• Privacy

    Intelligenza artificiale: il Garante autorità nazionale in materia

    Con un comunicato stampa del 25 marzo il garante per la privacy si candida come autorità nazionale competente in materia di intelligenza artificiale (ai sensi dell’art. 70 del Regolamento sull’IA, approvato dal Parlamento Ue lo scorso 13 marzo).

    Vediamo il dettagli.

    Intelligenza artificiale: il Garante per la privacy autorità nazionale

    Il comunicato specifica che il Garante per la protezione dei dati personali possiede i requisiti di competenza e indipendenza necessari per attuare il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale coerentemente con l'obiettivo di un livello elevato di tutela dei diritti fondamentali.
    Questo è ciò che il presidente Pasquale Stanzione, ha evidenziato in una segnalazione inviata nei giorni scorsi ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio.
    La recente approvazione dell'AI Act da parte del Parlamento europeo: "impone agli Stati membri alcune scelte essenziali sulle norme di adeguamento degli ordinamenti interni".
    L'incidenza dell'IA sui diritti suggerisce di attribuirne la competenza ad Autorità caratterizzate da requisiti d'indipendenza stringenti, come le Authority per la privacy, anche in ragione della stretta interrelazione tra intelligenza artificiale e protezione dati e della competenza già acquisita in materia di processo decisionale automatizzato.
    Viene ricordato che l'AI Act si fonda sull'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è la base giuridica della normativa di protezione dei dati, e lo stesso Regolamento sull'intelligenza artificiale prevede il controllo delle Autorità di protezione dei dati personali su processi algoritmici che utilizzino dati personali.
    Concludendo si evince che la sinergia tra le due discipline e la loro applicazione da parte di un'unica Autorità è quindi determinante per l'effettività dei diritti e delle garanzie sanciti suggerendo in proposito una riflessione a Parlamento e Governo.

  • Privacy

    Guida Privacy: on line la guida del Garante all’applicazione delle norme UE

    Con un comunicato stampa del 19 giugno il Garante per la protezione dei dati personali informa della pubblicazione della "Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali".

    Viene specificato che, la Guida si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento:

    • dai diritti dell’interessato ai doveri dei titolari; 
    • dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.

    Si sottolinea che una attenzione particolare è rivolta ai contenuti, ai tempi e modalità con cui il titolare deve:

    • fornire l’informativa all’interessato; 
    • valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; 
    • provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati. 

    Tra le novità introdotte dal Regolamento vi è appunto l'RPD, figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante.

    Attenzione al fatto che, il Garante ricorda che con il GDPR la privacy da obbligo avvertito solo in maniera formale diventa parte integrante delle attività di un’organizzazione, che è tenuta al rispetto del principio di responsabilizzazione ("accountability"), in base al quale il titolare deve adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.

    Viene infine specificato che, il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network ("diritto alla portabilità"), o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte.

    Infine la Guida contiene richiami puntuali alle Linee guida europee, oltre che rimandi alla legislazione nazionale fornendo importanti raccomandazioni.

  • Privacy

    Registro opposizioni: le tariffe per gli operatori TLC

    Pubblicato in GU n 200 del 27 agosto il decreto MISE del 27 luglio per la determinazione della tariffa per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da  parte  degli  operatori  di  TLC,  per  l'anno  2022.

    In particolare, la tariffa per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori è indicata nella tabella seguente.

    quantità di verifiche
    1
    tariffa IVA esclusa
    0,00087

    Ricordiamo che gli operatori si iscrivono per escludere dalle proprie liste di contatti i numeri di telefono e/o indirizzi postali dei contraenti che si sono opposti al telemarketing.

    Come indicato nel decreto, ogni operatore  iscritto  al  registro  acquista,  in  modalità prepagata e  secondo  quanto  previsto  in  fase  di iscrizione  dal contratto con il gestore del registro, una  quantità di  verifiche, per multipli di 50.000, al costo di cui alla tabella

    Inoltre, ogni operatore invia al gestore del registro le verifiche  acquistate al fine di verificare l'esercizio espresso dai contraenti del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea e dei diritti sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
    Le  verifiche,  su  richiesta  dell'operatore,  possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una quantità complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle  singole  liste sottoposte a verifica, pari alla quantità acquistata.
    Le tariffe di cui alla tabella hanno validità fino al 31 dicembre 2022.

    L'acquisto di una  quantità di  verifiche  ha  validità fino all'esaurimento delle verifiche.
    In  caso di  cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza di verifiche acquistate non ancora sottoposte al registro non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da  parte  del gestore.
    In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano alla sottoscrizione di nuove verifiche,  senza  alcun  effetto  sulle quantità acquistate in precedenza. 

    Leggi anche Registro delle opposizioni: attivo dal 27 luglio

  • Privacy

    Nuovo Codice del consumo: i dati personali come modalità di pagamento del servizio

    Nel 2019 l’Unione Europea ha riformato l’impianto normativo alla base delle garanzie previste per la vendita ai consumatori, attraverso l’emanazione di due diverse direttive:

    • con la Direttiva UE 2019/771 è stata rimodulata e rafforzata la preesistente normativa sulla vendita di beni ai consumatori;
    • con la Direttiva UE 2019/770 sono state introdotte specifiche norme riguardo la fornitura ai consumatori di contenuti e servizi digitali.

    Nel novembre 2021 il Legislatore italiano ha attuato le due direttive attraverso l’emanazione dei Decreti Legislativi 170/2021 e 173/2021, con i quali sono state apportate diverse modifiche al Codice del consumo: tra queste particolare rilievo assume l’introduzione del nuovo Capo I-bis, equivalente agli articoli da 135-opties a 135-vicies ter, dedicato ai contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali, la cui efficacia decorre dal giorno 1 gennaio 2022.

    La disciplina sulla fornitura di contenuti e servizi digitali solo in parte ricalca quella sulla fornitura di beni; in relazione ad alcune questioni assume connotazioni peculiari non prive di interesse. 

    Nella fattispecie, le controparti interessate sono il consumatore e il fornitore di contenuti e servizi digitali: la normativa unionale definisce “professionista” il fornitore di tali beni immateriali, ma l’espressione non deve essere confusa con la connotazione ristretta che il termine assume in italiano: secondo le definizioni europee è tale, infatti, qualsiasi persona, fisica o giuridica , pubblica o privata, che agisca nel perimetro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Fondamentalmente, quindi, nella situazione in esame, è definito professionista il fornitore di contenuti e servizi digitali.

    Però, il perimetro di interesse della normativa non è così esteso come potrebbe sembrare: sono infatti previste una molteplicità di situazioni che non sono soggette alla normativa, come disposto, nella normativa italiana, dall’articolo 135-novies del Codice del consumo. Le principali esclusioni sono riconducibili alla fornitura di:

    • servizi diversi dai servizi digitali, anche quando il fornitore utilizzi modalità telematiche per erogare il servizio: in base al considerando 27 della Direttiva UE 2019/770 possono essere considerati servizi di diversa natura quelli che in Italia si considerano servizi di consulenza professionale.
    • servizi di assistenza sanitaria;
    • servizi finanziari;
    • giochi d’azzardo;
    • contenuti digitali forniti da enti pubblici;
    • software offerti gratuitamente sulla base di una licenza libera, per il quale il consumatore non corrisponde un corrispettivo e i dati personali forniti sono utilizzati per migliorare il software specifico;
    • contenuti digitali messi a disposizione quale parte di uno spettacolo pubblico o di un evento.

    Definito il contesto in cui si inserisce e definisce la nuova normativa sulla fornitura di contenuti e servizi digitali ai consumatori, poniamo l’attenzione sull’elemento più innovativo dell’impianto normativo: quello contenuto al comma 4 dell’articolo 135-octies del Codice del consumo, il quale disciplina la particolare situazione in cui il fornitore di contenuti e servizi digitali non richiede un corrispettivo in denaro al consumatore, ma utilizza i dati personali da questi forniti per scopi diversi, quali la finalità commerciale.

    I dati personali possono essere forniti, dall’utente al fornitore, al momento della conclusione del contratto di fornitura, ma anche successivamente, proprio attraverso l’utilizzo del servizio digitale offerto: il Legislatore unionale, con altre parole, attraverso questo punto disciplina, portandola alle tutele previste dal Codice del consumo, l’attività commerciale espletata dalle grandi piattaforme del web, le quali utilizzano per finalità commerciali le informazioni rilasciate dai consumatori.

    L’importanza del punto è stato per colto e commentato dalla Circolare numero 22 di Assonime, pubblicata il 13 luglio 2022, la quale nota che “sebbene il considerando 24 della Direttiva UE 2019/770 sottolinei che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono essere considerati una merce, non vi è dubbio che la scelta di considerare la cessione di dati personali quale possibile controprestazione a carico del consumatore costituisce un passaggio significativo nella costruzione di un sistema sempre più incentrato sul riconoscimento del valore economico del dato personale”.

    Appare evidente come la normativa in esame interagisca direttamente con le previsioni del GDPR, il fondamento giuridico unionale alla base della normativa italiana sulla privacy, il quale prevale sul Codice del consumo, per le questioni in conflitto.

  • Privacy

    Registro delle Opposizioni: attivo dal 27 luglio 2022

    Il MISE informa che dal 27 luglio è operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni (RPO) al telemarketing selvaggio che

    • semplifica le procedure per i cittadini che intendono tutelare la propria privacy da attività promozionali invasive e indesiderate verso i cellulari
    • e pone nuovi obblighi per gli operatori

    In particolare, la tutela viene estesa ai numeri di telefono cellulare con la possibilità di iscrizione all’RPO annullando così i consensi all’utilizzo dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare periodicamente il registro e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria.

    Registro pubblico opposizioni: che cosa è

    Il sito del RPO Registro per le opposizioni si compone di due sezioni:

    • una per il cittadino
    • una per l'operatore

    Il RPO è un servizio pubblico gratuito per il cittadino che intende opporsi all’utilizzo

    • del proprio numero telefonico, fisso o cellulare, 
    • e dell'indirizzo postale 
    • presente negli elenchi pubblici
    • per finalità pubblicitarie e ricerche di mercato. 

    Il servizio si rivolge anche all'operatore che effettua attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea

    Per gli operatori di telemarketing infatti subentra l’obbligo di verificare mensilmente con il RPO le liste di numeri che intendono contattare per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale e compimento di ricerche di mercato. Tale verifica deve avvenire comunque prima dell’avvio di ogni campagna promozionale.

    Un’importante innovazione del servizio che riguarda l’operatore consiste nella nuova Area riservata progettata per semplificare le procedure di interazione con il RPO e con diverse funzionalità in più. 

    Gli operatori potranno inviare le liste di contatti, accedendo all’Area riservata oppure tramite PEC. Le liste vengono restituite entro 24 ore dalla sottomissione, con l’indicazione per ogni numero se è iscritto o meno e l’eventuale data di annullamento dei consensi.

    Viene specificato che con il nuovo registro delle opposizioni si completa un percorso molto atteso dai cittadini che ha coinvolto, insieme al Mise e la Presidenza del Consiglio, il Parlamento, l’Agcom, il Garante della Privacy, gli operatori e le associazioni dei consumatori.

    Registro opposizioni: iscriversi contro il marketing selvaggio sui cellulari 

    Nella sezione per il cittadino ci si potrà iscrivere gratuitamente e una volta iscritti non si potrà più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell'ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni.

    Nella sezione per gli operatori, invece, ci si registra per escludere dalle proprie liste dei ocntatti i numeri di telefono e/o indirizzi postali dei contraenti che si sono opposti al telemarketing.  Oppure ci si registra per accedere alla propria area riservata per poter operare con il servizio (clicca qui per saperne di più)

    I generale, l’iscrizione nel registro è possibile:

    Restano invece valide le iscrizioni inserite precedentemente al nuovo RPO, con la facoltà per l’utente di annullare i consensi attraverso il rinnovo dell’iscrizione.

    Leggi anche Registro pubblico oppositori: le regole in vigore dal 14.04