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    IPT auto imposta provinciale trascrizioni: novità dal DL Fiscale

    Imposta Provinciale di Trascrizione IPT con novità nel Dl Fiscale convertito in Legge.
    In sintesi, si introduce una novità sulla gestione e riscossione dell’IPT e il sistema sanzionatorio, vediamo le novità.

    IPT imposta provinciale trascrizioni: novità dal DL Fiscale

    L’articolo 10-bis modifica la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione.

    Si tratta di un’imposta che si applica alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico. 

    L’articolo 10-bis è pertanto destinato a novellare l’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

    Il decreto legislativo in questione riguarda, tra le varie cose, la disciplina dei tributi locali, e il suo articolo 56 è interamente dedicato all’imposta provinciale di trascrizione.
    Il nuovo articolo 10-bis dell’A.S. 1852 è formato da un unico comma, suddiviso in otto lettere, vediamo le novità più rilevanti.
    La lettera a) stabilisce che l’imposta si applica anche alle modalità di registrazione di veicoli in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A., indicate dall'articolo 93-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada (corrispondente al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 

    In proposito, si ricorda che l’utilizzatore di un veicolo è tenuto ad effettuare la suddetta registrazione quando la disponibilità del veicolo, da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia, supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare. 

    Inoltre, ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso.

    In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo.
    La lettera c) del comma unico dell’articolo 10-bis inserisce una previsione secondo la quale le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi alla Camera di Commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

    In base alla lettera e) del comma unico dell’articolo 10-bis si stabilisce che nell’ipotesi di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. 

    Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 

    La provincia o la città metropolitana provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

    Si rimanda alla lettura della norma per le altre modifiche.

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    Responsabilità Sindaci società quotate: novità 2026

    Pubblicato in GU n 86 del 14 aprile il Decreto legislativo n 47/2026 di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della  legge  5  marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico  di  cui al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in  materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonche'  per  la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne  il miglior coordinamento.

    Tra le numerose novità vediamo quelle per la responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

    In proposito anche il CNDCEC ha pubblicato il documento di studio intitolato “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile

    Il documento offre una sintesi organica delle novità introdotte dal Decreto legislativo n 47/2026 in vigore dal 29 aprile.

    Il documento approfondisce:

    • le novità relative alle società di partenariato,
    • all’appello al pubblico risparmio, 
    • agli obblighi informativi e alla governance delle società quotate, 
    • nonché la disciplina per gli emittenti di nuova quotazione. 

    Vediamo pià in dettaglio le novità per i Sindaci delle società quotate.

    Responsabilità Sindaci società quotate: novità 2026

    In particolare, l'art. 151.2 rubircato appunto Responsabilita' dei componenti del collegio sindacale prevede diverse novità.

    I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le loro omissioni, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico.
    Le nuove disposizioni si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile.»;

    La novità pur mantenendo invariata la struttura della responsabilità che resta solidale con quella degli amministratori e basata sulla verifica della corretta vigilanza, esclude, per le società quotate l’applicazione del limite quantitativo introdotto dal codice civile.

    occorre evidenziare che nelle quotate i sindaci operano in contesti caratterizzati da elevata complessità organizzativa, da sistemi articolati di controllo interno e da una elevata esposizione a rischi, 

    Un tetto massimo di responsabilità, ancorato ai compensi, rischierebbe di determinare una sottovalutazione del rischio effettivo e, conseguentemente, un depotenziamento della attività di vigilanza.

    In tali contesti il collegio sindacale assume una funzione di garanzia che trascende il rapporto con la società, investendo invece direttamente la tutela del mercato e la fiducia degli investitori.

    La responsabilità dei sindaci diviene uno strumento essenziale per assicurare l’affidabilità dell’informazione societaria e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.

    Si rimanda al Decreto n 47/2026 per la lettura completa della norma di riferimento.

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    Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: domande dal 3 giugno

    Pubblicato in GU n 96 del 27 marzo la Delibera del MIT del 16 aprile con le regole per chiedere la riduzione dei pedaggi autostradali da parte degli autotrasportatori per il periodo 2025 a partire dal 3 giugno prossimo.

    Per presentare le domande è necessario inviare attraverso l'apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell'albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet :

    Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: come fare domanda

    Al fine delle domande per la riduzione dei pedaggi è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la  procedura  attivabile dall'indirizzo 

    Le attività attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile sulla stessa pagina.
    Il procedimento utile a richiedere il  beneficio di  riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

    1. fase 1 – prenotazione della domanda;
    2. fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda  e  firma  ed invio della domanda

    E' possibile l'accesso alla fase 2 – inserimento  della  domanda e firma ed invio della domanda – esclusivamente ai soggetti  che  hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori la fase 1 – prenotazione della domanda.

    Nella  fase  1 –  prenotazione  della  domanda  il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i  propri dati identificativi  e  quelli  relativi  ai  codici  cliente  a  se' imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.

    Successivamente alla chiusura della fase 1,  i  dati  acquisiti sono inviati alle societa' di gestione dei pedaggi che, in  relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione,  rilasciano  i relativi  codici supporto  di rilevazione dei  transiti ad  essi abbinati.

    Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 –  prenotazione della domanda e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e  quindi  entro e  non oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2, firma  ed  invio della domanda, il soggetto richiedente procede:

    a) qualora  sia  una  cooperativa,  un  consorzio, una  societa' consortile o un raggruppamento a  caricare nell'applicativo  ed inviare, con  le  opportune «operazioni», i  dati  relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio,  della societa' consortile o  del  raggruppamento attraverso  la  funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad  indicare  ciascuna  impresa singola afferente – direttamente o indirettamente  –  al  richiedente stesso;

    b) in relazione a  ciascun  veicolo  indicato  nella  domanda,  a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune  «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si  ricorda  che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli  immatricolati  in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura,  in  tal caso, di specificare lo Stato  che  ha  rilasciato  la  targa  e,  se trattasi di Stato non appartenente all'Unione  europea,  di  caricare con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa, il file formato .pdf della relativa carta di circolazione;

    c) in relazione  a  ciascuna  targa  di  veicolo  indicata  nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta  di  circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre  il caso,  di   una   delle   imprese   indicate   nell'«anagrafica   del raggruppamento» di cui alla lettera a)  precedente, 

    ad  indicare  ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni»,  il  titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso  la  propria impresa, ovvero, se ne ricorre il  caso,  presso  una  delle  imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».

    Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il database di riferimento con il quale saranno  confrontati i dati inseriti nel file della domanda.  Si  raccomanda  pertanto  di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo  restando che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione  della  firma digitale sulla domanda stessa.

    Sui dati cosi' acquisiti, l'applicativo informatico del portale dell'albo procede:

    a) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica  della classe ecologica ivi dichiarata con quella  risultante  nell'Archivio nazionale  dei  veicoli (ANAV)  presente   presso   il   CED   della Motorizzazione. In caso di  discordanza  tra  il  dato  dichiarato e quello presente nel predetto Archivio, ai  fini  della  procedura  in parola e' tenuto in considerazione il secondo;

    b) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in Italia,  indicata  nella  domanda,   alla   verifica   dell'esistenza nell'ANAV di una  carta  di  circolazione  emessa  in  favore  di  un soggetto esercente  attivita'  di  autotrasporto  di  cose  in  conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 18, lettera a), la ricerca e'  effettuata  con  riferimento  a  ciascuna  delle  imprese indicate nell'anagrafica del raggruppamento;

    c) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della  lettera b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione,  alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal  richiedente,  di  una dichiarazione, resa ai sensi del punto 18, lettera c), del titolo  in forza del quale detti veicoli sono  in  disponibilita'  del  soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una  delle  imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

    d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda:

    d.1) se la targa e' stata  emessa  da  uno  Stato  appartenente all'Unione  europea:  alla  verifica  della classe   ecologica   ivi dichiarata con quella risultante nel registro UE EUCARIS  accessibile tramite il CED della Motorizzazione. In caso di  discordanza  tra  il dato dichiarato e quello presente  nel  predetto registro,  ai  fini della procedura in parola e' tenuto in considerazione il secondo;

    d.2) se la targa e' stata emessa da uno Stato non  appartenente all'Unione europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna, sia stato caricato il file  formato  .pdf  della  relativa  carta  di circolazione e del titolo  abilitante  al  transito  su  territorio italiano.

    La fase 2 -inserimento dei dati relativi alla domanda  e  firma ed invio della domanda consiste nelle attivita'  di  inserimento  dei dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento  dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati  dai  fornitori  dei sistemi  per  la  riscossione  differita dei pedaggi   autostradali (service  provider)  a  seguito  della  conclusione  della   fase   1 -prenotazione della  domanda,  ed  esposti  dal  sistema  informatico dell'albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» e' di competenza del richiedente.

    Il file della domanda, debitamente compilato  ed  ancora  privo della  firma  digitale,  può quindi,   attraverso   le   opportune «operazioni», essere inviato al sistema  informatizzato  del  portale dell'albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti  e/o modificati  nei data-base di riferimento.

    Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalera' le anomalie alle  quali  potra' aggiungersi  la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i  quali non sia stato indicato alcun abbinamento con  i  dati  relativi  alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento  non  sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di  anomalie,  l'istante dovra' procedere in relazione alle stesse  come  da istruzioni  sub punti 18 e 19 e, se del caso, dovra' coerentemente correggere i  dati inseriti nella domanda.

    La fase 2 su descritta  si  conclude  con  l'apposizione  della firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio  di cui al punto 27, lettera b), attraverso le seguenti attivita':

    a) apposizione della firma  digitale  del  titolare,  ovvero  del legale rappresentante del soggetto richiedente,  ovvero  di  persona all'  uopo  delegata,  sul  documento   informatico   (file   access) definitivamente compilato. A tal fine è quindi  necessario  che  il richiedente  si  doti  dell'apposito  kit  per la   firma   digitale distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto  legislativo  n.  82  del 2005. 

    L'apposizione della firma digitale con  le  predette  modalita' determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita'  previste  dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del 2000,  in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti;

    b) invio del  documento  di  cui  alla  lettera  a),  debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'albo.

    Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: pagamento del bollo e calendario domande

    La  presentazione  della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA. 

    Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente  ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del  portale dell'albo gli estremi: data di effettuazione  ed identificativo. 

    La ricevuta  del  predetto  pagamento   deve   essere   conservata   dal richiedente,  e  non  inoltrata al Comitato  centrale,  per  essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per  le  opportune  verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo  in  parola,  il Comitato  centrale   inoltra   opportuna   segnalazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente  in  ragione della sede del soggetto richiedente.

    I termini del procedimento per richiedere  il  beneficio  della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilita' sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

    a) fase 1 – prenotazione della domanda:  dalle  ore  9,00  del  3 giugno 2026 e fino alle ore 14,00 del 9 giugno 2026;

    b) fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 23 giugno 2026  e  fino  alle ore 14,00 del 22 luglio 2026.

    Come meglio descritto nel «manuale utente  impresa», l'applicativo PEDAGGI elabora i dati in maniera asincrona.  

    Attenzione al fatto che ciò  comporta che  il termine ultimo per l'inserimento della fase 2 cui al punto b) è il 21 luglio 2026, mentre il termine delle ore 14,00 del 22 luglio  2026 e' valido per la sola firma ed invio della domanda.

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    Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE

    Con il Provvedimento ADE n 281068/2025 le Entrate si occupano di prevedere le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Debuta dal 2026 anni di imposta 2025 una novità. La collaborazione tra ADE e sistema TS per le spese sanitarie in caso di modifiche alla precompilata.

    Vediamo una sintesi delle regole.

    Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE

    Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019 e dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021, relativi a:

    • a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
    • b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

    I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle fatture e ai documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

    Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: le tipologie di spese comunicate

    Le tipologie di spesa sono le seguenti:

    • a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
      b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
    • c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
    • d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
    • e) farmaci per uso veterinario;
    • f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e
      specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
    • g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come
      modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;
    • h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019;
      i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019;
      j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021;
      k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi
      medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o
      ospedaliera);
    • l) altre spese sanitarie.

    Sepse sanitarie e veterinarie: possibile opporsi alla comunicazione all’Ade

    Il provvedimento evidenzia anche che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non
    erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

    Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata di cui al punto 2.2.1 né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1..

    In particolare, l'opposizione può essere manifestata con le seguenti modalità:

    • a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
    • b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

    L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

    Oltre a quanto detto l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE. 

    L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati
    da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

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    Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 112451 del 9 aprile con le  Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025 recante disposizioni attuative degli obblighi informativi, in materia di imposizione integrativa (GU n 252/2025) previsti nell’articolo 51 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

    Scarica qui il Modello di Comunicazione rilevante 2025.

    Inoltre il MEF in data 31 ottobre ha pubblicato le Linee Guida per procedere.

    Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante

    Ai fini della global minimu tax, le imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023, sono tenute a presentare la comunicazione rilevante all’agenzia delle Entrate. 

    In alternativa, tali soggetti possono delegare un’altra impresa del gruppo ad adempiere, per loro conto, agli obblighi informativi in esame. 

    A stabilirlo è il Decreto 16 ottobre 2025 del MEF.

    La comunicazione rilevante deve rispettare il modello standard di cui all’allegato 1, con le informazioni generali sul gruppo di appartenenza e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera.

    Attenzione al fatto che, sono esonerati dall’obbligo di presentazione i soggetti che individuano un’impresa locale designata o un’impresa designata o la controllante capogruppo che presenta la comunicazione rilevante per conto loro. 

    Nel decreto in oggetto, con l'articolo 3 si disciplinano le modalità di raccolta e trasmissione dei dati relativi all’imposizione integrativa, quando più Paesi rivendicano un diritto di imposizione su un gruppo multinazionale.

    Se più Paesi hanno diritto all’imposizione per lo stesso esercizio, l’Impresa Dichiarante italiana deve compilare la Comunicazione Rilevante seguendo le Regole OCSE segnalando eventuali divergenze tra la normativa OCSE e quella dei singoli Paesi che hanno diritto di imposizione.

    L’Agenzia delle Entrate italiana può richiedere ulteriori informazioni per valutare il rischio fiscale e la correttezza dei dati.

    Se solo un Paese ha il diritto d’imposizione, l’Impresa dichiarante seguirà le regole di quel singolo Paese.

    Se un gruppo è controllato da un’impresa estera che ha già versato un’imposta minima equivalente in un altro Stato (Porto Sicuro), l’Italia può accettare quei dati come validi.

    Con l’articolo 4 si definisce invece nel dettaglio il pacchetto di informazioni che devono essere contenute nella Comunicazione Rilevante.

    Essa si compone di una sezione generale e di più sezioni giurisdizionali:

    • sezione generale: con le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale (struttura, società controllate, dati identificativi). Sintesi dei dati fiscali del gruppo e applicazione dell’imposta integrativa:
    • sezioni giurisdizionali: con dati fiscali specifici per ciascun Paese in cui il gruppo opera.

    La comunicazione come evidenziato dal decreto, contenente le informazioni e i dati previsti, è trasmessa all'agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio cui la comunicazione si riferisce.

    Si rimanda al Decreto per tutte le altre informazioni.

    Comunicazione rilevante imprese: chi la invia e come

    Secondo il Provvedimento n 112451 del 9 aprile a decorrere dall’esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, ciascuna impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano e ciascuna entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano, presenta all’Agenzia delle entrate la Comunicazione Rilevante, secondo le modalità  con riferimento agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale al quale appartiene soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo.

    L'adempimento è riservato a imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.

    La Comunicazione Rilevante, costituita da una sezione generale e da una o più sezioni giurisdizionali, contiene i dati e le informazioni necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta da un gruppo multinazionale o nazionale, come indicato nel modello tipo di cui all’Allegato 1 al Decreto Ministeriale.

    Ai sensi dell’articolo 51, comma 7, del Decreto Legislativo la Comunicazione Rilevante è presentata all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al quale la Comunicazione Rilevante si riferisce.
    In deroga al paragrafo precedente, la Comunicazione Rilevante è presentata all’Agenzia delle entrate entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’Esercizio Transitorio di cui al punto 1, lettera h).

    Le entità  trasmettono i dati utilizzando, in ragione dei requisiti posseduti per l’abilitazione, i servizi telematici Entratel o
    Fisconline dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
    I file contenenti le informazioni da comunicare sono predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato tecnico al presente Provvedimento.
    Ove, al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati, si renda necessario apportare tempestivamente delle modifiche o integrazioni agli allegati n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” o n. 2 “Modalità di presentazione della Comunicazioni rilevante” al presente provvedimento, tali modifiche potranno essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    In applicazione dell’articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale le entità che intendono modificare le informazioni trasmesse possono sostituirle entro i termini previsti al punto 7.
    Le entità che trasmettono all’Agenzia delle entrate la Comunicazione Rilevante di cui al punto 4 ricevono una ricevuta conforme alle regole di cui al punto 10

    Allegati:
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    Imposta sostitutiva controllate: nuove regole per il regime opzionale CFC

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 106520 del 31 marzo che va a sostituire il precedente Provvedimento n 213637 del 30 aprile 2024 con le disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC) con la definizione delle modalità applicative dell’opzione dell'imposta sostitutiva.

    Ricordiamo che l’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disciplina CFC di cui all’articolo 167 del TUIR, prevedendo nell’ottica di semplificare la verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina CFC, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna l’introduzione di un regime opzionale di tassazione alternativa.

    Le nuove regole appena pubblicate sostituiscono le precedenti a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, alla disciplina opzionale prevista per le Controlled Foreign Companie.

    Regime opzionale CFE: ambito di applicazione

    L’opzione può essere esercitata dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
    1) realizzano proventi classificabili “passive income”, secondo le categorie previste dall’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR, per oltre un terzo dei propri proventi complessivi;
    2) redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Al riguardo, si precisa che, nel caso di controllata di cui al paragrafo 2, n.
    3), lettere b) e c), si fa riferimento al bilancio d’esercizio della casa madre (comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali della stabile organizzazione) che sia oggetto di revisione e certificazione.

    In applicazione dei commi 4-ter, ultimo periodo, e 4-quater dell’articolo 167 del TUIR, l’opzione non è esercitabile da parte del soggetto controllante in presenza di controllate che, pur integrando la condizione di cui al punto 3.1, n. 1), non soddisfano la condizione di cui al punto 3.1, n. 2).

    Regime opzionale CFC: come optare

    L’opzione è esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC titolato Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)” della dichiarazione dei redditi ed ha efficacia a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
    Nel caso di controllo indiretto, per il tramite di soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti controllati, l’opzione è esercitata dal soggetto controllante di ultimo livello.
    L’opzione ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata salvo revoca.
    L’opzione ha effetto, senza eccezioni, anche per le controllate, a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell’opzione, purché ricorrano i requisiti di cui al paragrafo 3 n.1), senza che sia necessaria una nuova opzione.
    Alla scadenza del triennio di validità, la revoca dell’opzione avviene mediante indicazione nel quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi riferito al quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio o rinnovo dell’opzione, secondo le modalità previste per l’esercizio della stessa opzione e descritte al punto 4.1.
    L’opzione già esercitata in base alle indicazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024 si considera esercitata ai sensi del presente provvedimento e resta irrevocabile fino alla scadenza del triennio a partire dal primo periodo d’imposta in cui la stessa è stata esercitata.

    Cessazione dell’efficacia dell’opzione

    L’efficacia dell’opzione cessa nei confronti della controllata, anche se non sono decorsi tre anni di validità, a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
    a) perdita del requisito del controllo ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 167 del TUIR da parte del soggetto controllante;
    b) venir meno del requisito di cui al paragrafo 2, n. 3), lettera c), per il verificarsi di una delle condizioni di cui al punto 3.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165138 del 28 agosto 2017.
    L’efficacia dell’opzione cessa per tutte le controllate, anche se non sono decorsi tre anni di validità, a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica l’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 3.1, n. 2)

    Determinazione dell’utile contabile netto e pagamento dell’importo

    L’utile contabile netto, cui riferirsi per il calcolo dell’importo del 15 per cento di cui al paragrafo 2, n. 5), è calcolato a partire dal risultato contabile ottenuto dall’applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, ovvero, in mancanza, del bilancio d’esercizio, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri.
    L’importo dovuto, pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio, determinato ai sensi del punto 6.1, è versato dal soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso direttamente o indirettamente spettante.
    In caso di controllo indiretto per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, gli utili di ciascuna controllata sono imputati a tali soggetti e stabili organizzazioni per il tramite dei quali si verifica il controllo indiretto che provvedono al pagamento dell’importo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
    Nel caso in cui al soggetto controllante siano stati imputati utili di più controllate, per ciascuna di esse deve essere compilato un rigo dell’apposita sezione del quadro RM del modello di dichiarazione dei redditi.

    L’importo calcolato ai sensi del presente paragrafo è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
    L’importo è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi.
    Con apposita risoluzione sono indicati i codici tributo per il versamento dell’importo.
    Infine gli utili distribuiti dalle società controllate estere e maturati nel triennio di vigenza dell’opzione di cui all’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR si considerano provenienti da Stati o territori diversi da quelli di cui all’articolo 167, comma 4, lettera a), del TUIR e sono assoggettati a imposizione ai sensi degli articoli 47 e 89 del medesimo TUIR

    Allegati:
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    Tassazione plusvalenze: diminuiscono le rate dal 2026

     La legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, contiene anche una importante norma per le società. 

    In estrema sintesi scende il numero di rate per la tassazione Ires relativamente alle plusvalenze.

    I commi 42-43, recano delle novità in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
    Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Ires e plusvalenze: novità per il 2026

    L’articolo 1, comma 42, novellando l’articolo 86, comma 4, diversifica la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX di cui all’articolo 87 (ovverosia dalle plusvalenze esenti), limitando la possibilità di avvalersi della rateizzazione a determinate fattispecie e previa verifica dei relativi presupposti.

    Secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 42, come regola generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate – e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 43 – concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.

    Pertanto è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta) che il disegno di legge di bilancio, nella sua formulazione iniziale, aveva ridotto a tre periodi di imposta

    Allo stesso modo viene soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (presente nel testo vigente e nel disegno di legge di bilancio).

    La disposizione introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:

    • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure
    • in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).

    Con riferimento alle società sportive professionistiche, si conferma sostanzialmente il regime attualmente vigente, prevedendo che le

    plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro

    La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    La norma conferma inoltre che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Il comma 43 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).

    Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove

    disposizioni.

    Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

  • PRIMO PIANO

    PEC Amministratori di società: chiarimenti da Unioncamere

    Il Decreto legge n 159/2025 con l'art 13 rubricato  Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riprende la norma discussa sulla PEC degli amministratori di società.

    Unioncamere con una nota del 7 novembre chiarisce il perimetro della novità e specifica chi riguarda questo nuovo obbligo.

    PEC Amministratori di società: norma ripresa nel Dl sicurezza lavoro

    Tra le norme del DL n 159/2025 già noto come Decreto sicurezza lavoro, in vigore dal 31 ottobre scorso, spuntano i commi 3 e 4 dell'articolo 13, che vorrebbero correggere il tiro per la norma sulla pec (posta elettronica certificata) degli amministratori introdotta con la legge di bilancio 2025 

    Al comma 3 tale articolo precisa, infatti, che «il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa». 

    Di fatto quindi si rende norma l'indicazione che il MIMIT aveva fornito con la nota del 13 marzo a fronte di una prassi delle Camere di commercio quasi univocamente orientata, a consentire l’utilizzazione della pec della società per adempiere – senza ulteriori oneri di acquisto e mantenimento al nuovo adempimento introdotto dalla legge di Bilancio 20205. 

    In proposito leggi anche: PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre             

    L'adempimento molto contestato forse non era necessario, mentre il legislatore introduce ora specificazioni a meno che la conversione in legge di questo decreto non ne modifichi ulteriormente la portata.

    Il decreto dovrà essere convertito entro il 30 dicembre pertanto ci sarebbe spazio per eventuali cambiamenti, ma nel frattempo Unioncamere con una nota del 7 novembre chiarisce quanto segue:

    L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025 (…) Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale
    / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, 
    che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora – oltre che su società e imprese individuali – solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
    Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.

    Viene inoltre chiarito che la norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
    Attenzione, non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.)

  • PRIMO PIANO

    Dogane: novità dal 1° novembre per gli operatori

    Adm annunica le novità organizzative ed operative che partiranno dal 1° novembre

    Attenzione, per gli operatori, necessario aggiornare i propri sistemi e verisificare le competenze territoriali.

    Il comunicato stampa di ADM ha anche riepilogato sinteticamente a cosa prestare attenzione da sabato prossimo relativamente ad aggiornamenti di sistemi.

    Dogane: novità dal 1° novembre per gli operatori

    Le Dogane rendono noto che dal 1° novembre 2025 il nuovo assetto dell'Agenzia prevederà una articolazione in tredici Direzioni territoriali, ognuna con funzioni di programmazione e coordinamento su base regionale o interregionale. 

    Ad esse faranno capo gli Uffici locali, riorganizzati per aree funzionali e specializzazioni operative, al fine di ridurre duplicazioni, velocizzare i tempi e garantire uniformità nei controlli e nelle procedure.

    Da sabato 1° novembre cambieranno le sedi competenti per molti operatori economici, con conseguente aggiornamento degli indirizzi Pec e dei codici identificativi degli Uffici.

    Ogni operatore dovrà verificare tempestivamente il nuovo Ufficio territorialmente competente e aggiornare i propri sistemi informatici con i nuovi riferimenti.

    L’Agenzia metterà a disposizione, tramite i propri canali istituzionali, elenchi aggiornati e tabelle di corrispondenza al fine di supportare tale transizione.

    Il cambiamento avrà un impatto diretto anche su:

    • procedure di sdoganamento,
    • istanze telematiche
    • rapporti che gli operatori si troveranno a intrattenere con gli Uffici e le aree operative interessate da tale riorganizzazione. 

    A seguito degli interventi organizzativi delle strutture territoriali dell’Agenzia, si comunica che le modifiche avranno decorrenza 1° novembre 2025.
    Inoltre per consentire il corretto aggiornamento dei sistemi e garantire la coerenza delle banche dati, sono previsti i seguenti interventi nella giornata del 1° novembre 2025:

    • Applicativi Accise: è previsto un intervento di configurazione dalle ore 00:00 alle ore 18:00 della giornata; saranno, pertanto, inibiti gli accessi ai servizi di trasmissione delle dichiarazioni e alle applicazioni fruibili dal Portale dell’Agenzia.
    • Applicativi Dogane: i sistemi di accoglienza e presentazione delle dichiarazioni saranno sempre disponibili; tuttavia, i flussi di elaborazione potranno subire lievi rallentamenti, anche nella restituzione degli esiti elaborativi, connessi al riavvio dei sistemi.
    • Applicativi Giochi: non sono previste interruzioni dei servizi system to system dedicati ai Concessionari o dei servizi telematici esposti sul Portale dell’Agenzia; tuttavia, i flussi di elaborazione potranno subire lievi rallentamenti, anche nella restituzione degli esiti elaborativi, connessi al riavvio dei sistemi.

    Attenzione al fatto che con separate comunicazioni le Direzioni centrali competenti ratione materie disciplineranno le eventuali modalità operative, extra sistema, per consentire un’ordinata trattazione delle attività amministrative nel periodo di fermo.

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    Società investimento immobiliare: nuovo modello per il regime SIIQ e SIINQ

    Con il Provvedimento n 390054 del 20 ottobre, le Entrate pubblicano il nuovo modello per la tassazione delle società di investimento immobiliare.

    Vediamo chi riguarda e per cosa.

    Nuovo modello per la tassazione delle società investimento immobiliare

    L’articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto un regime speciale opzionale, sia civilistico che fiscale, per le società per azioni, le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati e che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare.
    Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 settembre 2007, n. 174, ha stabilito le disposizioni di attuazione della disciplina del regime speciale.
    Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 161900 del 18 dicembre 2015 ha approvato il modello di comunicazione per
    adeguarne la struttura e il contenuto alle disposizioni contenute nell’articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che ha introdotto alcune modifiche alla l. n. 296 del 2006.
    L’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha modificato il comma 120 dell’articolo 1 della l. n. 296 del 2006, prevedendo la nuova formulazione del primo periodo del citato comma 120 che dispone che: “L’opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene”.

    Le nuove regole si applicano a decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024.
    Al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dall’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 1 del 2024, si è reso necessario modificare le istruzioni al
    modello di comunicazione attualmente utilizzato.

    Con l’occasione, sono state aggiornate alcune diciture riportate nel modello di comunicazione e nelle relative istruzioni per tenere conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 718, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il comma 125 dell’articolo 1 della l. n. 296 del 2006.

    Attenzione, la disposizione ha esteso la possibilità di aderire al regime speciale anche alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata non quotate (a determinate condizioni).
    Con il presente provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al modello di comunicazione, approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 161900 del 18 dicembre 2015, nonché alle relative istruzioni.

    La versione aggiornata del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del presente provvedimento

    Il modello va utilizzato per comunicare:

    • l’esercizio dell’opzione da parte delle società che intendono aderire al regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di costituzione. La comunicazione va presentata nel periodo d’imposta precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersi del regime stesso;
    • l’integrazione dell’opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell’esercizio dell’opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime.