• Accesso al credito per le PMI

    Registri Aiuti di Stato: come rimediare per le omissioni

    L'Agenzia delle entrate con il provvedimento n 221010/2024 pubblica le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni che consentono di rimediare spontaneamente alle anomalie che hanno determinato la mancata registrazione nei registri:

    • Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), 
    • Sian (Sistema informativo agricolo nazionale),
    • Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),

    degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2020.

    Registri Aiuti di Stato: come arrivano i dati sulle anomalie

    L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le seguenti informazioni:

    • a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; 
    • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta; 
    • c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020; 
    • d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA. 

    relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri:

    • RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), 
    • SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), 
    • SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    Ciò al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata. 

    Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

    Anomalie 2020 Registri Aiuti di Stato: come sanarle

    Il provvedimento, oltre a definire le modalità di trasmissione e i contenuti della nota di alert inviata, indica come fare per regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni. 

    Sono previste due ipotesi:

    • se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri dipende da errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può sanare la posizione presentando una dichiarazione integrativa in cui indica i dati corretti. Una volta effettuata la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono iscritti in Rna, Sian e Sipa nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati
    • se, invece, la mancata iscrizione non dipende dagli errori di compilazione sopra indicati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

    In entrambi i casi, sono dovute le relative sanzioni che l’interessato può pagare beneficiando della riduzione prevista dal ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

    Allegati:
  • Accesso al credito per le PMI

    Ritardo pagamenti transazioni commerciali: il tasso valido per il 1° semestre 2024

    Pubblicato in GU n.12 del 16.01.2024 il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, pari al 4,50% per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.

    Ricordiamo che ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 231/2002 "Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7."

    Il tasso di riferimento è così determinato: 

    • per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; 
    • per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

    A tal fine il comunicato di cui si tratta informa del fatto che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo  n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1  del  decreto legislativo n. 192/2012, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024 il tasso di riferimento sale al 4,50% (per il periodo precedente, dal 1° lugio 2023 al 31 dicembre 2023 era fissato nella misura del 4%). 

  • Accesso al credito per le PMI

    Aiuti alle PMI: novità dall’UE sui pagamenti commerciali

    In data 12 settembre la Commissione Europea è tornata ad affrontare il tema degli aiuti alle PMI.

    Nel dettaglio, tra le misure, spicca un progetto di regolamento che impone un limite di 30 giorni entro le quali effettuare i pagamenti tra società pubbliche o private. 

    Il regolamnento in vigore sul tema dei pagamenti nelle transazione commerciali risale al 2011 e spesso è stato disatteso dagli stati membri.

    Pertanto l'UE ha deciso di intervenire in modo più puntuale.

    Pagamenti Transazione commerciali: la Direttiva 2011/7/UE

    Il regolamento a tema di pagamenti nelle transazioni commerciali attualmente in vigore, fu approvato nel 2011.

    Il testo imponeva limiti temporali, ancora oggi in vigore, ai pagamenti delle imprese e degli enti pubblici. 

    Nel dettaglio, la direttiva regolamenta i pagamenti alle PMI e agli enti pubblici prevedendo un termine di 30 giorni per le transazioni commerciali che può, però, essere esteso a 60 giorni o più "se non gravemente ingiusto nei confronti del creditore".

    L'UE, oggi, propone cambiamenti per rendere le regole più stringenti e viste le frequenti disapplicazioni del testo del 2011, si tratterà di un testo legislativo direttamente applicabile nel paese membro senza bisogno di essere recepito.

    Transazione commerciali: le novità in arrivo dall'UE

    Il nuovo testo prevede che i pagamenti debbano avvenire entro 30 giorni dalla consegna del prodotto o del servizio.

    Come anticipato dalla Commissaria europea il progetto di regolamento "rende legalmente automatico il pagamento delle commissioni compensative e degli interessi in caso di ritardo nel pagamento", 

    Inoltre, si prevede che solo in casi eccezionali sarà possibile allungare i termini ma comunque entro i 60 giorni.

    Secondo i dati della Commissione europea le PMI rappresentano il 99% delle aziende in Europa offrendo lavoro ai due terzi degli occupati nel settore privato meritando una particolare attenzione.

    Oltre al fronte dei pagamenti delle transazioni commerciali, l'UE sta prevedendo che le piccole e medie imprese, operanti in più paesi, avranno rapporti con una sola autorità tributaria e in particolare quella in cui la società ha la propria sede principale: "Questo sistema aumenterà la certezza e l’equità fiscale, ridurrà i costi di conformità e le distorsioni del mercato che influenzano le decisioni delle imprese, minimizzando il rischio di doppie imposizioni e di controversie fiscali" 

    Infine da Bruxelles dovrebbero arrivare novità per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in paesi terzi e l’accesso delle società più piccole agli appalti pubblici.

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    Turismo e rigenerazione urbana: fondi dall’Europa per l’Italia

    Con Comunicato Stampa N° 238 del 23/12/2021 il MEF Ministero delle Finanze informa dell'Accordo di Finanziamento BEI-MEF per sostenere Turismo e Rigenerazione Urbana in Italia con 772 milioni di euro nell’ambito delle risorse del PNRR

    In particolare si prevede quanto segue: 

    • 500 milioni di euro per rilanciare il settore turistico in Italia dopo i danni subiti dalla pandemia e garantire la transizione verde e la trasformazione digitale.
    • 272 milioni di euro volti a supportare promotori privati e PPP che parteciperanno ai progetti per il risanamento urbano e uno sviluppo economico più inclusivo all’interno dei Piani Integrati Urbani.

    La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha sottoscritto un accordo di finanziamento con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la creazione di un Fondo di Fondi con un ammontare iniziale di 772 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed afferenti ad interventi di competenza del Ministero del Turismo e del Ministero dell’Interno. 

    La BEI veicolerà queste risorse alle imprese tramite Intermediari Finanziari da selezionare con manifestazione di pubblico interesse.

    Il Fondo dei Fondi interverrà a favore di:

    • imprese che proporranno programmi di investimento sostenibili, in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche dei settori tematici del Turismo e della Rigenerazione Urbana, per ottimizzare i risultati da perseguire grazie anche al collegato effetto leva che lo strumento in discorso è in grado di generare. 

    Si prevede che il supporto della Banca dell’Unione Europea sarà dedicato ad investimenti che promuovano la transizione verde e la trasformazione digitale nei settori interessati. 

    Il supporto ai progetti partirà nel secondo trimestre del 2022.

    Fondo per il rilancio del turismo in Italia

    L'accordo prevede di utilizzare le risorse come segue:

    • 500 milioni di euro per il Turismo a supporto delle priorità strategiche condivise con il Ministero del Turismo. Potranno essere finanziati progetti volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Inoltre, gli investimenti previsti comprenderanno interventi volti a potenziare la digitalizzazione delle imprese che operano nel settore;
    • 272 milioni di euro per la Rigenerazione Urbana a supporto delle priorità strategiche condivise con il Ministero dell’Interno. I finanziamenti necessari ai promotori privati, anche attraverso strutture in PPP, per sviluppare investimenti tesi al miglioramento delle aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell’accessibilità e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili.

    Ricordiamo che la Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione europea ed è di proprietà dei suoi Stati membri. 

    Eroga finanziamenti a lungo termine per investimenti validi al fine di contribuire agli obiettivi strategici dell'UE. 

    La Banca finanzia progetti in quattro settori prioritari: infrastrutture, innovazione, clima e ambiente, piccole e medie imprese (PMI). 

    Tra il 2019 e il 2020 il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti a favore di progetti in Italia pari a 23 miliardi di euro.

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    F24: codice tributo credito d’imposta investitori per rafforzamento patrimoniale

    Con Risoluzione n 33/E del 13 maggio 2021 le Entrate istituiscono un nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli investitori, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

    In particolare, il codice tributo è il seguente:

    “6942” denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020”

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto

    • nella sezione “Erario”, 
    • nella colonna “importi a credito compensati”,
    • ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”.

    Attenzione va prestata al fatto che l’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

    L’articolo 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone che ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in una o più società è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento dell'ammontare del conferimento medesimo. 

    Il comma 7 dello stesso articolo 26 prevede, che “il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, (art.17 DLgs n 241/97)

    Si ricorda che con il Decreto del 10 agosto 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. 

    L'articolo 4, comma 1, del decreto, prevede che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 marzo 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi del credito d’imposta, rinviando a successiva risoluzione, ovvero quella in oggetto, l’istituzione di appositi codici tributo e l’indicazione delle istruzioni per la compilazione del modello F24. 

    Per approfondimento si legga:

    Il credito d’imposta aumenti di capitale 2021

    Aumento di capitale sociale: normativa e novità del 2020