• Bollo e concessioni governative

    Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: entro il 18 marzo

    Entro il 18 marzo, visto che il 16 cade di sabato, le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili 2024.

    L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

    Per alcune categorie di soggetti (si tratta, come accennato delle S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione) resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa.
    Infatti, questi soggetti sono obbligati a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:

    • 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro,
    • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

    La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
    Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

    Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: per quali libri

    E' bene sottolineare che la vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile).
    In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

    • libro dei soci
    • libro delle obbligazioni
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
    • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

    Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.
    Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati.
    Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

    Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: come si paga

    I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:

    • il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva
    • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24 esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

    Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: le sanzioni

    Le Entrate specificano che l'omesso versamento è punito con la sanzione amministrativa pari ad un importo che va dal 100 al 200% della tassa medesima e non inferiore a 103 euro.

  • Bollo e concessioni governative

    Elenco avvocati Ente autonomo regionale: niente bollo sulla domanda

    Con Risposta a interpello n 448 del 18 ottobre le Entrate chariscono un caso particolare di imposta di bollo.

    Nel dettaglio l'istante con determinazione ha approvato il «Regolamento per l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e  la revisione dell'elenco degli avvocati e per il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio dell'[Istante]» (

    La  costituzione  dell'elenco  è  realizzata  mediante  l'acquisizione  delle  manifestazioni  di  interesse  da  parte  dei professionisti  interessati,  a  seguito  di pubblicazione dell'avviso pubblico permanente per la costituzione di una short list di avvocati. 

    Al  riguardo  viene  evidenziato  che nel  Regolamento,  l'avviso  pubblico  per  la  costituzione  di  un  elenco  aperto  di avvocati  destinato  al  conferimento  incarichi  di  patrocinato, assistenza o consulenza legale, pubblicato l'11 novembre 2022, all'articolo 5  dispone che «la manifestazione di interesse a pena di esclusione, deve essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo»

    Premesso  quanto  sopra,  l'Istante «chiede se la manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco […] possa essere legittimamente soggetta alla marca da bollo e se sia corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, oppure se, al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non sia dovuta». 

    Le entrate con  riferimento  al  caso  rappresentato,  osservano che la  legge regionale istituisce l'Agenzia istante  «quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. 

    All'[Istante] è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale. 

    L'[Istante] svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e alla vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

    L'[Istante], nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione  con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri  a carico dei richiedenti». 

    In  base all'articolo  2  dello  statuto, l'Agenzia  ha come fini istituzionali quelli «disciplinati dalla L.R. XXX, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale». 

    Dalla descritta disciplina emerge che l'Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione. 

    Nell'ambito  delle  proprie  attività istituzionale, l'Istante,  con  determinazione ha  adottato il Regolamento che «disciplina la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse presentate da professionisti, finalizzata alla formazione di un elenco ufficiale di avvocati del libero foro, nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale a favore dell'[Istante]» (cfr. articolo 1). 

    Detto Regolamento all'articolo  2  stabilisce  che:  «Non  disponendo l'[Istante]  di una avvocatura interna, è necessario procedere alla individuazione di professionisti legali esterni» (cfr. comma 1); ­ «Al fine di conferire gli incarichi […] viene costituito un elenco suddiviso per sezioni […] di professionisti iscritti all'albo degli avvocati» (cfr. comma 2); ­ «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda degli interessati presentata secondo le scadenze e modalità previste da un apposito avviso pubblico e dal presente regolamento» (cfr. comma 3).

    Il successivo articolo 3 dispone che «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda  del singolo professionista […] redatta su apposito schema ai sensi del d.P.R. n. 445/2000» (cfr. comma 1) e il successivo articolo 4 che «I professionisti che intendono manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare» la documentazione richiesta tra cui rientra anche il «modulo di domanda debitamente  compilato e sottoscritto con firma digitale, completo di marca da bollo annullata,redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000». 

    L'agenzia ricorda che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1  dispone  che  «Sono soggetti all'imposta […] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». 

    Relativamente agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'articolo 3 del predetto d.P.R., l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio.

    Al riguardo, nell'ipotesi oggetto del quesito, l'Agenzia, in quanto  operante  quale  soggetto  autonomo  e distinto dalla Regione, non è dovuta l'imposta di bollo. 

  • Bollo e concessioni governative

    Aumento occupanti alloggi popolari: quando occorre il bollo

    Con risposta a interpello n 298 del 19 aprile le Entrate chiariscono quando le istanze di subentro in alloggi popolari e il relativo provvedimento di accettazione o diniego sono soggetti a imposta di bollo.

    L'azienda istante specifica che le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica  di  proprietà e  la  stipulazione dei contratti di locazione rientrano tra i fini istituzionali attribuiti dalla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, e che, nell'ambito di tali contratti di locazione, l'assegnatario di un immobile può essere autorizzato a ospitare soggetti terzi (ampliando il  nucleo familiare  originario) ovvero, in  caso  di  decesso o abbandono, a far subentrare nel contratto altro membro del nucleo familiare. 

    A tal fine, il richiedente deve presentare apposita istanza, alla quale segue una attività istruttoria dell'ente volta a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, che si conclude  con l'adozione  di  decreti  di  autorizzazione o  diniego da  parte  del Direttore dell'ente medesimo.

    Essa chiede se sussista l'obbligo di apporre «la marca da bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa­ Parte prima, annessa al d.P.R. n. 642/1972 sulla domanda/istanza ed apporre, inoltre, la marca da bollo sul decreto di autorizzazione»

    Le Entrate dopo un riepilogo sulle norme sull'imposta di bollo, e in particolare sulla Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede: 

    • all'articolo 3 che è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine sulle istanze dirette «agli  uffici e  agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo»
    • all'articolo 4 che il tributo in questione è dovuto per gli «Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta,

    forniscono chiarimenti sul caso di specie.

    In particolare, chiariscono che le istanze  dirette  ad  ottenere  un  provvedimento amministrativo dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti territoriali scontano l'imposta di bollo, così come il relativo provvedimento emesso. 

    Con  riferimento al caso di specie  si osserva che in base all'articolo 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, «Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio»

    L'articolo 3 della citata legge 39 recante le  «Funzioni  dei  comuni»,  prevede  al  comma  2  che  «Il  comune può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio gli adempimenti connessi all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica»

    Inoltre,  l'articolo  6 della  legge  in  esame stabilisce, al comma 1, che:

    •  «Le ATER sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; hanno sede nel comune capoluogo di ogni provincia e nella Città Metropolitana di YYY operano nel territorio della stessa». Infine, l'articolo  24  della legge  n.  39  del  2017  stabilisce,  al  comma  1,  che  «I comuni, (…) provvedono all'espletamento delle procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica…» e al comma 2 che «I comuni, nello svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 1, possono avvalersi della collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita convenzione». 

    L'articolo  17 del  regolamento regionale  10  agosto  2018,  n.  4  stabilisce, tra l'altro,  al  comma 1 che  «Qualora l'assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, presenta istanza all'ente proprietario o delegato prima che l'ospitalità abbia inizio»

    Il comma 2 del medesimo articolo dispone che «L'ente proprietario o delegato entro 30 giorni autorizza l'ospitalità previa verifica dell'assenza di morosità o dell'assenza di condizioni di sovra utilizzo dell'alloggio […]». 

    Detta autorizzazione avviene per mezzo di un provvedimento e in base a quanto disposto nel successivo comma 5 «L'ente proprietario o delegato può procedere alla revoca del provvedimento di ospitalità temporanea per gravi e giustificati motivi»

    Dalla ricostruzione normativa le entrate sottolineano che il Comune, nell'espletamento delle predette attività relative all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, può delegare all'ATER gli adempimenti connessi e può, inoltre, avvalersi della collaborazione dell'ATER, sulla base di apposita convenzione.

    Ne consegue che gli atti e provvedimenti emanati dall'istante con riferimento ai descritti adempimenti, appaiono riconducibili allo svolgimento di una funzione amministrativa per conto dell'ente territoriale. 

    Pertanto, le istanze di ospitalità di soggetti terzi presso alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione possano essere presentate «all'ente proprietario o delegato»che emette la relativa autorizzazione. 

    Si ritiene infine che le istanze per l'ospitalità oggetto del quesito siano riconducibili all'ambito applicativo del citato articolo 3 della Tariffa allegata al d.P.R. n.  642  del  1972, con pagamento dell'imposta di  bollo nella misura di 16,00 per ogni foglio, e che il relativo provvedimento di autorizzazione emanato dal Direttore competente sconti l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 della medesima Tariffa.

    Allegati:
  • Bollo e concessioni governative

    Imposta di bollo: non si applica all’istanza di ricognizioni eventi calamitosi

    Con Risposta a interpello n 187 del 1 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sul bollo  sulle  istanze  recanti:

    • ''Ricognizione  dei  danni  subiti  e  domanda di  contributo  per  l'immediata  ripresa  delle  attività  economiche  e produttive''  
    • ''Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione'' 

    In sintesi le Entrate specificano che sono esenti dal bollo le istanze relative alla ricognizione dei danni subiti a causa del maltempo per avere diritto ai contributi previsti per la ripresa immediata delle attività economiche e a sostegno della popolazione.

    Nello specifico si tratta nel caso dell'interpello dei territori colpiti dal maltempo in data 15 settembre 2022 nelle province di Pesaro e Urbino. 

    Successivamente agli eventi meteo eccezionali veniva dichiarato lo stato di emergenza interessate dall'alluvione con lo stanziamento di 5 milioni di euro per la ricostruzione.

    L’ordinanza del 17 settembre del capo della Protezione civile ha definito le modalità di valutazione dei danni riscontrati e di riconoscimento dei contributi ai beneficiari con il allegato i modelli utilizzabile per le richieste e la ricognizione dei danneggiamenti.

    L’istante chiede se, con riferimento alla suddetta modulistica, le istanze di “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” (Modello C1), e di “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione” (Modello B1), siano esenti dall’imposta di bollo come le richieste di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti.
    L'agenzia specifica che l’agevolazione richiamata è prevista dall’articolo 8, comma 3, della Tabella allegato B al Dpr n. 642/1972, che disciplina il tributo.

    In particolare esso esclude dalla tassazione le “Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento”.
    La norma, introdotta dal decreto “Aiuti-quater”, ha la finalità di semplificare le procedure per il riconoscimento tempestivo dei sostegni economici “comunque denominati” a favore delle popolazioni danneggiate da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza da parte dell'Autorità competenti.
     Secondo l’Agenzia, alla luce dello stato di emergenza dichiarato con l’ordinanza del Consiglio dei ministri, le istanze relative alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione”, presentate in seguito all’alluvione che ha colpito le province di Ancona e Pesaro Urbino lo scorso 15 settembre, siano esenti dall’imposta di bollo.

    Allegati: