• Bollo e concessioni governative

    Piattaforma sollevamento antincendio messa in servizio: quando sconta il bollo

    Una Pubblica Amministrazione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla debenza dell’imposta di bollo per una piattaforma idraulica di sollevamento destinata a servizi antincendio e di soccorso.

    L’immatricolazione era stata richiesta all’INAIL, in adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 71, comma 11, del D.lgs. 81/2008, relativo alla messa in servizio di attrezzature di lavoro.

    L’ente riteneva che non fosse dovuto il bollo, appellandosi all’esenzione prevista dall’articolo 16 della Tabella allegata al DPR 642/1972, secondo cui: «Gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, sono esenti dal bollo se scambiati tra loro».

    Tuttavia, l’INAIL ha richiesto il versamento dell’imposta, non riconoscendo l’esenzione. 

    Piattaforma sollevamento antincendio messa in servizio: quando sconta il boll

    Con la Risposta a interpello n 260/2025 le Entrate hanno chiarito il dubbio sulla debenza del bollo sulla autorizzazione per la messa in servizio della piattaforma antincendio presentata da un ente pubblico all’Inail.

    Considerato che l’Inail è un ente pubblico economico e non una amministrazione dello Stato, le istanze presentate all'Istituto rilevano, ai fini dell'imposta di bollo, solo se riguardano la tenuta di pubblici registri'' e sono tese a ottenere ''un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati''.

    In questi casi non si può applicare l’esenzione prevista dall'articolo 16 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972 e il pagamento del bollo grava sull’ente pubblico non economico.

    Il punto centrale della vicenda riguarda la natura giuridica dell’INAIL: secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n. 179/E del 2008 (e ora ribadito nella Risposta n. 260/2025 dell’Agenzia delle Entrate), l’INAIL è un ente pubblico non economico, non riconducibile alle amministrazioni dello Stato elencate dall’art. 16 del DPR 642/1972.

    Ne consegue che l’esenzione dal bollo non si applica agli atti tra una PA e l’INAIL.

    Inoltre, l’articolo 3, comma 1-bis, della Tariffa allegata al DPR 642/1972 stabilisce che: Le istanze telematiche rivolte a enti pubblici per la tenuta di pubblici registri o il rilascio di certificati sono soggette a bollo nella misura di euro 16,00, se tendenti all’ottenimento di un provvedimento amministrativo.

    Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate riconosce che:

    • la richiesta non era finalizzata a ottenere un provvedimento amministrativo o un certificato;
    • si trattava piuttosto di una comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008, necessaria per la gestione della banca dati dell’INAIL (non di un pubblico registro);
    • la richiesta di immatricolazione, inviata tramite l’applicativo CIVA, è classificabile come adempimento tecnico-funzionale privo di valore certificativo.

    Pertanto, non si configura il presupposto impositivo per l’applicazione del bollo.

    Riepiloghiamo dala risposta delle Entrate una distinzione importante:

    • Non è dovutoil bollo quando:
      • l’atto è una comunicazione obbligatoria, senza effetti certificativi;
      • non vi è richiesta di un provvedimento amministrativo (es. autorizzazione, licenza, ecc.);
      • l’ente ricevente (in questo caso l’INAIL) non tiene pubblici registri, ma solo banche dati operative.
    •  È dovutoil bollo quando:
      • l’istanza mira all’ottenimento di un certificato o provvedimento;
      • l’interlocutore è un ente diverso da quelli indicati nell’art. 16 (es. INAIL, INPS, altri enti pubblici non economici);
      • la comunicazione attiva una procedura amministrativa formale.

    In questi casi, l’imposta è a carico dell’ente pubblico mittente, salvo applicazione dell’articolo 8 del DPR 642/1972, secondo cui, nei rapporti con lo Stato, il bollo è a carico dell’altra parte.

  • Bollo e concessioni governative

    Bollo assicurazione vita: istruzioni per il versamento

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 7 del 4 giugno con chiarimenti sulle misure in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita.

    Si ricorda che l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 con i commi 87 e 88, introduce misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita prevedendo il versamento annuale.

    Il 6 giugno viene anche pubblicata la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni per il relativo versamento del bollo secondo le novità introdotte.

    Leggi anche  Bollo Assicurazione ramo Vita: pagamento in anticipo             

    Vediamo tutti i chiarimenti delle Entrate e come pagare.

    Bollo comunicazione assicurazione vita: l’Ade pubblica i chiarimenti

    La nuova norma stabilisce che, a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter3, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 44 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.
    Al fine di inquadrare sinteticamente la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2024 alle comunicazioni relative ai prodotti assicurativi di cui ai rami vita III e V, si ricorda che, in forza dell’articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012, l’imposta di bollo per ciascun anno era «dovuta all’atto del rimborso o riscatto».
    La novità ha previsto che, per le comunicazioni relative alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V, il versamento dell’imposta di bollo debba essere effettuato dalle imprese di assicurazioni annualmente e ciò riguarda sia i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 sia quelli in essere a tale data.
    La modalità di versamento è quella ordinariamente prevista dall’articolo 4 del D.M. 24 maggio 2012, ossia, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis7 del DPR n. 642 del 1972, in modalità virtuale, mediante il modello F24.
    Ai fini della determinazione dell’acconto di cui al citato articolo 15-bis, previsto nella misura del «100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15», il cui versamento avviene entro il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l’imposta di bollo dovuta annualmente secondo le modalità sopra indicate.
    Restano ferme le modalità di utilizzo dell’acconto precisate con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015.
    L'agenzia evidenzia che si deve ritenere ammissibile, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, l’utilizzo in compensazione (c.d. compensazione orizzontale) di crediti relativi ad altri tributi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2418. 6
    In forza del medesimo comma 87, inoltre, «resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza».

    Rateazione versamento imposta di bollo accantonata fino al 2024

    La Circoalre n 7/2025 specifica che l’articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2025 chiarisce le modalità di versamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, relativamente agli anni precedenti, fino al 2024, per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025.

    In particolare, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, è versata in base alle seguenti quote e scadenze:

    • il 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
    •  il 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
    •  il 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
    •  il 10 per cento entro il 30 giugno 2028.

    Anche in questo caso, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione, secondo il piano di rateazione sopra illustrato, è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

    Per quanto riguarda i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente o integralmente) medio tempore, ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le modalità previste dal precedente comma 87.

    Si precisa che, anche in tali casi, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale è computato dall’impresa di assicurazione in diminuzione della prestazione erogata al cliente alla scadenza o al riscatto della polizza, ancorché non ancora versato all’erario.

    Bollo assicurazioni vita: codici tributo per versare con F24

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo dovuta, in modalità virtuale, dalle compagnie di assicurazione sulle  comunicazioni periodiche ai propri clienti le entrate hanno istituito il codice tributo 2510.

    Con l'entrata in vigore dell’ultima legge di Bilancio 2025, il regime fiscale relativo alle comunicazioni riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita è stato aggiornato e sono state introdotte nuove modalità di versamento dell'imposta di bollo. 

    Vengono istituiti anche i codici tributo necessari per adempiere al pagamento delle assicurazioni in corso al 1° gennaio 2025.

    Leggi la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni

  • Bollo e concessioni governative

    Imposta di bollo sulle quietanze delle Ft: quando spetta l’esenzione

    Con Risposta a interpello n 129 del 5 giugno le Entrate trattano chiarimenti sull'imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito delle emissioni di fatture soggette al bollo.

    L'agenzia chiarisce quando si paga il bollo anche sulla quietanza della fattura.

    L'Ente istante nell'espletamento della propria attività amministrativa «intrattiene rapporti regolati da fatture esenti IVA e, di conseguenza assoggettate ad imposta di bollo, nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali con natura di Amministrazioni dello Stato» e in tale ultimo caso, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 642 del 1972.

    Ciò posto, l'Ente chiede se alle quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all'imposta di bollo, si applichi la nota 2 dell'articolo 13, comma 1 della Tariffa, allegato A del d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede una esenzione.

    Vediamo il chiarimento delle Entrate.

    Bollo sulle quietanze delle Ft: quando spetta l’esenzione

    Le Entrate hanno replicato ricordando che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dispone che «Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa».

    A tale proposito, l'articolo 13, comma 1 della Tariffa allegata al citato d.P.R., dispone che l'imposta si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le «Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria»

    La nota 2 del medesimo articolo 13, comma 1 prevede, inoltre, che «L'imposta non è dovuta: 

    • a) quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
    • b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti».

    Pertanto, quindi, l'applicazione della citata lett. b) richiede necessariamente che la quietanza sia fisicamente apposta sul documento già assoggettato ad imposta di bollo ovvero esente.

    In tal senso, con la risposta pubblicata il 5 febbraio 2020, n. 21, infatti, è stato chiarito che le quietanze «in linea generale […] devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00» e, inoltre, è stato precisato che non è dovuta l'imposta di bollo per le quietanze relative a fatture ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti Iva ovvero già assoggettate all'imposta di bollo.

    L'articolo 8 del richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 prevede che «Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario».

    L'articolo 1199 del codice civile dispone che «Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza».

    Nel caso in esame, la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l'imposta di bollo e, pertanto, trattandosi di un nuovo atto che risulta annoverato tra quelli indicati nell'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, è soggetto ad imposta di bollo secondo la regola generale.

    Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che, nel caso di specie, sulle quietanze oggetto del quesito l'imposta di bollo, dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972, nei termini sopra indicati.

  • Bollo e concessioni governative

    Bollo Assicurazione ramo Vita: pagamento in anticipo

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore il 1° gennaio 2025 introduce misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita.
    In particolare, si interviene sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disponendo che il corrispondente ammontare
    sia versato annualmente
    e prevedendo, per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale già maturata.

    Vediamo i dettagli della norma.

    Anticipo bollo Assicurazioni vita: novità 2025

    L'art 1 con i commi 87 e 88 rubricato Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita del testo approvato alla Camera prevede che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (2 per mille) di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.

    Si ricorda che in base al richiamato articolo 13, sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di

    deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività è prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo.

    Si rileva che la legislazione vigente prevede l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari. Tali comunicazioni sono assoggettate a tassazione in misura proporzionale, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di deposito, ferma restando l’applicazione dell’imposta in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche e a soggetti diversi, pari, rispettivamente, a 34,20 euro e a 100 euro. 

    Per quanto riguarda i prodotti finanziari, è prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo, calcolato sul valore dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari al termine del periodo rendicontato. L’imposta è dovuta, in ogni caso, nella misura minima di 34,20 euro annui.

    Ai fini dell’applicazione dell’imposta e del relativo versamento, la comunicazione relativa a prodotti finanziari si considera inviata, in ogni caso, almeno una volta all’anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

    L’articolo 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari, prevede che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione di cui ai rami III (assicurazioni, di cui ai rami sulla durata della vita e di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento) e V (operazioni di capitalizzazione), di cui all’articolo 2, comma 1,decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l’imposta di bollo, sebbene determinata dall’ente gestore al 31 dicembre di ogni anno, deve essere versata solo al momento del rimborso o del riscatto.

    Per tali prodotti, quindi, l’imposta viene calcolata anno per anno sul valore della polizza e versata dall’ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente.

    La disposizione in esame prevede il versamento dell’imposta ogni anno anche per le polizze di assicurazione di cui ai rami III e V. 

    Resta comunque fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

    Si specificano le modalità di versamento dell’imposta, stabilendo che per i contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo di cui al sopra citato articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al:

    • 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
    • 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
    • 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
    • 10 per cento della restante quota entro il 30 giugno 2028.

    Anche in questo caso, si ribadisce che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

  • Bollo e concessioni governative

    Imposta di bollo fatture elettroniche: aggiornamento dall’Agenzia

    L'agenzia delle Entrate il 26 ottobre pubblica un aggiornamento della guida sul bollo delle fatture elettroniche.

    Scarica qui la versione aggiornata.

    Nel dettaglio si pubblicano "le precisazioni sull’utilizzo degli identificativi da indicare nel modello F24, per assolvere il Bollo sulle e-fatture, in relazione ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre".

    Quindi per assolvere il Bollo sulle e-fatture, in relazione ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre i codici tributo da riportare sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta, cioè il 2521 e/o il 2522.

    Ricordiamo infatti che, in merito alla imposta di bollo sulle e-fatture il 2023 ha segnato una importante novità.

    infatti che la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (commi 4 e 5 dell’articolo 3) di conversione del DL n 73/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

    In particolare, con la nuova disposizione viene incrementato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro l'anno, il versamento dell’imposta di bollo. 

    Come specificato dalla norma le novità sono vigore a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023. 

    Ti consigliamo anche: Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trimestre 2023: pagamento entro il 2 ottobre

    Bollo e-fatture: semplificazioni dal 1 gennaio 2023

    La legge n. 122/2022 va a modificare la disposizione in base alla quale, per ridurre gli adempimenti dei contribuenti, se l'imposta di bollo non raggiunge una certa soglia, può essere pagato successivamente rispetto alla scadenza ordinaria senza applicazione di interessi e sanzioni. 

    In particolare:

    • se l’imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non supera 250 euro, è possibile pagare entro il termine fissato per versare l’imposta del secondo trimestre; 
    • se l’imposta complessivamente dovuta sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 250 euro, la stessa può essere pagata entro il termine fissato per versare l’imposta relativa al terzo trimestre.

    Dal 1 gennaio 2023 l’importo-soglia per usufruire delle modalità di versamento unitarie sale a 5.000 euro. 

    Ne consegue che: 

    • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 30 settembre, 
    • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

    Pagamento bollo e-fatture: calendario 2023 aggiornato

    Il calendario delle scadenze per il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014

    Periodo di riferimento

    Scadenza versamento imposta di bollo

    1° trimestre 2023

    31 maggio 2023 (*) (**)

    2° trimestre 2023

    30 settembre 2023 (**)

    3° trimestre 2023

    30 novembre 2023

    4° trimestre 2023

    28 febbraio 2024

    (*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

    (**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

    Da tenere presente che se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

    Pagamento bollo e-fatture: i codici tributo per F24

    La guida viene aggiornata, nel paragrafo dedicato al versamento dell’imposta, dove si spiega che sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse, l’Agenzia delle entrate procede al calcolo del Bollo dovuto per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre).
    Il pagamento viene eseguito indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene addebitato l’importo dovuta.
    Attenzione al fatto che, nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
    In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.
    I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

    • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
    • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
    • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
    • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
    • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
    • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
  • Bollo e concessioni governative

    Pagamenti ai tabaccai: in contanti per monopoli, bollati e postali

    Le Dogane con determina n 484555 del 24 ottobre con l'unico articolo 1 chiariscono che: 

    "I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati".

    Ricordiamo che il decreto sull'attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che NON accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell'obbligo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022.

    La data del 1° gennaio 2023 era stata introdotta dal DL n. 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n 310 del 31.12.2021.

    Perciò i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, sono obbligati ad avere il Pos e accettare pagamenti elettronici. 

    In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

    Secondo il provvedimento delle Dogane sono ora esclusi da tale obbligo, i tabaccai, vediamo il perché.

    Le Dogane, partendo dalla considerazione che il rivenditore su questi beni percepisce un aggio con riferimento al prezzo di vendita al pubblico, escludono tali soggetti dall'obbligo in questione, poiché l’aggio percepito dal rivenditore per i beni indicati, "verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico", e il costo della transazione con moneta digitale non può essere traslato sull’acquirente.

    Ricordiamo infatti che il prezzo di tali beni è determinato per legge o tramite convenzione. 

    Secondo ADM, «in relazione ai generi di monopolio, risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell’accisa assolta a monte dal depositario all’atto dell’immissione in consumo» e quindi «risulta escluso il rischio di evasione fiscale nonché di pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato».