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    Credito d’imposta transizione 5.0: tutte le regole

    Pubblicata in GU n 100 del 30 aprile la Legge n 56/2024 di conversione del Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR.

    Tra le altre norme, l'art 38 reca un nuovo credito di imposta per le imprese denominato transizione 5.0, vediamo a chi spetta e per quali investimenti.

    Si sottoliena che durante l'ìiter di conversione l'articolo in questione ha subito alcune modifiche.

    Credito d’imposta transizione 5.0: che cos’è

    L'art 38 sulla Transizione 5.0 modificato durante l’esame alla Camera, istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.
    Viene in particolare previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento.
    Le norme dispongono, tra l’altro, in ordine a:

    • requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi;
    • investimenti agevolabili;
    • misura dell’agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti;
    • condizioni di accesso all’agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l’effettiva realizzazione degli investimenti;
    • modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi;
    • regime dei controlli;
    • implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell’andamento dell’agevolazione.

    Per effetto dell’esame alla Camera è stato specificato il contenuto della comunicazione telematica cui sono tenute le imprese per accedere al beneficio prevedendo che la certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente – rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti – contenga solo l’attestazione, ex ante, della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili.

    Sempre alla Camera è stato specificato il contenuto delle disposizioni di rango secondario attuative della disciplina che tra l‘altro deve specificare il costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo.

    Credito d’imposta transizione 5.0: gli esclusi

    Il comma 3 dell'art in questione esclude dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
    Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
    Per le imprese ammesse al credito d’imposta, analogamente al precedente credito di imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    Credito d’imposta transizione 5.0: investimenti ammessi

    Il comma 4 individua gli investimenti agevolabili.
    Le disposizioni in esame rinviano ai beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Rispetto alle norme precedenti, si pone la condizione che, tramite gli stessi investimenti agevolabili si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

    Viene chiarito che ai fini dell’agevolazione, rientrano tra i beni strumentali immateriali di cui al citato allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

    • a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
    • b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

    Il comma 5 chiarisce che, nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni già richiamati, sono inoltre agevolabili:

    • a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
      Si tratta dei prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
      • moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
      • moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
      • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

    Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.
    Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico, di cui al richiamato articolo 12, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle già menzionate lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12.

    • b) le spese per la formazione del personale, considerate aiuti compatibili con il mercato interno, contemplate dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Si tratta delle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; dei costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità); dei costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; delle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
      Tali spese sono agevolabili ove finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni materiali e immateriali di cui ai commi 4 e nei beni beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (di cui al comma 5, lettera a)), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati dalla disciplina secondaria, ovvero dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy previsto al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

    Credito d’imposta transizione 5.0: misura della agevolazione

    Ai sensi del comma 7, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

    • 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

    Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

    Per gli investimenti nei beni immateriali (di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

    Il comma 8 prevede l’innalzamento della misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento, sopra indicate come segue:

    • a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali, di cui al già menzionato comma 4;
    • b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni medesimi.

    Credito d’imposta transizione 5.0: presenta la domanda

    Il comma 10 prevede che, per accedere al contributo, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), apposita documentazione.
    Per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, la documentazione è quella indicata comma 11, lettera a) della norma in esame, in luogo di prevedere in generale la presentazione dell’intera documentazione di cui al richiamato comma 11.
    La lettera a) del comma 11 concerne la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente secondo criteri e modalità individuate dalle norme attuative, che – rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti – attesta ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili.
    Nella formulazione originaria della disposizione, l’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione della documentazione “di cui al comma 11”, quindi anche quella prevista dalla lettera b) del medesimo comma, che riguarda la certificazione che attesti ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
    Unitamente a detta documentazione, le disposizioni richiedono una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
    In particolare il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa.

    Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con il decreto attuativo.

    In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
    L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b), ovvero della certificazione rilasciata da un valutatore indipendente, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attesti ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
    Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Il comma 11 subordina il riconoscimento del contributo alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con norma secondaria (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17), che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:

    • a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
    • b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

    Nel corso dell’esame alla Camera sono stati inseriti due nuovi commi (11-bis e 11-ter), in cui è stato trasposto il contenuto della seconda parte dell’originario comma 11.

    In particolare il decreto attuativo deve individuare i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

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    PNRR: ammesso il cumulo tra risorse nazionali e locali

    Le linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare 13 del 28 marzo 2024 chiariscono, con una appendisce sulla duplicazione dei finanziamenti, la cumulabilità delle risorse.

    Vediamo cosa contiene l'Appendice tematica sulla duplicazione dei finanziamenti.

    PNRR: ammesso il cumulo tra risorse nazionali e locali

    Nella sezione I intitolata definizione della duplicazione dei finanziamenti al fine di giungere alla possibile cumulabilità delle risorse si effettua un distinguo delle tipologie di aiuti.

    Viene innanzitutto precisato che gli Accordi di finanziamento tra la Commissione europea e l’Italia definiscono la duplicazione dei finanziamenti come “un finanziamento fornito in violazione all’art. 94 del Reg. (UE) 2021/241”. 

    Gli stessi Accordi, nell’Annex III “Modello della Dichiarazione di gestione”, prima parte del punto 4 5 , prevedono che milestone e target siano conseguiti esclusivamente con risorse del RRF (Dispositivo per la ripresa e resilienza) e non con ulteriori fondi UE. 

    Il concetto di duplicazione dei finanziamenti, in ambito RRF, è in parte diverso rispetto a quanto previsto per gli altri fondi UE, in considerazione delle peculiarità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza legate alla natura stessa del Piano – performance based – in cui l’erogazione delle rate di finanziamento non è collegata alle spese effettivamente sostenute e certificate, come accade nell'ambito degli altri fondi UE, bensì al soddisfacente raggiungimento di una serie di milestone e target. 

    Ciò premesso è possibile fare, in linea generale, la seguente distinzione: 

    • a) per i fondi UE, la duplicazione dei finanziamenti è generalmente un tema legato esclusivamente alle spese sostenute, le quali non devono essere coperte dal rimborso di più fondi UE e nazionali (il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura); 
    • b) in ambito RRF, la duplicazione dei finanziamenti è un concetto legato anche alle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR, i cui costi devono essere coperti esclusivamente con l’RRF. 

    Più nel dettaglio, in ambito RRF, bisogna fare un distinguo tra duplicazione dei finanziamenti a livello di Misura ed duplicazione dei finanziamenti a livello di progetto.

    L'appendice specifica che: Al fine di garantire il pieno raggiungimento della performance ovvero per far fronte a incrementi di costi – non previsti – necessari per la realizzazione delle attività progettuali previste dalle Misure PNRR, è possibile, senza che si configuri un caso di duplicazione dei finanziamenti, cofinanziare la Misura/i progetti con altre risorse nazionali, regionali o locali, a parità di milestone/target da raggiungere e a parità di contributo RRF. Resta fermo che il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. 

    Allegati:
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    Fondi per le PMI della cultura: via alle domande dall’11 maggio

    La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura con avviso dell'11 aprile 2023, informa dell’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di:

    • micro e piccole imprese,
    • enti del terzo settore
    • e organizzazioni profit e no profit, 
    • operanti nei settori culturali e creativi 

    per promuovere l’innovazione e la progettazione ecocompatibile.

    In particolare, viene specificato che l'iniziativa rientra nell’ambito del PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, per cui sono stati stanziati complessivamente 155 milioni di euro

    Di questo budget totale, 20 milioni di euro è la cifra investita per questo secondo avviso pubblico, dedicato nello specifico al Sub-Investimento 3.3.4 “Promuovere l’innovazione e l’eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare e orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente e del clima”, ovvero all’Azione B2.

    Sulla prima finestra di fondi leggi anche: Fondo perduto PMI culturali: domande da oggi 3.11

    Fondi PMI ed enti della cultura: i beneficiari

    L’avviso pubblico ha come obiettivo quello di fornire supporto ai settori culturali e creativi, attraverso contributi finanziari, per realizzare attività, progetti o prodotti volti a contribuire all’azione per il clima, coniugando design e sostenibilità, orientando il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti della natura e dell’ambiente.

    I soggetti attuatori sono: 

    1) le micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del Codice civile;

     2) le associazioni riconosciute e non riconosciute; 

    3) le fondazioni; 

    4) le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit; 5) gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. Tutti i soggetti così individuati devono risultare costituiti al 31/12/2021.

    Fondi PMI ed enti della culturale attività interessate

    Gli ambiti di attività sono i seguenti: 

    • musica; 
    • audiovisivo e radio (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia); 
    • moda; 
    • architettura e design; 
    • arti visive (inclusa fotografia); spettacolo dal vivo e festival; 
    • patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei); 
    • artigianato artistico; editoria, libri e letteratura; 
    • area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).

    Gli interventi sono finalizzati:

    1. alla realizzazione di attività, progetti o prodotti improntati sull’eco-design e sulla sostenibilità, anche finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico verso tematiche ambientali;
    2. all’ideazione di strumenti e soluzioni per la realizzazione di eventi, attività e servizi culturali a basso impatto ambientale;
    3. alla realizzazione di azioni di pianificazione strategica, organizzativa ed operativa per la redazione e attuazione di piani di sviluppo di governance e di misurazione degli impatti ambientali, ivi compresi programmi di efficienza energetica;
    4. alla realizzazione di prodotti culturali con una forte componente educativa e didattica finalizzati alla sensibilizzazione del rispetto dell’ambiente;
    5. alla realizzazione di attività di sviluppo e prototipazione sperimentale, finalizzate all’ecodesign dei prodotti e al recupero, riuso, riciclo di prodotti.

    Tutte le istanze pervenute, in regola con i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico, saranno prese in esame, valutate e ammesse a finanziamento secondo una graduatoria di merito.

    Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, la Direzione Generale Creatività Contemporanea si avvale del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.a

    Fondi PMI ed enti della culturale presenta la domanda

    Come indicato dall’avviso pubblico, la proposta potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 dell’11 maggio 2023 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 12 luglio 2023 esclusivamente attraverso il sito www.invitalia.it

    Per ulteriori informazioni è possibile è possibile accedere al sito: https://www.invitalia.it/contatti o contattare il numero verde 848.886.886

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    Piattaforma Nazionale Telemedicina: in arrivo 750ML dal PNRR

    Viene pubblicata in data 12 ottobre sul sito di AGENAS Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali la Procedura per l’affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dei servizi abilitanti della Piattaforma Nazionale di Telemedicina: Accedi qui per i dettagli.

    Il progetto sarà gestito attraverso una partnership pubblico-privato.

    Il presidente di Agenas ha dichiarato "Questa piattaforma garantirà l’erogazione uniforme della telemedicina su tutto il territorio nazionale assicurando l’interoperabilità e l’integrazione dei vari progetti regionali, validandoli e governandoli in base a standard tecnologici comuni e misurando anche i risultati"

    Il calendario per la Sanità digitale prevede ora che ogni Regione presenti il suo piano operativo e i relativi fabbisogni entro la fine di dicembre.

    Per presentare i loro piani le Regioni dovranno seguire le indicazioni del primo allegato al decreto approdato l'altro ieri in Conferenza Stato Regioni e firmato dai ministri della Salute e dell’Innovazione con «le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina»

    Nel secondo allegato al decreto si dettagliano invece i servizi che potranno essere erogati in telemedicina con il target dei pazienti a cui si punta per le cure on line.

    Tra le "cure online" ci sono:

    • la generica televisita ossia una visita a distanza che non può però mai essere la prima, ma di controllo. La televisita sarà prescritta dai medici del Servizio sanitario nazionale o quelli che lavorano nelle strutture private convenzionate con il Ssn che hanno in carico il paziente. La televisita dovrà essere erogata in tempo reale 
    • il teleconsulto-teleconsulenza col quale più professionisti sanitari si confrontano on line su di un caso clinico. Il servizio sarà erogabile, a differenza della televisita, anche in differita,
    • il telemonitoraggio, rilevamento e trasmissione a distanza di parametri vitali. Le linee guida, inserite nel decreto, prevedono anche telemonitoraggi e telecontrolli di alcune categorie di pazienti cronici e cioè quelli con diabete, con patologie respiratorie, cardiologiche, oncologiche e neurologiche.

    Di fatto, con il decreto e i numerosi allegati tecnici, vengono sbloccati 750 milioni del PNRR a cui le Regioni potranno accedere per far partire le cure on line su tutto il territorio, dopo le sperimentazioni a macchia di leopardo degli ultimi anni.

    Si ricorda che, la Missione 6 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata al potenziamento dell’Assistenza sanitaria territoriale, individua uno specifico investimento (sub-investimento 1.2.3.) per l’implementazione della Piattaforma Nazionale di Telemedicina con l’obiettivo in particolare di:

    • favorire l’implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina su tutto il territorio nazionale facilitando la presa in carico dei pazienti e favorendo la deospedalizzazione e potenziando la qualità delle cure di prossimità;
    • colmare il divario tra le disparità territoriali e offrire maggiore integrazione tra i servizi sanitari regionali e le piattaforme nazionali attraverso soluzioni innovative;
    • migliorare la qualità clinica e l’accessibilità ai servizi sanitari dei pazienti all’interno del territorio nazionale;
    • dotare i professionisti sanitari di nuovi strumenti validati al fine di operare efficacemente in ogni processo sia individuale che 

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    PNRR: l’UE approva altri fondi per l’Italia

    Con un comunicato stampa del 27 settembre pubblicato sul sito dedicato al PNRR Italia Domani, si informa del fatto che la Commissione europea ha dato il via libera alla seconda rata di finanziamenti per l'Italia da 21 miliardi di euro dal Recovery fund. In particolare, da Bruxelles è arrivata la valutazione preliminare positiva della richiesta avanzata da Roma a fine giugno, che certifica il raggiungimento dei 45 obiettivi previsti nel PNRR per il primo semestre del 2022.

    Dopo l’ufficializzazione della valutazione positiva preliminare si sottolinea che per l’esborso della seconda rata serviranno circa due mesi. 

    E’ infatti necessario il via libera finale del Comitato economico e finanziario, il braccio tecnico del Consiglio dei ministri Ue delle Finanze (Ecofin),  passaggio che richiede un massimo di quattro settimane.

    Successivamente, entro un altro mese dal parere tecnico, Bruxelles erogherà all’Italia la rata di 21 miliardi di euro.

    Il comunicato di Italia Domani ricorda che nel primo semestre dell’anno sono state realizzate importanti riforme:

    • quella che introduce la nuova sanità territoriale,
    • il completamento della riforma della pubblica amministrazione, 
    • le norme in materia di appalti pubblici 
    • le riforme per il sistema dell’istruzione

    Tra gli investimenti, sono stati assegnati i fondi per le riqualificazioni e valorizzazione dei territori, per il rilancio dei borghi e del patrimonio culturale tra cui parchi e giardini storici, per il miglioramento dell'efficienza energetica di cinema, teatri e musei. 

    Altre risorse hanno supportato nuovi progetti di connessione digitale e nel campo della ricerca, per la strategia nazionale dell’economia circolare e per il programma nazionale per la gestione dei rifiuti, oltre a segnare passi avanti per la creazione di una filiera di produzione dell’idrogeno.

    Il Governo è poi al lavoro sui 55 traguardi e obiettivi da conseguire entro fine anno e che daranno diritto a richiedere a Bruxelles la terza rata di finanziamenti, pari a ulteriori 19 miliardi di euro.

    L’azione del Governo punta a realizzare in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2022, 29 obiettivi entro la fine del mese di ottobre. 

    La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è espressa in favore dell'Italia: "Congratulazioni, Italia, e continua a lavorare bene! La Commissione è al vostro fianco".

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    PNRR: possibile iscriversi alla newsletter e restare informati sulle iniziative

    È attiva dal 14 aprile Italia Domani #inFatti, la nuova newsletter dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, promossa dalla Presidenza del Consiglio.
    Il nuovo servizio nasce per comunicare periodicamente le principali novità relative al PNRR.
    La newsletter ha cadenza quindicinale e raccoglie informazioni su bandi, avvisi e scadenze, inoltre, racconta le principali iniziative della Presidenza del Consiglio sul tema, aggiorna sui dati e sull’avanzamento del Piano.

    Per iscriversi alla news letter occorre compilare un format on line, clicca QUI

    Come evidenziato da apposito comunicato pubblicato sul sito di Italia domani, si informa che dalla Commissione Europea è arrivata all’Italia la prima rata da 21 miliardi di euro per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

    Il versamento segue la valutazione positiva della richiesta di pagamento presentata dal Governo alla fine dello scorso mese di dicembre, che ha certificato il raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel PNRR per il 2021. 

    La prima rata, che segue l'erogazione di 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento avvenuta nell’agosto 2021, ha un valore complessivo di circa 24,1 miliardi di euro, con una parte di contributi a fondo perduto pari a 11,5 miliardi e una di prestiti pari a 12,6 miliardi. L'importo effettivamente versato di 21 miliardi di euro è al netto di una quota che la Commissione trattiene su ogni rata di rimborso, pari al 13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021 dall'Italia.

    "Buone notizie per l'Italia: al via il primo pagamento dal Next Generation Eu per 21 miliardi di euro per l'Italia", questo ha dichiarato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.