• PRIMO PIANO

    PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi

    Con una Nota congiunta del 25 settembre, Unioncamere e il Notariato hanno diffuso nuovi chiarimenti sui requisiti soggettivi e oggettivi del nuovo adempimento in vigore dal 1° gennaio e introdotto dalla legge di bilancio per gli amministratori di società.

    La nota, di nove pagine, evidenzia al punto n 3 chiarimenti sul domicilio digitale degli amministratori, vediamo il dettaglio.

    Per tutte le regole leggi anche  PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre             

    PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi

    In relazione all’obbligo degli amministratori di società, introdotto dall’art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), di “indicare il proprio domicilio digitale” e di comunicarlo per l’iscrizione al registro delle imprese (previsto per le società dall’art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ed esteso, dall’ art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 alle imprese individuali), considerata la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, si segnala quanto segue.
    Relativamene all'ambito oggettivo di applicazione per le imprese costituite in forma societaria si segnala che:

    • occorrono entrambi i requisiti, e quindi:
      • (i) attività di impresa 
      • e (ii) forma societaria:
    • sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non siano società e i contratti di rete.

    Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione ossia per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione.

    Attenzione al fatto che sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

    Relativamente alla decorrenza del nuovo adempimento, a partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025.

    La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

    PEC amministratori società: quale domicilio digitale indicare

    Infine, relativamente alle caratteristiche del Domicilio Digitale degli amministratori di società, la nota del 25 settembre  specifica che il domicilio digitale è un “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata …”, “valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”; come tale assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal Codice civile (art. 43); conseguentemente
    l’amministratore/liquidatore può alternativamente:

    • indicare il proprio domicilio digitale personale;
    • indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
    • indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
    • “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.

    Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.”

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Detrazione IVA assolta in dogana dall’importatore dei beni

    La detrazione dell’IVA doganale è ammessa anche se l’importatore non è proprietario delle merci, purché queste siano utilizzate nell’attività d’impresa e vi sia una chiara correlazione con le operazioni imponibili. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 213 del 2025

    La società ALFA S.r.l., operante nella commercializzazione di principi attivi farmaceutici e prodotti chimici industriali, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre l’IVA assolta in dogana all’atto dell’importazione di una materia prima proveniente dalla Cina.

    Il bene, denominato fattore produttivo base ZZ, era fornito free of charge da un committente giapponese e rimaneva formalmente di sua proprietà, pur essendo utilizzato da ALFA per la produzione, in Italia, di un farmaco (YY) successivamente venduto in Germania e in Paesi extra-UE. 

    Il nodo interpretativo riguardava quindi il diritto alla detrazione dell’IVA doganale, nonostante l’importatore non fosse proprietario della merce. In particolare: 

    • ALFA importava dalla Cina il fattore produttivo base ZZ, di proprietà del committente giapponese, ricevuto a titolo gratuito (free of charge),
    • tale materia prima veniva poi consegnata ad una società italiana (GAMMA) per la trasformazione in un farmaco finito (YY),
    • successivamente venduto dal contribuente sia in ambito UE (Germania) sia in Paesi extra-UE (es. Brasile). 

    La questione centrale era se la società potesse registrare la bolletta doganale e detrarre l’IVA assolta in dogana, nonostante non vi fosse un trasferimento di proprietà sul bene importato

    Il parere dell’Agenzia delle Entrate

    Nella risposta, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato i principi unionali e nazionali sul diritto di detrazione, sottolineando che:

    • non è necessaria la proprietà dei beni importati per esercitare la detrazione;
    • è però indispensabile la presenza di un nesso diretto e immediato tra l’importazione e le operazioni attive del soggetto passivo;
    • l’IVA assolta in dogana può essere portata in detrazione solo se le relative spese restano effettivamente a carico dell’importatore e incidono sul prezzo delle operazioni a valle.

    Con specifico riferimento al caso di ALFA, l’Agenzia ha ritenuto che il rapporto tra importazione e commercializzazione del farmaco sembri soddisfare tali condizioni. Tuttavia, ha precisato che l’effettiva spettanza della detrazione è subordinata alla verifica in concreto dei contratti e delle spese sostenute, riservandosi ogni potere di controllo.

    Pertanto, per le aziende che operano in filiere produttive internazionali, spesso caratterizzate da rapporti complessi tra fornitori, committenti e terzisti, il documento dell’Agenzia ribadisce l’importanza di: 

    • formalizzare correttamente i contratti con i partner esteri; 
    • dimostrare l’inerenza dei beni importati; 
    • assicurare la tracciabilità contabile delle operazioni doganali.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    DtA: Deferred tax assets, chiarimenti ADE

    Con Risoluzione n 32 del 15 maggio le Entrate hanno chiarito le norme sul DtA deffered tax assets, a seguito di numerose richieste di informazioni in merito alle procedure da seguire in caso di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate DTA (di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni).

    DtA: Deferred tax assets, chiarimenti ADE

    L’articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 stabilisce che I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti  secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. 

    I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.”.

    In sintesi, i crediti d’imposta in oggetto, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla richiesta di rimborso, possono essere ceduti secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973

    I citato articolo 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della cessione dei crediti d’imposta, prevede l’applicazione degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 

    Pertanto:

    • la cessione dei crediti d’imposta in oggetto deve risultare “da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (cfr. articolo 69, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923);
    • l’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente);
    • il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e dunque può esclusivamente utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6834).

    In alternativa, i crediti maturati in capo a società o enti appartenenti a un gruppo possono essere ceduti, in tutto o in parte, a una o più società o enti dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità previste dai richiamati articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923.

    In tale eventualità, la cessione è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

    Inoltre, si fa presente che:

    • ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta di cui trattasi, non può essere utilizzata la Piattaforma telematica disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. In ogni caso, tale Piattaforma non rappresenta un mercato finanziario, bensì solo uno strumento per comunicare all’Agenzia, ai fini fiscali, l’avvenuta cessione di altre tipologie di crediti d’imposta;
    • la comunicazione all’Agenzia della cessione dei crediti d’imposta, a prescindere dalla tipologia del credito e dalla modalità utilizzata (dichiarazione dei redditi, Piattaforma telematica, notifica), non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili;
    • l’Agenzia conserva il potere di controllare, secondo modalità e termini previsti dalle disposizioni vigenti, la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
    • l’Agenzia è estranea al rapporto di natura civilistica intercorrente tra cedente e cessionario, non svolge funzioni di intermediazione, non interviene in ambito contrattuale, precontrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Dichiarazioni operazioni in oro: via dal 17 gennaio alle novità

    Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro.

    In particolare la UIF con un comunicato del 15 gennaio ha evidenziato che in data 17 gennaio 2025 entrerà in vigore il Dlgs. n. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione, vediamo i dettagli.

    Dichiarazioni operazioni in oro: il via dal 17 gennaio

    Si evidenzia parafrasando il contuenuto di quanto afferma la UIF. 

    Tra le principali novità, per quanto di competenza dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), si evidenzia che, a partire dal 17 gennaio, le operazioni in oro, che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024, dovranno essere dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro e non più € 12.500.

    Nel dettaglio, la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000.

    In linea di continuità con i chiarimenti della Banca d'Italia del 2010 nonché con quanto precisato nelle faq della UIF, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale.

    Per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    A partire dal 17 gennaio non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti.

    Dovranno invece continuare a formare oggetto di dichiarazione alla UIF i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro ad uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d'oro da destinare a fusione.

    La recente riforma attribuisce all'Unità il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa e fino alla loro emanazione delle predette, la Comunicazione della UIF del 2014 continua a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni.

    Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il Portale Infostat- UIF adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.

    Per info e quesiti, le UIF conclude il comunicato specificando di rivolgersi a:

    .

  • PRIMO PIANO

    SNC e SAS: in arrivo l’obbligo di redazione e deposito del bilancio

    È stata pubblicata il 10 gennaio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova Direttiva 2025/25/UE, datata 19 dicembre 2024, e recante modifica alle Direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE, che si occupa di digitalizzazione del diritto societario. La Direttiva dovrà essere recepita entro il 31 luglio 2027, e le disposizioni in essa contenute dovranno essere rese operative dagli stati membri a decorrere dal 31 luglio 2028.

    Con questo intervento normativo l’Unione Europea dichiara di avere l’obiettivo di migliorare la trasparenza delle imprese e di conseguenza la fiducia nel contesto imprenditoriale; oltre che, favorendo l’interconnessione digitale del sistema informativo delle imprese, quello di favorire l’espansione transfrontaliera delle PMI.

    Nella pratica, per le imprese italiane ciò si configurerà nel futuro obbligo per SNS e SAS di:

    • ampliare la quantità di informazioni da pubblicare presso il Registro delle imprese, al pari di quanto già avviene per le società di capitali;
    • produrre il bilancio sociale e pubblicarlo presso il Registro delle imprese.

    La direttiva, che una volta emanata darà agli stati membri dell’Unione Europea due anni per il suo recepimento, limita l’intervento alle società di persone esercenti attività commerciale, il che, in Italia, vuol dire appunto che sono interessate dal provvedimento le SNC e le SAS, ma non le società semplici. 

    Il fatto non è strano, se si pensa che l’obiettivo della novità normativa è quello di favorire la trasparenza del sistema imprenditoriale e lo sviluppo delle PMI, e le società semplici, non svolgendo attività commerciale, non sono neanche delle PMI propriamente dette.

    La direttiva inserisce questo adempimento in un più generale programma di ampliamento dell’interconnessione dei registri nazionali, al fine di permettere che le informazioni fondamentali sulla vita delle società di persone possa divenire accessibile a livello unionale, come già avviene per le società di capitali.

    È presumibile ritenere che, come già avviene per le società di capitali che sono anche microimprese, che   per le società di persone di minore dimensione sarà prevista qualche semplificazione; fermo restando l’obiettivo finale di permettere l’allargamento del sistema informativo europeo.

    Cosa cambia per le imprese italiane

    Già adesso le SNC e le SAS trasmettono le informazioni fondamentali al Registro delle imprese detenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della sede di competenza; l’allargamento del numero di informazioni richieste non dovrebbe costituire adempimento di particolare onerosità amministrativa.

    Di diversa rilevanza è l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio annuale che, per questo tipo di imprese, costituisce un adempimento in più, per nulla irrilevante, aggravato anche dell’onere del deposito presso il Registro delle imprese di competenza.

    Volendo vedere la questione dal punto di vista del diritto societario, queste modifiche avvicinano, e non poco, le società di persone alle società di capitali.

    In questo senso questa novità normativa, inserita nella particolarità del contesto italiano, alimenta ulteriormente quel processo che si è venuto ad innescare a partire dalla riforma del diritto societario, tale che la tradizionale differenziazione tra società di persone senza personalità giuridica, e società di capitali con personalità giuridica, quanto meno per le imprese a più ristretta base partecipativa, di fatto diviene alquanto fumosa.

    Tra SNC e SAS obbligate alla redazione dei bilanci, e SRL i cui soci che sono anche amministratori in tante situazioni divengono illimitatamente responsabili, oltre che sottoposti al doppio obbligo previdenziale, le differenze divengono poco percettibili.

    È come se il diritto in divenire abbia creato una sorta di società di persone che è tale (con specifici obblighi e limitazioni) nel momento in cui l’impresa è amministrata dai soci, i quali sono in un numero ristretto, a prescindere dalla forma (SNC, SAS, SRL) adottata, che diviene questione secondaria e non più costitutiva, come invece risultava prima della riforma del diritto societario.

  • PRIMO PIANO

    Auto ai dipendenti: cosa contiene la Legge di bilancio 2025

    La legge di bilancio 2025   pubblicata in GU n 305 del 31 dicembre 2024 contiene tra le altre, un'importante novità in materia di tassazione dell’uso promiscuo delle autovetture dei dipendenti, vediamola.

    Auto ai dipendenti: la manovra 2025 punta alla transizione verde

    In particolare, si prevede che, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, si modifica l’articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
    Nello specifico, si stabilisce che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Automobile club d’Italia, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
    Tale percentuale è ridotta

    • al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria 
    • ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug- in.

    Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

  • PRIMO PIANO

    Veicoli ecologici autotrasporto: domande di contributo dal 16 dicembre

    Dalle ore 10 di oggi è possibile presentare le domande per i contributi per gli investimenti delle imprese di autotrasporto al fine di rinnovare il parco veicolare e renderlo eco sostenibile.

    Le istanze devono,  a  pena  di  esclusione, essere  presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it

    Le regole della agevolazione sono state pubblicate in GU n 283 del 3 dicembre è stato pubblicato il decreto MIT del 20 novembre con le regole per attuazione del decreto del 6 agosto 2024,  recante  disposizioni  per  l'erogazione delle risorse finanziarie,  nel  limite complessivo  di spesa  pari  a 25  milioni  di  euro,  destinate agli  investimenti  effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento  del  parco veicolare in   senso maggiormente eco  sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

    Ricordiamo inoltre che il decreto n 208 del 6 agosto ha definito le modalità di attuazione della misura "investimenti XI", per l’erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN ed all’Albo degli autotrasportatori.

    Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi e semirimorchi nuovi adibiti al trasporto combinato, per i trasporti in regime ATP, nonché l’acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.

    Il decreto stabilisce che sia data priorità alle istanze che prevedono la rottamazione di veicoli con motore diesel di classe Euro IV e Euro 4 o inferiori. 

    In questi casi, sia che si provveda all’acquisto di un veicolo diesel che ad elevata sostenibilità, il contributo è incrementato rispetto a quello ordinariamente previsto.

    La priorità ed il contributo maggiorato saranno riconosciuti entro il tetto di:

    • euro 500.000 in caso di acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità 
    • euro 5.000.000 nel caso di acquisto di veicoli diesel di classe Euro 6 step E e Euro VI step E.

    Vediamo come fare domanda.

    Veicoli ecologici autotrasporto: via alle domande di contributo

    La fase introduttiva del procedimento relativo alle  domande di ammissione  ai  benefici è articolata  in due step distinti e successivi:

    • a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad  opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole imprese  richiedenti  l'incentivo  sulla  base  della  documentazione allegata  al  momento  della proposizione della domanda e, in particolare, del  contratto  di  acquisizione   del  bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
    • b) la successiva fase di rendicontazione  dell'investimento,  nel corso della quale i soggetti interessati  hanno  l'onere  di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni  oggetto di investimento secondo quanto  previsto dall'art.  4  del  presente decreto.

    E' previsto un solo periodo di  incentivazione  all'interno  del quale,  fermo  restando  l'importo  massimo ammissibile   per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art.  2  comma  4  del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, gli aspiranti ai benefici potranno  presentare  le  domande  di  accesso  all'incentivo.  Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 16 dicembre  2024 al 17 gennaio 2025. 

    In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
    All'interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2,  comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale  6  agosto  2024,  n. 208. 

    Le imprese  che,  pur  avendo  presentato  correttamente  e  nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al  decreto ministeriale n. 208/2024,  non  abbiano  perfezionato  l'investimento entro la chiusura della rendicontazione, nè presentato  istanza  di annullamento entro lo stesso termine, non sono in alcun caso  ammesse a contributo, come previsto dall'art. 4 comma 4 del presente  decreto direttoriale.
    Le risorse finanziarie, complessivamente pari a  25  milioni  di euro di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale
    Nella fase di prenotazione il  soggetto  gestore  procede  ad  effettuare  una istruttoria volta a verificare:

    • a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico  indicato  nell'art.  3,  comma  5,  del  presente decreto direttoriale;
    • b) la compilazione ed il salvataggio  senza  ulteriore  scansione del suddetto modulo informatico;
    • c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;
    • d) l'allegazione del contratto di acquisizione del  bene  oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
    • e)  l'allegazione  del   documento   d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;
    • f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale  dell'impresa istante;
    • g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che  deve  essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto  ministeriale  6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).

    Ove la piattaforma rilevi  l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate  con riserva nell'eventualità di una successiva  disponibilità di risorse. 

    In quest'ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con  riserva saranno istruite sulla base  dell'ordine  di presentazione  fino  ad esaurimento delle risorse.

    Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento  nella fase di prenotazione di cui al  comma  1,  lettera  a)  del presente articolo è considerato  ai  fini  della  stima  complessiva  degli incentivi massimi erogabili per tipologia  di investimento,  nonché della determinazione del  contributo  massimo  erogabile  all'impresa  all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente  spettante  per  ciascuna  impresa  si  procede   alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in  capo a  ogni impresa dei requisiti  previsti  per  gli  investimenti.  

    L'incentivo riconosciuto all'impresa non può superare in alcun  caso  il  totale delle  somme  accantonate  sulla  base dell'istanza  presentata. 

    I contributi erogati a chiusura della rendicontazione  non  possono  in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza  volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del più volte citato decreto ministeriale n. 208/2024.

    Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 208 del  6 agosto 2024 contengono l'indicazione del contributo spettante  per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato  in conformità a quanto  stabilito   all'art. 5   del   decreto ministeriale.   

    La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari  al contributo massimo spettante, è calcolata dalla  piattaforma  sulla base di quanto  indicato  dall'impresa  nel  modello  di  istanza  di ammissione all'incentivo che, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1  del decreto, costituisce il tetto  massimo del contributo ammissibile. 

    Veicoli ecologici imprese autotrasporto: beneficiari

    Possono inoltrare l'istanza:

    • le imprese di autotrasporto di  cose per conto di  terzi,  
    • nonché le  strutture  societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II,  sezioni  II  e II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  del 21  ottobre  2009  e  all'Albo  degli autotrasportatori di cose per  conto  di  terzi,  la  cui  attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero  codice  Ateco 49.41.

    Sarà possibile  presentare  istanza,  che  avrà validità di prenotazione,  all'interno  del  periodo  incentivante  così come indicato al precedente art.  2  comma  2,  secondo  le  modalità di seguito descritte. 

    Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori» delle   somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla   pagina   web   del   soggetto gestore   RAM http://www.ramspa.it,   nella    sezione    dedicata   all'incentivo «Investimenti XI edizione».

    • Le istanze devono,  a  pena  di  esclusione,  essere  presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00  del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio  2025 all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it

    L'indirizzo  PEC di trasmissione  dell'istanza   dovrà essere   quello aziendale dell'impresa  richiedente  e  dovrà  essere indicato nell'istanza medesima.

    Qualora,  ad  esito  dell'istruttoria  sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato  in  tutto  o  in  parte  gli investimenti  dichiarati,  non  potrà presentare   istanza   nella successiva edizione di  incentivazione.  

    L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al  fine  di non incorrere nella predetta sanzione. 

    Non sarà comunque  possibile annullare  le istanze  oltre  il termine di scadenza della rendicontazione.

    L'istanza per il riconoscimento  del  contributo  dovrà essere inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore  http://www.ramspa.it,   nella  sezione  dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione» nel  quale sarà possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili  per  la  compilazione del suddetto modello. 

    Sul modello informatico dovrà essere  apposta la  firma  digitale  del  legale  rappresentante  o  del  procuratore dell'impresa.

    All'istanza dovrà essere  allegata la seguente documentazione:

    • a) copia del documento di riconoscimento in  corso  di  validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
    • b)  copia  del  contratto  di  acquisizione  dei   beni   oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia  del  preventivo  sottoscritto  per  accettazione  dal   legale rappresentante dell'impresa,  comprovanti  quanto   dichiarato   nel modello di istanza e aventi, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore  del  decreto ministeriale 6 agosto  2024,  n.  208  (ovvero  a  far  data  dal  14 settembre 2024). Il contratto/preventivo dovrà contenere,  nel  caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione  del  costo  di acquisizione dei dispositivi innovativi di  cui  all'allegato  1 del decreto ministeriale n. 208/2024.

    Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul  proprio sito  web  l'elenco  delle  istanze  che  siano  risultate   regolari all'esito delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il  link  per l'accesso  al suddetto elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione  «Temi  –  trasporti  – autotrasporto  merci  –  documentazione  –  autotrasporto   merci   – contributi ed incentivi per l'anno 2024 – investimenti». 

    Tale elenco, avente valore  quale  ordine  di  prenotazione  e  di  determinazione dell'ammontare massimo del  contributo  erogabile,  resta  valido  in attesa  della  istruttoria   relativa   alla   successiva   fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a  seguito  di  eventuali scorrimenti.

    All'interno del periodo di incentivazione l'impresa  ha  diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia. 

    E' possibile annullare  l'istanza  precedentemente inoltrata  e  contestualmente presentare, secondo le modalità di  cui ai  commi  precedenti,  una nuova  domanda,  riportando  come  oggetto  della  PEC  la   dicitura «annullamento domanda e nuova presentazione» con  l'effetto  di  uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente comma  6  ad  una nuova posizione in coda. In nessun caso verrà presa in  considerazione  la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Rilevanza degli immobili come beni merce: principio della Cassazione

    Con l'Ordinanza n 25550 del 24 settembre 2024 la Cassazione ha sancito un principio secondo cui i beni immobili che una società, in conformità al proprio oggetto sociale, costruisce su un terreno di sua proprietà e, successivamente, vende a un terzo, devono essere sottoposti alla disciplina tipica dei “beni merce” e non a quella dei “beni patrimoniali”.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Rilevanza immobili come beni merce: principio della Cassazione

    Una Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate notificava ad una sas, avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito imputabile alla società nella misura di Euro 154.184,00 a fronte di un reddito imponibile dichiarato di Euro 14.184,00.

    L'Ufficio, con distinti avvisi di accertamento, rettificava anche il reddito da partecipazione dei soci ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 TUIR.

    In particolarem l'Agenzia delle Entrate contestava che la società aveva ceduto a titolo oneroso un fabbricato dalla stessa precedentemente edificato, applicando erroneamente la disciplina dei beni patrimoniali e dichiarando una plusvalenza di Euro 20.000,00, senza qualificare, come sarebbe stato doveroso, l'immobile ceduto come bene merce e senza includere tra i ricavi di competenza l'intero corrispettivo ricevuto pari ad Euro 140.000,00 come imposto dall'art. 85 TUIR.

    La società e i soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale contestando gli addebiti e affermando che l'immobile ceduto doveva rientrare tra i beni patrimoniali della società.

    L'Agenzia delle Entrate si costituiva nei diversi giudizi chiedendo dichiararsi la legittimità della pretesa impositiva e respingersi le impugnazioni. La CTP regionale riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza. La società e i soci proponevano appello innanzi alla Commissione tributaria regionale. L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 

    La CTR adita accoglieva l'appello e, di conseguenza, annullava gli accertamenti con sentenza, avverso la pronuncia della CTR, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 

    L'Agenzia delle Entrate deduce violazione dell'art. 85, comma 1, TUIR in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 

    Secondo l'Amministrazione ricorrente la sentenza avrebbe errato nel ritenere l'immobile ceduto come bene patrimonio piuttosto che come bene merce, con conseguente scelta di un erroneo regime fiscale quanto alla tassazione del ricavo maturato.

    Secondo la Cassazione il motivo del ricordo è fondato poichè la società aveva nel suo oggetto sociale, fino al 2005 e prima di un mutamento dell'oggetto sociale, anche la costruzione di immobili e non la sola commercializzazione degli stessi e che era incontestato tra le parti che la società stessa avesse realizzato la costruzione dell'immobile compravenduto. 

    Tale circostanza, secondo la Commissione tributaria regionale, giustificava l'ascriversi dell'immobile ai beni patrimoniali e ciò anche in assenza della contabilizzazione del valore di esso tra le rimanenze, dovendo qualificarsi tale condotta di bilancio come un errore formale inidoneo a mutare la natura del bene in questione.

    La Corte ha più volte affrmato dei principi, violati, a suo avviso, nella sentenza impugnata.

    Viene specificato appunto che "in tema di redditi d'impresa, deve distinguersi tra immobili merce, destinati al mercato di compravendita, immobili patrimonio, destinati al mercato locativo, e immobili strumentali per destinazione o per natura, in quanto funzionali, i primi, secondo un'interpretazione restrittiva, allo svolgimento di attività tipicamente imprenditoriali e inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti, e caratterizzati, i secondi, da una strumentalità oggettiva senza che rilevi la loro utilizzazione per l'esercizio dell'impresa" 

    ed ancora: "in tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora 90) del D.P.R. n. 917 del 1986 – che prevede l'indeducibilità dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari – vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attività d'impresa, con la conseguenza che qualora gli stessi non siano correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di reddito d'impresa, non solo non possono ritenersi beni-merce, ma neppure beni strumentali per destinazione" 

    Nel caso di specie l'immobile oggetto della compravendita non aveva, alla luce dei criteri delineati dalle pronunce riportate, nemmeno nella prospettazione delle parti e cioè in ragione delle circostanze di fatto per come descritte nella sentenza, natura di bene patrimoniale, perché pacificamente non destinato al mercato locativo, né natura di bene strumentale atteso che difettava di ogni destinazione alla realizzazione dell'attività di impresa.

    Tale conclusione è perfettamente coerente con l'assenza di un registro dei cespiti ammortizzabili della società che riportasse l'immobile tra i beni patrimoniali. 

    La sentenza impugnata ha, allora, errato nel negare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 85 TUIR che recita: "sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa", atteso che solo tra di essi, e cioè tra i beni merce, poteva rientrare l'immobile ceduto.

    A tale ultimo riguardo si consideri il principio di diritto, costantemente affermato dalla Corte, secondo il quale "in tema di determinazione del reddito di impresa, il corrispettivo della vendita di un complesso di unità immobiliari, effettuato da una società avente come oggetto principiale l'attività di compravendita di immobili, costituisce, a norma dell'art. 53 (ora art. 85), comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986, ricavo interamente tassabile, atteso che la tassabilità della sola plusvalenza riguarda il corrispettivo realizzato mediante cessione di beni relativi all'impresa diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio essa è diretta"

    Per tutto quanto premesso si accoglie il ricorso, si cassa la sentenza impugnata.

  • PRIMO PIANO

    Global minimum tax: riduzione del reddito per attività sostanziale

    Il Decreto MEF dell'11 ottobre attuativo di quando previsto dall'art 35 del Dlgs n 209/2023 (Riforma fiscale) sulla global minimum tax viene pubblicato in GU n 249 del 23 ottobre.

    In particolare, l'art 35 comma 2 prevede che il reddito netto rilevante per un dato Paese è ridotto, ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa, di un importo pari alla somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3 del presente articolo e della riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4 del presente articolo, entrambe calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese

    Il primo periodo non si applica se l’impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, di non avvalersi per l’esercizio della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale.

    Il decreto di cui si tratta appunto disciplina la riduzione in base alla attività economica sostanziale.

    Global minimum tax: riduzione del reddito per attività effettiva

    Il decreto 11 ottobre del MEF reca le disposizioni attuative riguardanti la riduzione della base imponibile della Global minimum tax disciplinata all’articolo 35 del Decreto Legislativo. 

    Il Decreto è composto da 8 articoli:

    • art 1 Definizioni
    • art 2 Riduzione del reddito per attività economica sostanziale
    • art 3 Riduzioni per spese salariali
    • art 4 Pagamenti basati su azioni
    • art 5 Riduzione per Immobilizzazioni Materiali
    • art 6 Leasing
    • art 7 Stabile organizzazione
    • art 8 Entità trasparente

    Il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale. 

    Tale riduzione, nota anche come “Substance-based Income Exclusion” (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi: 

    • il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione
    • e i salari dei dipendenti.

    Il ricorso a questi due indicatori di attività sostanziali deriva dalla considerazione, da parte del Quadro Inclusivo sul BEPS, che tali fattori, oltre ad essere significativi rispetto all’esercizio di una effettiva attività economica, sono meno mobili e quindi meno esposti al rischio di manovre elusive. 

    Per effetto dell’esclusione dal reddito rilevante di tale ammontare riconducibile alle attività economiche sostanziali, l’imposizione integrativa grava esclusivamente sul profitto eccedente ottenuto dal gruppo in un determinato Paese. 

    Si ricorda, inoltre, che la riduzione da attività economica sostanziale riguarda quei gruppi multinazionali o nazionali che svolgono la loro attività in Paesi a bassa imposizione o attraverso entità apolidi che sono assoggettate ad un’imposizione effettiva inferiore all’aliquota minima d’imposta.

  • PRIMO PIANO

    Transfer pricing: documentazione nazionale in lingua italiana

    Con Risposta a interpello n 174 del 21 agosto le Entrate chiriscono che in materia di oneri documentali ai fini dei prezzi di trasferimento, solo il Masterfile può essere presentato in lingua inglese; la Documentazione nazionale deve essere presentata in lingua italiana.

    L'istanza presentata riguarda una società appartenente a un gruppo multinazionale che si interroga sulla possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in materia di Transfer Pricing in lingua inglese, anziché in italiano. 

    La società espone che, data la complessità e i costi aggiuntivi legati alla traduzione del "Local File" in italiano, vorrebbe sapere se sia possibile presentare tale documentazione direttamente in inglese. 

    Le entrate negano questa possibilità vediamo il perchè.

    Transfer pricing: documentazione nazionale in lingua italiana

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto che la Documentazione Nazionale deve essere redatta in lingua italiana, in conformità con le normative italiane e con le linee guida OCSE, che lasciano agli stati nazionali la decisione sulla lingua della documentazione. 

    Anche se esistono semplificazioni per gli allegati della Documentazione Nazionale che possono essere presentati in altre lingue, ciò non implica un riconoscimento implicito della possibilità di presentare l'intera Documentazione Nazionale in inglese. 

    Pertanto, la richiesta dell'istante è stata respinta, e la domanda relativa all'estensione di tale possibilità alle altre società del gruppo è stata considerata assorbita e non trattata ulteriormente. 

    Nell'istanza la società fa presente che nell’assolvere l'onere di documentare la relativa policy attuata all'interno del gruppo, ha predisposto il “Master file” e la “Documentazione Nazionale” con le modalità e nei termini previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 360494 del 23 novembre 2020.

    La documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati è tuttavia prodotta in lingua inglese, in quanto lingua ufficiale del gruppo multinazionale. 

    Ma poiché nel caso in questione il provvedimento prevede che la “Documentazione Nazionale” debba essere redatta in lingua italiana (il solo “Master file” può essere presentato in una lingua diversa da quella locale), l'istante ha provveduto ad effettuare la sua traduzione, sostenendo quindi un specifico costo. 

    La società ha quindi chiesto all’Agenzia se, oltre al Master file, sia possibile presentare in lingua inglese anche la Documentazione nazionale.

    L’Agenzia ricorda prima di tutto il contenuto dell'articolo 1, comma 6, del Dlgs n. 471/97 (modificato dall'articolo 15 del Dlgs n. 158/2015), nel quale viene specificato che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito del cosiddetto transfer pricing e da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non viene applicata alcuna sanzione se il contribuente, nel corso dell’attività istruttoria, consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel già menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

    La disciplina in questione, quindi, non prevede un obbligo a carico del contribuente, ma un onere qualora scelga di aderire a tale facoltà in un'ottica di adempimento spontaneo ottenendo, al contempo, il beneficio in termini di esimente sanzionatoria. 

    Più in particolare, anche l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale del 14 maggio 2018 (Linee Guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) richiama il provvedimento del Direttore dell'Agenzia (il già citato provvedimento n. 360494 del 2020), in cui si stabilisce che la documentazione idonea è costituita da un documento denominato “Master file” e da un documento denominato “Documentazione Nazionale”. 

    In merito al requisito linguistico, il provvedimento indica che i due documenti debbano essere redatti in lingua italiana, ma il “Master file” può anche essere presentato in lingua inglese. 

    Allegati: