• Business Plan e strategia di pianificazione PMI

    Autorizzazione Unica ZES: modello di business plan da allegare

    In data 2 maggio sul sito della Struttura di missione della ZES Unica del mezzogiorno viene pubblicato un fac simile di business plan per le imprese che presentano richiesta di autorizzazione unica.

    Viene evidenziato che in relazione ai progetti di investimento, assoggettati ad Autorizzazione unica, la relativa istanza dovrà essere corredata da un business plan che evidenzi, in particolare, le caratteristiche dei progetti proposti nonché le relative ricadute occupazionali. 

    Viene anche precisato che non esiste un modello predefinito di business plan: lo stesso potrà essere redatto secondo le specificità del singolo progetto. 

    Si propone un modello che ne riepiloga il contenuto minimo.

    Autorizzazione Unica ZES: per quali investimenti è possibile

    Ricordiamo che la Struttura di missione ZES ha fornito a tutti i Comuni compresi nella ZES Unica delle indicazioni operative sulle iniziative suscettibili di accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica.

    Nelle more dell’approvazione del Piano strategico della ZES unica, utilizzando i criteri generali che definiscono “investimento” la spesa finalizzata alla creazione di un nuovo stabilimento industriale, produttivo o logistico, potranno accedere al regime semplificato:

    • 1) i progetti di investimento relativi ai territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, se coerenti con i rispettivi Piani di sviluppo strategici già adottati;
    • 2) i progetti d’investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:
      • realizzazione di nuovo stabilimento;
      • ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
      • riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.

    L’istanza dovrà essere corredata da un business plan che evidenzi, in particolare, le caratteristiche dei progetti proposti e le ricadute occupazionali.

    Viene chiarito, inoltre, che non sono soggetti all’autorizzazione unica i progetti:

    •  soggetti a SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quelli per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo;
    •  relativi ad impianti e infrastrutture energetiche;
    •  riguardanti opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;
    •  relativi ad investimenti di rilevanza strategica come, definiti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023;
    •  relativi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio.

    Infine nelle FAQ pubblicate sul sito di Missione della Zes Unica viene chiarito che il settore del commercio è escluso dal meccanismo della autorizzazione unica.

    L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, nel definire i progetti suscettibili di accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica, di competenza della Struttura di missione ZES, sottrae quelli in materia di commercio, che continuano ad essere disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
    L’esclusione vale per tutte le aree ricomprese nell’ambito della ZES Unica, senza alcuna eccezione.
    Resta ferma, invece, per gli operatori del settore, la possibilità di beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, ove ne sussistano i presupposti.

  • Rimborso Iva

    IVA Deposito Carburanti: come recuperare le eccedenze versate

    Nell' interpello n 100 del 3 maggio le entrate replicano ad un società ALFA, che svolge attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carburanti.

    In particolare, acquista gasolio per autotrazione, che viene immesso in un deposito fiscale. 

    Durante l'atto dell'acquisto di questo gasolio, non viene addebitata l'IVA (ex art 1 Legge n 205/2017), che viene poi versata cumulativamente in base ai prodotti che prevede di estrarre dal deposito per la vendita ai suoi clienti, ossia, il versamento è effettuato con il modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo “6044”. 

    Solo dopo aver pagato l’imposta la società estrae il prodotto e lo vende ai propri clienti addebitando l’Iva. 

    Essa ha posto due domande riguardo alla gestione dell'IVA per i prodotti energetici immessi in consumo da un deposito fiscale:

    • come recuperare l'IVA che è stata versata anticipatamente utilizzando il codice tributo 6044.
    • come comportarsi nel caso in cui, alla fine dell'anno, l'IVA versata con il codice 6044 sia superiore a quella effettivamente dovuta per l'estrazione dei prodotti dal deposito.

    Recupero IVA in eccesso nella vendita di carburante di un deposito

    L'Agenzia delle Entrate risponde alla domanda chiarendo come gestire il recupero dell'IVA e l'eventuale eccedenza pagata alla fine dell'anno, ribadendo l'importanza di un adeguato tracciamento e documentazione per la corretta gestione dell'IVA nelle operazioni che coinvolgono depositi fiscali e la necessità di seguire le procedure specifiche per eventuali richieste di rimborso. 

    Viene chiarito che la pratica di emettere autofatture al momento dell'estrazione dei prodotti dal deposito fiscale, messa in atto dall'istate, è corretta per detrarre l'IVA versata. 

    Queste autofatture devono essere annotate nel registro degli acquisti, e il credito IVA sorto dal versamento anticipato deve essere gestito contabilmente.

    Viene specificato che il credito d'imposta risultante da un versamento cumulativo, quando l'IVA versata è superiore a quella dovuta sui prodotti effettivamente estratti, non può essere immediatamente recuperato tramite dichiarazione annuale come proposto dall'istante. 

    Invece, il credito dovrebbe essere utilizzato per le immissioni in consumo o estrazioni nei periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento dello stesso.

    Solo se si dimostra che non ci sono ulteriori prodotti da estrarre e che i rapporti con il gestore del deposito sono conclusi, si potrebbe avanzare una richiesta di rimborso per l'IVA versata in eccedenza, secondo le procedure legali stabilite.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Revisione Codice Crisi di impresa: ok dei Commercialisti

    Con un comunicato stampa del 6 maggio 2024, il Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio si è espresso sul correttivo al Codice della crisi di impresa la cui bozza è circolata in questi giorni.

    In particolare, viene commentato che “lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi circolato in questi giorni con cui si intende chiarire e migliorare il testo del decreto legislativo del 2019, rappresenta una svolta fondamentale per la piena riuscita dello stesso codice. Le modifiche al testo sono estremamente significative, sia per i professionisti ordinistici impegnati nella gestione della crisi di impresa, sia per la riuscita di alcuni nuovi istituti previsti dal Codice”.

    L’auspicio è che, ora, il testo rifolrmulato, possa essere rapidamente approvato dal Governo.

    Revisione Codice Crisi di impresa: alcune delle novità

    De Nuccio, componente dell’Osservatorio permanente sulla crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, sottolinea come “alcune delle novità contenute nello schema di correttivo sono state fortemente volute dai commercialisti, che hanno lavorato in accordo con il Consiglio nazionale forense, confrontandosi costantemente con il Ministro Carlo Nordio e con il Viceministro Francesco Paolo Sisto”.

    Secondo de Nuccio sono apprezzabili le proposte di modifica:

    • all’art. 25-octeis in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa. La nuova formulazione del'articolo prevede che l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo. 2-bis. Al solo fine di agevolare la previsione di cui all’articolo 3, comma 3, l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato. della revisione legale se, nell’esercizio delle rispettive funzioni, riscontrano la sussistenza di uno dei segnali di cui allo stesso articolo 3, comma 4, lo segnalano all’organo amministrativo.
    • all’art. 356 del Codice in cui l’albo dei Gestori diventerebbe elenco con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero che sovrintendono alla gestione degli albi. Si differenziano così i professionisti ordinistici, per loro verrebbe finalmente meno l’obbligo del tirocini. Secondo la nuova formulazione del'articolo è istituito presso il Ministero della giustizia un  elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’albo all’elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti. Per l’iscrizione è altresì necessaria un’autocertificazione attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata svolgendo attività professionale negli ultimi cinque anni quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all’elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione, oltre all’aggiornamento di cui al primo periodo, un aggiornamento biennale della durata di diciotto ore, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali, da un’università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti.

  • Riforma fiscale

    Contraddittorio preventivo 2024: elenco degli atti esclusi

    Pubblicto in GU n 100 del 30 aprile il Decreto MEF che individua gli atti per i quali  non  sussiste  il  diritto  al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 come modificato dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 219/2024 sul contraddittorio preventivo obbligatorio in vigore dal 18 gennaio scorso.

    Con l'art 1 del Decreto del 24 aprile si individuano, in fase di prima applicazione dell'art. 6-bis  della  legge  27  luglio  2000, n.  212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n. 546,  che  non sono preceduti  dal  contraddittorio  informato ed effettivo.

    Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di  contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente  al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.

    Esclusi dal contraddittorio atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

    Con l'art 2 del Decreto in oggetto si  considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria  riguardante  esclusivamente  violazioni  rilevate dall'incrocio  di  elementi   contenuti in  banche dati  nella disponibilità della stessa amministrazione.

    Conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis  della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

    • a) i ruoli e le cartelle di  pagamento,  gli  atti  di  cui  agli articoli 50, comma 2, 77  e  86  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  ogni  altro  atto  emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai  fini  del recupero  delle somme ad essa affidate;
    • b) gli accertamenti parziali di  cui  agli  articoli  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  e 54, quinto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui  all'art.  38-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
    • c) gli atti di  intimazione  autonomi  di  cui  all'art.  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' gli atti  di  intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
    • d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente  o  tardivo versamento  dei  seguenti  tributi  e  irrogazione  delle relative sanzioni:
      • tasse  automobilistiche  erariali  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
      • addizionale erariale  della  tassa  automobilistica  di  cui all'art. 23, comma 21,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
      • tasse  sulle  concessioni  governative  per  l'impiego   di apparecchiature  terminali  per  il  servizio  radiomobile   pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
      • imposta parametrata al  numero  di  grammi  di  biossido  di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all'art. 1,  commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    • e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva  alle  intestazioni  catastali,
    •  f) gli avvisi di liquidazione per  decadenza  delle  agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
    • g) gli avvisi di  liquidazione  per  recupero  delle  imposte  di registro, ipotecarie e catastali a  seguito  di  rettifica,
    • h) gli avvisi di pagamento per omesso,  insufficiente  o  tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta  sulla  base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilita' nonche'  dei documenti  di  accompagnamento della  circolazione,  presentati  dai soggetti obbligati  ai  sensi  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504  e  delle  relative  norme  di applicazione;
    • i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di  crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo  versamento  di somme e di diritti dovuti  alle  prescritte  scadenze  ai  sensi  del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.                 

    Esclusi dal contraddittorio atti di pronta liquidazione: quali sono

    Ai sensi dell'art 3 sono esclusi anche gli atti di pronta liquidazione.

    Si  considera  di pronta liquidazione ogni  atto  emesso dall'amministrazione  finanziaria  a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli  elementi direttamente   desumibili   dalle   dichiarazioni   presentate    dai contribuenti e dai dati in possesso  della  stessa  amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo  di  contraddittorio,  di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  i  seguenti atti:

    • a) le comunicazioni degli esiti del  controllo  di  cui  all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    • b) le  comunicazioni  degli  esiti  dei  controlli  di  cui  agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    • c)  gli  avvisi  di   liquidazione   dell'imposta,   nonche'   di irrogazione delle sanzioni, per i casi  di  omesso,  insufficiente  o tardivo versamento, omessa  o  tardiva  registrazione  degli  atti  e tardiva presentazione  delle  relative  dichiarazioni,  dei  seguenti tributi:
      • 1) imposta di registro di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
      • 2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui  al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
      • 3) imposta sulle successioni e  donazioni  di  cui  al  decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
      • 4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla  legge  29 ottobre 1961, n. 1216;
      • 5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di  cui  all'art.  20, comma 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 601;
      • 6) imposta di bollo di cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
      •  7)  tributi  speciali  di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
    • d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle  sanzioni  per  i  casi  di  omesso,  insufficiente  o  tardivo versamento di cui all'art.  248  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

    Allegati:
  • Mettersi in proprio

    Resto al sud 2.0: regole in vigore da oggi 8 maggio

    Viene publicato in GU n 107 del 7 maggio il DL Coesione il cui art 18 prevede una misura agevolativa per imprese e professionisti del sud, chiamata Resto al Sud 2.0, vediamo di cosa si tratta.

    Resto al sud 2.0: agevolazioni per imprese e professionisti

    L'art 18 del DL Coesione, in vigore dal gorno 8 maggio prevede che per  promuovere  la  costituzione di  nuove attivita' localizzate nei  territori  del sud (di  cui  al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) è istituita  una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».
    Sono ammesse al finanziamento le  iniziative  economiche finalizzate  all'avvio  di   attività  di lavoro autonomo, imprenditoriali e  libero-professionali,  in  forma  individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. 

    Le attivita' di cui al  primo  periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per  la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attivita' libero-professionale,  ovvero in   forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in  accomandita semplice, società a  responsabilità limitata,  nonché società cooperativa o società tra  professionisti.  

    Alle  imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del  controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui  al comma 3.

    Sono destinatari dell'intervento i giovani di eta' inferiore  ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

    • a) condizione di marginalita', di  vulnerabilita'  sociale  e  di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne  e lavoro 2021 – 2027
    • b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
    • c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilita' dei lavoratori GOL.

    Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

    • a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento  alla progettazione preliminare per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1 definita su base territoriale e di  concerto  con  le  regioni,  in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
    • b) tutoraggio, finalizzato all'incremento  delle  competenze,  al fine di supportare i destinatari di cui al  comma  3  nelle  fasi  di realizzazione della nuova iniziativa;
    • c) interventi di  sostegno  all'investimento,  consistenti  nella concessione di incentivi per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

    Le iniziative di cui al comma 4 sono  oggetto di  attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli  delle  Camere  di  Commercio  Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura  sisma  Abruzzo  2009  e  la  struttura   del   Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

    Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il  PNRR  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri  e le modalita' di finanziamento delle iniziative  di cui  al  comma  4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonche' con i  contenuti  e  gli  obiettivi  specifici  del  Programma  nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

    Resto al sud 2.0: gli incentivi

    Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c)  sono  fruibili,  in conformità con le disposizioni al regolamento (UE)  2023/2831  sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel  riconoscimento di:

    • a) un voucher di avvio in  regime  de  minimis,  non  soggetto  a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni,  strumenti  e servizi per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attivita' aventi sede  legale nelle  aree  del Mezzogiorno  e  nei  territori  delle  regioni  dell'Italia  centrale colpite dagli eventi sismici  del  2009  e  del 2016.  Nel  caso  di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e  digitali  o  di beni  diretti  ad  assicurare  la sostenibilita'  ambientale  o   il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher e' di 50.000 euro per le attivita' di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree  del Mezzogiorno  e  nei  territori  delle  regioni  dell'Italia  centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
    • b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio delle attivita'  di  cui  al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi  sismici  del 2009 e del 2016;
    • c) un aiuto in regime de minimis per  programmi  di  spesa  oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente  in  un contributo  a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2, aventi sede legale  nelle  aree del  Mezzogiorno  e  nei territori delle regioni dell'Italia  centrale  colpite  dagli  eventi sismici del 2009 e del 2016.

    Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite  di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.