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Compensazione del credito del socio tassata allo 0,50%
La compensazione dei crediti vantati dai soci nei confronti della società, utilizzata per liberare un aumento di capitale, costituisce un negozio autonomo rispetto alla deliberazione societaria e sconta l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25106 del 7 settembre 2026.
La Corte di Cassazione torna sul trattamento fiscale delle operazioni attraverso le quali i crediti dei soci verso la società vengono utilizzati per ricostituire o aumentare il capitale sociale.
Con l’ordinanza n. 25106 del 7 settembre 2026, la Sezione tributaria ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50% prevista dall’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.
Aumento di capitale con i crediti dei soci: il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia nasce da un verbale di assemblea straordinaria, a fronte di perdite pari a 4.721.802 euro, la società aveva deliberato il loro ripianamento mediante l’integrale utilizzo del capitale sociale, con conseguente azzeramento, e il contestuale aumento del capitale a 4.721.802 euro.
Il nuovo capitale era stato interamente liberato mediante la compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai soci nei confronti della società.
Il notaio aveva autoliquidato l’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro.
L’Agenzia delle Entrate aveva invece riliquidato l'imposta applicando l’aliquota proporzionale dello 0,50%, per un importo complessivo di 23.609 euro.
I giudici tributari di primo e secondo grado avevano dato ragione ai contribuenti.
Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado infatti, le compensazioni erano «indissolubilmente funzionali» alla sottoscrizione dell’aumento di capitale e ne costituivano un’inscindibile appendice. Non potevano quindi essere considerate autonome rispetto alla deliberazione societaria.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione.
Crediti dei soci e aumento di capitale sono operazioni autonome
La Suprema Corte ribalta la conclusione dei giudici di merito.
Il punto centrale della decisione consiste nella distinzione tra l’aumento del capitale sociale, riconducibile alla volontà della società, e la compensazione del credito, riferibile invece al singolo socio.
Secondo la Cassazione, il credito utilizzato nell'operazione non deve essere qualificato come un finanziamento del socio alla società. L’atto rilevante è piuttosto la compensazione o, a seconda dei casi, la remissione totale o parziale del credito vantato dal socio nei confronti della società.
La circostanza che le due operazioni siano funzionalmente collegate e concorrano al medesimo risultato economico – incrementare o ricostituire il capitale sociale attraverso l’utilizzo dei crediti dei soci – non ne elimina l’autonomia negoziale.
Per la Corte si è infatti in presenza di un collegamento funzionale tra negozi autonomamente ascrivibili a soggetti differenti: l’aumento di capitale alla società e la compensazione o remissione del credito al singolo socio.
Imposta di registro: perché non basta versare 200 euro
Questa distinzione produce conseguenze dirette sul piano dell’imposta di registro.
L’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 disciplina gli atti societari. Secondo la Cassazione, nel relativo ambito rientrano gli atti che costituiscono espressione della volontà dell’organismo societario.
La compensazione posta in essere dal singolo socio, invece, esula dall’ambito strettamente societario, anche quando è funzionale alla realizzazione dell’aumento di capitale.
La Corte richiama sul punto il proprio precedente orientamento relativo alla rinuncia del socio al finanziamento, osservando che non è decisiva la finalità perseguita dall’operazione.
Anche quando la rinuncia serve a evitare la riduzione del capitale e a consentirne il successivo aumento, resta un atto distinto da quelli propriamente societari. Lo stesso principio, secondo l’ordinanza, vale per la compensazione.
Nel caso esaminato, la delibera stabiliva espressamente che l’aumento sarebbe stato liberato mediante compensazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili dei soci. Tale circostanza impedisce, secondo la Cassazione, di ricondurre l'intera operazione alla disciplina fiscale più favorevole prevista per gli atti societari.
Imposta di registro allo 0,5% sui crediti compensati: la decisione
Da qui l’accoglimento delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria e l’applicazione dell’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, con l’imposta proporzionale dello 0,50%.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha inoltre deciso direttamente la causa nel merito, rigettando i ricorsi originariamente proposti dai contribuenti e confermando l’atto impositivo.
Aumento di capitale con compensazione: cosa cambia per società e soci
La pronuncia assume particolare rilievo per le operazioni di ricapitalizzazione nelle quali i soci utilizzano crediti già vantati nei confronti della società.
Il collegamento della compensazione con l’aumento di capitale non è sufficiente a farla assorbire fiscalmente nell’atto societario: ai fini dell’imposta di registro occorre considerare autonomamente il negozio posto in essere dal socio.
FAQ sull’aumento di capitale con compensazione dei crediti dei soci
Quale imposta si applica all’aumento di capitale liberato con crediti dei soci?
Secondo la Cassazione, quando l’aumento di capitale viene liberato mediante compensazione dei crediti vantati dai soci verso la società, la compensazione costituisce un negozio autonomo rispetto all’aumento di capitale. Si applica quindi l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%, ai sensi dell’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.
Cosa ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 25106/2026?
Con l’ordinanza n. 25106 del 7 settembre 2026, la Cassazione ha stabilito che l’aumento di capitale e la compensazione dei crediti dei soci, pur essendo funzionalmente collegati, costituiscono negozi autonomi: il primo è riferibile alla società, mentre la seconda è imputabile al singolo socio.
L’imposta di registro è fissa o proporzionale?
Nel caso esaminato dalla Cassazione non è sufficiente l’imposta fissa di 200 euro applicabile all’atto societario. Sulla compensazione dei crediti dei soci trova applicazione l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%.
Perché la compensazione del credito del socio è tassata separatamente?
Perché, secondo la Cassazione, la compensazione non costituisce un atto espressione della volontà dell’organismo societario. È invece un negozio riferibile al singolo socio, distinto dall’aumento di capitale deliberato dalla società, anche quando le due operazioni perseguono un risultato economico unitario.
La compensazione diventa parte dell’atto societario se serve esclusivamente all’aumento di capitale?
No. Per la Cassazione, il fatto che la compensazione sia funzionale alla sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale non elimina l’autonomia dei due negozi. Il collegamento funzionale tra le operazioni non è quindi sufficiente per applicare alla compensazione il trattamento fiscale previsto per l’atto societario.
Il credito del socio è considerato un finanziamento alla società?
Non necessariamente. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 25106/2026, la Cassazione ha escluso che l’atto rilevante dovesse essere identificato in un finanziamento del socio. La fattispecie è stata ricondotta alla compensazione o remissione, anche parziale, del credito del socio verso la società.
Qual era il caso esaminato dalla Cassazione?
Una società, dopo aver azzerato il capitale per coprire perdite, aveva deliberato un aumento di capitale a 4.721.802 euro, interamente liberato mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili dei soci. Il notaio aveva applicato l’imposta fissa di 200 euro, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva riliquidato l’imposta applicando l’aliquota dello 0,50%.
Chi aveva ragione secondo la Cassazione?
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza favorevole ai contribuenti. La Corte ha inoltre deciso direttamente la controversia nel merito, rigettando i ricorsi originari e confermando l’atto impositivo.
Qual è la conseguenza pratica dell’ordinanza n. 25106/2026?
Nelle operazioni di ricapitalizzazione effettuate utilizzando crediti vantati dai soci verso la società occorre considerare separatamente, ai fini dell’imposta di registro, l’aumento di capitale e la compensazione del credito. La mera finalizzazione della compensazione alla ricapitalizzazione non consente di assorbirne automaticamente la tassazione in quella dell’atto societario.
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E-commerce, Special Arrangement IVA: nuove istruzioni ADM per gli operatori
L’Agenzia delle Dogane detta le indicazioni per gli operatori economici che intendono aderire al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione. Scarica qui l'avviso ADM del 9 settembre.
Comunicazione preventiva, codice F49, autorizzazione DPO e garanzia globale tra gli adempimenti richiesti.
Nuove indicazioni per gli operatori economici interessati allo Special Arrangement, il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.
In relazione all’entrata in vigore della riforma dell’e-commerce dal 1° luglio 2026 e alle istruzioni contenute nella Circolare n. 17/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le indicazioni da seguire per aderire al regime speciale previsto dall’articolo 74-sexies.1 del DPR n. 633/1972.
L’avviso ADM è stato pubblicato il 9 settembre 2026 e riguarda, in particolare, le modalità di adesione e gli adempimenti necessari per operare correttamente nell’ambito dello Special Arrangement.
Vediamo quali sono le indicazioni per gli operatori.
Special Arrangement IVA: comunicazione preventiva via PEC
Gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale IVA all’importazione devono innanzitutto inviare una preventiva comunicazione tramite PEC alla Direzione Dogane.
Alla comunicazione preventiva si affiancano specifici adempimenti relativi alle dichiarazioni doganali, alla dilazione di pagamento e alla garanzia.
Codice F49 obbligatorio nelle dichiarazioni doganali
Per operare nell’ambito dello Special Arrangement, nelle dichiarazioni doganali con tracciati H1, H6 o H7 deve essere obbligatoriamente utilizzato il codice di procedura aggiuntiva F49.
L’indicazione del codice costituisce quindi uno degli elementi richiesti dall’ADM per la corretta gestione delle operazioni effettuate attraverso il regime speciale.
Autorizzazione alla dilazione di pagamento DPO
Un ulteriore requisito riguarda la dilazione di pagamento (DPO).
L’operatore deve essere in possesso, oppure ottenere, un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento ai sensi dell’articolo 110, lettera c), del Codice doganale dell’Unione (CDU).
Per gli operatori che non ne sono ancora titolari, l’ADM indica la necessità di presentare tempestivamente la richiesta di autorizzazione, in modo da poter gestire le specificità del flusso e-commerce.
Garanzia globale a copertura di dazio e IVA
L’utilizzo dello Special Arrangement comporta inoltre l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (CGU).
La garanzia deve essere predisposta a copertura degli oneri doganali, vale a dire il dazio di 3 euro e l’IVA.
Anche questo rappresenta quindi un passaggio da verificare per gli operatori che intendono utilizzare il regime speciale.
Deferred Payment: il campo obbligatorio dal 1° luglio 2026
L’ADM richiama poi una specifica novità dichiarativa.
A decorrere dal 1° luglio 2026, per tutte le dichiarazioni presentate nell’ambito dello Special Arrangement è obbligatoria la valorizzazione del:
Data Element 12 10 000 000 – Deferred Payment.
Il campo deve contenere il riferimento alla dilazione di pagamento.
La corretta indicazione della DPO diventa pertanto parte degli adempimenti dichiarativi richiesti per le operazioni effettuate in regime F49.
Dazio di 3 euro nella base imponibile IVA
L’avviso ADM richiama inoltre due aspetti relativi alla gestione del regime F49.
In primo luogo, il dazio forfettario di 3 euro, identificato dal tributo A00, deve essere incluso nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell’IVA all’importazione.
In secondo luogo, la contabilizzazione del debito avviene a seguito della ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa, ossia della “notifica IVA”, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla disciplina unionale.
Special Arrangement IVA: cosa devono verificare gli operatori
Alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane, gli operatori interessati al regime speciale devono quindi prestare attenzione sia alla fase preventiva di adesione sia alla corretta gestione delle successive dichiarazioni doganali.
In particolare, occorre verificare la comunicazione preventiva alla Direzione Dogane, il possesso dell’autorizzazione DPO, la garanzia globale e la corretta compilazione delle dichiarazioni con il codice F49 e il riferimento alla dilazione di pagamento.
BOX OPERATIVO – Special Arrangement IVA: le FAQ
1. Chi deve inviare la comunicazione preventiva?
Gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione devono inviare una preventiva comunicazione alla Direzione Dogane.
2. Come deve essere trasmessa la comunicazione?
La comunicazione preventiva deve essere inviata a mezzo PEC alla Direzione Dogane.
3. Quale codice deve essere utilizzato nelle dichiarazioni doganali?
Nelle dichiarazioni doganali con tracciati H1, H6 o H7 deve essere utilizzato obbligatoriamente il codice di procedura aggiuntiva F49.
4. È necessaria un’autorizzazione alla dilazione di pagamento?
Sì. Per operare nello Special Arrangement è richiesto il possesso o l’ottenimento di un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO) ai sensi dell’articolo 110, lettera c), del CDU.
5. Cosa deve fare chi non possiede ancora la DPO?
L’ADM indica che gli operatori che non sono ancora titolari dell’autorizzazione devono presentare tempestivamente la relativa richiesta, necessaria per gestire le specificità del flusso e-commerce.
6. È richiesta una garanzia?
Sì. L’utilizzo del regime speciale comporta l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (CGU) a copertura degli oneri doganali, ossia del dazio di 3 euro e dell’IVA.
7. Cosa cambia nelle dichiarazioni dal 1° luglio 2026?
Per tutte le dichiarazioni presentate in regime di Special Arrangement è diventata obbligatoria la valorizzazione del Data Element 12 10 000 000 – Deferred Payment.
8. Cosa deve essere indicato nel campo Deferred Payment?
Deve essere riportato il riferimento alla dilazione di pagamento.
9. Il dazio forfettario di 3 euro incide sul calcolo dell’IVA?
Sì. Nel regime F49 il dazio forfettario di 3 euro (tributo A00) deve essere incluso nella base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione.
10. Quando viene contabilizzato il debito?
La contabilizzazione avviene a seguito della ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa (“notifica IVA”), secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla disciplina unionale.
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Invio Intrastat, cambia tutto: dal 14 ottobre si passa a Intr@web
Novità per gli operatori di intrastat, attenzione al fatto che, ADM annuncia che dal 14 ottobre 2026 gli utenti U2S avranno a disposizione, per la presentazione degli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2026, l’applicativo Intr@web.
Vediamo il calendario e il periodo transitorio rispetto ai precedenti strumenti per intrasta.
Intr@web per l’intrastat: il calendario 2026/2027
Le Dogane con un avviso del 22 luglio, oltre alla novità dellintr@web obligatorio dal 2027, spiegano che, gli operatori intrastat, per eventuali necessità di strumenti di fallback avranno in una fase transitoria anche:
- il pacchetto Intr@web versione 27000
- “Intra Online”.
Il cambiamento però sarà definitivo dal 2027.
Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027, l’unico strumento per la compilazione e trasmissione sarà Intr@web venendo dismessi il pacchetto Intr@web il servizio “Intra Online” dal giorno 8 febbraio 2027.
Inoltre a partire dal 4 novembre 2026, invece, saranno attivi nel medesimo ambiente i nuovi servizi System to System, già descritti con precedente avviso, e i servizi attualmente attivi su STD che saranno, tuttavia, dismessi nel corso dell’anno 2027.
Si ricorda che per accedere ai servizi U2S e S2S, è necessario autenticarsi nell’area riservata del sito istituzionale ADM con le procedure fissate.Questa modalità riguarda gli operatori che dispongono di propri software gestionali e consente il dialogo diretto tra gli applicativi aziendali e i sistemi messi a disposizione dall’ADM per la ricezione degli elenchi Intrastat.
La funzionalità S2S riguarda le imprese e gli intermediari che gestiscono elevati volumi di dati o che hanno integrato la predisposizione degli elenchi Intrastat nei propri processi amministrativi.
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Casa familiare e figlio maggiorenne disabile: quando cessa il diritto di abitazione
La Cassazione n. 24382/2026 chiarisce chi può beneficiare dell'assegnazione della casa familiare quando il figlio è maggiorenne e portatore di handicap grave.
La Cassazione interviene sul rapporto tra assegnazione della casa familiare, cessazione della convivenza con il genitore assegnatario e tutela del figlio maggiorenne, anche quando sia portatore di handicap grave.
Il principio centrale è netto: il figlio non è titolare di un autonomo diritto all’assegnazione della casa familiare.
Il diritto di godimento spetta al genitore convivente con il figlio e viene meno quando viene meno tale convivenza.
La decisione assume particolare rilievo perché la Corte affronta anche l’ipotesi del figlio maggiorenne con disabilità grave, chiarendo la portata degli artt. 337-sexies e 337-septies c.c.
Figlio maggiorenne disabile e casa familiare: quando cessa il diritto al godimento dell’immobile
La controversia nasce dalla richiesta di una donna di ottenere il rilascio di un immobile di sua proprietà esclusiva, occupato dal figlio maggiorenne.
La casa era stata originariamente assegnata alla madre del ragazzo nell’ambito della separazione e l’assegnazione era stata successivamente confermata con la sentenza di divorzio.
In seguito, però, la donna aveva comunicato all’ex coniuge la volontà di trasferirsi presso un altro immobile e aveva invitato il figlio a lasciare libera l’abitazione.
Il figlio aveva continuato a occuparla, opponendosi alla richiesta di rilascio anche in considerazione delle proprie condizioni di salute e sostenendo di essere invalido al 74% e impossibilitato a svolgere attività lavorativa.
In primo grado la domanda della proprietaria era stata rigettata.
La Corte d’Appello invece, aveva accolto il gravame e ordinato al figlio di rilasciare l’immobile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La vicenda è quindi arrivata in Cassazione.
A chi spetta l’assegnazione della casa familiare?
Secondo la Cassazione, lo scopo del provvedimento previsto dall’art. 337-sexies c.c. è assicurare la tutela della prole e la sua permanenza nell’ambiente domestico nel quale la famiglia ha vissuto.
Proprio per questa ragione, il destinatario dell’assegnazione può essere il coniuge o il convivente presso il quale sono collocati i figli, cioè il genitore che materialmente convive con loro.
L’assegnazione costituisce quindi un diritto personale di godimento attribuito al genitore nell’interesse della prole: non attribuisce direttamente al figlio un autonomo diritto sull’immobile.
Cosa succede se il genitore assegnatario lascia l’immobile?
È questo uno dei passaggi decisivi dell’ordinanza.
Nel caso esaminato, la madre aveva comunicato la volontà di trasferirsi definitivamente in un altro immobile, facendo così cessare la convivenza con il figlio, ormai maggiorenne.
La Cassazione ritiene corretta la conclusione raggiunta dalla Corte d’Appello: la rinuncia del genitore assegnatario al godimento dell’immobile determina il venir meno del titolo che legittima l’assegnazione della casa familiare.
Il figlio che rimane da solo nell’abitazione non può quindi fondare la propria permanenza sul precedente provvedimento di assegnazione disposto a favore del genitore.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’assegnazione della casa familiare è funzionalmente collegata alla conservazione dell’habitat domestico del nucleo formato da genitore e figlio.
Il figlio maggiorenne può avere un autonomo diritto sulla casa familiare?
La risposta fornita dalla Cassazione è negativa. Il figlio maggiorenne che continui a occupare l’immobile dopo che il genitore assegnatario ha cessato di abitarvi non acquista per questo un autonomo titolo di detenzione.
Nel caso concreto, la Corte rileva inoltre che non erano state riconosciute ragioni sufficienti per attribuire al figlio un diritto sull’immobile precedentemente assegnato alla madre.
La questione dell’abitazione deve inoltre essere distinta da quella del mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Nella vicenda esaminata, infatti, la domanda proposta nei confronti del padre per ottenere un contributo economico al mantenimento era stata respinta in ragione della permanenza di una capacità lavorativa, qualificata dalla decisione come generica e specifica. La Cassazione precisa pertanto che da tale situazione non deriva un diritto del figlio a detenere l’immobile precedentemente attribuito alla madre.
Figlio maggiorenne con handicap grave: cosa prevede l’art. 337-septies c.c.
La pronuncia affronta espressamente anche la situazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave.
L’art. 337-septies, secondo comma, c.c. prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino integralmente le disposizioni previste a tutela dei figli minori.
Ma questo, chiarisce la Cassazione, non significa che l’assegnazione della casa familiare possa essere effettuata direttamente a favore del figlio.
Anche in questa situazione, il titolare del diritto di godimento resta il genitore che convive con il figlio e che assume l’impegno di cura e assistenza.
La Corte formula quindi un principio particolarmente rilevante: anche nel caso di figlio maggiorenne con disabilità grave giudizialmente accertata, la richiesta di assegnazione della casa per abitarvi con il figlio spetta esclusivamente al genitore convivente e non al figlio stesso.
La disabilità grave deve essere accertata
L’ordinanza contiene un’ulteriore precisazione da non trascurare. Nel valutare l’applicabilità della disciplina prevista per i figli maggiorenni portatori di handicap grave, la Corte richiama l’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Nel caso concreto, la condizione di handicap grave non era stata riconosciuta in altra sede processuale, poiché non ne erano stati ritenuti sussistenti i presupposti di gravità.
La Cassazione distingue quindi la generica condizione di disabilità dalla specifica situazione di handicap grave rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 337-septies c.c.
Figlio disabile maggiorenne e diritto di abitazione in assenza dell’assegnatario
Il figlio maggiorenne può essere assegnatario della casa familiare?
Secondo la Cassazione n. 24382/2026, no. L’assegnazione prevista dall’art. 337-sexies c.c. è attribuita al genitore convivente nell’interesse della prole e non costituisce un autonomo diritto del figlio.
Se il genitore assegnatario lascia la casa, il figlio può continuare ad abitarvi?
La sola precedente assegnazione al genitore non attribuisce al figlio un autonomo titolo per continuare a godere dell’immobile una volta cessata la convivenza con il genitore assegnatario.
La regola cambia per un figlio maggiorenne con handicap grave?
No quanto alla titolarità dell’assegnazione. Secondo la Cassazione, anche nell’ipotesi contemplata dall’art. 337-septies, comma 2, c.c., l’assegnazione è effettuata al genitore convivente con il figlio, non direttamente al figlio maggiorenne.
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Governance e statuti societari: le novità del nuovo TUF
Dal 2027 saranno operative le novità introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026 n. 47 che riforma il Testo unico della finanza (TUF) e interviene anche sul Codice civile con importanti novità per la governance e gli statuti societari.
Tra le modifiche più rilevanti vi sono:
- nuova disciplina sulla scelta del sistema di amministrazione e controllo delle S.p.A.,
- obbligo per le società quotate di adeguare gli statuti alle nuove regole sulla composizione degli organi sociali,
- nuove possibilità statutarie relative allo svolgimento delle assemblee.
Vediamo le tre principali novità e le relative decorrenze.
S.p.A.: lo statuto sceglie il sistema di amministrazione e controllo
Una delle novità più significative della riforma riguarda l'articolo 2380 del Codice civile, integralmente sostituito dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 47/2026.
La nuova disposizione stabilisce che lo statuto adotta, tenendo conto:
- delle concrete esigenze della società,
- delle dimensioni,
- della composizione della compagine sociale e delle caratteristiche dell'attività esercitata,
uno dei tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dalla legge.
In particolare, lo statuto può adottare:
- il sistema nel quale l'amministrazione è affidata a uno o più amministratori e il controllo a un collegio sindacale;
- il sistema con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza;
- il sistema con consiglio di amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.
La novità è rilevante perché il Codice civile non configura più il modello con collegio sindacale come sistema ordinario rispetto agli altri.
I diversi modelli vengono disciplinati su un piano di sostanziale parità e la scelta statutaria assume quindi un ruolo centrale nella definizione della governance della S.p.A.
Cambiano anche le denominazioni: il decreto supera i riferimenti ai sistemi "dualistico" e "monistico", sostituendoli con definizioni riferite direttamente agli organi che li caratterizzano.
Il nuovo articolo 2380 disciplina inoltre il passaggio da un sistema all'altro.
Salvo che la deliberazione stabilisca diversamente, la variazione produce effetto alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo e non costituisce causa di revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 29 aprile 2026.
Per le società già costituite diventa quindi opportuno verificare le clausole statutarie sulla governance alla luce della nuova disciplina, distinguendo tale verifica dagli specifici casi in cui il decreto prevede espressamente un obbligo di adeguamento.
Società quotate: obbligo di adeguare gli statuti
Un vero e proprio obbligo di adeguamento statutario è invece previsto per le società quotate.
Il nuovo articolo 147-bis.1 TUF stabilisce che gli organi di amministrazione e controllo siano eletti secondo norme previste dallo statuto che, nel rispetto delle specifiche prescrizioni applicabili a ciascun organo, promuovano e favoriscano:
- professionalità;
- rappresentatività;
- diversità;
nella complessiva composizione del collegio.
In questo caso non si tratta di una semplice facoltà attribuita alle società.
L'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. n. 47/2026 stabilisce espressamente che le società adeguano gli statuti alle nuove disposizioni dell'articolo 147-bis.1. Il decreto non fissa, tuttavia, una data identica per tutte le società.
L'adeguamento deve essere effettuato in tempo utile affinché le nuove disposizioni trovino applicazione alle nomine delle cariche sociali da effettuare o rinnovare a partire dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Considerando che il D.Lgs. n. 47/2026 è entrato in vigore il 29 aprile 2026, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare il riferimento è quindi alle nomine e ai rinnovi effettuati a partire dall'esercizio 2027.
La data entro la quale modificare concretamente lo statuto dovrà pertanto essere individuata tenendo conto del calendario delle nomine e dei rinnovi degli organi della singola società.
Assemblee: nuove possibilità statutarie dal 30 settembre 2026
La terza novità riguarda le modalità di svolgimento delle assemblee delle società quotate.
Il nuovo articolo 125-bis.1 TUF attribuisce allo statuto la possibilità di stabilire la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta.
La nuova disciplina contempla, tra le diverse possibilità, lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'intervento e l'esercizio del voto esclusivamente attraverso il rappresentante designato dalla società.
Se lo statuto non stabilisce una modalità esclusiva, la decisione sulle modalità di svolgimento dell'assemblea è rimessa all'organo di amministrazione, nel rispetto dei criteri previsti dalla norma.
In questo caso occorre prestare particolare attenzione alla decorrenza.
L'articolo 11, comma 7, del D.Lgs. n. 47/2026 stabilisce che la nuova disciplina si applica alle assemblee che si svolgono successivamente al 30 settembre 2026.
Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti e le previsioni statutarie adottate in conformità ad esse.
Il decreto precisa inoltre che, ai fini della nuova facoltà prevista dall'articolo 125-bis.1, comma 1, sono considerate le sole previsioni statutarie adottate o modificate dopo l'entrata in vigore del decreto, quindi dopo il 29 aprile 2026.
Statuti societari: le date da ricordare per nomine e adeguamenti
La riforma non introduce un unico obbligo né una sola scadenza per tutti gli statuti societari.
Le principali date da tenere presenti sono:
- 29 aprile 2026: entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2026 e delle nuove disposizioni civilistiche, salvo le specifiche norme transitorie;
- dopo il 30 settembre 2026: applicazione alle assemblee della nuova disciplina prevista, tra l'altro, dall'articolo 125-bis.1 TUF;
- dall'esercizio successivo a quello in corso al 29 aprile 2026: applicazione delle nuove regole dell'articolo 147-bis.1 TUF alle nomine e ai rinnovi delle cariche delle società quotate, con conseguente necessità di adeguare preventivamente gli statuti.
Il D.Lgs. n. 47/2026 rafforza quindi il ruolo dello statuto come strumento centrale nella definizione della governance societaria: alla maggiore autonomia riconosciuta alle S.p.A. nella scelta del sistema di amministrazione e controllo si affiancano, per le quotate, specifici obblighi di adeguamento e nuove possibilità nella disciplina delle assemblee.
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Bonus GPL 2026: 400 euro, requisiti e come richiederlo
Il MIMIT con Decreto del 27 luglio ha dato il via a due delle misure previste dal Decreto Automitive 2026.
In particolare, a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 29 luglio 2026 è stata riaperta la piattaforma gestita da Invitalia ecobonus.mimit.gov.it sulla quale è possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli commerciali e il retrofit Gpl/metano.
Ad oggi 24 agosto il bonus veicoli commerciali è esaurito, mentre è attivo quello per il GPL.
Per le misure previste dal Decreto leggi anche: Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale
Retrofit GPL: a chi tocca e come fare domanda dal 29 luglio
È operativo il bonus retrofit GPL 2026, l’incentivo che consente di ottenere 400 euro per l’acquisto e l’installazione di un nuovo impianto GPL su un’automobile che rispetta determinati requisiti. Dal 29 luglio 2026 sono infatti riaperte le prenotazioni sulla piattaforma Ecobonus gestita da Invitalia. Per il retrofit GPL e metano sono stati stanziati complessivamente 4 milioni di euro per il 2026.
L’agevolazione non funziona però come un rimborso da richiedere personalmente dopo aver sostenuto la spesa: la prenotazione viene effettuata dall’installatore e il contributo viene riconosciuto al cliente come riduzione del prezzo.
Vediamo quindi a chi spetta il bonus GPL 2026, quali auto sono ammesse, cosa copre e come ottenere i 400 euro di incentivo.
Bonus GPL 2026: quanto spetta
Il contributo rientra nell’Ecobonus Retrofit, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gestito da Invitalia.
L’importo dipende dal tipo di alimentazione installata:
Tipo di impianto Contributo GPL 400 euro Metano 800 euro Per il retrofit GPL spettano quindi 400 euro. Per la conversione a metano l’agevolazione sale invece a 800 euro.
Il MIMIT ha previsto per il 2026 uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro per il contributo retrofit. Le prenotazioni sono aperte dal 29 luglio 2026 e vengono effettuate in base alla disponibilità del fondo.
A chi spetta il bonus GPL 2026
Uno degli aspetti più importanti riguarda la platea dei beneficiari. Il bonus retrofit GPL 2026 spetta sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, con l’esclusione di quelle che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1.
Non basta, tuttavia, essere proprietari di un’automobile. Per ottenere l’incentivo devono essere rispettate alcune condizioni.
Il veicolo sul quale viene installato l’impianto deve:
- appartenere alla categoria M1, quella delle autovetture destinate al trasporto di persone;
- avere una classe ambientale non inferiore a Euro 3;
- risultare intestato a una persona fisica o a una persona giuridica ammessa al beneficio;
- non risultare già alimentato a GPL, metano o con doppia alimentazione alla data dell’installazione.
C’è inoltre un’ulteriore esclusione da considerare: secondo il portale Ecobonus, i veicoli che hanno già usufruito dell’Ecobonus non possono accedere all’Ecobonus Retrofit.
Quali impianti GPL rientrano nel bonus e cosa copre il bonus
Non qualsiasi intervento di trasformazione permette di ottenere i 400 euro.
L’impianto GPL deve essere nuovo di fabbrica e deve essere dotato dell’apposito codice di omologazione, rilasciato secondo la normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n. 115.
Il MIMIT precisa inoltre che non è possibile ottenere l’incentivo per un impianto assemblato utilizzando componenti di costruttori differenti: deve trattarsi di un kit completo riconducibile a un unico costruttore o importatore.
Per il 2026, l’acquisto dell’impianto deve risultare effettuato dal 26 giugno al 31 dicembre 2026. Ordine, installazione e collaudo devono inoltre rispettare le condizioni temporali stabilite dalla disciplina dell’incentivo.
Cosa copre il bonus retrofit GPL 2026
Il contributo riguarda l’acquisto e l’installazione dell’impianto GPL omologato sul veicolo.
Il beneficio previsto è pari a 400 euro e viene applicato direttamente sul prezzo pagato dal cliente. Non si tratta quindi di una detrazione fiscale da recuperare con la dichiarazione dei redditi né di un bonifico che Invitalia effettua successivamente al proprietario dell’automobile.
La fattura relativa all’acquisto e all’installazione deve riportare il contributo statale, che deve essere sottratto dal totale IVA inclusa.
In termini pratici, il vantaggio per l’automobilista è quindi immediato: se l’intervento rispetta tutti i requisiti e la prenotazione del fondo viene accettata, i 400 euro vengono scalati dal prezzo da corrispondere.
Come richiedere il bonus GPL 2026
Per l’automobilista la procedura è più semplice di quanto possa sembrare perché non è il beneficiario a dover presentare direttamente la domanda sulla piattaforma Ecobonus.
L’iter indicato dal MIMIT prevede quattro passaggi:
- Prenotazione: l’installatore si registra sulla piattaforma e compila la domanda di accesso al contributo. La prenotazione viene confermata in funzione delle risorse ancora disponibili.
- Erogazione: l’installatore riconosce al cliente il contributo, riducendo il prezzo da pagare.
- Rimborso: il costruttore dell’impianto rimborsa all’installatore il contributo anticipato.
- Recupero: il costruttore recupera la somma rimborsata sotto forma di credito d’imposta, sulla base della documentazione ricevuta dall’installatore.
Per chi vuole usufruire dell’agevolazione, quindi, il passaggio essenziale è rivolgersi a un installatore che possa effettuare la prenotazione dell’Ecobonus Retrofit e verificare preventivamente sia i requisiti del veicolo sia la disponibilità delle risorse.
L’installatore deve poi completare la prenotazione entro 120 giorni dalla data del suo inserimento.
Tavole operative
Bonus GPL 2026: date e scadenze
Le date principali possono essere riassunte così:
Data Cosa succede 26 giugno 2026 Data di riferimento per gli acquisti ammessi nel 2026 29 luglio 2026 Riapertura delle prenotazioni sulla piattaforma 31 dicembre 2026 Termine previsto per gli acquisti agevolabili nel 2026 Il punto da tenere presente è però la disponibilità del fondo. Lo stanziamento complessivo per il retrofit GPL e metano è pari a 4 milioni di euro: prima di effettuare l’intervento è quindi opportuno verificare con l’installatore la possibilità di prenotare effettivamente il contributo.
Bonus GPL e metano 2026: cosa cambia
La procedura è sostanzialmente la stessa, ma cambia l’importo dell’agevolazione. Chi installa un impianto GPL può ottenere 400 euro, mentre per un impianto a metano il contributo arriva a 800 euro.
In entrambi i casi l’obiettivo della misura è favorire la trasformazione di veicoli già circolanti attraverso l’installazione di nuovi impianti per autotrazione.
La misura rientra nel più ampio programma Ecobonus, che Invitalia descrive come uno strumento volto a favorire una mobilità più sostenibile e la riduzione delle emissioni di CO2.
FAQ sul bonus retrofit GPL 2026
Quanto spetta con il bonus GPL 2026?
Il contributo previsto per l’acquisto e l’installazione di un nuovo impianto GPL è pari a 400 euro. Per gli impianti a metano sale invece a 800 euro.
Come si presenta la domanda per il bonus GPL?
La prenotazione viene effettuata dall’installatore attraverso la piattaforma Ecobonus. Il cliente beneficia dell’incentivo mediante una riduzione del prezzo.
Quali auto possono ottenere il bonus GPL 2026?
Sono ammesse le autovetture di categoria M1 con classe ambientale almeno Euro 3, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti e il veicolo non risulti già alimentato a GPL, metano o con doppia alimentazione alla data dell’installazione.
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Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale
Il MIMIT ha pubblicato il DPCM ‘Automotive’, che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione.
Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali.
In particolare, il decreto modula e destina le risorse del Fondo di cui all’art. 22, comma 1, del decreto- legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e sue successive modificazioni per gli anni dal 2026 al 2030, nonché le risorse del Fondo residue non utilizzate relative all’anno 2025, alle seguenti finalità:
a) riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive, tramite gli strumenti degli Accordi per l’innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo;
b) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni; (già esaurito)
c) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli nuovi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e a basse emissioni;
d) riconoscimento dei contributi per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1;
e) riconoscimento degli incentivi per gli acquisti di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici;
f) introduzione, a titolo sperimentale, di un programma di noleggio di autoveicoli a lungo termine a carattere sociale.Con questo DPCM, oltre il 70% delle risorse sarà destinato ad Accordi per l’innovazione, rivolti a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, Contratti di sviluppo e Mini Contratti di sviluppo, nuovo strumento più compatibile con gli investimenti delle PMI dell’automotive.
Il Ministro Urso ha specificando che si tratta di: “Un piano strutturale che avrà l’obiettivo di sostenere la trasformazione della filiera, dalla componentistica ai nuovi sistemi di mobilità, fino alle tecnologie più avanzate per veicoli sostenibili, connessi, autonomi e sicuri”. “È la linea che abbiamo indicato fin dall’inizio, spostando l’asse dai sussidi al mercato al sostegno agli investimenti delle imprese, con strumenti mirati a sviluppo, ricerca, innovazione, riconversione produttiva e crescita industriale”
Contributo all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni inquinanti)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle piccole e medie imprese come definite nell’allegato 1 del Regolamento GBER nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato
in base alla massa massima ammissibile a pieno carico e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni tradizionali, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4.
I contributi di cui sopra sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio, di durata non inferiore a tre anni, sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.La società di noleggio concede alla PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi uno sconto obbligatorio nella misura del contributo ottenuto da ripartire sui canoni mensili dovuti dalla PMI che noleggia il veicolo incentivato.
Per il riconoscimento dei contributi, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo.
Per il riconoscimento dei contributi è inserita nell’apposito sistema informatico al momento della prenotazione dei contributi una copia dell’atto di acquisto o dell’ordine finalizzato alla stipula di un contratto di locazione o di noleggio del veicolo.
I contributi sono corrisposti dal concessionario all’acquirente mediante compensazione con il prezzo d’acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al concessionario l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione.L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero,
pena lo scarto dell’operazione di versamento.Per l’attuazione dell’intervento previsto dal presente articolo sono destinate risorse del Fondo pari a euro 40 milioni disponibili in conto residui 2025, a euro 40 milioni per ciascuno degli anni da 2027 al 2029 e pari a euro 20 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Per i veicoli di cui al presente articolo ad alimentazione esclusivamente elettrica a batteria (BEV) e a idrogeno (FCEV) è riservata una quota delle risorse pari al 40 per cento per ciascuno degli anni.
Contributo acquisto veicoli nuovi categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7
A decorrere dal 1° gennaio 2027 ed entro il 31 marzo 2030, a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.
Dalle agevolazioni precedente sono escluse le persone giuridiche che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione e commercio di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autoveicoli, rimorchi.La proprietà del veicolo acquistato con il contributo di cui al comma 1 del presente articolo non può essere trasferita per almeno dodici mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del medesimo contributo.
Il contributo è riconosciuto nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e di 15 milioni per l’anno 2030. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei medesimi anni è riservata all’acquisto di veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e.Contributo installazione impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle persone fisiche e giuridiche, ad esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1, che installano impianti nuovi a GPL o metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3, è riconosciuto un contributo fisso per l’installazione di impianti di alimentazione a GPL o metano pari rispettivamente ad euro 400,00 e ad euro 800,00.
Il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto e all’operazione di installazione.
Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rimanda al decreto direttoriale del 3 giugno 2024 della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a euro 4 milioni per l’anno 2026, 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 1 milione per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.Contributo acquisto infrastrutture per ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica utenti domestici
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Per l’attuazione dell’intervento sono destinate risorse del Fondo pari a euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, a 5 milioni per l’anno 2026, a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 8 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Con uno o più provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.Programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni
E' istituito un programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni destinato a persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.
Il contratto di noleggio prevede la locazione di durata non inferiore a 36 mesi di un veicolo di categoria M1 acquistato e immatricolato in Italia, nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore a Euro 6 con emissioni fino a 135 grammi per chilometro di anidride carbonica.
L’utente del programma è obbligato a rottamare un veicolo di categoria M1 di classe fino a Euro 4 immatricolato in Italia, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, da almeno 12 mesi.
La sperimentazione del citato programma ha termine entro il 30 giugno 2030.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono individuate le modalità operative e gestionali del citato programma, nonché i rapporti intercorrenti e le modalità operative di declinazione della misura con il soggetto gestore.
Per l’acquisto di beni e servizi essenziali per l’attuazione del programma sono destinate risorse del Fondo pari a euro 50.000.000,00 disponibili in conto residui 2025. Il soggetto deputato all’acquisto di tali beni e servizi è il soggetto gestore di cui al comma seguente.
Per l’attuazione e gestione del citato programma il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Automobile Club d’Italia (ACI), in quanto ente pubblico con idonee competenze in materia di servizi legati alla mobilità, nel rispetto della vigente normativa applicabile.Alla scadenza del contratto di noleggio e comunque al termine del periodo di sperimentazione, il
veicolo può essere da ACI:a) in via preferenziale, ceduto al medesimo utente attraverso un contratto di compravendita con prezzo scontato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello risultante dalle quotazioni medie di mercato, previa manifestazione di interesse da parte dell’utente da sottomettere ad ACI entro 90 giorni dal termine del contratto di noleggio;
Allegati:
b) in subordine, ceduto al costruttore aggiudicatario della Gara per la fornitura degli autoveicoli
attraverso l’attivazione della opzione di “buy back” contrattualmente predefinita, ovvero ad altro
soggetto attraverso un contratto di compravendita con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato;
c) in caso dell’impossibilità della realizzazione di ciascuna delle due precedenti opzioni di vendita,
ACI può alienare le autovetture anche ad un prezzo inferiore alle quotazioni medie di mercato mediante avviso pubblico.
Gli introiti della vendita del veicolo di cui al comma precedente sono utilizzati da ACI per l’acquisto di nuove auto da impiegare ai fini del programma e/o per la copertura degli oneri di gestione operativa del programma rendicontati ed approvati dal Ministero. ACI al fine di contenere fin da subito l’importo del canone pagato dai beneficiari del Programma, considererà tali introiti come attualizzati dal primo giorno del Programma stesso. -
Noleggio sociale auto a 100 euro al mese: quando e come fare domanda
Il DPCM Automotive istituisce un programma sperimentale di noleggio a lungo termine per le persone fisiche che rottamano un’auto fino a Euro 4.
Il contratto durerà almeno tre anni e alla scadenza sarà possibile acquistare il veicolo con uno sconto minimo del 10 per cento.(Vedi nei paragrafi successivi tutti i dettagli noti)
AGGIORNAMENTO 16 AGOSTO
Al 16 agosto 2026 malgrado un comunicato pubblicato in GU che lo annuncia, il decreto non è ancora stato pubblicato.
Lo sportello telematico per presentare le richieste non è quindi ancora attivo.
ATTENZIONE Si sa comunque che le domande verranno ordinate in base al momento di presentazione, non in base a chi ha l'Isee più basso: una volta verificati i requisiti, conterà l'ordine cronologico di arrivo.
"L'Automobile", la rivista ufficiale dell'ACI, ha osservato che i tempi delle procedure – gara pubblica per l'acquisto delle vetture e organizzazione dello sportello comprese – potrebbero spostare l'operatività concreta della misura più verso il 2027 che verso la fine del 2026. Non si tratta di una data ufficiale, che al momento non risulta ancora fissata
Cosa fare nel frattempo
In attesa dell'apertura dello sportello, chi ritiene di avere i requisiti può già verificare la propria posizione:
- controllare che l'Isee aggiornato sia inferiore a 30.000 euro, (leggi anche ISEE 2026 come si calcola?)
- accertare la classe ambientale del veicolo da rottamare (fino a Euro 4) e
- verificare che l'auto risulti intestata da almeno dodici mesi al richiedente o a un familiare convivente.
Non serve invece scegliere già un modello di auto nuova, perché la disponibilità dipenderà interamente dall'esito della gara pubblica gestita dall'ACI.
Leggi anche Noleggio sociale: l'ACI scioglie tutti i dubbi.
Noleggio auto sociale: che cos’è
Un nuovo noleggio sociale a lungo termine per aiutare le persone con redditi più bassi a sostituire le vecchie auto inquinanti con veicoli nuovi e a basse emissioni.
La misura è prevista dall’articolo 7 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026 ed è destinata alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.
Il programma avrà carattere sperimentale e sarà gestito dall’Automobile Club d’Italia. Leggi qui il DM 3 luglio con tutti i dettagli.
Le modalità operative, le procedure per accedere e i rapporti con il soggetto gestore devono essere definiti da un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Noleggio sociale: chi può accedere e quanto costa
Il programma è rivolto esclusivamente alle persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30.000 euro.
Quanto dura il contratto di noleggio sociale?
Il contratto di noleggio dovrà avere una durata non inferiore a 36 mesi, quindi almeno tre anni.
Il DPCM non fissa un importo preciso per il canone mensile ma ci hanno pensato il MIMIT e l'ACI nel protocollo siglato per gestire la misura.
Come si evince dal comunicato stampa dello stesso MIMIT: "Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l'innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale".
Nel dettaglio, il programma sperimentale, promosso dal MIMIT e gestito da ACI, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.
Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone sociale di 100 euro al mese, IVA inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui.
Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine dei tre anni sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.
Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Noleggio sociale: quali auto potrenno essere noleggiate
Il veicolo assegnato attraverso il programma dovrà rispettare tutti i requisiti indicati dal decreto.
In particolare, dovrà essere:
- un veicolo di categoria M1, cioè una normale autovettura;
- nuovo di fabbrica;
- acquistato e immatricolato in Italia;
- omologato in una classe ambientale non inferiore a Euro 6;
- con emissioni di anidride carbonica fino a 135 grammi per chilometro.
L’elenco concreto delle auto utilizzabili dipenderà quindi dalle modalità di attuazione e dalle procedure di approvvigionamento del programma.
Obbligatoria la rottamazione di una vecchia auto
Per accedere alla misura sarà necessario rottamare un veicolo di categoria M1 con classe ambientale fino a Euro 4.
L’auto da rottamare dovrà:
- essere immatricolata in Italia;
- risultare intestata al beneficiario oppure a un suo familiare convivente;
- essere posseduta da almeno 12 mesi.
La rottamazione costituisce quindi una condizione essenziale per partecipare al programma.
Chi gestirà il programma
Per l’attuazione e la gestione della misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà dell’Automobile Club d’Italia.
Ad ACI spetterà anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del programma. A questo scopo il decreto destina 50 milioni di euro, disponibili come residui del 2025.
Noleggio sociale: l’auto si potrà acquistare dopo il noleggio
Alla scadenza del contratto, e comunque al termine della sperimentazione, l’auto potrà essere ceduta in via preferenziale allo stesso utilizzatore.
Il prezzo di vendita dovrà essere scontato di almeno il 10 per cento rispetto alle quotazioni medie di mercato.
Per acquistare il veicolo, l’utente dovrà manifestare il proprio interesse ad ACI entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di noleggio.
Qualora l’utilizzatore non acquisti l’auto, il veicolo potrà essere ceduto al costruttore aggiudicatario della fornitura tramite l’opzione di riacquisto, oppure venduto a un altro soggetto secondo le quotazioni di mercato. Se queste soluzioni non saranno praticabili, ACI potrà alienarlo anche a un prezzo inferiore attraverso un avviso pubblico.
Quando partirà il noleggio sociale
La sperimentazione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2030.
Il DPCM istituisce il programma e ne definisce i requisiti fondamentali, ma non apre ancora le domande. Sarà necessario attendere il decreto del MIMIT che stabilirà le modalità operative e gestionali della misura.
Fino a quel momento non risultano definiti dall’articolo 7:
- l’importo esatto del canone ( ma fissato dal Protocollo ACI-MIMIT),
- i servizi compresi nel noleggio;
- la procedura di domanda;
- le scadenze per partecipare;
- i modelli di auto disponibili.
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Spedizione pacchi di modico valore: istruzioni di ADM sulle regole in vigore da luglio
Le Dogane con un comunicato stampa hanno specificato che dal 1° luglio 2026 è in vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione europea il nuovo dazio doganale forfettario temporaneo di 3 euro per articolo, applicabile alle spedizioni e-commerce di basso valore provenienti da Paesi terzi direttamente a una persona che si trova nell'Unione europea.
La misura, prevista nell'ambito della riforma del sistema doganale europeo, elimina l'attuale franchigia dai dazi doganali per gli acquisti online di importo fino a 150 euro e mira a rafforzare la tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo e la concorrenza leale tra gli operatori economici.Vediamo come comportarsi per questo tipo di spedizioni e cosa accadrà in futuro.
Dazio UE di 3 euro sui pacchi: le regole dal 1° luglio
Dal 1° luglio prossino e fino al 1° luglio 2028, in attesa della piena operatività dell’Eu Customs Data Hub parte il dazio di tre euro sui pacchi.
L'8 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 2026/1200, «Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di tre euro sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 euro» avvia l'operatività del dazio che si affianca al contributo italiano da due euro al momento "sospeso" dal Decreto fiscale.
Ricordiamo che sulle spedizioni, l'Italia nella Legge di Bilancio 2026 ha previsto la prossima introduzione di un contributo di 2 euro e in proposito leggi: Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 modifica le regole del precedente regolamento esecutivo del Cdu (2447/2015).
Sul dazio da 3 euro la Commissione europea ha pubblicato delle Linee guida che chiariscono che questa tariffa si applica a tutte le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi verso consumatori finali nell’Ue.
Vediamo le istruziuoni di ADM
Dazio 3 euro pacchi modico valore: istruziuoni di ADM
ADM sul proprio sito fornisce istruzioni e ricorda che la misura rientra nel quadro della riforma doganale dell'UE, per garantire equità, sicurezza e sostenibilità nel commercio elettronico.
Essa fa seguito alla constatazione che una percentuale significativa delle importazioni di modico valore nel commercio elettronico non soddisfa gli standard di sicurezza e conformità dell'UE, ponendo rischi per i consumatori e compromettendo la concorrenza leale.
La regola dell'esenzione de minimis dai dazi doganali era stata originariamente introdotta per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le autorità doganali, le imprese e i privati. Tuttavia, a causa della digitalizzazione delle procedure doganali, i dati in formato digitale sono oggi disponibili per tutte le merci importate, pertanto l'esenzione non è più giustificata.
Inoltre, l’esenzione non rispecchia più la realtà del mercato. Solo nel 2025, quasi 5,9 miliardi di tali articoli di modico valore sono stati spediti direttamente da paesi terzi ai consumatori nell'UE, senza il pagamento di dazi doganali. Ciò ha creato una concorrenza sleale con cui i rivenditori tradizionali non possono competere.
I prodotti sul mercato dell'UE devono rispettare standard elevati, per proteggere i cittadini dalle merci pericolose ed eliminare i prodotti che non soddisfano gli standard ambientali e a livello di manodopera.
Le ispezioni mirate condotte nei 27 Stati membri dell'UE nel corso del 2025 su cosmetici, dispositivi di protezione individuale (DPI), integratori alimentari, giocattoli ed elettronica hanno rivelato allarmanti casi di non conformità: oltre il 60% dei prodotti controllati non rispettava gli standard UE a causa di etichette mancanti, ingredienti vietati o assenza di documentazione di sicurezza.
ADN evidenzia che la misura rafforza il sistema dei controlli doganali e la tracciabilità delle merci, anche attraverso:
- nuove procedure digitali
- miglioramento dei controlli su prodotti non conformi
- tutela degli interessi finanziari dell’UE
La Commissione Europea ha predisposto nuovo documento contenente linee guida per gli operatori del mercato dell'e-commerce che chiarisce le nuove norme che eliminano la soglia de minimis e introducono il dazio doganale di 3 euro, adottate ai sensi del Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio.
La Commissione ha adottato le norme delegate il 30 aprile 2026, che sono ora in fase di esame. Le norme di esecuzione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE l'8 giugno 2026. Il documento con le linee guida illustra le modifiche introdotte da tali atti.
Per migliorare la tracciabilità, a partire dal 1° novembre 2026 sarà obbligatorio l'utilizzo dei codici identificativi del prodotto (PID), ma la loro dichiarazione potrà essere effettuata su base volontaria già dal 1° luglio 2026, aiutando le autorità doganali a individuare e bloccare merci pericolose o non conformi.
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Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: slitta al 1 ottobre
Il ministro Giorgetti risponde agli appelli delle imprese della logistica che hanno chiesto il rinvio della tassa da due euro sui mini pacchi fino a 150 euro di valore provenienti da Paesi extra Ue.
La novità entra nel nuovo decreto legge PNRR/infrastrutture approvato dal Cdm del 22 giugno.
Riepiloghiamo la storia di questo adempimento.
Piccole spedizioni extra UE: che cos’è il contributo di 2 euro
La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative.
La prima è la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi.
ADM con il docuemento ha evidenzaito che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:
- spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
- spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
- spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).
Infine, viene specificato che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).
Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).
Con successiva circolare n 1/2026 le Dogane avevano previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro, poi il MEF aveva annunciato una proroga a marzo poi confermata
Successivamente con il Decreto fiscale (Dl n 38/2026) convertito in legge è stata fatta slittare al 1° luglio e ora la norma del Decreto PNRR garantisce altri tre mesi
Il dazio sarà attuato dal 1° ottobre.