• Agricoltura

    PAC 2025: domande prorogate al 15 luglio

    Il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha firmato il decreto che stabilisce la seconda proroga al 15 luglio 2025 del termine per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) per l'anno 2025.

    Il MASAF in proposito ha diffuso in data 13 giugno un comunicato stampa, e prima del dettaglio ricordiamo che cos'è la PCA.

    La PAC, la politica agricola comune a livello UE, rappresenta una stretta intesa tra agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori. 

    I suoi obiettivi possono essere così riassunti:

    • sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili
    • tutelare gli agricoltori dell'Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole
    • aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali
    • preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE
    • mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati.

    La PAC è una politica comune a tutti i paesi dell'Unione europea, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell'UE.

    PAC 2025: domande prorogate al 15 luglio

    Relativamente alle domande di aiuto nell'ambito della Politica Agricola Comune PAC per il 2025 il Ministero dell'Agricoltura ha previsto di prorogare al 15 luglio il termine per le domande.

    Il MASAF ha annunciato la notizia specificando che la decisione è stata adottata su richiesta della Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 12 giugno. 

    Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole di AGEA-Coordinamento e il coinvolgimento degli organismi pagatori.
    La proroga riguarda la domanda unica e le domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale.

    Inizialmente, il termine era stato fissato al 15 maggio 2025 e successivamente prorogato al 16 giugno con un precedente decreto del 13 maggio. 

    Con il nuovo provvedimento si sposta ulteriormente la scadenza, offrendo più tempo agli operatori del settore agricolo per completare le procedure, senza tuttavia compromettere la regolarità e l'efficacia del sistema di erogazione degli aiuti.
    Resta confermato che, per le domande presentate oltre la data del 15 luglio, saranno applicate penalità sui pagamenti nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo, che salgono al 3% in caso di domande di assegnazione dei diritti all'aiuto, fino a un massimo di 25 giorni. 

    Oltre il 9 agosto 2025, le domande presentate saranno considerate irricevibili.

  • Pace Fiscale

    Riammessi rottamazione quater: in arrivo i piani della Riscossione

    LLegge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio ha previsto la riammissione dei soggetti decaduti dalla rottamazione quater.

    Entro il 30 giugno i soggetti che entro il 30 aprile hanno presentato la riammisisone alla definizinoe agevolata stanno ricevendo i piani dei pagamento.

    Rottamazione quater: in arrivo i piani per i riammessi

    La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti  indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze,  delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

    Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

    • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
    • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

    Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.

    In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater".

    In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata eraq necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.

    Successivamente si riceveva la risposta tramite e-mail: “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.

    Rottamazione quater: in arrivo i piani dei pagamenti per i riammessi

    Entro il 30 giugno dovranno arrivare le lettere di risposta della Riscossione per le domande di riammissione alla rottamazione.

    Ad oggi, risultano partite le lettere di risposta e Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute con il dettaglio degli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato.
    Le comunicazioni delle somme dovute arriveranno con lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata e contengono:

    • un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione, 
    • importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

    Ricordiamo che le opzioni possibili per i soggetti che hanno presentato le domande sono:

    • pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 
    • pagamento in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027).

    Inoltre le lettere di risposta in arrivo contengono anche i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente. 

  • IMU e IVIE

    IMU: al 15 settembre i prospetti

    Il Dl Fiscale pubblicato in GU n 138 del 17 giugno e in vigore dal giorno 18, proroga al 15 settembre il prospetto da pubblicare da parte dei comuni.

    IMU: al 15 settembre i prospetti

    L'art 7 del DL Fiscale rubircato Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU) prevede che lmitatamente all’anno 2025, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l’elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale.

    Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. 

    Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

    Attenzione al fatto che, quest'anno l'approvazione delle delibere è essenziale poichè se il Comune non lo invia al Mef entro il prossimo 14 ottobre, per il 2025 si applicheranno le aliquote base dell’Imu.

    Fino al 2024, invece, l’assenza di delibera comportava la conferma delle aliquote dell’anno precedente.

    I Comuni devono diversificare le aliquote Imu entro il tracciato definito dal ministero con il Dm 7 luglio 2023. 

  • Studi di Settore

    Tasse PIVA: rinvio a luglio definitivo

    Il Decreto legge n 84/2025 noto come Decreto Fiscale viene pubblicato in GU n138 del 17 giugno e tra l'altro prevede il rinvio del pagamento delle tasse delle PIVA al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Tasse partite IVA: rinvio a luglio definitivo, il calendario completo

    Il DL n 84/2025 contiene, tra l'altro, la proroga delle tasse delle PIVA.

    Il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo, durante la conferenza stampa ha commentato il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.

    In particolare il decreto contiene:

    • la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

    Attenzione al fatto che i versamenti dovranno quindi essere effettuati:

    • entro il 21 luglio 2025, il 20 luglio è domenica, invece che entro il 30 giugno, senza maggiorazione;
    • o dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% come interesse.

    Attenzione al fatto che la relazione illustrativa al decreto specifica che il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.

    Il nuovo calendario è stato commentato dal Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che ha ringraziato il ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta in linea con la compliance e la collaborazione (…)

    Più dettagliatamente, la proroga si applica ai soggetti che:

    • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale,
    • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF

    Infine il differimento riguarda chi:

    • partecipi a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
    • dichiarano redditi “per trasparenza”.

    leggi anche Acconto Irpef 730: scadenza ordinaria al 30 giugno..

  • Determinazione del Reddito

    Decreto Fiscale: le novità in vigore dal 18 giugno

    Il Decreto Fiscale pubblicato in GU n 138/2025 contiene tante novità.

    In particolare, come specificato dal comunicato stampa del Governo viene previsto che per il 2025, vengono differiti i termini di versamento delle tasse delle partite IVA:

    • del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

    Inoltre sono entrate in vigore dal oggi 18 giugno altre norme che di seguito si sintetizzano

    Decreto fiscale: chiarimenti sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo

    Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

    Il testo prevede una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili

    Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

    Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

    1. le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
    2. gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

    Decreto Fiscale: chiarimenti sulla determinazione del reddito d’impresa

    Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

    • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
    • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
    • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

    Decreto Fiscale: chiarimenti su IVA e terzo settore

    Lo stesso decreto in ambito IVA, prevede:

    • a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
    • per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporto.

    Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

  • Reverse Charge

    Reverse charge logistica e appalti: novità dopo il dl fiscale

    La Legge di Bilancio 2025  ha previsto novità per il reverse charge nel settore della logistica.

    Ora il DL fiscale prevede ulteriori novità, vediamole in sintesi.

    Reverse charge: le novità in arrivo

    Ricordiamo che il meccanismo dell'inversione contabile, o reverse charge, (quinto comma dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972), comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

    Il DL fiscale estende, escludendo i precedenti vincoli sui singoli rapporti, il perimetro di applicazione dell’inversione contabile anche agli appalti di trasporto delle merci, per i quali tali limitazioni risultavano inapplicabili. 

    Con l’articolo 9 si vuole estendere il perimetro di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti prevedendolo anche per gli appalti di trasporto merci.

    Ricordiamo la legge di Bilancio 2025 ha introdotto il reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. 

    Attenzione al fatto che finalità della norma è quella di contrastare le frodi di operatori della logistica e negli appalti di fornitura di manodopera.

    Partendo dalle finalità antifrode della norma, il Legislatore interviene sul testo del comma 57 eliminando i vincoli applicativi legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. 

    La legge di Bilancio 2025 ha anche introdotto un sistema transitorio in attesa che il Consiglio dell’Unione europea autorizzi, per tali prestazioni, l’introduzione del meccanismo del reverse charge.

    In particolare è stato introdotto un regime transitorio opzionale con la possibilità per il prestatore e il committente di sceglie se il pagamento dell’Iva sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore che rimane responsabile solidale dell’imposta.

    Infine con il decreto fiscale il legislatore interviene chiarendo che l’opzione per il regime transitorio può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.