• Business Plan e strategia di pianificazione PMI

    Autorizzazione Unica ZES: modello di business plan da allegare

    In data 2 maggio sul sito della Struttura di missione della ZES Unica del mezzogiorno viene pubblicato un fac simile di business plan per le imprese che presentano richiesta di autorizzazione unica.

    Viene evidenziato che in relazione ai progetti di investimento, assoggettati ad Autorizzazione unica, la relativa istanza dovrà essere corredata da un business plan che evidenzi, in particolare, le caratteristiche dei progetti proposti nonché le relative ricadute occupazionali. 

    Viene anche precisato che non esiste un modello predefinito di business plan: lo stesso potrà essere redatto secondo le specificità del singolo progetto. 

    Si propone un modello che ne riepiloga il contenuto minimo.

    Autorizzazione Unica ZES: per quali investimenti è possibile

    Ricordiamo che la Struttura di missione ZES ha fornito a tutti i Comuni compresi nella ZES Unica delle indicazioni operative sulle iniziative suscettibili di accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica.

    Nelle more dell’approvazione del Piano strategico della ZES unica, utilizzando i criteri generali che definiscono “investimento” la spesa finalizzata alla creazione di un nuovo stabilimento industriale, produttivo o logistico, potranno accedere al regime semplificato:

    • 1) i progetti di investimento relativi ai territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, se coerenti con i rispettivi Piani di sviluppo strategici già adottati;
    • 2) i progetti d’investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:
      • realizzazione di nuovo stabilimento;
      • ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
      • riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.

    L’istanza dovrà essere corredata da un business plan che evidenzi, in particolare, le caratteristiche dei progetti proposti e le ricadute occupazionali.

    Viene chiarito, inoltre, che non sono soggetti all’autorizzazione unica i progetti:

    •  soggetti a SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quelli per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo;
    •  relativi ad impianti e infrastrutture energetiche;
    •  riguardanti opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;
    •  relativi ad investimenti di rilevanza strategica come, definiti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023;
    •  relativi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio.

    Infine nelle FAQ pubblicate sul sito di Missione della Zes Unica viene chiarito che il settore del commercio è escluso dal meccanismo della autorizzazione unica.

    L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, nel definire i progetti suscettibili di accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica, di competenza della Struttura di missione ZES, sottrae quelli in materia di commercio, che continuano ad essere disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
    L’esclusione vale per tutte le aree ricomprese nell’ambito della ZES Unica, senza alcuna eccezione.
    Resta ferma, invece, per gli operatori del settore, la possibilità di beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, ove ne sussistano i presupposti.

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    Principi UE di Bilanci di Sostenibilità: tradotti dal CNDCEC

    Con un comunicato del 13 luglio il CNDCEC informa del fatto che, ha ritenuto utile mettere a disposizione dei professionisti le traduzioni in italiano della documentazione predisposta da EFRAG sulla rendicontazione di sostenibilità, organizzata in dieci moduli, ciascuno dei quali articolato in una presentazione sintetica e una sessione formativa, ognuna accompagnata da video esplicativi curati dai diversi componenti del Technical Expert Group sulla rendicontazione di sostenibilità di EFRAG.

    Accedi qui alla pagina del CNDCEC  per consultare i primi cinque moduli che presentano e approfondiscono i contenuti dei principi: 

    1. ESRS 1, General Requirements
    2. ESRS 2 General Disclosures
    3. ESRS E1 Climate change
    4. ESRS E2 Pollution
    5. ESRS E3 Water and marine resources.

    Viene specificato che i successivi moduli saranno disponibili a breve sul sito del Consiglio nazionale dei commercialisti.

    Il comunicato ricorda che su incarico della Commissione europea, l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ha elaborato i principi ESRS (European Sustainability Reporting Standards), che definiscono le regole a cui le imprese sono tenute a conformarsi nel rendicontare impatti, rischi e opportunità legati alla sostenibilità, secondo quanto previsto dalla Direttiva sul Corporate Sustainable Reporting (CSRD). 

    Il comunicato ricorda che si sta procedendo verso la realizzazione di un nuovo sistema di rendicontazione della sostenibilità in Europa, che vedrà le imprese interessate dalla nuova normativa impegnate a fornire un report di sostenibilità sulle proprie strategie e modelli di business, sulla governance e sull’organizzazione, sulle valutazioni di rilevanza di impatti, rischi e opportunità legati alla sostenibilità, nonché su politiche, obiettivi, piani d’azione e performance.

    A novembre del 2022, EFRAG ha sottoposto la bozza del primo set di principi ESRS all’attenzione della Commissione Europea, nella sua qualità di consulente tecnico. 

    Viene precisato che, il primo set di principi, che tiene conto degli input ricevuti dalla consultazione pubblica (maggio-luglio 2022) e delle revisioni finali al testo della direttiva CSRD, è composto da due principi a carattere trasversale:

    1. l’ESRS 1 che include requisiti generali applicabili a prescindere dall’argomento 
    2. l’ESRS 2 che contiene le informazioni generali da comunicare e si applica anche questo a prescindere dall’argomento, si tratta quindi di principi la cui validità è estesa a tutte le imprese. 

    Inoltre, ci sono i principi tematici, che trattano in maniera più approfondita specifici argomenti:

    • cinque principi ambientali che si occupano in particolare di: cambiamenti climatici, inquinamento, risorse idriche e marine, biodiversità ed ecosistemi, utilizzo delle risorse ed economia circolare;
    • quattro principi su tematiche sociali:  forza lavoro propria, lavoratori nella catena del valore, consumatori e utilizzatori finali, comunità interessate;
    • un principio unico sulla governance: condotta aziendale.