• Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica

    Dopo il travagliato popolamento del registro (Leggi anche Comunicazione titolari effettivi senza pace: gli ultimi sviluppi ) si apre la fase di consultazione dei dati.

    A tal fine, con un avviso, Unioncamere ha comunicato che è disponibile il Manuale operativo per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica, definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio).

    La guida riporta l’elenco di tali soggetti e in esso sono presenti sia imprese, sia liberi professionisti iscritti in albi tenuti da Ordini professionali, sia soggetti iscritti in registri abilitanti tenuti dalla Pubblica Amministrazione. 

    I soggetti obbligati per accedere ai dati dei titolari effettivi iscritti nelle relative sezioni devono presentare una domanda alla camera di commercio territorialmente competente che sarà individuata in quella di riferimento per la provincia: 

    • A. della sede legale del SO (soggetto obbligato) se persona giuridica o ente; 
    • B. della sede del SO se imprenditore persona fisica; 
    • C. del domicilio professionale del SO se professionista persona fisica. 

    Si ricorda che secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. L’identificazione certa di questa figura costituisce un aspetto determinante per garantire la trasparenza delle attività d’impresa. 

    L'accesso alle informazioni sul Titolare effettivo è consentito ai soggetti preposti all'adeguata verifica e il Manuale operativo fornisce le informazioni per presentare la richiesta di accreditamento da parte di tali soggetti che consentirà loro di consultare le informazioni sui Titolari effettivi.

    Registro Titolare Effettivo: istanze di accreditamento

    La guida specifica che la domanda di accreditamento deve contenere: 

    a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio; 

    b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica; 

    c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio; 

    d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

    ed è resa mediante apposita autodichiarazione.

    In particolare, le istanze di accreditamento vengono presentate dai SO (soggetti obbligati) tramite il sito web a ciò dedicato: https://titolareeffettivo.registroimprese.it

    Il'SO, ai fini della istanza, deve compiere i seguenti passaggi:

    • a) accesso al portale dedicato tramite SPID, CNS, Carta di identità digitale (CIE);
    • b) compilazione del modello online con le informazioni necessarie all’accreditamento; 
    • c) facoltà di indicare propri delegati ad accedere e a consultare la banca dati dei titolari effettivi e di indicare un Referente Operativo che – oltre ad essere un delegato a tutti gli effetti – viene anche autorizzato alla gestione degli altri delegati (nomina/revoca); 
    • d) verificare la correttezza del documento dell’autodichiarazione generato dal sistema e inviato alla propria casella PEC in modo che il SO, prima di inviare l’istanza di accreditamento, abbia la piena consapevolezza di quanto si accinge a dichiarare sotto la propria personale responsabilità; 
    • e) invio dell’istanza sottoscritta tramite sessione autenticata

    E' altresì prevista, per i SO persone giuridiche, la figura dell’ “Addetto alla compilazione della richiesta” (ad es. il proprio consulente di fiducia): in tal caso l’autodichiarazione generata dal sistema dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del SO persona giuridica e inoltrata attraverso le funzionalità messe a disposizione dal portale. 

    La richiesta di accreditamento in quanto istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione è soggetta ad imposta di bollo nella misura di 16 euro (art.3, Allegato A Tariffa, D.P.R. 642/1972) da assolversi con le modalità che sono illustrate direttamente nel Portale dedicato, modalità che saranno oggetto di ulteriore implementazione nelle fasi successive all’avvio del servizio. 

  • PRIMO PIANO

    Autorizzazione CEMT 2024 per trasporto merci su strada

    Il 2 maggio 2024 è stato pubblicato in GU n. 101 il decreto 19.04.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per dare il via alla presentazione della domanda di assegnazione delle trentaquattro autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili per l’anno 2024.

    Trasporto merci su strada e autorizzazioni CEMT anno 2024

    Nello specifico si tratta del Decreto 19.04.2024 Modifiche  al   decreto  dirigenziale  del  9  luglio    2013   recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005,   in  materia di autorizzazioni  internazionali  al   trasporto  merci  su   strada».

    È stabilito che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto, sarà possibile presentare domanda di assegnazione delle trentaquattro autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili, valide per l’anno 2024

    Ciascuna impresa potrà presentare domanda per un massimo di tre autorizzazioni multilaterali CEMT, e comunque in numero non superiore ai veicoli idonei posseduti.

    Le domande dovranno essere presentate 

    Il termine ultimo di presentazione è fissato al quindicesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente decreto (entro il 17 maggio 2024).

    Autorizzazione CEMT: di cosa si tratta

    Un’autorizzazione CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti) consente alle aziende di effettuare trasporti di merce su strada tra i Paesi membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Ministero dei Trasporti e del Commercio pertinente.

    L’autorizzazione è quindi utile per quelle imprese di trasporto internazionale che operano su rotte transfrontaliere all’interno dell’area CEMT.  

    Si ricorda che tali autorizzazioni devono accompagnare sempre il veicolo dal luogo di carico a quello di scarico.

    Per quanto riguarda le imprese italiane,  il Decreto ministeriale 9 luglio 2013 disciplina il rilascio delle autorizzazioni CEMT.

    Si consiglia di verificare l’elenco aggiornato dei paesi membri presso le fonti ufficiali della CEMT o del ministero dei trasporti del proprio paese.