• IMU e IVIE

    Acconto IMU 2024: entro il 17 giugno perchè il 16 è domenica

    Le regole generali per l'applicazione dell'IMU sono contenute nei commi da 738 a 770 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e sono valide anche per l'anno 2024.
    A partire dal 2025, invece, grazie al decreto 7 luglio 2023 “Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni potronna diversificare le aliquote” e il Comune potrà fissare proprie aliquote, diverse quindi da quelle di legge per le seguenti categorie di immobili:

    • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
    • fabbricati rurali ad uso strumentale;
    • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
    • terreni agricoli;
    • aree fabbricabili;
    • altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo catastale D).

    IMU 2024: i presupposti

    Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.

    L'IMU è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato e in particolare, l'IMU 2024 è dovuta dai:

    • proprietari;

    oppure in alternativa dai:

    • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
    • genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. 

    Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 

    Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso) Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. 

    Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. In proposito leggi I coniugi con residenze diverse: il punto in vista dell'acconto IMU del 16 giugno 2022.

    IMU 2024: acconto entro il 17 giugno poichè il 16 è domenica

    Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:

    • base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
    • aliquota prevista.

    Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

    A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

    Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 

    IMU 2024: le aliquote

    Per il 2024 le aliquote IMU possono essere così riepilogate:

    • 0,5 per cento per la prima casa appartenente alle categorie di lusso con la facoltà per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
    • 0,86 per cento per gli altri immobili compresi i terreni fabbricabili, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
    • 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo (gruppo D), di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
    • 0,76 per cento per i terreni agricoli con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
    • 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
    • 0,1 per cento per i fabbricati merce non locati con la facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

    IMU 2024: come si paga

    L'IMU è dovuta in due rate, saldo e acconto. 

    Per il versamento dell'acconto si devono effettuare i calcoli in base all'aliquota in vigore nell'anno precedente.

    C'è comunque la possibilità di optare per l'aliquota stabilita per l'anno in corso quando è più conveniente, pagando in un'unica soluzione:

    • la prima (di acconto) entro il 16 giugno, che essendo domenica, slitta al giorno 17 giugno,
    • la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre,
    • oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

    Il versamento è effettuato con:

    • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
    • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
    • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).
  • IMU e IVIE

    IMU/IMPI 2024: nuovo modello di dichiarazione

    Il MEF ministero delle finanze ha pubblicato sul proprio sito il Decreto datato 24 aprile che a breve verrà anche pubblicato in GU, con i nuovi modelli dichiarativi per:

    Nel decreto vengono specificati i termini di presentazione dei modelli e rispettivamente:

    • la dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, deve essere presentata (a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
    • la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata (ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

    Dichiarazione IMU 2024: gli immobili occupati abusivamente

    Nel modello di dichiarazione IMU 2024, viene recepito il chiarimento pubblicato dal MEF in merito alla esenzione spettante agli immobili occupati.

    In sintesi viene specificato che l'esenzione IMU per gli immobili occupati spetta anche in attesa dell'adozione del decreto attuativo che dovrà disciplinare, ai fini della esenzione, una dichiarazione ad hoc per questi casi. Per approfondire il contenuto del comunicato del 2023 leggi: Esenzione IMU immobili occupati abusivamente: il MEF conferma ma manca il modello 

    Inoltre, nei nuovi modelli pubblicati con il DM 24 aprile 2024 (qui si riporta il quadro A del modello IMU/IMPI) viene inserita un’apposita sezione da compilare per dichiarare l’acquisto o la perdita dei requisiti dell’esenzione per gli immobili occupati:

    Inoltre per la dichiarazione relativa agli immobili occupati abusivamente viene prescritto l’obbligo di presentazione in modalità telematica.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU ENC: nuovo modello 2024

    Viene pubblicato il Decreto 24 aprile del MEF, atteso ora in GU, con regole e modello per l'IMU degli enti non commerciali 2024: scarica qui il modello e le istruzioni.

    Dichiarazione IMU ENC: invio telematico entro il 30 giugno 2024 

    In particolare l'art 1 comma 2 del decreto prevede che ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono approvati, altresì, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), della medesima legge denominata “Dichiarazione IMU ENC”

    La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata:

    • dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
    • che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

    La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante. 

    La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. 

    Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. 

    In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Ravvedimento Dichiarazione IMU: il MEF ne chiarisce i termini

    Durante la recente edizione di Telefisco, il MEF ha fornito un utile chiarimento in tema di dichiarazione IMU e altri tributi locali.

    In particolare, viene precisato che, le dichiarazioni dei tributi locali possono essere ravvedute anche oltre i 90 giorni, affermazione che cambia l'orientamento precedente secondo il quale con ritardo oltre i 90 giorni si consideravano omesse.

    Pertanto il Ministero dell’Economia e delle finanze afferma che, per i tributi locali è possibile perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione anche se questa viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni, rispetto al termine ordinario di presentazione, con sanzione ridotta a un decimo del minimo, nonché i relativi interessi. Non è quindi omessa dichiarazione, ma dichiarazione tardiva quella presentata oltre 90 guiorni.

    Sul ravvedimento operoso ti consigliamo di leggere: Ravvedimento operoso 2023: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola.

    Prima di dettagliare il chiarimento del ministero riepiloghiamo le regole della Dichiarazione IMU.

    Dichiarazione IMU 2023: termini e modalità di presentazione 

    Ricordiamo che entro il 30 giugno 2023 andava presentata la dichiarazione IMU per l'anno 2022. 

    Nel dettaglio, la dichiarazione IMU:

    • deve essere presentata, 
    • o, in alternativa, trasmessa in via telematica, 

    entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello:

    • in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio,
    • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

    Attenzione al fatto che, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta

    Dichiarazione IMU: le regole di presentazione

    La dichiarazione IMU 2023, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata entro il 30 giugno 2023, direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.

    Oppure, la dichiarazione poteva anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l’indicazione dell’anno di riferimento. 

    In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. 

    In generale ricordiamo chela spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 

    Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata. 

    Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un identificativo “protocollo telematico'” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    La presentazione della Dichiarazione IMU può avvenire:

    • direttamente da parte del contribuente. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. 
    • tramite un intermediario abilitato. Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, trasmettono per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

    Nel caso di dichiarazione congiunta, e cioè nel caso in cui più soggetti siano titolare di diritti reali per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione congiunta,  va compilato il riquadro dei “Contitolari”.

    In tal caso ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota a esso spettante. 

    Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.

    Ravvedimento Dichiarazione IMU: il MEF ne chiarisce i termini

    Tornando ora al chiarimento del 1 febbraio, secondo il Ministero delle Finanze, per i tributi locali una dichiarazione presentata con ritardo oltre 90 giorni è dichiarazione tardiva e non dichiarazione omessa.

    Il MEF afferma infatti che, per i tributi locali è possibile perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione anche se questa viene presentata, con un ritardo, rispetto al temine ordinario, superiore a 90 giorni.

    Ricordiamo che l'art 13 comma 1 lett c) del Dlgs n 472/1997 consente di regolarizzare l’omessa dichiarazione, mediante ravvedimento operoso, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, versando la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo e i relativi interessi.

    Secondo il chiarimento reso il 1 febbraio, gli articoli 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR n 322/98 applicabili all'imposta sui redditi, IRAP e IVA non si applicano ai tributi locali.

    Pertanto il ravvedimento operoso per i tributi locali, tra cui appunto l'IMU può essere applicato anche per ritardo superiore a 90 giorni considerandola una dichiarazione tardiva.

    Risulterebbe quindi superato il chiarimento MEF della Circolare n 1/2013 dove si specificava la possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione IMU solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

    Sarebbe però utile verificare con il proprio Comune se si conforma all'orientamento ministeriale appena diffuso.

  • IMU e IVIE

    Saldo IMU 2023: chiarimenti MEF per chi deve pagare entro il 29.02

    Il MEF con un comunicato stampa del 12 gennaio chiarisce i termini dell'eventuale conguaglio IMU 2023 dovuto in base alle novità della legge di bilancio 2024.

    Il Ministero informa del fatto che in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
    Tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023. 

    Mediante apposita nota, viene data evidenza dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.
    Esclusivamente in riferimento all’IMU, 
    il successivo comma 73 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l'imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

    La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

    Leggi anche Conguaglio IMU 2024: chi lo pagherà per approfondimento sulla norma della legge di bilancio 2024.

  • IMU e IVIE

    IMU 2023 pensionati residenti all’estero: le regole per pagare la metà

    Il giorno 16 dicembre è la scadenza ordinaria del saldo IMU, ma quest'anno cadendo di sabato, il pagamento andrà effettuato entro lunedì 18.

    La scadenza riguarda, tra gli altri, i pensionati residenti all'estero che godono di specifiche regole.

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 48, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) si prevede che "A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

    Ti consigliamo anche Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre 

    Saldo IMU 2023: imposta ridotta per i pensionati esteri

    Pertanto, i pensionati residenti all'estero, ai fini della riduzione della imposta, devono rispettare i seguenti requisiti:

    • l'unica abitazione non deve essere locata o data in comodato d’uso;
    • l’immobile deve essere posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti con i seguenti requisiti:
      • non essere residenti nel territorio dello Stato;
      • essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
      • essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

    Ricordiamo infine che in occasione di Telefisco 2021 il dipartimento delle Finanze forniva un chiarimento in merito.

    Veniva precisato che la normativa, novellata dalla legge di bilancio 2021, non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire ma solo a "soggetti non residenti nel territorio dello Stato".

    Questo significa che l'agevolazione sull'IMU spetta ad esempio ad un cittadino residente estero e titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

    Per completezza di evidenzia anche che la norma prevede che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dallo sconto IMU di cui si tratta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro.

  • IMU e IVIE

    IMU fabbricati rurali non strumentali: quando spetta l’aliquota ridotta o a zero

    Con Risoluzione n 4 del 16 novembre il MEF ha replicato a tre quesiti in ordine alla imponibiità IMU relativamente:

    • a fabbricati collabenti,
    • a fabbricati rurali strumentali.
    • alla conduzione associata dei terreni agricoli.

    Vediamo di seguito il caso dei fabbricati rurali, e il relativo quesito con chiarimenti del MEF.

    IMU fabbricati rurali non strumentali: chiarimenti MEF sull'imponbilità

    E' stato posto all'attenzione del MEF il fatto che alcuni comuni richiedono ulteriori requisiti rispetto a quanto normativamente previsto per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1 per cento (che i comuni stessi possono ridurre fino all’azzeramento) sui fabbricati rurali strumentali ai sensi dell’art. 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019. 

    I predetti enti richiedono la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile, una specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola e, infine, disconoscono il contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale. 

    Il mef ha precisato quanto segue:

    • si ritiene priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile ai fini dell’applicazione della suddetta agevolazione, riservata ai fabbricati rurali strumentali.

    A tal proposito la Corte di Cassazione con la sentenza 24 agosto 2021, n. 23386, tra le altre, ha ribadito l’orientamento ormai consolidato, secondo il quale l'identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’art. 13, comma 14-bis, del D. L. n. 201 del 2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali. 

    Inoltre, il Dipartimento delle finanze ha avuto già modo di chiarire tale orientamento nei rilievi pubblicati nel proprio sito istituzionale cui si rimanda, clicca qui per il file completo del MEF.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    IMU immobili collabenti: chiarimenti MEF su imponbilità o meno

    Con Risoluzione n 4 del 16 novembre 2023 il MEF pubblica risposte a specifici quesiti sulla applicabilità dell'IMU a:

    • fabbricati collabenti, 
    • fabbricati rurali strumentali,
    • conduzione associata di terreni.

    Immobili collabenti: delibere comunali che li classificano imponibili IMU

    Nel dettaglio, è stato chiesto un parere sulla legittimità della pretesa, da parte di diversi Comuni, del pagamento dell’IMU sui fabbricati collabenti (cat. catastale F/2), considerati ai fini del tributo alla stregua dei terreni fabbricabili. 

    A parere degli istanti verrebbe assunta dai comuni in questione: "una valutazione errata circa l'applicazione del presupposto del tributo anche dopo le modifiche apportate a norma dell'art. 1, c. 741 della L. n.160/2019, ove per fabbricato “s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale"

    Nel quesito viene osservato che: i fabbricati collabenti, sia pure privi di rendita in ragione del loro stato di immobili in disuso per il loro elevato grado di inutilizzabilità (fabbricati fatiscenti, ruderi, ecc.), e pertanto privi di autonomia funzionale e reddituale, non per questo perdono lo loro fisionomia di beni immobili iscritti al Catasto edilizio urbano, con propria categoria catastale (F/2), insuscettibili di essere qualificati quali terreni/aree edificabili ai fini IMU attesa la loro natura di fabbricati che insistono su un'area già edificata. Di conseguenza, tali fabbricati non assumono una propria rilevanza ai fini dell'imposizione in quanto privi di rendita per mancanza di quell'autonomia reddituale che si riflette sulla carenza di base imponibile”. 

    IMU immobili collabenti: chiarimenti MEF sull'imponbilità

    Al riguardo, il MEF con il primo chiarimento fornito dalla Risoluzione in oggetto precisa che la soluzione adottata dai Comuni riportata nel quesito non può ritenersi giuridicamente valida, vediamo il perchè?. 

    Si evidenzia che i fabbricati collabenti sono beni immobili presenti nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita. 

    In particolare, sono classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale temporalmente rilevante.

    La principale ragione dell’iscrizione negli archivi catastali di questa specifica categoria è connessa alle ragioni civilistiche dell’esatta individuazione dei cespiti (e dell’intestatario) al momento di un trasferimento di diritti reali anche per oggetti immobiliari che non producono reddito, individuazione che non può prescindere da quanto risulta al catasto, come previsto dalla disciplina dell’IMU. 

    Pertanto, alla luce di quanto illustrato e sulla base della lettura dell’art. 1, comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019 è possibile pervenire alle seguenti conclusioni: 

    • 1. i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione; 
    • 2. i fabbricati collabenti sono e restano “Fabbricati”, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”. 

    Il MEF evidenziare che anche la giurisprudenza di legittimità è dello stesso avviso. 

    Nella massima tratta dalla sentenza 28 marzo 2019, n. 8620 riguardante l’ICI (ma le medesime osservazioni possono essere mutuate anche per l’IMU) si legge che il “fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”. 

    Questo orientamento è stato inoltre ribadito dal medesimo Giudice sia nella sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019, sia nell’ordinanza n. 28581 del 15 dicembre 2020, in cui, proprio in merito all’IMU, è stato autorevolmente ribadito che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell'I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito (in tema di I.C.I.: Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8620)

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    IMU 2023 terreni agricoli: quali sono i comuni montani esenti

    Il 16 giugno scade il termine per pagare l'acconto IMU 2023.

    Per i dettagli leggi: IMU 2023: entro il 16 giugno l'acconto o unica rata.

    Ricordiamo innanzitutto che l'IMU, l’imposta municipale propria, è l’imposta dovuta per il possesso di:

    • fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, 
    • aree fabbricabili,
    • terreni agricoli,

    ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. 

    Esenzioni IMU 2023 terreni: chi non paga

    Vi sono però alcuni soggetti che godono di una esenzione, in particolare di tratta di alcuni proprietari di terreni, vediamo quali.

    La norma sulle esenzioni prevede che, tra altri, sono esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]:

    • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
    • terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
    • terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    • terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

    Esenzioni IMU 2023 terreni montani: chi non paga

    Il contribuente consultando la Circolare n 19/1993 del Ministero delle Finanze rubricata Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 – Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. (Pubblicata in G.U. n. 141 del 18-6-1993 – Suppl. Ord. n. 53) in sintesi prevede che i territori agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati nell'elenco allegato alla circolare sono esenti dall'ICI, potrà verificare se il proprio terreno agricolo è contenuto nell'elenco allegato e quindi esente dall'IMU.

    La circolare specifica che dall'elenco non sono interessati i terreni che:

    1. possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera b), dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi puo' operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato;
    2. diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali, che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile);
    3. diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative. I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.

    Esenzioni IMU 2023 terreni montani: quando un terreno è montano?

    La classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivisione dei comuni in:

    •  “totalmente montani”, 
    • “parzialmente montani” 
    • e “non montani”

    come specificato dall'ISTAT non è una “classificazione Istat”, ma l’esito dell’applicazione dell’art. 1 della legge 991/1952 – Determinazione dei territori montani. 

    Sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400”.

    Leggi anche: IMU 2023: tutte le novità di quest'anno per una panoramica delle novità.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili in social housing: quando spetta

    Con una nuova Risoluzione la n. 2 del 20 marzo il MEF fornisce chiarimenti sull'applicabilità dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati al social housing. 

    La Risoluzione specifica che il quesito pervenuto riguarda immobili delle fondazioni presenti sul territorio, con particolare attenzione tra l’altro “ai settori del no-profit e del social housing. Nell’ambito di tale attività di natura sociale, […] destina determinati immobili al “social housing”, locandoli a persone fisiche in forma diretta ovvero per il tramite di gestori sociali” 

    Dopo un riepilogo normativo di riferimento viene chiarito che sulla base delle norme di riferimento, si ritiene di poter affermare che:

    • «la condizione cui la norma subordina l’esclusione dall’IMU per gli alloggi sociali (“adibiti ad abitazione principale”) debba intendersi nel senso che […] deve “adibire” le unità abitative ad abitazione principale del possessore (…). 
    • La “destinazione” degli alloggi sociali ad abitazione principale del locatario può essere imposta dalla normativa regionale o può risultare da delibere o altri atti formali societari e/o dai contratti di locazione».

    Inoltre «si pone la questione se, ai fini dell’esclusione da IMU, l’alloggio sociale debba risultare effettivamente assegnato sulla base di un contratto di locazione o se siano meritevoli del beneficio fiscale anche gli alloggi sociali temporaneamente sfitti, in attesa di locazione» 

    E' stato chiesto infatti di chiarire se gli immobili in argomento possano beneficiare dell’esclusione dall’IMU «per il tempo necessario al compimento delle operazioni di natura “tecnico-amministrativa” necessarie per individuare l’assegnatario (nell’ipotesi di fabbricati costruiti o acquistati) o il nuovo assegnatario (nell’ipotesi di abitazioni lasciate sfitte dal precedente assegnatario), precisando se, in tal caso, possa farsi riferimento ad un periodo temporale di “moratoria” medio di sei mesi». 

    Il MEF chiarisce che a decorrere dal 2020 possono godere dell’esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario. 

    Inoltre si può pervenire alla ragionevole conclusione secondo cui, durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.

    Appare però indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale.

    Chiarisce il MEF che l’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare ma indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi.

    In quest’ottica, il comune, sempre nell’ambito della potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, di diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.