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IVA 2026: rigo VA15, rimborso IVA e società di comodo
Il Modello IVA 2026 con le relative istruzioni viene pubblicato dalle Entrate il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio scarica qui: Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Ricordiamo che la scadenza è prossima e entro il 30 aprile, il modello andrà inviato telematicamente alle Entrate.
Tra le principali novità vi è quella che compare nel QUADRO VA per le società di comodo che recepisce la prassi comunicataria in materia, e in particolare quella espressa dalla Corte di Giustizia UE sulle società non operative con la Sentenza 7 marzo 2024, C-341/22.
Vediamo maggiori dettagli.
Società di comodo 2026: le novità nel Modello IVA
Le novità sulle società di comodo risalgono al 2025 e in particolare alla entrata in vigore del nuovo art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Ricordiamo che il legislatore, attraverso la disciplina delle società di comodo intende contrastare l’impiego strumentale di entità societarie formalmente costituite per l’esercizio di attività economiche, ma prive di una reale operatività, le quali vengono utilizzate, in concreto, per il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.
A tal fine, ha previsto un meccanismo di verifica denominato “test di operatività”, volto a misurare la congruità dei ricavi dichiarati rispetto a determinati parametri presuntivi.
L’esito di tale test, consente di qualificare la società come “operativa” o “non operativa”, con rilevanti conseguenze sotto il profilo impositivo, in particolare ai fini della determinazione del reddito minimo imponibile e dell’accesso a specifici regimi fiscali agevolativi.
In altri termini, il mancato superamento del test comporta l’attivazione automatica della presunzione legale di non operatività, con rilevanti conseguenze sul piano fiscale, tra cui sulla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES).
Per tutte le novità leggi anche: Le società di comodo: novità introdotte dal D.Lgs n. 192/2024 al reddito imponibile.
Nel Modello IVA 2026, da inviare entro il 30 aprile prossimo, figura una novità nel quadro VA, in particolare, nel rigo VA15 vi è la casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
In tale rigo non deve più essere specificata la durata della qualifica di società di comodo che comporta il divieto di detrazione dell’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione o persino la perdita definitiva del credito IVA annuale per le società risultanti di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due anni precedenti, se non hanno effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini IVA superiori all’importo determinato con il test di operatività.
La novità è che la casella contenuta nel rigo VA15 deve essere barrata dalle società che risultino non operative per segnalare tale specifica situazione.
Nel modello IVA 2026 la condizione di non operatività deve essere semplicemente segnalata ai sensi dell’ art. 30, legge 724/1994.
Con la circolare n. 8 del 2026 Assonime ha analizzato le novità del modello IVA 2026.
Secondo Assonime appunto il Modello IVA 2026 recepisce i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE in ordine al regime delle società non operative o “società di comodo”: che è stata dichiarata incompatibile con le nozioni di soggettività passiva e attività economica, di cui all’ art. 9 della Direttiva IVA e con il diritto alla detrazione, la limitazione al diritto di detrazione prevista per tali società dall’ art. 30, legge n. 724/1994, che è fondata esclusivamente sull’entità dei ricavi o dei proventi, in assenza di elementi oggettivi di frode o abuso.
Sempre sulle società di comodo la anche la Cassazione ha evidenziato un principio interessante nella pronuncia n 22887/2025, leggi Rimborso IVA per le società di comodo: principio della Cassazione con tutti gli approfondimenti sul rimborso IVA negato per motivi illegittimi.
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Iscrizione AIRE: le nuove regole 2026
L'Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Essa viene gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero.
Recentemente la Legge n 11 del 19 gennaio 2026 e in vigore dal 19 febbraio introduce nuove disposizioni in materi di anagrafe e di modalità di iscrizione all’AIRE.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.
AIRE: le nuove regole in vigore dal 2026
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e l’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) costituiscono l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno nel 2022.
L’ANPR è una banca-dati unitaria a livello nazionale che contiene le informazioni inserite e gestite dai Comuni.
Come specificato dal MInistero degli esteri il cittadino italiano che dichiara di risiedere all’estero viene registrato nello schedario consolare del Consolato competente territorialmente attraverso la sua richiesta di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che viene trasmessa al Comune di sua ultima residenza in Italia.
Il Comune procederà all’iscrizione del cittadino nella sezione AIRE e lo cancellerà dall’Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (APR).
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali, quali per esempio:
- votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum,
- votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo pressoi seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio
- richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
- rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli va consultata la sezione Patente di guida
Chi è obbligato ad iscriversi all’AIRE
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- i cittadini che già vi risiedono e non sono ancora iscritti;
Attenzione al fatto che NON devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;
- i lavoratori stagionali;
- i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e i loro familiari conviventi che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- Il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero e familiari conviventi;
- IL personale civile e i militari italiani in servizio presso gli uffici e i loro familiari conviventi e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Gli studenti che si trasferiscono all’estero per il periodo del corso di studi rimanendo a carico dei genitori e usufruendo dell’assistenza sanitaria in Italia, in quanto mantengono la propria dimora abituale in Italia.
Gli stessi dovranno informare l’Ufficio consolare competente della propria presenza nel Paese.
L’iscrizione all’AIRE è facoltativa per:
- i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione Europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
Iscrizione all’AIRE: come fare
La richiesta di iscrizione può essere effettuata per l’intero nucleo familiare attraverso il portale dei servizi consolari online chiamato Fast-It disponibile in lingua italiana ed inglese, all’interno del quale sono disponibili le “Domande Frequenti”
Per utilizzare il portale Fast It è necessario avere un indirizzo di posta elettronica.
È importante inserire i propri dati e l’indirizzo in modo esatto e completo insieme a tutti i documenti richiesti dal portale Fast-It.
La richiesta d’iscrizione all’AIRE non si intende automaticamente accettata: lo stato della pratica sarà aggiornato di volta in volta sul portale e verrà inviata all’interessato una notifica, anche tramite email, dell’effettivo completamento dell’iscrizione all’AIRE.
L’Ufficio consolare che riceve la richiesta d’iscrizione all’AIRE, una volta controllata l’esattezza della documentazione prodotta, registra il richiedente nello schedario consolare e trasmette la richiesta di iscrizione all’AIRE al Comune italiano di ultima residenza dell’istante entro 180 giorni.
L’aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) da parte del Comune può richiedere periodi di tempo variabili.
L’iscrizione decorre dalla data della presentazione della domanda completa.
Cancellazione dall’A.I.R.E.
La cancellazione dall’AIRE (art. 4. L. 470/88) viene effettuata dal Comune (eventualmente sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero):
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio,
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata,
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo,
- per perdita della cittadinanza italiana
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Rinnovo iscrizione dei CTU presso gli albi dei Tribunali: avviso del CNDCEC
Coon l'informativa n 59/2026 il Consiglio Nazionale dei Commercialisti comunica che il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul sito istituzionale alcuni chiarimenti in merito alla procedura per il rinnovo biennale dell’iscrizione dei CTU presso gli albi dei Tribunali.
Vediamo quali.
Rinnovo iscrizione CTU presso gli albi dei Tribunali: informativa del CNDCEC
Secondo la nota ministeriale la procedura per rinnovo dell’iscrizione sarà avviata per mezzo del portale “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari” solo dopo la comunicazione del Comitato del Tribunale presso il quale è avvenuta l’iscrizione, secondo le modalità previste dall’articolo 6 del DM n. 109/2023.
In base all’articolo 6, infatti, “in occasione della revisione dell’albo prevista dall’articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l’iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l’avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l’iscrizione. Per coloro che svolgono attività per le quali è prevista l’iscrizione all’ordine professionale, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell’ordine o collegio professionale di appartenenza”.
Pertanto, attenzione al fatto che il Portale permetterà all’utente di avviare la procedura di rinnovo solo in caso di formale comunicazione della relativa richiesta da parte del Tribunale.
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CPB 2026-2027: regole strutturali per gli ulteriori dati
Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA e della elaborazione della proposta di CPB per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, sono necessari ulteriori dati, oltre a quelli dichiarati dai contribuenti negli appositi modelli, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione. Le Entrate provvedono in modo strutturale.
Tali ulteriori dati sono resi disponibili ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate.
Con il Provvedimento n 115744 del 13 aprile le Entrate hanno pubblicato le regole per l'acquisizione puntuale o massiva da parte dei contribuenti interessati o dei loto intermediari.CPB 2026-2027: regole per gli ulteriori dati
Gli ulteriori dati sono anche funzionali per le finalità di semplificazione di cui al comma 4-ter dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
Al riguardo, il citato comma 4-ter, ha previsto che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, nell’ottica di semplificarne la relativa comunicazione.
Allegati:
A tal fine, la medesima disposizione ha previsto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuate, tra l’altro, le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.
Tanto premesso, il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero agli intermediari specificamente delegati, gli ulteriori dati in argomento.
Gli intermediari delegati con delega al cassetto fiscale o con delega unica ai servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati e per i quali richiedono tali dati.
L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica dell’attivazione della delega al cassetto fiscale o della delega unica ai servizi online di consultazione del cassetto fiscale delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale, comunicata con la ricevuta contenente l’esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei file trasmessi.
Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati attraverso la delega al cassetto fiscale o la delega unica all’utilizzo dei servizi online di consultazione del cassetto fiscale
delegato o di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Il provvedimento dispone, inoltre, che le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono gli ulteriori dati, nonché le specifiche tecniche secondo le quali sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori dati, sono pubblicate, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, per ciascun periodo d’ imposta. -
Passaporto 2026: tutte le regole per richiederlo
Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre scorso.
In questa guida completa viene spiegato:
- chi può richiederlo,
- come presentare la domanda,
- quali documenti sono necessari,
- quanto costa,
- e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.
Come richiedere il passaporto: procedura completa
La domanda può essere presentata:
- in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza o tramite le poste convenzionate (attenzione non tutti gli uffici postali sono abilitati),
- all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
- online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale https://passaportonline.poliziadistato.it/ tramite SPID o CIE
Nella fase di prenotazione è possibile richiedere un giorno ed un orario specifico, in base ai posti disponibili all'atto della pronotazione.
In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.
Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.Documenti necessari per richiedere il passaporto
Per presentare la domanda servono:
1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni).
2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.
3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:
- recenti (entro 6 mesi),
- a colori su sfondo bianco,
- con espressione neutra,
- occhi aperti e ben visibili,
- riprese frontali (no profilo),
- nitide, senza ombre o riflessi,
- di dimensione 35–40 mm,
- con volto che occupa il 70–80% dell’immagine
Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.
4. Ricevuta del pagamento di euro 42,70 con pagamento tramite PagoPA o Poste.
5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.
6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.
7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.
8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.
Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità
Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.
Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:
- presso un Ufficio Postale,
- tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA,
- presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento),
- online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP,
Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).
Rinnovo passaporto: non è più possibile
Con la legge n 11/2026 in vigore dal 19 febbraio scorso viene definitivamente eliminata la possibilità di “rinnovo”: il passaporto potrà solo essere rilasciato ex novo.
Sono inoltre aggiornate le regole su smarrimento e furto del passaporto, con procedure differenziate tra Italia ed estero.
- in Italia:
- obbligo di denuncia tempestiva e circostanziata alle autorità di polizia.
- all’estero:
- denuncia alle autorità locali di polizia;
- trasmissione della denuncia all’autorità competente al rilascio del passaporto;
- se la denuncia locale è impossibile o eccessivamente difficoltosa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa al consolato