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Scontrino dematerializzato: l’addio a quello cartaceo nel DL PNRR
Il DL PNRR è in fase di conversione che dovrà concludersi entro il 20 arpile prossimo.
Tra le disposizione vi è un emendamento che punta alla dematerializzazione degli scontrini già anticipata la scorsa estate dalla Commissione Finanze con la risoluzione numero 7-00286.
In dettaglio essa prevede la progressiva introduzione dello scontrino dematerializzato in sostituzione di quello cartaceo.
Vediamo ora il passaggio di questa previsione tra le norme del PNRR.
Addio allo scontrino cartaceo: cosa contiene il DL PNRR
Il 17 giugno 2025 la Commissione Finanze ha approvato la risoluzione numero 7-00286 con la quale si prevedeva la progressiva introduzione dello scontrino dematerializzato in sostituzione di quello cartaceo.
La disposizione nasce da esigenze di rispetto ambientale: gli scontrini cartacei sono stampati su carta termica non riciclabile, la cui produzione richiede, oltre che l’abbattimento degli alberi, anche un notevole dispendio idrico.
In considerazione del fatto che la dematerializzazione degli scontrini non dovrebbe assumere alcuna rilevanza in termini fiscali, dato che il formato cartaceo del documento commerciale serve per lo più come dimostrazione dell’acquisto ai fini della garanzia o per eventuali resi, la Commissione Finanze ha ritenuto utile, dal punto di vista ambientale, prevedere la dematerializzazione del documento commerciale, come già avvenuto in altri paesi, come ad esempio in Francia o in alcuni stati degli USA.
A ben vedere il cambio di formato non sarà indolore, in quanto la nuova previsione richiederà il cambio degli attuali registratori telematici, di norma a carico degli esercenti; i quali stanno già affrontando l’obbligo di collegare puntualmente l’emissione di uno scontrino con il relativo pagamento elettronico. leggi POS e RT: come fare il collegamento dal 5 marzo
La Commissione Finanze auspica che venga prevista:
- la dematerializzazione dello scontrino nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con modalità elettronica, a meno che l’acquirente non richieda espressamente il formato cartaceo;
- l’emissione in formato cartaceo dei soli scontrini pagati in contanti, come dimostrazione di avvenuto pagamento.
Per una fase successiva la Commissione Finanze prevede, a partire dal giorno 1 gennaio 2027, l’introduzione dell’obbligo di emissione generalizzata del documento commerciale, in modo tale da limitare il più possibile l’utilizzo del formato cartaceo, che dovrebbe divenire residuale.
Ora, il decreto PNRR in conversione in Legge contiene appunto un emendamento in proposito e in particolare è all’esame della Commissione Bilancio della Camera il testo definitivo del provvedimento che tenta di accellerare il passaggio al digitale dell’intero flusso dei corrispettivi già anticipato nella scorsa estate con la risoluzione in oggetto.
L’emendamento punta a mandare in soffitta gli scontrini cartacei, intervenendo sulle disposizioni contenute all’articolo 84, comma 1 del Testo Unico IVA (decreto legislativo n. 10/2026), in vigore dal 1° gennaio 2027, e prevedendo che lo scontrino venga rilasciato in modalità digitale come via ordinaria.
Vediamo quanto della risoluzione in oggetto verrà recepito nella norma in arrivo.
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Obbligo eredi per fatturazione del cuius: chiarimenti ADE
Durante la 35° edicione di Telefisco le Entrate hanno replicato tra gli altri ad un quesito riguardante gli eredi che necessitano di riaprire la PIVA del professionista deceduto.
Premesso che, per la riapertura della partita IVA del de cuius, nel caso di chiusura della stessa, gli eredi conservano l'obbligo di riaprire a posteriori una nuova partita IVA e di effettuare i successivi adempimenti tra cui l'obbligo di emettere fattura il riferimento a un tardivo pagamento.
Si chiede se tra gli adempimenti richiesti sono compresi tutti gli obblighi iva come registri, dichiarazione ecc.
Tardivo pagamento: obblighi degli eredi per la fatturazione
L'agenzia risponde in linea generale la cessazione dell'attività professionale con conseguente estinzione della partita iva non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate ne deriva dunque che il professionista che non svolga più l'attività professionale non può estinguere la partita iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei clienti.
L'agenzia delle entrate con la circolare n 11 e del 2007 al punto 7.1 ha chiarito che l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e in particolare di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale
Con la risoluzione n 232 del 2009 è stato inoltre precisato che la cessazione dell'attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali bensì con quello successivo in cui chiude il rapporti professionali fatturando tutte le prestazioni svolte dismettendo quindi strumentali.
Fino al momento in cui il professionista che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo non realizza la riscossione dei crediti la cui esazione si è ritenuta ragionevolmente possibile l'attività professionale non può ritenersi cessata
Con riguardo agli obblighi fiscali sorti dopo il decesso del professionista come ad esempio la presentazione della dichiarazione iva e l'eventuale prodromica registrazione delle fatture emesse, l'articolo 35 bis del DPR 633 del 72 prevede poi che tali obblighi possono essere adempiuti degli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto il 633 del 72 appunto per le operazioni effettuate anche ai fini della liquidazione dell'azienda dagli eredi dell'imprenditore.
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La fattura elettronica europea sostituirà il modello INTRA
A partire dal giorno 1 luglio 2030 il sistema dell’IVA dell’Unione Europea farà un salto evolutivo in termini di digitalizzazione; la Direttiva UE 2025/516 prevede infatti:
- l’introduzione nell’Unione Europea di un sistema di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intra-UE, che si concretizzerà nelle nuove comunicazioni digitali denominate DRR;
- la modifica dei modelli INTRA.
Queste misure fanno del più esteso pacchetto VIDA, acronimo di “VAT in the digital age”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (serie L) il 25 marzo 2025, costituito da:
- Direttiva UE 2025/516 del giorno 11 marzo 2025 (che modifica la Direttiva 2006/112/CE): contenente le nuove norme IVA per l’era digitale;
- Regolamento UE 2025/517 del giorno 11 marzo 2025 (che modifica il Regolamento UE 904/2010): riguardante i nuovi accordi di cooperazione amministrativa in tema di IVA previsti per l’era digitale;
- Regolamento di esecuzione UE 2025/518 del giorno 11 marzo 2025 (che modifica il Regolamento di esecuzione UE 282/2011): in tema di obblighi dichiarativi per alcuni regimi IVA.
L’obiettivo del cosiddetto pacchetto VIDA dovrebbe essere quello di contrastare le frodi sull’IVA, sostenere le imprese e promuovere la digitalizzazione.
La fattura elettronica per le operazioni intra-UE
La Direttiva UE 2025/516 prescrive, a partire dal giorno 1 luglio 2030, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intra-UE a livello unionale.
L’adempimento servirà a certificare fiscalmente gli acquisti e le vendite B2B effettuate tra operatori appartenenti all’Unione Europea e contestualmente a trasmettere le informazioni relative a queste operazioni alle autorità locali dei singoli paesi, che poi li ritrasmetteranno al VIES centrale, l’autorità europea che si occuperà di incrociare i dati con scopo di verifica, al fine di contrastare le condotte abusive sull’IVA.
Il VIES centrale fungerà da perno del sistema di scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei paesi membri dell’Unione Europea: aggregando i dati relativi ad acquisti e vendite effettuate, per ogni singolo soggetto passivo che opera nel territorio dell’unione, sarà in grado di effettuare controlli incrociati con molta facilità, contrastando così quelle frodi sull’IVA che attualmente sfruttano la mancata comunicazione tra le autorità locali dei singoli paesi appartenenti all’UE.
Concretamente il sistema di fatturazione elettronica unionale si configurerà nella predisposizione e nella trasmissione delle comunicazioni digitali denominate DRR, acronimo di “Digital reporting requirements”, che utilizzano i formati UBL e CII: questi costituiscono un protocollo diverso rispetto al formato XML utilizzato in Italia per le fatture elettroniche interne; motivo per la fatturazione elettronica UE i sistemi di trasmissione saranno diversificati rispetto a quelli attualmente in uso per la fatturazione elettronica nazionale.
Questo nuovo sistema permetterà di evitare ai singoli operatori che operano su più paesi dell’Unione Europea di dover effettuare registrazioni IVA multiple, essendo appunto prevista anche l’introduzione di una registrazione unica, la “Single VAT registration”.
I dati trasmessi al VAT centrale saranno conservate per 5 anni, e poi cancellate, per rispettare i termini previsti per le verifiche fiscali sull’IVA.
La modifica dei modelli INTRA
Con la trasmissione di una fattura elettronica per ogni singola operazione intra-UE effettuata viene meno l’utilità della predisposizione, come avviene oggi, dei modelli INTRA per la certificazione fiscale delle operazioni UE.
Per questo motivo la Direttiva UE 2025/516 prevede l’abolizione dei modelli INTRA per fini fiscali, i quali però resteranno per finalità statistica.
Con l’emissione di una fattura elettronica per ogni singola operazione intra-UE, agli operatori saranno richieste più informazioni di quelle che oggi sono previste dai modelli INTRA: tra le informazioni aggiuntive saranno richieste anche le coordinate bancarie dell’operatore, in modo tale che le autorità fiscali dei singoli stati potranno seguire, oltre agli acquisti e le vendite di beni e servizi, anche i relativi flussi finanziari.
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Autofattura denuncia: l’IVA duplicata deve essere rimborsata
L’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo 417/1997 stabilisce l’obbligo, per il cessionario o committente che non riceve una fattura per l’acquisto di un bene o di un servizio entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, di emettere una autofattura per regolarizzare la sua posizione.
Tale adempimento prende il nome di autofattura denuncia perché, attraverso questa, il contribuente mette a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della violazione effettuata dal cedente o prestatore.
Ciò che caratterizza la procedura, però, è il fatto che, contestualmente all’emissione dell’autofattura, il cessionario o committente debba versare all’erario l’IVA dovuta sull’operazione.
Va segnalato che la mancata effettuazione di questi adempimenti, da parte del cessionario o committente, comporta l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’imposta non versata.
La duplicazione dell’imposta e il rimborso
Si evidenzia chiaramente come, nel momento in cui il cessionario o committente paga il bene o la prestazione al cedente o prestatore, lo fa versando contestualmente l’IVA dovuta sull’operazione.
Però, nel momento in cui il cedente o prestatore non emette il documento fiscale e il cessionario o committente regolarizza la sua posizione secondo le previsioni dell’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997, questi dovrà versare di nuovo l’imposta dovuta sull’operazione che così verrà corrisposta due volte.
La recente sentenza numero 374/2/24 della Corte di Giustizia di II grado della Liguria , pubblicata il 17 maggio 2024, prende in esame un caso del genere, in quanto un contribuente in questa situazione, trovandosi ad avere versato due volta l’imposta per la medesima operazione, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta duplicata, producendo istanza di rimborso ex articolo 30-ter del DPR 633/1972.
Il caso è stato affrontato in sede di contenzioso in quanto l’ente ha negato il rimborso dell’imposta al contribuente, asserendo l’insussistenza della duplicazione, che si configurerebbe solo in caso di doppio versamento dell’IVA da parte del medesimo soggetto.
La corte ha bocciato la tesi dell’agenzia riconoscendo che la duplicazione dell’imposta non deve essere verificata in relazione al soggetto versante, ma all’operazione in relazione alla quale l’IVA è stata versata: e, in considerazione di ciò, un doppio prelievo dell’imposta per la medesima operazione si deve considerare illegittimo.
Una tale situazione sarebbe quindi un doppio pagamento dell’IVA sulla stessa operazione, che in applicazione al generale principio della neutralità dell’imposta, legittima il rimborso dell’IVA versata due volte.
Il principio di neutralità dell’imposta costituisce un cartine fondamentale della direttiva IVA 2006/112/CE, costantemente difeso anche dalla Corte di Giustizia UE: su questo si fonda quel meccanismo in ragione del quale, per le attività economiche, l’IVA è una imposta neutrale nei vari passaggi, finché non raggiunge il soggetto passivo consumatore finale.
Le novità normative
Va segnalato che dal primo settembre 2024 l’autofattura denuncia è sostituita dalla comunicazione denuncia, ex articolo 2 del Decreto Legislativo 87/2024 che modifica l’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997.
La comunicazione denuncia è un adempimento analogo, da effettuarsi in luogo dell’autofattura denuncia, entro il più breve termine di 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura.
Quello che più caratterizza la nuova procedura è il fatto che è stato abolito l’obbligo di versare (nuovamente) all’erario l’IVA relativa all’operazione in oggetto da parte del cessionario o committente: in questo modo si risolve il problema della duplicazione dell’imposta, che non dovrà essere versata una seconda volta.
Tuttavia anche la nuova procedura non risolve la problematica che il contribuente, che non riceve il documento fiscale, in carenza di certificazione, presumibilmente non potrà detrarre l’IVA sull’acquisto, anche se questa era stata regolarmente pagata contestualmente al corrispettivo.
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La nuova comunicazione denuncia sostituisce l’autofattura denuncia
Il comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 417/1997 disponeva l’obbligo, per il cessionario o committente che non riceveva una fattura per un servizio o un bene acquistato, o riceveva una fattura errata, di:
- emettere un’autofattura per l’acquisto di beni o servizi per cui non aveva ricevuto la fattura, o l’aveva ricevuta errata;
- versare all’erario l’IVA esposta sull’autofattura.
Tale operazione prendeva il nome di autofattura denuncia perché, attraverso l’emissione dell’autofattura, il contribuente metteva a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della violazione del cedente o prestatore.
Ciò che caratterizzava questa disposizione era la gravosità per il cessionario o committente il quale, pur avendo il diritto a detrarre l’IVA su una tale operazione, si ritrovava a doverla versare al posto del cedente o prestatore.
La particolarità della questione si estendeva anche all’impianto sanzionatorio previsto, in quanto l’eventuale omissione dell’autofattura da parte del cessionario o committente era sanzionata in misura maggiore rispetto all’omissione della fatturazione da parte del cedente o prestatore; infatti le sanzioni erano:
- il 100% dell’imposta non versata, per il cessionario o committente;
- il 90% dell’imposta non versata, per il cedente o prestatore.
Per meglio inquadrare la diseguaglianza di trattamento, va tenuto anche conto del fatto che il cedente o prestatore che non emetteva la fattura realizzava pure un indebito guadagno derivante dal mancato versamento dell’IVA; il cessionario o committente che non riceveva la fattura, dopo aver pagato l’acquisto di un bene o di un servizio, invece, il più delle volte aveva versato l’IVA sull’acquisto alla controparte senza poterla detrarre.
Novità dal giorno 1 settembre 2024
La notizia è che il cosiddetto Decreto di riforma delle sanzioni, il Decreto Legislativo 87/2024, con l’articolo 2 modifica la precedente disciplina prevista dall’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997, mandando in soffitta l’autofattura denuncia e inserendo nell’ordinamento quella che si potrebbe chiamare comunicazione denuncia.
Con decorrenza da giorno 1 settembre 2024, la nuova stesura del comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 417/1997, prescrive che “il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.
In conseguenza della novità normativa il contribuente che non riceve una fattura per l’acquisto di un bene o di un servizio, o che la riceve errata, entro 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura (o da quando è stata emessa l fattura irregolare) comunica all’Agenzia delle Entrate l’irregolarità, senza ulteriori aggravi a suo carico.
Attualmente le modalità attraverso le quali operare la comunicazione denuncia non sono ancora state pubblicate dall’ente.
Sono mutate anche le sanzioni previste, sia per il cessionario o committente che omette la comunicazione denuncia, sia per il cedente o prestatore che non emette la fattura o l’emette in modo errato; infatti adesso è prevista:
- una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, per il cessionario o committente che omette la comunicazione denuncia;
- una sanzione pari al 70% dell’imposta non versata, con un minimo di 300 euro, per il cedente o prestatore che non emette la fattura o l’emette in modo errato.
La novità normativa non risolve il disequilibrio di trattamento tra colui che non emette la fattura e colui che omette la comunicazione, ma almeno ammorbidisce l’onerosità della situazione per il cessionario o committente che effettua la comunicazione denuncia per tempo.