• Società tra professionisti

    Studi associati, l’IRAP non è sempre dovuta: la nuova regola della Consulta

    Importante chiarimento sull’IRAP per i professionisti che lavorano all’interno di studi associati. 

    Con la Sentenza n. 153 del 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che l’imposta non è dovuta quando i singoli associati esercitano la professione in modo personale, individuale e autonomo, mentre lo studio svolge soltanto una funzione organizzativa o di condivisione dei costi. 

    La pronuncia riguarda direttamente un’associazione costituita tra notai, ma i principi indicati dalla Consulta potrebbero avere effetti anche su altri studi professionali, a condizione che l’attività non sia effettivamente esercitata in forma collettiva.

    Per le associazioni notarili, la Consulta osserva che l’attività conserva normalmente un carattere personale, anche perché collegata all’esercizio di una pubblica funzione. 

    L’associazione serve generalmente a disciplinare aspetti interni, come la ripartizione degli onorari e delle spese, senza interferire con la responsabilità e l’attività del singolo notaio. 

    La sentenza nasce dal caso dei notai, ma il criterio dell’esercizio personale e autonomo potrebbe assumere rilievo anche per altri professionisti organizzati in studi associati. 

    Non si tratta, tuttavia, di un’esenzione generalizzata: occorrerà verificare concretamente se l’associazione svolga una funzione soltanto strumentale oppure se l’attività professionale sia realmente esercitata in comune.

    STP: cosa cambia per i professionisti associati

    La legge di Bilancio 2022 ha escluso dall’IRAP le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti o professioni. Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E del 2022, l’esclusione non avrebbe però riguardato le associazioni professionali, considerate ancora soggette all’imposta. 

    Ne derivava una differenza significativa: il professionista che lavorava individualmente non pagava l’IRAP, mentre chi svolgeva la stessa attività all’interno di uno studio associato poteva essere assoggettato automaticamente al tributo.

    La Corte costituzionale ha ora escluso che la semplice esistenza di un’associazione sia sufficiente per applicare l’imposta. Ciò che conta è il modo in cui la professione viene concretamente esercitata.

    L’IRAP scatta solo se l’attività diventa “spersonalizzata”

    Secondo la Consulta, l’IRAP trova applicazione quando si verifica una “spersonalizzazione” dell’attività professionale, tale da rendere il lavoro direttamente riferibile all’associazione anziché ai singoli professionisti.

    L’imposta, quindi, non è dovuta quando ciascun associato:

    • svolge personalmente e autonomamente i propri incarichi; 
    • mantiene separata la propria attività professionale; 
    • utilizza l’associazione soltanto per condividere costi, strumenti e servizi. 

    Tra le funzioni meramente organizzative indicate dalla Corte rientrano la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione comune dell’ufficio, l’acquisto di beni strumentali e la gestione del personale ausiliario. 

    Questi elementi, da soli, non dimostrano che la professione venga esercitata collettivamente. 

    Spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova

    Un altro passaggio rilevante della sentenza riguarda l’onere della prova, sarà l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che l’attività viene effettivamente svolta “in forma associata” e che, pertanto, sussistono le condizioni per applicare l’IRAP. 

    La semplice appartenenza a uno studio associato non potrà quindi determinare automaticamente l’assoggettamento all’imposta.

    La Corte prende in considerazione anche le situazioni miste, nelle quali alcune prestazioni vengono svolte individualmente e altre utilizzando l’organizzazione comune. In questi casi, il reddito derivante esclusivamente dal lavoro personale dei singoli professionisti non è soggetto a IRAP, purché sia adeguatamente separato da quello prodotto attraverso l’attività organizzata dello studio. 

  • Società tra professionisti

    Trasformazione in STP: come gestire le ritenute riattribuite

    Le ritenute d’acconto non si perdono con la trasformazione in STP ( srl)

    Con la risposta n. 85/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto molto importante: i crediti possono essere riattribuiti e utilizzati anche dopo il passaggio da associazione professionale a società tra professionisti.

    Vediamo meglio il caso di specie.

    Trasformazione in STP: come gestire le ritenute riattribuite

    Con la Risposta n. 85/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle ritenute maturare in uno studio associato che si trasforma in STP.

    Il caso analizzato è quello di uno studio associato che, a partire dal 1° gennaio 2026, si trasforma in una STP S.r.l., passando così da un regime di reddito di lavoro autonomo a uno di reddito d’impresa. 

    In tale caso, ci si domandava che fine facessero le ritenute maturate prima della trasformazione: quelle trattenute sui compensi dello studio, imputate per trasparenza ai soci, ma non interamente utilizzate.

    Queste ritenute possono ancora essere recuperate oppure si perdono con il cambio di veste giuridica?

    La risposta dell’Agenzia è netta le ritenute non si perdono, possono seguire il percorso già previsto in ambito associativo:

    • prima vengono attribuite ai soci, che le utilizzano in dichiarazione per compensare la propria IRPEF;
    •  poi, se restano eccedenze, possono essere riattribuite allo studio.

    Inoltre l’Agenzia chiarisce che questo meccanismo non si interrompe con la trasformazione. Anche se lo studio non esiste più nella forma originaria, ma è diventato una STP, le ritenute riattribuite possono essere utilizzate dalla nuova società.

    Secondo l'ADE il passaggio da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa avrebbe potuto creare una frattura, anche perché le ritenute d’acconto, disciplinate dall’articolo 25 del DPR 600/1973, sono tipiche dei redditi di lavoro autonomo e non operano, in linea generale, per i redditi d’impresa. 

    Eppure, l’Agenzia supera questa possibile criticità e chiarisce che il credito si è già formato e, in quanto tale, non perde la sua validità.

    Alla base di questa conclusione c’è un principio ben preciso: la continuità fiscale

    La trasformazione, infatti, non comporta la nascita di un soggetto completamente nuovo, ma una semplice evoluzione giuridica dello stesso ente. 

    È quanto stabilisce l’articolo 2498 del codice civile, secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi.

    A questo si aggiunge il richiamo all’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal decreto legislativo n. 192/2024, che disciplina le operazioni di aggregazione tra professionisti. 

    La norma è chiara nell’affermare che tali operazioni devono avvenire in regime di neutralità fiscale, evitando salti o duplicazioni di imposta e garantendo la continuità dei valori fiscali.

    Pertanto secondo il quadro normativo le ritenute non sono legate al tipo di reddito, ma al soggetto che le ha maturate

    E se il soggetto continua a esistere, seppur in forma diversa, anche il credito continua a vivere.

    Nella fase dichiarativa, i soci continuano a scomputare le ritenute nel proprio modello Redditi PF relativo al periodo precedente la trasformazione.

    L’eventuale eccedenza può essere riattribuita allo studio associato e, a quel punto, confluisce nella posizione della STP, che potrà utilizzarla in compensazione tramite modello F24.

    È fondamentale garantire la corretta tracciabilità delle ritenute, coordinare le dichiarazioni dei soci e dello studio e gestire in modo preciso il periodo di imposta “di transizione”. 

    Ma il principio di fondo è ormai chiaro: non c’è dispersione del credito.

    In conclusione la trasformazione in STP non interrompe la storia fiscale dello studio. E le ritenute, lungi dall’essere un elemento critico, diventano un credito pienamente recuperabile anche nella nuova configurazione.

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    Socio uscente di studio: imposta di registro sull’indennizzo

    Con la Risposta n 3 del 13 gennaio le Entrate si occupano di chiarire le modalità di calcolo dell'indennizzo spettante al socio uscente di studio associato notarile interpellante.

    Si tratta di una associazione tra professionisti costituita mediante scrittura privata autenticata debitamente registrata, soggettivamente modificata per scrittura privata autenticata debitamente registrata, fra tre professionisti, uno dei quali raggiungerà il pensionamento a breve. I patti associativi riconoscono al professionista, al momento dello scioglimento del vincolo associativo, quale diritto particolare, un indennizzo a carico dell'associazione professionale, nell'ammontare da determinarsi in forma scritta da tutti gli associati, di comunce accordo.

    l'Istante intende conoscere il corretto trattamento dell'accordo in parola ai fini dell'imposta di registro. In particolare, chiede di conoscere se il predetto accordo possa essere registrato solo in caso d'uso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200., vediamo il chiarimento ADE.

    Imposta di registro indennizzo al socio uscente di uno studio associato

    La Risposta n. 3/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, di un accordo tra uno studio professionale associato e un socio uscente per il riconoscimento di un indennizzo al momento del pensionamento.
    Il caso nasce da un’interpellanza presentata da uno studio notarile  costituito tra più professionisti, uno dei quali ha recentemente cessato l’attività per raggiunti limiti di età.

    I patti associativi dello studio prevedevano, in caso di pensionamento, la corresponsione di una somma a titolo di indennizzo, da determinarsi di comune accordo fra gli associati. 

    In mancanza della polizza assicurativa originariamente prevista a garanzia del pagamento, le parti hanno optato per un accordo formale tra le parti via PEC, senza stipula contrattuale scritta, con pagamento dilazionato in 60 rate mensili.

    Si chiede se tale accordo – perfezionato per corrispondenza e non avente forma scritta ad substantiam – debba essere registrato e quale imposta sia dovuta.

    Lo studio ritiene che l'accordo, non essendo relativo a beni immobili e perfezionato per corrispondenza, debba essere registrato solo in caso d’uso, con imposta in misura fissa di 200 euro, ai sensi dell’articolo 1, Tariffa Parte II del d.P.R. 131/1986.

    L’Agenzia chiarisce che l’accordo patrimoniale tra l’associazione e il socio uscente non coincide con una delibera dell’ente, ma è un accordo bilaterale, frutto dell’incontro di volontà tra soggetti distinti. 

    Questo elemento distingue la fattispecie dal classico atto societario regolato dall’art. 4 della Tariffa Parte I del TUR.

    Secondo l’Amministrazione, il pagamento dell’indennizzo non è una semplice restituzione o assegnazione, bensì rientra negli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale di cui all’art. 9 della Tariffa, Parte I, del TUR.
    Conseguentemente, l’atto – se registrato – è soggetto ad imposta proporzionale del 3%.

    Poiché non è richiesta forma scritta a pena di nullità e l’accordo è perfezionato tramite scambio di corrispondenza PEC, l’Agenzia conferma che:

    • la registrazione è obbligatoria solo in caso d’uso (ai sensi dell’art. 1, Tariffa Parte II TUR);
    • in caso di registrazione volontaria, vale comunque l’aliquota proporzionale del 3%.

    Questo principio si applica anche in caso di registrazione volontaria dell’accordo, come chiarito ex art. 8 TUR.

    L’interpello 3/2026 rappresenta un precedente utile per la gestione fiscale delle uscite da studi associati, specie quando si riconoscono somme a titolo di indennizzo in assenza di una polizza preesistente.

    Dal punto di vista fiscale:

    • l’accordo non è esente da tassazione: se registrato, si applica l’aliquota del 3%.
    • la registrazione è necessaria solo in caso d’uso, se l’accordo è perfezionato per corrispondenza.
    • il trattamento ai fini delle imposte dirette è coerente con la tassazione separata per il percettore (art. 17 TUIR) e con la deducibilità per cassa per l’associazione.

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    Lavoro autonomo: primi chiarimenti ADE su interessi, premi e crediti edilizi

    L'agenzia delle Enrate con la Risposta a interpello n 171 del 26 giugno fornisce i primi chiarimenti sulla riforma dei redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 5 del Dlgs 192/2024, come modificata dal DL n 84/2025.

    In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta tre quesiti posti da un’associazione professionale tra commercialisti, in merito alla qualificazione fiscale di alcune componenti reddituali alla luce della nuova formulazione dell’art. 54 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024

    Il quesito si sofferma su:

    • interessi attivi derivanti dal conto corrente bancario dell’associazione;
    • trattamento del premio assicurativo professionale riaddebitato ai singoli assicurati;
    • natura del provento da cessione di crediti edilizi acquistati a sconto.

    La replica ADE in sintesi chiarisce:

    1. gli interessi da conto corrente restano redditi di capitale, esclusi dal reddito autonomo;
    2. i riaddebiti tra professionisti per spese comuni non generano né ricavi né oneri deducibili, se non per la parte effettivamente riferibile al soggetto;
    3. il differenziale positivo da crediti edilizi è rilevante ai fini del reddito professionale, con modalità di imputazione basata sul principio di cassa.

    1. Gli interessi attivi bancari: redditi di capitale, non di lavoro autonomo

    L’istante sostiene che gli interessi attivi da conto corrente non siano collegati all’attività professionale e, pertanto, debbano essere qualificati come redditi di capitale, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
    L’Agenzia delle Entrate conferma tale impostazione e chiarisce che gli interessi percepiti da conti correnti bancari costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR, in virtù anche dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 54 TUIR ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 84/2025. 

    La disposizione, in vigore per i redditi 2024 in poi, stabilisce che “Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”.
    Pertanto, tali somme non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, nonostante siano collegate ad un’attività associativa professionale, ma sono soggette a ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’imposta, ex art. 26, commi 2 e 4, DPR 600/1973.

    Premi assicurativi professionali riaddebitati: esclusi dal reddito

    L’istante descrive un meccanismo di copertura assicurativa collettiva secondo il quale l’associazione stipula una polizza per sé e per altri professionisti, con conseguente riaddebito pro-quota del premio a ciascun assicurato.
    L’Agenzia ritiene che, in ottica di principio di onnicomprensività, introdotto dal nuovo art. 54 del TUIR, rilevano ai fini del reddito professionale solo gli importi correlati direttamente all’attività.

    In particolare:

    • la quota di premio rimasta effettivamente a carico dell’Associazione è deducibile;
    • la parte riaddebitata ai terzi non è deducibile in capo all’Associazione (non essendoci inerenza);
    • le somme incassate a titolo di rivalsa del premio non costituiscono reddito di lavoro autonomo, in quanto non percepite “in relazione all’attività artistica o professionale” come richiesto dal comma 1 dell’art. 54 TUIR nella nuova versione.

    Tale trattamento è coerente anche con precedenti prassi e giurisprudenza sul concetto di “inerenza” quale limite oggettivo alla deducibilità dei costi

    Bonus edilizi acquistati a sconto: il differenziale è ora tassabile

    Il quesito più rilevante attiene al trattamento del “provento” costituito dalla differenza tra valore nominale e prezzo d’acquisto di un credito d’imposta edilizio, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020. 

    In passato, sulla base della risposta n. 472/2023, tale differenziale non era ritenuto imponibile, non configurandosi come corrispettivo di una prestazione professionale o reddito classificabile ai sensi dell’art. 6 del TUIR.
    Tuttavia, con l’introduzione del principio di onnicomprensività per il lavoro autonomo (art. 54 TUIR post D.Lgs. 192/2024), l’Agenzia muta orientamento chiarendo che il differenziale positivo derivante dall’acquisto scontato di crediti edilizi concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto rientra nella nozione ampia di "tutti i valori percepiti in relazione all’attività", anche se non derivanti da prestazioni rese.
    La tassazione segue il principio di cassa:

    il costo di acquisto del credito è deducibile nel periodo d’imposta in cui è sostenuto;

    il valore nominale “incassato” tramite utilizzo in compensazione diventa rilevante ai fini IRPEF nel periodo d’imposta in cui viene effettivamente utilizzato per abbattere imposte e contributi.

    Tale criterio impone, quindi, una spalmatura pluriennale della tassazione, in linea con il numero di rate previste per l’utilizzo del credito in compensazione.

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    Neutralità fiscale conferimenti degli Studi: il Governo approva la norma

    Il 30 aprile il Governo ha approvato in via preliminare, e ora passa alle Commissioni tecniche per ulteriore approvazione, salvo modifiche, il Dlgs sulla revisione dell'irpef e dell'ires, tredicesimo decreto della Riforma Fiscale.

    Tra le varie novità previste  dal decreto legislativo, si introduce la neutralità fiscale delle operazioni di conferimento di studi professionali in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’art. 10 della L. 183/2011.

    L'interevento viene accolto con grande favore dal CNDCEC che, in nota del 30 aprile, a voce del Presidente De Nuccio ha specificato che la norma: Rappresenta un altro concreto passo verso la razionalizzazione del nostro sistema tributario. In particolare, il decreto contiene la norma, proposta da tempo dal Consiglio Nazionale, che renderà neutrali i processi di riorganizzazione degli studi professionali. Un traguardo storico da accogliere con estrema soddisfazione in quanto viene rimosso un ostacolo che non aveva ragion d’essere e che faciliterà i percorsi aggregativi, anche multidisciplinari, indispensabili per creare strutture che sappiano meglio intercettare le esigenze del mercato. Un particolare ringraziamento va al Viceministro Maurizio Leo, principale artefice del percorso di riforma del sistema tributario”.

    Neutralità fiscale conferimenti degli Studi: il Dlgs del 30 aprile

    In pratica la norma va a premiare le aggregazioni tra professionisti, e l'agevolazione scatterà da subito, appena il decreto entrerà in vigore.

    L'intervento prevede che i singoli che si associano tra loro e gli studi che, da associati, si trasformano in società non pagheranno imposte.

    Si stabilisce che non costituiscono plusvalenze tutti i conferimenti, sia di beni materiali che immateriali derivanti da attività artistica o professionale che confluiscono in una società, prevedendo che non si verseranno le imposte per queste operazioni

    La neutralità riguarderà tutte le operazioni straordinarie attuate dai professionisti, tra cui fusioni e scissioni delle società già costituite.

    Una previsione pensata proprio per incentivare i professionisti, ancora organizzati per la maggior parte in realtà di piccole dimensioni o individuali, a unirsi e a crescere. 

    Secondo il vice ministro Leo si tratta di "una svolta epocale che punta a favorire la logica dell’aggregazione tra studi anche per rispondere alle esigenze della clientela".

    La neutralità fiscale, ricordiamolo è uno dei principi guida indicati dalla legge di Riforma fiscale e ora è concretamente introdotta nel tredicesimo decreto sui redditi.