-
Contratti di appalto: l’Ade chiarisce l’applicabilità del bollo
Con la Consulenza Giuridica n 1del 2026 le Entrate chiariscono l'applicabilità dell'imposta di bollo ai contratti di appalto.
In particolare, l'Ade precisa che i contratti richiamati dall’articolo 56, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) non sono completamente esclusi dalla disciplina del bollo, dovendo comunque rispettare principi essenziali, tra cui le forme contrattuali previste dall’articolo 18 del Codice.
La semplificazione del versamento dell'imposta di bollo vale quindi per tutti i contratti specificamente individuati dal Codice.
Contratti di appalto: l’Ade chiarisce l’applicabilità del bollo
L'istante chiedeva se l'imposta di bollo fosse applicabile nei modi e misure stabiliti dall'articolo 18, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alle fattispecie di contratti di appalto escluse dal perimetro delineato dal Codice, con particolare riferimento ai contratti di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a) riguardanti i contratti relativi a servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative.
Le Entrate dopo una disamina sulla norma relativa all'imposta di bollo, prende in esame le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici emanato con il Dlgs n. 36/2023, in linea con i principi stabiliti dalla normativa europea.
Il Codice disciplina in modo dettagliato gli appalti pubblici, cioè i contratti onerosi stipulati per iscritto tra operatori economici e stazioni appaltanti per lavori, forniture o servizi.
In particolare, l’articolo 18, comma 10, stabilisce che l’imposta di bollo dovuta dall’appaltatore è determinata sulla base della tabella allegata, e deve essere versata una sola volta al momento della stipula, in misura proporzionale al valore del contratto.
La norma mira a semplificare e razionalizzare il sistema, rendendo unico e anticipato il pagamento dell’imposta.
Dopo aver richiamato il quadro normativo e di prassi l’Agenzia, precisa che i contratti richiamati dall’articolo 56, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) non sono completamente esclusi dalla sua disciplina, dovendo comunque rispettare principi essenziali, tra cui le forme contrattuali previste dall’articolo 18 del Codice.
Conclude che la semplificazione del versamento dell'imposta di bollo vale quindi per tutti i contratti specificamente individuati dal Codice.
Allegati: -
Concessioni balneari: debiti fiscali oltre 5.000 euro impediscono l’accesso all’appalto
La Corte Costituzionale ha espresso un importante principio che avrà di certo delle ricadute sulle concessioni balneari.
Si tratta della pronuncia n 138/2025 con cui si reputano legittime le previsioni secondo le quali l'omesso pagamento di debiti fiscali generano l'inamissibilità ad una gara di appalto per le concessioni.
Vediamo tutti i dettagli della importante pronuncia.
Concessioni balneari: debiti fiscali oltre 5.000 euro impediscono l’accesso all’appalto
La sentenza n. 138 del 24 giugno 2025 della Corte costituzionale rappresenta un assunto determinante nell'ambito delle concessioni demaniali marittime.
Originata da un contenzioso sugli appalti pubblici, la pronuncia statuisce un importante principio sulla piena applicabilità, anche alle procedure di affidamento delle concessioni balneari, del regime dei requisiti generali dettato dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs. n 50/2016, oggi sostituito dal Dlgs. n 36/2023).
In pratica si ribadisce la validità dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016, riprodotto negli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, che prevede l’esclusione automatica dalle gare degli operatori economici per violazioni fiscali definitivamente accertate superiori alla soglia di euro 5.000.
Il principio affermato dalla Corte Costituzionale è il seguente: La previsione che le violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse siano considerate "gravi" e causino l'esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto se comportano un omesso pagamento superiore all'importo di 5.000 euro, non è irragionevole né sproporzionata. Essa contempera l'esigenza di trattare con severità i concorrenti inadempienti agli obblighi fiscali con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di debiti di importo non significativo, assicurando integrità, correttezza e affidabilità degli operatori economici.
Era stato il Consiglio di Stato a sollevare dubbi sulla compatibilità della norma con l’art. 3 della Costituzione, prospettando un contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Secondo il Consiglio di Stato un debito verso l’erario di importo modesto seppur superiore ai 5.000 euro, poteva condurre all’esclusione anche da gare di rilevante valore economico, determinando una sproporzione evidente tra gravità della violazione e conseguenze sul piano concorsuale.
La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione poichè la finalità perseguita dal legislatore è quella di garantire integrità, affidabilità e par condicio tra i concorrenti, nonché di prevenire indebiti vantaggi competitivi derivanti dall’inadempimento degli obblighi fiscali.
Superata la soglia dei 5.000 euro, l’operatore è automaticamente escluso, senza che la stazione appaltante (nel caso delle concessioni demaniali, l’ente concedente) possa valutare la proporzionalità rispetto al valore dell’affidamento.
La disciplina dovrebbe quiondi anche applicare ai bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari che, secondo la legge 116/2024, saranno affidate entro il 2027 mediante procedure competitive.
Occorre evidenziare che la Corte, pur dichiarando la questione non fondata, ha tuttavia rimesso al legislatore l’opportunità di una revisione della soglia o di una disciplina derogatoria che consenta la partecipazione agli operatori che provvedano a estinguere tempestivamente il debito prima della gara.
Si attendono ulteriori novità in merito, data l'importanza della materia.
-
Bollo contratti in house appalti: come e quando è dovuto
Con Risposta a interpello n 230 del 27 novembre l'Ade chiarisce l'applicazione dell'imposta di bollo su atti della procedura e accordo contrattuale per gli Appalti.
L'Ente istante intende affidare dei contratti per l'esecuzione di servizi e forniture in proprio favore direttamente a società in house, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici.
A tale riguardo chiede di conoscere se gli atti della procedura e, in particolare, l'accordo contrattuale siano soggetti all'imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice.L'ade specifica che il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''.
Bollo per i contratti inhouse: chiarimenti Ade per gli Appalti
Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Allegati:
L'articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che «Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».
L'allegato I.4 prevede all'articolo 1 che «Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto…».
L'articolo 2 dell'allegato in esame stabilisce che «Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte
I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».
L'articolo 7 del decreto in argomento dispone che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 […].
L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».
Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante il «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» all'articolo 17, concernente l'«Affidamento a società in house», dispone al comma 1 che «Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.».
I contratti, contemplati nel sopra citato articolo 7 del predetto d.lgs. n. 36 del 2023, devono essere predisposti «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3» del Codice dei contratti pubblici e, in base a quanto stabilito nel citato articolo 17 decreto legislativo n. 201 del 2022, «… secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici …».
In definitiva, il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''.
Ne deriva che tali affidamenti ''diretti'' sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.
A tale riguardo, in linea con i predetti documenti di prassi, si ritiene che nel caso dell'affidamento ''in house'',previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momentodella stipula del contratto -
Nuovo Codice Appalti: tassazione incentivi erogati nel 2024 ma relativi ad anni precedenti
Con la Risposta a interpello n 227 del 25 novembre si affronta il regime di tassazione da applicare agli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 o Codice degli appalti pubblici e disciplinati successivamente dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
Il quesito riguarda se tali incentivi, erogati nel 2024 e riferiti ad attività svolte in periodi d'imposta precedenti (2016-2023), debbano essere soggetti a tassazione separata o ordinaria, in base alle modalità di maturazione ed erogazione.
L'istante evidenzia che il ritardo nell'erogazione è dovuto al complesso iter normativo e regolamentare necessario per stabilire i criteri di liquidazione, vediamo la replica delle Entrate.
Nuovo Codice Appalti: tassazione incentivi erogati nel 2024 ma relativi ad anni precedenti
Allegati:L'istante è un ente pubblico che deve erogare incentivi per funzioni tecniche ai propri dipendenti, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici) e successivamente disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
Gli incentivi riguardano attività svolte in anni precedenti (dal 2016 al 2023), ma che non sono stati liquidati in tempo per ragioni amministrative e regolamentari.
L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se gli incentivi erogati nel 2024, ma riferiti a prestazioni di lavoro effettuate in anni precedenti, debbano essere assoggettati a:
- tassazione separata, come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, per emolumenti arretrati relativi a periodi d'imposta precedenti ed è applicabile agli emolumenti arretrati quando il ritardo nell'erogazione deriva da cause giuridiche (norme legislative, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi) o situazioni di fatto non imputabili alle parti;
- tassazione ordinaria, applicabile alle somme percepite nel periodo di imposta in corso, qualora il ritardo nell'erogazione sia considerato "fisiologico" rispetto ai tempi tecnici necessari.
L'Agenzia chiarisce, in riferimento al caso di specie analizzato che si applica:
- Tassazione separata per gli incentivi riferiti ad annualità precedenti il 2021, perché il ritardo dipende da cause giuridiche.
- Tassazione ordinaria per gli incentivi dal 2021 in poi, a meno che il ritardo non sia fisiologico.
L’Agenzia richiama l’importanza di valutare caso per caso la tempistica di liquidazione e i motivi del ritardo.
La risposta fa riferimento al principio di cassa (art. 51 del TUIR) e al regime della tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR), specificando le circostanze in cui ciascun regime si applica.
-
Somma risarcitoria nel contratto di appalto: IVA o registro?
Con Risposta a interpello n 223 del 18 novembre le Entrate chiariscono quando una somma risarcitoria, corrisposta nell'ambito di un contratto di appalto NON è imponbile IVA.
Nel caso di specie una società si aggiudicava in via definitiva l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori per ristrutturazione ed adeguamento a norma di un ospedale.
Le parti sottoscrivevano il contratto d'appalto soggetto alle previsioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d. P.R. n. 207 del 2010.
L'Istante riferisce che nel corso dell'esecuzione contrattuale sopravvenivano circostanze impreviste ed imprevedibili che inducevano la Direzione lavori ad adottare provvedimenti di sospensione dei lavori e consegne parziali.L'aggiudicataria contestava la legittimità di tali sospensioni mediante l'iscrizione di alcune riserve nel registro di contabilità, con cui quantificava il danno ai sensi dell'articolo 160 del d. P.R. n. 207 del 2010.
Sorgeva una controversia tra la stessa Istante e la società che sfociava nel procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale ed avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamentodi una somma.
L'Istante si costituiva nel giudizio in questione contestando la complessiva debenza della somma.
Nel corso del giudizio, le parti avviavano una verifica in contraddittorio dei danni patiti, a cui seguiva di comune accordo la quantificazione del pregiudizio subito dall'appaltatore in ragione delle sospensioni dei lavori.
L'Istante, chiedeva di sapere se la somma che corrisponderà alla società, che ritiene vada corrisposta a titolo di risarcimento del danno, debba essere considerata non rilevante a fini Iva, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.Somma risarcitoria nel contratto di appalto: imponibilità IVA
Le Entrate evidenziano che dalla individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere si ricava il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini Iva, alle predette somme.
In particolare, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell'adempimento di obblighi contrattuali.A tal proposito, con riferimento all'esame del presupposto oggettivo per l'applicazione dell'Iva, l'articolo 3, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte»
L'articolo 15, comma 1, n. 1) dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile «le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente».
Sulla base di tale ultima norma, quindi, viene prevista l'esclusione dalla base imponibile delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.
Pertanto, le somme dovute a titolo risarcitorio, sulla base della predetta norma, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta.Con riferimento alla fattispecie rappresentata dall'Istante, nella bozza di scrittura privata allegata, si fa presente che «nel corso della esecuzione del contratto si verificavano circostanze che determinavano l'adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori anche in ragione della necessità di predisporre una perizia di variante finalizzata alla integrazione del progetto per sopravvenute esigenze dell'(Istante), nonché dal fatto che l'(Istante) era tenuta ad erogare le prestazioni sanitarie senza soluzione di continuità. Ciò determinava l'insorgere di rivendicazioni economiche ad opera della società aggiudicataria, con conseguente iscrizione di riserve nei registri di contabilità
Nel corso dell'esecuzione sopravveniva anche la pandemia da covid19, causa di forza maggiore questa che dapprima imponeva la sospensione obbligatoria dei lavori e, di seguito, creava problemi in ordine al regolare prosieguo degli stessi, di fatto acuendo le problematiche già insorte. Nella situazione di stasi operativa venutasi a determinare,
la società con nota del (…) comunicava all'(Istante) la volontà di recedere dal contratto a termini dell'art. 159 co. 4 D.P.R. 207/2010 e dall'art. 7 co. 4 del contratto di appalto, ferme le riserve medio tempore iscritte e quella da ultimo scritta con tale nota».
Il citato articolo 159, comma 4 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207 stabilisce che «qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti».Analogamente, l'articolo 7, comma 4 del contratto di appalto stipulato tra l'Istante e la società prevede che «qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione di lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo».
Ciò premesso, come precisato nella bozza di scrittura privata, successivamente «l'appaltatrice notificava all'Istante atto di citazione avanti al Tribunale di (…), con cui domandava il risarcimento del danno, come da riserve iscritte durante l'esecuzione dei lavori in vigenza del contratto d'appalto e a seguito della comunicazione di scioglimento…».Pertanto, in ragione del procedimento giudiziario pendente, con la allegata bozza d'atto, le parti «intendono accertare la consistenza della concreta situazione giuridica venutasi a creare nel corso dell'esecuzione del contratto, a causa della sospensione dei lavori e del loro anomalo andamento, precisandone definitivamente il contenuto, l'essenza e gli effetti».
Inoltre, con l'accordo si prevede che:
- «L'Istante corrisponde alla società l'importo di complessivi € (…), a titolo di risarcimento danni, quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 D.P.R. 207/2010, in relazione a tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato all'Istante in data (…) e per cui è pendente un giudizio dinanzi al Tribunale di (…), e conseguentemente riconosce come non fondata la domanda riconvenzionale proposta nel medesimo giudizio».
- e che: «La società quindi, dichiara di accettare tale importo e di ritenerlo pienamente satisfattivo di tutto quanto domandato con l'atto di citazione e che '' L'(Istante) corrisponderà in un'unica soluzione l'importo di € (…) alla società mediante bonifico bancario sull'IBAN della Società entro (…) giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura privata».
Tutto ciò premesso, l'agenzia nell'interpello ritiene che la somma che dovrà essere corrisposta dall'Istante all'appaltatore, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria, ed è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.
Infine, considerato che nel caso di specie dall'accordo tra le parti deriva un obbligo di pagamento a carico dell'Istante, tale atto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, parte prima allegata al TUR, per gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»
Allegati: -
Contributo caro prezzi appalti 2022: istanze di integrazione entro il 12.02
Con avviso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, MIT, ha annunciato l'avvio di un'istruttoria supplementare sui contributi caro materiali per il I° e II° semestre 2022, in risposta ai pronunciamenti dell'Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Contributo caro prezzi appalti 2022: integrazione ai fini IVA
Viene precisato che scopo della istruttoria è la determinazione dell'importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti, ciò include non solo l'aggiornamento dei prezzari, ma anche l'inclusione dell'IVA dovuta da queste stazioni, seguendo le modalità e le aliquote previste per l'originario contratto di appalto.
L'ulteriore istruttoria riguarda le misure di sostegno previste dall’articolo 1-septies del Dl n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) per compensare, almeno parzialmente, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021 per la Pandemia.
E' stata l'ANCE Associazione nazionale costruttori edili ha sollecitare l'intervento dopo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza d’interpello n. 956-83/2022 e con risoluzione n. 39/2022.
La risoluzione n. 39/2022 aveva chiarito che il contributo corrisposto dal MIT all’impresa appaltante non era soggetto a Iva, ma lo era il maggior corrispettivo erogato all’appaltatore, quindi la sovvenzione doveva essere calcolata tenendo conto anche dell’imposta dovuta dalla stazione appaltante.
Al fine della regolarizzazione il MIT ha proposto due alternative:- le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l'aliquota Iva durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse alla sovvenzione, la revisione dell’istanza sarà automatica,
- quelle ammesse al beneficio che non hanno comunicato l’aliquota, potranno presentare un'istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio 2024 effettuando l’accesso alle seguenti piattaforme informatiche in base al semestre di interesse:
- https://adeguamentoprezziart26b-edizione1.mit.gov.it per le stazioni SA ammesse al contributo per il primo semestre 2022,
- https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it per le stazioni SA ammesse al contributo per il secondo semestre 2022.
Attenzione al fatto che il MIT nell'avviso evidenzia che tramite la piattaforma potrà essere dichiarato soltanto l’importo dell'aliquota Iva corrispondente al contributo ammesso all’erogazione.
La somma riconosciuta sarà liquidata in relazione all’Iva applicabile al contratto di appalto.
Leggi anche: Caro materiali: domande al fondo adeguamento prezzi entro il 31 agosto
Contributo caro prezzi appalti 2022: numeri utili
Il MIT ha messo a disposizioni i seguenti indirizzi per ulteriori chiarimenti
- adegprezzi26b.dgreg@mit.gov.it contributo per il I° semestre 2022;
- adprezzi26bed2.dgreg@mit.gov.it contributo per il II° semestre 2022.
-
Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07
Con Provvedimento n 240013 del 28 giugno le Entrate Individuano le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.
Nel dettaglio, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Il modello deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.
Con risoluzione n 37 sempre del 28 giugno , sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni
In particoalre, per consentire il versamento da parte dell’appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
Il provvedimento ha precisato anche che ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Imposta di bollo appalti: tutti gli importi
Dal 1 luglio sarà in vigore l'imposta di bollo sui contratti secondo le regole dell'allegato I.4 al decreto legislativo n 36 del 31 marzo pubblicato in GU n 87 del 31 marzo.
Il codice degli appalti prevede che:
- il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della tabella annessa al presente allegato. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
- il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto fatta eccezione per le fatture note e simili di cui all'articolo 13.1 della tariffa parte I allegata al DPR 642 del 1972.
- con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate (il provvedimento è stato pubblicato in data 28 giugno con la relativa risoluzione n 37 con i codici tributo necessari) sono individuate le modalità telematiche di versamento coerenti con la piena digitalizzazione del procurement al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
TABELLA DI RIEPILOGO DEGLI IMPORTI come da allegato

Sinteticamenti si specifica quindi che l’imposta di bollo verrà pagata una tantum e sarà proporzionale al valore dell’appalto con una soglia di esenzione come detto pari a 40.000 euro.
Leggi anche: Codice degli appalti: pubblicato il 13 aprile in GU con note per tutta la discliplina del nuovo codice dei contratti pubblici.
Allegati: -
Edilizia scolastica: bando da 800 milioni domande entro il 21 giugno
Con un comunicato stampa del 23 maggio INVITALIA informa della possibilità per le imprese di partecipare entro il 21 giugno prossimo al Bando Edilizia scolastica, gestito per conto del Ministero dell'Istruzione.
L'obiettivo della procedura è l’aggiudicazione di Accordi Quadro per quasi 800 milioni di euro per la realizzazione di nuove scuole altamente sostenibili finanziata dal PNRR (M2C3I1.1).
La gara permetterà di accelerare la realizzazione di 136 nuove scuole di proprietà di molteplici Enti, tra cui Comuni, Città Metropolitane e Province, dislocati su tutto il territorio nazionale in 20 lotti geografici.
Edilizia scolastica: bando da 800 milioni domande entro il 21 giugno
La procedura di gara consentirà di affidare l’esecuzione dei lavori per la progressiva sostituzione di una parte del patrimonio edilizio scolastico al fine di creare scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo grado di efficienza energetica.
Gli interventi includono la realizzazione di strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili che possano favorire:
- la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti
- l’aumento della sicurezza sismica degli edifici
- lo sviluppo delle aree verdi
L’obiettivo è quello di perseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito posseduto dagli edifici a energia quasi zero (NZEB – Nearly Zero Energy Building), entro il termine del 31 marzo 2026.
Edilizia scolastica: i lotti per cui presentare proposte
Come specificato nel bando è aperta la procedura AQ1 Nuove scuole da realizzare mediante piattaforma telematica per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici per i seguenti lotti:
- LOTTO GEOGRAFICO 01 ABRUZZO CIG: 9834239EBD;
- LOTTO GEOGRAFICO 02 BASILICATA CIG: 9834369A06;
- LOTTO GEOGRAFICO 03 CALABRIA CIG: 9834294C21;
- LOTTO GEOGRAFICO 04 CAMPANIA CIG: 98344046E9;
- LOTTO GEOGRAFICO 05 EMILIA-ROMAGNA CIG: 9834429B89;
- LOTTO GEOGRAFICO 06 FRIULI-VENEZIA GIULIA CIG: 9834442645;
- LOTTO GEOGRAFICO 07 LAZIO CIG: 9834447A64;
- LOTTO GEOGRAFICO 08 LIGURIA CIG: 9834470D5E;
- LOTTO GEOGRAFICO 09 LOMBARDIA CIG: 9834626E1A;
- LOTTO GEOGRAFICO 10 MARCHE CIG: 9834624C74;
- LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE CIG: 9834574334;
- LOTTO GEOGRAFICO 12 PIEMONTE CIG: 9834603B20;
- LOTTO GEOGRAFICO 13 PUGLIA CIG: 9834587DEB;
- LOTTO GEOGRAFICO 14 SARDEGNA CIG: 98345943B5;
- LOTTO GEOGRAFICO 15 SICILIA CIG: 98346165DC;
- LOTTO GEOGRAFICO 16 TOSCANA CIG: 9834598701;
- LOTTO GEOGRAFICO 17 TRENTINO-ALTO ADIGE CIG: 9834613363;
- LOTTO GEOGRAFICO 18 UMBRIA CIG: 98346219FB;
- LOTTO GEOGRAFICO 19 VALLE D'AOSTA CIG: 9834607E6C;
- LOTTO GEOGRAFICO 20 VENETO CIG: 9834589F91;
Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma Ingate di Invitalia
-
Nuovo Codice degli appalti: digitalizzazione in vigore dal 1 gennaio 2024
Pubblicato in GU n. 77 supplemento ordinario n 12 del 31 marzo il Decreto legislativo n 36 (Nuovo codice degli appalti).
In particolare, si tratta del Dlgs contente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo.
Ricordiamo che, la riforma delle regole per l’affidamento di lavori, servizi e forniture completa il suo iter di approvazione cominciato a dicembre 2022.
Il Codice ha subito diversi interventi di modifica e il testo di dicembre è stato un punto di partenza modificato e integrato.
Sinteticamente, obiettivo principale della riforma è quello di snellire quanto possibile la burocrazia nel settore degli appalti.
Per una panoramica delle novità leggi anche: Codice degli appalti: in vigore dal 1 aprile ma operativo da luglio
Nuovo codice degli appalti: il calendario
Secondo il Decreto legislativo n.36 queste sono le date da ricordare:
- il 1 aprile è prevista la vigenza della norma,
- il 1 luglio l'operatività ad eccezione della digitalizzazione degli appalti,
- il 1° gennaio 2024 digitalizzazione degli appalti.
Per approfondimenti sul nuovo calendario della vigenza e dell'operatività leggi anche: Codice degli appalti: il nuovo calendario.
Si sottolinea che, aspetto critico del nuovo codice degli appalti è quello della digitalizzazione ossia la creazione di una grande banca dati dei contratti pubblici e di un’interconnessione di tutti i soggetti e le stazioni appaltanti che gestiscono procedure per lavori, servizi e forniture. La data prevista per questa novità è il 1° gennaio 2024 con alcune precisazioni.
Nel dettaglio vediamo cosa prevedono l'art 19 e l'art 23 del nuovo codice degli appalti
Nuovo codice degli appalti: Principi e diritti digitali
L'art 19 rubricato "Principi e diritti digitali" , prevede quanto segue.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.
Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto.
I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35.
I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all’articolo 26.
Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30.
Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.
Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
Nuovo codice degli appalti: la banca dati ANAC
L'art 23 rubricato Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevede quanto segue.
L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.
L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici.
I soggetti di cui sopra coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC.
Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all’articolo 22, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.
L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali.
Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.