• Bollo e concessioni governative

    Bollo assicurazione vita: istruzioni per il versamento

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 7 del 4 giugno con chiarimenti sulle misure in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita.

    Si ricorda che l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 con i commi 87 e 88, introduce misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita prevedendo il versamento annuale.

    Il 6 giugno viene anche pubblicata la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni per il relativo versamento del bollo secondo le novità introdotte.

    Leggi anche  Bollo Assicurazione ramo Vita: pagamento in anticipo             

    Vediamo tutti i chiarimenti delle Entrate e come pagare.

    Bollo comunicazione assicurazione vita: l’Ade pubblica i chiarimenti

    La nuova norma stabilisce che, a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter3, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 44 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.
    Al fine di inquadrare sinteticamente la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2024 alle comunicazioni relative ai prodotti assicurativi di cui ai rami vita III e V, si ricorda che, in forza dell’articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012, l’imposta di bollo per ciascun anno era «dovuta all’atto del rimborso o riscatto».
    La novità ha previsto che, per le comunicazioni relative alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V, il versamento dell’imposta di bollo debba essere effettuato dalle imprese di assicurazioni annualmente e ciò riguarda sia i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 sia quelli in essere a tale data.
    La modalità di versamento è quella ordinariamente prevista dall’articolo 4 del D.M. 24 maggio 2012, ossia, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis7 del DPR n. 642 del 1972, in modalità virtuale, mediante il modello F24.
    Ai fini della determinazione dell’acconto di cui al citato articolo 15-bis, previsto nella misura del «100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15», il cui versamento avviene entro il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l’imposta di bollo dovuta annualmente secondo le modalità sopra indicate.
    Restano ferme le modalità di utilizzo dell’acconto precisate con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015.
    L'agenzia evidenzia che si deve ritenere ammissibile, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, l’utilizzo in compensazione (c.d. compensazione orizzontale) di crediti relativi ad altri tributi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2418. 6
    In forza del medesimo comma 87, inoltre, «resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza».

    Rateazione versamento imposta di bollo accantonata fino al 2024

    La Circoalre n 7/2025 specifica che l’articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2025 chiarisce le modalità di versamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, relativamente agli anni precedenti, fino al 2024, per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025.

    In particolare, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, è versata in base alle seguenti quote e scadenze:

    • il 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
    •  il 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
    •  il 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
    •  il 10 per cento entro il 30 giugno 2028.

    Anche in questo caso, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione, secondo il piano di rateazione sopra illustrato, è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

    Per quanto riguarda i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente o integralmente) medio tempore, ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le modalità previste dal precedente comma 87.

    Si precisa che, anche in tali casi, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale è computato dall’impresa di assicurazione in diminuzione della prestazione erogata al cliente alla scadenza o al riscatto della polizza, ancorché non ancora versato all’erario.

    Bollo assicurazioni vita: codici tributo per versare con F24

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo dovuta, in modalità virtuale, dalle compagnie di assicurazione sulle  comunicazioni periodiche ai propri clienti le entrate hanno istituito il codice tributo 2510.

    Con l'entrata in vigore dell’ultima legge di Bilancio 2025, il regime fiscale relativo alle comunicazioni riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita è stato aggiornato e sono state introdotte nuove modalità di versamento dell'imposta di bollo. 

    Vengono istituiti anche i codici tributo necessari per adempiere al pagamento delle assicurazioni in corso al 1° gennaio 2025.

    Leggi la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni

  • Bollo e concessioni governative

    Bollo con l’F24: le novità dal 2025

    Il testo del Dlgs n 139 del 18 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 3 ottobre.

    Tra le misure del decreto l'art 4 reca “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.” e contiene una novità che partirà dall'anno prossimo, vediamo tutti i dettagli.

    Bollo con l’F24: le novità dal 2025

    In particolare, in merito all'imposta di bollo il Dlgs n 139/2024 prevede che il pagamento dell’imposta di bollo, a partire dal 1° gennaio 2025, si potrà versare con modello F24.

    Questa possibilità è contenuta nell’articolo 4 che prevede che, la disposizione si applica agli atti da registrare in termine fisso e stabilisce che: “l’imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    La decorrenza dal 2025 è prevista dall’articolo 9 dello stesso decreto che stabilisce che le nuove disposizioni decorrano dal prossimo anno per:

    • gli atti pubblici formati
    • gli atti giudiziari pubblicati o emanati;
    • le scritture private autenticate o presentate per la registrazione;
    • le successioni aperte;
    • agli atti a titolo gratuito.

    Occorre evidenziare che oltre al bollo tramite F24 si aggiunge alla possibilità per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di pagare l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico.

    Si tratta in particolare, della “marca da bollo digitale”, reperibile in tabaccheria, che certifica il versamento dell’imposta di bollo.

  • Bollo e concessioni governative

    Bollo Assicurazione ramo Vita: pagamento in anticipo

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore il 1° gennaio 2025 introduce misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita.
    In particolare, si interviene sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disponendo che il corrispondente ammontare
    sia versato annualmente
    e prevedendo, per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale già maturata.

    Vediamo i dettagli della norma.

    Anticipo bollo Assicurazioni vita: novità 2025

    L'art 1 con i commi 87 e 88 rubricato Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita del testo approvato alla Camera prevede che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (2 per mille) di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.

    Si ricorda che in base al richiamato articolo 13, sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di

    deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività è prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo.

    Si rileva che la legislazione vigente prevede l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari. Tali comunicazioni sono assoggettate a tassazione in misura proporzionale, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di deposito, ferma restando l’applicazione dell’imposta in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche e a soggetti diversi, pari, rispettivamente, a 34,20 euro e a 100 euro. 

    Per quanto riguarda i prodotti finanziari, è prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo, calcolato sul valore dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari al termine del periodo rendicontato. L’imposta è dovuta, in ogni caso, nella misura minima di 34,20 euro annui.

    Ai fini dell’applicazione dell’imposta e del relativo versamento, la comunicazione relativa a prodotti finanziari si considera inviata, in ogni caso, almeno una volta all’anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

    L’articolo 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari, prevede che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione di cui ai rami III (assicurazioni, di cui ai rami sulla durata della vita e di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento) e V (operazioni di capitalizzazione), di cui all’articolo 2, comma 1,decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l’imposta di bollo, sebbene determinata dall’ente gestore al 31 dicembre di ogni anno, deve essere versata solo al momento del rimborso o del riscatto.

    Per tali prodotti, quindi, l’imposta viene calcolata anno per anno sul valore della polizza e versata dall’ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente.

    La disposizione in esame prevede il versamento dell’imposta ogni anno anche per le polizze di assicurazione di cui ai rami III e V. 

    Resta comunque fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

    Si specificano le modalità di versamento dell’imposta, stabilendo che per i contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo di cui al sopra citato articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al:

    • 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
    • 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
    • 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
    • 10 per cento della restante quota entro il 30 giugno 2028.

    Anche in questo caso, si ribadisce che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

  • Bollo e concessioni governative

    Elenco avvocati Ente autonomo regionale: niente bollo sulla domanda

    Con Risposta a interpello n 448 del 18 ottobre le Entrate chariscono un caso particolare di imposta di bollo.

    Nel dettaglio l'istante con determinazione ha approvato il «Regolamento per l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e  la revisione dell'elenco degli avvocati e per il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio dell'[Istante]» (

    La  costituzione  dell'elenco  è  realizzata  mediante  l'acquisizione  delle  manifestazioni  di  interesse  da  parte  dei professionisti  interessati,  a  seguito  di pubblicazione dell'avviso pubblico permanente per la costituzione di una short list di avvocati. 

    Al  riguardo  viene  evidenziato  che nel  Regolamento,  l'avviso  pubblico  per  la  costituzione  di  un  elenco  aperto  di avvocati  destinato  al  conferimento  incarichi  di  patrocinato, assistenza o consulenza legale, pubblicato l'11 novembre 2022, all'articolo 5  dispone che «la manifestazione di interesse a pena di esclusione, deve essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo»

    Premesso  quanto  sopra,  l'Istante «chiede se la manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco […] possa essere legittimamente soggetta alla marca da bollo e se sia corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, oppure se, al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non sia dovuta». 

    Le entrate con  riferimento  al  caso  rappresentato,  osservano che la  legge regionale istituisce l'Agenzia istante  «quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. 

    All'[Istante] è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale. 

    L'[Istante] svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e alla vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

    L'[Istante], nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione  con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri  a carico dei richiedenti». 

    In  base all'articolo  2  dello  statuto, l'Agenzia  ha come fini istituzionali quelli «disciplinati dalla L.R. XXX, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale». 

    Dalla descritta disciplina emerge che l'Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione. 

    Nell'ambito  delle  proprie  attività istituzionale, l'Istante,  con  determinazione ha  adottato il Regolamento che «disciplina la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse presentate da professionisti, finalizzata alla formazione di un elenco ufficiale di avvocati del libero foro, nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale a favore dell'[Istante]» (cfr. articolo 1). 

    Detto Regolamento all'articolo  2  stabilisce  che:  «Non  disponendo l'[Istante]  di una avvocatura interna, è necessario procedere alla individuazione di professionisti legali esterni» (cfr. comma 1); ­ «Al fine di conferire gli incarichi […] viene costituito un elenco suddiviso per sezioni […] di professionisti iscritti all'albo degli avvocati» (cfr. comma 2); ­ «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda degli interessati presentata secondo le scadenze e modalità previste da un apposito avviso pubblico e dal presente regolamento» (cfr. comma 3).

    Il successivo articolo 3 dispone che «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda  del singolo professionista […] redatta su apposito schema ai sensi del d.P.R. n. 445/2000» (cfr. comma 1) e il successivo articolo 4 che «I professionisti che intendono manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare» la documentazione richiesta tra cui rientra anche il «modulo di domanda debitamente  compilato e sottoscritto con firma digitale, completo di marca da bollo annullata,redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000». 

    L'agenzia ricorda che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1  dispone  che  «Sono soggetti all'imposta […] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». 

    Relativamente agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'articolo 3 del predetto d.P.R., l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio.

    Al riguardo, nell'ipotesi oggetto del quesito, l'Agenzia, in quanto  operante  quale  soggetto  autonomo  e distinto dalla Regione, non è dovuta l'imposta di bollo. 

  • Bollo e concessioni governative

    Aumento occupanti alloggi popolari: quando occorre il bollo

    Con risposta a interpello n 298 del 19 aprile le Entrate chiariscono quando le istanze di subentro in alloggi popolari e il relativo provvedimento di accettazione o diniego sono soggetti a imposta di bollo.

    L'azienda istante specifica che le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica  di  proprietà e  la  stipulazione dei contratti di locazione rientrano tra i fini istituzionali attribuiti dalla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, e che, nell'ambito di tali contratti di locazione, l'assegnatario di un immobile può essere autorizzato a ospitare soggetti terzi (ampliando il  nucleo familiare  originario) ovvero, in  caso  di  decesso o abbandono, a far subentrare nel contratto altro membro del nucleo familiare. 

    A tal fine, il richiedente deve presentare apposita istanza, alla quale segue una attività istruttoria dell'ente volta a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, che si conclude  con l'adozione  di  decreti  di  autorizzazione o  diniego da  parte  del Direttore dell'ente medesimo.

    Essa chiede se sussista l'obbligo di apporre «la marca da bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa­ Parte prima, annessa al d.P.R. n. 642/1972 sulla domanda/istanza ed apporre, inoltre, la marca da bollo sul decreto di autorizzazione»

    Le Entrate dopo un riepilogo sulle norme sull'imposta di bollo, e in particolare sulla Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede: 

    • all'articolo 3 che è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine sulle istanze dirette «agli  uffici e  agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo»
    • all'articolo 4 che il tributo in questione è dovuto per gli «Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta,

    forniscono chiarimenti sul caso di specie.

    In particolare, chiariscono che le istanze  dirette  ad  ottenere  un  provvedimento amministrativo dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti territoriali scontano l'imposta di bollo, così come il relativo provvedimento emesso. 

    Con  riferimento al caso di specie  si osserva che in base all'articolo 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, «Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio»

    L'articolo 3 della citata legge 39 recante le  «Funzioni  dei  comuni»,  prevede  al  comma  2  che  «Il  comune può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio gli adempimenti connessi all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica»

    Inoltre,  l'articolo  6 della  legge  in  esame stabilisce, al comma 1, che:

    •  «Le ATER sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; hanno sede nel comune capoluogo di ogni provincia e nella Città Metropolitana di YYY operano nel territorio della stessa». Infine, l'articolo  24  della legge  n.  39  del  2017  stabilisce,  al  comma  1,  che  «I comuni, (…) provvedono all'espletamento delle procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica…» e al comma 2 che «I comuni, nello svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 1, possono avvalersi della collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita convenzione». 

    L'articolo  17 del  regolamento regionale  10  agosto  2018,  n.  4  stabilisce, tra l'altro,  al  comma 1 che  «Qualora l'assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, presenta istanza all'ente proprietario o delegato prima che l'ospitalità abbia inizio»

    Il comma 2 del medesimo articolo dispone che «L'ente proprietario o delegato entro 30 giorni autorizza l'ospitalità previa verifica dell'assenza di morosità o dell'assenza di condizioni di sovra utilizzo dell'alloggio […]». 

    Detta autorizzazione avviene per mezzo di un provvedimento e in base a quanto disposto nel successivo comma 5 «L'ente proprietario o delegato può procedere alla revoca del provvedimento di ospitalità temporanea per gravi e giustificati motivi»

    Dalla ricostruzione normativa le entrate sottolineano che il Comune, nell'espletamento delle predette attività relative all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, può delegare all'ATER gli adempimenti connessi e può, inoltre, avvalersi della collaborazione dell'ATER, sulla base di apposita convenzione.

    Ne consegue che gli atti e provvedimenti emanati dall'istante con riferimento ai descritti adempimenti, appaiono riconducibili allo svolgimento di una funzione amministrativa per conto dell'ente territoriale. 

    Pertanto, le istanze di ospitalità di soggetti terzi presso alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione possano essere presentate «all'ente proprietario o delegato»che emette la relativa autorizzazione. 

    Si ritiene infine che le istanze per l'ospitalità oggetto del quesito siano riconducibili all'ambito applicativo del citato articolo 3 della Tariffa allegata al d.P.R. n.  642  del  1972, con pagamento dell'imposta di  bollo nella misura di 16,00 per ogni foglio, e che il relativo provvedimento di autorizzazione emanato dal Direttore competente sconti l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 della medesima Tariffa.

    Allegati:
  • Bollo e concessioni governative

    Pagamenti ai tabaccai: in contanti per monopoli, bollati e postali

    Le Dogane con determina n 484555 del 24 ottobre con l'unico articolo 1 chiariscono che: 

    "I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati".

    Ricordiamo che il decreto sull'attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che NON accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell'obbligo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022.

    La data del 1° gennaio 2023 era stata introdotta dal DL n. 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n 310 del 31.12.2021.

    Perciò i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, sono obbligati ad avere il Pos e accettare pagamenti elettronici. 

    In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

    Secondo il provvedimento delle Dogane sono ora esclusi da tale obbligo, i tabaccai, vediamo il perché.

    Le Dogane, partendo dalla considerazione che il rivenditore su questi beni percepisce un aggio con riferimento al prezzo di vendita al pubblico, escludono tali soggetti dall'obbligo in questione, poiché l’aggio percepito dal rivenditore per i beni indicati, "verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico", e il costo della transazione con moneta digitale non può essere traslato sull’acquirente.

    Ricordiamo infatti che il prezzo di tali beni è determinato per legge o tramite convenzione. 

    Secondo ADM, «in relazione ai generi di monopolio, risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell’accisa assolta a monte dal depositario all’atto dell’immissione in consumo» e quindi «risulta escluso il rischio di evasione fiscale nonché di pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato».