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Bollo assicurazione vita: istruzioni per il versamento
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 7 del 4 giugno con chiarimenti sulle misure in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita.
Si ricorda che l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 con i commi 87 e 88, introduce misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita prevedendo il versamento annuale.
Il 6 giugno viene anche pubblicata la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni per il relativo versamento del bollo secondo le novità introdotte.
Leggi anche Bollo Assicurazione ramo Vita: pagamento in anticipo
Vediamo tutti i chiarimenti delle Entrate e come pagare.
Bollo comunicazione assicurazione vita: l’Ade pubblica i chiarimenti
La nuova norma stabilisce che, a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter3, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 44 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.
Al fine di inquadrare sinteticamente la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2024 alle comunicazioni relative ai prodotti assicurativi di cui ai rami vita III e V, si ricorda che, in forza dell’articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012, l’imposta di bollo per ciascun anno era «dovuta all’atto del rimborso o riscatto».
La novità ha previsto che, per le comunicazioni relative alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V, il versamento dell’imposta di bollo debba essere effettuato dalle imprese di assicurazioni annualmente e ciò riguarda sia i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 sia quelli in essere a tale data.
La modalità di versamento è quella ordinariamente prevista dall’articolo 4 del D.M. 24 maggio 2012, ossia, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis7 del DPR n. 642 del 1972, in modalità virtuale, mediante il modello F24.
Ai fini della determinazione dell’acconto di cui al citato articolo 15-bis, previsto nella misura del «100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15», il cui versamento avviene entro il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l’imposta di bollo dovuta annualmente secondo le modalità sopra indicate.
Restano ferme le modalità di utilizzo dell’acconto precisate con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015.
L'agenzia evidenzia che si deve ritenere ammissibile, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, l’utilizzo in compensazione (c.d. compensazione orizzontale) di crediti relativi ad altri tributi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2418. 6
In forza del medesimo comma 87, inoltre, «resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza».Rateazione versamento imposta di bollo accantonata fino al 2024
La Circoalre n 7/2025 specifica che l’articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2025 chiarisce le modalità di versamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, relativamente agli anni precedenti, fino al 2024, per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025.
In particolare, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, è versata in base alle seguenti quote e scadenze:
- il 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
- il 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
- il 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
- il 10 per cento entro il 30 giugno 2028.
Anche in questo caso, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione, secondo il piano di rateazione sopra illustrato, è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Per quanto riguarda i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente o integralmente) medio tempore, ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le modalità previste dal precedente comma 87.
Si precisa che, anche in tali casi, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale è computato dall’impresa di assicurazione in diminuzione della prestazione erogata al cliente alla scadenza o al riscatto della polizza, ancorché non ancora versato all’erario.
Bollo assicurazioni vita: codici tributo per versare con F24
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo dovuta, in modalità virtuale, dalle compagnie di assicurazione sulle comunicazioni periodiche ai propri clienti le entrate hanno istituito il codice tributo 2510.
Con l'entrata in vigore dell’ultima legge di Bilancio 2025, il regime fiscale relativo alle comunicazioni riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita è stato aggiornato e sono state introdotte nuove modalità di versamento dell'imposta di bollo.
Vengono istituiti anche i codici tributo necessari per adempiere al pagamento delle assicurazioni in corso al 1° gennaio 2025.
Leggi la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni
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Bollo con l’F24: le novità dal 2025
Il testo del Dlgs n 139 del 18 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 3 ottobre.
Tra le misure del decreto l'art 4 reca “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.” e contiene una novità che partirà dall'anno prossimo, vediamo tutti i dettagli.
Bollo con l’F24: le novità dal 2025
In particolare, in merito all'imposta di bollo il Dlgs n 139/2024 prevede che il pagamento dell’imposta di bollo, a partire dal 1° gennaio 2025, si potrà versare con modello F24.
Questa possibilità è contenuta nell’articolo 4 che prevede che, la disposizione si applica agli atti da registrare in termine fisso e stabilisce che: “l’imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
La decorrenza dal 2025 è prevista dall’articolo 9 dello stesso decreto che stabilisce che le nuove disposizioni decorrano dal prossimo anno per:
- gli atti pubblici formati
- gli atti giudiziari pubblicati o emanati;
- le scritture private autenticate o presentate per la registrazione;
- le successioni aperte;
- agli atti a titolo gratuito.
Occorre evidenziare che oltre al bollo tramite F24 si aggiunge alla possibilità per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di pagare l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico.
Si tratta in particolare, della “marca da bollo digitale”, reperibile in tabaccheria, che certifica il versamento dell’imposta di bollo.
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Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: entro il 18 marzo
Entro il 18 marzo, visto che il 16 cade di sabato, le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili 2024.
L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.
Per alcune categorie di soggetti (si tratta, come accennato delle S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione) resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa.
Infatti, questi soggetti sono obbligati a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:- 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro,
- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: per quali libri
E' bene sottolineare che la vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile).
In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.
Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati.
Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: come si paga
I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:
- il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva
- il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24 esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: le sanzioni
Le Entrate specificano che l'omesso versamento è punito con la sanzione amministrativa pari ad un importo che va dal 100 al 200% della tassa medesima e non inferiore a 103 euro.
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Imposta di bollo virtuale: cosa fare se versata in eccesso
Con Risposta a interpello n 350 del 19 maggio 2023 le Entrate chiariscono un caso di riliquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis, del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642, con versamento in eccesso e sinteticamente affermano che non è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva poiché nel caso di specie sono scaduti i termini.
Vediamo come recuperare i maggiori importi versati.
L'Istante chiede di conoscere la corretta procedura da seguire per emendare una dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (di seguito anche "d.P.R. n. 642/72") che il contribuente riscontri non corretta, dopo la scadenza del termine ultimo per l'invio.
In particolare, chiede di conoscere come vada operativamente gestito il caso in cui la correzione dell'errore determini un maggior credito/minor debito in capo al contribuente e quale sia la corretta procedura per recuperare quanto indebitamente versato.
Le entrate ricordano che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012).
In particolare, il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all'Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.
A partire dall'anno solare che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il soggetto autorizzato, alle previste scadenze, presenta all'Ufficio una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o a quella successiva.
La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l'anno in corso.
Ciò premesso, la soluzione ai quesiti posti dall'Istante impone di definire chiaramente i confini e i termini della possibilità di presentare una "dichiarazione sostitutiva", come esposto dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, richiamate dallo stesso Istante.
Occorre preliminarmente precisare che, come evidenziato diversamente da quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo allegate al Provvedimento del 17 dicembre 2015, quelle attualmente in vigore, emanate con Provvedimento del 25 settembre 2019, non prevedono un termine ultimo entro il quale inviare detta dichiarazione sostitutiva.
Le istruzioni chiariscono, infatti, che la dichiarazione sostitutiva, con "cui si intende rettificare o integrare una dichiarazione dello stesso tipo già presentata", "sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata" senza precisare, come invece effettuato nelle precedenti versioni del modello, che la stessa deve essere presentata "prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione consuntiva".
Pur riconoscendo la portata generale della disciplina sul ravvedimento operoso (articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997 come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 – legge di stabilità 2015), che opera nello specifico ambito sanzionatorio, comportando un affievolimento delle misure punitive applicabili a fronte delle violazioni amministrative tributarie, e pur condividendo che per effetto di tale disciplina si deve ritenere applicabile, anche ai fini dell'imposta di bollo assolta virtualmente, la possibilità di correggere errori o omissioni che hanno determinato un minore debito d'imposta attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva entro il termine di decadenza dell'azione accertativa (cfr. al riguardo quanto chiarito nella Circolare 16/E del 14 aprile 2015 a proposito dell'omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio), tuttavia il richiamo alla suddetta normativa non appare conferente nell'ipotesi in cui il contribuente intenda correggere, con il medesimo strumento, eventuali errori o omissioni commessi a proprio danno.
La disciplina della dichiarazione integrativa a "favore", contenuta negli artt. 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, nella formulazione vigente a seguito dell'emanazione dell'articolo 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 è infatti applicabile, esclusivamente, alle dichiarazioni presentate ai fini
- (i) delle imposte sui redditi,
- (ii) dell'imposta regionale sulle attività produttive,
- (iii) dei sostituti d'imposta e
- (iv) dell'imposta sul valore aggiunto.
La predetta elencazione riveste carattere tassativo.
Ne deriva che, in assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa a favore non può trovare applicazione ai fini dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Per quanto attiene alle modalità di recupero dell'imposta di bollo corrisposta dall'istante per l'annualità 2021, si ritiene che gli importi versati possano essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza, da presentarsi ai sensi dell'articolo 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
Detta imposta non può invece essere compensata con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2022.
Le previsioni recate dall'articolo 15, comma 6, e 15-bis del d.P.R. n. 642/72, richiamate dall'Istante, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell'acconto dell'imposta di bollo) in cui l'imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell'imposta di bollo da effettuare e, pertanto, la loro applicazione non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie differenti, come quella oggetto di esame nel presente interpello (in senso conforme si veda quanto chiarito nella Risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014).
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Aumento occupanti alloggi popolari: quando occorre il bollo
Con risposta a interpello n 298 del 19 aprile le Entrate chiariscono quando le istanze di subentro in alloggi popolari e il relativo provvedimento di accettazione o diniego sono soggetti a imposta di bollo.
L'azienda istante specifica che le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà e la stipulazione dei contratti di locazione rientrano tra i fini istituzionali attribuiti dalla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, e che, nell'ambito di tali contratti di locazione, l'assegnatario di un immobile può essere autorizzato a ospitare soggetti terzi (ampliando il nucleo familiare originario) ovvero, in caso di decesso o abbandono, a far subentrare nel contratto altro membro del nucleo familiare.
A tal fine, il richiedente deve presentare apposita istanza, alla quale segue una attività istruttoria dell'ente volta a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, che si conclude con l'adozione di decreti di autorizzazione o diniego da parte del Direttore dell'ente medesimo.
Essa chiede se sussista l'obbligo di apporre «la marca da bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa Parte prima, annessa al d.P.R. n. 642/1972 sulla domanda/istanza ed apporre, inoltre, la marca da bollo sul decreto di autorizzazione»
Le Entrate dopo un riepilogo sulle norme sull'imposta di bollo, e in particolare sulla Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede:
- all'articolo 3 che è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine sulle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo»
- e all'articolo 4 che il tributo in questione è dovuto per gli «Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta,
forniscono chiarimenti sul caso di specie.
In particolare, chiariscono che le istanze dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti territoriali scontano l'imposta di bollo, così come il relativo provvedimento emesso.
Con riferimento al caso di specie si osserva che in base all'articolo 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, «Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio».
L'articolo 3 della citata legge 39 recante le «Funzioni dei comuni», prevede al comma 2 che «Il comune può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio gli adempimenti connessi all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica»
Inoltre, l'articolo 6 della legge in esame stabilisce, al comma 1, che:
- «Le ATER sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; hanno sede nel comune capoluogo di ogni provincia e nella Città Metropolitana di YYY operano nel territorio della stessa». Infine, l'articolo 24 della legge n. 39 del 2017 stabilisce, al comma 1, che «I comuni, (…) provvedono all'espletamento delle procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica…» e al comma 2 che «I comuni, nello svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 1, possono avvalersi della collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita convenzione».
L'articolo 17 del regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 stabilisce, tra l'altro, al comma 1 che «Qualora l'assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, presenta istanza all'ente proprietario o delegato prima che l'ospitalità abbia inizio».
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che «L'ente proprietario o delegato entro 30 giorni autorizza l'ospitalità previa verifica dell'assenza di morosità o dell'assenza di condizioni di sovra utilizzo dell'alloggio […]».
Detta autorizzazione avviene per mezzo di un provvedimento e in base a quanto disposto nel successivo comma 5 «L'ente proprietario o delegato può procedere alla revoca del provvedimento di ospitalità temporanea per gravi e giustificati motivi».
Dalla ricostruzione normativa le entrate sottolineano che il Comune, nell'espletamento delle predette attività relative all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, può delegare all'ATER gli adempimenti connessi e può, inoltre, avvalersi della collaborazione dell'ATER, sulla base di apposita convenzione.
Ne consegue che gli atti e provvedimenti emanati dall'istante con riferimento ai descritti adempimenti, appaiono riconducibili allo svolgimento di una funzione amministrativa per conto dell'ente territoriale.
Pertanto, le istanze di ospitalità di soggetti terzi presso alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione possano essere presentate «all'ente proprietario o delegato», che emette la relativa autorizzazione.
Si ritiene infine che le istanze per l'ospitalità oggetto del quesito siano riconducibili all'ambito applicativo del citato articolo 3 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, con pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 per ogni foglio, e che il relativo provvedimento di autorizzazione emanato dal Direttore competente sconti l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 della medesima Tariffa.
Allegati: -
Imposta di bollo: non si applica all’istanza di ricognizioni eventi calamitosi
Con Risposta a interpello n 187 del 1 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sul bollo sulle istanze recanti:
- ''Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive''
- ''Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione''
In sintesi le Entrate specificano che sono esenti dal bollo le istanze relative alla ricognizione dei danni subiti a causa del maltempo per avere diritto ai contributi previsti per la ripresa immediata delle attività economiche e a sostegno della popolazione.
Nello specifico si tratta nel caso dell'interpello dei territori colpiti dal maltempo in data 15 settembre 2022 nelle province di Pesaro e Urbino.
Successivamente agli eventi meteo eccezionali veniva dichiarato lo stato di emergenza interessate dall'alluvione con lo stanziamento di 5 milioni di euro per la ricostruzione.
L’ordinanza del 17 settembre del capo della Protezione civile ha definito le modalità di valutazione dei danni riscontrati e di riconoscimento dei contributi ai beneficiari con il allegato i modelli utilizzabile per le richieste e la ricognizione dei danneggiamenti.
L’istante chiede se, con riferimento alla suddetta modulistica, le istanze di “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” (Modello C1), e di “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione” (Modello B1), siano esenti dall’imposta di bollo come le richieste di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti.
L'agenzia specifica che l’agevolazione richiamata è prevista dall’articolo 8, comma 3, della Tabella allegato B al Dpr n. 642/1972, che disciplina il tributo.In particolare esso esclude dalla tassazione le “Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento”.
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La norma, introdotta dal decreto “Aiuti-quater”, ha la finalità di semplificare le procedure per il riconoscimento tempestivo dei sostegni economici “comunque denominati” a favore delle popolazioni danneggiate da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza da parte dell'Autorità competenti.
Secondo l’Agenzia, alla luce dello stato di emergenza dichiarato con l’ordinanza del Consiglio dei ministri, le istanze relative alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione”, presentate in seguito all’alluvione che ha colpito le province di Ancona e Pesaro Urbino lo scorso 15 settembre, siano esenti dall’imposta di bollo.