• Diritti d'Autore

    Bando Marchi+: risorse esaurite al 22.11

    Dal 21.11 sono partite le domande, fino ad esaurimento risorse, per il bando marchi+.

    In data 22 novembre il MIMIT informa che a causa del consistente numero di progetti è stata chiusa la procedura telematica per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità 2023. 

    Ricordiamo che con Avviso n 359 di agosto 2023 il MIMT pubblicava le regole per la misura agevolativa nota come Marchi + per supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:

    • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
    • Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.

    Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a euro 2 milioni.

    Bando Marchi+: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

    • a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
    • b. avere sede legale e operativa in Italia;
    • c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
    • d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
    • e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
    • f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
    • g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
    • h. per la misura A:
      • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
        nonché
      • aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
    • i. per la Misura B:
      • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, almeno una delle seguenti attività:
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
        il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
        nonché
      • aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI(Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione delladomanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione

    Bando Marchi+: presenta la domanda

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu23.it a partire dalle ore 9:30 del 21 novembre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

    Attenzione al fatto che si tratta di una procedura a sportello.

    La domanda di partecipazione è così articolata:

    • Liberatoria privacy;
    • Sezione anagrafica impresa richiedente;
    • Oggetto dell’agevolazione;
    • Titolari;
    • Servizi specialistici;
    • Importo dell’agevolazione;
    • Allegati.
  • Diritti d'Autore

    Codice della proprietà industriale: le linee guida del MIMIT

    Con un comunicato datato 30 settembre il MIMIT informa della firma del decreto interministeriale riguardante l'adozione delle linee guida previste dall'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale.

    Scarica qui le Linee Guida

    Si tratta, sottolinea il Ministero, dell'ultimo atto necessario per il conseguimento della milestone MIMIT del Piano nazionale di ripresa e di resilienza.

    Viene precisato inoltre che, la riforma della proprietà industriale è stata raggiunta sia:

    Si riepiloga che, le novità introdotte permetteranno:

    • alle imprese, 
    • alle Università, 
    • agli Enti di ricerca 
    • ed agli IRCSS 

    di collaborare in modo sempre più sinergico all’interno del sistema ricerca ed innovazione, mediante un più agevole accesso alla proprietà industriale.
    Inoltre, è stato abolito il cosiddetto “professor’s privilege”, ribaltando l’approccio della precedente versione dell’articolo 65 che assegnava la titolarità delle invenzioni ai ricercatori che le avevano sviluppate. 

    La titolarità è stata trasferita alla struttura di appartenenza dell’inventore

    Il ricercatore può autonomamente depositare la domanda di brevetto solo in caso di inerzia da parte della struttura di appartenenza.

    Le strutture di ricerca potranno così innestare virtuosi processi di valorizzazione delle innovazioni e trasferimento tecnologico, anche a vantaggio della competitività del Sistema Paese

    Viene specificato che, questo ha un doppio intento: 

    • da un lato allineare l’Italia al resto dei principali Paesi occidentali, 
    • dall’altro rendere concreto l’obiettivo del dialogo tra il mondo della ricerca pubblica e quello produttivo, con ricadute sulla valorizzazione delle nuove tecnologie.

    La riforma valorizza, quindi, la collaborazione tra Università, Enti pubblici di ricerca e IRCSS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) con le imprese .

    Si specifica che il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    Leggi: Codice proprietà industriale: in vigore le novità sull'imposta di bollo con altri approfondimenti

    Allegati:
  • Diritti d'Autore

    Codice proprietà industriale: in vigore le novità sull’imposta di bollo

    Dal 23 agosto sono in vigore le nuove regole per l'imposta di bollo previste dalla legge n 102/2023 pubblicata in GU n 184 dell'8 agosto con modifiche al codice della proprietà industriale.

    In particolare si tratta dei nuovi importi dovuti per l’imposta di bollo applicabile alle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, trasmesse telematicamente o consegnate su supporto informatico alle Camere di commercio e all’Ufficio brevetti e marchi.

    Codice proprietà industriale: alcune delle novità

    Come annunciato già dal MIMIT in data 19 luglio la riforma, approvata a larga maggioranza, rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed è di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Il provvedimento, in vigore dal 23 agosto, prevede, tra l'altro, che anche in Italia, come nel resto dei principali Paesi occidentali, il brevetto originato dalla ricerca svolta dai ricercatori di:

    • Università, 
    • Enti pubblici di ricerca,
    • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

    sarà di titolarità della struttura.  

    Ciò renderà più agevole i percorsi di trasferimento tecnologico ed anche di valorizzazione delle invenzioni. 

    Inoltre, con il nuovo articolo 65, si norma la disciplina delle invenzioni che sono generate dall’attività di ricerca finanziata dalle imprese sulla base di criteri che saranno fissati entro 60 giorni dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca.

    Sinteticamente, si evidenzia che, tra le novità introdotte dalla riforma vi sono:

    • la possibilità di ottenere una protezione ad hoc per i disegni e i modelli presentati nell’ambito di fiere, nazionali ed internazionali; 
    • l’attenzione alla lotta alla contraffazione, con la previsione della possibilità di sequestrare prodotti contraffatti esposti nelle fiere,
    • il rafforzamento del sistema dei presidi a tutela delle indicazioni geografiche, patrimonio di fondamentale importanza per l’Italia, con l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile attivare il procedimento di opposizione contro marchi imitativi delle DOP, da sempre vanto del Made in Italy.

    Altra novità importante è l’introduzione della possibilità di pagare le tasse di deposito dei brevetti non solo contestualmente alla presentazione della domanda di brevetto, ma anche successivamente, aspetto questo di particolare interesse per le imprese anche in un’ottica di attrazione degli investimenti.

    Codice proprietà industriale: come cambia l'imposta di bollo

    In merito alla imposta di bollo dovuta per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presso le Camere di commercio e l’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico, si interviene con l'articolo 31 della legge. 

    Apportando all'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'articolo introduce le seguenti modificazioni:

    • aumento da 42,00 a 48,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
    • diminuzione da 20,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegatouno o più dei seguenti documenti:
      • lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
      • richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
      • rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis));
    • diminuzione da 85,00 a 80,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b));
    • aumento da 15,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)).
  • Diritti d'Autore

    Diritto d’autore su software: i compensi per concessione d’uso sono canone

    Con Principio di diritto n. 5 del 20 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla qualificazione di compensi per l'uso o la concessione in uso di software ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    In particolare le entrate ricordano innanzitutto che, secondo la legislazione italiana, le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, nonché i diritti sui programmi informatici sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore (cfr. legge 22 aprile 1941, n. 633). 

    L'articolo 2, n. 8, di tale legge include tra le opere protette ''i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore''. 

    Ai sensi dell'articolo 23, comma  2,  lettera  c)  del TUIR', i  compensi  percepiti  per l'utilizzazione di opere dell'ingegno si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti ivi residenti o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. 

    L'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che i compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del TUIR, corrisposti a non residenti, sono soggetti ad una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare

    La normativa nazionale, spiega l'Agenzia, deve essere coordinata con quella convenzionale, ove esistente, la cui prevalenza sull'ordinamento interno è ammessa dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973, oltre ad essere stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale. 

    In particolare, l'agenzia specifica che, per quanto qui di interesse, rileva l'articolo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia rubricato ''Canoni'' (nella maggioranza dei Trattati conclusi dal nostro Paese, si tratta dell'articolo 12 corrispondente al medesimo articolo del Modello OCSE) che tipicamente include tra le ''royalties'', tra gli altri, i compensi corrisposti per l'uso o la concessione in  uso  di  un  diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.

    Sul punto, il Commentario all'articolo 12 del Modello OCSE chiarisce, al paragrafo 12.2 che il carattere dei pagamenti in transazioni che riguardano il trasferimento di software dipende dalla natura dei diritti che il cessionario acquisisce, precisando altresì, che i diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale. 

    Il successivo paragrafo 13.1 precisa che i pagamenti effettuati per l'acquisizione di diritti parziali sul diritto d'autore rappresentano un canone per il quale il corrispettivo viene riconosciuto per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l'utilizzo del programma costituirebbe una violazione del diritto d'autore. 

    Come chiarito nella risoluzione 3 aprile 2008, n. 128, in queste circostanze, i pagamenti sono effettuati a fronte della concessione in uso del diritto di autore sul programma (cioè lo sfruttamento di diritti che altrimenti apparterrebbero esclusivamente al titolare del diritto di autore).

    Le entrate, tanto premesso, chiariscono che tenuto conto dell'ordinamento italiano e dei chiarimenti resi nel Commentario al Modello OCSE, i compensi corrisposti per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d'autore, vengano regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dalla pertinente norma del Trattato.

  • Diritti d'Autore

    Procedimento di nullità e decadenza marchi: le regole nel Decreto n 180 del MISE

    Il prossimo 29 dicembre 2022 entra in vigore il Decreto 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in GU 279 del 29 novembre 2022 con le modifiche al decreto di attuazione del codice della proprietà industriale ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi. Si detta la disciplina relativa all’istanza di decadenza, nullità o trasferimento. 

    In particolare, viene previsto che i soggetti legittimati possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.

    Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.

    Istanza di nullità o decadenza marchi: cose contiene

    L'istanza deve contenere:

    • a) l'identificazione dell'istante e del suo eventuale rappresentante mediante l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell'ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l'elezione di domicilio;
    • b) l'identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza, mediante l'indicazione:
      1. 1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorità e data di registrazione;
      2. 2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali è proposta l'istanza;
    • c) i motivi su cui si basa l'istanza di decadenza o di nullità;
    • d) la firma dell'istante o del suo rappresentante.

    Inoltre, per un marchio o diritto anteriore l'istanza deve contenere:

    • a) nel caso di marchi anteriori registrati:
      1. 1) l'indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell'Unione europea o internazionale che designa l'Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorità o preesistenza e di registrazione;
      2. 2) se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;
    • b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti la rappresentazione del marchio e l'indicazione dell'estensione geografica di tale notorietà;
    • c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:
      1. 1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a);
      2. 2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto;
    • d) nel caso dei diritti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice:
      1. 1) l'indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d'origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialità tradizionale garantita, denominazione di varietà vegetale registrata;
      2. 2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione;
      3. 3) l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.

    L'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza, accertato il pagamento dei diritti di deposito la cui copia di versamento deve essere allegata alla presentazione.

    Successivamente lo stesso ufficio ricevente comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.

    In assenza di accordo l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni.

    Decorso il termine assegnato:

    a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è sempre soggetta alla verifica di ammissibilità;

    b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.

    Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.

  • Diritti d'Autore

    Codice Proprietà Industriale: le novità nel DDL approvato ieri

    Con notizia pubblicata sul proprio sito internet  in data 7 aprile 2022 il MISE informa della partenza dell'iter parlamentare del DDL sul codice della proprietà industriale.

    Si tratta di un intervento organico di tutela che punta a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l’uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo.

    Nel disegno di legge di revisione del Codice di proprietà industriale, approvato ieri al Consiglio dei ministri, che si inquadra all’interno del Piano strategico di riforma del sistema della proprietà industriale definito dal ministro Giancarlo Giorgetti, sono stati anche destinati 30 milioni di euro dal PNRR.

    "Con l’approvazione di questo provvedimento si raggiunge un’altra importante tappa dell’azione del Governo e del Mise per promuovere la cultura dell’innovazione e degli strumenti a difesa dei diritti di proprietà industriale che, attraverso la protezione delle idee e delle invenzioni, assicurano alle imprese del made in Italy un importante vantaggio competitivo sui mercati", dichiara il ministro Giorgetti.

    Con questi interventi l’Italia è stata infatti tra i paesi europei all'avanguardia nel rispondere all’impulso della Commissione europea formulato con il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza. 

    Come specificato dallo stesso comunicato del MISE, tra le novità introdotte con la revisione del Codice:

    • una maggiore semplificazione e digitalizzazione nelle procedure amministrative dinanzi all'Uibm, 
    • la protezione temporanea di disegni e modelli nell'ambito delle fiere, 
    • la possibilità di posticipare il pagamento delle tasse brevettuali riconoscendo la protezione fin dalla data di presentazione della domanda, il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato 
    • nonché un rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti rispetto a fenomeni imitativi.
  • Diritti d'Autore

    Diritti d’autore: più tutela per autori e artisti con il DLgs 181/2021

    Pubblicato in GU n 284 del 29 novembre il decreto legislativo n 181 dell'8 novembre 2021 in materia di diritti d'autore.

    Ricordiamo la sintesi delle novità apportate alla norma con il recepimento della Direttiva UE a tutela di autori e artisti.

    L’Italia recepisce la direttiva copyright e rafforza la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all’era digitale” aveva dichiarato Franceschini nel comunicato stampa datato 4 novembre 2021.

    Il decreto legislativo approvato dal Cdm per recepire la Direttiva europea sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale viene approvato in via definitiva tenendo conto di alcune delle osservazioni espresse dalle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato.

    L'obiettivo delle nuove norme è quello di adattare la legge sul diritto d’autore all'ambiente digitale contemporaneo così da garantire maggiori tutele ai titolari dei diritti e, allo stesso tempo, nuove opportunità per l’industria creativa. 

    Il testo è il frutto di un intenso lavoro con il Dipartimento per l’editoria e le altre amministrazioni coinvolte, nonché di un costante dialogo con le associazioni e le rappresentanze di categoria del settore.

    Diritti d'autore: la sintesi delle nuove norme con recepimento della Direttiva UE

    E' introdotta la responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in relazione ai contenuti caricati dai loro utenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi e la conseguente remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento online delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i contenuti caricati dagli utenti. 

    Per il medesimo fine è introdotto un nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di giornali in relazione all'uso delle opere giornalistiche diffuse dai prestatori di servizi online. 

    Inoltre, si interviene a regolamentare alcuni aspetti dei rapporti che intercorrono tra i titolari dei diritti e i loro produttori ed editori, tradizionalmente rimessi alla libera contrattazione delle parti. Ciò in considerazione dello squilibrio di forza contrattuale che intercorre tra le stesse. 

    Più precisamente, è introdotto a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti.
    Per quanto riguarda l'utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore, le eccezioni che consentono tali utilizzi sono state aggiornate e adattate ai cambiamenti tecnologici per consentire gli utilizzi online e transfrontalieri. 

    Attualmente esistono eccezioni al diritto d'autore per i settori dell'istruzione, della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale, ma gli utilizzi digitali non sono previsti dalle norme in vigore, che risalgono al 2001.
    Ecco alcune delle principali modifiche adottate a seguito del recepimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari:
    Sfruttamento delle opere musicali in streaming
    È stato chiarito che gli artisti interpreti e esecutori di fonogrammi, in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattuali. Si vogliono in tal modo assicurare compensi adeguati agli artisti del settore musicale, garantendo che le entrate generate dallo sfruttamento delle opere musicali in streaming non siano distribuite in modo sproporzionato.
    Ammissibilità della remunerazione forfettaria

    È stato previsto che in alcuni limitati casi la remunerazione di autori e artisti, anziché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento delle loro opere, può essere realizzata in modo forfettario.
    Obbligo di trasparenza

    È stato previsto che l’obbligo di informazione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti possa essere assolto, oltre che in via diretta nei confronti dei titolari dei diritti, nei confronti delle imprese di intermediazione. A tutela degli interessi dei soggetti obbligati, è stato disposto che le informazioni vadano fornite con cadenza almeno semestrale (anziché trimestrale) e sono state introdotte maggiori garanzie ai fini della riservatezza delle informazioni fornite.
    Ruolo AGCOM nella definizione delle remunerazioni 

    È stato previsto che, in difetto di accordo tra le parti, l’entità della remunerazione dovuta è definita dall’AGCOM (anziché dal collegio arbitrale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945).
    Ampliamento delle categorie titolari di diritti 

    È stato dato riconoscimento anche alle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori.

  • Diritti d'Autore

    Influencer e diritti di immagine: imponibili quando l’attività è prestata in Italia

    Con Risposta a interpello n 700 dell'11 ottobre 2021 le Entrate approfondiscono il caso dei compensi versati a modelli e influencer da soggetto non residente nel territorio dello stato.

    In particolare, si chiarisce che i compensi percepiti da:

    • modelli (indossatori e indossatrici)
    • testimonial (attori cantanti e influencer)

    per la partecipazione a una sessione di photo shooting e per la cessione dei relativi diritti d’immagine è reddito di lavoro autonomo e, se percepito da non residenti, è tassabile in Italia se lo shooting è svolto in Italia a prescindere dal luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento del diritto all’immagine.

    Diritti dell'immagine come sono tassati

    Le Entrate chiariscono che secondo l'ordinamento tributario, i compensi erogati a "modelli" professionisti per l'esecuzione di sessioni di photo shooting e i compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del TUIR in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità richiesti dalla citata disposizione. 

    Entrambe le tipologie di compensi, infatti, sono strettamente riconducibili all'attività professionale di modello, in quanto quest'ultimo, come peraltro anche evidenziato dall'Istante, oltre a esercitare l'attività di indossatore nell'ambito di sfilate di moda, presta altresì la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali. 

    Con specifico riferimento ai soggetti non residenti, l'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia. 

    Nel caso in esame, posto che le sessioni di photo shooting sono svolte in Italia e data la precisata natura di redditi di lavoro autonomo sia dei compensi corrisposti dall' Istante ai "modelli" non residenti per le suddette sessioni che dei compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine, i compensi medesimi sono territorialmente rilevanti in Italia.

    Nella risposta a interpello del 3 marzo 2021, n. 139, relativamente ad analoga fattispecie, è stato precisato che, ai fini territoriali, deve aversi riguardo al luogo di svolgimento dell'attività artistica o professionale cui i proventi medesimi sono correlati e, cioè, l'Italia (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), a nulla rilevando il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento economico del diritto all'immagine. 

    E' stato inoltre domandato se:

    • il soggetto istante che eroga i compensi, 
    • non residente in Italia e non operante per il tramite di una stabile organizzazione, 
    • sia tenuta ad effettuare gli adempimenti del sostituto d'imposta in presenza del presupposto impositivo.

    Le Entrate precisano che i redditi di lavoro autonomo rientrano fra quelli soggetti a ritenuta alla fonte in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, ove corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta in base all'articolo 23 del medesimo d.P.R.. 

    I redditi di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dal citato articolo 25, comma 2, ove corrisposti a soggetti non residenti, subiscono una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 30%.

    Le società ed enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ne sono, in linea di principio, oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. 

    Tale principio, implica che il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d'imposta. 

    Pertanto, l'Istante, non avendo una stabile organizzazione in Italia, non sarà tenuta ad applicare alcuna ritenuta sulle somme corrisposte ai "modelli" e ai testimonials non residenti.

    Allegati:
  • Diritti d'Autore

    Contributo autori e interpreti: firmato il decreto con modalità attuative

    Firmato dai Ministri della Cultura e dell'Economia il Decreto n 311 del 17 agosto 2021 recante disposizioni attuative dell’articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, per l’anno finanziario 2021 

    Il decreto disciplina le modalità di ripartizione e l'erogazione delle risorse a favore:

    • degli autori, 
    • degli artisti interpreti ed esecutori 
    • e dei lavoratori autonomi 

    che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di seguito “OGC/EGI”

    La quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge n. 633 del 1941, dei compensi incassati nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, pari a 12.070.390,22 euro è così ripartita

    a) il 45 %, pari a euro 5.431.675,599 è destinato agli autori; 

    b) il 45 %, pari a euro 5.431.675,599 è destinato agli artisti interpreti ed esecutori; 

    c) il 10 %, pari a euro 1.207.039,022 è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli OGC/EGI

    Contributo agli autori

    Il beneficio è riconosciuto a:

    • soggetti maggiorenni, 
    • residenti in Italia alla data del decreto
    • percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia
    • in possesso dei seguenti requisiti, riferiti all’anno 2019: 
      • a) reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro; 
      • b) reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro. 
      • Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità pari al 50% del reddito autorale liquidato nel 2019, per un importo massimo di euro 4.000,00 e fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

    Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, i soggetti interessati presentano alla Società italiana autori e editori Siae apposita domanda, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sui siti:

    Siae, www.siae.it

    Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, www.librari.beniculturali.it

    La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti, dalla dichiarazione dei redditi del 2020 riferita all’anno fiscale 2019, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

    Nella domanda va, altresì, indicato se sia stato conferito o meno il mandato per la gestione dei diritti ad un organismo di gestione collettiva, con la relativa denominazione, e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico

    Contributo agli interpreti ed esecutori

    Il beneficio è riconosciuto a:

    • soggetti maggiorenni, 
    • residenti in Italia alla data del decreto 
    • percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia 
    • in possesso dei seguenti requisiti:
      • a) reddito complessivo lordo nell’anno 2019 non superiore a 20.000 euro; 
      • b) quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell’anno 2019, ovvero 
      • c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), nel caso di artisti rappresentati da OGC/EGI abilitati, aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 4 fonogrammi o 4 puntate di serie televisive o 1 opera cinematografica negli anni 2019 e 2020.

    Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio. 

    Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, i soggetti interessati presentano alla Siae apposita domanda, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile 

    La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all’articolo 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi del 2020 riferita all’anno fiscale 2019, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande devono altresì contenere l’indicazione dell’OGC/EGI di appartenenza e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico.

    Gli artisti che non hanno conferito mandato ad alcun OGC/EGI devono comunque indicarne uno tra quelli abilitati, al fine di ottenere l’erogazione del contributo, senza obbligo di iscrizione

    Allegati:
  • Diritti d'Autore

    Tutela proprietà intellettuale: come richiedere l’intervento delle Dogane

    Con Determinazione n 288978 del 6 agosto 2021 le Dogane specificano come compilare il formulario ex art 6 paragrafo 3 del regolamento europeo n 608/2013 tramite il portale FALSTAFF di ADM da parte degli operatori legittimati a presentare l'istanza di intervento dell'autorità doganale per consentire un tempestivo intervento degli uffici a tutela del diritto di proprietà intellettuale.

    In particolare, il paragrafo 3 prevede che il richiedente fornisca le informazioni seguenti all'interno del formulario:

    a) dati riguardanti il richiedente;

    b) lo status del richiedente, ai sensi dell'articolo 3;

    c) documenti che forniscono le prove al servizio doganale competente che il richiedente ha facoltà di presentare la domanda;

    d) ove il richiedente presenti la domanda tramite un rappresentante, i dati delle persone che lo rappresentano e le prove dei poteri di rappresentanza di tale persona, in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda è presentata;

    e) il diritto o i diritti di proprietà intellettuale da tutelare;

    f) nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l'intervento delle autorità doganali;

    g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, marcature quali codici a barre e immagini;

    h) le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di individuare prontamente le merci in questione;

    i) informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, quali i dati relativi ai distributori autorizzati;

    j) se le informazioni fornite in conformità delle lettere g), h) o i) del presente paragrafo devono essere contrassegnate dalla menzione "trattamento riservato" ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5;

    k) le generalità di ogni rappresentante designato dal richiedente per assumere la responsabilità degli aspetti giuridici e tecnici;

    l) un impegno del richiedente a notificare al servizio doganale competente qualsiasi situazione di cui all'articolo 15;

    m) l'impegno del richiedente a trasmettere e aggiornare tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;

    n) l'impegno del richiedente ad assumersi responsabilità alle condizioni stabilite all'articolo 28;

    o) l'impegno del richiedente a sostenere i costi di cui all'articolo 29 alle condizioni stabilite nello stesso articolo;

    p) l'accordo del richiedente sul fatto che i dati da lui forniti potranno essere trattati dalla Commissione e dagli Stati membri;

    q) se il richiedente chiede il ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 e, ove richiesto dalle autorità doganali, se accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura.

    Le Dogane specificano che qualora, al ricevimento di una istanza, il servizio doganale competente – Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane di ADM – ritenga che la stessa sia priva di tutte le informazioni richieste dall’art. 6, paragrafo 3 del Regolamento in questione, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del medesimo Regolamento, sospende l’accettazione della domanda e sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta.

    Inoltre, sono accettate le sole domande che valorizzano i campi obbligatori in maniera corretta e integrale. 

    Attenzione va prestata al fatto che le domande prive delle informazioni obbligatorie sono respinte. Infine, si chiarisce che nei casi in cui le istanze siano prive delle ulteriori informazioni facoltative richieste, l’Agenzia non assicura effettività alla tutela del diritto di proprietà intellettuale.

    Allegati: