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    Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità

    Con il pronto ordini n 25/2024 il CNDCEC si pronuncia in merito alle locazioni brevi a livello imprenditoriale.

    Con il quesito formulato lo scorso 26 febbraio, l’Ordine chiedeva di sapere come debba essere inquadrata, ai fini della incompatibilità con l’attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale al superamento della destinazione alla locazione breve, per ciascun periodo di imposta, di più di quattro appartamenti.  

    I dettagli nella risposta del consiglio nazionale.

    Locazione breve immobili e professioni di commercialista: cause di incompatibilità

    Il CNDCEC in riferimento alla fattispecie evidenziata, fornisce alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto. 

    Viene ricordato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.

    Di conseguenza l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.  

    Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”. 

    Al riguardo, come già osservato dall’Ordine richiedente, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta. 

    Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari

    Ne discende che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.                                                      

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    Nuovo Codice sanzioni Commercialisti: in vigore dal 18.04

    Il nuovo regolamento con il codice delle sanzioni disciplinari dei Commercialisti, datato 17 aprile 2024, pubblicato dal CNDCEC, si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione. Le norme si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti, di cui all’articolo 34 del decreto n. 139 del 2005 e ai tirocinanti.

    Il codice consta di 29 articoli e all'art 4 reca Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari e agli articoli seguenti vengono dettagliate.

    Codice sanzioni Commercialisti 2024: censura, sospensione, raziazione

    L'articolo 4 prevede che le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. 

    A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione.

    Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l’eventuale danno provocato.

    Nel caso di violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto è comminata la sanzione prevista per la violazione più grave, sulla quale può essere applicata l'aggravante di cui alla lett. a) dell'articolo 8.

    Le sanzioni previste dal codice delle disciplinari sono:

    • a) la censura;
    • b) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni; 
    • c) la radiazione dall’Albo. 

    Agli articoli 5,6,7vengono dettagliate.

    Censura.

    La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo, essa si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l’assenza di precedenti dell’iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione. 

    Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l’eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell’organo giudicante. 

    L’archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un richiamo all’interessato non avente natura di sanzione disciplinare e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti. 

    Sospensione dall’esercizio professionale.

    La sospensione dall’esercizio professionale consiste nell’inibizione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni. 

    La sospensione per un periodo non superiore a un anno si applica per le violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3.

    La sospensione per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di due anni si applica per le infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che comportino anche un significativo danno a terzi e all’immagine della professione. 

    Radiazione dall’Albo o dall’elenco speciale.

    La radiazione dall'Albo o dall’elenco, consiste nell’esclusione dall’Albo o dall’elenco speciale e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro Albo o elenco speciale su tutto il territorio nazionale. 

    La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo o nell’elenco speciale. 

    Il radiato dall’Albo o dall’elenco speciale può essere riammesso nei termini e condizioni previste dall’articolo 57 del decreto n. 139 del 2005.

    Attenzione al fatto che l'art 10 precisa che il provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione disciplinare deve essere motivato ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.

    Devono essere sempre considerate le circostanze attenuanti o aggravanti, se sussistenti, e di esse deve essere fornita ragione nella motivazione del provvedimento disciplinare con il quale le sanzioni disciplinari sono irrogate.

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    DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti

    Con un comunicato pubblicato in data 2 aprile sul proprio sito internet il CNDCEC esprime il proprio parere sulle criticità emerse dalla pubblicazione in gazzetta del DL n 39/2024.

    DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti

    Il CNDCEC evidenzia innanzitutto che  il Decreto-legge n. 39 del 29.03.2024 ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”. 

    A tal proposito la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale in una lettera inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo ha lo scopo di affrontare e risolvere le criticità che “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.

    Il presidente Elbano de Nuccio evidenzia che non può esimermi dal segnalarne alcune.

    In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. 

    Il medesimo articolo impedisce inoltre la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal primo al 4 aprile 2024.

    Malgrado, si comprendano le ragioni di tali previsioni, appare evidente che la disposizione è eccessivamente penalizzante, essendo determinante per la perdita delle agevolazioni, per errori commessi in buona fede

    De Nuccio aggiunge che "L’istituto della remissione in bonis è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.

    Inoltre, a commento dell'art 1comma 5 del DL n 39/2024, De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati. 

    Tale previsione porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. Appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

    La nota si conclude con l’auspicio che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge”.

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    Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile

    Dal 1 aprile entra in vigore il Nuovo codice deontologico dei Commercialisti.

    In particolare nella seduta del 22 febbraio il CNDCEC aveva approvato il nuovo codice per poi metterlo in consultazioni fino al 10.03.2024

    A seguito delle osservazioni pervenute si pubblica la versione definitiva del nuovo regolamanto, vediamo ulteriori dettagli.

    Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile

    La consultazione pubblica si è conclusa in data 10 marzo e sono pervenute molte osservazioni alla casella mail dedicata da parte di Ordini territoriali, associazioni di categoria e singoli iscritti. 

    Le principali novità del Codice sono quella relative alla nuova norma sull’equo compenso e quelle relative alla pubblicità e alla comunicazione. 

    Il presidente nazionale Elbano de Nuccio, nel ringraziare i colleghi, ha evidenziato come l’approvazione definitiva del nuovo Codice deontologico giunge alla fine di un importante percorso di ascolto della categoria.

    Sono state recepite alcune osservazioni di giovani Commercialisti relativamente al fatto che il nuovo codice non faccia distinzioni tra iscritti giovani e anziani, entrambi tenuti al rispetto reciproco.

    Il consigliere nazionale Pasquale Mazza, delegato alla deontologia, ha sottolineato come le modifiche apportate dopo la pubblica consultazione lasciano inalterati i principi, ma contribuiscono a renderli più chiari e intellegibili.

    Si segnala l'art 25 sull'equo compenso che recita testualmente:

    1. Nei rapporti regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al professionista:

    • a) di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;
    • b) che proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale, di informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

    2. Al fine di valutare se il compenso pattuito sia giusto, equo e proporzionato deve tenersi conto, caso per caso: 

    • a) del valore e natura della pratica; 
    • b) dell’importanza, difficoltà, complessità della pratica; 
    • c) delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; 
    • d) dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; 
    • e) dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; 
    • f) del pregio dell'opera prestata;
    • g) dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

    Allegati:
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    Approvazione Bilancio Enti locali 2024/2026: termine in scadenza il 15.03

    Viene publicato in GU n 303 del 30.12.2023 il Decreto dell'Interno del 22 dicembre che fa slittare al 15 marzo 2024 il termine per il bilancio di previsone degli enti locali.

    Visto  l'art.  151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze, e ritenuto di differire al 15 marzo 2024 il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio  di previsione 2024/2026, con il decreto in oggetto si provvede.

    Nel dettaglio, con l'art 1 del decreto 22 dicembre 2023 si prevede che il termine per  la  deliberazione  del  bilancio  di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali e' differito al 15 marzo 2024.
    Inoltre, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato  per  gli  enti   locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1. 

    E' bene evidenziare che nella Conferenza Stato-Città del 21 dicembre è stata deliberata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2024-2026 al 15 marzo 2024.
    La richiesta di proroga, formulata a novembre dall'Anci e dall'UPI, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione all'incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell'utilizzo delle risorse Covid, dall'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021, dai ritardi nell'erogazione delle anticipazioni per gli investimenti Pnrr con le connesse anticipazioni di cassa, cui si aggiungono i tagli indicati dalla legge di bilancio il cui riparto avverrà nel mese di gennaio.

    La proroga coinvolge anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall'ordinamento e finora non applicati.
    Va ricordato che la proroga in questione è la prima che interviene in vigenza del DM del 25 luglio 2023 che determina obblighi procedurali e tempistiche ai fini del processo di formazione dei bilanci locali 

    Infine la nota, evidenzia che sotto il profilo fiscale, due importanti entrate tributarie comunali godono di termini specifici per la deliberazione dei rispettivi atti, indipendenti dal termine ordinario o prorogato di deliberazione dei bilanci:

    Leggi: IRPEF 2024: le nuove aliquote e i nuovi termini per le addizionali

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    Quota iscrizione Albo commercialisti: obbligo anche per i sospesi

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 27/2024 chiarisce il caso del contributo per quota iscrizione di un commercialista sospeso.

    Veniva chiesto se l'obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione all'Albo debba essere adempiuto anche dall'iscritto destinatario di un provvedimento giudiziale di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

    Vediamo i chiarimenti del Consiglio Nazionale.

    Quota iscrizione Albo commercialisti: obbligo anche per i sospesi

    Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 139/2005 il Consiglio dell'Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco. 

    Il Consiglio ha pertanto una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l'appartenenza all'ordine medesimo e al conseguente esercizio della professione. 

    Nonostante l'utilizzo del nome ‘contributo', come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, esso ha natura di tassa e l'importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. 

    Di conseguenza, il pagamento della quota associativa, la quale matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell'albo o nell'elenco, è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo.

    Lo stato di "sospeso" determina per il professionista, che sia stato attinto dal provvedimento di sospensione, l'impedimento allo svolgimento della professione per tutto il periodo di tempo indicato nel provvedimento, sia esso sanzionatorio, ovvero disciplinare.

    Tuttavia, il mancato svolgimento dell'attività professionale durante il periodo in cui opera la sospensione non è certamente ostativo all'adempimento di obblighi ed oneri che si impongono al professionista in ragione del fatto di essere iscritto all'Albo professionale, atteso che la sospensione non determina, come nel caso della radiazione, l'estromissione dall'Albo in modo permanente, ma solo l'impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività professionale.

    Di conseguenza, come già indicato nel PO n. 168/20201, l'iscritto attinto da un provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività professionale deve continuare a versare all'Ordine di appartenenza la quota contributiva per l'iscrizione annua, dipendendo tale obbligo dalla mera iscrizione all'Albo, indipendentemente dall'esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta.

    Inoltre, si evidenzia che in base all'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005 l'inosservanza dell'obbligo di pagamento determina, osservate le forme del procedimento disciplinare, la sospensione dell'iscritto a tempo indeterminato, revocata quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute. 

    In base all'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.

    Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

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    Professione abusiva di Commercialista: la Cassazione evidenzia le attività riservate

    La Cassazione con l'Ordinanza n 3495 del 7 febbraio ha enunciato un principio rilevante contro l'abusivismo della professione di Dottore Commercialista.

    A sottolinearlo il CNDCEC con un comunicato stampa dell'8 febbraio con cui il presidente De Nuccio ha affermato:

    “Una ordinanza molto importante, che fa chiarezza sulla giurisprudenza relativa alle attività riservate alle professioni ordinistiche ed è molto esplicita su talune forme di esercizio abusivo della professione”.

    Il caso era quello di una srl che svolgeva attività tipiche della professione dei commercialisti per conto di un cliente in forza di un contratto, vediamo i dettagli.

    Professione abusiva di Commercialista: importante pronuncia della Cassazione

    Con l’Ordinanza n.3495/2024 la Cassazione ha replicato in una vicenda tra una snc ed una srl ai fini dell'annullamento di un contratto da queste stipulato, avente ad oggetto determinare attività che appunto secondo la Cassazione sono riservate a dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

    Una Srl svolgeva per contratto le seguenti attività:

    • compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali,
    • tenuta della contabilità, 
    • elaborazione delle buste paga, 
    • presentazione di istanze di annullamento in autotutela in campo fiscale, 
    • pagamento di imposte, 
    • elaborazione di studi di settore, 
    • disbrigo di pratiche presso la CCIA, 
    • cura dei rapporti previdenziali. 

    Secondo la Cassazione appunto, come anche evidenzia il comunicato stampa del CNDCEC a voce del presidente De Nuccio, si tratta di attività “riservate” ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro

    Per questo motivo la Cassazione ha sancito la nullità del contratto tra la Srl e l’azienda assistita una snc, dal momento che le suddette attività sono state evidentemente svolte da soggetti non iscritti in Albi professionali.

    La sentenza della Cassazione, secondo le parole dei Commercialisti rafforza la convinzione che le attività degli iscritti in Ordini professionali non debbano essere in alcun modo equiparate a quelle di iscritti ad Associazioni professionali.

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    Gestori crisi d’impresa: pagamento contributo iscrizione entro il 31.01

    Con informativa del 18 gennaio il CNDCEC ricorda che il 31 gennaio scade il versamento del contributo annuo pari a 50 euro ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; art. 8 decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75).

    Le istruzioni del Ministero della Giustizia.

    Albo Gestori crisi d'impresa: contributo annuo in scadenza il 31.01

    L’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 stabilisce che: “Per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione” 

    Il successivo comma 4 del menzionato art. 8, prevede che tale contributo debba essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno e l'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

    Per procedere, secondo le istruzioni del ministero della Giustizia, occorre accedere:

    Lo stesso Ministero aggiunge che, effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria.

    Al fine di evitare di incorrere in provvedimenti di sospensione dal menzionato albo, si ricorda che il termine per effettuare il versamento di 50 euro per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ex art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 è fissato al 31 gennaio 2024

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    Formazione continua Commercialisti: chiarimenti su crediti e-learning

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 14790 del 29 dicembre 2023, in merito al Nuovo Regolamento della Formazione continua dei Commercialisti in vigore dal 1.10.2023, a seguito di richiesta di chiarimenti specifica che: "Si conferma che il vigente Regolamento, ai fini del conseguimento dei crediti formativi, non prevede per gli eventi e-learning la somministrazione dei test di verifica della presenza e che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023; a ciò consegue che il riconoscimento dei cfp per la partecipazione agli eventi a distanza erogati nel corso di quest’anno è basato esclusivamente sui tempi di fruizione dell’evento, quale informazione risultante dal tracciato dalle piattaforme utilizzate.  

    In relazione agli eventi formativi a distanza svoltisi anteriormente all’approvazione del vigente Regolamento, non dovendo tenere conto del risultato dei test somministrati per la verifica della presenza, si invita l’Ordine a voler caricare sul portale CNDCEC, per ciascun evento, il file dei partecipanti aggiornato con l’indicazione di tutti i fruitori dell’evento e predisposto sulla base degli accessi e dei tempi di fruizione registrati dalla piattaforma utilizzata"

    Nuovo regolamento formazione continua commercialisti

    Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre il Nuovo Regolamento per la formazione continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

    In particolare, il 12 luglio 2023 il Ministro della Giustizia, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, ha espresso il parere positivo per l’approvazione del Regolamento per la formazione professionale continua adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023. 

    Il nuovo regolamento è in vigore dal 1 ottobre e tra le novità di rilievo ne spiccano due:

    • il fatto che l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell’albo e non più dall'anno successivo;
    • l'eliminazione del minimo dei 20 crediti annuali.

    Vediamo le altre modifiche.

    Regolamento formazione continua commercialisti: le novità dal 1.10.2023

    Con Informativa n. 119 datata 27 settembre il CNDCEC anticipava la pubblicazione del Nuovo regolamento per la formazione dei Commercialisti specificando le principali novità sui seguenti aspetti:

    1. eliminazione della differenza fra gli eventi di “formazione” ed eventi di «aggiornamento».
      La modifica introdotta non annulla le differenze esistenti tra le diverse iniziative formative, bensì rimodula il sistema di attribuzione dei crediti formativi, che per effetto delle previsioni del nuovo Regolamento matureranno esclusivamente in relazione alle ore di effettiva partecipazione ai corsi. L’eliminazione della differenza tra eventi di “formazione” e quelli di “aggiornamento”, inoltre, ha imposto la riformulazione dell’art. 7 volto a disciplinare il regime di equipollenza tra la formazione dei Commercialisti e quella posta in capo ai gestori della crisi degli OCC. Poiché il sistema di equipollenza richiamava gli eventi “di formazione” è stato ora specificato che l’equipollenza continuerà a trovare riconoscimento in presenza di corsi di almeno 12 ore, che abbiamo ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore; 
    2. eliminazione dei test di verifica della presenza per gli eventi e-learning sincroni e asincroni.
      Per effetto di tale modifica i crediti formativi saranno conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell’evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori. Tale regola subisce eccezioni solo in presenza degli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento. Per questi corsi i crediti formativi sono conseguiti solo se il test di verifica di apprendimento è superato con successo. Conseguentemente all’eliminazione dei test di verifica di presenza è stata eliminata anche la disposizione che prevedeva che il Consiglio Nazionale dovesse valutare preventivamente le piattaforme e-learning utilizzate dagli Ordini; 
    3. maturazione dei crediti formativi.
      All’art. 4 del nuovo Regolamento è stato precisato che gli iscritti maturano i crediti formativi in relazione all’effettiva durata di partecipazione agli eventi formativi, secondo il criterio 1ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti) = 1 CFP; 
    4. decorrenza dell’obbligo formativo. Nel nuovo Regolamento è previsto che per i nuovi iscritti nell’albo, per coloro che si trasferiscono dall’elenco speciale all’albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell’albo e non più dall'anno successivo. Per effetto delle disposizioni transitorie tale modifica sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2024; 
    5. riformulazione dell’obbligo formativo ed eliminazione del minimo di 20 crediti formativi annuali.
      La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio. La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione. L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali; 
    6. modifica dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento.
      Tutte le richieste di accreditamento degli eventi formativi organizzati dagli Ordini, dalle SAF o dai Soggetti autorizzati, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento; 
    7. formazione gratuita erogata dagli Ordini.
      Per gli Ordini territoriali che hanno fino a 200 iscritti è stata ridotta la quantità di formazione gratuita da erogare. Si è passati dalle attuali 30 ore annuali a 15 ore annuali; 
    8. riformulazione della procedura di accreditamento degli eventi dei Soggetti autorizzati e modifiche al sistema di contribuzione dei soggetti autorizzati.
      Il nuovo Regolamento FPC prevede che l’istruttoria per l’accreditamento degli eventi realizzati dai Soggetti autorizzati sia svolta direttamente dal Consiglio Nazionale e che per ciascun evento formativo chiesto in accreditamento, i Soggetti autorizzati versino al Consiglio Nazionale i seguenti contributi: 
      • a) per gli eventi a pagamento: euro 5,00 a partecipante iscritto nell’Albo, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l’accreditamento; 
      • b) per gli eventi gratuiti: euro 100,00 per ciascun evento presentato per l’accreditamento. Le somme incassate dal Consiglio Nazionale saranno successivamente redistribuite agli Ordini territoriali in base ad un sistema di ripartizione misto che prevede l’assegnazione – del 10% delle somme riscosse al Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti, – del 40% delle somme riscosse ai 132 Ordini territoriali esistenti in parti uguali, – del 50% delle somme riscosse agli Ordini territoriali in base al numero dei loro iscritti che hanno partecipato agli eventi dei Soggetti autorizzati; 
    9. autorizzazione dei soggetti terzi.
      Con il nuovo Regolamento sono state introdotte alcune modifiche ai requisiti che i Soggetti esterni devono possedere per poter ottenere l’autorizzazione ad erogare la formazione a favore degli iscritti nei nostri albi. In particolare, sono stati previsti specifici requisiti di onorabilità per gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili e per i rappresentanti legali, nonché per i componenti degli organi direttivi delle fondazioni e associazioni, anche sindacali di categoria; 
    10. modifiche all’elenco materie. 
      Sono state rinominate le materie del Gruppo B nel seguente modo “organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione” e inserita la lettera “B.5. Anticorruzione” che non costituisce materia obbligatoria 
    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    STP Commercialisti: morosità sulla quota d’iscrizione all’Albo

    Con il pronto ordini n 161 del 18 dicembre si replica ad una STP iscritta all'Albo dei Commercialisti che risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo annuale.

    Veniva domandato se tale SPT potesse essere sospesa ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005, il CNDCEC con il documento in oggetto esprime risposta affermativa.

    STP iscritta all'Albo: conseguenze in cado di morosità

    Il CNDCEC precisa che, l'obbligo di corresponsione del contributo annuale al Consiglio dell'Ordine previsto dall'art. 12, co. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 139/2005 discende dall'iscrizione nell'Albo. 

    Di conseguenza, il detto obbligo ricade su tutti i soggetti iscritti all'Albo, siano essi professionisti individuali o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 L. 183/2011. 

    Al pari dei professionisti individuali, l'iscrizione nell'Albo della STP che svolga attività oggetto della professione di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 139/2005 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione in forma societaria.

    Ne consegue che, la loro posizione è equiparata a quella di qualunque iscritto anche in relazione all'ipotesi di morosità a cui dovrà conseguire la sanzione della sospensione.

    Concludendo, viene chiarito che ai sensi del co. 7 dell'art. 10 della L. n. 183/2011 la STP è anche soggetta al regime disciplinare dell'ordine a cui è iscritta, al pari dei soci professionisti pure ivi iscritti.

    Quota 2024 iscrizione STP Albo Commercialisti: gli importi

    • Il Consiglio Nazionale nella seduta del 31 ottobre 2023 ha deliberato di determinare la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, come segue: 
    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età 
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Leggi anche Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024 per approfondimenti sulle scadenze 2024