• Società tra professionisti

    Indicazione attività prevalente nello Statuto di una STP: chiarimenti del CNDCEC

    Con il Pronto ordini n 51 del 17 maggio il CNDCEC chiarisce cosa occorra indicare nello statuto di una STP in cui i soci sono tutti iscritti all'Albo Commercialisti ai fini della iscrizione presso l'Ordine.

    In particolare, un ordine professionale chiedeva al Consiglio quale tipo di dichiarazione si renda necessaria al fine di procedere con l’iscrizione di una STP composta da tre soci professionisti (iscritti ODCEC) avente il seguente oggetto sociale:

    • “ la società svolge esclusivamente attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste  dall’art. 1 del D.lgs. 28/05/2005 n. 139 e ss.mm.ii., consulente del lavoro, avvocato, e comunque ogni e  qualsiasi professionista iscritto in Albi professionali le cui attività sono riservate” 

    e che non ha indicato nell’atto costitutivo l’attività prevalente.
    Il Consiglio ricorda innanzitutto che l’art. 10, comma 4, lett. a), legge n. 183/2011 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
    L’art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011, precisa che l’atto costitutivo della STP può prevedere l’ammissione in qualità di soci:

    • i) dei soli professionisti iscritti ad ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante; 
    • ii) di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

    Inoltre, l’art. 10, comma 8, legge n. 183/2011, dispone che la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Il compendio normativo di riferimento è completato dall’art. 1 D.M. n. 34 /2013 che precisa che:

    • la “società tra professionisti” è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell’art. 10, commi 3-11, della legge n. 183/2011, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in apposti albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
    • la “società multidisciplinare” è la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’art. 10, comma 8, della legge n. 183/2011.

    L’art. 8, comma 2, D.M. n. 34/2013, dispone che la società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il  registro tenuto dall’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. 

    A tal riguardo, è doveroso precisare come i soci non sono obbligati a individuare l’attività prevalente, essendo quest’ultima una scelta del tutto discrezionale, con il corollario che, qualora una delle attività dedotte nell’oggetto sociale non sia connotata in termini di prevalenza, la STP multidisciplinare dovrà essere iscritta negli albi di appartenenza dei singoli professionisti.

    Ciò posto, stante quanto previsto dall’art. 10, comma 4, lett.  a), legge n. 183/2011 e dall’art. 1, comma 1, D.M. n. 34/2013, l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale deve essere necessariamente quella esercitata dai soci professionisti della STP; pertanto non è consentita l’iscrizione, ovvero il mantenimento di iscrizione, di STP multidisciplinari se nella compagine sociale non sia presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all’esercizio delle professioni individuate nell’oggetto sociale.

    Nel caso di specie sembrerebbe che la STP sia costituita esclusivamente da tre soci iscritti all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, allora, la STP dovrebbe avere per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti, pur precisandosi che tale ultima attività possa essere esercitata solo da soci professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano al contempo iscritti al registro  dei revisori legali.

    Infine, il CNDCEC ricorda che, come chiarito nel PO n. 161/2022 con riferimento alla  partecipazione da parte di un socio avvocato a una STP ex lege n. 183/2011, il Consiglio Nazionale Forense, con parere reso in data 15 dicembre 2022 e, richiamando la specialità della professione forense  e della società di avvocati, abbia ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata  dalla legge n. 183/2011, bensì quella recata dall’art. 4-bis della legge n. 247/2012, espressamente dedicata all'esercizio della professione forense in forma societaria, con i corollari che:

    • i) l’esercizio della  professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA;
    • ii) l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite  ex lege n.  183/2011.

    Ciononostante, è possibile, senza alcun dubbio, che l’avvocato, nel rispetto di quanto previsto  dall’ordinamento della professione forense, possa partecipare a una STP costituita  ex lege n. 183/2011  senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento).

    In definitiva, l’Ordine di Verona dovrebbe richiedere di riformulare secondo le indicazioni fornite l’oggetto  della STP i cui soci professionisti sono iscritti unicamente all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

  • Società tra professionisti

    Dividendi associazione professionale: il regime di tassazione

    Con Risposta a interpello n 486 del 4 ottobre 2022 le entrate chiariscono aspetti del nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici previsto dall'articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, ammettendo la sua applicazione anche per le associazioni professionali.

    Vediamo i dettagli.

    La Società istante ha come oggetto sociale la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico per il settore legale. Essa è interamente partecipata da una associazione professionale che opera in più Stati.

    La Società in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha deliberato la distribuzione del relativo utile, senza effettuarne il pagamento.

    Essa chiede di conoscere il regime fiscale da applicare ai dividendi che distribuirà all'Associazione professionale e, in particolare, il criterio che dovrà utilizzare al fine di individuare la quota degli stessi da tassare in capo ai singoli Associati.

    Le Entrate ricordano che l'articolo 5 del Tuir rubricato "Redditi prodotti in forma associata", stabilisce il generale principio di imputazione per trasparenza ai soci dei redditi delle società di persone residenti in Italia. 

    In base a tale principio, i redditi sono dapprima determinati in capo alla società secondo le regole proprie di quest'ultima e poi imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, secondo la rispettiva quota di partecipazione. 

    Il comma 3 del medesimo articolo 5 del Tuir, alla lettera c), stabilisce che «le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici»

    L'articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha modificato il regime fiscale degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a ), b), c) e d), del Tuir a partire dal 1° gennaio 2020 prevedendo che «I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale». 

    In altri termini, ai fini fiscali, i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice. 

    In tale momento, quindi, i dividendi sono assoggettati a tassazione, in capo a ciascun socio, e secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente.

    Tale nuova modalità di imputazione dei dividendi ai soci della società semplice comporta, in primo luogo, che gli stessi non concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice e comporta, altresì, che la tassazione dei dividendi prescinde dalla loro distribuzione in favore dei soci (tassazione per imputazione). 

    Si ritiene che lo stesso regime, per quanto espressamente riferito ai dividendi corrisposti alle società semplici, trovi applicazione anche in caso di distribuzioni di dividendi deliberate in favore di associazioni tra professionisti, per effetto della equiparazione, ai fini fiscali, fra associazioni professionali e società semplici operata dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir.

    Pertanto, nel caso di specie, i dividendi distribuiti dalla Società istante saranno tassati da quest'ultima, nella sua qualità di sostituto d'imposta, con le seguenti modalità: 

    • la quota imputabile ai soci persone fisiche dell'Associazione fiscalmente residenti nel territorio dello Stato sarà assoggettata a tassazione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 32-quater, comma 1, lettera c), del d.l. n. 124 del 2019; 
    • la quota imputabile ai soci persone fisiche dell'Associazione fiscalmente non residenti sarà assoggettata a tassazione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 32-quater, comma 1, lettera c-ter), primo periodo, del d.l. n. 124 del 2019, ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, ove applicabili. 

    Con riferimento agli adempimenti dichiarativi e certificativi, si fa presente che la Società istante, sulla base delle informazioni ricevute dall' Associazione: 

    • dovrà compilare il Modello 770 relativo al periodo di imposta in cui sono stati erogati i dividendi all'Associazione, inserendo nel quadro SI il dato complessivo dei dividendi pagati nel periodo di imposta, nonché, nel quadro SK, i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato nei cui confronti gli utili sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, anche se in misura convenzionale; 
    • potrà rilasciare la Certificazione relativa agli Utili e agli altri Proventi Equiparati (CUPE) agli Associati non residenti che hanno percepito utili assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta per consentire agli stessi di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. 

    In conclusone le Entrate specificano che nel caso in cui fra l'Italia e il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione contro la doppia imposizione, l'eliminazione della stessa avverrà secondo le modalità ivi previste.