono previste due ipotesi:

    • se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri dipende da errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può sanare la posizione presentando una dichiarazione integrativa in cui indica i dati corretti. Una volta effettuata la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono iscritti in Rna, Sian e Sipa nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati
    • se, invece, la mancata iscrizione non dipende dagli errori di compilazione sopra indicati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

    In entrambi i casi, sono dovute le relative sanzioni che l’interessato può pagare beneficiando della riduzione prevista dal ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Mini contratti di sviluppo: nuova agevolazione per le PMI

    Nell’ambito del DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggiovi è una norma che prevede l’introduzione dello strumento dei ‘Mini contratti di sviluppo’ con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.

    Mini contratti di sviluppo: che cos’è?

    Come evidenzia il ministero il mini contratto di sviluppo è un nuovo strumento per sostenere gli investimenti produttivi di media dimensione finanziaria:

    • tra 5 e 20 milioni di euro, 
    • realizzati da imprese piccole, medie o grandi,
    • legati alle tecnologie critiche annoverate nel nuovo regolamento UE STEP.

    La misura, indirizzata al momento alle sole Regioni del Mezzogiorno, è destinata al sostegno, allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie digitali e “deep tech”, oltre che quelle green e alle biotecnologie (compresi i medicinali critici nell'elenco UE, oltre ai loro componenti).

    Tale intervento si inserisce in un quadro di misure di incentivazione che copre già gli investimenti sopra ai 20 milioni di euro che, anche grazie alle misure PNRR, stanno trovando una significativa operatività nel sostegno alle filiere produttive e alla realizzazione di investimenti volti alla transizione green e digitale delle imprese.

    Vediamo ora l'art 8 del testo del DL publicato in GU del 7 maggio.

    Mini contratti di sviluppo: art 8 DL Coesione

    Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonche' per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

    • a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
      • 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;
      • 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
      • 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
    • b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

    I programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al
    regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilita' al finanziamento di cui al regolamento (UE)
    2021/1060. 

    Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitivita' per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro e' destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonche' rispondenti alle finalita' e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a).

    L'importo di 300 milioni di euro puo' essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonche' degli effettivi fabbisogni riscontrati. 

    Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.