• PRIMO PIANO

    Esenzione redditi domenicali e agrari: istruzioni quadro RA e RO Reditti SP

    Con una nuova FAQ del 25 giugno le Entrate forniscono istruzioni dettagliate per la compilazione Modello Redditi Sp 2025 in un caso particolare, quello dell’applicazione delle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola (articolo 1, comma 44, legge n. 232/2016). 

    Una società semplice agricola riveste la qualifica Iap attribuita da uno solo dei soci.

    In particolare, la società domanda come compilare i quadri RA ed RO per attribuire al socio qualificato i redditi fondiari tenendo conto delle soglie di esenzione e al socio non iscritto alla previdenza agricola il reddito al lordo di tali soglie che dovrà essere ulteriormente rivalutato del 30 per cento. 

    Inoltre, chiede come vada compilata il modello Redditi Pf 2025 da parte del socio Iap.

    Vediamo il chiarimento delle Entrate.

    Modello Redditi SP: istruzioni per l’esenzione redditi domenicali e agrari

    L’Agenzia premette che la società semplice, qualificata come Iap, non è iscritta alla previdenza agricola poiché l’iscrizione è un requisito attribuibile soltanto ai soci persone fisiche. 

    La società semplice è imprenditore agricolo professionale se lo statuto prevede quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole e se almeno un socio risulta in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

    Successivamente fornisce istruzioni per compilare i quadri RA e RO del modello e come considerare i redditi dei soci tenendo contro delle soglie di esenzione.

    In particolare, per quanto riguarda il quadro RA, precisa che nelle istruzioni al modello viene chiarito che nell’ipotesi in cui l’esclusione dalla formazione della base imponibile prevista dalla norma agevolativa non riguardi tutti i soci, la casella di colonna 10 “IAP” va barrata e l’ulteriore rivalutazione è pari a zero. 

    Tuttavia, considerato che per gli altri componenti della compagine i redditi fondiari sono imponibili con l’applicazione dell’ulteriore rivalutazione del 30%, la società deve determinare il maggior reddito da attribuire a quest’ultimi riportando l’importo del maggior reddito dominicale e agrario, rispettivamente, nei campi 15 e 16 della sezione II del quadro RO.

    La faq specifica, inoltre, che è corretto riconoscere al socio con qualifica previdenziale, fino a concorrenza dei propri redditi fondiari imponibili, l’esenzione del socio non IAP

    Di conseguenza il socio IAP riporta il reddito fondiario imponibile e il reddito fondiario non imponibile attribuito dalla società semplice rispettivamente nelle colonne 4 e 13 dei righi da RH1 a RH4 quadro RH del modello Redditi PF 2025.

  • PRIMO PIANO

    DtA: Deferred tax assets, chiarimenti ADE

    Con Risoluzione n 32 del 15 maggio le Entrate hanno chiarito le norme sul DtA deffered tax assets, a seguito di numerose richieste di informazioni in merito alle procedure da seguire in caso di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate DTA (di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni).

    DtA: Deferred tax assets, chiarimenti ADE

    L’articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 stabilisce che I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti  secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. 

    I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.”.

    In sintesi, i crediti d’imposta in oggetto, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla richiesta di rimborso, possono essere ceduti secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973

    I citato articolo 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della cessione dei crediti d’imposta, prevede l’applicazione degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 

    Pertanto:

    • la cessione dei crediti d’imposta in oggetto deve risultare “da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (cfr. articolo 69, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923);
    • l’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente);
    • il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e dunque può esclusivamente utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6834).

    In alternativa, i crediti maturati in capo a società o enti appartenenti a un gruppo possono essere ceduti, in tutto o in parte, a una o più società o enti dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità previste dai richiamati articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923.

    In tale eventualità, la cessione è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

    Inoltre, si fa presente che:

    • ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta di cui trattasi, non può essere utilizzata la Piattaforma telematica disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. In ogni caso, tale Piattaforma non rappresenta un mercato finanziario, bensì solo uno strumento per comunicare all’Agenzia, ai fini fiscali, l’avvenuta cessione di altre tipologie di crediti d’imposta;
    • la comunicazione all’Agenzia della cessione dei crediti d’imposta, a prescindere dalla tipologia del credito e dalla modalità utilizzata (dichiarazione dei redditi, Piattaforma telematica, notifica), non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili;
    • l’Agenzia conserva il potere di controllare, secondo modalità e termini previsti dalle disposizioni vigenti, la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
    • l’Agenzia è estranea al rapporto di natura civilistica intercorrente tra cedente e cessionario, non svolge funzioni di intermediazione, non interviene in ambito contrattuale, precontrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Proroga concessioni apparecchi da intrattenimento: primi pagamenti entro il 15 marzo

    Con Determina della Direzione Giochi delle Dogane del 10 febbraio vengono stabilite le modalità di versamento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la relativa proroga.

    Si tratta della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2025.

    Visto l'ordine di servizio n. 1/2025 del 2 gennaio 2025 con cui è stata conferita delega al Direttore Giochi dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla stipula dei disciplinari e delle convenzioni accessive alle concessioni per l’esercizio del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, del gioco del bingo, del gioco a distanza, delle scommesse e dei giochi numerici e delle lotterie, alla sottoscrizione di eventuali provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione, nonché alla definizione degli obblighi per i concessionari, conseguenti alla proroga legislativa delle concessioni, con la determina in oggetto si prevede il calendario dei pagamenti.

    Proroga delle concessioni da apparecchi da intrattenimento: il calendario di ADM

    Gli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la proroga delle concessioni in premessa sono versati da ciascun concessionario utilizzando il modello F24 accise, indicando il codice tributo n. 5498, con le modalità di seguito indicate:

    • per l’anno 2025, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 1° ottobre 2025;
    • per l’anno 2026, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e il 1° ottobre 2026.

    L’importo complessivo dovuto da ciascun concessionario è calcolato in base:

    • al numero dei nulla osta posseduti alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 a) del TULPS moltiplicato per euro 120 
    • e al numero dei diritti rilasciati alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 b) del TULPS moltiplicato per euro 4.000.

    Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto e, in area riservata, a scopo informativo, potrà consultare la propria posizione nella sezione denominata “Proroga concessione” 

    Ai fini del versamento degli oneri la proroga si considera accettata ove non pervenga espressa manifestazione contraria del concessionario entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

  • PRIMO PIANO

    Digitalizzazione diritto societario: semplificazioni in arrivo

    La Direttiva UE 2025/25, pubblicata nella Gazzetta Europea del 10 gennaio, è entrata in vigore il 30 gennaio e reca modifiche delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

    In particolare, si vuole incentivare la trasparenza dei documenti e degli atti delle società di capitali e delle società di persone commerciali, attraverso l’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, per un utilizzo con maggiore fiducia e senza formalità onerose, sia nel mercato interno sia in un contesto transfrontaliero.

    Vediamo una sintesi degli obiettivi di questa legislazione che fissa un termine lungo per il recepimento al 31 luglio 2027, che dovrebbe consentire un congruo lavoro sulle modalità attuative volte a realizzare una più efficace implementazione delle informazioni societarie oggetto di pubblicità, nel quadro della digitalizzazione dei sistemi informativi.

    Digitalizzazione diritto societario: semplificazioni in arrivo

    Vediamo una sintesi di cosa contiene la Drettiva 2025/25 e quindi una sintesi dei suoi contenuti e obiettivi: 

    • la direttiva risponde agli obiettivi di digitalizzazione stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2020, dal titolo «Digitalizzazione della giustizia nell’Unione europea – Un pacchetto di opportunità» e nella comunicazione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» nonché alla necessità di agevolare l’espansione transfrontaliera delle PMI sottolineata nelle comunicazioni «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale», del 10 marzo 2020, e «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa», del 5 maggio 2021;
    • tutti i portatori di interessi, comprese le società, le autorità e il pubblico in generale, devono poter fare affidamento sulle informazioni sulle imprese per fini commerciali, nonché in sede amministrativa o nei procedimenti giudiziari. È pertanto necessario che i dati sulle società iscritti nei registri e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri siano accurati, aggiornati e affidabili;
    • l’introduzione, mediante la direttiva (UE) 2019/1151, di norme relative ai controlli dell’identità e della capacità giuridica delle persone che costituiscono una società, registrano una succursale o presentano documenti o informazioni online ha rappresentano un importante primo passo. È ora essenziale adottare ulteriori misure per migliorare l’affidabilità e l’attendibilità delle informazioni sulle società contenute nei registri al fine di
      agevolarne l’utilizzo a livello transfrontaliero
      in sede amministrativa e nei procedimenti giudiziari.
    • è importante garantire che alcuni controlli siano effettuati in tutti gli Stati membri al fine di garantire un elevato livello di accuratezza e affidabilità dei documenti e delle informazioni, rispettando nel contempo gli ordinamenti giuridici e le tradizioni giuridiche degli Stati membri. È altresì necessario che tali controlli siano obbligatori, non solo per la costituzione interamente online di società, ma anche per qualsiasi altra forma di costituzione di società. Analogamente, tali controlli dovrebbero altresì essere effettuati negli Stati membri che consentono ancora il ricorso ad altri metodi di presentazione oltre alla presentazione online, in modo da sottoporre tutte le informazioni iscritte nel registro allo stesso livello di controlli. Tali controlli e altri requisiti dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche di altre forme di costituzione di società. Ad esempio, i modelli online sono utilizzati dai richiedenti solo nell’ambito della procedura per la costituzione interamente online di società
    • è opportuno prevedere in tutti gli Stati membri un controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, o una loro combinazione, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, compresi i registri delle imprese che sono autorità amministrative o giudiziarie, al fine di garantire l’affidabilità dei documenti e delle informazioni sulle società in situazioni transfrontaliere. È opportuno effettuare un controllo di legalità dell’atto costitutivo della società, del suo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, e di qualsiasi modifica di tali documenti, dato che si tratta dei documenti più importanti riguardanti una società. Tale controllo preventivo obbligatorio in tutti gli Stati membri sarebbe inoltre coerente con altre politiche dell’Unione e, in particolare, potrebbe contribuire a garantire che le procedure di diritto societario non possano essere utilizzate per eludere il diritto dell’Unione e degli Stati membri volto a tutelare l’interesse pubblico. Tale controllo preventivo dovrebbe lasciare impregiudicate le legislazioni nazionali che, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, dispongono che tali documenti rivestano la forma di atto pubblico. La presente direttiva non richiede un controllo preventivo dei conti annuali delle società.
    • al fine di tutelare gli interessi dei terzi e rafforzare la fiducia nelle transazioni commerciali con diversi tipi di società nel mercato interno, è importante migliorare la trasparenza e agevolare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle cosiddette «società commerciali di persone», che ai fini della presente direttiva dovrebbero intendersi come
      i tipi di società di persone elencati nell’allegato II ter. Tali società di persone svolgono un ruolo importante nell’economia degli Stati membri e sono iscritte in tutti i registri delle imprese nazionali, ma vi sono differenze tra i vari tipi di società di persone e i tipi di informazioni ad esse relativi disponibili in tutta l’Unione, il che comporta difficoltà nell’accesso transfrontaliero a tali informazioni. A tal fine, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base su tali società di persone. Gli obblighi di pubblicità per tali società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone. Ad esempio, gli obblighi di pubblicità dovrebbero riguardare anche le informazioni sui soci autorizzati a rappresentare la società di persone, in particolare i soci illimitatamente responsabili. Come nel caso delle società di capitali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre alle società di persone l’obbligo di pubblicare documenti o informazioni ulteriori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva. Qualora tali documenti o informazioni aggiuntivi contengano dati personali, gli Stati membri sono tenuti a trattarli in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
    • al fine di agevolare ulteriormente le procedure transfrontaliere per le società e semplificare e ridurre le formalità, come l’apostilla o la traduzione, è opportuno istituire una procura digitale dell’UE. La procura digitale dell’UE dovrebbe basarsi su un modello comune europeo multilingue che le società possono decidere di utilizzare per autorizzare una persona a rappresentare la società in procedure specifiche aventi una dimensione transfrontaliera e rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tale modello dovrebbe comprendere almeno i campi di dati relativi alla portata della rappresentanza, alla persona autorizzata a rappresentare la società e al tipo di rappresentanza. La procura digitale dell’UE sarebbe costituita conformemente ai requisiti giuridici nazionali. Essa dovrebbe essere accettata come prova del diritto, conferito alla persona autorizzata, di rappresentare la società. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali relative alla costituzione di società e alle limitazioni all’uso delle procure in generale. La procura digitale dell’UE dovrebbe assolvere i requisiti sugli attestati elettronici di attributi di cui al regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le specifiche tecniche del portafoglio europeo di identità digitale per garantire una soluzione comune con una maggiore facilità d’utilizzo. Questo contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per gli Stati membri diminuendo il rischio di sviluppare sistemi paralleli non interoperabili in tutta l’Unione.
    • l’aggiunta, tra le informazioni già soggette all’obbligo di pubblicità per le società di capitali, dell’oggetto sociale che descrive la sua attività principale o le sue attività principali, anche mediante l’utilizzazione del codice a sei caratteri di classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (in sigla NACE) se il diritto interno ne consente l’uso (come in Italia, in cui il corrispettivo è il ben noto codice ATECO) e l’oggetto si registrato nel registro nazionale.

    Si rimanda alla consultazione del testo della Direttiva UE 2025/25 per tutti gli approfondimenti.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Dichiarazioni operazioni in oro: via dal 17 gennaio alle novità

    Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro.

    In particolare la UIF con un comunicato del 15 gennaio ha evidenziato che in data 17 gennaio 2025 entrerà in vigore il Dlgs. n. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione, vediamo i dettagli.

    Dichiarazioni operazioni in oro: il via dal 17 gennaio

    Si evidenzia parafrasando il contuenuto di quanto afferma la UIF. 

    Tra le principali novità, per quanto di competenza dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), si evidenzia che, a partire dal 17 gennaio, le operazioni in oro, che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024, dovranno essere dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro e non più € 12.500.

    Nel dettaglio, la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000.

    In linea di continuità con i chiarimenti della Banca d'Italia del 2010 nonché con quanto precisato nelle faq della UIF, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale.

    Per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    A partire dal 17 gennaio non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti.

    Dovranno invece continuare a formare oggetto di dichiarazione alla UIF i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro ad uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d'oro da destinare a fusione.

    La recente riforma attribuisce all'Unità il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa e fino alla loro emanazione delle predette, la Comunicazione della UIF del 2014 continua a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni.

    Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il Portale Infostat- UIF adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.

    Per info e quesiti, le UIF conclude il comunicato specificando di rivolgersi a:

    .

  • PRIMO PIANO

    Soggettività IVA delle Holding e detraibilità dei costi finanziari

    L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 250/2024, ha affrontato temi cruciali per le società holding in materia di soggettività passiva IVA e di detraibilità dell’IVA relativa ai cosiddetti transaction costs, ossia i costi sostenuti per operazioni finanziarie come l'emissione di obbligazioni e finanziamenti tra società controllate.

    Il caso di specie

    Le società coinvolte, identificate come BETA TopCo S.p.A. e GAMMA MidCo S.p.A., fanno parte del gruppo ALFA, attivo nel settore dei servizi di marketing. Queste due società holding sono state costituite con una struttura definita "leggera", priva di personale dedicato e con un solo amministratore unico. La loro funzione principale è quella di reperire finanziamenti attraverso l’emissione di obbligazioni e di concedere prestiti alle controllate, come la società ALFA S.p.A.

    I Quesiti Sottoposti all’Agenzia

    • Soggettività passiva IVA: Le due holding (BETA TopCo e GAMMA MidCo) possono essere considerate soggetti passivi IVA, anche se operano con una struttura leggera?
    • Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari: È possibile detrarre l’IVA sui costi sostenuti da BETA TopCo per i servizi connessi all’emissione delle obbligazioni e per i finanziamenti concessi alle controllate?

    Soggettività passiva IVA delle Holding

    Secondo l'Agenzia delle Entrate, le holding possono essere considerate soggetti passivi IVA quando svolgono attività economiche rilevanti ai fini IVA. In particolare:

    • Non è sufficiente detenere partecipazioni per acquisire la soggettività IVA, è necessario interferire attivamente nella gestione delle partecipate.
    • L'attività di concessione di finanziamenti onerosi alle partecipate è considerata un'attività economica rilevante ai fini IVA.

    Nel caso specifico, BETA TopCo e GAMMA MidCo sono considerate soggetti passivi IVA poiché:

    • Emettono prestiti obbligazionari.
    • Concedono finanziamenti infragruppo.
    • Prestano garanzie e svolgono attività finanziarie per supportare l'acquisizione delle società partecipate.

    Questa attività supera la mera detenzione di partecipazioni e dimostra un’ingerenza nella gestione delle controllate, soddisfacendo così i requisiti per essere considerate soggetti passivi IVA.

    Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA sostenuta sui transaction costs e sui servizi finanziari è detraibile in base alle regole di cui all’articolo 19 del DPR 633/1972. In particolare:

    • Transaction Costs: Sono i costi sostenuti per consulenze legali, notarili e servizi di assistenza relativi all’emissione di obbligazioni. Questi costi, se riaddebitati alla società controllata (ALFA) con applicazione dell’IVA, consentono la detraibilità dell’imposta.
    • Finanziamenti Infragruppo: Gli interessi e le commissioni (come la Commitment Fee) connessi ai finanziamenti concessi sono operazioni esenti da IVA. Tuttavia, quando queste operazioni esenti sono rilevanti e non occasionali, si applica il pro-rata di detraibilità dell’IVA.

    In altre parole:

    • BETA TopCo può detrarre l’IVA sui costi di consulenza sostenuti nel 2023 per l’emissione dell’obbligazione e per l’acquisizione di finanziamenti, purché questi costi siano riaddebitati con IVA alla controllata ALFA nel 2024.
    • ALFA, in qualità di destinataria dei servizi, può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sui costi riaddebitati da BETA TopCo.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Veicoli ecologici autotrasporto: domande di contributo dal 16 dicembre

    Dalle ore 10 di oggi è possibile presentare le domande per i contributi per gli investimenti delle imprese di autotrasporto al fine di rinnovare il parco veicolare e renderlo eco sostenibile.

    Le istanze devono,  a  pena  di  esclusione, essere  presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it

    Le regole della agevolazione sono state pubblicate in GU n 283 del 3 dicembre è stato pubblicato il decreto MIT del 20 novembre con le regole per attuazione del decreto del 6 agosto 2024,  recante  disposizioni  per  l'erogazione delle risorse finanziarie,  nel  limite complessivo  di spesa  pari  a 25  milioni  di  euro,  destinate agli  investimenti  effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento  del  parco veicolare in   senso maggiormente eco  sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

    Ricordiamo inoltre che il decreto n 208 del 6 agosto ha definito le modalità di attuazione della misura "investimenti XI", per l’erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN ed all’Albo degli autotrasportatori.

    Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi e semirimorchi nuovi adibiti al trasporto combinato, per i trasporti in regime ATP, nonché l’acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.

    Il decreto stabilisce che sia data priorità alle istanze che prevedono la rottamazione di veicoli con motore diesel di classe Euro IV e Euro 4 o inferiori. 

    In questi casi, sia che si provveda all’acquisto di un veicolo diesel che ad elevata sostenibilità, il contributo è incrementato rispetto a quello ordinariamente previsto.

    La priorità ed il contributo maggiorato saranno riconosciuti entro il tetto di:

    • euro 500.000 in caso di acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità 
    • euro 5.000.000 nel caso di acquisto di veicoli diesel di classe Euro 6 step E e Euro VI step E.

    Vediamo come fare domanda.

    Veicoli ecologici autotrasporto: via alle domande di contributo

    La fase introduttiva del procedimento relativo alle  domande di ammissione  ai  benefici è articolata  in due step distinti e successivi:

    • a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad  opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole imprese  richiedenti  l'incentivo  sulla  base  della  documentazione allegata  al  momento  della proposizione della domanda e, in particolare, del  contratto  di  acquisizione   del  bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
    • b) la successiva fase di rendicontazione  dell'investimento,  nel corso della quale i soggetti interessati  hanno  l'onere  di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni  oggetto di investimento secondo quanto  previsto dall'art.  4  del  presente decreto.

    E' previsto un solo periodo di  incentivazione  all'interno  del quale,  fermo  restando  l'importo  massimo ammissibile   per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art.  2  comma  4  del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, gli aspiranti ai benefici potranno  presentare  le  domande  di  accesso  all'incentivo.  Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 16 dicembre  2024 al 17 gennaio 2025. 

    In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
    All'interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2,  comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale  6  agosto  2024,  n. 208. 

    Le imprese  che,  pur  avendo  presentato  correttamente  e  nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al  decreto ministeriale n. 208/2024,  non  abbiano  perfezionato  l'investimento entro la chiusura della rendicontazione, nè presentato  istanza  di annullamento entro lo stesso termine, non sono in alcun caso  ammesse a contributo, come previsto dall'art. 4 comma 4 del presente  decreto direttoriale.
    Le risorse finanziarie, complessivamente pari a  25  milioni  di euro di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale
    Nella fase di prenotazione il  soggetto  gestore  procede  ad  effettuare  una istruttoria volta a verificare:

    • a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico  indicato  nell'art.  3,  comma  5,  del  presente decreto direttoriale;
    • b) la compilazione ed il salvataggio  senza  ulteriore  scansione del suddetto modulo informatico;
    • c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;
    • d) l'allegazione del contratto di acquisizione del  bene  oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
    • e)  l'allegazione  del   documento   d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;
    • f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale  dell'impresa istante;
    • g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che  deve  essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto  ministeriale  6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).

    Ove la piattaforma rilevi  l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate  con riserva nell'eventualità di una successiva  disponibilità di risorse. 

    In quest'ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con  riserva saranno istruite sulla base  dell'ordine  di presentazione  fino  ad esaurimento delle risorse.

    Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento  nella fase di prenotazione di cui al  comma  1,  lettera  a)  del presente articolo è considerato  ai  fini  della  stima  complessiva  degli incentivi massimi erogabili per tipologia  di investimento,  nonché della determinazione del  contributo  massimo  erogabile  all'impresa  all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente  spettante  per  ciascuna  impresa  si  procede   alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in  capo a  ogni impresa dei requisiti  previsti  per  gli  investimenti.  

    L'incentivo riconosciuto all'impresa non può superare in alcun  caso  il  totale delle  somme  accantonate  sulla  base dell'istanza  presentata. 

    I contributi erogati a chiusura della rendicontazione  non  possono  in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza  volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del più volte citato decreto ministeriale n. 208/2024.

    Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 208 del  6 agosto 2024 contengono l'indicazione del contributo spettante  per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato  in conformità a quanto  stabilito   all'art. 5   del   decreto ministeriale.   

    La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari  al contributo massimo spettante, è calcolata dalla  piattaforma  sulla base di quanto  indicato  dall'impresa  nel  modello  di  istanza  di ammissione all'incentivo che, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1  del decreto, costituisce il tetto  massimo del contributo ammissibile. 

    Veicoli ecologici imprese autotrasporto: beneficiari

    Possono inoltrare l'istanza:

    • le imprese di autotrasporto di  cose per conto di  terzi,  
    • nonché le  strutture  societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II,  sezioni  II  e II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  del 21  ottobre  2009  e  all'Albo  degli autotrasportatori di cose per  conto  di  terzi,  la  cui  attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero  codice  Ateco 49.41.

    Sarà possibile  presentare  istanza,  che  avrà validità di prenotazione,  all'interno  del  periodo  incentivante  così come indicato al precedente art.  2  comma  2,  secondo  le  modalità di seguito descritte. 

    Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori» delle   somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla   pagina   web   del   soggetto gestore   RAM http://www.ramspa.it,   nella    sezione    dedicata   all'incentivo «Investimenti XI edizione».

    • Le istanze devono,  a  pena  di  esclusione,  essere  presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00  del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio  2025 all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it

    L'indirizzo  PEC di trasmissione  dell'istanza   dovrà essere   quello aziendale dell'impresa  richiedente  e  dovrà  essere indicato nell'istanza medesima.

    Qualora,  ad  esito  dell'istruttoria  sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato  in  tutto  o  in  parte  gli investimenti  dichiarati,  non  potrà presentare   istanza   nella successiva edizione di  incentivazione.  

    L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al  fine  di non incorrere nella predetta sanzione. 

    Non sarà comunque  possibile annullare  le istanze  oltre  il termine di scadenza della rendicontazione.

    L'istanza per il riconoscimento  del  contributo  dovrà essere inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore  http://www.ramspa.it,   nella  sezione  dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione» nel  quale sarà possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili  per  la  compilazione del suddetto modello. 

    Sul modello informatico dovrà essere  apposta la  firma  digitale  del  legale  rappresentante  o  del  procuratore dell'impresa.

    All'istanza dovrà essere  allegata la seguente documentazione:

    • a) copia del documento di riconoscimento in  corso  di  validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
    • b)  copia  del  contratto  di  acquisizione  dei   beni   oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia  del  preventivo  sottoscritto  per  accettazione  dal   legale rappresentante dell'impresa,  comprovanti  quanto   dichiarato   nel modello di istanza e aventi, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore  del  decreto ministeriale 6 agosto  2024,  n.  208  (ovvero  a  far  data  dal  14 settembre 2024). Il contratto/preventivo dovrà contenere,  nel  caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione  del  costo  di acquisizione dei dispositivi innovativi di  cui  all'allegato  1 del decreto ministeriale n. 208/2024.

    Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul  proprio sito  web  l'elenco  delle  istanze  che  siano  risultate   regolari all'esito delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il  link  per l'accesso  al suddetto elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione  «Temi  –  trasporti  – autotrasporto  merci  –  documentazione  –  autotrasporto   merci   – contributi ed incentivi per l'anno 2024 – investimenti». 

    Tale elenco, avente valore  quale  ordine  di  prenotazione  e  di  determinazione dell'ammontare massimo del  contributo  erogabile,  resta  valido  in attesa  della  istruttoria   relativa   alla   successiva   fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a  seguito  di  eventuali scorrimenti.

    All'interno del periodo di incentivazione l'impresa  ha  diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia. 

    E' possibile annullare  l'istanza  precedentemente inoltrata  e  contestualmente presentare, secondo le modalità di  cui ai  commi  precedenti,  una nuova  domanda,  riportando  come  oggetto  della  PEC  la   dicitura «annullamento domanda e nuova presentazione» con  l'effetto  di  uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente comma  6  ad  una nuova posizione in coda. In nessun caso verrà presa in  considerazione  la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Patti parasociali: l’opzione put non è un patto leonino

    La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 27283, pubblicata il 22 ottobre 2024, analizza i contratti parasociali in generale, e nello specifico il patto leonino, definendone le caratteristiche anche in relazione alla cosiddetta opzione put.

    L’opzione put è un contratto grazie al quale il suo acquirente acquisisce la facoltà (non l’obbligo) di vendere delle quote a un dato prezzo.

    La Corte ci spiega che il patto parasociale è un accordo contrattuale che lega i soci di una società (ma possono partecipare al patto anche terzi) e che ha come obiettivo quello di regolamentare il comportamento da seguire durante la vita dell’impresa oppure il comportamento da seguire in relazione all’esercizio dei diritti (di voto, ad esempio) relativi alle partecipazioni detenute.

    Il nostro ordinamento, nello specifico l’articolo 2341-bis del Codice civile, disciplina i più importanti patti parasociali, quelli che hanno come fine la stabilizzazione degli assetti proprietari della società; la norma prevende che non possono avere una validità superiore a 5 anni quei patti parasociali che:

    • abbiano per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società di capitali;
    • pongano limiti al trasferimento delle relative azioni o delle quote;
    • abbiano per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società.

    Secondo la Corte di Cassazione questa rappresenta “una previsione che implica il riconoscimento da parte del legislatore della meritevolezza e della tutelabilità dei patti parasociali, da ritenere dunque sempre validi, purché non si pongano in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento in materia societaria”.

    Il divieto di patto leonino e l’opzione put

    In questo contesto normativo si inserisce il divieto di patto leonino, disciplinato all’articolo 2265 del Codice civile, ai sensi del quale è da considerarsi nullo qualsiasi patto parasociale in base al quale uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

    La Corte di Cassazione, sull’ordinanza 27283/2024, puntualizza che tale previsione normativa trova motivazione fondante nelle caratteristiche dell’attività svolta dalla società, cioè nell’esercizio dell‘impresa, motivo per cui nessun socio può essere escluso dal fine ultimo dell’esercizio dell’impresa, che è il conseguimento degli utili, né può essere esentato da quella caratteristica tipica di questa attività rappresentata dal rischio d’impresa.

    La Corte di Cassazione però definisce anche le caratteristiche del cosiddetto patto leonino, necessarie affinché un patto parasociale possa essere considerato tale e di conseguenza possa essere considerato nullo, in base all’articolo 2265 del Codice civile. Infatti, secondo la Corte, affinché un patto parasociale possa essere considerato un patto leonino, è necessario che l’esclusione del socio dagli utili o dalle perdite sia:

    • totale, e non parziale, dovendosi verificare “un’alterazione completa della causa societatis”;
    • costante, dovendosi configurare una alterazione irreversibile, e non temporanea, dei diritti patrimoniali del socio.

    L’ordinanza numero 27283, pubblicata il 22 ottobre 2024, ha come centro l’ulteriore indagine se in tale divieto di patto leonino possa rientrare anche l’opzione put, quell’accordo in forza del quale l’acquirente di una partecipazione ottiene il diritto, ma non l’obbligo, di rivendere la medesima partecipazione a un prezzo prestabilito, nel caso in cui l’obiettivo dell’accordo sia di stabilizzare l’assetto societario.

    Secondo la Corte di Cassazione un tale patto è da ritenersi valido in quanto finalizzato al perseguimento di interessi imprenditoriali meritevoli di tutela e non configura un patto leonino, per il quale vige il divieto.

  • PRIMO PIANO

    Codici tributo settore giochi ippica

    Con Risoluzione n 58 del 3 dicembre le Entrate istituiscono con i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative:

    • ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, 
    • per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, 
    • nonché per l’ippica d’agenzia.

    Codici tributo settore giochi ippica

    ll decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Con nota prot. n. 484090 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.

    Tanto premesso, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”;
    • “5507” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
    •  “5508” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
    •  “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
    •  “5510” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
    • “5511” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
    • “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”;
    • “5513” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”;
    • “5514” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Fondo pensione statunitense: trattamento fiscale per l’erede

    Con la Risposta n 229/2024 le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile all'importo percepito nel 2023 dall'erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense.

    Si replica ad un istante-erede che evidenzia:

    • di essere fiscalmente residente in Italia e di essere l'unica erede di un cittadino italiano e statunitense, residente negli USA da oltre quarant'anni e ivi deceduto nel 2021; 
    • che sul valore complessivo dell'asse ereditario è stata pagata nello stato americano di residenza del de cuius l'imposta di successione statale dell'1 per cento;
    • che il de cuius risultava essere titolare, tra l'altro, di un «conto pensionistico», compreso nell'asse ereditario assoggettato a imposta di successione negli USA, gestito da una società statunitense composto da due piani pensionistici, alimentato con versamenti di contributi da parte del de cuius e del datore di lavoro, nonché con il reinvestimento dei redditi maturati sugli investimenti effettuati dalla gestione del fondo stesso;
    • che « Alla data del decesso, avvenuto all'età di 84 anni, il de cuius, pur se non ne aveva chiesto la liquidazione, se non parzialmente, aveva già maturato il diritto a percepire le rendite periodicamente, tant'è che la consistenza dei fondi è stata dichiarata ai fini dell'imposta di successione»;
    • che nel 2023 è stato disposto a favore dell' istante il pagamento dell'importo di ….. quale liquidazione e chiusura del Fondo pensione; 
    • tale importo non è stato assoggettato a ritenuta negli USA ed è stato indicato nel modello 1042S emesso dalla società di gestione del Fondo pensione tra ''pensioni, rendite, alimenti e/o premi assicurativi'', esente da imposte.

    Ciò posto, si chiede se l'importo percepito nel 2023, quale liquidazione del Fondo pensione:

    • a) sia da assoggettare a tassazione, quale reddito di capitale ai sensi degli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir), con riferimento esclusivamente all'incremento di valore maturato dalla data di apertura della successione alla data di liquidazione, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento,
    • b) sia da qualificarsi come reddito di lavoro dipendente in capo al de cuius, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» e quindi, poiché percepita da un erede, soggetta a tassazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma, 3 del medesimo testo unico. Ove fosse applicabile tale ultima tesi interpretativa, l'Istante chiede quale sia la base imponibile da assoggettare a tassazione separata.

    Sinteticamente l'Agenzia ha replicato che la pensione è equiparata al reddito da lavoro dipendente, vediamo questo cosa comporta.

    Fondo pensione statunitense: trattamento fiscale per l’erede

    Il parere ADE riguarda esclusivamente la modalità di tassazione dell'ammontare percepito nell'anno d'imposta 2023 dall'Istante in qualità di erede, fiscalmente residente in Italia, di un soggetto residente negli USA, a titolo di liquidazione del Fondo pensione.
    Al riguardo, l'articolo 49, comma 2, del Tuir prevede che «Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (…)».
    Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Tuir, inoltre, «In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell'art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti»

    In sostanza, spiega l'agenzia, i redditi percepiti dagli eredi devono essere assoggettati a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al de cuius.
    Come chiarito con la risposta n. 5 pubblicata l'11 gennaio 2024 «per espressa previsione normativa, i redditi da ''pensione'' sono equiparati a quelli di ''lavoro dipendente''

    Le Entrate specificano che ai fini della tassazione sono stati formulati vari pareri di prassi che hanno chiarito quanto segue:

    • nella circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, seppur con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi del regime di cui al 24 ter del Tuir, è stato chiarito che costituiscono redditi da ''pensione'' i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. 
    • viene evidenziato che l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del Tuir anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati», in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

    Nel caso in esame, in applicazione della normativa e in linea con la prassi illustrata, si ritiene che l'importo percepito in una unica soluzione nel 2023 sia riconducibile tra le «pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a) del Tuir per il quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del medesimo TUIR, in luogo del regime di tassazione ordinaria, trova applicazione, sull'intero importo percepito, il regime di tassazione separata previsto dal successivo articolo 17, trattandosi di somme percepite in qualità di erede.

    Allegati: