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    CPB: nuova causa di esclusione per i professionisti che aderiscono a STP

    Il Correttivo approvato dal CdM del 13 marzo e attualmente in commissione per le ultime valutazioni prima della definitiva approvazione, contiene tra le altre norme modifiche alle cause di esclusione e cessazioni per il Concordato Preventivo Biennale.

    Vediamo i dettagli delle norme in bozza sottolineando che nasce una riflessione in proposito: il presupposto per il blocco è quello che tutti i soggetti interessati al Cpb possano potenzialmente partecipare?

    CPB: come cambiano le cause di cessazione ed esclusione

    Con gli articoli 8 e 9 in bozza del Decreto Legislativo Correttivo del CPB si prevede:

    • l'introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale,
    • l'interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale.

    che si vogliono introdurre.

    Le due novità riguardano rispettivamente:

    • l'introduzione di una nuova causa di esclusione dall’accesso all’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 e partecipano, contemporaneamente, ad associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del citato d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero ancora a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per tali casi, viene previsto che l’accesso al concordato, per il lavoratore autonomo è consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultima partecipa, abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società menzionate nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, aderiscono, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo;
    • l'introduzione di due nuove cause di cessazione del concordato che si rendono applicabili quando non sono soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusone. In particolare, viene previsto che l’associazione e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. Analoga ipotesi di cessazione si verifica in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato. La disposizione interviene sulla causa di esclusione e di cessazione dal regime del concordato preventivo biennale prevista, rispettivamente, dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, chiarendo che per operazioni di conferimento, si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto una azienda o un ramo di azienda, non rilevando, quindi, ad esempio, il conferimento in denaro da parte dei soci.

    Vediamo di seguito alcune considerazioni sull'art 8.

    CPB: nuova causa di esclusione per i professionisti che aderiscono a STP

    L'art 8 ancora in bozza del Correttivo prevede che il lavoratore autonomo può accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società cui egli partecipa, optino per l’adesione alla proposta di Cpb per i medesimi periodi d’imposta. 

    La causa di esclusione si applica alle associazioni e alle società qualora la totalità dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, non aderisca alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. 

    Attenzione al fatto che le nuove regole si applicano dalle adesioni al Cpb effettuate per il biennio 2025-2026 e non per quelle precedenti. 

    Ci si domanda però, se uno dei soggetti titolari di partita IVA legati da questi nuovi vincoli non potesse aderire al CPB per una qualsiasi delle diverse casistiche previste dall’articolo 11 del Dlgs 13/2024, l’opzione per gli altri resta consentita?

    Sembrerebbe in base alla norma in bozza che l'adesione al CPB sia condizionato al fatto che tutti i soggetti coinvolti nel perimetro della norma aderiscano al concordato.

    Occorre evidenziate che una STP che determina l’imponibile fiscale secondo le regole previste per il reddito d’impresa non può applicare l’Isa, strutturato per monitorare l’affidabilità fiscale di un soggetto che produce un reddito di lavoro autonomo. 

    Da quest’anno, periodo d’imposta 2024, per i soggetti che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli Isa: 

    • DK02U (Attività degli studi di ingegneria), 
    • DK04U (Attività degli studi legali), 
    • DK05U (Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro), 
    • DK18U (Attività degli studi di architettura), 
    • DK22U (Servizi veterinari).

    vi è la novità che, essi pur rimanendo ancora esclusi per il 2024 dall’applicazione degli Isa saranno comunque tenuti alla presentazione dei modelli ai fini statistici al fine di poter acquisire i dati per elaborare a partire dal periodo d’imposta 2025 un modello Isa che possa operare, per tali attività, anche in presenza di reddito d’impresa. 

    Ciò premesso, in base alla bozza dell'art 8 del Correttivo, le STP non potrebbero aderire al Cpb per il biennio 2025-2026 mancando l’applicazione degli Isa sull’anno di riferimento (2024) per costruire la proposta concordataria, e per questo anche i soci con partita Iva delle stesse Stp sembrerebbero escluse.

    Ci si aspettano ulteriori precisazioni in merito nella norma definitiva.

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    Trasferimento studio professionale: novità IVA

    Con l'art 5 del Dlgs n 192/2024 noto come Decreto Irpef-Ires si prevedono tra le altre, novità in materia di IVA nella cessione degli studi professionali. Vediamo più nel dettaglio cosa cambia.

    Trasferimento studio professionale: novità IVA

    Prima di tale novità normativa, tali operazioni erano considerate rilevanti ai fini Iva, in quanto non incluse nell’elenco delle operazioni irrilevanti di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 633/72.

    Ora con il Dlgs n 192/2024 si prevede che all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero un complesso unitario di attività materiali e
    immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio
    dell'attività artistica o professionale»;

    Con questa modifica quindi, tra le operazioni non soggette ad IVA, sono indicate non più solo le cessioni e i conferimenti d’azienda, ma anche quelle che hanno per oggetto un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale”.

    Viene modificata anche la successiva lett. f), inserendo, tra le cessioni escluse da IVA, oltre ai passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società, anche le “analoghe operazioni” poste in essere dagli enti costituiti per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.

    Vi è da dire che questa norma si allinea alle previsioni comunitarie in materia

    È da sottolineare che, a conferma della illegittimità della versione precedente della norma, il nuovo regime di esclusione da Iva è coerente con quanto previsto a livello comunitario, laddove viene previsto che l'art. 19 della Direttiva n. 2006/112/CE, in cui è stato rifuso l'art. 5 n. 8 della Direttiva n. 77/388/ CEE, prevede che ''In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente''.

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    Neutralità fiscale conferimenti degli Studi: il Governo approva la norma

    Il 30 aprile il Governo ha approvato in via preliminare, e ora passa alle Commissioni tecniche per ulteriore approvazione, salvo modifiche, il Dlgs sulla revisione dell'irpef e dell'ires, tredicesimo decreto della Riforma Fiscale.

    Tra le varie novità previste  dal decreto legislativo, si introduce la neutralità fiscale delle operazioni di conferimento di studi professionali in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’art. 10 della L. 183/2011.

    L'interevento viene accolto con grande favore dal CNDCEC che, in nota del 30 aprile, a voce del Presidente De Nuccio ha specificato che la norma: Rappresenta un altro concreto passo verso la razionalizzazione del nostro sistema tributario. In particolare, il decreto contiene la norma, proposta da tempo dal Consiglio Nazionale, che renderà neutrali i processi di riorganizzazione degli studi professionali. Un traguardo storico da accogliere con estrema soddisfazione in quanto viene rimosso un ostacolo che non aveva ragion d’essere e che faciliterà i percorsi aggregativi, anche multidisciplinari, indispensabili per creare strutture che sappiano meglio intercettare le esigenze del mercato. Un particolare ringraziamento va al Viceministro Maurizio Leo, principale artefice del percorso di riforma del sistema tributario”.

    Neutralità fiscale conferimenti degli Studi: il Dlgs del 30 aprile

    In pratica la norma va a premiare le aggregazioni tra professionisti, e l'agevolazione scatterà da subito, appena il decreto entrerà in vigore.

    L'intervento prevede che i singoli che si associano tra loro e gli studi che, da associati, si trasformano in società non pagheranno imposte.

    Si stabilisce che non costituiscono plusvalenze tutti i conferimenti, sia di beni materiali che immateriali derivanti da attività artistica o professionale che confluiscono in una società, prevedendo che non si verseranno le imposte per queste operazioni

    La neutralità riguarderà tutte le operazioni straordinarie attuate dai professionisti, tra cui fusioni e scissioni delle società già costituite.

    Una previsione pensata proprio per incentivare i professionisti, ancora organizzati per la maggior parte in realtà di piccole dimensioni o individuali, a unirsi e a crescere. 

    Secondo il vice ministro Leo si tratta di "una svolta epocale che punta a favorire la logica dell’aggregazione tra studi anche per rispondere alle esigenze della clientela".

    La neutralità fiscale, ricordiamolo è uno dei principi guida indicati dalla legge di Riforma fiscale e ora è concretamente introdotta nel tredicesimo decreto sui redditi.