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La fattura elettronica europea sostituirà il modello INTRA
A partire dal giorno 1 luglio 2030 il sistema dell’IVA dell’Unione Europea farà un salto evolutivo in termini di digitalizzazione; la Direttiva UE 2025/516 prevede infatti:
- l’introduzione nell’Unione Europea di un sistema di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intra-UE, che si concretizzerà nelle nuove comunicazioni digitali denominate DRR;
- la modifica dei modelli INTRA.
Queste misure fanno del più esteso pacchetto VIDA, acronimo di “VAT in the digital age”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (serie L) il 25 marzo 2025, costituito da:
- Direttiva UE 2025/516 del giorno 11 marzo 2025 (che modifica la Direttiva 2006/112/CE): contenente le nuove norme IVA per l’era digitale;
- Regolamento UE 2025/517 del giorno 11 marzo 2025 (che modifica il Regolamento UE 904/2010): riguardante i nuovi accordi di cooperazione amministrativa in tema di IVA previsti per l’era digitale;
- Regolamento di esecuzione UE 2025/518 del giorno 11 marzo 2025 (che modifica il Regolamento di esecuzione UE 282/2011): in tema di obblighi dichiarativi per alcuni regimi IVA.
L’obiettivo del cosiddetto pacchetto VIDA dovrebbe essere quello di contrastare le frodi sull’IVA, sostenere le imprese e promuovere la digitalizzazione.
La fattura elettronica per le operazioni intra-UE
La Direttiva UE 2025/516 prescrive, a partire dal giorno 1 luglio 2030, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intra-UE a livello unionale.
L’adempimento servirà a certificare fiscalmente gli acquisti e le vendite B2B effettuate tra operatori appartenenti all’Unione Europea e contestualmente a trasmettere le informazioni relative a queste operazioni alle autorità locali dei singoli paesi, che poi li ritrasmetteranno al VIES centrale, l’autorità europea che si occuperà di incrociare i dati con scopo di verifica, al fine di contrastare le condotte abusive sull’IVA.
Il VIES centrale fungerà da perno del sistema di scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei paesi membri dell’Unione Europea: aggregando i dati relativi ad acquisti e vendite effettuate, per ogni singolo soggetto passivo che opera nel territorio dell’unione, sarà in grado di effettuare controlli incrociati con molta facilità, contrastando così quelle frodi sull’IVA che attualmente sfruttano la mancata comunicazione tra le autorità locali dei singoli paesi appartenenti all’UE.
Concretamente il sistema di fatturazione elettronica unionale si configurerà nella predisposizione e nella trasmissione delle comunicazioni digitali denominate DRR, acronimo di “Digital reporting requirements”, che utilizzano i formati UBL e CII: questi costituiscono un protocollo diverso rispetto al formato XML utilizzato in Italia per le fatture elettroniche interne; motivo per la fatturazione elettronica UE i sistemi di trasmissione saranno diversificati rispetto a quelli attualmente in uso per la fatturazione elettronica nazionale.
Questo nuovo sistema permetterà di evitare ai singoli operatori che operano su più paesi dell’Unione Europea di dover effettuare registrazioni IVA multiple, essendo appunto prevista anche l’introduzione di una registrazione unica, la “Single VAT registration”.
I dati trasmessi al VAT centrale saranno conservate per 5 anni, e poi cancellate, per rispettare i termini previsti per le verifiche fiscali sull’IVA.
La modifica dei modelli INTRA
Con la trasmissione di una fattura elettronica per ogni singola operazione intra-UE effettuata viene meno l’utilità della predisposizione, come avviene oggi, dei modelli INTRA per la certificazione fiscale delle operazioni UE.
Per questo motivo la Direttiva UE 2025/516 prevede l’abolizione dei modelli INTRA per fini fiscali, i quali però resteranno per finalità statistica.
Con l’emissione di una fattura elettronica per ogni singola operazione intra-UE, agli operatori saranno richieste più informazioni di quelle che oggi sono previste dai modelli INTRA: tra le informazioni aggiuntive saranno richieste anche le coordinate bancarie dell’operatore, in modo tale che le autorità fiscali dei singoli stati potranno seguire, oltre agli acquisti e le vendite di beni e servizi, anche i relativi flussi finanziari.
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La nuova comunicazione denuncia sostituisce l’autofattura denuncia
Il comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 417/1997 disponeva l’obbligo, per il cessionario o committente che non riceveva una fattura per un servizio o un bene acquistato, o riceveva una fattura errata, di:
- emettere un’autofattura per l’acquisto di beni o servizi per cui non aveva ricevuto la fattura, o l’aveva ricevuta errata;
- versare all’erario l’IVA esposta sull’autofattura.
Tale operazione prendeva il nome di autofattura denuncia perché, attraverso l’emissione dell’autofattura, il contribuente metteva a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della violazione del cedente o prestatore.
Ciò che caratterizzava questa disposizione era la gravosità per il cessionario o committente il quale, pur avendo il diritto a detrarre l’IVA su una tale operazione, si ritrovava a doverla versare al posto del cedente o prestatore.
La particolarità della questione si estendeva anche all’impianto sanzionatorio previsto, in quanto l’eventuale omissione dell’autofattura da parte del cessionario o committente era sanzionata in misura maggiore rispetto all’omissione della fatturazione da parte del cedente o prestatore; infatti le sanzioni erano:
- il 100% dell’imposta non versata, per il cessionario o committente;
- il 90% dell’imposta non versata, per il cedente o prestatore.
Per meglio inquadrare la diseguaglianza di trattamento, va tenuto anche conto del fatto che il cedente o prestatore che non emetteva la fattura realizzava pure un indebito guadagno derivante dal mancato versamento dell’IVA; il cessionario o committente che non riceveva la fattura, dopo aver pagato l’acquisto di un bene o di un servizio, invece, il più delle volte aveva versato l’IVA sull’acquisto alla controparte senza poterla detrarre.
Novità dal giorno 1 settembre 2024
La notizia è che il cosiddetto Decreto di riforma delle sanzioni, il Decreto Legislativo 87/2024, con l’articolo 2 modifica la precedente disciplina prevista dall’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997, mandando in soffitta l’autofattura denuncia e inserendo nell’ordinamento quella che si potrebbe chiamare comunicazione denuncia.
Con decorrenza da giorno 1 settembre 2024, la nuova stesura del comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 417/1997, prescrive che “il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.
In conseguenza della novità normativa il contribuente che non riceve una fattura per l’acquisto di un bene o di un servizio, o che la riceve errata, entro 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura (o da quando è stata emessa l fattura irregolare) comunica all’Agenzia delle Entrate l’irregolarità, senza ulteriori aggravi a suo carico.
Attualmente le modalità attraverso le quali operare la comunicazione denuncia non sono ancora state pubblicate dall’ente.
Sono mutate anche le sanzioni previste, sia per il cessionario o committente che omette la comunicazione denuncia, sia per il cedente o prestatore che non emette la fattura o l’emette in modo errato; infatti adesso è prevista:
- una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, per il cessionario o committente che omette la comunicazione denuncia;
- una sanzione pari al 70% dell’imposta non versata, con un minimo di 300 euro, per il cedente o prestatore che non emette la fattura o l’emette in modo errato.
La novità normativa non risolve il disequilibrio di trattamento tra colui che non emette la fattura e colui che omette la comunicazione, ma almeno ammorbidisce l’onerosità della situazione per il cessionario o committente che effettua la comunicazione denuncia per tempo.