• Fatturazione elettronica

    Occultamento o distruzione fatture: quando ricorrono ai fini del reato

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28910 del 6 agosto 2025, ha ribadito un principio centrale in materia di reati tributari: la distruzione o l’occultamento delle fatture integra il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, anche nel caso in cui i documenti fiscali non siano mai stati stampati o archiviati correttamente. 

    Tale questione assume riliveo per commercialisti, consulenti fiscali e difensori tributari, spesso coinvolti nella gestione e conservazione dei documenti contabili dei clienti.

    Occultamento o distruzione fatture: i requisiti per un reato

    Il caso analizzato dalla Cassazione riguarda un imprenditore condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, ovvero per aver sottratto alla disponibilità dell’amministrazione finanziaria le scritture contabili obbligatorie, ostacolando in tal modo l’attività di accertamento.

    La Corte d’Appello aveva confermato la condanna già emessa in primo grado, ritenendo provato che l’imputato avesse emesso numerose fatture attive, ma non le avesse poi stampate, salvate o archiviate in alcun modo.

    I documenti erano stati generati in formato Excel, ma al momento del controllo dell’Agenzia delle Entrate, non ne risultava più traccia.

    Con il ricorso in Cassazione il contribuente sosteneva che la mancata conservazione delle fatture non potesse essere equiparata a una condotta di occultamento o distruzione in senso tecnico.

    In particolare, il ricorrente ha evidenziato come non vi fosse un’azione volontaria di sottrazione al fisco, ma al più una negligenza nella gestione documentale.

    Di contro il PM insisteva sulla gravità della condotta, sottolineando come la distruzione può consistere anche nell'omessa conservazione dei documenti informatici, se volontaria e finalizzata a ostacolare i controlli.

    L’Agenzia delle Entrate, parte attiva nel procedimento di accertamento, aveva già segnalato l’anomalia in fase di verifica, riportando la totale assenza delle scritture obbligatorie.

    La Cassazione ha respinto il ricorso, sottolineando che il reato previsto dall’art. 10 si configura anche in assenza di una distruzione “materiale” dei documenti, quando il risultato è l’impossibilità per l’amministrazione di esercitare i propri poteri ispettivi.

    La Cassazione ribadisce che, nella logica della norma, “occultare” significa rendere non reperibili i documenti, indipendentemente dal metodo utilizzato. 

    Non è necessario bruciarli o distruggerli fisicamente: è sufficiente non conservarli volontariamente, come nel caso di file Excel non salvati su supporti durevoli, non stampati, né consegnati all’amministrazione.

    Il principio della Cassazione da mettere in evidenza è: Il dolo specifico richiesto dalla norma è la volontà di ostacolare l’accertamento fiscale: ciò che conta è il risultato lesivo per il Fisco.

    Per la Cassazione le fatture create tramite fogli Excel preimpostati, stampate e consegnate ai clienti, senza essere salvate elettronicamente né annotate nei registri Iva, non configurano “distruzione” di scritture contabili, ma “occultamento” delle stesse. 

    La condotta dell’imputato, secondo la cassazione, si è svolta nella chiara prospettiva, concretizzatasi con il mancato inserimento delle fatture nella propria contabilità, di non versare le imposte dovute, per cui il reato è stato ritenuto configurabile anche nella sua componente soggettiva, essendo pacificamente ravvisabile in capo al l'imputato, il dolo specifico richiesto dalla fattispecie ex articolo 10, Dlgs 74/2000., ossia “il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi”. 

  • Accertamento e controlli

    Il tuo ISA: aggiornamento delle Entrate, vediamo per chi

    Il 28 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione 1.0.2 di “Il tuo ISA 2025 CPB”. 

    Attenzione al fatto che come evidenziato sul sito ADE, tale prodotto il tuo ISA 2025 CPB versione 1.0.2 rimuovendo un’anomalia relativa all’ISA DG72U presente nella precedente versione 1.0.1, consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) e consente, inoltre, la trasmissione telematica della proposta di CPB “in via autonoma”, utilizzando il frontespizio dei modelli Redditi.
    Facciamo un riepilogo delle regole di utilizzo di questo software.

    Il tuo ISA: aggiornamento delle Entrare, vediamo per chi

    L'Agenzia delle Entrate lo scorso giugno ha reso disponibili due strumenti fondamentali per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA):

    • il Software "Il tuo ISA 2025 CPB" – Versione 0.1: questo aggiornamento consente il calcolo e la trasmissione telematica dell'Indice Sintetico di Affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché la gestione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025-2026. Il software è stato adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025
    • la procedura di Controllo degli Indici Sintetici di Affidabilità: aggiornata l'11 giugno 2025, questa procedura verifica la coerenza tra i dati contenuti nei modelli di dichiarazione e i relativi allegati, evidenziando eventuali anomalie o incongruenze rispetto alle specifiche tecniche. L'installazione di questa procedura è necessaria per controllare le dichiarazioni Redditi 2025 contenenti gli allegati relativi agli ISA.

    Entrambi gli strumenti sono stati progettati per facilitare l'adesione al CPB e garantire la correttezza delle dichiarazioni fiscali, offrendo ai contribuenti maggiore certezza e semplificazione negli adempimenti.

    Il Software “Il tuo ISA 2025 CPB” – Versione 1.0.1 consente:

    • il calcolo e la trasmissione telematica dell’ISA per tutti i 172 indici approvati per l’annualità 2025, secondo le specifiche tecniche pubblicate;
    • la gestione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025-2026, in linea con i criteri di affidabilità fiscale e i nuovi parametri normativi introdotti.

    Ricordiamo che per la modalità di trasmissione della proposta di adesione al CPB il contribuente può scegliere tra due opzioni:

    • invio in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2025);
    • invio autonomo mediante l’invio del solo frontespizio del modello Redditi. Questa modalità semplifica e anticipa le operazioni di adesione rispetto alla scadenza fiscale ordinaria.

    L’aggiornamento alla versione 1.0.1 introduce ulteriori funzionalità operative quali ad esempio la revoca dell’adesione: il contribuente può revocare una proposta già accettata per il biennio 2025/2026 entro il 30 settembre 2025, attraverso la stessa modalità autonoma prevista per l’adesione. 

    In data 28 agosto l'amministrazione finanziaria ha segnalato un ulteriore aggiornamento ma specifico al settore trasporto passeggeri.

    A parte quanto evidenziato sopra per il settore di cui si tratta, viene precisato che, il calcolo dell’ISA, nonché l’eventuale accettazione di proposte di adesione al CPB elaborate con la precedente versione 1.0.1 del software Il tuo ISA 2025 CPB, restano validi per i contribuenti NON interessati dalle modifiche relative all’ISA DG72U.