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Piattaforma sollevamento antincendio messa in servizio: quando sconta il bollo
Una Pubblica Amministrazione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla debenza dell’imposta di bollo per una piattaforma idraulica di sollevamento destinata a servizi antincendio e di soccorso.
L’immatricolazione era stata richiesta all’INAIL, in adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 71, comma 11, del D.lgs. 81/2008, relativo alla messa in servizio di attrezzature di lavoro.
L’ente riteneva che non fosse dovuto il bollo, appellandosi all’esenzione prevista dall’articolo 16 della Tabella allegata al DPR 642/1972, secondo cui: «Gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, sono esenti dal bollo se scambiati tra loro».
Tuttavia, l’INAIL ha richiesto il versamento dell’imposta, non riconoscendo l’esenzione.
Piattaforma sollevamento antincendio messa in servizio: quando sconta il boll
Con la Risposta a interpello n 260/2025 le Entrate hanno chiarito il dubbio sulla debenza del bollo sulla autorizzazione per la messa in servizio della piattaforma antincendio presentata da un ente pubblico all’Inail.
Considerato che l’Inail è un ente pubblico economico e non una amministrazione dello Stato, le istanze presentate all'Istituto rilevano, ai fini dell'imposta di bollo, solo se riguardano la “tenuta di pubblici registri'' e sono tese a ottenere ''un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati''.
In questi casi non si può applicare l’esenzione prevista dall'articolo 16 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972 e il pagamento del bollo grava sull’ente pubblico non economico.
Il punto centrale della vicenda riguarda la natura giuridica dell’INAIL: secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n. 179/E del 2008 (e ora ribadito nella Risposta n. 260/2025 dell’Agenzia delle Entrate), l’INAIL è un ente pubblico non economico, non riconducibile alle amministrazioni dello Stato elencate dall’art. 16 del DPR 642/1972.
Ne consegue che l’esenzione dal bollo non si applica agli atti tra una PA e l’INAIL.
Inoltre, l’articolo 3, comma 1-bis, della Tariffa allegata al DPR 642/1972 stabilisce che: Le istanze telematiche rivolte a enti pubblici per la tenuta di pubblici registri o il rilascio di certificati sono soggette a bollo nella misura di euro 16,00, se tendenti all’ottenimento di un provvedimento amministrativo.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate riconosce che:
- la richiesta non era finalizzata a ottenere un provvedimento amministrativo o un certificato;
- si trattava piuttosto di una comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008, necessaria per la gestione della banca dati dell’INAIL (non di un pubblico registro);
- la richiesta di immatricolazione, inviata tramite l’applicativo CIVA, è classificabile come adempimento tecnico-funzionale privo di valore certificativo.
Pertanto, non si configura il presupposto impositivo per l’applicazione del bollo.
Riepiloghiamo dala risposta delle Entrate una distinzione importante:
- Non è dovutoil bollo quando:
- l’atto è una comunicazione obbligatoria, senza effetti certificativi;
- non vi è richiesta di un provvedimento amministrativo (es. autorizzazione, licenza, ecc.);
- l’ente ricevente (in questo caso l’INAIL) non tiene pubblici registri, ma solo banche dati operative.
- È dovutoil bollo quando:
- l’istanza mira all’ottenimento di un certificato o provvedimento;
- l’interlocutore è un ente diverso da quelli indicati nell’art. 16 (es. INAIL, INPS, altri enti pubblici non economici);
- la comunicazione attiva una procedura amministrativa formale.
In questi casi, l’imposta è a carico dell’ente pubblico mittente, salvo applicazione dell’articolo 8 del DPR 642/1972, secondo cui, nei rapporti con lo Stato, il bollo è a carico dell’altra parte.
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Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: entro il 18 marzo
Entro il 18 marzo, visto che il 16 cade di sabato, le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili 2024.
L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.
Per alcune categorie di soggetti (si tratta, come accennato delle S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione) resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa.
Infatti, questi soggetti sono obbligati a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:- 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro,
- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: per quali libri
E' bene sottolineare che la vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile).
In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.
Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati.
Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: come si paga
I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:
- il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva
- il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24 esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: le sanzioni
Le Entrate specificano che l'omesso versamento è punito con la sanzione amministrativa pari ad un importo che va dal 100 al 200% della tassa medesima e non inferiore a 103 euro.
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Imposta di bollo fatture elettroniche: aggiornamento dall’Agenzia
L'agenzia delle Entrate il 26 ottobre pubblica un aggiornamento della guida sul bollo delle fatture elettroniche.
Scarica qui la versione aggiornata.
Nel dettaglio si pubblicano "le precisazioni sull’utilizzo degli identificativi da indicare nel modello F24, per assolvere il Bollo sulle e-fatture, in relazione ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre".
Quindi per assolvere il Bollo sulle e-fatture, in relazione ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre i codici tributo da riportare sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta, cioè il 2521 e/o il 2522.
Ricordiamo infatti che, in merito alla imposta di bollo sulle e-fatture il 2023 ha segnato una importante novità.
infatti che la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (commi 4 e 5 dell’articolo 3) di conversione del DL n 73/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
In particolare, con la nuova disposizione viene incrementato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro l'anno, il versamento dell’imposta di bollo.
Come specificato dalla norma le novità sono vigore a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023.
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Bollo e-fatture: semplificazioni dal 1 gennaio 2023
La legge n. 122/2022 va a modificare la disposizione in base alla quale, per ridurre gli adempimenti dei contribuenti, se l'imposta di bollo non raggiunge una certa soglia, può essere pagato successivamente rispetto alla scadenza ordinaria senza applicazione di interessi e sanzioni.
In particolare:
- se l’imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non supera 250 euro, è possibile pagare entro il termine fissato per versare l’imposta del secondo trimestre;
- se l’imposta complessivamente dovuta sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 250 euro, la stessa può essere pagata entro il termine fissato per versare l’imposta relativa al terzo trimestre.
Dal 1 gennaio 2023 l’importo-soglia per usufruire delle modalità di versamento unitarie sale a 5.000 euro.
Ne consegue che:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 30 settembre,
- se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.
Pagamento bollo e-fatture: calendario 2023 aggiornato
Il calendario delle scadenze per il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014
Periodo di riferimento
Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre 2023
31 maggio 2023 (*) (**)
2° trimestre 2023
30 settembre 2023 (**)
3° trimestre 2023
30 novembre 2023
4° trimestre 2023
28 febbraio 2024
(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Da tenere presente che se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.
Pagamento bollo e-fatture: i codici tributo per F24
La guida viene aggiornata, nel paragrafo dedicato al versamento dell’imposta, dove si spiega che sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse, l’Agenzia delle entrate procede al calcolo del Bollo dovuto per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre).
Il pagamento viene eseguito indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene addebitato l’importo dovuta.
Attenzione al fatto che, nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
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Elenco avvocati Ente autonomo regionale: niente bollo sulla domanda
Con Risposta a interpello n 448 del 18 ottobre le Entrate chariscono un caso particolare di imposta di bollo.
Nel dettaglio l'istante con determinazione ha approvato il «Regolamento per l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e la revisione dell'elenco degli avvocati e per il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio dell'[Istante]» (
La costituzione dell'elenco è realizzata mediante l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei professionisti interessati, a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico permanente per la costituzione di una short list di avvocati.
Al riguardo viene evidenziato che nel Regolamento, l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati destinato al conferimento incarichi di patrocinato, assistenza o consulenza legale, pubblicato l'11 novembre 2022, all'articolo 5 dispone che «la manifestazione di interesse a pena di esclusione, deve essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo».
Premesso quanto sopra, l'Istante «chiede se la manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco […] possa essere legittimamente soggetta alla marca da bollo e se sia corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, oppure se, al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non sia dovuta».
Le entrate con riferimento al caso rappresentato, osservano che la legge regionale istituisce l'Agenzia istante «quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
All'[Istante] è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.
L'[Istante] svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e alla vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali), e successive modifiche ed integrazioni.
L'[Istante], nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti».
In base all'articolo 2 dello statuto, l'Agenzia ha come fini istituzionali quelli «disciplinati dalla L.R. XXX, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale».
Dalla descritta disciplina emerge che l'Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione.
Nell'ambito delle proprie attività istituzionale, l'Istante, con determinazione ha adottato il Regolamento che «disciplina la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse presentate da professionisti, finalizzata alla formazione di un elenco ufficiale di avvocati del libero foro, nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale a favore dell'[Istante]» (cfr. articolo 1).
Detto Regolamento all'articolo 2 stabilisce che: «Non disponendo l'[Istante] di una avvocatura interna, è necessario procedere alla individuazione di professionisti legali esterni» (cfr. comma 1); «Al fine di conferire gli incarichi […] viene costituito un elenco suddiviso per sezioni […] di professionisti iscritti all'albo degli avvocati» (cfr. comma 2); «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda degli interessati presentata secondo le scadenze e modalità previste da un apposito avviso pubblico e dal presente regolamento» (cfr. comma 3).
Il successivo articolo 3 dispone che «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda del singolo professionista […] redatta su apposito schema ai sensi del d.P.R. n. 445/2000» (cfr. comma 1) e il successivo articolo 4 che «I professionisti che intendono manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare» la documentazione richiesta tra cui rientra anche il «modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, completo di marca da bollo annullata,redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000».
L'agenzia ricorda che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1 dispone che «Sono soggetti all'imposta […] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».
Relativamente agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'articolo 3 del predetto d.P.R., l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio.
Al riguardo, nell'ipotesi oggetto del quesito, l'Agenzia, in quanto operante quale soggetto autonomo e distinto dalla Regione, non è dovuta l'imposta di bollo.
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Imposta di bollo virtuale: cosa fare se versata in eccesso
Con Risposta a interpello n 350 del 19 maggio 2023 le Entrate chiariscono un caso di riliquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis, del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642, con versamento in eccesso e sinteticamente affermano che non è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva poiché nel caso di specie sono scaduti i termini.
Vediamo come recuperare i maggiori importi versati.
L'Istante chiede di conoscere la corretta procedura da seguire per emendare una dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (di seguito anche "d.P.R. n. 642/72") che il contribuente riscontri non corretta, dopo la scadenza del termine ultimo per l'invio.
In particolare, chiede di conoscere come vada operativamente gestito il caso in cui la correzione dell'errore determini un maggior credito/minor debito in capo al contribuente e quale sia la corretta procedura per recuperare quanto indebitamente versato.
Le entrate ricordano che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012).
In particolare, il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all'Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.
A partire dall'anno solare che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il soggetto autorizzato, alle previste scadenze, presenta all'Ufficio una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o a quella successiva.
La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l'anno in corso.
Ciò premesso, la soluzione ai quesiti posti dall'Istante impone di definire chiaramente i confini e i termini della possibilità di presentare una "dichiarazione sostitutiva", come esposto dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, richiamate dallo stesso Istante.
Occorre preliminarmente precisare che, come evidenziato diversamente da quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo allegate al Provvedimento del 17 dicembre 2015, quelle attualmente in vigore, emanate con Provvedimento del 25 settembre 2019, non prevedono un termine ultimo entro il quale inviare detta dichiarazione sostitutiva.
Le istruzioni chiariscono, infatti, che la dichiarazione sostitutiva, con "cui si intende rettificare o integrare una dichiarazione dello stesso tipo già presentata", "sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata" senza precisare, come invece effettuato nelle precedenti versioni del modello, che la stessa deve essere presentata "prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione consuntiva".
Pur riconoscendo la portata generale della disciplina sul ravvedimento operoso (articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997 come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 – legge di stabilità 2015), che opera nello specifico ambito sanzionatorio, comportando un affievolimento delle misure punitive applicabili a fronte delle violazioni amministrative tributarie, e pur condividendo che per effetto di tale disciplina si deve ritenere applicabile, anche ai fini dell'imposta di bollo assolta virtualmente, la possibilità di correggere errori o omissioni che hanno determinato un minore debito d'imposta attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva entro il termine di decadenza dell'azione accertativa (cfr. al riguardo quanto chiarito nella Circolare 16/E del 14 aprile 2015 a proposito dell'omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio), tuttavia il richiamo alla suddetta normativa non appare conferente nell'ipotesi in cui il contribuente intenda correggere, con il medesimo strumento, eventuali errori o omissioni commessi a proprio danno.
La disciplina della dichiarazione integrativa a "favore", contenuta negli artt. 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, nella formulazione vigente a seguito dell'emanazione dell'articolo 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 è infatti applicabile, esclusivamente, alle dichiarazioni presentate ai fini
- (i) delle imposte sui redditi,
- (ii) dell'imposta regionale sulle attività produttive,
- (iii) dei sostituti d'imposta e
- (iv) dell'imposta sul valore aggiunto.
La predetta elencazione riveste carattere tassativo.
Ne deriva che, in assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa a favore non può trovare applicazione ai fini dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Per quanto attiene alle modalità di recupero dell'imposta di bollo corrisposta dall'istante per l'annualità 2021, si ritiene che gli importi versati possano essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza, da presentarsi ai sensi dell'articolo 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
Detta imposta non può invece essere compensata con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2022.
Le previsioni recate dall'articolo 15, comma 6, e 15-bis del d.P.R. n. 642/72, richiamate dall'Istante, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell'acconto dell'imposta di bollo) in cui l'imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell'imposta di bollo da effettuare e, pertanto, la loro applicazione non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie differenti, come quella oggetto di esame nel presente interpello (in senso conforme si veda quanto chiarito nella Risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014).
Allegati: -
Pagamenti ai tabaccai: in contanti per monopoli, bollati e postali
Le Dogane con determina n 484555 del 24 ottobre con l'unico articolo 1 chiariscono che:
"I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati".
Ricordiamo che il decreto sull'attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che NON accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell'obbligo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022.
La data del 1° gennaio 2023 era stata introdotta dal DL n. 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n 310 del 31.12.2021.
Perciò i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, sono obbligati ad avere il Pos e accettare pagamenti elettronici.
In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.
Secondo il provvedimento delle Dogane sono ora esclusi da tale obbligo, i tabaccai, vediamo il perché.
Le Dogane, partendo dalla considerazione che il rivenditore su questi beni percepisce un aggio con riferimento al prezzo di vendita al pubblico, escludono tali soggetti dall'obbligo in questione, poiché l’aggio percepito dal rivenditore per i beni indicati, "verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico", e il costo della transazione con moneta digitale non può essere traslato sull’acquirente.
Ricordiamo infatti che il prezzo di tali beni è determinato per legge o tramite convenzione.
Secondo ADM, «in relazione ai generi di monopolio, risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell’accisa assolta a monte dal depositario all’atto dell’immissione in consumo» e quindi «risulta escluso il rischio di evasione fiscale nonché di pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato».