• Contributi Previdenziali

    Contributi colf e badanti 2026: versamento in scadenza il 10 luglio

    Sono in scadenza i termini per il versamento della seconda rata dei contributi per colf, badanti baby sitter,  inquadrate con contratto di lavoro domestico.

    Con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici, in conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%.

    Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all’applicazione del contributo addizionale NASpI.

    Di seguito le principali indicazioni e le tabelle aggiornate

    Novità sui contributi lavoro domestico

    La prima novità riguarda l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla rivalutazione ISTAT.

    Restano confermati:

    • gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente;
    • la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF;
    • l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti.

    Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro.

    Incentivo per chi posticipa la pensione

    La circolare richiama inoltre la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, ricordando  che, per i lavoratori  domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la  quota in busta paga.

    L'istituto annuncia comunque una prossima circolare  in cui verrà illustrata in dettaglio la disciplina di questo incentivo.

    Istruzioni operative e e tabelle importi

    Contributi orari 2026 – Rapporti senza contributo addizionale

    Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF
    Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,70 (0,43) € 1,71 (0,43)
    Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 1,92 (0,48) € 1,93 (0,48)
    Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,34 (0,59) € 2,35 (0,59)
    Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,24 (0,31) € 1,25 (0,31)

    Tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore. 

    Contributi orari 2026 – Rapporti a tempo determinato (con contributo addizionale)

    Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF
    Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,82 (0,43) € 1,83 (0,43)
    Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 2,05 (0,48) € 2,06 (0,48)
    Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,50 (0,59) € 2,51 (0,59)
    Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,32 (0,31) € 1,33 (0,31)

    I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato). 

    È fondamentale verificare correttamente la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole.

    Le scadenze per i versamenti. Come fare

    Nel 2026 le scadenze di versamento dei contributi  sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, come specificato nella tabella seguente 

    ATTENZIONE :  se il giorno 10 cade in sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

    1° trimestre (gen-mar) entro 10 aprile 2026
    2° trimestre (apr-giu) entro 10 luglio 2026
    3° trimestre (lug-set) entro 10 ottobre 2026
    4° trimestre (ott-dic) entro 10 gennaio 2027

    I versamenti contributivi devono essere effettuati tramite PagoPA o strumenti digitali messi a disposizione dall’INPS (portale pagamenti, App INPS Mobile, App IO), perché dal 2026 non vengono più inviati bollettini cartacei per la maggior parte dei datori di lavoro.

    La comunicazione delle scadenze e degli importi è consultabile direttamente nell’area “Lavoratori domestici” del Portale dei Pagamenti INPS mediante accesso con SPID/CIE/CNS.

    Nel caso di cessazione del rapporto

    Se il rapporto di lavoro domestico termina prima della fine del trimestre, i contributi devono essere versati entro 10 giorni dalla data di cessazione, con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel periodo.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?

    Un commercialista istante si è trovato in una situazione in cui ha pagato contributi previdenziali:

    • all'INPS (l'istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori dipendenti) 
    • alla CNPADC (la cassa di previdenza per i dottori commercialisti), per un certo periodo. 

    Successivamente, ha ricevuto un rimborso per quei contributi pagati in eccesso, dato che non erano necessari per unificare i suoi periodi di contribuzione presso entrambi gli enti. 

    L'istante chiede come gestire fiscalmente questo rimborso ossia se deve pagare delle tasse sul rimborso e se si come fare.

    Le entrate con la risposta n 86 del 4 aprile in sintesi, replicano che la parte del rimborso corrispondente ai contributi precedentemente dedotti può essere inclusa nel reddito imponibile del 2023, mentre la parte dei contributi non dedotti, ai sensi dell'art 17 comma 1 lett n-bis TUIR non è soggetta a tassazione diretta ai fini IRPEF, inoltre non essendo tali somme riconducibili ad alcuna categoria di reddito previste dall'art 6 del TUIR non rilevano ai fini dei redditi.

    Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?

    L'istante ha posto due quesiti principali riguardanti la tassazione dell'importo ricevuto come rimborso per i contributi versati in eccesso durante i periodi di doppia contribuzione all'INPS e alla CNPADC, che non erano stati utili al ricongiungimento dei periodi di contribuzione, domande se:

    1. l'importo corrispondente ai contributi restituiti che non hanno concorso al reddito di lavoro dipendente sia soggetto a possibile opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera n-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir) e possa rientrare nella definizione per la tassazione sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'art. 1 co. 55 – 57 della L. 197/2022.
    2. se l'importo corrispondente alla differenza tra i contributi restituiti maggiorati degli interessi, debba essere assoggettato a tassazione nell'anno di restituzione, ovvero nel 2023.

    Riguardo al primo quesito, considerato che ai sensi dell'articolo 17 del Tuir, il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata dei redditi indicati, tra cui le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti, l'istante può far concorrere le somme rimborsate nel 2023, corrispondenti ai contributi dedotti, al reddito complessivo di tale periodo d'imposta.

    Riguardo al secondo quesito, le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell'anno di versamento e restituite all'istante nel 2023 non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 17, commi 1, lettera n-bis del Tuir.

    Inoltre, tali somme non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dall'articolo 6 del Tuir e, di conseguenza, non hanno rilevanza reddituale.

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