• Bollo e concessioni governative

    Imposta di bollo fatture elettroniche: aggiornamento dall’Agenzia

    L'agenzia delle Entrate il 26 ottobre pubblica un aggiornamento della guida sul bollo delle fatture elettroniche.

    Scarica qui la versione aggiornata.

    Nel dettaglio si pubblicano "le precisazioni sull’utilizzo degli identificativi da indicare nel modello F24, per assolvere il Bollo sulle e-fatture, in relazione ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre".

    Quindi per assolvere il Bollo sulle e-fatture, in relazione ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre i codici tributo da riportare sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta, cioè il 2521 e/o il 2522.

    Ricordiamo infatti che, in merito alla imposta di bollo sulle e-fatture il 2023 ha segnato una importante novità.

    infatti che la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (commi 4 e 5 dell’articolo 3) di conversione del DL n 73/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

    In particolare, con la nuova disposizione viene incrementato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro l'anno, il versamento dell’imposta di bollo. 

    Come specificato dalla norma le novità sono vigore a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023. 

    Ti consigliamo anche: Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trimestre 2023: pagamento entro il 2 ottobre

    Bollo e-fatture: semplificazioni dal 1 gennaio 2023

    La legge n. 122/2022 va a modificare la disposizione in base alla quale, per ridurre gli adempimenti dei contribuenti, se l'imposta di bollo non raggiunge una certa soglia, può essere pagato successivamente rispetto alla scadenza ordinaria senza applicazione di interessi e sanzioni. 

    In particolare:

    • se l’imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non supera 250 euro, è possibile pagare entro il termine fissato per versare l’imposta del secondo trimestre; 
    • se l’imposta complessivamente dovuta sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 250 euro, la stessa può essere pagata entro il termine fissato per versare l’imposta relativa al terzo trimestre.

    Dal 1 gennaio 2023 l’importo-soglia per usufruire delle modalità di versamento unitarie sale a 5.000 euro. 

    Ne consegue che: 

    • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 30 settembre, 
    • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

    Pagamento bollo e-fatture: calendario 2023 aggiornato

    Il calendario delle scadenze per il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014

    Periodo di riferimento

    Scadenza versamento imposta di bollo

    1° trimestre 2023

    31 maggio 2023 (*) (**)

    2° trimestre 2023

    30 settembre 2023 (**)

    3° trimestre 2023

    30 novembre 2023

    4° trimestre 2023

    28 febbraio 2024

    (*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

    (**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

    Da tenere presente che se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

    Pagamento bollo e-fatture: i codici tributo per F24

    La guida viene aggiornata, nel paragrafo dedicato al versamento dell’imposta, dove si spiega che sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse, l’Agenzia delle entrate procede al calcolo del Bollo dovuto per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre).
    Il pagamento viene eseguito indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene addebitato l’importo dovuta.
    Attenzione al fatto che, nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
    In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.
    I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

    • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
    • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
    • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
    • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
    • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
    • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
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    Imposta di bollo virtuale: cosa fare se versata in eccesso

    Con Risposta a interpello n 350 del 19 maggio 2023 le Entrate chiariscono un caso di riliquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis, del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642, con versamento in eccesso e sinteticamente affermano che non è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva poiché nel caso di specie sono scaduti i termini.

    Vediamo come recuperare i maggiori importi versati.

    L'Istante chiede di conoscere la corretta procedura da seguire per emendare una dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (di seguito anche "d.P.R. n. 642/72") che il contribuente riscontri non corretta, dopo la scadenza del termine ultimo per l'invio. 

    In particolare, chiede di conoscere come vada operativamente gestito il caso in cui la correzione dell'errore determini un maggior credito/minor debito in capo al contribuente e quale sia la corretta procedura per recuperare quanto indebitamente versato. 

    Le entrate ricordano che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012).

    In particolare, il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all'Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

    A partire dall'anno solare che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il soggetto autorizzato, alle previste scadenze, presenta all'Ufficio una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. 

    Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o a quella successiva.

    La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l'anno in corso

    Ciò premesso, la soluzione ai quesiti posti dall'Istante impone di definire chiaramente i confini e i termini della possibilità di presentare una "dichiarazione sostitutiva", come esposto dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, richiamate dallo stesso Istante. 

    Occorre preliminarmente precisare che, come evidenziato diversamente da quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo allegate al Provvedimento del 17 dicembre 2015, quelle attualmente in vigore, emanate con Provvedimento del 25 settembre 2019, non prevedono un termine ultimo entro il quale inviare detta dichiarazione sostitutiva. 

    Le istruzioni chiariscono, infatti, che la dichiarazione sostitutiva, con "cui si intende rettificare o integrare una dichiarazione dello stesso tipo già presentata", "sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata" senza precisare, come invece effettuato nelle precedenti versioni del modello, che la stessa deve essere presentata "prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione consuntiva"

    Pur riconoscendo la portata generale della disciplina sul ravvedimento operoso (articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997 come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 – legge di stabilità 2015), che opera nello specifico ambito sanzionatorio, comportando un affievolimento delle misure punitive applicabili a fronte delle violazioni amministrative tributarie, e pur condividendo che per effetto di tale disciplina si deve ritenere applicabile, anche ai fini dell'imposta di bollo assolta virtualmente, la possibilità di correggere errori o omissioni che hanno determinato un minore debito d'imposta attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva entro il termine di decadenza dell'azione accertativa (cfr. al riguardo quanto chiarito nella Circolare 16/E del 14 aprile 2015 a proposito dell'omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio), tuttavia il richiamo alla suddetta normativa non appare conferente nell'ipotesi in cui il contribuente intenda correggere, con il medesimo strumento, eventuali errori o omissioni commessi a proprio danno. 

    La disciplina della dichiarazione integrativa a "favore", contenuta negli artt. 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, nella formulazione vigente a seguito dell'emanazione dell'articolo 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 è infatti applicabile, esclusivamente, alle dichiarazioni presentate ai fini 

    • (i) delle imposte sui redditi, 
    • (ii) dell'imposta regionale sulle attività produttive, 
    • (iii) dei sostituti d'imposta e
    • (iv) dell'imposta sul valore aggiunto. 

    La predetta elencazione riveste carattere tassativo.

    Ne deriva che, in assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa a favore non può trovare applicazione ai fini dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale

    Per quanto attiene alle modalità di recupero dell'imposta di bollo corrisposta dall'istante per l'annualità 2021, si ritiene che gli importi versati possano essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza, da presentarsi ai sensi dell'articolo 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. 

    Detta imposta non può invece essere compensata con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2022. 

    Le previsioni recate dall'articolo 15, comma 6, e 15-bis del d.P.R. n. 642/72, richiamate dall'Istante, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell'acconto dell'imposta di bollo) in cui l'imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell'imposta di bollo da effettuare e, pertanto, la loro applicazione non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie differenti, come quella oggetto di esame nel presente interpello (in senso conforme si veda quanto chiarito nella Risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014).

    Allegati:
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    Imposta di bollo: non si applica all’istanza di ricognizioni eventi calamitosi

    Con Risposta a interpello n 187 del 1 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sul bollo  sulle  istanze  recanti:

    • ''Ricognizione  dei  danni  subiti  e  domanda di  contributo  per  l'immediata  ripresa  delle  attività  economiche  e produttive''  
    • ''Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione'' 

    In sintesi le Entrate specificano che sono esenti dal bollo le istanze relative alla ricognizione dei danni subiti a causa del maltempo per avere diritto ai contributi previsti per la ripresa immediata delle attività economiche e a sostegno della popolazione.

    Nello specifico si tratta nel caso dell'interpello dei territori colpiti dal maltempo in data 15 settembre 2022 nelle province di Pesaro e Urbino. 

    Successivamente agli eventi meteo eccezionali veniva dichiarato lo stato di emergenza interessate dall'alluvione con lo stanziamento di 5 milioni di euro per la ricostruzione.

    L’ordinanza del 17 settembre del capo della Protezione civile ha definito le modalità di valutazione dei danni riscontrati e di riconoscimento dei contributi ai beneficiari con il allegato i modelli utilizzabile per le richieste e la ricognizione dei danneggiamenti.

    L’istante chiede se, con riferimento alla suddetta modulistica, le istanze di “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” (Modello C1), e di “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione” (Modello B1), siano esenti dall’imposta di bollo come le richieste di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti.
    L'agenzia specifica che l’agevolazione richiamata è prevista dall’articolo 8, comma 3, della Tabella allegato B al Dpr n. 642/1972, che disciplina il tributo.

    In particolare esso esclude dalla tassazione le “Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento”.
    La norma, introdotta dal decreto “Aiuti-quater”, ha la finalità di semplificare le procedure per il riconoscimento tempestivo dei sostegni economici “comunque denominati” a favore delle popolazioni danneggiate da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza da parte dell'Autorità competenti.
     Secondo l’Agenzia, alla luce dello stato di emergenza dichiarato con l’ordinanza del Consiglio dei ministri, le istanze relative alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione”, presentate in seguito all’alluvione che ha colpito le province di Ancona e Pesaro Urbino lo scorso 15 settembre, siano esenti dall’imposta di bollo.

    Allegati:
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    Pagamenti ai tabaccai: in contanti per monopoli, bollati e postali

    Le Dogane con determina n 484555 del 24 ottobre con l'unico articolo 1 chiariscono che: 

    "I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati".

    Ricordiamo che il decreto sull'attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che NON accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell'obbligo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022.

    La data del 1° gennaio 2023 era stata introdotta dal DL n. 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n 310 del 31.12.2021.

    Perciò i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, sono obbligati ad avere il Pos e accettare pagamenti elettronici. 

    In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

    Secondo il provvedimento delle Dogane sono ora esclusi da tale obbligo, i tabaccai, vediamo il perché.

    Le Dogane, partendo dalla considerazione che il rivenditore su questi beni percepisce un aggio con riferimento al prezzo di vendita al pubblico, escludono tali soggetti dall'obbligo in questione, poiché l’aggio percepito dal rivenditore per i beni indicati, "verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico", e il costo della transazione con moneta digitale non può essere traslato sull’acquirente.

    Ricordiamo infatti che il prezzo di tali beni è determinato per legge o tramite convenzione. 

    Secondo ADM, «in relazione ai generi di monopolio, risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell’accisa assolta a monte dal depositario all’atto dell’immissione in consumo» e quindi «risulta escluso il rischio di evasione fiscale nonché di pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato».

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    Professionista forfettaria: l’imposta di bollo per fatture verso ASD

    Una professionista in regime forfettario ha posto un quesito all'Agenzia delle Entrate in tema di imposta di bollo.

    In particolare, ha chiesto di sapere se le fatture emesse nei confronti dell'associazione sportiva riconosciuta dal CONI con la quale collabora, possano considerarsi esenti dall'imposta di bollo ex articolo 27-bis della Tabella, allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

    Questo in ragione del fatto che la legge di bilancio del 2019 con l'articolo 1, comma 646, ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo di cui beneficiavano le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, riconosciute dal CONI.

    L'agenzia nella risposta a interpello n. 67/2020 replica di non condividere la soluzione prospettata dall'istante circa una esenzione,e sottolinea che l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 27-bis della Tabella relativa, non possa trovare applicazione con riferimento alle fatture rilasciate dall'istante nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI. 

    In particolare, spiega l'agenzia, l'articolo 27-bis di detto Allegato B, come modificato dall'articolo 1, comma 646, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) prevede l'esenzione per gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ". 

    Con riferimento al quesito in esame, relativamente all'emissione di fattura nei confronti della citata Associazione sportiva dilettantistica si ricorda che ai sensi dell'art 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto di interesse, per ciascuna operazione imponibile "il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, (…), o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo". 

    Tale disposizione evidenza che l'interpellante è obbligato per legge ad emettere il predetto documento contabile nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'associazione medesima.

    Tale circostanza porta ad escludere che le fatture possano rientrare nella casistica normata dall'art. 27- bis della Tariffa. 

    Più precisamente, l'agenzia ritiene che le fatture oggetto d'interpello rientrano nel campo applicativo dell'articolo 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR n. 642 del 1972, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per ogni esemplare per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all'articolo 13 sopracitato "L'imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)". 

    L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, quindi, nel caso di specie è a carico della professionista, in quanto sugli atti e documenti della parte prima della tariffa, tra i quali rientrano i documenti indicati nell'articolo 13, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, vale a dire dal momento della loro formazione. 

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