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Reverse charge: non spetta per alcuni prodotti in oro, vediamo quali
Con la Consulenza giuridica n 13/2023 le Entrate replicano ad Associazione Alfa che chiedeva conferma dell'oggettivo superamento della Risoluzione n. 161/E dell'11 novembre 2005 e quindi della legittima applicazione del regime del reverse charge di cui all'articolo 17, comma 5, del Decreto IV anche per i manufatti auriferi di purezza pari o superiore a 325 millesimi sottoposti ad attività di assemblaggio e/o incastonatura in quanto rispettata la condizione di ''semilavorato'' imposta dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.
L'Associazione, alla luce della normativa richiamata, ritiene che nel novero dei semilavorati rientrino anche quei prodotti finiti (ad esempio mollette per orecchini, moschettoni, anelli a molla, chiusure per anelli o bracciali, maglie varie, castoni e altri similari) che vengono sottoposti ad attività di montaggio (assemblaggio e/o incastonatura) finalizzate alla realizzazione di oggetti utilizzabili dal consumatore finale.
Vediamo la replica ADE.
Reverse charge: non spetta per alcuni prodotti in oro, vediamo quali
Le Entrate ricordano che l'articolo 17, quinto comma, del Decreto IVA prevede che «… per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. (…)».
Per l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del D.P.R. n. 150 del 2002, sono da intendersi semilavorati: «i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».
In merito all'ambito oggettivo di applicazione del citato articolo 17, quinto comma, la risposta alla consulenza giuridica n. 13 del 18 novembre 2020 chiarisce che ''In merito all'esatta nozione di ''materiale d'oro'' e di ''prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi'' (n.d.r. enfasi aggiunta), …., con le risoluzioni 26 ottobre 2001, n. 168/E, 28 novembre 2002, n. 375/E ed11 novembre 2005, n. 161/E prendendo a riferimento quanto detto dall'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) e dalla Banca d'Italia si è ritenuto che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all'oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall'oro da investimento di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge n. 7 del 2000. (…)L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il reverse charge si applica solo ai beni auriferi semilavorati, quelli cioè destinati a una successiva lavorazione industriale. E sono considerati tali, a titolo di esempio:
- rottami di gioielli d’oro ceduti per fusione e affinazione
- beni d’oro usati, anche integri, destinati alla trasformazione industriale
- polveri e paste contenenti oro, valutate per il contenuto aurifero
Invece non rientrano nell'ambito dei semilavorati i prodotti finiti, quelli che hanno completato il loro specifico processo produttivo e non necessitano di ulteriori lavorazioni industriali (come chiarito con la risoluzione n. 161/E/2005 dedicata al caso delle montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali),
L'Associazione aveva chiesto se rientrano nei semilavorati anche quei “prodotti finiti (ad esempio mollette per orecchini, moschettoni, anelli a molla, chiusure per anelli o bracciali, maglie varie, castoni e altri similari) che vengono sottoposti ad attività di montaggio (assemblaggio e/o incastonatura) finalizzate alla realizzazione di oggetti utilizzabili dal consumatore finale”.
L'Agenzia non concorda con l'istante e ritiene che tali beni non rientrino nella categoria dei semilavorati perché l’attività di assemblaggio o incastonatura è distinta dalla trasformazione del metallo e non è a questa assimilabile, pertanto il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione in questi casi e l’Iva deve essere assolta secondo le modalità ordinarie.
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Detraibilità IVA nella società in liquidazione
Con la Risposta n 251/2025 l'ade replica a dubbi sulla detraibilità IVA delle società in liquidazione.
In particolare, per l'agenzia durante la fase di liquidazione, una società può detrarre l’IVA su spese (es. legali, recupero crediti) se queste sono strumentali all’attività liquidatoria e non collegate a operazioni esenti pregresse.
Per le Entrate la detrazione:
- è ammessa se le spese servono a liquidare l’attivo/passivo, chiudere contenziosi o recuperare crediti;
- non è ammessa se lle spese riguardano attività precedenti esenti da IVA e non più rilevanti per la liquidazione.
Vediamo il caso di specie.
Detraibilità IVA nella società in liquidazione
ALFA S.r.l., società in liquidazione volontaria dal 2021, ha presentato un’interpello chiedendo se possa detrare l’IVA relativa a fatture ricevute da professionisti incaricati della gestione di contenziosi tributari e recupero crediti.
Si tratta di attività avviate dopo la cessazione dell’attività economica principale (esente ex art. 10 DPR 633/1972), e quindi pienamente riferite alla fase liquidatoria.
La questione centrale è se, anche in assenza di operazioni attive nella fase di liquidazione, le spese professionali legali possano rientrare tra le operazioni che danno diritto alla detrazione.
L’Istante ha sostenuto la detraibilità, richiamandosi all’inerenza di tali costi rispetto alla gestione dell’attività di liquidazione.
L’Agenzia ha ricordato che la detrazione IVA è regolata dall’art. 19 del DPR 633/1972, coerente con l’art. 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE.
Il principio guida è quello dell’inerenza: l’IVA è detraibile solo se i beni o servizi acquistati sono utilizzati per operazioni soggette a imposta.
Importante anche il chiarimento che la liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell’attività d’impresa: rientra nella sua fase finale, e le operazioni in tale contesto possono ancora essere considerate economiche, se finalizzate al realizzo o alla sistemazione del patrimonio societario.
Nel caso di ALFA, le operazioni oggetto delle fatture (contenzioso tributario e recupero crediti) sono state considerate strumentali e funzionali all’attività liquidatoria.
In particolare, le spese legali erano legate alla definizione agevolata dei debiti e alla riconciliazione dei crediti residui: attività che rientrano tra gli scopi tipici della liquidazione volontaria.
Di conseguenza, la detrazione dell’IVA è stata riconosciuta, a condizione che sia dimostrabile il nesso diretto tra le prestazioni ricevute e lo svolgimento dell’attività di liquidazione.
La risposta dell’Agenzia non si discosta dalle aperture già emerse in alcune sentenze della Corte di Cassazione (ad esempio n. 12444/2011 e n. 9464/2018), in cui si affermava che la cessazione dell’attività esente riattiva il regime ordinario di detrazione in fase liquidatoria.
Tuttavia, la novità di questa risposta n. 251/2025 risiede nell'applicazione pratica di tali principi a un caso operativo concreto, con un chiaro orientamento interpretativo favorevole al contribuente.
Per i professionisti che assistono società in liquidazione, questo chiarimento rappresenta una conferma importante: se l’attività liquidatoria è svolta in modo documentato e le spese sono pertinenti, l’IVA può essere regolarmente detratta, anche in assenza di operazioni attive.
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Abitazione inidonea e prima casa: cosa accade se si acquista un altro immobile?
La Cassazione con la Sentenza n 24478/2025 statuisce un principio molto importante sulla pre-possidienza ai fini della agevolazione prima casa.
In particolare, un soggetto aveva acquistato un immobile con una sola camera da letto e una sala rispettivamente di 12 e 18 metri quadrati.
Alla nascita di due figli gemelli la casa è divenuta inidonea alla vita della famiglia e veniva acquistato un nuovo immobile rimanendo il primo, inidoneo post parto, di proprietà della persona.
Le Entrate hanno contestato l'agevolazione prima casa sul nuovo immobile sito nello stesso Comune, vediamo il ricordo e la decisione della Corte di Cassazione.
Abitazione inidonea: non si perde la prima casa su altro acquisto
La contestazione delle Entrate era basata sul fatto che la legge non consente di fruire del beneficio “prima casa” al contribuente già proprietario di un’abitazione sita nello stesso Comune in cui si trova l’immobile oggetto di compravendita.
La Cassazione rin contrato con tale assunto, con la sentenza in oggetto ha affermato che la proprietà di un’abitazione non idonea deve essere parificata alla situazione del contribuente che non ha la proprietà di alcuna abitazione.
Pertanto, se il contribuente è proprietario, in un Comune, di un’abitazione inidonea, tale proprietà non impedisce di comprare un’altra abitazione con l’agevolazione prima casa a condizione: che la casa già di proprietà del contribuente e inidonea non deve esser stata acquistata con l’agevolazione.
Non si può ottenere il beneficio fiscale effettuando un nuovo acquisto, se non vendendo la casa inidonea prima di acquistare un’altra abitazione o al massimo entro il secondo anno successivo a questo nuovo acquisto.
La cassazione in sintesi studiando il caso di specie ha statuito che il contribuente che abbia già acquistato un’abitazione con le agevolazioni “prima casa” non può ottenerle di nuovo, anche se quell’immobile è divenuto inidoneo all’uso abitativo.
Fa cccezione la prepossidenza di immobile se:
- l’immobile inidoneo non è stato acquistato con le agevolazioni “prima casa”;
- ad esempio, se è stato ereditato o ricevuto in donazione, l'inidoneità oggettiva o soggettiva può rilevare e consentire un nuovo acquisto agevolato.
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Imprese montane di giovani: credito d’imposta in arrivo nella Legge 131
Viene pubblicata in GU n 218 del 19 settembre la Legge n 131/2025 con Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, in vigore dal 20 settembre.
Tra le altre misure rivolte a promuovere le zone montane, come definite dalla stessa norma, vi è il Capo V con che al'articolo 25 reca Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani oltre a novità per il lavoro.
Prima dei dettagli sottolineamo che la Legge 131 prevede che entro novanta giorni dal 20 settembre, data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza.
Imprese montane di giovani: agevolazioni in arrivo dalla Legge 131 del 2025
In particolare, l'articolo 25 della legge in oggetto preved quanto segue.
Aalle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonche' alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per piu' del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attivita' non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di eta', per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attivita' e' intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, e' concesso, a condizione che l'attivita' di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.
Il credito d'imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Nei casi in cui nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo.
L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Con decreto del Miistro delle imprese e del made in Italy, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
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770 semplificato: dati entro il 30 settembre
Entro il 30 settembre occorre inviare i dati del Prospetto delle ritenute/trattenute.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 25978/2025 le Entrate hanno dettato le regole operative per la Dichiarazione semplificata dei sostituti d'imposta con meno di cinque dipendenti, in alternativa al modello 770.
Successivamente con il Provvedimento n 241540 del 3 giugno sono state modificate le date di riferimento della novità e nel dettaglio, per fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software un maggiore lasso temporale per operare gli adeguamenti informatici, l’Agenzia è intervenuta prorogando al 30 settembre 2025 il termine per l’invio del prospetto dati ed estendendo il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.
Vediamo chi riguarda questa scadenza.
770 semplificato: dati entro il 30 settembre
L’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto, in via sperimentale, a partire dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, Modello 770, che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.
La disposizione stabilisce, infatti che, i sostituti d’imposta, in alternativa rispetto alla presentazione del modello 770, possano, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento n. 25978 del 31 gennaio 2025 sono stati definiti, tra l’altro, gli elementi informativi da comunicare oltre che le modalità e i termini per la trasmissione dei dati.
In particolare, al punto 4.5 del richiamato provvedimento è stato previsto che i sostituti d’imposta, che si avvalgono delle nuove disposizioni, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, effettuano, entro le ordinarie scadenze, i versamenti tramite modello F24 e comunicano gli altri dati mediante il ‘Prospetto delle ritenute/trattenute operate’ (All. 4 del provvedimento) entro il 30 aprile 2025.
Al fine di fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software, un maggiore lasso temporale per operare i necessari adeguamenti informatici, l'agenzia ha prorogato al 30 settembre 2025, il termine per l’invio del richiamato prospetto e viene esteso il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.