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Canone RAI 2024: importi da pagare per vecchi e nuovi abbonamenti
Con Risoluzione n 1 del 4 gennaio 2024 le Entrate riepilogano le regole e gli importi per il pagamento del Canone RAI 2024.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di bilancio 2024, ha stabilito che “La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.”.
Pertanto, nelle tabelle che seguono sono indicati i nuovi importi del canone dovuto per l’anno 2024 per le varie casistiche, in sostituzione delle corrispondenti tabelle contenute nella circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016, a cui si rinvia per quanto non previsto dalla presente risoluzione.Canone RAI 2024: importi vecchi e nuovi abbonamenti
In particolare, nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo del canone complessivo per
- il rinnovo degli abbonamenti (tabella 1)
- e per i nuovi abbonamenti (tabella 2),
per l’anno 2024.
Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato
Periodicità pagamento Canone complessivo Annuale 70 Semestrale 35.73 Trimestrale 18.62 Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato
Periodo Canone complessivo Gennaio-giugno 35.73 Febbraio-giugno 30.13 Marzo-giugno 24.53 Aprile-giugno 18.93 Maggio-giugno 13.32 Giugno 7.73 Gennaio-dicembre 70.00 Febbraio-dicembre 65.75 Marzo-dicembre 60.15 Aprile-dicembre 54.55 Maggio-dicembre 48.94 Giugno-dicembre 43.35 Luglio-dicembre 34.74 Agosto-dicembre 32.14 Settembre-dicembre 26.54 Ottorbre-dicembre 20.94 Novembre-dicembre 15.33 Dicembre 9.74 Attenzione, per l’importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale, per:
- le utenze già attive al 1° gennaio 2024 (tabella 3)
- le nuove attivazioni che avverranno nel corso del 2024 (tabella 4), in funzione del mese di attivazione,
si rimanda alle altre tabelle contenute sulla risolzione n 1 in oggetto.
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Canone RAI: in quanti anni si prescrive?
Con l'Ordinanza n 33213 del novembre 2023 la Cassazione fissa un principio sulla prescrizione del canone rai in dieci anni
e non in cinque, poiché, in assenza di una disciplina derogatoria, occorre applicare il termine decennale dell'art 2946 del codice civile previsto per le imposte sui redditi e l’IVA.
Viene sancito il seguente principio: “l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”.
Vediamo i fatti di causa.
Canone RAI: in quanti anni si prescrive?
Nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti erariali e tributi locali, contestando l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'appello del Concessionario della riscossione è stato rigettato.
Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che «i titoli esecutivi divenuti irretrattabili per carenza di impugnazione … sono atti amministrativi non idonei di per sé – e in assenza di titolo giudiziale o di altro titolo idoneo per legge – a determinare l'effetto processuale di convertire il termine di prescrizione ordinario in quello decennale».
La Concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, denunciando:- 1) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 49 del DPR n. 602 del 1973, degli artt. 17, 19, 20 del DLgs. n. 112 del 1999 nonché dell'art. 2646 ss. c.c., per essere stata applicato il termine di prescrizione quinquennale anche relativamente ai crediti erariali (più precisamente a crediti per IRPEF, IRAP e IVA, canone audio, a cui, in assenza di una norma derogatoria, si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione);
- 2) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 49 del DPR n. 602 del 1973, degli artt. 17, 19, 20 del DLgs. n. 112 del 1999 nonché dell'art. 2646 ss. c.c., anche relativamente agli altri crediti rispetto ai quali l'adozione della cartella di pagamento determina un effetto novativo soggettivo e l'applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., per cui andrebbe sollecitato un revirement dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite;
- 3) l'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., in ordine alla specifica eccezione di applicazione del termine di prescrizione decennale relativamente al potere di riscossione esattoriale.
La Corte di Cassazione ha precisato varie volte che, in tema di IRPEF, IRAP, IVA ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del DPR n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Tale principio va esteso anche al canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al RD n. 246 del 1938 in assenza di una specifica disposizione relativamente al termine di prescrizione, idonea a derogare la previsione generale di cui all'art. 2946 c.c.
Viene inoltre ribadito il principio generale, affermato da Cass., Sez. U., 25 ottobre 2016, n. 23397 e correttamente applicato nella sentenza impugnata relativamente ai crediti per TARSU, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., per cui, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
In conclusione, il primo ed il secondo motivo del ricorso devono essere accolti per quanto di ragione, con assorbimento della terza censura, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
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Canone speciale RAI: gli importi 2023
Pubblicato in GU n 26 del 1 febbraio il Decreto 28 dicembre 2022 con i Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2023.
In particolare, per l'anno 2023:
- i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi,
- i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili
rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2015. Le disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.
CANONE SPECIALE RAI 2023 (fonte RAI)
Canone RAI speciale 2023:che deve pagarlo
Sono tenuti a pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458
Canone RAI speciale 2023: validità del canone pagato
Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca).R.D.L.21/02/1938 n.246
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542