• La Fattura Elettronica nella PMI

    Regimi OSS/IOSS: chiarimenti sulla fatturazione, niente bollo nè intrastat per la fattura

    Assosoftware, Associazione Nazionale Produttori software gestionale e fiscale, in data 8 marzo fornisce un chiarimento sui regimi IVA OSS/IOSS.

    In particolare, considerato l’avvio dei regimi IVA OSS/IOSS dal 1 luglio 2021, è stato chiesto:

    • come deve essere compilato il file XML FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la Fatturazione Elettronica,
    • se tali operazioni dovranno essere inserite nel Modello Intrastat.,
    • se tali operazioni dovranno essere assoggettate all’imposta di bollo.

    Gli orientamenti di seguito esposti, come specificato dalla stessa Assosoftware non sono vincolanti ma hanno l’obiettivo di assistere le imprese del settore nella predisposizione degli strumenti software cercando di allineare i comportamenti degli operatori anche ai fini di successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

    Si ricorda che i regimi OSS e IOSS Sono stati previsti per agevolare l’operatore nell’assolvimento dell’imposta e nella gestione degli adempimenti IVA nel Paese di destinazione dei beni, in alternativa all’apertura di una posizione IVA nel Paese stesso. 

    Infatti, i soggetti passivi che opteranno per uno dei due regimi dovranno semplicemente effettuare una dichiarazione online, a cadenza trimestrale (mensile per IOSS), per comunicare tutte le operazioni effettuate verso l’estero e assolvere all’imposta dovuta nei vari Stati membri tramite un unico versamento nel Paese di registrazione. 

    L’adesione ai nuovi regimi esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA. Pertanto, tali operazioni non concorrono alla formazione del volume d’affari.

    Per ciò che riguarda i tre quesiti si replica quanto segue.

    Regimi OSS/IOSS e compilazione Fattura elettronica

    In merito alla compilazione della Fattura elettronica, il suggerimento è quello di indicare solo l'imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione, proprio l’art.74-sexies del DPR 633/1972), con IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo "Altri Dati Gestionali" senza effetti sull'imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI).
     Come ulteriore possibilità ammessa, per quanto concerne l’IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si potrebbe esplicitare l’iva unionale nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N1 o N2.2.
     Qualora l'operatore, invece, intenda avvalersi della agevolazione prevista per gli esportatori abituali per gli acquisti senza applicazione dell'imposta, anche le vendite in regime OSS potranno essere conteggiate ai fini della determinazione del Plafond ed, eventualmente, per il rimborso trimestrale IVA. Conseguentemente, in questi casi, per l’imponibile si dovrà utilizzare la natura N3.2, facendo confluire tali operazioni nel rigo VE30 “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”, campo 3 “Cessioni intracomunitarie” della dichiarazione annuale IVA.

    Regimi OSS/IOSS e INTRASTAT

    Per quanto concerne gli elenchi Intrastat, non si ritiene vi siano i presupposti per estenderne il perimetro oggettivo.

    Considerato lo spirito di semplificazione introdotto dai nuovi regimi e l’esonero generalizzato previsto per gli adempimenti IVA, l’indicazione è quella di indirizzare i software per la non compilazione di tali comunicazioni, indipendentemente dal fatto che sia emessa, o meno, la fattura (che rimane facoltativa).

    Tale conclusione, sembra supportata anche dalla Nota N2 relativa alla Tabella della natura della transazione che così si esprime: N2. La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat.

    Regimi OSS/IOSS e imposta di bollo

    Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’imposta di bollo, si ritiene che, trattandosi di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, non vi siano i presupposti per l’assoggettamento. 

    Anche in questo, laddove si decida di emettere facoltativamente la fattura, la codifica N7 suggerita, dovrebbe consentire di non far concorrere il documento al calcolo dell’imposta di bollo virtuale. 

    In un’ottica di semplificazione e di riduzione degli oneri a carico degli operatori, infatti, si ritiene preferibile evitare disparità di trattamento per le medesime operazioni, pertanto, l’augurio è che sia confermata l’indicazione di non applicare l’imposta per tutte le operazioni effettuate e indipendentemente dalla scelta di emettere o meno la fattura.

  • La Fattura Elettronica nella PMI

    L’emissione della fattura non obbligatoria dimostra l’avvenuto pagamento

    L’interessante ordinanza numero 33443 della Corte di Cassazione, pubblicata il giorno 11 novembre 2011, offre alcuni spunti di riflessione in tema di fatturazione e dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

    Il punto di partenza normativo è l’articolo 22 del DPR 633/72, il Testo unico IVA, il quale stabilisce che l’emissione della fatturanon è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione […] per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, e che “gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla”.

    Quello che affrontiamo, quindi, non è il caso in cui l’emissione della fattura è obbligatoria, bensì quello diverso in cui la transazione è certificata dall’emissione dello scontrino e la fattura costituisce un documento la cui emissione è facoltativa

    Per intenderci è il classico caso della fattura richiesta ai commercianti al minuto, ma non è l’unica situazione interessata.

    L’ordinanza ci ricorda che la giurisprudenza è consolidata nel non considerare lo scontrino una “prova di pieno pagamento”, ma sta al giudice valutare la questione alla luce anche di altre circostante: la motivazione alla base di ciò si sostanzia nel fatto che, per sua natura, lo scontrino offre informazioni troppo sintetiche per essere sufficienti a dimostrare l’avvenuto pagamento.

    Tuttavia la Corte precisa che, nei casi in cui l’emissione della fattura non è obbligatoria, la sua emissione, insieme allo scontrino fiscale, possibilmente con i relativi dati identificativi riportati in fattura, può costituire la prova documentale necessaria e sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento della cessione.

    Il perno della questione è appunto la facoltatività del documento: quando l’emissione della fattura è obbligatoria, questa avviene contestualmente alla cessione dei beni, a prescindere dall’avvenuto pagamento, in base alle previsioni del Testo unico IVA, per cui la sua emissione non dimostra nulla; nel diverso caso in cui il documento non deve essere emesso, ma viene fatto solo dietro richiesta dell’acquirente, l’emissione costituisce il momento finale di un procedimento logico che passa dalla cessione, per il pagamento, finendo con la fatturazione alla conclusione dell’operazione.