• PRIMO PIANO

    Nulla la notifica all’erede se la società è estinta

    La sentenza numero 21981 della Corte di Cassazione, pubblicata il 5 agosto 2024, prende in esame una caso particolare: la notifica di un accertamento nei confronti di una società di persone, estinta in quanto cancellata dal Registro delle imprese, il cui socio legale rappresentante è poi defunto.

    Nella situazione in esame l’Agenzia delle Entrate aveva notificato degli atti di accertamento all’erede del socio illimitatamente responsabile deceduto, il quale aveva contestato tale notifica adducendo la sua estraneità alla vita della società.

    La sentenza 21981/2024

    La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21981, pubblicata il 5 agosto 2024, esamina la questione contestata partendo dall’affermazione che la disciplina contenuta nell’articolo 28 comma 4 del Decreto Legislativo 175/2014 debba considerarsi applicabile anche alle società di persone.

    Secondo tale norma, ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di imposte, l’estinzione di una società e i suoi effetti, stabiliti dall’articolo 2495 del Codice civile, decorrono solo una volta trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

    L’affermazione della Corte è tutt’altro che secondaria, in quanto la norma fa riferimento alle sole società di capitali; mentre la sentenza afferma l’estensione dell’efficacia anche alle società di persone.

    Secondo la Corte di Cassazione, l’applicabilità anche alle società di persone di tale principio di permanenza quinquennale in vita, ai soli fini di accertamento delle imposte, fa sì che, a questi fini, debba essere riconosciuto alla sola società il ruolo di soggetto destinatario delle notifiche degli atti impositivi durante tale periodo quinquennale.

    E in nessun modo, secondo la sentenza 21981/2024, può essere ammesso il coinvolgimento di un soggetto in una posizione di estraneità rispetto alla sfera giuridica della società, quale l’erede del liquidatore e socio, defunto.

    Ciò in quanto, alla morte del socio illimitatamente responsabile e liquidatore, ai sensi dell’articolo 2284 del Codice civile, agli eredi spetta la sola liquidazione del valore della quota (rappresentando la continuazione della società da parte dell’erede solo una eventualità), da cui non può discendere alcuna forma di “estemporanea capacità processuale” per l’erede, che resta estraneo alla compagine sociale, anche nei confronti del fisco.

    Motivo per cui la notifica effettuata all’erede che non continua la società, secondo la Corte di Cassazione, è da considerarsi fondamentalmente nulla.

  • PRIMO PIANO

    Società estinta: i soci pagano le sanzioni tributarie

    La Suprema Corte con la pronuncia n 23341 del 29  agosto ha enunciato il seguente principio di diritto:

    “L’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento della sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 DL 30.9.2003, n. 769 [ndr. 269], convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003,  n 326 funzionale a evitare che gli effetti della sanzione ricadano su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria”.

    Nel caso di specie una Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso proposto dai soci di una srl avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione il maggior imponibile, ai fini IRES, IVA e IRAP  in conseguenza del controllo delle compravendite eseguite dalla società.
    L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP e la CTR ha parzialmente accolto l'appello.
    In particolare, ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento in quanto notificato al legale rappresentante e liquidatore della società, ormai cessata, mentre ha ritenuto corretti gli avvisi di accertamento notificati nei confronti dei soci (considerato che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme riscosse da questi ultimi in base al bilancio finale di liquidazione), ad eccezione della parte relativa alle sanzioni.
    In merito a quest'ultimo profilo la CTR ha ritenuto che nei confronti dei soci difettasse il requisito della colpevolezza e che le sanzioni irrogate violassero l'art 7 DL 30.9.2003, n. 269.
    Avverso la sentenza della CTR  l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricordo in Cassazione.

    Società estinta: i soci pagano le sanzioni tributarie

    La Suprema Corte con la pronuncia n. 23341 dello scorso 29 agosto ha sancito che i soci della società estinta pagano le sanzioni tributarie

    La Corte ha specificato che una volta disposta la cancellazione della società dal Registro delle imprese, l’ente, a tutti gli effetti, non esiste più e i soci succedono nei debiti ai sensi dell’art. 2945 del codice civile, limitatamente alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

    La Cassazione specifica che “Il fenomeno successorio sui generis regolato nell’art. 2495, comma 3, c.c. («che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica..», v. Cass., SS.UU., n. 6070 del 2013) presenta, quindi, una contiguità di tipo linguistico e descrittivo più che di tipo sostanziale rispetto alla disciplina delle successioni regolate nel secondo libro del codice civile. Di conseguenza non può trovare applicazione l’art. 8 DLgs. n. 472 del 1997 («L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.»), non essendoci alcun margine per qualificare l’estinzione della società e la morte della persona fisica come «casi simili», ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell’art. 12, secondo comma, prel. ai fini dell’interpretazione analogica”.

    Occorre per completezza specificare che questo recente orientamento non è in linea con altri precedenti che in base all'art. 8 del DLgs. 472/97 stabilisce che “l’obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

    la Cassazione aveva sancito che, in ragione di questo principio, le sanzioni irrogate alla società cancellata dal Registro delle imprese non si trasmettono ai soci, anche in ragione della personalità della sanzione di cui all’art. 2 comma 2 dello stesso decreto (Cass. 9 agosto 2023 n. 24316, Cass. 20 ottobre 2021 n. 29112 e Cass. 7 aprile 2017 n. 9094), in contrasto con ciò che ha sancito la pronuncia di cui si è trattato, vedremo in futuro quale orientamento prenderà piede.

  • PRIMO PIANO

    Aumento imposta sostitutiva per chi trasferisce la residenza in Italia dal 10 agosto 2024

    L’art. 2 del d.l. 9 agosto 2024, n. 113 – Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.- pubblicato in GU n.186 del 9-8-2024 in vigore dal 10-8-2024 prevede l’aumento da 100.000 euro a 200.000 dell’ imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

    A chi si applica

    La modifica dell’art. 24 bis, c.2 del Tuir si applica ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza successivamente al 10 agosto 2024 e vuole essere un trattamento fiscale agevolato sui redditi di fonte estera, per chi desidera stabilirsi in Italia mantenendo vantaggi fiscali su redditi prodotti all'estero.

    Per beneficiare del regime c.d. dei neo-domiciliati, è necessario soddisfare due condizioni fondamentali:

    • trasferimento della Residenza Fiscale in Italia
    • non  essere stato fiscalmente residente in Italia per almeno nove periodi d'imposta nei dieci anni precedenti l’esercizio dell'opzione.

    L'agevolazione può essere estesa ai familiari, purché anche loro soddisfino i requisiti sopra indicati.

    Quali Redditi Rientrano nel Regime

    Il regime si applica ai redditi di fonte estera, indipendentemente dalla modalità di possesso (diretto o indiretto, ad esempio tramite società non residenti o trust).  

    Non vi rientrano le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate nei primi cinque anni di validità dell’opzione che restano soggette alla tassazione ordinaria.

    Vi rientrano:

    • i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all'estero;
    • i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti (incluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata); 
    • i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero;
    • i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all'estero mediante una base fissa;
    • i redditi d'impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all'estero;
    • le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti (incluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata);
    • i redditi diversi derivanti da attività svolte all'estero e da beni che si trovano all'estero.

    Si considerano, inoltre, prodotti all'estero:

    • i redditi d'impresa prodotti all'estero in assenza di S.O.;
    • gli interessi dei conti correnti bancari e postali percepiti da non residenti;
    • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società quotate realizzate da non residenti.

    Esercizio, Revoca dell’Opzione e Cause di Decadenza

    L’imposta sostitutiva fissata all’origine in un importo forfettario di 100.000 euro annui per il soggetto principale viene ora elevata a 200.000 euro mentre invariato resta l’importo per ciascun familiare incluso nel regime previsto in euro 25.000.

    Il regime in commento è opzionale e si esercita con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza, o al periodo d’imposta successivo.

    L'opzione ha la durata di quindici anni dal primo periodo di validità – anche per i familiari a cui è stato successivamente esteso il regime.

  • PRIMO PIANO

    Dichiarazione valutaria nel settore traffico commerciale marittimo e nautica da diporto

    Nelle more dell’implementazione di un sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni valutarie, l'Agenzia delle Dogane ha adottato istruzioni specifiche per agevolare i soggetti obbligati al fine di rispettare le norme vigenti.

    La circolare n.15 del 29.05.2024 dell'Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni dettagliate per la presentazione della dichiarazione valutaria e l'esecuzione dei relativi controlli per il traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto, in conformità al regolamento UE n. 2018/1672 (Regolamento dell'Unione Europea relativo alla circolazione di denaro contante) e al D.Lgs. n. 195/2008 (d.lgs che recepisce il regolamento UE in materia di dichiarazione valutaria).

    Le istruzioni si applicano a tutte le navi e imbarcazioni utilizzate per scopi commerciali, trasporto passeggeri e unità da diporto. Tali istruzioni operative trovano applicazione dal 3 giugno 2024.

    Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: istruzioni modalità di presentazione

    1. Presentazione Fisica:
      • I soggetti obbligati devono consegnare fisicamente la dichiarazione valutaria presso l'ufficio doganale competente al momento del passaggio alla frontiera.
      • Questo obbligo si applica sia al deposito e alla registrazione della dichiarazione, sia all'utilizzo della pre-dichiarazione registrata sul sito dell'Agenzia delle Dogane.
    2. Presentazione Telematica a mezzo PEC in assenza di operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante:
      • I comandanti/armatori di navi, imbarcazioni commerciali, passeggeri di unità da diporto e altri soggetti delegati o presenti a bordo, in alternativa alla modalità di presentazione  mediante consegna fisica, possono presentare la dichiarazione valutaria anche mediante PEC (posta elettronica certificata) prima dell'attraversamento della frontiera.
      • La PEC deve essere inviata all'Ufficio delle Dogane competente per territorio.
      • Tale modalità è prevista nel caso in cui il denaro contante trasportato, di importo pari o superiore a 10.000 euro, non venga materialmente sbarcato o imbarcato dal mezzo di trasporto.

    Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: esecuzione dei controlli

    • Anche nel caso in cui il denaro rimanga a bordo nel porto di arrivo o di partenza o in rada dopo l'attraversamento delle acque territoriali, è obbligatorio presentare la dichiarazione valutaria.
    • La modalità telematica non consente un immediato riscontro sull'esattezza degli elementi informativi, quindi non prevede il rilascio di un visto di convalida.

    Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante

    In presenza di:

    • operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante
    • di importo pari o superiore a euro 10.000,

    i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi dovranno obbligatoriamente recarsi fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale per il deposito e la registrazione della dichiarazione ovvero per il completamento della stessa.

    Con riguardo a tali casistiche, nei casi di approdo o sbarco al di fuori delle fasce orarie di operatività dell’Ufficio , ovvero laddove non sia presente un Ufficio delle Dogane nel Comune di sbarco/imbarco, al fine di poter disporre della prova di corretto adempimento dell’obbligo in questione, la dichiarazione deve essere anticipata telematicamente a mezzo PEC all’Ufficio territorialmente competente per la registrazione, e consegnata presso il medesimo Ufficio, ovvero quello limitrofo , nell’ambito della stessa regione,

    • al massimo entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o
    • antecedente alla partenza per il deposito e registrazione della stessa ovvero il suo completamento.

    La ricevuta della PEC potrà essere esibita in caso di controllo antecedente alla presentazione fisica presso l’Ufficio competente.

  • PRIMO PIANO

    Responsabilità Sindaci: ok della Camera al tetto limite

    In data 29 maggio la Camera ha approvato all'unanimità, e ora passa al Senato, il disegno di legge che limita le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti dei collegi sindacali a un multiplo del compenso percepito

    In proposito il Deputato Marta Schifone prima firmataria del provvedimento ha dichiarato che: Questo provvedimento è frutto di una fitta interlocuzione con il mondo delle libere professioni e di una volontà politica importante. La norma attuale è ingiusta e squilibrata, perché pone a carico dei sindaci una responsabilità illimitata sia dal punto di vista temporale che economico. Con il disegno di legge poniamo fine a questa stortura”.

    Accolto con grande plauso il disegno di legge dal CNDCEC, che a voce del suo Presidente De Nuccio, ha parlato di: “un traguardo storico, un successo per i commercialisti italiani, ma anche per le imprese del nostro Paese e per il sistema economico nel suo complesso”.

    Vediamo come verrebbe modificato l'attuale art. 2407 del codice civile.

    Responsabilità collegio sindacale: le modifiche in arrivo

    L'art 2407 del codice civile, in merito alla responsabilità dei Sindaci recita attualmente che: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica

    All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395"

    Con la proposta di legge dell'Onorevole Marta Schiavone AC 1276 si prevederebbe di sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 2407 del codice civile, dal seguente: 

    «Art. 2407. – (Responsabilità) – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno ».

    Attenzione al fatto che la limitazione che si vorrebbe introdurre consiste nella fissazione di un tetto massimo della responsabilità, parametrato all'importo dei compensi percepiti per l’incarico, secondo un metodo già sperimentato in diversi Paesi europei.

    Il presidente ei Commercialisti, Elbano de Nuccio, sul tema aveva evidenziato si tratta di un altro passo estremamente significativo sulla strada che potrebbe portare ad un risultato molto importante per la professione.

    Lo stesso De Nuccio concludeva dicendo che la perimetrazione della responsabilità civile dei componenti dell'organo di controllo è un obiettivo per il quale il Consiglio Nazionale si è sempre battuto.

  • PRIMO PIANO

    Il recesso del socio nelle SPA non quotate secondo Assonime

    Ciò che maggiormente differenzia una SPA quaotata sui mercati regolamentati da una non quotata, dal punto di vista dell’investitore, è la facilità con cui questi possa investire e, specialmente, disinvestire dalla società.

    Per una società non quotata il disinvestimento passa ovviamente attraverso la cessione delle azioni, ma può passare anche dal recesso: in questa situazione sarà la società a liquidare la quota al socio che recede.

    Quando una SPA è costituita a tempo indeterminato, il recesso del socio è garantito dall’articolo 2328 del Codice civile.

    Il Caso n 3/2024 di Assonime

    Del recesso del socio da SPA costitituita a tempo determinato si è occupata Assonime sul suo Caso n 3/2024, pubblicato il giorno 8 aprile 2024.

    Assonime spiega che, in una SPA non quotata e costituita a tempo determinato, il recesso del socio è possibile in due situazioni che configurano altrettante modalità di recesso:

    • recesso consensuale: il recesso è consentito al socio con il consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, in assenza di una clausola statutaria che disciplini la situazione:
    • recesso ad nutum: è il recesso che avviene in conseguenza dell’attivazione di una clausola statutaria che prevede la possibilità di recedere dalla società, dietro manifestazione dell’intento da parte del socio.

    Il recesso consensuale non rappresenta una vera e propria forma di recessoma va ricondo alla possibilità, prevista dall’articolo 1372 comma 1 del Codice civile, di sciogliere il contratto (di società in questo caso) “per mutuo consenso”.

    In conseguenza di ciò, non trova applicazione la disciplina del recesso e il socio non ottiene la liquidazione della quota di diritto, che però può comunque venirgli concessa con l’accordo di tutti i partecipanti alla società.

    La liquidazione del socio uscente può essere realizzata attraverso due modalità:

    • attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società, seguendo le prescrizioni previste dall’articolo 2357 del Codice civile;
    • oppure, quando la prima modalità non è percorribile (ad esempio per assenza di riserve disponibili), attraverso una riduzione non proporzionale del capitale sociale, ammessa dietro consenso unanime di tutti i soci.

    Se l’acquisto di azioni proprie, quando possibile, è una operazione che non presenta particolari sensibilità, lo stesso non può dirsi per la riduzione del capitale sociale; in quanto, una situazione del genere, richiede che vengano tutelati gli interessi degli altri soci e dei terzi.

    Se l’interesse degli altri soci è, in un certo qual modo, tutelato dal fatto che il recesso, in questo caso, avviene dietro consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, lo stesso non potrà dirsi per i terzi creditori, i quali possono fare opposizione, in base all’articolo 2445 del Codice civile. 

    In caso di accoglimento dell’opposizione può risultare preclusa la liquidazione del socio con risorse provenienti dalla società.

    In questa situazione, i criteri di determinazione del valore della quota sono rimesi alla libera negoziazione tra le parti.

    Per quanto riguarda, invece, il recesso ad nutum, che avviene in conseguenza dell’attivazione, da parte del socio, di una clausola statutaria che preveda esplicitamente la possibilità di recesso con un determinato preavviso, Assonime sottolinea come la sentenza numero 2629/2024 della Corte di Cassazione abbia stabilito la legittimità dell’esistenza di una tale clausola statutaria, ex articolo 2437 comma 4 del Codice civile.

    Tale modalità di recesso costituisce una tipica forma di recesso e, di conseguenza ne segue i meccanismi previsti dalla normativa.

  • PRIMO PIANO

    Le prestazioni accessorie dei soci nelle società di capitali

    In base all’articolo 2345 del Codice civile, oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo di una SPA può stabilire l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni accessorie, non consistenti in denaro,determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento”.

    La norma civilistica è scritta specificatamente per le SPA ma, pur non esistendo un esplicito rinvio normativo nella disciplina delle SRL, si ritiene che tale norma sia a queste per intero applicabile.

    A sostegno di tale tesi è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 9 del 18 marzo 2004, con la quale viene affermato che “la mancanza di un espresso rinvio alla disciplina delle prestazioni accessorie nella SPA (articolo 2345 Codice civile) non fa venir meno la possibilità che l’atto costitutivo di SRL stabilisca l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso”.

    L’inquadramento fiscale

    Definita la legittimità di richiedere prestazioni accessorie ai soci, da effettuarsi nei confronti della società partecipata, dietro corrispettivo in denaro, il corretto inquadramento fiscale da applicarsi alla situazione, sia per i soci che per la società, non è scontato.

    Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione, in seguito a interpello, numero 81/E del 11 marzo 2002, con la quale viene affermato che tali prestazioni debbano essere considerate collaborazioni coordinate e continuative, in considerazione della “mancanza del vincolo della subordinazione, la prevalenza del lavoro personale del socio che si svolge senza l’impiego di mezzi organizzati, la retribuzione periodica prestabilita, la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del socio prestatore nell’organizzazione economica della società”.

    In conseguenza di ciò, è possibile quindi inquadrare dal punto di vista fiscale (e previdenziale) le prestazioni accessorie nel contesto del lavoro dipende, in quanto, in base alle previsioni del comma 1, lettera c-bis), dell’articolo 50 del TUIR, tali tipologie di reddito a tutti gli effetti “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente”.

    Non è affatto un caso, infatti, se oggi le prestazioni accessorie nelle società di capitali vengono spesso utilizzate, in modo più o meno forzato a seconda dei casi, per superare l’impossibilità di inquadramento degli amministratori come lavoratori dipendenti all’interno della società da loro partecipata.

    Per quanto riguarda invece la società, gli importi corrisposti ai soci per prestazioni accessorie rappresentanocosti deducibili dal reddito d’impresa […] e concorrono a formare la base imponibile IRAP per l’ammontare spettante in ciascun periodo d’imposta ai soci obbligati alla prestazione accessoria, così come previsto dalla delibera assembleare”.

  • PRIMO PIANO

    Bonus patenti autotrasportatori: domande dal 4 marzo

    Il MIT ministero dei trasporti informa del fatto che anche per l’annualità 2024 sono disponibili risorse per richiedere il buono patente autotrasporto destinato a coprire l'80 per cento, fino ad un massimo di € 2.500, della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, da parte di cittadini, italiani o europei, di età compresa fra diciotto e trentacinque anni. 

    Attenzione al fatto che è possibile richiedere il buono sulla piattaforma del MIT a partire dalle ore 12 del 4 marzo 2024 fino ad esaurimento delle risorse.

    Bonus patenti autotrasportatori: che cos'è

    Ricordiamo che sono previsti 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e che il contributo può essere riconosciuto una volta sola. 

    Per richiedere il Bonus patenti giovani autotrasportatori occorre accedere alla piattaforma preposta: Bonus patente (mit.gov.it)

    I fondi del ministero sono destinati a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

    Attenzione al fatto che sulla piattaforma è presente una guida pratica e anche una sezione faq per le risposte ai dubbi  frequenti

    In data 18 ottobre 2022 veniva Pubblicato in GU n 244 il Decreto 30 giugno con le regole per il Bonus patente giovani autotrasportatori.

    In particolare, il decreto disciplina i  criteri e le modalità di concessione ed  erogazione del «buono  patente autotrasporto» di  cui  al  «Programma  patenti  giovani autisti  per  l'autotrasporto» istituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
    A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31  dicembre  2026,  il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto mediante l'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari  al  conseguimento  dei  titoli  e  delle abilitazioni  professionali  per  la  guida  dei  veicoli   destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

    Il fondo ha dotazione pari:

    • a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 
    • a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

    Bonus patenti autotrasportatori: a chi spetta

    Il fondo di cui sopra sarà utilizzato per concedere:

    • per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, 
    • un contributo, denominato ‘buono patente autotrasporto"
    • pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, 
    • in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e i 35 anni,
    • per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

    Il voucher può essere richiesto solo per via telematica attraverso la piattaforma "Buono patenti" accessibile anche tramite il sito del MEF. 

    L'applicazione web è gestita dalla società informatica Sogei.  Per accedere al contributo sarà necessario registrarsi sulla piattaforma e compilare il modulo di istanza. 

    L'identità dell'utente viene poi verificata in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale attraverso Spid, CIE o CNS. 

    Il Ministero attribuisce il buono nell'area riservata a ciascun beneficiario.

    Ciascun  buono può essere  utilizzato  presso le autoscuole accreditate che applicano una  riduzione  delle spese di formazione pari  al valore  del buono stesso.
    Attenzione al fatto che il buono deve essere attivato entro sessanta giorni dalla relativa emissione, decorso tale termine, il buono è automaticamente annullato.  

    In caso di annullamento del bono, il beneficiario può richiedere l'emissione di un nuovo buono, secondo  le  procedure e nei limiti delle risorse disponibili all'atto della  nuova  richiesta  di emissione. 

    Le autoscuole, una volta accreditate, verranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari.

    In caso di usi del buono difformi da quanto previsto dal decreto, Sogei procede in via autonoma alla cancellazione dall'elenco delle autoscuole.

    Si attendono ulteriori notizie dalla bozza del provvedimento attuativo.

    Bonus patenti autotrasportatori: quali spese copre

    Il buono può essere utilizzato esclusivamente per  far fronte alle spese di formazione da sostenere  per  il  conseguimento, anche cumulativo:

    • a) di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;
    • b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di  cui  al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada.

    Il buono è emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse  disponibili  per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

    Allegati: