• Redditi Diversi

    Imposta sostitutiva da cessione o rimborso quote OICR: codici tributo per pagare

    Con Risoluzione n 32 del 22 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di cui all’articolo 1, commi da 112 a 114, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    Nel dettaglio, si tratta delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 112, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che stabilisce che:

    • i redditi di capitale (di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), 
    • i redditi diversi (di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico)

    derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra:

    • il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 
    • e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

    • “1721” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR – Opzione comunicata all'intermediario – art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    •  “1722” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR – Opzione esercitata dal contribuente in dichiarazione – art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    L’articolo 1, comma 114, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che per i contratti di assicurazione sulla vita  (di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento, alle condizioni ivi indicate. 

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo: 

    •  “1726” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione – art. 1, comma 114, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. 

    Nella Risoluzione in oggetto ulteriori istruzioni per il versamento.

    Allegati:
  • Redditi Diversi

    Start-up e PMI innovative: in arrivo una doppia agevolazione fiscale sui capital gain

    L’articolo 12 del cosiddetto decreto Sostegni-bis, strutturato in quattro commi, ed ancora in bozza, prevede un doppio incentivo fiscale per chi investe in Start-up innovative e in PMI innovative, con l’evidente obiettivo di stimolare gli investimenti in questo tipo di società.

    Le due agevolazioni fiscali, di natura transitoria, prevista per il periodo che va dal 2021 al 2025, interessano le persone fisiche, fuori dall’esercizio dell’attività di impresa, che vogliano acquisire partecipazioni in Start-up innovative e in PMI innovative.

    L’agevolazione fiscale probabilmente più interessante consiste nell’esenzione dall’imposta sulle plusvalenze realizzate da una persona fisica che cede una o più partecipazioni in società acquisite attraverso la sottoscrizione del capitale sociale, nel caso in cui tali plusvalenze vengano reinvestite in Start-up innovative e PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale, entro un anno dal loro realizzo. Il beneficio fiscale riguarda sia partecipazioni qualificate che non qualificate, e, dato che l’oggetto del beneficio sono le plusvalenze effettivamente realizzate, i conferimenti dovranno avvenire in denaro.

    La misura, che dovrebbe avere efficacia fino al 2025, presenta delle linee di interesse e possibilmente una effettiva capacità di incentivazione, dato l’effettivo risparmio dell’imposta sostitutiva del 26%, al realizzarsi del nuovo investimento.

    L’altra agevolazione è indipendente dalla prima, ma può accompagnarsi a questa. Il decreto Sostegni-bis, ancora per le persone fisiche fuori dall’esercizio dell’impresa, prevede anche l’esenzione delle plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni, qualificate o non qualificate, in Start-up innovative e PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale di rischio dal 2021 al 2025 e detenute per almeno tre anni.

    Daranno diritto all’esenzione i conferimenti in denaro iscritti nello stato patrimoniale al capitale sociale o alla riserva sovrapprezzo delle azioni o quote, anche a seguito di conversione di obbligazioni convertibili, e la compensazione di crediti non commerciali, da parte dei soci, in sede di sottoscrizione di operazioni di aumento di capitale sociale.

    Anche questo beneficio fiscale si concretizza nell’esenzione dall’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza che si realizzerà al momento della cessione della partecipazione nella Start-up o nella PMI innovativa; ma è difficile prevedere quanto un beneficio fiscale futuroche non gode del favore dell’immediatezza, possa effettivamente stimolare un investimento, anche in considerazione del fatto che questa tipologia di imprese, di solito, rappresentano investimenti di lungo periodo difficili da liquidare in un arco temporale ristretto.

    Se le due misure, singolarmente prese, possono presentare una appetibilità più o meno marcata, l’utilizzo coordinato di entrambe, che non sono subordinate, ma neanche alternative, invece, p generare un risparmio fiscale considerevole: il 26% della plusvalenza da smobilizzo di una partecipazione in caso di reinvestimento, e, successivamente, un ulteriore 26% sulla plusvalenza realizzata con la cessione della nuova partecipazione nell’impresa innovativa.