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Soglia del 20% di partecipazione in soc. di servizi: il CNDCEC chiarisce
Con l'informativa n 70/2026 con oggetto: "Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex articolo 4 DLgs. n. 139/2005" il CNDCEC fornisce precisazioni in merito alle modalità di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED e applicazione della disciplina transitoria ex par. 5.2.
Vediamo i dettagli di una questione piuttosto complessa.
Attività professionale e attività svolta tramite la società di servizi: chiarita la soglia max
Veniva richiesto di chiarire l'interpretazione del par. 5.2 delle Note interpretative in materia di incompatibilità ex articolo 4 del D.lgs. n. 139/2005, approvate nel dicembre 2025 e diffuse con l'Informativa n. 5 del 13 gennaio 2026, con particolare riferimento a:
- criterio di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED, domandando se tale percentuale debba essere rapportata al solo fatturato professionale ovvero al fatturato complessivo imputabile all'iscritto;
- corretta decorrenza e applicazione della disciplina transitoria, con particolare riguardo al primo anno di applicazione e ai criteri di rilevazione dei fatturati ai fini delle autocertificazioni e delle verifiche successive.
Il CNDCEC con la nota n 70 in oggetto evidenzia che la disciplina dettata dall'art 4 del D.lgs. n. 139/2005, come chiarito dalle Note interpretative, consente l'esercizio dell'attività mediante società di servizi o CED solo nella misura in cui tali strutture mantengano carattere meramente strumentale o ausiliario rispetto all'attività professionale, senza assumere autonoma rilevanza imprenditoriale.
Con tale finilità spiega il CNDCEC si inserisce il parametro quantitativo del 20%, introdotto quale indice sintomatico del rapporto tra attività professionale e attività svolta tramite la società di servizi, al fine di evitare che quest'ultima si traduca, anche indirettamente, in esercizio di impresa incompatibile.
Con riguardo al criterio di calcolo della soglia, si osserva che, sebbene il tenore letterale di un passaggio del documento possa indurre a ritenere che il limite del 20% debba essere rapportato al solo fatturato professionale del singolo iscritto, una lettura sistematica e coerente con la ratio della disciplina conduce a ritenere preferibile la diversa interpretazione secondo cui la verifica debba essere effettuata con riferimento al fatturato complessivo imputabile al professionista.
Tale grandezza deve essere intesa come comprensiva sia del fatturato professionale:
- diretto e derivante dalla posizione IVA individuale e/o dalla partecipazione a studio associato o STP,
- sia della quota di fatturato della società di servizi riferibile al medesimo iscritto.
Nelle Note interpretative alle pagine 32-33, si riporta un esempio utile ed esplicativo nel quale il parametro percentuale è applicato proprio sulla media del fatturato complessivo riconducibile al professionista.
Essa appare inoltre maggiormente coerente con la finalità della norma, che è quella di valutare il peso economico effettivo dell'attività svolta tramite la società rispetto a quella professionale,
Per il profilo temporale, il CNDCEC chiarisce che sia condivisibile l'interpretazione secondo cui la nuova disciplina trovi applicazione a partire dall'anno successivo a quello di approvazione delle Note interpretative e, quindi, con riferimento ai fatturati dell'anno 2026, rilevanti ai fini delle autocertificazioni da rendere nel 2027 e delle verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027 in avanti.
La disciplina transitoria deve quindi essere interpretata nel senso di un'applicazione graduale del nuovo parametro del 20%, secondo il meccanismo quadriennale previsto, fino al pieno regime a decorrere dalle autocertificazioni relative all'anno 2029.
Per ulteirori approfondimenti si rimanda alla nota in oggetto.
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Rimborsi spese di accesso dei medici: soggetti a Irpef
Con l’Ordinanza n. 15337/2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa sui rimborsi spese di accesso per i medici ambulatoriali, relativi ad attività professionale svolta presso ambulatori esterni al proprio Comune di residenza, confermando la loro imponibilità ai fini IRPEF.
Vediamo tutti i dettagli del caso di specie.
Rimborsi spese medici ambulatoriali: soggetti a Irpef
Un medico specialista ambulatoriale impugnava l'atto di diniego di rimborso con la quale l'Agenzia delle Entrate avevano negato il diritto al rimborso IRPEF, trattenuto sulle somme percepite a titolo di rimborso spese di viaggio per i periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015.
Avverso il diniego, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. e l'Agenzia delle Entrate che ribadiva la legittimità del proprio operato si costitutiva.
La C.t.p. con sentenza n. 237/03/2019, accoglieva il ricorso affermando che la spesa eccedente quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa quale espressamente prevista dagli Accordi Collettivi Nazionali non potesse costituire reddito.
Contro tale sentenza proponeva appello l'ufficio delle entrate dinanzi alla C.t.r.; il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 92/02/2020, depositata in data 18 giugno 2020, la C.t.r. rigettava l'appello, ritenendo la funzione risarcitoria e non retributiva delle somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali oggetto di giudizio.
Le Entrate proponevano ricorso in Cassazione contro la sentenza della C.t.r..
Con l'unico motivo di ricorso, l'ufficio lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la natura risarcitoria, e quindi, non tassabile ai fini IRPEF, delle somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese, sostenute per l'espletamento di incarichi svolti in un Comune diverso da quello di residenza.
La Cassazione ha accolto il ricorso commentanto che con precedente sentenza ha rilevato che il "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall'art. 35 del DPR n. 271 del 2000, deve ritenersi ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art 51 comma 5, TUIR, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro, né rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall'art 51 comma 1, TUIR.
In concreto, i commi da 5 a 8 dell'art 51 del TUIR stabiliscono, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dettato dal precedente primo comma, una parziale non concorrenza alla formazione del reddito per alcune indennità erogate a dipendenti che svolgono, occasionalmente o abitualmente, attività lavorativa in luoghi diversi rispetto a quello individuato nel contratto di lavoro.
Contrariamente, nel caso di specie, come in quelli decisi dalla Cassazione con le pronunce richiamate, si verte in tema di indennità corrisposte al medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza, fattispecie differente da quella della trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro, come evidenziato dall'Amministrazione ricorrente, che richiama a tale proposito la Risoluzione n. 106/2015 del 21.12.2015 dell'Agenzia delle Entrate.
L'istituto della trasferta al di fuori del comune della sede di lavoro contrattualmente prevista trova diversa ed autonoma disciplina nell'art. 32 dell'Accordo collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell'art 48 della legge n. 833/78 e dell'art 8 del DLgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del 29.7.2009, presente anche nel successivo Accordo del 17.12.2015.
Il giudice della CTR ha mal interpretato norma e giurisprudenza allorquando ha affermato la natura non retributiva dell'indennità in questione, conseguentemente riconoscendone, erroneamente, la non imponibilità.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata.
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Influencer: in scadenza la consultazione Agcom su servizi media audiovisivi
Il Parlamento Europeo ha commissionato l' "The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single market, 2022" uno studio che mostra la crescita esponenziale dell’industria dell’influencer marketing e la vulnerabilità degli utenti.
Il contesto in cui è avvenuto questo fenomeno, occorre sottolienarlo, è privo di una disciplina europea, che non regolano l’influencer marketing.
Ciò premesso, il Comitato economico e sociale europeo nel parere del 13 luglio sulla pubblicità degli influencer ha invitato le istituzioni ad adottare una normativa specifica.
Sul tema degli influecer, a livello nazionale è bene sottolineare che è in scadenza una consultazione pubblica, avviata dall'Agcom.
Infatti, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie per le comunicazioni ha deciso all’unanimità, nella riunione del 13 luglio, di indire una consultazione pubblica sulle misure per garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi, vediamo i dettagli.
Gli Influencer: consultazione di Agcom su norme per servizi media audiovisivi
Nel comuicato stampa Agcom ha precisato che la crescente rilevanza e diffusione dell’attività di soggetti denominati nel linguaggio corrente con il termine di “influencer”, ma anche “vlogger”, “streamer” o “creator” che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi – su cui esercitano la responsabilità editoriale – tramite piattaforme per la condivisione di video e, in generale, tramite social media, ha attirato l’interesse delle istituzioni pubbliche, in considerazione dell’impatto che essi hanno sugli utenti, sui consumatori e sulla società, conducendo all’avvio di iniziative regolamentari in numerosi Paesi europei.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pone riflessioni circa le disposizioni normative e regolamentari applicabili a questi soggetti, anche al fine di favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza nei confronti degli stakeholder e del pubblico.
Il Consiglio ha quindi ritenuto di sottoporre a consultazione pubblica, per acquisire le osservazioni di tutti i soggetti interessati, un documento relativo alle misure volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico.
L’Autorità ritiene che il contenuto del documento potrà, in esito alla consultazione pubblica, trovare un adeguato veicolo nella forma delle Linee-guida, che oltre a presentare il pregio di una maggiore flessibilità rispetto a un regolamento, sono adeguate alla concreta fattispecie degli influencer.
Il presupposto è che gli influencer svolgono un’attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale e sono, dunque, chiamati al rispetto delle misure previste dal Testo unico, laddove ricorrano i requisiti evidenziati nel documento sottoposto a consultazione.
Vista la peculiare natura dei soggetti qualificabili come influencer e dei servizi audiovisivi da questi prestati, l’Autorità ha ritenuto opportuno diversificare tra:
- (i) soggetti che propongono contenuti audiovisivi in modo continuo, con una modalità di offerta e organizzazione degli stessi tale da renderli sovrapponibili a un catalogo di un servizio di media on-demand (ad esempio, i canali YouTube). Per questi soggetti si renderà dunque opportuna l’applicazione della totalità degli obblighi previsti dal Testo unico, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l’iscrizione al ROC, la disciplina in materie di opere europee e indipendenti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività),
- e (ii) soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata, ai quali, di contro, non appare giustificata l’applicazione nella sua interezza del regime giuridico previsto per i servizi di media audiovisivi a richiesta. Un’estensione del quadro giuridico e regolamentare risulta conciliabile con la natura degli influencer in ragione della natura dell’attività da questi prestata e della sovrapponibilità della stessa con la fornitura di un servizio di media audiovisivo.
L’Autorità con l’avvio della citata consultazione pubblica, intende individuare un quadro chiaro e trasparente delle disposizioni applicabili anche agli influencer, assicurando, tuttavia, di non prevedere oneri burocratici non necessari.
Ai servizi di piattaforma per la condivisione di video si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Testo unico e i regolamenti attuativi adottati dall’Autorità; tali servizi sono, pertanto, esclusi dall’applicazione del provvedimento che verrà adottato ad esito della consultazione in quanto tali piattaforme rappresentano esclusivamente lo strumento tramite il quale gli influencer rendono disponibili al pubblico i propri contenuti. Resta, dunque, ferma la disciplina relativa alle piattaforme delineata dal medesimo Testo unico.
La consultazione pubblica avrà una durata di 60 giorni, quindi è in scadenza, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Autorità in data 17 luglio.