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    Presidi antifrode credito ACE: chiarimenti di Ruffini in Senato

    Il Dl n 39/2024 con misure urgenti per il superbonus, con la pubblicazione in GU n 75/2024 entra in vigore dal 30 marzo.

    Tra le altre novità si prevedono presidi antifrode per l'ACE, vediamo il dettaglio dal testo di legge.

    Il Direttore dell'Agenzia delle Enttrate  Ruffini in Audizione al Senato il 16 aprile 2024  ha fornito ulteriori chiarimenti visto l'iter di conversione del dl agevolazioni.

    Presiti antifrode ACE: le novità in vigore dal 30 marzo

    L’articolo 5 del decreto Agevolazioni introduce alcuni presidi, aventi finalità antifrode, in materia di ACE (aiuto alla crescita economica).

    L’articolo 19, comma 3, del decreto Sostegni-bis ha consentito ai soggetti beneficiari del beneficio ACE relativo all’anno d’imposta 2021, di poter fruire dell’agevolazione sotto forma di credito di imposta, in alternativa alla deduzione dal reddito imponibile di un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio.

    A tal riguardo, nella formulazione previgente al decreto Agevolazioni, il comma 6 del citato articolo 19 disponeva che il credito d’imposta ACE – in alternativa alla possibilità di utilizzo in compensazione oppure alla possibilità di essere chiesto a rimborso – potesse essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, e usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. 

    In tema di responsabilità del cessionario del credito, la citata norma prevedeva che quest’ultimo rispondesse solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

    In tale contesto, l’articolo 5, comma 1, del decreto Agevolazioni interviene:

    •  a limitare la facoltà di cedere il credito, escludendo la possibilità per il primo cessionario di effettuare ulteriori cessioni a terzi (lettera a);
    •  a modificare il regime di responsabilità dei soggetti cessionari dei crediti ACE (lettera b);

    in particolare, è previsto che, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione delle norme generali sanzionatorie nei casi di concorso nelle violazioni tributarie, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari.

    L’articolo 5, comma 1, del decreto Agevolazioni, sempre con la lettera b), estende, inoltre, alle cessioni dei crediti d’imposta ACE l’applicazione delle misure antifrode recate, in materia di cessioni dei crediti da bonus edilizi, dall’articolo 122-bis del decreto Rilancio, quali:

    • la possibilità per l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo;
    • il divieto, per gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni comunicate, di acquisire il credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti che comportano l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l’obbligo di astensione nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare un’adeguata verifica della clientela.

    Con una norma di chiusura, infine, l’articolo 5, comma 2, del decreto Agevolazioni prevede che i crediti d’imposta già oggetto di cessione50 alla data di entrata in vigore del decreto possono essere ceduti solo un’altra volta

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    Relazione Sindaci di spa: il CNDCEC pubblica i modelli

    Il Presidente del CNDCEC Elbano De Nuccio con un comunicato del 25 marzo informa della pubblicazione dell'aggiornamento dei modelli utili ai sindaci di società di capitali.

    Come sottolinea il presidente: “Questi modelli di relazione, aggiornati alla normativa vigente rappresentano un utile supporto per il lavoro svolto sia dall’organo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico – il cosiddetto sindaco unico – quando nominato nelle s.r.l. Con la loro pubblicazione, il Consiglio nazionale prosegue nella sua attività costantemente volta a supportare l’attività dei colleghi”.

    Relazione Sindaci di spa: il CNDCEC pubblica i modelli

    Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato la versione aggiornata dei modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali e in particolare, si tratta di:

    • modello di relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, codice civile,
    • modello di relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

    entrambe relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2023.

    Viene precisato che i contenuti dei modelli delle due relazioni non si discostano dalle precedenti versioni e nei casi in cui il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale si continua a privilegiare e a suggerire ai professionisti la redazione di una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistemico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione.

    I modelli tengono conto delle deroghe straordinarie relative alla sospensione degli ammortamenti, estesa all’esercizio 2023 dall’articolo 3, comma 8, del Dl Milleproroghe,  e della possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi iscritti nell’attivo circolante prorogata dal DM 14.09.2023 all’esercizio 2023.

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    Bonus colonnine ricarica privati 2023: domande entro il 14 marzo

    Scade il 15 marzo il termine per presentare la domanda per il bonus colonnine di ricarica per le spese sostenute nel 2023.

    Ricordiamo che il Decreto MIMIT del 7 febbraio ha fissato i termini e le modalità per l'invio delle domande per i privati e condomini 2023.

    Il bonus colonnine domestiche è un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box). 

    Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. 

    Il ministero con avviso ha specificato che:

    • le domande di concessione ed erogazione del contributo, da parte dei soggetti beneficiari che hanno acquistato e installato l’infrastruttura di ricarica dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, 
    • e che non hanno potuto presentare la domanda completa della documentazione richiesta entro il termine di chiusura del precedente sportello, 
    • possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2024, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online.

    Bonus colonnine di ricarica elettrica privati: l'erogazione 2023

    L'erogazione dei bonus colonnine di ricarica, per le due annualità 2022 e 2023 è disposta:

    • con decreto MIMIT del 20.11 contenente l'elenco dei beneficiari per le spese 2022.  Il decreto direttoriale 20 novembre 2023 dispone la concessione e l’erogazione del contributo per le domande ammesse relative all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Gli interessati possono verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.
    • con Decreto MIMIT del 6 dicembre contenente l'elenco dei beneficiari del bonus colonnine di ricarica per le spese 2023. Gli interessati possono verificare la propria ammissione consultando l'Allegato A del decreto.

    Bonus colonnine di ricarica elettrica privati: le domande 2023

    Con DM MIMIT del 2 ottobre sono state pubblicate le regole per richiedere i fondi per acquisto di colonnine di ricarica per utenti domestici.

    Il bonus colonnine di ricarica è stato gestito tramite due sportelli per le domande:

    1. la prima finestra per le domande relative alle installazioni effettuate dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, è stata aperta dal 19 ottobre al 2 novembre 2023.
    2. la seconda per le domande per le installazioni effettuate dal 1° gennaio e il 23 novembre 2023, è stata aperta dal 9 novembre e fino alle 12:00 del 23 novembre 2023.

    Bonus colonnine di ricarica privati: le regole per le domande

    Le domande devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online all’indirizzo che verrà comunicato con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità e gli schemi previsti nel presente decreto. 

    Ai fini della presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo, i soggetti richiedenti devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

    A pena di inammissibilità, i soggetti richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, nonché allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta debitamente ed integralmente compilati in ogni parte. 

    L’iter di presentazione della domanda di contributo è articolato nelle seguenti fasi: 

    1. a.1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line; 
    2. a.2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda; 
    3. a.3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente; 
    4. a.4) caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa; 
    5. a.5) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.

    Viene precisato che le domande di concessione ed erogazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di cui al comma 4, lettera a.5). 

    Allegati:

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    Partecipazioni a tempo di SRL e SPA: il trattamento fiscale

    Recentemente il Consiglio Notarile di Milano si è espresso sulla legittimità, per SPA e SRL, di emettere partecipazioni al capitale sociale che si autoestinguono dopo un determinato periodo o al sopraggiungere di uno specifico evento.

    Chi scrive ha trattato l’argomento con l’articolo Le partecipazioni a tempo delle SPA e delle SRL, a cui si rimanda per un approfondimento civilistico della questione.

    Il 24 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a interpello numero 15, nella quale prende in esame la fattispecie delle partecipazioni a tempo e la inquadra dal punto di vista fiscale.

    Il caso esaminato è interessante perché rappresenta una tipica situazione nella quale le partecipazioni auto estinguibili hanno una ragione d’essere.

    Infatti, la società in esame ha emesso, con finalità di finanziamento, delle quote di partecipazioni che si estinguono automaticamente nel momento in cui, al socio che le detiene, sono elargiti utili e riserve per un importo predefinito, pari al capitale investito più la sua remunerazione, senza ulteriori diritti sulla liquidazione della quota; tenendo conto delle distribuzioni complessivamente effettuate a partire dalla data di sottoscrizione.

    Queste quote venivano trasferite a un pubblico composto da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, attraverso una piattaforma di equity crowdfunding.

    L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 15/2024 spiega che, anche in questa particolare situazione, i redditi derivanti dalla partecipazionecostituiscono redditi di capitale con applicazione delle ordinarie regole di determinazione degli utili da partecipazione di cui all'articolo 47 del TUIR”, per la parte eccedente il valore fiscale della partecipazione, dato che i soci sottoscriventi le partecipazioni a tempo sono persone fisiche non esercenti attività d’impresa.

    Il valore fiscale della partecipazione di norma è costituito dal prezzo di sottoscrizione della partecipazione, ma può subire dei mutamenti in base alle regole previste dall’articolo 47 comma 5 del TUIR.

    Quindi, le somme elargite al socio, per la misura che eccede il valore della partecipazione, costituiscono a tutti gli effetti utili distribuiti, quindi redditi di capitali lordi (non redditi diversi), a cuisi applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 1­bis, del DPR 29 settembre 1973, numero 600”.

    L’inquadramento fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate è utile permette di inquadrare la fattispecie delle partecipazioni a tempo anche dal punto di vista della loro convenienza fiscale, che può variare a seconda delle situazioni.

    Infatti, nel caso in cui il rimborso del capitale e la corresponsione delle maggiori somme avvengono nello stesso anno fiscale, saranno tassate al 26% soltanto le maggiori somme.

    Appare invece molto diverso il caso in cui la somma originariamente pattuita a titolo di rimborso del capitale e della sua remunerazione venga liquidata in più esercizi. Infatti, le somme versate al socio prima dell’estinzione delle quote, dal punto di vista tributario rappresenteranno per intero utili, tassati come già visto; e solo quanto corrisposto nell’ultimo anno fiscale, con l’estinzione della quota, potrà godere dell’abbattimento del valore fiscale in conseguenza del rimborso.

    Per cui, nella seconda situazione, se la maggior parte delle somme sono corrisposte negli anni precedenti l’esercizio di estinzione della quota, può derivare un trattamento fiscale più oneroso.

    In ragione di ciò, fermo restando l’interesse per uno strumento che può essere molto utile per il finanziamento delle imprese, ai fini della valutazione della convenienza dell’operazione per l’investitore, tra le diverse cose da valutare, c’è anche la modalità di rimborso dell’investimento.

    Allegati:

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    Le problematiche del passaggio generazionale

    Come immagini il futuro della tua impresa? Hai pensato ad un passaggio generazionale? La prospettiva ti preoccupa?

    Queste sono le domande più ricorrenti oggidì, nella mente degli imprenditori italiani e che spesso vengono anche espresse e condivise con altri. Il problema è molto sentito ed è naturale che esista, in quanto l’età media degli imprenditori italiani è superiore ai cinquant’anni, quasi il sessanta per cento di loro è oltre questa soglia, con un picco del quaranta percento oltre i sessanta. Questo unito al fatto che il sessantacinque percento delle imprese italiane sono imprese familiari, è il cuore del problema.

    Il risultato di aver trascurato questo problema purtroppo è spesso la “morte dell’azienda” attraverso la cessione a soggetti più grandi o multinazionali che, altrettanto spesso si evolve in uno smembramento degli assets, in una delocalizzazione delle strutture produttive ed infine in una dissoluzione del tessuto aziendale. Questo succede perché il titolare non si è preoccupato del futuro, lasciando ai propri eredi una macchina che è più semplice vendere che guidare. Succede perché il titolare, sempre non preoccupandosi, ha lasciato delle situazioni di conflitto fra i suoi eredi che evolvono in uno smembramento dell’impresa secondo logiche dettate da erronei principi di equalità o peggio evolvono in lunghe diatribe giudiziarie che provocano danni irreparabili. Succede anche perché il titolare pur prendendo in considerazione il problema sceglie soluzioni sbagliate che aggravano il problema invece di risolverlo. Quest’ultimo aspetto non vale solo per il futuro della gestione aziendale ma anche, più semplicemente, per gli aspetti fiscali della successione, in quanto che, una erronea attribuzione delle quote di proprietà può vanificare le guarentigie fiscali poste a presidio e tutela delle realtà aziendali nell’ambito delle situazioni successorie.

    Gli strumenti utilizzabili nel pianificare il passaggio generazionale sono molteplici quali ad esempio: il trust, la donazione, il patto di famiglia, la holding di famiglia ecc. Non è detto però che tutti si adattino alla stessa situazione e non è detto che i più complessi, come ad esempio il Trust, siano più efficaci di quelli più semplici quali la società di persone. Certamente non hanno tutti lo stesso impatto fiscale e men che meno gli stessi costi per la loro strutturazione. Il costo del rimedio non deve essere sproporzionato ma sempre parametrato ai beni che deve preservare.

    Altro elemento da tenere in considerazione è la necessità di rispettare scrupolosamente le regole successorie imposte dalla legge, poiché diversamente il rimedio diviene peggiore del male. In tal senso bisogna considerare la globalità del patrimonio del patrimonio dell’imprenditore, in modo che le suddivisioni a lui successive non solo preservino l’azienda ma siano eque dal punto di vista economico, e rispettino i desiderata e le attitudini di tutti.

    Infine, in qualsiasi pianificazione futura, va tenuto conto anche della situazione attuale e immediata. Banalmente, ciò che si fa è una pianificazione per il futuro, ma che non deve essere di ostacolo alla gestione del presente. Se l’imprenditore è in buona salute, in stato di lucidità, e ha intenzione di continuare a gestire i propri affari finché le vicende della vita glielo consentiranno o ne avrà voglia, una buona pianificazione deve consentirgli di farlo e non ridurlo nei panni di un re Liar, ospite non gradito in casa in propria. Anzi, la buona programmazione del passaggio generazionale deve essere fatta quando apparentemente non ve ne è la necessità, lasciando di fatto inalterata la situazione gestionale attuale, se questa è rispondente ai desideri dell’imprenditore. Diversamente, qualsiasi soluzione adottata in situazione di emergenza, rischia di creare le stesse problematiche delle cattive scelte precedentemente citate. Questo poiché al dì della fretta, che comunque è sempre cattiva consigliera, le maglie degli obblighi di legge diventano più strette e contingenti, restringendo la rosa delle soluzioni, quando si è in situazioni di degenerazione fisica o mentale, soprattutto se in veloce progresso.       

    Come detto, la variabile fiscale assume poi una valenza importante nella decisione di “pensare” al passaggio generazionale e, in tale ambito, di quale strumento utilizzare a tale fine.

    Si ricorda infine che, già la raccomandazione della Commissione CE del 07 dicembre 1994 (94/1069/CE) sulla successione delle PMI invitava gli stai membri a costruire un quadro giuridico favorevole al passaggio generazionale delle imprese; di seguito il tenore di tale raccomandazione:

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro. In particolare, essi sono invitati ad adottare le misure più adeguate, a completamento del quadro giuridico, fiscale e amministrativo, al fine di:

    • sensibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita;
    • creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione;
    • consentire all’imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati;
    • assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell’imprenditore;
    • assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell’impresa;
    • incoraggiare fiscalmente l’imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell’ambito della famiglia .

    Ed il Legislatore italiano, non sempre reattivo, data l’importanza del tema, si è questa volta attivato fornendo strumenti, giuridici e fiscali, che di fatto agevolano il “passaggio generazionale d’impresa”.

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    Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024

    Il MIT con un comunicato pubblicato sul proprio sito informa delle nuove tariffe autostradali in vigore dal 1 gennaio.

    Nel dettaglio, il decreto interministeriale Mit e Mef ha stabilito gli adeguamenti dei pedaggi sulle autostrade italiane dal 1 gennaio 2024 in base a quanto previsto dal Decreto Milleproroghe.

    Pedaggi autostradali: novità 2024

    Il decreto Milleprorghe, in merito ai trasporti:

    • ha differito al 30 marzo 2024 il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente 
    • e ha prorogato, al 31 dicembre 2024, il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali. 

    In attesa degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024, con decreto interpministeriale MEF/MIT.

    Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei PEF.

    Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024

    Il MIT nello stesso comunicato ha specificato che sulla rete di competenza di Autostrade per l’Italia, che conta circa 2.800 km di estensione, la variazione riconosciuta è stata del 1,51%, ampiamente inferiore al tasso d’inflazione corrente.  

    Ecco il prospetto delle variazioni riconosciute sulle tratte autostradali in concessione in vigore dal 1 gennaio.

    Società

     Situazione convenzionale

    Var. % applicabile

    Ativa

    Concessione scaduta

    0,00

    Autostrade per l’Italia

    Periodo regolatorio vigente

    1,51

    Autobrennero

    Concessione scaduta

    0,00

    Brescia Padova

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Autovia Padana

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salt – T. Autocisa (A15)

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Fiori – Tronco A10 

    Concessione scaduta

    0,00

    Autostrade Siciliane

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Alto Adriatico

    Periodo regolatorio vigente

    0,00

    Serravalle Milano

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Tangenziale di Napoli

    Periodo regolatorio vigente

    0,76

    Rav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salt (Ligure Toscano)

    Concessione scaduta

    0,00

    Sat

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salerno- Pompei -Napoli A3

    Periodo regolatorio vigente

    1,86

    Satap – Tronco A4

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Satap – Tronco A21

    Concessione scaduta

    0,00

    Sav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Sitaf

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Fiori – Tronco A6

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Cav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Strada dei Parchi

    Subentro concessionario

    0,00

    Asti-Cuneo

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Pedemontana Lombarda

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    TEEM

    Periodo regolatorio vigente

    2,30

    Brebemi

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

  • PRIMO PIANO

    Veicoli disabili: chiarimenti sulle certificazioni per l’IVA agevolata

    Con la Risoluzione n. 40 del 7 luglio le Entrate replicano ad una Associazione istante che pone un quesito sulle semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità. In particolare, con la richiesta di consulenza giuridica specificata è stato esposto quanto segue.

    L’Associazione istante rappresenta di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore e nell’interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
    L’Associazione evidenzia che la legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l’articolo 1 bis rubricato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”, che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motoie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.
    Inoltre, l’Associazione fa presente che l’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all’articolo 1 il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada «qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
    Al riguardo, l’Istante rappresenta di aver rilevato, dopo l’introduzione delle predette disposizioni di semplificazione, comportamenti non uniformi da parte di operatori commerciali in merito alla cessione di veicoli agevolati a favore di soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie. 

    Ciò posto essa chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni richiamate.

    Alla luce dell’evoluzione del quadro di riferimento riepilogato dalla stessa agenzia e cui si rimanda, le Entrate con la risoluzione chiariscono che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione: 

    • copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada; 
    • atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione. 

    Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre. 

    Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (cfr. articolo 122 del Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 97 del 1986, in precedenza richiamato. 

    Pertanto, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».

    Allegati:

  • PRIMO PIANO

    Costi di immatricolazione auto: trattamento IVA nel caso di riaddebito in fattura

    Con Risposta a interpello n 328 del 15 maggio le Entrate chiariscono che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente per le pratiche automobilistiche se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti) si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 

    La società  istante  svolge in via  principale,  l'attività  di  concessionaria  di  autoveicoli  e  veicoli  commerciali  e  si avvale di agenzie  di pratiche  automobilistiche esterne per l'espletamento delle pratiche burocratiche per la messa su strada dei veicoli venduti ai clienti, le quali emettono, periodicamente, fattura riepilogativa delle operazioni svolte  per ciascuna pratica auto.

    La Società fa presente che, per le pratiche auto presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e di iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro  Automobilistico (PRA), i «costi fissi  amministrativi,  per  ciascuna immatricolazione,  ammontano, normalmente, a euro 115,98 e comprendono:

    • euro 64,00 per imposte di bollo, 
    • ovvero 4 marche da bollo di euro 16,00 per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per il rilascio della carta di circolazione;
    •  il contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe, pari a euro 41,78; ­
    • euro 10,20 per diritti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri», oltre  ''l'imposta provinciale di trascrizione'' (IPT)
    • e euro 27 quali diritti per la trascrizione e  l'aggiornamento del certificato di proprietà (''emolumenti PRA''). 

    La  Società spiega che la fattura di vendita dei veicoli (usati  e  di  nuova  immatricolazione) riporta, oltre al corrispettivo imponibile ai fini IVA, anche le spese per la pratica di immatricolazione ed iscrizione al PRA fatturate dalle Agenzie.

    Ciò posto, l'Istante chiede di chiarire se i predetti «costi di immatricolazione […]  addebitati in fattura a titolo di rivalsa all'acquirente, rientrino o meno, nel perimetro di esenzione» di cui all'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta «dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (…), dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per  legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione». 

    L'agenzia ha osservato che in base all'articolo 15, primo comma, n. 3)  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile IVA, tra le altre «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per  conto della controparte, purché regolarmente documentate»

    In  relazione alle formalità eseguite dalle  agenzie  automobilistiche  presso gli  Uffici della Motorizzazione Civile e presso il PRA, su incarico di clienti e che sostengono, tra  le  altre, spese nel  loro  interesse, con risoluzione  n.  360393  del  16  gennaio 1978, è stato chiarito che i presupposti per l'applicazione del citato articolo 15,  primo  comma,  n.  3)  «ricorrono qualora le spese sopra indicate sostenute in nome e per conto della controparte siano provate mediante documentazione a questa intestata (es. parcella notarile, versamenti di tasse CC.GG. o di circolazione ecc.,) ovvero,  siano  costituite  da  diritti  corrisposti  agli  uffici  e  risultanti  da  apposita  specifica  di  liquidazione  effettuata  nel  modulo  intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso». 

    Pertanto, «agli effetti  dell'I.V.A., restano escluse dalla base imponibile soltanto le somme che, dalla relativa documentazione, risultino essere state anticipate in nome e per conto della controparte, mentre le altre somme che non rivestono tale carattere o per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione concorrono a formare la base imponibile e quindi devono essere regolarmente assoggettate al tributo alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa»

    Con successiva  risoluzione  n.  363527  del  3  gennaio  1979,  è  stato  altresì  precisato  che  le  somme  pagate  «dalle  agenzie  di  consulenza  automobilistica  e  successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte,[…], a nulla influendo la circostanza che, a seconda dei casi, l'incarico sia affidato dall'acquirente o dal venditore del veicolo», purché sussista apposita documentazione o dette spese «siano costituite  da diritti corrisposti agli uffici risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata  nel modello intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo  rimesso  a  giustificazione della richiesta di rimborso»

    Nel caso rappresentato, l'agenzia ha precisato che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente:

    • se riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, ai sensi dell'articolo 6 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, non è dovuta l'imposta di bollo; ­        
    • se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti), ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 

    Allegati: