• Canone Rai in bolletta

    Canone RAI: entro il 31.01 dichiarazione di non detenzione apparecchio

    I cittadini che non detengono un apparecchio, possono presentare entro il 31 gennaio una dichiarazione di non detenzione ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone RAI 2024.

    Dichiarazione non detenzione apparecchio tv per esenzione canone

    Nel dettaglio, coloro che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che:

    • in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, 
    • oppure, che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

    Tale dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

    Dichiarazione non detenzione apparecchio tv: quando e come presentarla

    Attenzione al fatto che, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone Tv, occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”. 

    La dichiarazione sostitutiva di non detenzione, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

    La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

    • tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
    • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
    • trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
    • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

     

    Allegati:
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    Canone speciale RAI: ecco il codice tributo per il recupero di quanto pagato nel 2021

    Con Risoluzione n 6/E del 25 gennaio 2022 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta (di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) riguardante il canone speciale RAI non dovuto grazie al Decreto Sostegni bis.

    In particolare, l’articolo 6, comma 5, prevede che “Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.”

    Leggi anche Sostegni bis: esenzione canone speciale RAI 2021 per alberghi, ristoranti

    Per coloro i quali invece, hanno effettuato il pagamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021, il successivo comma 6 prevede, il riconoscimento di “[…] un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto […]”

    Per consentire a tali soggetti l'uso in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

    Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”. 

    Al fine di controllare che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti dell’importo spettante, il credito stesso è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    I soggetti beneficiari del credito e i relativi importi sono stati trasmessi dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.A.; pertanto, eventuali richieste di chiarimenti in proposito dovranno essere rivolte alla stessa RAI, inviando apposita comunicazione all’indirizzo PEC dell’ufficio RAI della propria regione, reperibile alla pagina web 

    http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx