• Contributi Previdenziali

    Causali INARCASSA per F24: i dettagli per versare i contributi

    Con Risoluzione n 66 del 4 dicembre le Entrate istituiscono le causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA.

    Con nota protocollo n. 62 del 16/11/2023, l’INARCASSA ha chiesto l’istituzione di ulteriori causali contributo, rispetto alle causali già istituite con la risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020.

    le 11 causali contributo sono state istituite a seguito del decreto del Mef e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha previsto i versamenti unitari e la compensazione anche per tale cassa e in linea con la convenzione tra Agenzia e Inarcassa che ha regolato il servizio di riscossione.

    Tanto premesso, le Entrate con Risoluzione n 66/2023 provvedono ad istituire le causali contributo di seguito indicate:

    • "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
    • "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
    • "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
    • "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
    • “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
    • “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
    • "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
    • “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
    • “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
    • “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
    • “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Inoltre si indicano le seguenti istruzioni: in sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

    • nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
    • nel campo “codice sede”, nessun valore;
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
    • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    Riattivazione causale E068: versamento contributi Periti Industriali

    Con Risoluzione n 53 del 22 settembre le Entrate riattivano la causale contributo “E068”.  

    Viene ricordato che, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI”)

    Con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’EPPI, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente. 

    Con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, è stata istituita, tra l’altro, la causale contributo “E068” denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente soppressa, con risoluzione n. 52/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018. 

    A seguito della richiesta pervenuta dall’EPPI, con la presente risoluzione si dispone la riattivazione della suddetta causale contributo “E068”. 

    In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “codice ente”, il codice “0009”; 
    • nel campo “codice sede”, nessun valore; 
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore; 
    • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.