• PRIMO PIANO

    Svizzera fuori dalla black list: i vantaggi per i contribuenti

    Con Decreto Mef del 20 luglio pubblicato in GU n 175 del 28 dello stesso mese, la Svizzera è ufficialmente fuori dalla black list.

    Nel dettaglio, dall'elenco di cui all'art. 1 del  decreto del  Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, è eliminato, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta  Ufficiale,  il seguente Stato: «Svizzera». 

    Svizzera fuori dalla black list con decorrenza 2024

    La Svizzera a partire dal 2024 non è più considerato un paradiso fiscale. Il DM Giorgetti dà attuazione a quanto previsto dalla legge che recepisce la convenzione tra Roma e Berna e contiene la nuova disciplina dei lavoratori frontalieri.

    Dal canto contribuenti, questo significa il venir meno dell’onere della prova sul trasferimento di resindenza considerato fittizio dal Fisco per i paesi black list.

    L'uscita delle Svizzara dall'elenco suddetto ha il vantaggio che non scatterà:

    • il raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo del monitoraggio fiscale, ossia l’indicazione nel quadro RW del modello Redditi dei dati sulle proprietà immobiliari o finanziarie detenute all’estero,
    • il raddoppio dei termini di accertamento, che avrebbe comportato la possibilità per l’amministrazione finanziaria di disporre di 10 anni per effettuare i controlli.

    Ricordiamo che la misura era stata già annunciata lo scorso 20 aprile dallo stesso Ministero delle Finanze. 

    Black list: l'elenco dei paesi inclusi

    Ai sensi dell'art 1 del DM 4 maggio 1999 del MEF si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori: 

    • Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 2 Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Costa Rica (Republica de Costa Rica); 
    • Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); 
    • Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama'); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute' de Monaco); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 3 Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); 
    • Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera) (Cancellata con decorrenza 2024)
    • Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa)

    Allegati:

  • PRIMO PIANO

    Veicoli disabili: chiarimenti sulle certificazioni per l’IVA agevolata

    Con la Risoluzione n. 40 del 7 luglio le Entrate replicano ad una Associazione istante che pone un quesito sulle semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità. In particolare, con la richiesta di consulenza giuridica specificata è stato esposto quanto segue.

    L’Associazione istante rappresenta di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore e nell’interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
    L’Associazione evidenzia che la legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l’articolo 1 bis rubricato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”, che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motoie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.
    Inoltre, l’Associazione fa presente che l’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all’articolo 1 il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada «qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
    Al riguardo, l’Istante rappresenta di aver rilevato, dopo l’introduzione delle predette disposizioni di semplificazione, comportamenti non uniformi da parte di operatori commerciali in merito alla cessione di veicoli agevolati a favore di soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie. 

    Ciò posto essa chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni richiamate.

    Alla luce dell’evoluzione del quadro di riferimento riepilogato dalla stessa agenzia e cui si rimanda, le Entrate con la risoluzione chiariscono che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione: 

    • copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada; 
    • atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione. 

    Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre. 

    Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (cfr. articolo 122 del Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 97 del 1986, in precedenza richiamato. 

    Pertanto, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».

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  • PRIMO PIANO

    Costi di immatricolazione auto: trattamento IVA nel caso di riaddebito in fattura

    Con Risposta a interpello n 328 del 15 maggio le Entrate chiariscono che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente per le pratiche automobilistiche se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti) si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 

    La società  istante  svolge in via  principale,  l'attività  di  concessionaria  di  autoveicoli  e  veicoli  commerciali  e  si avvale di agenzie  di pratiche  automobilistiche esterne per l'espletamento delle pratiche burocratiche per la messa su strada dei veicoli venduti ai clienti, le quali emettono, periodicamente, fattura riepilogativa delle operazioni svolte  per ciascuna pratica auto.

    La Società fa presente che, per le pratiche auto presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e di iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro  Automobilistico (PRA), i «costi fissi  amministrativi,  per  ciascuna immatricolazione,  ammontano, normalmente, a euro 115,98 e comprendono:

    • euro 64,00 per imposte di bollo, 
    • ovvero 4 marche da bollo di euro 16,00 per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per il rilascio della carta di circolazione;
    •  il contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe, pari a euro 41,78; ­
    • euro 10,20 per diritti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri», oltre  ''l'imposta provinciale di trascrizione'' (IPT)
    • e euro 27 quali diritti per la trascrizione e  l'aggiornamento del certificato di proprietà (''emolumenti PRA''). 

    La  Società spiega che la fattura di vendita dei veicoli (usati  e  di  nuova  immatricolazione) riporta, oltre al corrispettivo imponibile ai fini IVA, anche le spese per la pratica di immatricolazione ed iscrizione al PRA fatturate dalle Agenzie.

    Ciò posto, l'Istante chiede di chiarire se i predetti «costi di immatricolazione […]  addebitati in fattura a titolo di rivalsa all'acquirente, rientrino o meno, nel perimetro di esenzione» di cui all'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta «dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (…), dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per  legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione». 

    L'agenzia ha osservato che in base all'articolo 15, primo comma, n. 3)  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile IVA, tra le altre «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per  conto della controparte, purché regolarmente documentate»

    In  relazione alle formalità eseguite dalle  agenzie  automobilistiche  presso gli  Uffici della Motorizzazione Civile e presso il PRA, su incarico di clienti e che sostengono, tra  le  altre, spese nel  loro  interesse, con risoluzione  n.  360393  del  16  gennaio 1978, è stato chiarito che i presupposti per l'applicazione del citato articolo 15,  primo  comma,  n.  3)  «ricorrono qualora le spese sopra indicate sostenute in nome e per conto della controparte siano provate mediante documentazione a questa intestata (es. parcella notarile, versamenti di tasse CC.GG. o di circolazione ecc.,) ovvero,  siano  costituite  da  diritti  corrisposti  agli  uffici  e  risultanti  da  apposita  specifica  di  liquidazione  effettuata  nel  modulo  intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso». 

    Pertanto, «agli effetti  dell'I.V.A., restano escluse dalla base imponibile soltanto le somme che, dalla relativa documentazione, risultino essere state anticipate in nome e per conto della controparte, mentre le altre somme che non rivestono tale carattere o per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione concorrono a formare la base imponibile e quindi devono essere regolarmente assoggettate al tributo alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa»

    Con successiva  risoluzione  n.  363527  del  3  gennaio  1979,  è  stato  altresì  precisato  che  le  somme  pagate  «dalle  agenzie  di  consulenza  automobilistica  e  successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte,[…], a nulla influendo la circostanza che, a seconda dei casi, l'incarico sia affidato dall'acquirente o dal venditore del veicolo», purché sussista apposita documentazione o dette spese «siano costituite  da diritti corrisposti agli uffici risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata  nel modello intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo  rimesso  a  giustificazione della richiesta di rimborso»

    Nel caso rappresentato, l'agenzia ha precisato che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente:

    • se riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, ai sensi dell'articolo 6 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, non è dovuta l'imposta di bollo; ­        
    • se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti), ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 

    Allegati:

  • PRIMO PIANO

    Collegi sindacali: in arrivo tetto alla responsabilità

    Si è tenuta in data 4 maggio a Roma l'assemblea generale dei Commercialisti alla quale hanno partecipato esponenti del Governo.

    Durante l'assemblea sono emerse importanti novità sulla delega fiscale e varie anticipazioni riguardanti i professionisti.

    In particolare, viene anticipato il prossimo inserimento di un tetto di responsabilità per i collegi sindacali.

    Lo ha annunciato personalmente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sottolineando il ruolo decisivo dei commercialisti per la finanza pubblica ed assicurando che il Governo è consapevole che la rapida trasformazione delle professioni va sostenuta.

    Mantovano ha espressamente dichiarato che: "in quest’ottica è importante la legge sull’equo compenso quale norma volta a garantire che anche i più giovani possano mantenersi con l’attività professionale; in quest’ambito sarà di enorme importanza il ruolo di vigilanza affidato agli Ordini per arginare prassi di accettazione di compensi non dignitosi da parte dei contraenti deboli"

    In merito ai collegi sindacali, Mantovano ha sostenuto che il Governo intende introdurre un tetto alla responsabilità in modo da rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio.

    Inoltre, è stato anticipato che, il Governo intende avviare una serie di interventi che interessano i commercialisti, e che in parte sono già presenti nella delega fiscale quali ad esempio: 

    • evitare che gli adempimenti scadano in periodi di ferie,
    • semplificare alcuni obblighi in materia di antiriciclaggio 
    • superare l’Irap che grava sulle associazioni professionali. 

    Infine si è ulteriormente ribadita la volontà di ascoltare le professioni e di considerare la richiesta, avanzata dal CNDCEC di un tavolo tecnico permanente con le professioni economiche. 

    Mantovano ha inoltre sottolineato che l'obiettivo principale della delega fiscale è consentire ai contribuenti onesti di poter rispettare le regole senza rischi anche attraverso l’introduzione di strumenti preventivi con una strategia che vedrà in prima linea i commercialisti.

  • PRIMO PIANO

    Imprese Autotrasporto: dal 15.03 domande per fondi acquisti mezzi ecologici

    Con un avviso datato 28 febbraio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ricorda che dal prossimo 15 marzo partono le domande per gli incentivi stabiliti dal DM 18 novembre 2021 n 461, con risorse pari a 10 milioni di euro, destinate all’acquisto mezzi ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.

    Ricordiamo che, gli incentivi stabiliti dal D.M. 18 novembre 2021 n. 461, rientrano nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto.

    La norma ha stanziato 50 milioni di euro ripartiti lungo l'arco temporale 2021-2026: in questo secondo periodo di incentivazione (il primo si è chiuso il 16 agosto 2022) le somme accantonate ammontano a 10 milioni e sarà possibile presentare le istanze di richiesta nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 28 aprile 2023.

    Incentivi imprese autotrasporto: rinnovo e adeguamento parco veicoli

    In particolare il decreto per gli “Investimenti ad alta sostenibilità” mette a disposizione delle imprese di autotrasporto 50 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 esclusivamente per l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in particolare:

    • ibridi (diesel/elettrico), 
    • elettrici 
    • a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG). 

    Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da:

    • un minimo di 4.000 euro per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate 
    • fino a 24.000 euro per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate.

    Attenzione va prestata al fatto che a questi importi si aggiunge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.

    Si specifica che il decreto del 18 novembre 2021 è stato pubblicato in GU n. 17 del 22 gennaio 2022

    Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile è stato invece pubblicato il Decreto Direttoriale del 7 aprile 2022 che reca le regole attuative della misura.

    Incentivi imprese autotrasporto: i beneficiari

    Possono inoltrare domanda:

    • le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, 
    • ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
    • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

    Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all’interno dei sei periodi di incentivazione secondo le modalità di seguito descritte.

    Incentivi imprese autotrasporto: presenta la domanda 

    Come disciplinato dal decreto direttoriale di attuazione n. 148 del 7 aprile 2022 le domande potranno essere presentate:

    • esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzate a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it,
    • a partire dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 28 aprile 2023. 

    Si specifica che, la fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici, per ogni periodo di incentivazione (come di seguito specificati), è articolata in due fasi distinte e successive

    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 3 del presente decreto;

    b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto.

    Si precisa che per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo.

    Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 3 e 5 hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del D.M. 461/2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalità di seguito descritte.

    Incentivi imprese autotrasporto: periodi di incentivazione

    Sono previsti sei periodi di incentivazione, 

    1. il primo periodo parte dal 1° luglio 2022 al 16 agosto 2022 per 13 milioni di euro
    2. iI secondo periodo parte dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023 per 10 milioni di euro; 
    3. il terzo periodo, dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024 per 8 milioni di euro;
    4. il quarto periodo, dal 26 agosto 2024 all'11 ottobre 2024 per 8 milioni di euro; 
    5. il quinto periodo, dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025 per 8 milioni di euro; 
    6. il sesto periodo, dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026 per 3 milioni di euro.

    Allegati:

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    Assemblee di società e associazioni a distanza fino a luglio 2023

    L’articolo 3 comma 10-undecies del DL 198/2022, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, convertito con la Legge n 14 pubblicata in GU n 49 del 27 febbraio 2023 dispone che “all’articolo 3, comma 1, alinea, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: 31 luglio 2022 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2023”.

    A sua volta l’articolo 3 comma 1 del DL 228/2021, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2022, aveva disposto che “il termine di cui all'articolo 106, comma 7,   del  Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla   legge  24 aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento   delle  assemblee  di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022”.

    L’articolo 106 del DL 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, conteneva le “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, disposte durante l’emergenza epidemiologica, che si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria, fino a quando “è in vigore lo stato  di   emergenza  sul territorio  nazionale   relativo   al   rischio    sanitario   connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19”.

    Con altre parole, per società, società cooperative, associazioni e fondazioni, sarà possibile, fino alla data del 31 luglio 2023:

    • prevedere la partecipazione alle assemblee sociali con modalità telematica, anche in deroga a diverse previsioni statutarie;
    • prevedere la possibilità dell’espressione del voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie, purché si riesca a garantire l’identificazione del votante;
    • svolgere le assemblee sociali anche con modalità completamente telematica, senza che ci sia la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;
    • obbligare, in talune situazioni, come nelle società quotate sui mercati regolamentati, alla partecipazione tramite rappresentante designato.

    Fondamentalmente, in ragione della norma prorogata, nelle società quotate sui mercati regolamentari può essere impedita la partecipazione dei soci e, nelle altre situazioni, può essere impedita la partecipazione fisica dei soci, purché sia garantita quella con modalità telematica.

    Si ricorda che la deroga non dovrebbe essere in grado di incidere sui termini previsti per la convocazione delle assemblee, né sui termini per l’approvazione dei bilanci, che rimangono quelli ordinari.

    Si ritiene che la previsione normativa possa essere estesa anche alle riunioni dei Collegi sindacali e dei Consigli di amministrazione, nonostante non vi sia una espressa previsione normativa a riguardo.

  • PRIMO PIANO

    La Cassazione su società di fatto, occulta e irregolare

    L’ordinanza della Corte di Cassazione numero 26133, del 5 settembre 2022, fa il punto sulle condizioni quali di fatto, occulta e irregolare che possono interessare le società di persone.

    Queste qualificazioni non sono necessariamente alternative, in quanto tali condizioni possono anche presentarsi contestualmente in una medesima situazione.

    Il corretto inquadramento, utile ai fini di dottrina, rileva anche dal punto di vista pratico, dato che ognuna di queste condizioni può avere un differente impatto sui soci partecipanti alla compagine sociale.

    Come concetto generale le condizioni di società di fatto, società occulta e società irregolare non interessano le società di capitali, in quanto queste sono soggette al vincolo della pubblicità costitutiva, in conseguenza del quale una società di capitali di fatto, occulta o irregolare è nei fatti non esistente

    Non è un caso che, delle operazioni compiute dalla società di capitali prima della sua iscrizione sul Registro delle imprese, è direttamente e personalmente responsabile colui che ha agito, dato che anche personalità giuridica e responsabilità limitata si acquisiscono con l’iscrizione.

    Diversamente, per le società di persone il regime pubblicitario è solo dichiarativo, ed è proprio in conseguenza di ciò che si definisce la società irregolare come quella particolare società di persone, regolarmente costituita, che però non è stata iscritta presso il Registro delle imprese (l’iscrizione, in questo caso non realizza l’esistenza della società ma la sua regolarità).

    La Corte di Cassazione ci dice infatti che “società irregolare è quella che, anche se costituita per esplicito accordo scritto, non sia stata registrata”.

    In conseguenza di ciò, quella della regolarità, per una società, è condizione che può essere persa anche durante la vita dell’impresa, nel momento in cui, per una qualsivoglia motivazione, questa sia cancellata dal Registro delle imprese ma continui a esercitare l’attività economica.

    Diversamente la società di fatto si definisce come quel vincolo societario esistente, ma per il quale manchi la prova scritta della costituzione del rapporto sociale. Ci ricorda infatti la Corte che “si parla di rapporto sociale di fatto nel caso in cui manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, peraltro non richiesta dalla legge ai fini della sua validità”.

    Dal punto di vista teorico una società di fatto può essere commerciale o non commerciale; ma, dato che la società di fatto non commerciale non è altri che la società semplice, che può nascere anche solo per comportamento concludente, allora una società di fatto, che non sia una società semplice, dovrà considerarsi commerciale.

    Infine, si definisce società occulta quel particolare vincolo societario che non viene esternalizzato nei confronti dei terzi; infatti, secondo le definizioni della Corte di Cassazione:

    • il rapporto sociale è occulto quando, pur esistendo anche solo di fatto, non venga esteriorizzato nei rapporti con i terzi”;
    • ciò che rileva in ogni caso, sia nei rapporti interni tra i soci sia nei rapporti con i terzi, è l'effettiva esistenza della società, perché la società di persone realmente esistente, ma occulta, risponde di fronte ai terzi anche in difetto della esteriorizzazione, ossia della prova di un comportamento dei soci apparenti idoneo a determinare in concreto l'incolpevole affidamento dei terzi circa l'esistenza della società, essendo sufficiente che la società esista di fatto, anche a prescindere da un accordo espresso fra le parti”;
    • ciò che caratterizza questa condizione è il fatto “che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (articolo 2256 Codice civile) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (articoli 2270 e 2305 Codice civile), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio”.
  • PRIMO PIANO

    Tassazione operazioni immobiliari: le novità del DDL di bilancio 2023

    Con l'art 24 della bozza di DDL di bilancio 2023 rubricato Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri si prevedono modifiche all’articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

    Nel dettaglio con la modifica all’articolo 23 del TUIR in tema di tassazione dei soggetti non residenti si inserisce la previsione in base alla quale:

    • vengono qualificati come redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, ivi imponibili, 
    • le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall’alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all’estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano. 

    Tale disposizione è conforme all’articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE, che, peraltro, è stato già recepito in diverse numerose Convenzioni volte a evitare la doppia imposizione sul reddito ed il patrimonio stipulate dall’Italia. 

    L’inserimento, nell’articolo 23 del TUIR, del criterio di collegamento allo Stato della fonte, previsto dal citato modello di Convenzione, mira ad assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate. 

    Con l’intervento normativo sull’art. 5, comma 5, del D. lgs. n. 461 del 1997, si vuole evitare che il regime di esenzione ivi previsto sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

    In sintesi, le plusvalenze in esame, essendo assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti, sono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 461 del 1997, secondo cui non concorrono a formare il reddito, tra l’altro, le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

    E' bene specificare che si tratta di una norma contenuta nella bozza del Disegno di legge di Bilancio 2023 suscettibile ancora di modifiche fino alla sua definitiva approvazione ed entrata in vigore, come di consueto, il 1 gennaio 2023.

  • PRIMO PIANO

    Acconto IRES 2022: entro il 30 novembre in cassa

    Entro il prossimo 30 novembre 2022 deve essere effettuato il versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle seguenti imposte sui redditi:

    • IRPEF, IRES, IRAP
    • per il periodo fiscale 2022 redditi 2021 

    Occorre sottolineare che l'acconto può essere calcolato in due modi diversi, ossia:

    • in base al metodo storico
    • oppure utilizzando il metodo previsionale

    Acconto IRES 2022: quanto e come si paga

    L'acconto IRES 2022, secondo il metodo storico, per i soggetti diversi dalle persone fisiche è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del Modello Redditi 2022 SC (oppure, per gli Enti non commerciali, al rigo RN28 del Modello Redditi 2022 ENC) “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, da versare secondo le seguenti modalità:

    1. se l'importo è minore di euro 20,66 non è dovuto
    2.  se l'importo è compreso tra euro 20,66 e euro 257, 50 va versato in una unica soluzione entro il 30 novembre 2022
    3. se l'importo è superiore a euro 257,50 va versato in due rate come segue:
      • 40% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.06.2022 (o entro il 30.07.2022 con la maggiorazione dello 0,40%) se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per il 2021);
      • 60% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.11.2022 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio)
      • Per i “soggetti ISA” le rate di acconto sono entrambe pari al 50%

    Oltre al metodo storico, come specificato si può scegliere di versare l’acconto tramite il metodo previsionale, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2022 inferiore a quello del 2021.

    In tal caso è necessario:

    • determinare l’imposta “presunta” sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d’imposta 2022;
    • versare la percentuale minima prevista per l’acconto (come vista in precedenza).

    Attenzione al fatto che risulta possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP. Si può inoltre utilizzare il metodo di versamento in maniera non uniforme, ossia ad esempio in sede di versamento della 1° rata di acconto viene utilizzato il metodo “storico”; per il versamento della 2° rata viene adottato il metodo “previsionale”.

    Acconto IRES 2022: le SRL e il regime di trasparenza

    In merito alle SRL che hanno optato per il regime di trasparenza determinano l’acconto IRES con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione, ovvero delle annualità successive.

    SRL con opzione di tassazione per trasparenza

    PERIODO 

    MODALITA’

    SRL PRIMO ANNO DI OPZIONE

    La società che applica il regime di trasparenza dal 2022 calcola l'acconto IRES 2022 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza) anche se dal 2022 non sarà soggetto passivo IRES

    L'acconto che è stato comunque versato dalla società sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel successivo mod. REDDITI PF 2023 per il periodo d’imposta 2022, a partire dal quale il reddito gli verrà imputato per trasparenza)

    SRL OPZIONE ANNI SUCCESSIVI

    La società che ha già optato, prima del 2022, per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2022, dal momento che vi sono obbligati i singoli soci

    1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO

    La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2019 – 2021, e che non ha rinnovato l’opzione per il triennio 2022 – 2024, deve versare l’acconto IRES 2022 sulla base dell’imposta che sarebbe stata determinata senza considerare l’opzione

    DECADENZA DAL REGIME

    La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2022 è tenuta a versare l’acconto IRES 2022 calcolato sull'imposta 2021 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza