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Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato l’ultima edizione dell’Analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia realizzate dal Comitato di sicurezza Finanziaria.
Si tratta di uno strumento fondamentale per:
- gli intermediari finanziari,
- i professionisti,
- gli operatori non finanziari,
per la predisposizione di strumenti adeguati di contenimento del rischio rilevato.
Il documento è elaborato dal Comitato di sicurezza finanziaria e le autorità che lo compongono con anche il contributi di rappresentanti del settore privato.
Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF
La nuova edizione del documento di cui si tratta è stata approvata il 14 novembre 2024 dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e ora resa disponibile dal MEF.
Va evidenziato che la precedente pubblicazione risale al 2019 e, pertanto, la nuova versione era molto attesa.
Il documento analizza dopo un quadro introduttivo le minacce e le criticità del sistema economico-sociale, si analizzano le minacce di finanziamento del terrorismo e i presidi relativi.
Si analizza inoltre il sistema di vigilanza e i professionisti coinvolti per minimizzare i rischi reali e concreti.
Il documento si sofferma anche sull'uso del contante evidenziando che per contrastare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in Italia, sin dal 1991, l’impiego del contante è stato limitato attraverso la definizione di soglie di utilizzo, al fine di prevenire molteplici forme di illegalità economica, completando così il complessivo sistema antiriciclaggio.
Nel corso degli anni, il limite è stato oggetto di diversi aggiustamenti e, a partire da gennaio 2023, è stato fissato a 5.000 euro.Per evitare che il divieto fosse aggirato, è stato esteso l’obbligo anche ai trasferimenti effettuati mediante più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Inoltre, sono state previste soglie specifiche per i servizi di rimesse di denaro (c.d. “money transfer”) e per i cambiavalute, rispettivamente di 1.000 e 3.000 euro.
Al fine di incentivare il turismo straniero è stato anche previsto che gli operatori del settore del commercio al dettaglio e le agenzie di viaggio e turismo possano accettare pagamenti in contanti fino alla soglia di 15.000 euro dai cittadini stranieri extra-UE non residenti in Italia, per la vendita di beni e l’erogazione di servizi legati al turismo.
Le Analisi relative al 2022 evidenziano che, sebbene in diminuzione rispetto al 2019, il contante è stato lo strumento di pagamento più utilizzato, nei punti vendita, dai cittadini italiani, soprattutto per acquisti di valore ridotto (fino a 50 euro): il 69% delle transazioni effettuate da cittadini italiani è stato regolato in contante, contro una media del 59% registrata per i cittadini dell’area euro. Complessivamente, i pagamenti con strumenti elettronici stanno aumentando, supportati anche dalla crescita del commercio elettronico.
In generale, le carte di credito e di debito, oltre a rappresentare la principale alternativa al contante, continuano a essere lo strumento di pagamento più utilizzato, sia in termini di numero che di valore, per le transazioni relative ad acquisti online.
Rilevante è anche la preferenza delle imprese riguardo all’uso del contante: nel 2021, il 31% delle imprese italiane ha dichiarato di preferire di essere pagato con tale mezzo.Detta percentuale è superiore di 7 punti rispetto alla media dell’area euro (24%), risultando inferiore solo a quella di Slovacchia, Germania e Cipro.
Per quanto attiene alla valutazione del rischio inerente di riciclaggio, le minacce con rilevanza “molto significativa” sono:
- corruzione,
- estorsione,
- evasione e reati tributari,
- contrabbando e contraffazione, sfruttamento sessuale, traffico illecito di rifiuti, truffa e usura sono reati che presentano, invece, una rilevanza “abbastanza significativa”.
Complessivamente sul territorio nazionale la minaccia di riciclaggio è considerata molto significativa.
Lo studio, relativamente ai Commercialisti ha evidenziato un crescente contributo quantitativo in termini di SOS, ma con margini di miglioramento nell’efficacia della collaborazione attiva e viene confermata la valutazione del sistema di prevenzione, formulata nell’Analisi del 2018, in termini di vulnerabilità relativa molto significativa, non essendo il rischio residuo mitigato in modo adeguato.
Per il comparto dei revisori legali si conferma un livello medio di rischio specifico.
Pe avvocati e consulenti del lavoro è attribuito in giudizio complessivo di vulnerabilità, rispettivamente, molto significativa e abbastanza significativa.
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Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole
Il DM n 55/2022 contiene il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di:
- imprese dotate di personalità giuridica,
- persone giuridiche private,
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali
- e istituti giuridici affini al trust.
Le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese quali:
- società per azioni,
- società a responsabilità limitata,
- società a responsabilità limitata semplificata,
- società in accomandita per azioni,
- società cooperative,
- società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
I suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.
Il Consiglio di stato, dopo diverse sentenze, in ultimo aveva sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Ieri 15 ottobre, ha notificato ai ricorrenti l’ordinanza di trasmissione del contenzioso alla Corte di giustizia europea in via pregiudiziale, chiedendo il binario veloce perché "allo stato la concreta attuazione delle disposizioni della Direttiva nell’ordinamento italiano risulta congelata".
Per il riepilogo dei provvedimenti susseguitivi nel 2023 leggi anche: Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti.
Vediamo in cosa consiste la Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e come provvedervi.
Comunicazione Titolare effettivo: obbligatorietà tra le sospensioni del Consiglio di Stato
Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema avvenuta con il DM Mimit 29.09.2023 pubblicato in GU n 236 del 9.10.2023.
Il termine ultimo per adempiere, inizialmente previsto, era il giorno 11 dicembre 2023, e per le vicende giudiziarie presso il TAR tra sospensioni varie è scaduto lo scorso 11 aprile 2024.
Successivamente, è stata disposta la sospensione dell'operatività del registro fino al 19 settembre scorso, pertanto nelle prossime ore dovrebbe arrivare notizie in merito alla ulteriore provvedimento dal Consiglio di Stato.
Nell'attesa ricordiamo che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.
Vedremo appunto se il termine entro cui provvedere alla comunicazione dei dati del titolare effettivo, sarà chiarito in modo definitivo.
Ciò premesso, la normativa prevede inoltre che, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta.
Secondo quanto previsto dall'art 3 comma 3 del DM n 55/2023 gli obbligati a questo adempimneto devono anche comunicare eventuali variazioni e devono ogni anno dalla prima comunicazione provvedere a dare conferma dei dati comunicati.
Per la prima comunicazione leggi anche: Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?
Titolare effettivo: chi è, chi deve comunicare i dati
Secondo la normativa sull'antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Come specificato sul sito del registro delle imprese i soggetti interessati ovvero:
- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali,
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute,
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust,
possono comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue:
- si accede a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato,
- si sceglie la pratica del Titolare Effettivo,
- si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo,
- si firma con Firma Digitale.
Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di
commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi
dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del
registro delle imprese.Titolare effettivo: quali dati comunicare
Ai sensi dell'art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:
- a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
- b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
- 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
- 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
- c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- 1) la denominazione dell'ente;
- 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
- 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;
- f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile rubricato Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Titolare effettivo: riepilogo della normativa
Al fine di dare attuazione al Decreto n 55/2022 nel corso del 2023 sono stati pubblicati alcuni decreti attuativi necessari, e in particolare:
- il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
- il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.
Il 9 ottobre 2023 viene data la operatività alle regole con la pubblicazione in GU n 236/2023 del DM MIMIT 29.09-2023
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Soglia UE uso contante: tutte le regole
Il Regolamento UE n 1624 del 2024, pubblicato nella Gazzetta dell'Unione del 19 giugno, in vigore da oggi 9 luglio prevede tutte le regole da rispettare per i paesi europei relativamente all'uso del contante.
Sinteticamente è bene evidenziare che la soglia da non superare è di 10.000 euro e ad occuparsi dei dettagli è l'art 80 del regolamento in oggetto, vediamoli.
Soglia UE uso contante: 10.000 euro per certi soggetti
L'art 80 del Regolamento UE in questione, specifica Limiti ai pagamenti in contanti di importo elevato in cambio di beni o servizi, prevedendo che:
- le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10 000 EUR o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.
- gli Stati membri possono adottare limiti inferiori previa consultazione della Banca centrale europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE del Consiglio (47). Tali limiti inferiori sono notificati alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.
- i limiti inferiori al limite di cui al paragrafo 1 già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi. Gli Stati membri notificano tali limiti alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.
- il limite di cui al paragrafo 1 non si applica:
- a) ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione;
- b) ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE e dei prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366. I pagamenti o i depositi di cui al primo comma, lettera b), che siano al di sopra del limite, sono segnalati alla FIU entro i termini da essa imposti.
- gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure appropriate, compresa l'imposizione di sanzioni, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della loro professione e sono sospettate di una violazione del limite di cui al paragrafo 1 o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri.
- il livello complessivo delle sanzioni è calcolato, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, in modo da produrre risultati proporzionati alla gravità della violazione, scoraggiando così di fatto ulteriori reati dello stesso tipo.
- se, per cause di forza maggiore, diventano indisponibili a livello nazionale mezzi di pagamento tramite fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, diversi dalle banconote e dalle monete, gli Stati membri possono sospendere temporaneamente l'applicazione del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 2 del presente articolo e ne informano senza indugio la Commissione. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione in merito alla durata prevista dell'indisponibilità di mezzi di pagamento tramite fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, diversi dalle banconote e dalle monete e alle misure adottate dagli Stati membri per ripristinarne la disponibilità. Se, sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro, ritiene che la sospensione dell'applicazione del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 2 non sia giustificata da un caso di forza maggiore, la Commissione adotta una decisione, di cui è destinatario tale Stato membro, con la quale chiede la revoca immediata di tale sospensione.
Occorre però precisare, leggendo il regolamento che:
- il regolamento diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi Ue solo a partire dal 10 luglio 2027, quando dovrà essere garantito l’allineamento fra la normativa nazionale in materia e le disposizioni del regolamento, come prescrive l'art 90.
- diversamente da quanto attualmente previsto in Italia, in cui il limite pari a 5.000 euro, riguarda qualsiasi trasferimento tra soggetti diversi, mentre la nuova disposizione UE riguarderà le persone che commercino beni o forniscano servizi.
- i limiti inferiori già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi, ma gli Stati membri dovranno notificarli alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.
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Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti
ATTENZIONE: il Consiglio di stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Leggi anche Registro Titolare Effettivo: operatività sospesa dal Consiglio di Stato.
L'11 aprile scorso è scaduto il termine per le comunicazioni dei dati del Titolare effettivo.
Dopo le varie vicissitudini, innescate con il ricorso al TAR del Lazio da parte di Assofiduciaria, ricorso che aveva congelato la scadenza per la comunicazione dei dati inizialmente fissata all'11 dicembre 2023, facciamo un riepilogo delle regole e del calendario per i prossimi adempimenti sulla titolarità effettiva.
Titolare effettivo: la comunicazione dati
Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema (DM Mimit 29.09.2023 pubblicato in GU n 236 del 9.10.2023)
Il termine ultimo per adempiere, inizialmente previsto il giorno 11 dicembre, per le vicende giudiziarie presso il TAR è scaduto lo scorso 11 aprile.
Attenzione al fatto che, il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.
Ai sensi dell'art 3 del DM n 55/2022 le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, ossia il 9 ottobre 2023, dovevano provvedere alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.
I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.
Ciò premesso, la normativa prevede inoltre che, I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta.
Secondo quanto previsto dall'art 3 comma 3 del DM n 55/2023 gli obbligati a questo adempimneto devono anche comunicare eventuali variazioni e devono ogni anno dalla prima comunicaizone provvedere a dare conferma dei dati comunicati.
Per la prima comunicazione leggi anche: Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?
Titolare effettivo: chi è, chi deve comunicare i dati e come si procede
Secondo la normativa sull'antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Come specificato sul sito del registro delle imprese i soggetti interessati ovvero:
- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali,
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute,
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust,
possono comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue:
- si accede a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato,
- si sceglie la pratica del Titolare Effettivo,
- si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo,
- si firma con Firma Digitale.
Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e
conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di
commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi
dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del
registro delle imprese.Registro Titolare effettivo: quali dati si comunicano
Ai sensi dell'art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:
- a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
- b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
- 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
- 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
- c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- 1) la denominazione dell'ente;
- 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
- 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;
- f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile rubricato Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Titolare effettivo: riepilogo della normativa
Al fine di dare attuazione al Decreto n 55/2022 il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di:
- imprese dotate di personalità giuridica,
- persone giuridiche private,
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali
- istituti giuridici affini al trust
nel corso del 2023 sono stati pubblicati alcuni decreti attuativi necessari, e in particolare:
- il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
- il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.
Il 9 ottobre viene data la operatività alle regole con la pubblicazione in GU n 236/2023 del DM MIMIT 29.09-2023
Titolare effettivo: Commercialisti chiedono uniformità di regole
Facciamo un riepilogo delle vicende che hanno riguardato questo adempimento.
Il TAR Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto, con il deposito di sei decisioni ( n. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845) tutti i motivi dei ricorsi che nel mese di dicembre avevano fatto sospendere l'adempimento in scadenza l'11 dicembre 2023.
Le sentenza di rigetto nulla hanno disposto sui termini che a rigore di legge sono ripresi il 9 aprile e sono scaduti l'11 aprile.
In data 12 aprile, post scadenza gli stessi professionisti con una nota pubblicata sul sito del CNDCEC, chiedono di fornire alle Camere di commercio territoriali indicazioni unitarie per la comunicazione al Registro delle imprese della titolarità effettiva in modo tale da garantire modalità operative omogenee sul tutto il territorio nazionale, a beneficio delle imprese e dei professionisti coinvolti.
Comunicazione dati Titolare effettivo: le FAQ del MEF
Sull'adempimento il MEF ha pubblicato una sezione specifica di FAQ rivolte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro.
Di particolare rilevanza si evidenziano le faq che riguardano i criteri di individuazione della titolarità effettiva per:
- le pubbliche amministrazioni;
- le procedure esecutive o concorsuali;
- gli enti ecclesiastici;
- le società soggette a catene di controllo;
- le ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali.
Accedi da qui alle FAQ del MEF.
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Comunicazione pagamenti esteri: tutte le regole dal Fisco
Viene pubblicato il Provvedimento n 224381 del 9 maggio delle Entrate con le disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Scarica qui anche tutti gli allegati.
L'Amministrazione finanziaria recepisce l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti a comunicare, ai fini del monitoraggio fiscale, i dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiori a 5.000 euro inserendovi i prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Definito anche il set informativo da trasmettere alle Entrate.
Monitoraggio fiscale: ampliata platea soggetti tenuti alla comunicazione dati
Il provvedimento realizza un adeguamento delle disposizioni attuative dell’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, che regola la rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento.
La norma è stata oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1, comma 129, lettera a), della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 1° gennaio 2023, che, a sua volta, ha novellato la disciplina del monitoraggio fiscale, includendovi i riferimenti alle cripto-attività, e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231].
Il provvedimento pertanto interviene, in primo luogo, recependo:- al paragrafo 1, l’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, inserendovi prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale,
- al paragrafo 2, le integrazioni al set di dati da inviare.
In secondo luogo, il provvedimento dispone che ai fini delle regole del monitoraggio fiscale si adottano le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione, modalità già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Comunicazione pagamenti esteri: tutte le regole dal Fisco
I soggetti obbligati alla comunicazione sono:
- gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 3, comma 2,
- gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d)
- e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i) e i-bis), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231
L’adempimento comunicativo riguarda i trasferimenti relativi a denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito e ogni altro strumento che permetta di trasferire anche in via telematica dei valori (articolo 1, comma 2, lettera s), Dlgs n. 231/2007) fra cui sono inclusi anche i movimenti relativi a valute virtuali e cripto-attività (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir).
Gli elementi informativi da comunicare sono:
- data, causale, importo e tipologia dell’operazione, inclusi i mezzi di pagamento utilizzati
- eventuale rapporto continuativo movimentato e relativa data di instaurazione
- i dati identificativi (compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica) delle persone fisiche, enti non commerciali o società che dispongono l’ordine di pagamento e i dati dei destinatari dell’ordine di accreditamento
- per specifiche tipologie di operazioni identificate con apposita tabella (Allegato 5), i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.
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Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato
Pubblicato il decreto 29 settembre 2023 del MIMIT attuativo del Registro dei Titolari Effettivi.
Nel dettaglio, viene pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro e dal 9 ottobre decorrono i 60 giorni per le comunicazioni dati al Registro delle imprese.
Entro il giorno 11 dicembre occorre inviare i dati sul titolare effettivo al registro delle Imprese secondo le modalità stabiliti dalla normativa di riferimento. In proposito leggi: Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre.
Ricordiamo che, sul titolare effettivo il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n 1/2023 con lo scopo di aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella sua individuazione e nel complesso sistema antiriciclaggio.
Titolare effettivo: chi è
Come ricorda lo stesso Studio dei Notai, per titolare effettivo, in base all’attuale normativa domestica antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lettere pp) Decreto AR) si intende “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo é istaurato, la prestazione professionale é resa o l'operazione é eseguita”.
L'approfondimento fornito dai Notai ha voluto, per quanto possibile, produrre "una sintesi della complessa, stratificata ed eterogenea normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa al c.d. titolare effettivo", al fine di avere:
- prima una visione generale del tema,
- poi una visione sempre più specifica delle diverse ipotesi di individuazione del titolare effettivo,
- fino alla esemplificazione con casistica finale.
Lo studio ha approfondito i criteri per l’acquisizione delle informazioni necessarie all’individuazione del titolare effettivo attraverso:
- le dichiarazioni che cliente ed esecutore sono tenuti a rendere
- nonché attraverso l’esame dei pubblici registri e delle fonti aperte;
Inoltre è stato analizzato il concetto di titolare effettivo di persona fisica e, infine, si è affrontata la ricerca del titolare effettivo negli enti.
A questo fine sono stati descritti ed esaminati i criteri, previsti dal nostro legislatore e da quello europeo, della proprietà e del controllo e, infine, il criterio residuale, relativo ai poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell’ente. (In proposito leggi anche Antiriciclaggio 2022 e Registro dei titolari effettivi)
Il documento ha rivolto particolare attenzione alle persone giuridiche private, alle società di persone e all’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi di basso rischio riciclaggio, con un approfondimento specifico in relazione al titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione.
Rimandando alla lettura del corposo documento di 69 pagine, è bene specificare che i Notai nella conclusioni della dettagliata analisi della normativa sul Titolare Effettivo specificano che è troppo veloce l’evoluzione, sia in sede nazionale che sovranazionale, di una normativa complessa ed articolata su tanti piani e talvolta priva di un indirizzo sufficientemente determinato, quale è quella in materia di antiriciclaggio ed in particolare quella relativa al titolare effettivo, perché si possa giungere a conclusioni definitive su ogni tematica affrontata.
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Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04
Nello scadenzario del mese di aprile vanno ricordate le date per l'invio del Modello Polivalente da parte dei soggetti obbligati a comunicare le operazioni in contanti effettuate con i turisti stranieri.
In particolare, per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al comparto turistico, il limite all’uso del contante è stato elevato a 15.000 euro (articolo 3, comma 2-bis, Dl n. 16/2012), previa comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni eseguite.
Modello Polivalente Turismo: che cosa è
Nel dettaglio, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono inviare entro:
- il giorno 11 aprile, se soggetti mensili IVA,
- il giorno 20 aprile se soggetti trimestrali IVA
il quadro TU del Modello Polivalente: Scarica qui Modello e istruzioni.
Si specifica che, la comunicazione deve contenere i dati analitici delle operazioni in contanti da 2.000 a 15.000 euro, relative al turismo, effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
Nel modello polivalente vanno indicati:- nome, cognome, data e luogo di nascita, Stato estero e indirizzo del cessionario o committente,
- data di emissione, numero e data di registrazione della fattura,
- l’imponibile e l’Iva applicata.
Ricordiamo che, oltre all'invio della comunicazione per fruire del tetto sui contanti più elevato, i soggetti su indicati dovranno acquisire per ciascuna cessione:
- una fotocopia del passaporto del cliente,
- un’apposita autocertificazione dello stesso attestante che non è un cittadino italiano e che è residente all’estero.
Inoltre, gli stessi esercenti sono tenuti a versare il contante nel primo giorno feriale successivo all’operazione in un proprio conto corrente, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, Dl n. 16/2012.