• Appalti

    Appalti e CCNL obbligatorio: novità nel Decreto PNRR 2024

    Dal 1 luglio 2023  è operativo il nuovo codice degli appalti, contenuto nel decreto legislativo 36 2023,  Una delle principali novità operative per le stazioni appaltanti è stata l'obbligo di indicare  il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto.

    Nel nuovo decreto PNRR 19 2024  nella stessa ottica di tutela dei lavoratori  si modifica l’articolo 29 del Dlgs 276/2003, introducendo anche  l’obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori di riconoscere al personale  impiegato un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi la cui applicazione risulti maggioritaria nella  zona e nel settore oggetto dell'appalto 

    In entrambi i casi si evidenziano punti  poco chiari che rendono difficoltosa l'applicazione . Vediamo con ordine 

    Indicazione ccnl applicabile D.lgs 36 2023

    La norma specifica all'Articolo 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di   settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.):

     1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto  di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato  dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il  cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita'  oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

     2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale  dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformita' al comma 1.

     3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta  il differente contratto collettivo da essi applicato, purche'  garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla  stazione appaltante o dall'ente concedente.

     4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale  e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del  contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione e' anche verificata con le modalita' di cui all'articolo 110.

     5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. (…) 

    Il nuovo obbligo previsto in particolare dal comma 2  ha creato alcuni interrogativi per le stazioni appaltanti anche alla luce delle molte tipologie di attività che possono essere oggetto di appalto e soprattutto dei numero enorme di Ccnl  registrati al CNEL anche per lo stesso settore. In merito dovrebbero essere emanate le linee guida ANAC 

    Appalti e vincoli retributivi DL 19 2024 

    L 'Art. 29 del Decreto Legge 19 2024  si occupa di  prevenzione  e contrasto del lavoro irregolare, ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e , come detto, interviene a modificare la legge 276 2003  richiamando le imprese appaltanti ad erogare a tutto il personale  impiegato  una retribuzione non inferiore a quella prevista nei CCNL di settore piu applicati nel territorio di riferimento . L'obbligo non riguarda quindi l'applicazione del CCNL integrale ma solo della parte economica .

    Il fine della novità è chiaramente di contribuire a ridurre la possibilità che nelle gare di appalto la concorrenza  tra le aziende faccia leva indebitamente sul costo del lavoro e sull'equa retribuzione dei lavoratori 

    In questo caso pero sono da chiarire

    • l'ambito esatto di lavoratori interessati  in quanto la locuzione personale impiegato non corrisponde a personale dipendente  potrebbero quindi essere coinvolti anche collaboratori in somministrazione , collaboratori ecc 
    • la modalità pratiche di individuazione del contratto maggiormente applicato nel settore connesso 
    • il coordinamento eventualmente tra il contratto applicato per la parte economica e quello relativo ai restanti obblighi contrattuali

    Appalti: come individuare il contratto collettivo applicabile

    Per individuare il CCNL applicabile si può fare riferimento  all'archivio del CNEL  dove sono raggruppati per settore tutti i contratti collettivi attivi 

    i 14 settori sono suddivisi in  ben 100 sottosettori , o categorie  . Nel caso ancora siano presenti piu contratti applicabili la norma prescrive  di fare riferimento ai ccnl "comparativamente più rappresentativi "   per i quali normalmente si intendono quelli firmati dalle organizzazioni con un maggior numero di iscritti  (CGIL, CISL e UIL in primis)  ma anche questa indicazione puo non essere sufficiente 

     Si puo ritenere comunque possibile per le stazioni appaltanti  e subappaltanti indicare un contratto differente solo se se garantisce  tutele economiche (e e contrattuali almeno simili In questi casi puo essere consigliabile anche fornire una  anche una dichiarazione di equivalenza.

    Alcune specifiche  indicazioni per una corretta valutazione dell’equivalenza tra diversi contratti collettivi sono state fornite dall'ispettorato del lavoro nella circolare 20 del 2020, in quel caso funzionali alla corretta applicazione dell’art. 1, c. 1175, della L. n. 296/2006 relativo al riconoscimento di agevolazioni normative e contributive. L'ispettorato precisava  che il confronto  risulta negativo in caso di  differenza retributiva   e con almeno due indici normativi  che si discostino rispetto ad un contratto leader.

  • Appalti

    Codice appalti: banca dati digitale ANAC

    Appalti digitali dal 1° gennaio 2024, si rafforza la collaborazione tra Anac e Consip, è quanto specifica ANAC in un comunicato del 17 ottobre.

    La collaborazione istituzionale di Consip con l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) cresce e si rafforza con l’obiettivo di contribuire al consolidamento di un sistema nazionale di procurement pubblico sempre più trasparente, efficiente e innovativo.

    Anac, ricordiamolo, è l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, che gestisce la Banca dati degli Appalti, fulcro dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) e quindi della digitalizzazione dell’intero sistema degli acquisti di lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni. 

    Consip, centro di eccellenza nazionale nel procurement, attua in sinergia con il Ministero dell’Economia e Finanze i più rilevanti programmi di riqualificazione, efficienza e innovazione della spesa pubblica del Paese.

    Entrambe, sottoliena il comunicato, stanno lavorando insieme in stretto raccordo sul complesso progetto di semplificazione e digitalizzazione end-to-end degli appalti pubblici: uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici operativo dal 1° luglio 2023.

    Codice degli appalti: la normativa

    Ricordiamo che in data 13 aprile è stato ripubblicato con note in GU n. 87 supplemento ordinario n. 14 il Codice degli appalti ovvero Decreto legislativo n 36 del 31 marzo 2023.

    Il decreto legislativo n. 36 reca il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, con delega al Governo in vigore dal 1 aprile. 

    Le nuove regole "a burocrazia semplificata" sono operative dal 1 luglio l'operatività, mentre per la digitalizzazione degli appalti si dovrà attendere il 1 gennaio 2024.

    Codice degli appalti: la banca dati digitale

    Con l'art 23 si disciplina la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 

    L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. 

    L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati e i servizi ad essa collegati. 

    La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con:

    • le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti 
    • il portale dei soggetti aggregatori per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, 
    • nonché con la piattaforma digitale nazionale dati, con le basi di dati di interesse nazionale e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. 

    I soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità. 

    La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

    La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 

    Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. 

    Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2. 

    Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale.

    L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, nel rispetto delle relative regole tecniche. 

    L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali,

    Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.

  • Appalti

    Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07

    Con Provvedimento n 240013 del 28 giugno le Entrate Individuano le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

    Nel dettaglio, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

    Il modello deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto. 

    Con risoluzione n 37 sempre del 28 giugno , sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni

    In particoalre, per consentire il versamento da parte dell’appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”; 
    • “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
    • “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

    Il provvedimento ha precisato anche che ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Imposta di bollo appalti: tutti gli importi

    Dal 1 luglio sarà in vigore l'imposta di bollo sui contratti secondo le regole dell'allegato I.4 al decreto legislativo n 36 del 31 marzo pubblicato in GU n 87 del 31 marzo.

    Il codice degli appalti prevede che:

    1. il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della tabella annessa al presente allegato. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000  euro.
    2. il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto fatta eccezione per le fatture note e simili di cui all'articolo 13.1 della tariffa parte I allegata al DPR 642 del 1972. 
    3. con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate (il provvedimento è stato pubblicato in data 28 giugno con la relativa risoluzione n 37 con i codici tributo necessari) sono individuate le modalità telematiche di versamento coerenti con la piena digitalizzazione del procurement al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

    TABELLA DI RIEPILOGO DEGLI IMPORTI come da allegato

    Sinteticamenti si specifica quindi che l’imposta di bollo verrà pagata una tantum e sarà proporzionale al valore dell’appalto con una soglia di esenzione come detto pari a 40.000 euro.

    Leggi anche: Codice degli appalti: pubblicato il 13 aprile in GU con note per tutta la discliplina del nuovo codice dei contratti pubblici.

    Allegati:
  • Appalti

    Edilizia scolastica: bando da 800 milioni domande entro il 21 giugno

    Con un comunicato stampa del 23 maggio INVITALIA informa della possibilità per le imprese di partecipare entro il 21 giugno prossimo al Bando Edilizia scolastica, gestito per conto del Ministero dell'Istruzione.

    L'obiettivo della procedura è l’aggiudicazione di Accordi Quadro per quasi 800 milioni di euro per la realizzazione di nuove scuole altamente sostenibili finanziata dal PNRR (M2C3I1.1).

    La gara permetterà di accelerare la realizzazione di 136 nuove scuole di proprietà di molteplici Enti, tra cui Comuni, Città Metropolitane e Province, dislocati su tutto il territorio nazionale in 20 lotti geografici.

    Edilizia scolastica: bando da 800 milioni domande entro il 21 giugno

    La procedura di gara consentirà di affidare l’esecuzione dei lavori per la progressiva sostituzione di una parte del patrimonio edilizio scolastico al fine di creare scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo grado di efficienza energetica.

    Gli interventi includono la realizzazione di strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili che possano favorire:

    • la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti
    • l’aumento della sicurezza sismica degli edifici
    • lo sviluppo delle aree verdi

    L’obiettivo è quello di perseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito posseduto dagli edifici a energia quasi zero (NZEB – Nearly Zero Energy Building), entro il termine del 31 marzo 2026.

    Edilizia scolastica: i lotti per cui presentare proposte

    Come specificato nel bando è aperta la procedura AQ1 Nuove scuole da realizzare mediante piattaforma telematica per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici per i seguenti lotti:

    • LOTTO GEOGRAFICO 01 ABRUZZO CIG: 9834239EBD;
    • LOTTO GEOGRAFICO 02 BASILICATA CIG: 9834369A06;
    • LOTTO GEOGRAFICO 03 CALABRIA CIG: 9834294C21;
    • LOTTO GEOGRAFICO 04 CAMPANIA CIG: 98344046E9;
    • LOTTO GEOGRAFICO 05 EMILIA-ROMAGNA CIG: 9834429B89;
    • LOTTO GEOGRAFICO 06 FRIULI-VENEZIA GIULIA CIG: 9834442645;
    • LOTTO GEOGRAFICO 07 LAZIO CIG: 9834447A64;
    • LOTTO GEOGRAFICO 08 LIGURIA CIG: 9834470D5E;
    • LOTTO GEOGRAFICO 09 LOMBARDIA CIG: 9834626E1A;
    • LOTTO GEOGRAFICO 10 MARCHE CIG: 9834624C74;
    • LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE CIG: 9834574334;
    • LOTTO GEOGRAFICO 12 PIEMONTE CIG: 9834603B20;
    • LOTTO GEOGRAFICO 13 PUGLIA CIG: 9834587DEB;
    • LOTTO GEOGRAFICO 14 SARDEGNA CIG: 98345943B5;
    • LOTTO GEOGRAFICO 15 SICILIA CIG: 98346165DC;
    • LOTTO GEOGRAFICO 16 TOSCANA CIG: 9834598701;
    • LOTTO GEOGRAFICO 17 TRENTINO-ALTO ADIGE CIG: 9834613363;
    • LOTTO GEOGRAFICO 18 UMBRIA CIG: 98346219FB;
    • LOTTO GEOGRAFICO 19 VALLE D'AOSTA CIG: 9834607E6C;
    • LOTTO GEOGRAFICO 20 VENETO CIG: 9834589F91;                    

    Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma Ingate di Invitalia