• Antiriciclaggio

    Titolarità effettiva: chi può accedere ai dati

    La bozza del nuovo Decreto legislativo con norme sull'antiriciclaggio e quindi sull'accesso ai dati dei titolari effettivi, approvato dal consiglio dei ministri in prima lettura il 10 marzo 2026 e ora all’esame del Parlamento per i pareri.

    Il testo interviene sulle norme che consentono l'accesso ai dati del titolare effettivo.

    La Sentenza della Corte di giustizia Ue (22 novembre 2022 – cause riunite C-37/20 e C-601/20) ha evidenziato l’invalidità della previsione contenuta nell’articolo 1, della V direttiva Antiriciclaggio, nella parte in cui imponeva agli Stati membri di garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva fossero accessibili in ogni caso al pubblico.

    L'accesso indiscriminato configura secondo la Corte UE un’ingerenza grave e sproporzionata nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

    Pertanto lo schema di decreto legislativo abroga la sezione II del Dm 11 marzo 2022, n. 55, che disciplinava appunto le modalità di accesso da parte del pubblico e riordina le modifica le norme sull’accesso alle informazioni sui titolari effettivi.

    Il DLgs. reca norme di recepimento degli articoli 11,12,13,15 della direttiva Ue 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

    Vediamo le novità sull'accesso ai dati per la titolarità effettiva.

    Informazioni titolarità effettiva: nuove regole in arrivo

    Come specificato nel comunicato stampa del Cdm che ha approvato il Decreto si recepiscono gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.

    Il decreto interviene sulla disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, al fine di migliorare la trasparenza degli assetti proprietari e di controllo di società, enti giuridici e trust: i nuovi articoli da 21-bis a 21-septies disciplinano in modo sistematico le modalità di consultazione delle informazioni. 

    In particolare, l’accesso è garantito alle autorità competenti tramite sistemi telematici dedicati che consentono una consultazione immediata e diretta delle informazioni

    Il decreto disciplina, inoltre, l’accesso da parte dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela. 

    L’accesso avviene mediante accreditamento presso la Camera di commercio competente ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria. 

    I soggetti obbligati possono designare delegati per la consultazione del registro e sono tenuti a segnalare eventuali incongruenze nei dati sulla titolarità effettiva.

    È inoltre introdotta una nuova disciplina per l’accesso alle informazioni da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, sulla base del criterio del legittimo interesse.

    Possono accedere ai dati, tra gli altri, giornalisti, enti del terzo settore, università e ricercatori, nonché soggetti che intendano instaurare rapporti economici o finanziari con un’impresa, qualora dimostrino un interesse connesso alla prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. 

    La verifica del legittimo interesse è affidata alle Camere di commercio, che decidono entro termini definiti e rilasciano, in caso di esito positivo, un certificato di accesso valido per tre anni.

    Il provvedimento prevede specifiche garanzie per la tutela dei titolari effettivi, consentendo di limitare o escludere l’accesso ai dati in presenza di circostanze eccezionali che possano esporre la persona a rischi gravi come frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché nei casi in cui il titolare effettivo sia minore d’età o persona incapace. Sono infine disciplinati i diritti di segreteria per la comunicazione e la consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, al fine di coprire i costi di gestione del registro.

    Il decreto modifica altresì il regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 del 2022, eliminando il riferimento all’accesso “del pubblico” e limitando la consultazione ai soggetti autorizzati o titolari di un legittimo interesse.

    In  sintesi e in attesa della approvazione definitiva del provvedimento le novità dovrebbero consentire tre canali di accesso ai dati:

    1. accesso privilegiato delle autorità,
    2. accesso dei soggetti obbligati
    3. accesso basato sul legittimo interesse.

  • Fatturazione elettronica

    Pagamento bollo fatture elettroniche I trimestre: scadenza 1° giugno

    Dal 15 aprile scorso le Entrate hanno reso disponibili gli elenchi delle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026, da gennaio a marzo.

    Su queste fatture è dovuta una imposta di bollo di 2 euro.

    Riepiloghiamo il calendario dell'anno 2026 in vista della prima scadenza del 31 maggio, che cadendo di domenica slitta al 1° giugno.

    E-fatture pimo trimestre: modifiche entro il 30 aprile

    Il 2026 vede la conferma del calendario per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.

    Dal 15 aprile le Entrate hanno reso disponibili i dati sul primo trimestre, elaborati in base allo SdI, modificabili entro il 30 aprile per versare entro il 1° giugno l'imposta di bollo dovuta dai contribuenti interessati.

    Qualora il totale dell'imposta da versare sia inferiore a eruo 5.000 è possibile differire il pagamento secondo il calendario di seguito riepilogato.

    In sintesi l’Agenzia delle Entrate esamina le fatture per la verifica di documenti che, seppur mancanti della casella bollo virtuale,  posseggono i requisiti per l’applicazione del bollo.

    Successivamente vengono resi disponibile due elenchi nel portale Fatture e Corrispettivi:

    • l’elenco A
    • e l’elenco B

    Sull'elenco B è possibile una revisione e integrazione da parte dei contribuenti secondo uno specifico calendario di scadenze.

    Come anticipato rispetto ai dati resi disponibili dal 15 aprile  è possibile intervenire entro il 30 aprile, ultimo giorno per apportare le modifiche utili al calcolo delle somme dovute definitivamente per il periodo che va da gennaio a marzo 2026.

    La prima scadenda per il bollo del I trimestre è il 31 maggio che essendo domenica va al 1° giugno che è lunedì.

    Periodo

    L'ADE pubblica glielenchi A e B (quest'ultimo modificabile)

    Data entro cui modificare  l'elenco B

    Importo dovuto visualizzabile dal

    Scadenda pagamento del dovuto 

    1° TRIM 

    15 aprile

    30 aprile

    15 maggio

    31 maggio

    2° TRIM

    15 luglio

    10 settembre

    20 settembre

    30 settembre

    3° TRIM

    15 ottobre

    31 ottobre

    15 novembre

    30 novembre

    4° TRIM

    15 gennaio dell’anno successivo

    31 gennaio dell’anno successivo

    15 febbraio dell’anno successivo

    28 febbraio dell’anno successivo

    Tanto per il primo che per il secondo trimestre, se l’imposta non supera la soglia di 5.000 euro è possibile pagare entro il periodo successivo come segue: 

    • se l’imposta di bollo del primo trimestre 2026 è di importo inferiore, sarà possibile procedere con il versamento entro il 30 settembre;
    • se l’imposta di bollo per il primo e secondo trimestre resterà ancora sotto i 5000 euro , il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre.

  • Enti no-profit

    Modello E ETS: alternativo a quello ordinario

    Con la Circolare n /2026 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulle novità per il rendiconto aggregato o Modello E per gli ETS.

    Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto del 18 febbraio 2026 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate annue non superiori a 60.000 euro.
    Il Ministero replica a dubbi inerenti vediamo il commento.

    Modello E enti del terzo settore: alternativo a quello ordinario

    Il Ministero riepiloga che sotto il profilo contenutistico il nuovo modello per cassa Modello E in forma aggregata costituisca una sintesi del modello di rendiconto per cassa “ordinario” identificato come modello “D” adottato con il D.M. del 5 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n.102 del 18 aprile 2020, senza apportare alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né tanto meno al sistema di rilevazione.

    Esso interviene infatti esclusivamente sull’esposizione dei dati contabili, che sono riportati a livello macroaggregato di sezione senza l’ulteriore declinazione nelle singole voci che compongono quest’ultima, mantenendo inalterata la corrispondenza con ciascuna delle sezioni in cui si struttura il rendiconto per cassa ordinario. 

    In ragione del carattere derivato del modello di rendiconto per cassa aggregato rispetto al rendiconto per cassa ordinario, il provvedimento in oggetto ha denominato modello “E” lo schema di rendiconto per cassa aggregato, a conferma della continuità con la modulistica adottata con il D.M. 5 marzo 2020, già citato in precedenza.
    Sotto il profilo soggettivo, detto modello, secondo quanto già anticipato nella circolare n.6/2024 di questo Ministero, può essere adottato da tutti gli ETS con entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro annui tranne, beninteso le imprese sociali e gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (per i quali si applica l’articolo 13, comma 5 del Codice del Terzo settore), indipendentemente dal possesso o meno della personalità giuridica, in coerenza con la ratio di semplificazione alla base della novella introdotta con la legge n. 104/2024.
    Il ricorso al modello adottato con il D.M. del 18 febbraio 2026 costituisce una facoltà per l’ETS legittimato al suo impiego, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2-bis del Codice (“il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata”): infatti, l’ETS,
    versando nella condizione dimensionale prevista, può optare per la scelta del rendiconto per cassa ordinario 
    o, stante la facoltatività del ricorso anche a tale opzione, del bilancio di esercizio economico- patrimoniale. 

    Se il ricorso all’opzione di cui all’articolo 13, comma 2-bis è rimessa alla scelta dell’ETS, per altro verso, una volta operata detta opzione, l’utilizzo della relativa modulistica è vincolante per l’ETS che non può pertanto discostarsi da essa.

    Rendiconto per cassa ETS: da quando si applica?

    L’articolo 3 del D.M. in oggetto prevede, in coerenza con l’esposta assenza di novità dei contenuti del modello “E”, rispetto al rendiconto per cassa ordinario, prevede che esso sia utilizzabile a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo in Gazzetta Ufficiale. 

    Il D.M. rende quindi agibile la facoltà prevista dall’articolo 13, comma 2-bis del CTS, pertanto:

    • per gli ETS che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, il modello ” E” sarà utilizzabile a partire dal rendiconto dell’esercizio che si chiuderà al 31/12/2026; 
    • per gli ETS, il cui esercizio finanziario sia iniziato ad esempio il 1° luglio o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all’esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno.

    Attenzione al fatto che, specifica il Ministero, un caso particolare concerne gli enti dotati di personalità giuridica ed entrate annue inferiori ai 60mila euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era già chiuso l’esercizio finanziario.

    Si deve ritenere che questi enti possono avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo a tale esercizio nella forma del rendiconto per cassa integrale sancita nel modello “D” allegato al sopra menzionato D.M. 5 marzo 2020, dovendosi escludere che il possesso della personalità giuridica, associato all’utilizzabilità del rendiconto per cassa in forma aggregata solo successivamente all’adozione del decreto attuativo citato in oggetto, generi in capo agli enti in parola l’obbligo di dover redigere il bilancio economico-patrimoniale ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Codice. 

  • Dichiarazione 730

    730/2026: redditi da pignoramento presso terzi

    Le Entrate hanno reso disponibile il Modello 730/2026 con anche le relative istruzioni per provvedere alla dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati per l'anno di imposta 2025.

    Tra i redditi da indicare nel modello vi sono anche quelli soggetti a tassazione separata da riportare nel quadro M.

    Vediamo come compilare nella sezione III C il rigo M81 per i redditi derivanti da procedure di pignoramento presso terzi.

    730/2026: redditi da pignoramento presso terzi

    Nel Quadro M del Modello 730/2026 nella sezione III C ci sono gli altri dati – Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi
    In tale sezione devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi.
    Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. 

    Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione. 

    Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C). Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione IV del quadro RM della dichiarazione Modello Redditi.
    Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo M81 (Redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l’eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.
    Se il reddito percepito nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione (ad es. interessi derivanti da conti correnti bancari assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento), ovvero non è possibile esporlo nella sezione IV del quadro RM del Modello Redditi PF (ad es. indennità
    di fine servizio, altre indennità e prestazioni in forma di capitale) compilare il rigo RM82 del Modello Redditi PF (Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell’imposta dovuta.

    In particolare, nel rigo M81 indicare:

    1. nella colonna 1 (Quadro – Rigo) il quadro e il rigo della dichiarazione nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
    2. nella colonna 2 (Numero modello), se sono stati compilati più moduli, il numero del modulo nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
    3. nella colonna 3 (Ritenute a tassazione ordinaria) l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione ordinaria;
    4. nella colonna 4 (Altre ritenute) l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione diversa da quella ordinaria.

  • Accertamento e controlli

    PVC e termini di impugnazione: per la Cassazione Ade e Ader sono enti distinti

    Con l’Ordinanza n. 5464 dell'11 marzo 2026, la Cassazione ha statuito che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono due enti pubblici e soggettivi giuridici distinti.

    Pertanto la notificazione della sentenza effettuata nei confronti di Ader, non fa scattare il termine breve di impugnazione per l'Agenzia delle Entrate. 

    Quest'ultima può notificare appello o ricorso per Cassazione nel termine di sei mesi.

    Vediamo i dettagli della pronuncia.

    PVC e termini di impugnazione: Ade e Ader sono enti distinti

    A seguito di un PVC della Finanza, l'Agenzia delle Entrate notificava a una società in nome collettivo un avviso di accertamento emesso a seguito di:

    • incongruenze riscontrate, 
    • costi non documentati 
    • antieconomicità pluriennale dell'attività, 

    con ricostruzione indiretta dei valori imponibili.  Venivano inviati avvisi anche a carico dei soci.

    I contribuenti presentavano ricorso a CTP che lo accoglieva, diversamente la CTR lo respingeva così da indurre i soci a ricorrere alla Cassazione.

    In particolare, la parte ricorrente riteneva nulla la sentenza d'appello, poiché non aveva dichiarato che la prima pronuncia come passata in giudicato per tardività dell'impugnazione dell'ufficio, dato il mancato rispetto del termine decadenziale di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, ex articoli 325 e 326 cpc. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso specificando che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono autonome Agenzie fiscali.

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Dl n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, e svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale.

    Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 Dl 193/2016 "al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1º luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità".

    Il passaggio di Ader ad ente pubblico economico lo indica appunto come distinto rispetto all'Agenzia delle entrate.

    La Cassazione conclude pertanto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico dotato di autonoma, anche rispetto all'Agenzia delle entrate, soggettività giuridica esercitata secondo le regole applicabili alle persone giuridiche di diritto privato.

    Pertanto la notificazione di una sentenza effettuata, ai fini del decorso del termine breve di 60 giorni, per quanto concerne le sentenze del giudice tributario, ad impugnare, all'Agenzia delle entrate Riscossione, anziché all'Agenzia delle entrate, non produce effetto rispetto a quest'ultima, che può continuare a beneficiare del termine lungo ex articolo 327 cpc, secondo cui "… l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".

  • Identità digitale

    Carta d’identità cartacea: addio dal 3 agosto

    A decorrere dal prossimo 3 agosto i cittadini italiani dovranno dire addio alla carta d'identità cartacea, a comunicarlo è il Ministero dell'Interno.

    Parallelamente, la Legge n 50/2026 di conversione del Decreto PNRR ha previsto validità illimitata per le C.I. degli ultrasettantenni.

    Vediamo come sostituire la C.I. cartace con la CIE,  la sua validità e come organizzarsi per tempo se si possiede ancora un documento col vecchio formato.

    Carta d’identità cartacea: addio dal 3 agosto 2026

    La Conferenza Stato Regioni  con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale evidenzia che dal 3 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo, pur se formalmente ancora in corso di validità, non potranno più essere utilizzate, nemmeno per l’espatrio

    Lo ha ribadito il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la con la Circolare n. 8/2026, facendo seguito a quanto già indicato con Circolare n. 76/2025

    Pertanto, in vista di tale scadenza è previsto un significativo incremento delle richieste di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento valido su tutto il territorio nazionale, nei Paesi dell’Unione europea e negli Stati con i quali vigono specifici accordi.

    Per prevenire disagi e contenere i tempi di attesa, il Ministero invita i Comuni ad adottare fin da subito misure organizzative straordinarie, quali, a titolo esemplificativo:

    • ampliamento degli orari di apertura degli sportelli e, ove possibile, attivazione di aperture dedicate;
    • incremento delle disponibilità di appuntamento tramite il sistema “Agenda CIE”, con gestione automatizzata delle cancellazioni;
    • predisposizione di una lista prioritaria per i cittadini ancora in possesso del documento cartaceo, al fine di favorirne la tempestiva sostituzione.

    Parallelamente, risulta fondamentale garantire un’adeguata informazione alla cittadinanza, attraverso i siti istituzionali, i canali social e appositi avvisi affissi presso gli uffici comunali.

    Si ricorda in particolare che:

    • la carta d’identità cartacea non sarà più utilizzabile a decorrere dal 3 agosto 2026, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento;
    • la sostituzione con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche anteriormente alla scadenza;
    • la richiesta di passaggio dal documento cartaceo alla CIE non è qualificata come rilascio di duplicato e, pertanto, non comporta l’applicazione del doppio dei diritti di segreteria.

    CIE 2026: come richiederla

    Il Ministero informa del fatto che è possibile richiedere l’emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE) presso il proprio Comune di residenza o domicilio oppure, in caso di cittadino italiano residente all’estero, presso il Consolato di riferimento.

    E' possibile prenotare un appuntamento presso i Comuni aderenti con il servizio di prenotazione online.

    In generale, la Carta di Identità Elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.

    Attualmente in vista della dismissione definitiva della carta di identità cartacea, prevista per il 3 agosto, è possibile richiedere la CIE anche se il proprio documento cartaceo è in corso di validità

    Il cittadino dovrà andare in Comune portando con sé una fototessera in formato cartaceo salvo che abbia fissato l’appuntamento tramite Agenda CIE e abbia caricato la fototessera in formato digitale.

    La fototessera dovrà essere nello stesso formato utilizzato per il passaporto

    Quando si fa la richiesta, se non si è già in possesso di una CIE, è consigliabile avere il codice fiscale o la tessera sanitaria, così da velocizzare le attività di registrazione.

    Per il rilascio della Carta di Identità Elettronica occorre versare la somma di € 16,79 oltre i diritti fissi e di segreteria qualora previsti. È importante conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta al Comune.

    Il cittadino, al momento della domanda:

    • in caso di primo rilascio esibisce all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso, dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
    • in caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
    • consegna all’operatore comunale il codice fiscale (presente anche sul retro della CIE) o il numero dell’appuntamento e il numero della ricevuta di pagamento della Carta, se già effettuato;
    • verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici presenti nell’anagrafe nazionale;
    • fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
    • indica la modalità di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo desiderato o ritiro in Comune) e comunica un’eventuale persona delegata al ritiro;
    • consegna all’operatore comunale la fotografia, se non l’ha già caricata tramite Agenda CIE;
    • procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali,
    • fornisce, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi;
    • firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale sui dati.

    CIE: validità per i cittadini

    La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:

    • 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età;
    • 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.

    Per i maggiorenni, la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.

    La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

    Attenzione al fatto che la Legge n 50/2026 di conversione del decreto PNRR ha previsto che la carta d’identità elettronica, rilasciata a soggetti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, abbia una durata illimitata (utilizzabile anche ai fini dell’espatrio), ferma restando la facoltà dell’interessato di richiederne il rinnovo dopo dieci anni per esigenze connesse al certificato di autenticazione.