• Antiriciclaggio

    Titolarità effettiva: disciplina organica sull’accesso ai dati

    Giunge già alle Commissioni competenti di Camera e Senato lo schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri n 154 del 10 marzo e ora al vaglio dei pareri tecnici prima di passare alla approvazione definitiva.

    Il DLgs. reca norme di recepimento degli articoli 11,12,13,15 della direttiva Ue 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

    Tra le norme vi sono appunto quelle sull'accesso ai dati per la titolarità effettiva.

    Informazioni titolarità effettiva: nuove regole in arrivo

    Come specificato nel comunicato stampa del Cdm viene approvato in esame preliminare, un decreto legislativo per il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.

    Il decreto interviene sulla disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, al fine di migliorare la trasparenza degli assetti proprietari e di controllo di società, enti giuridici e trust: i nuovi articoli da 21-bis a 21-septies disciplinano in modo sistematico le modalità di consultazione delle informazioni. 

    In particolare, l’accesso è garantito alle autorità competenti tramite sistemi telematici dedicati che consentono una consultazione immediata e diretta delle informazioni

    Il decreto disciplina, inoltre, l’accesso da parte dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela. 

    L’accesso avviene mediante accreditamento presso la Camera di commercio competente ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria. 

    I soggetti obbligati possono designare delegati per la consultazione del registro e sono tenuti a segnalare eventuali incongruenze nei dati sulla titolarità effettiva.

    È inoltre introdotta una nuova disciplina per l’accesso alle informazioni da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, sulla base del criterio del legittimo interesse.

    Possono accedere ai dati, tra gli altri, giornalisti, enti del terzo settore, università e ricercatori, nonché soggetti che intendano instaurare rapporti economici o finanziari con un’impresa, qualora dimostrino un interesse connesso alla prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. 

    La verifica del legittimo interesse è affidata alle Camere di commercio, che decidono entro termini definiti e rilasciano, in caso di esito positivo, un certificato di accesso valido per tre anni.

    Il provvedimento prevede specifiche garanzie per la tutela dei titolari effettivi, consentendo di limitare o escludere l’accesso ai dati in presenza di circostanze eccezionali che possano esporre la persona a rischi gravi come frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché nei casi in cui il titolare effettivo sia minore d’età o persona incapace. Sono infine disciplinati i diritti di segreteria per la comunicazione e la consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, al fine di coprire i costi di gestione del registro.

    Il decreto modifica altresì il regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 del 2022, eliminando il riferimento all’accesso “del pubblico” e limitando la consultazione ai soggetti autorizzati o titolari di un legittimo interesse.

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti

    Viene pubblicato in GU n 5 dell'8 gennaio il Decreto Legislativo n 210/2025 che recepisce la Direttiva UE 2024/1640.

    In particolare, il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento  europeo  e del  Consiglio,  del  31  maggio  2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi  terzi e i rischi ambientali, sociali e  di governance, nonchè per l'adeguamento al regolamento  (UE)  2024/1623 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31 maggio 2024,  che modifica il regolamento  (UE)  n.  575/2013  per  quanto  concerne  i requisiti per il rischio di  credito,  il  rischio  di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo,  il  rischio  di mercato e l'output floor. (26G00006) 

    L’obiettivo è rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a fini illeciti.

    Tra gli interventi specifici, si prevedono l’adeguamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, e la garanzia della più ampia collaborazione a livello nazionale e con le omologhe autorità europee.

    Leggi anche Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente

    Titolare effettivo: dati consultabili solo da soggetti previsti dalla norma

    Con il provvedimento l’Italia si allinea rapidamente alla direttiva europea in materia di antiriciclaggio (2024/1640), limitando l’accesso al registro dei titolari effettivi. 

    In proposito solo autorità competenti, intermediari finanziari  e soggetti privati  che dimostrino un interesse giuridico qualificato potranno ottenere le informazioni.

    La disciplina nazionale sui titolari effettivi ricordiamo è stato molto contestata al punto che il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi in attesa di ulteriori decisioni.

    Essa prevedeva teoricamente una consultazione estesa a chiunque, ora con il nuovo decreto, la disciplina cambierà radicalmente.

    cambia radicalmente.

    Il decreto legislativo n 210/2025 in vigore dal 9 gennaio 2026 prevede tre categorie di soggetti autorizzati:

    • autorità di vigilanza, magistratura e forze dell’ordine;
    • soggetti obbligati ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
    • privati che riescano a dimostrare un interesse giuridico specifico e differenziato, compresi i giornalisti.

    Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese definirà le modalità pratiche per la valutazione delle richieste, stabilendo i criteri per determinare quando un interesse giuridico può considerarsi legittimo.

    E' bene specificare che la relazione illustrativa al decreto sottolinea che la rapidità del recepimento si è resa necessaria poiché il termine era già scaduto il 10 luglio 2025, inducendo la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione, notificata anche ad altri Stati membri.

    Saranno necessari  ulteriori correttivi regolamentari, a partire dalla revisione del decreto ministeriale n. 55 del 2022, che disciplina la comunicazione e la consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva. 

    Su queste modifiche saranno chiamati a esprimersi il Consiglio di Stato e il Garante per la protezione dei dati personali.

    In sintesi, il DLgs. 210/2025 esclude un accesso generalizzato alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del pubblico.

    Si impone la dimostrazione di un interesse legittimo all’accesso, sanando così la disparità riscontrata nel DLgs. 231/2007 tra titolari effettivi comunicati da persone giuridiche e quelli comunicati da trust.

    Si recepisce l’art. 74 della direttiva 2024/1640/Ue che intende allineare la disciplina Ue alla decisione della Corte di Giustizia 22 novembre 2022, cause C-37/20 e C-601/20.

    Il nuovo DLgs. 210/2025 prevede che “L’accesso è consentito … dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata”

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo PA: cosa prevede la Legge sulle semplificazioni

    La Legge di conversione del DDL Semplificazioni è andata in GU n 181/2025 del 3 dicembre.,

    All'articolo 29, introdotto dal Senato, estende alle pubbliche amministrazioni l’accesso, nell’ambito di procedimenti specificati dalla disposizione in esame, alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private

    La disposizione in esame modifica l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della disciplina dell’Unione europea in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
    Tale articolo 21, al comma 1, pone in capo alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (articolo 2188 del codice civile) e alle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo. 

    Tali informazioni sono conservate in apposita sezione del Registro.
    Il comma 2 del medesimo articolo 21 elenca i soggetti ai quali è consentito l’accesso tale sezione dedicata alla titolarità effettiva.
    La novità in esame inserisce in tale elenco le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure (di cui all’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007):

    • procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
    • procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
    • procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo nella PA

    In data 24 novembre il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato un documento intitolato "L'individuazione del Titolare effettivo nella pubblica amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica"

    Il Documento già nella premessa evidenzia che la crescente attenzione del Legislatore e delle autorità di vigilanza ai temi della trasparenza e della
    tracciabilità dei flussi finanziari ha reso la corretta individuazione del titolare effettivo uno snodo centrale dell’intero sistema di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo.

    Titolare effettivo nella PA

    Il documento in oggetto offre ai Commercialisti uno strumento di analisi e orientamento specificamente rivolto al tema, complesso e ancora poco esplorato, dell’individuazione del titolare effettivo negli enti pubblici e nelle società a partecipazione pubblica, favorendo riflessioni sulla rilevanza
    della tematica in termini sostanziali e con riguardo alle finalità che il sistema di prevenzione persegue con riferimento all’individuazione del titolare effettivo.
    L’evoluzione normativa e interpretativa in materia, di matrice internazionale ed europea, ha progressivamente ampliato la nozione di “titolare effettivo” sino a farne un concetto sostanziale, destinato a individuare la persona fisica che, in ultima istanza, possiede, controlla o beneficia dell’attività di un ente, anche laddove la struttura giuridica o organizzativa tenda a occultarne la responsabilità reale.

    Le raccomandazioni del GAFI e le direttive europee antiriciclaggio hanno fissato i criteri di trasparenza, recepiti nel nostro ordinamento attraverso il d.lgs. 231/2007 e le successive modifiche, fino all’istituzione del Registro dei titolari effettivi, attualmente sospeso in attesa delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
    Tuttavia, se per le società di capitali e per gli enti di diritto privato i criteri di proprietà e di controllo consentono, pur con difficoltà applicative, di pervenire a un’identificazione compiuta del titolare effettivo, diversa e più articolata è la questione con riferimento agli enti pubblici e, ancor più, con riferimento alle società a partecipazione pubblica nelle loro molteplici declinazioni. 

    Tali fattispecie, infatti, non perseguono finalità economiche di lucro e sono caratterizzate da assetti proprietari e gestionali che riflettono principi di diritto pubblico, di rappresentanza istituzionale e di funzione amministrativa, più che di controllo economico in senso stretto.
    L’individuazione di un “titolare effettivo” all’interno di una pubblica amministrazione sembra in contrasto con la natura stessa di tali soggetti, eppure, le logiche di prevenzione del rischio di riciclaggio e di utilizzo distorto di risorse pubbliche richiedono che anche in questo ambito si individui, se
    non un dominus in senso proprietario, almeno la persona fisica che esercita poteri di indirizzo, decisione o gestione tali da poter incidere sull’utilizzo dei fondi e sull’assunzione delle decisioni economiche rilevanti. 

    Tali aspetti, considerati in passato marginali, impongono una rinnovata attenzione alla luce delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che richiede anche per gli Enti pubblici destinatari dei fondi la necessità di dichiarare il titolare effettivo al fine di garantire la trasparenza e
    la sana gestione delle risorse e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
    Il documento quindi analizza, con taglio sistematico, i criteri applicabili ai diversi modelli organizzativi pubblici, evidenziando gli ambiti di criticità e le possibili soluzioni operative per i professionisti chiamati a svolgere gli adempimenti di adeguata verifica. 

    A tal fine, si affrontano le
    problematiche derivanti dall’eterogeneità delle forme giuridiche degli enti pubblici, dalla pluralità dei centri decisionali e dalla frequente sovrapposizione di funzioni politiche, amministrative e gestionali, che impongono un’analisi “a scalare” dei poteri di rappresentanza e controllo.

    Il documento è scaricabile dal sito del CNDCEC.

  • Antiriciclaggio

    Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026

    L'OAM organismo degli agenti e mediatori ha pubblicato un comunicato stampa del 1° luglio a commento delle novità del Dl Omnibus o DL n 95/2025 pubblicto in GU n 149 del 30 giugno per le criptovalute.

    In particolare, si evidenzia che è stato prorogato al 30 giugno del 2026 il regime transitorio per gli operatori in criptovalute. 

    Vediamo le altre nolvità.

    Regime transitorio criptovalute: proroga al 30 dicembre 2026

    L'OAM ha commentato l’articolo 10 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 che rinvia inoltre al 30 dicembre prossimo anche il termine per presentare l’istanza di autorizzazione prevista dal MiCAR.  

    Per effetto del Decreto, specifica l'OAM, le persone giuridiche regolarmente iscritte nel Registro VASP al 27 dicembre 2024 potranno presentare istanza di autorizzazione come CASP ai sensi del Regolamento MiCA, entro il 30 dicembre 2025 (termine precedentemente fissato al 30 giugno 2025) e continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione e comunque non oltre 30 giugno 2026.

    Si tratta, pertanto, di una proroga di 6 mesi rispetto al precedente termine del periodo transitorio fissato al 30 dicembre 2025.

    Il decreto stabilisce, inoltre, che potranno usufruire del regime transitorio anche le persone giuridiche che appartengono al medesimo gruppo di una società che ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento MiCA.

    Viene, infine, prorogato l’obbligo di trasmissione all’OAM dei flussi informativi da parte dei VASP fino ai dati relativi al terzo trimestre 2025. L'OAM ha approvato una Circolare n 55/2025 con la quale è stato mantenuto invariato il contributo variabile richiesto per ciascun cliente comunicato (pari a 0,08 Euro). 

    In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di 40 euro per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento. Il contributo variabile relativo al secondo e terzo trimestre 2025 dovrà essere corrisposto rispettivamente entro il 18 agosto 2025 e il 17 novembre 2025, come sempre attraverso la piattaforma PagoPa.

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato l’ultima edizione dell’Analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia realizzate dal Comitato di sicurezza Finanziaria. 

    Si tratta di uno strumento fondamentale per:

    • gli intermediari finanziari, 
    • i professionisti,
    • gli operatori non finanziari,

    per la predisposizione di strumenti adeguati di contenimento del rischio rilevato.

    Il documento è elaborato dal Comitato di sicurezza finanziaria e le autorità che lo compongono con anche il contributi di rappresentanti del settore privato.

    Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF

    La nuova edizione del documento di cui si tratta è stata approvata il 14 novembre 2024 dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e ora resa disponibile dal MEF.

    Va evidenziato che la precedente pubblicazione risale al 2019 e, pertanto, la nuova versione era molto attesa.

    Il documento analizza dopo un quadro introduttivo le minacce e le criticità del sistema economico-sociale, si analizzano le minacce di finanziamento del terrorismo  e i presidi relativi.

    Si analizza inoltre il sistema di vigilanza e i professionisti coinvolti per minimizzare i rischi reali e concreti.

    Il documento si sofferma anche sull'uso del contante evidenziando che per contrastare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in Italia, sin dal 1991, l’impiego del contante è stato limitato attraverso la definizione di soglie di utilizzo, al fine di prevenire molteplici forme di illegalità economica, completando così il complessivo sistema antiriciclaggio.
    Nel corso degli anni, il limite è stato oggetto di diversi aggiustamenti e, a partire da gennaio 2023, è stato fissato a 5.000 euro. 

    Per evitare che il divieto fosse aggirato, è stato esteso l’obbligo anche ai trasferimenti effettuati mediante più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

    Inoltre, sono state previste soglie specifiche per i servizi di rimesse di denaro (c.d. “money transfer”) e per i cambiavalute, rispettivamente di 1.000 e 3.000 euro. 

    Al fine di incentivare il turismo straniero è stato anche previsto che gli operatori del settore del commercio al dettaglio e le agenzie di viaggio e turismo possano accettare pagamenti in contanti fino alla soglia di 15.000 euro dai cittadini stranieri extra-UE non residenti in Italia, per la vendita di beni e l’erogazione di servizi legati al turismo.
    Le Analisi relative al 2022 evidenziano che, sebbene in diminuzione rispetto al 2019, il contante è stato lo strumento di pagamento più utilizzato, nei punti vendita, dai cittadini italiani, soprattutto per acquisti di valore ridotto (fino a 50 euro): il 69% delle transazioni effettuate da cittadini italiani è stato regolato in contante, contro una media del 59% registrata per i cittadini dell’area euro. Complessivamente, i pagamenti con strumenti elettronici stanno aumentando, supportati anche dalla crescita del commercio elettronico.
    In generale, le carte di credito e di debito, oltre a rappresentare la principale alternativa al contante, continuano a essere lo strumento di pagamento più utilizzato, sia in termini di numero che di valore, per le transazioni relative ad acquisti online.
    Rilevante è anche la preferenza delle imprese riguardo all’uso del contante: nel 2021, il 31% delle imprese italiane ha dichiarato di preferire di essere pagato con tale mezzo. 

    Detta percentuale è superiore di 7 punti rispetto alla media dell’area euro (24%), risultando inferiore solo a quella di Slovacchia, Germania e Cipro.

    Per quanto attiene alla valutazione del rischio inerente di riciclaggio, le minacce con rilevanza “molto significativa” sono: 

    • corruzione, 
    • estorsione, 
    • evasione e reati tributari, 
    • contrabbando e contraffazione, sfruttamento sessuale, traffico illecito di rifiuti, truffa e usura sono reati che presentano, invece, una rilevanza “abbastanza significativa”.

    Complessivamente sul territorio nazionale la minaccia di riciclaggio è considerata molto significativa.

    Lo studio, relativamente ai Commercialisti ha evidenziato un crescente contributo quantitativo in termini di SOS, ma con margini di miglioramento nell’efficacia della collaborazione attiva e viene confermata la valutazione del sistema di prevenzione, formulata nell’Analisi del 2018, in termini di vulnerabilità relativa molto significativa, non essendo il rischio residuo mitigato in modo adeguato.

    Per il comparto dei revisori legali si conferma un livello medio di rischio specifico.

    Pe avvocati e  consulenti del lavoro è attribuito in giudizio complessivo di vulnerabilità, rispettivamente, molto significativa e abbastanza significativa.

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche

    Il CNDCEC approva l’aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti, con parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

    Il Presidente De Nuccio ha evidenziato che Le nuove Regole Tecniche contengono, oltre che il dovuto aggiornamento normativo, importanti novità sui principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei Commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale”.

    Vengono snellite le precedenti regole del 2019 in un’ottica di semplificazione e più agevole assolvimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative

    Significative le novità su:

    • riparametrazione dei limiti dimensionali per l’istituzione di presidi antiriciclaggio, 
    • ampliamento delle prestazioni professionali con un livello di rischio non significativo ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio,
    • semplificazione della conservazione cartacea.

    Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche

    L'informativa evidenzia che le Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono applicate dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a far data dalla loro approvazione relativamente ai seguenti obblighi antiriciclaggio:

    1. valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
    2. adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
    3. conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

    Relativamente alla autovalutazione del rischio i professionisti devono identificare e valutare il rischio inerente alle loro attività e analizzare l’efficacia dei presidi interni per mitigare il rischio residuo.

    A tal fine si prevede l’uso di scale graduate per attribuire punteggi ai rischi e alle vulnerabilità, determinando il livello complessivo di rischio residuo e attivando eventuali misure correttive.

    L’autovalutazione è documentata e aggiornata periodicamente.

    L’obbligo di verifica della clientela si applica a prestazioni continuative e occasionali, con modalità commisurate al rischio rilevato, distinguendo tra verifica:

    semplificata: per clienti a basso rischio quali ad es. pubbliche amministrazioni,

    ordinaria che richiede identificazione e verifica del titolare effettivo

    rafforzata: per clienti ad alto rischio quali ad esempio persone politicamente esposte con necessità di verifiche aggiuntive

    La verifica può essere eseguita direttamente o tramite terzi pur essendo la responsabilità in capo al professionista.

    I documenti raccolti nell’ambito dell’adeguata verifica e delle operazioni devono essere conservati in formato cartaceo o digitale per almeno 10 anni.

    Si rimanda alla consultazione delle Regole tecniche dei commercialisti.

  • Antiriciclaggio

    Esponente aziendale AML: il documento del CNDCEC

    Il CNDCEC con l'informativa n 171 del 13 gennaio rende noto della pubblicazione di un documento sul ruolo dell’Esponente aziendale AML che può essere rivestitito anche dai Commercialisti.
    In particolare il documento “La figura dell’Esponente aziendale AML nel Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023. Il ruolo del Commercialista esperto AML” illustra la nuova figura dell’Esponente aziendale AML (Anti-Money Laundering), introdotta nel Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
    Il ruolo dell’Esponente aziendale AML può essere ricoperto anche dai Commercialisti, già abitutati a svolgere incarichi nei Consigli di Amministrazione di intermediari finanziari, vediamo maggiori dettagli.

    Esponente aziendale AML: il documento del CNDCEC

    Il documento in premessa evidenzia che per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è fondamentale che gli intermediari finanziari adottino adeguati processi organizzativi e sistemi di controllo interno.

    Tale attenzione è evidenziata anche dal documento della Banca d'Italia 26 marzo 2019 “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, modificato con il citato provvedimento del 1° agosto 2023, che chiarisce e integra le norme principali, per supportare gli intermediari finanziari nell’applicare gli obblighi di legge in modo consapevole ed efficace, seguendo il principio del risk-based approach

    A tal fine:

    • le procedure e i controlli vanno calibrati sulle caratteristiche specifiche dell’attività svolta, quali la natura, la dimensione, la complessità organizzativa e la tipologia di servizi offerti, applicando così il principio di proporzionalità;
    • devono essere definiti chiaramente ruoli, compiti e responsabilità assegnati ai diversi livelli;
    • viene ribadita l'importanza delle prevedere procedure interne per l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, nonché conservazione della documentazione, delle evidenze dei rapporti e delle operazioni.

    L’organizzazione dei presidi AML dei soggetti obbligati, è stata rimodulata e l’Autorità di vigilanza ha dovuto rinnovare i presidi organizzativi minimi che devono almeno dotarsi di delle seguenti aree e figure di riferimento:

    • una funzione antiriciclaggio;
    • un responsabile per l’invio delle segnalazioni sospette;
    • una funzione di internal audit;
    • un esponente aziendale per l’antiriciclaggio.

    Il ruolo dell’esponente aziendale AMLpuò essere ricoperto anche dai commercialisti che come specifica il documento del CNDCEC sono “già abituati a svolgere incarichi nei Consigli di Amministrazione di intermediari finanziari in ragione di mandati professionali specifici e, soprattutto, già in possesso dell’esperienza e della conoscenza delle norme e delle tecniche di gestione dei rischi”.

  • Antiriciclaggio

    Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente

    In attesa della decisione sul Registro dei Titolari effettivi rinviata alla Corte di Giustizia UE, e dopo la ulteriore richiesta di certezze da parte dei Commercialisti, il MIMIT con una nota del 28 novembre fornisce istruzioni certe per le Camere di Commercio.

    Prima dei dettagli ricordiamo che l'operatività del Registro, ai sensi del DM n 55/2022 è avvenuta con il DM MIMIT 29.09.2023 pubblicato in GU n 236 del 9.10.2023. 

    Da allora diverse sono state le vicende giudiziarie, prima delle quali  è stata la sospensione del registro ad opera del TAR del Lazio.

    Da ultimo, il Consiglio di Stato, che aveva sospeso la decisione fino al 19 settembre scorso, si è pronunciato, in data 16 ottobre, rendendo disponibile l'Ordinanza n 8245/2024 con cui ha rimandato la decisione alla Corte di Giustizia UE.

    I Commercialisti con una lettera di novembre al MIMIT e al MEF hanno richiesto certezze circa l'operato delle Camere di Commercio, ora arriva la replica del MIMIT.

    Leggi anche Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole in attesa della ulteriore pronuncia.

    Registro Titolare effettivo: rinvio alla Corte UE

    Con la Nota del 28 novembre 2024 n. 115836 in risposta alle richieste di istruzioni certe per le Camere di Commercio, il MIMIT afferma che le pronunce cautelari sul Registro dei titolari effettivi del TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato, continuano a determinare la sospensione del termine per adempiere e la sospensione dell’applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio.

    Pertanto, ciò chiarito del Ministero, Unioncamere si pronuncia per la sospensione delle comunicazioni del titolare effettivo e invia istruzioni alle Camere di commercio sul territorio.

    Giuseppe Tripoli segretario generale delle Camere di Commercio: "richiede che le Camere di commercio adottino una linea uniforme e di rispetto ai precedenti indirizzi, anche in relazione alle numerose istanze provenienti dalle categorie e dagli Ordini professionali, ovvero quella di ritenere i dispositivi del Consiglio di Stato come una sospensione vera e propria dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo e conseguentemente della relativa conferma, dell’irrogazione delle sanzioni, delle verifiche a campione da parte degli Uffici sulle dichiarazioni rese e soprattutto dell’accesso ai dati a qualsiasi titolo"

    Il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio ha espresso soddisfazione per le risposte ufficiali in linea con le richieste dei Commercialisti.

    Registro Titolare Effettivo: richiesta di sospensione in attesa della Corte UE

    Il CNDCEC nella missiva indirizzata al MEF e al MIMIT ha denunciato il disorientamento in cui operano le Camere di Commercio chiedendo risposte certe.

    Si spiega in proposito che a fronte della sospensione decisa dal Consiglio di Stato, alcune Camere di Commercio hanno optato per la sospensione di tutti gli adempimenti di comunicazione, variazione, conferma e consultazione del Registro; altre, invece, stanno continuando ad accettare le comunicazioni di prima iscrizione, ovvero di conferma o variazione dei dati.

    Il Presidente De Nuccio ha evidenziato che “Tale modus operandi sta generando numerosi problemi interpretativi per le imprese e per i commercialisti che, pur consapevoli che la sospensione dell’operatività del Registro importa quale conseguenza il blocco integrale del sistema, vedono abilitata sul sistema anche la funzione di ricezione delle comunicazioni di conferma annuale dei dati e legittimamente si interrogano sul corretto modo secondo cui operare per non incorrere in sanzioni”.

    A fronte di questa situazione: “si rende indispensabile un intervento dei Ministeri volto ad indicare agli Enti camerali il comportamento uniforme da adottare in pendenza del giudizio della Corte UE”.

    I Commercialisti chiedono, come soluzione utile, quella di attuare una sospensione totale del sistema, non solo per le richieste di accreditamento e per le attività di consultazione, ma anche per le comunicazioni”. 

    Infine il Consiglio Nazionale chiede anche di fare chiarezza sull’irrogazione di eventuali sanzioni.

    Si attende la risposta da parte dei ministri.

    Registro titolare effetivo: la storia delle sospensioni

    Era circa un anno fa che il TAR del Lazio sospendeva il Registro dei titolari effettivi.

    Viste le numerose incertezze interpretative attinenti alla normativa europea in materia e alla relativa declinazione nazionale nell’ambito del DLgs. 231/2007, il Consiglio di Stato, a fronte dell'ultima sospensione del Registro, ha diffuso l'Ordinanza n. 8248 con cui, “stante la delicatezza delle questioni involte”, ha sospeso il giudizio, rimettendo alla Corte di Giustizia europea.

    Sinteticamente l'Ordinanza rimette all'UE i seguenti quesiti:

    • «se l'art 31, para. 4 della direttiva 2015/849 modificata dalla direttiva 2018/843, laddove consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine sia compatibile con le norme della Carta dei diritti fondamentali (art. 7 "rispetto della vita privata e familiare" e art. 8 "protezione dei dati di carattere personal") nonché della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8), nella parte in cui consente l'accesso in ogni caso a qualunque persona fisica o giuridica "che possa dimostrare un legittimo interesse" senza precisare e delimitare la nozione stessa di "legittimo interesse" rimettendone la definizione alla piena discrezionalità degli Stati membri determinando il rischio di perimetrazioni eccessivamente estese dell'ambito soggettivo di azionabilità dell'accesso, potenzialmente lesive degli evocati diritti fondamentali della persona».
    • «Se le garanzie previste dall'art 31 par. 7 bis della direttiva 2015/849, modificata dalla direttiva 2018/843, relative al diritto a un ricorso amministrativo contro una decisione che deroga (in presenza di circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale) all'accesso di cui al par. 4, (accesso consentito, in ogni caso, alle informazioni sulla titolarità di un trust o di un istituto giuridico affine), considerate le tutele offerte dall'art. 47 (diritto a un ricorso effettivo e un giudice imparziale) della Carta dei diritti fondamentali, nonché dall'art. 6 della CEDU  siano compatibili con gli articoli 6-7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 marzo 2022, n. 55 nella parte in cui conferiscono ad un organo ammnistrativo non giurisdizionale quale è la Camera di commercio territoriale il potere di esprimersi determinando l'irreversibile effetto dell'ostensione dei dati prevedendo solo in una fase successiva il diritto ad un ricorso giurisdizionale azionabile dal titolare effettivo». 

    Si attende ora la pronuncia UE, ma nel frattempo Unioncamere ha sospeso tutti gli adempimenti e scongiura le sanzioni relative.

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone

    Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato, in data 1 ottobre, il documento “L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato”, curato dalla Commissione “Operatività del Registro dei Titolari Effettivi e adempimenti conseguenziali”.

    In attesa della pubblicazione della decisione di merito assunta dal Consiglio di Stato il 19 settembre 2024, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno fornire agli Iscritti all'Albo uno strumento di analisi e commento della casistica maggiormente ricorrente relativa al Titolare Effettivo, con lo specifico obiettivo di supportarli sia in sede di adempimento e nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche di natura privatistica tenute alla comunicazione al Registro. 

    L'informativa del CNDCEC specifica che si è tenuto conto delle FAQ “Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi” pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria in data 20 novembre 2023. Il documento sarà in ogni caso aggiornato alla luce dell’evoluzione normativa.

    Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone

    Il documento, a supporto dei commercialisti, è composto da 29 pagine ed è cosi suddiviso:

    • Nozione di titolare Effettivo,
    • Modalità di individuazione,
    • Casistica.

    Relativamente alla casistica, il documento ne riporta alcune elaborate in risposta a specifici quesiti posti in merito all’individuazione del titolare effettivo, precisando che le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso. 

    Per le società di persone, il documento evidenzia che la norma non ha definito un criterio specifico per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene, pertanto, opportuno applicare, nei limiti della compatibilità, il criterio individuato in caso di società di capitali.

    In particolare, i beneficiari di dette società possono essere individuati nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della società, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili.

    In relazione a ciò, si ritiene essere titolari effettivi di queste società anche i soci che beneficiano della gestione della stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25%, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle Sas, accomandanti o accomandatari. 

    Saranno da identificarsi come titolari effettivi i soggetti che, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, sono titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (nel caso di amministrazione anche con modalità disgiuntive, congiuntive o miste). 

    In sintesi, i titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che:

    • hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto, oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%; 
    • hanno poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.