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Redditi PF 2024: quadro RQ e imposta riallineamento magazzino
Con Provvedimento n 68687 del 28 febbraio le entrate hanno approvato il Modello redditi PF 2024 e le relative istruzioni.
Tra le novità si segnala nel quadro RQ del Modello redditi PF 3 è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni, che consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva sui redditi e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Redditi PF 2024: quadro RQ sezione XXVII
Per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d’impresa OIC adopter, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR (art. 1, commi da 78 a 84, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 Legge di Bilancio 2024.)
L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonchè mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
L’adeguamento comporta, in caso di eliminazione di valori o in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP, inoltre, in caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto come determinati nella presente sezione.
I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.

In caso di eliminazione di valori delle esistenze iniziali:
- nel rigo RQ110, va indicato:
- in colonna 1, l’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
- in colonna 2, l’aliquota media dell’imposta sul valore aggiunto riferibile all’anno 2023; L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
- in colonna 3, l’imposta dovuta pari all’aliquota di colonna 2 applicata all’importo di colonna 1;
- nel rigo RQ111, va indicato:
- in colonna 1, l’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
- in colonna 2, il valore eliminato delle esistenze iniziali;
- in colonna 3, l’ammontare pari alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2;
- in colonna 4, l’imposta dovuta, pari al 18 per cento applicato all’importo di colonna 3;
In caso di iscrizione di valori delle esistenze iniziali, nel rigo RQ112, va indicato:
- in colonna 1, il valore iscritto delle esistenze iniziali in precedenza omesse;
- in colonna 2, l’importo dell’imposta dovuta, pari al 18 per cento applicato all’importo di colonna 1.
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, utilizzando l’apposito codice tributo.
Sull'adeguamento delle rimanenze leggi anche Adeguamento rimanenze magazzino: le novità 2024
- nel rigo RQ110, va indicato:
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Fondo Nazionale Turismo 2024: domande per ETS dal 30 aprile
Con avviso del 23 aprile il Turismo informa della possibilità di manifestare interesse per il contributo a valere sulla:
- quota pari al 20%
- quota pari all'80%
delle risorse del fondo unico nazionale per il turismo 2024.
Vediamo tutte le regole.
Contributo Fondo nazionale turismo 2024: i beneficiari
Ai sensi dell’articolo 3 dell’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente e dell’articolo 3 dell’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale i soggetti beneficiari della misura sono:
- a. le amministrazioni territoriali e loro enti strumentali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane);
- b. gli enti pubblici;
- c. i concessionari di beni pubblici;
- d. le istituzioni culturali e universitarie di diritto pubblico, anche in forma aggregata.
- e. le fondazioni che svolgono la propria attività istituzionale nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione;
- f. le associazioni legalmente riconosciute iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361, che abbiano lo scopo statutario o l’atto costitutivo coerenti con le finalità del Fondo Unico nazionale del turismo e che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione;
- g. gli enti del terzo settore;
- h. i comitati formalmente costituiti che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione;
- i. le federazioni sportive;
- j. soggetti in partenariato pubblico-privato; k. enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Fondo Nazionale Turismo 2024: domande per la quota 20%
Al fine di ottenere un contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, tanto per le proposte di parte corrente, quanto per quelle di conto capitale, il soggetto proponente presenta la propria proposta progettuale a decorrere dal 30 aprile 2024, tramite l'apposita piattaforma informatica.
Fondo nazionale per il Turismo 2024: domande per la quota 80%
La Commissione interna di valutazione verifica la coerenza con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo, delle proposte progettuali presentate dalle Regioni e Province autonome, a valere sulla quota pari all’80% del Fondo, di competenza delle Regioni.
La presentazione degli interventi proposti dalle Regioni e Province autonome, entro i termini stabiliti dagli atti di programmazione, e le successive comunicazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del Segretariato generale del Ministero del turismo, segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it.
Leggi l'avviso per ulteriori dettagli.
Allegati: -
Modello 730/2024: guida al prospetto familiari a carico
Il Modello 730/2024 contiene come ogni anno il prospetto "familiari a carico"

Nel prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per:
- il coniuge,
- i figli o gli altri familiari a carico,
o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Modello 730/2024: quali sono i familiari a carico
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Attenzione al fatto che nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.
Se nel corso del 2023 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
Modello 730/2024: le detrazioni per i familiari a carico
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.
A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.
Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più.
Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.
Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli.
Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.
Modello 730/2024: compilare il prospetto figli a carico
Nel prospetto familiari a carico, i righi da 2 a 5 vanno compilati come segue.
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio:
- Colonna 1: barrare la casella ‘F1’ se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella ‘F’ per i figli successivi al primo.
- Colonna 2: barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.
- Colonna 3: barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’.
- Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari a carico. Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero.
- Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico (‘12’ se il familiare è stato a carico per tutto il 2023). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2023, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto indicare ‘5’.
- Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.
- Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
- Colonna 10 (n. mesi detrazione figli 21 anni o più): indicare 12 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il 2023. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2002 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2023, indicare ‘5’. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2023, questa colonna non va compilata.
Infine nella Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”: indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.
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Impugnativa Bilancio: la Cassazione chiarisce i termini
Con Sentenza n 10521/2024 la Cassazione in sintesi ha specificato che l'approvazione del bilancio successivo non incide su di una impugnazione precedente.
Vediamo la decisione delle Suprema Corte.
Impugnativa Bilancio: la Cassazione chiarisce i termini
Si rispondeva sulla nullità della delibera di approvazione del bilancio principalmente accogliendo alcuni dei motivi del ricorso che contestavano le decisioni della Corte d'Appello.
In particolare, la suprema corte ha accettato gli argomenti relativi ai limiti temporali per la contestazione della delibera di bilancio, osservando che non era corretto precludere l'introduzione di nuovi vizi specifici dopo l'approvazione del bilancio successivo, se l'azione di impugnativa era stata già introdotta prima di tale approvazione.
La Cassazione ha chiarito che secondo l'articolo 2434-bis del codice civile, sebbene ci sia un termine decadenziale che impedisce di impugnare le delibere di approvazione del bilancio dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ciò non preclude la possibilità di aggiungere nuove motivazioni alla contestazione originaria se quest'ultima è stata avviata in tempo.
Con tale argomentazione la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello su questi motivi e ha rinviato il caso per un nuovo esame alla stessa Corte d'Appello.
In sostanza, la Cassazione ha confermato la possibilità per i ricorrenti di espandere le loro argomentazioni riguardo agli specifici vizi del bilancio contestato, anche se non originariamente presentati nell'atto di citazione iniziale, purché la contestazione generale del bilancio fosse già stata avviata prima dell'approvazione del bilancio successivo.
Questo ha permesso ai ricorrenti di continuare a perseguire la loro causa sulla nullità della delibera di approvazione del bilancio, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d'Appello.
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Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità
Con il pronto ordini n 25/2024 il CNDCEC si pronuncia in merito alle locazioni brevi a livello imprenditoriale.
Con il quesito formulato lo scorso 26 febbraio, l’Ordine chiedeva di sapere come debba essere inquadrata, ai fini della incompatibilità con l’attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale al superamento della destinazione alla locazione breve, per ciascun periodo di imposta, di più di quattro appartamenti.
I dettagli nella risposta del consiglio nazionale.
Locazione breve immobili e professioni di commercialista: cause di incompatibilità
Il CNDCEC in riferimento alla fattispecie evidenziata, fornisce alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.
Viene ricordato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Di conseguenza l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Al riguardo, come già osservato dall’Ordine richiedente, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta.
Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari.
Ne discende che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.
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PNRR: ammesso il cumulo tra risorse nazionali e locali
Le linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare 13 del 28 marzo 2024 chiariscono, con una appendisce sulla duplicazione dei finanziamenti, la cumulabilità delle risorse.
Vediamo cosa contiene l'Appendice tematica sulla duplicazione dei finanziamenti.
PNRR: ammesso il cumulo tra risorse nazionali e locali
Nella sezione I intitolata definizione della duplicazione dei finanziamenti al fine di giungere alla possibile cumulabilità delle risorse si effettua un distinguo delle tipologie di aiuti.
Viene innanzitutto precisato che gli Accordi di finanziamento tra la Commissione europea e l’Italia definiscono la duplicazione dei finanziamenti come “un finanziamento fornito in violazione all’art. 94 del Reg. (UE) 2021/241”.
Gli stessi Accordi, nell’Annex III “Modello della Dichiarazione di gestione”, prima parte del punto 4 5 , prevedono che milestone e target siano conseguiti esclusivamente con risorse del RRF (Dispositivo per la ripresa e resilienza) e non con ulteriori fondi UE.
Il concetto di duplicazione dei finanziamenti, in ambito RRF, è in parte diverso rispetto a quanto previsto per gli altri fondi UE, in considerazione delle peculiarità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza legate alla natura stessa del Piano – performance based – in cui l’erogazione delle rate di finanziamento non è collegata alle spese effettivamente sostenute e certificate, come accade nell'ambito degli altri fondi UE, bensì al soddisfacente raggiungimento di una serie di milestone e target.
Ciò premesso è possibile fare, in linea generale, la seguente distinzione:
- a) per i fondi UE, la duplicazione dei finanziamenti è generalmente un tema legato esclusivamente alle spese sostenute, le quali non devono essere coperte dal rimborso di più fondi UE e nazionali (il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura);
- b) in ambito RRF, la duplicazione dei finanziamenti è un concetto legato anche alle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR, i cui costi devono essere coperti esclusivamente con l’RRF.
Più nel dettaglio, in ambito RRF, bisogna fare un distinguo tra duplicazione dei finanziamenti a livello di Misura ed duplicazione dei finanziamenti a livello di progetto.
L'appendice specifica che: Al fine di garantire il pieno raggiungimento della performance ovvero per far fronte a incrementi di costi – non previsti – necessari per la realizzazione delle attività progettuali previste dalle Misure PNRR, è possibile, senza che si configuri un caso di duplicazione dei finanziamenti, cofinanziare la Misura/i progetti con altre risorse nazionali, regionali o locali, a parità di milestone/target da raggiungere e a parità di contributo RRF. Resta fermo che il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
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Classificazione merci e IVA: nuovo modello dal 1 maggio
L'Agenzia delle Dogane con avviso del 23 aprile informa del fatto che dal 1° maggio rende disponibile una nuova procedura telematica per definire l'aliquota Iva delle merci, come previsto dalla circolare 32/E del 2010.
Come specificato dalle istruzione delle stesse Dogane, l’istanza, presentabile col nuovo modello, deve riportare una descrizione dettagliata della merce e deve essere corredata di eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. L’accertamento tecnico viene rilasciato in 120 giorni.
Nel caso in cui sia necessario espletare l’analisi del campione merceologico da parte dei Laboratori chimici doganali, tale termine è sospeso fino all’esito delle analisi.
Classificazione merci e IVA: come compilare l’istanza
Il richiedente l'accertamento tecnico, nel modello deve indicare:
- Campo 1: indicare la denominazione, la sede e la partita IVA del richiedente.
- Campo 2: nel caso il richiedente sia un soggetto certificato AEO, indicare gli estremi dell’autorizzazione.
- Campo 3: nel caso sia previsto un soggetto che rappresenta il richiedente per la presentazione della istanza, indicare il nominativo e allegare la procura e un documento di identità.
- Campo 4: indicare una persona di contatto (nominativo, e-mail, n. di telefono)
- Campo 5: indicare la classificazione tariffaria proposta dal richiedente (facoltativo).
- Campo 6: indicare la denominazione commerciale della merce
- Campo 7: riportare la descrizione dettagliata della merce per consentire la corretta identificazione dell’articolo da classificare, allegando eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. Oltre ad indicare la natura della merce, il richiedente deve anche fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all’uso della merce e alla sua composizione, descrivendone le caratteristiche, ad esempio le dimensioni, il colore, l’imballaggio ed altre particolarità, nonché il processo di fabbricazione.
- Campo 8: indicare eventuali ulteriori informazioni (contenziosi pregressi e/o pendenti aventi ad oggetto la merce oggetto di richiesta di accertamento).
- Campo 9: barrare le caselle interessate.
Le istanze, corredate dal documento di identità del soggetto richiedente, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta certificata: dir.dogane@pec.adm.gov.it utilizzando il modello di istanza.
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ISA 2024: le regole di affidabilità fiscale per il periodo 2023
Con Provvedimento n. 205127 del 22 aprile le Entrate individuano i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
In particolare, si rinnova per il periodo d’imposta 2023 la possibilità di fruire di vantaggi e agevolazioni fiscali, per i contribuenti Isa che presentano elevati profili di affidabilità.
Il provvedimento recepisce le modifiche apportate al comma 11, articolo 9-bis del Dl n. 50/2023 dal Decreto Adempimenti (articolo 14, Dlgs n. 1/2024).
Benifici premiali ISA 2024 anno di imposta 2023: a chi spettano
Relativamente alle recenti modifiche apportate al citato comma 11, articolo 9-bis del Dl n. 50/2023 dal Decreto Adempimenti (articolo 14, Dlgs n. 1/2024) viene stabilito:
- l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l’Iva e i 50.000 euro per imposte dirette e Irap,
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui,
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative,
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici,
- l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento,
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.
In merito all'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti il provvedimento prevede due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio Isa ottenuto:
- l’accesso al beneficio è subordinato a un punteggio Isa almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
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- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione Iva 2024,
- alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025,
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2023.
- l’accesso alle agevolazioni fiscali è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di imposta 2024,
- alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025,
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.
In merito all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa 2023.
In merito ai termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Si rimanda al provvedimento per tutti gli altri approfondimenti.
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Le cause di esclusione ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023
L’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017, dispone le regole di funzionamento degli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Il comma 6 dell’articolo 9-bis stabilisce le situazioni in cui, di norma, non si applicano gli indici:
- l’inizio dell’attività;
- la cessazione dell’attività;
- il non normale svolgimento dell’attività;
- il superamento del limite dei ricavi previsto per l’applicazione dei modelli statistici.
Va però ricordato anche che il comma 7 dell’articolo 9-bis del DL 50/2017 stabilisce che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”.
Proprio in base a quest’ultima previsione normativa, negli scorsi anni sono stati disposti numerosi casi di esclusione legati, in vario modo, all’emergenza sanitaria.
Con la pubblicazione dei modelli ISA 2024 e dei modelli Redditi 2024 sono definite le cause di esclusione in vigore per l’anno d’imposta 2023 e, tra queste, non si annoverano più quelle straordinarie di taglio pandemico. Allo stato attuale, quindi, le cause di esclusione ISA tornano ad essere quelle ordinarie.
Con maggiore precisione, le istruzioni dei modelli ISA 2024 elencano 14 cause di esclusione, confermate poi dalle istruzioni del modello Redditi SC 2024, dal quale è possibile ricavare altrettanti codici di esclusione che dovranno essere indicate in colonna 2 del rigo RF1 del medesimo modello.
I codici di esclusione sono i seguenti, ognuno dei quali legato a una specifica situazione:
- inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
- cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta, la questione è più articolata e si consiglia la lettura dell’approfondimento ISA: esclusione per le società in liquidazione
- ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 di euro.
- periodo di non normale svolgimento dell’attività.
- contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; codice che, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
- “i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”.
- “esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”: in questo caso deve essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
- “Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- “Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- imprese sociali.
- “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
- “imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi – codice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
- corporazioni dei piloti di porto.
- soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
L’espressione “non normale svolgimento dell’attività” può presentare un certo livello di indeterminatezza, motivo per cui le medesime istruzioni dei modelli ISA 2023 propongono una elencazione di situazioni, si noti bene, “a titolo esemplificativo”, non esaustivo, indicative di uno svolgimento non normale dell’attività, che possono essere:
- il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
- il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
- il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
- il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
- il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
- per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici.
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Riforma del Reddito Agrario: agevolazioni per l’Agricoltura Innovativa e Sostenibile
Nella bozza dl decreto legislativo all’esame del Governo è contenuto un significativo aggiornamento del quadro fiscale relativo ai redditi agrari. Le modifiche apportate si inseriscono in un contesto di modernizzazione e adeguamento alle nuove tecnologie agricole e alle sfide poste dai cambiamenti climatici.
In particolare sono ricondotti nel novero delle attività agricole principali (i.e., essenziali) le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione.
Si tratta di sistemi di coltivazione, quali, ad esempio, le c.d. vertical farm e le colture idroponiche, in grado di ridurre, tra l’altro, il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici.
Tali attività si realizzano in strutture protette, quali, oltre alle serre, in fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e più in generale agli immobili riconvertiti alle produzioni in esame.
Nuove categorie di attività agricole
Alle attività di produzione di vegetali realizzate in tali fabbricati, si applica la disciplina dell’articolo 32, comma 2, lett. b-bis), del TUIR, di nuova introduzione che prevede che sono considerate attività agricole:
"b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di prossima emanazione.
Nell’ambito del regime dei redditi agrari, ferma restando la possibilità di introdurre nuove classi e qualità di coltura per i terreni al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, si prevede, dunque, anche la possibilità di coltivazione con sistemi evoluti all’interno di immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica.
A un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché per la definizione delle modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento.
Si prevede che, fino all’emanazione del decreto interministeriale i redditi dominicale e agrario delle colture prodotte utilizzando immobili censiti nel Catasto dei Fabbricati, sono determinati mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento. La maggiorazione del 400 per cento della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia è giustificata dalla maggiore produttività che le colture c.d. “fuori suolo”, realizzate in ambienti protetti e chiusi, permettono di ottenere mediante l’utilizzo di specifiche tecnologie e sistemi di produzione innovativi.
Altra novità è quella contenuta nella lettera b ter del comma 2 (di nuova introduzione) che fa rientrare nelle attività agricole quelle dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. In tale categoria vi rientrano le cessioni di crediti di carbonio.
Nello specifico, il reddito derivante dalla cessione di tali beni, tra cui rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, è considerato reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività agricole; oltre tale limite, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.
Le nuove regole si applicheranno ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.