• Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Garanzia fideiussoria VIES: regole ADE per provvedere

    Con il Provvedimento n 178713 del 14 aprile le Entrate pubblicano le modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.

    Garanzia fideiussoria VIES: cosa ha previsto la Riforma Fiscale

    Il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera b), ha introdotto nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7-quater il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di un’idonea garanzia

    Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, sono stati individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia. 

    Leggi Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.

    Il provvedimento del 14 aprile, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale, definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. 

    L’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata secondo le modalità previste con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, solo successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione Provinciale competente, dell’esito positivo della verifica della garanzia. 

    Attenzione al fatto che ai soggetti che, al 14 aprile data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già inclusi nella banca dati VIES, è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante fiscale l’attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.

    Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso d’ufficio dalla banca dati VIES. Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.

    Garanzia fideiussoria VIES: regole per adempiere

    I soggetti interessati già titolari di partita IVA, prestano idonea garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES.

    i soggetti non ancora in possesso di partita IVA, prestano idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES. 

    La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.

    Il provvedimento di cui si tratta prevede che la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, come meglio specificato nel fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

    • dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES; 
    • dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato; 
    • dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli; 
    • Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
    • delimitazione, durata e importo della garanzia; 
    • composizione del deposito;
    • obbligazioni delle parti contraenti; 
    • forma delle comunicazioni;
    • foro competente

    La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato nel fac-simile allegato al provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

    • dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES; 
    • dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente; 
    • Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia; 
    • delimitazione, durata e importo della garanzia; 
    • inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti; 
    • rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;
    • forma delle comunicazioni; 
    • foro competente. 

    La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    730/2025: quadro T per le criptoattività

    Le Entrate hanno pubblicato la bozza del Modello 730/2025 da cui emerge il grosso delle novità da aspettarsi per la campagna dichiarativa che inizierà a breve con la pubblicazione dei modelli definitivi relativi all'anno d'imposta 2024.

    Vediamo cosa riportano le istruzioni in bozza del 730 per le criptoattività e in particolare la novità del Quadro T.

    730/2025: le novità per le criptoattività e il quadro T

    Raddoppiano i campi destinati all’indicazione delle criptoattività nel Modello 730/2025.

    In particolare, chi non ha partita IVA potrà dichiarare nel 730 anche i proventi finanziari da criptoattività, e assolvere l’imposta sulle criptoattività. 

    Le bozze pubblicate il 13 gennaio scorso sul sito delle entrate, contengono infatti il Quadro T destinato alla dichiarazione di tutte le plusvalenze di natura finanziaria.

    In particolare, come evidenziano le istruzioni al Modello, questo quadro deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del TUIR. 

    Questo quadro va altresì compilato per indicare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR.

    In particolare, nelle sezioni I, II, III, IV e V, vanno utilizzati dal contribuente per inserire i dati utili al calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.

    Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo “1100”. 

    Il medesimo codice va utilizzato anche per il pagamento dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR realizzate dal 1° gennaio 2024.

    Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.

    L'anno scorso era possibile pagare l’imposta sul valore delle criptoattività (IVCA) direttamente con la liquidazione del 730, grazie all’inserimento del quadro W nel modello. 

    Ma i proventi finanziari da criptovalute richiedevano comunque l’invio del quadro RT modello Redditi aggiuntivo. Leggi anche: Criptovalute: come compilare il quadro W del modello 730 del 2024.

    A partire dal 2025 anno di imposta 2024, nel quadro W del 730 vanno dichiarate tutte le criptoattività che non sono detenute presso intermediario italiano tenuto ad applicare il bollo del 2 per mille sulle criptoattività, considerato espressamente alternativa all’IVCA (Leggi: Criptoattività: chiarimenti ADE su bollo e quadro RW ).

    Il monitoraggio da quadro W riguarda quindi solo chi detiene criptoattività su cui non è stata pagata l’imposta di bollo.

    Il nuovo quadro T, invece, è destinato ad accogliere i redditi diversi di natura finanziaria, tra cui quelli da criptoattività soggetti all’imposta sostitutiva del 26% istituita con la legge di Bilancio 2023. 

    Vedremo in seguito, con i modelli definitivi il contenuto di questo quadro.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Cessione esportazioni: formazione plafond IVA acconti

    L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 3 del 6 agosto 2024, ha fatto chiarezza in merito alla cessione all'esportazione e le modalità di formazione del plafond IVA in presenza di fatturazione e registrazione di acconti. Il soggetto istante è un’Associazione, che ha richiesto ulteriori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013 e in particolare sul plafond che si forma sulle cessioni di beni a clienti extra-UE da parte dei propri associati.

    Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: quesito

    L'Associazione ha evidenziato una problematica comune per i suoi associati, che operano regolarmente con clienti situati fuori dall'Unione Europea. Queste operazioni sono spesso regolate da contratti che prevedono il trasferimento della proprietà dei beni solo dopo un collaudo positivo presso la sede del cliente extra-UE. Inoltre, la fatturazione avviene in più tranche: gli acconti sono fatturati man mano che vengono corrisposti, mentre il saldo viene fatturato solo dopo il collaudo, deducendo gli acconti già fatturati.

    L'Associazione ha chiesto se, ai fini della formazione del plafond, si debba considerare

    • l'intera operazione alla data del collaudo (e quindi al trasferimento della proprietà), oppure
    • se gli acconti fatturati concorrono già alla formazione del plafond, anche se il trasferimento della proprietà non è ancora avvenuto.

    Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: soluzione Associazione

    Secondo l'Associazione, la fatturazione degli acconti dovrebbe essere già produttiva di plafond. Questo perché l'operazione nel suo complesso è finalizzata alla vendita del bene, come stabilito dal contratto di vendita e come richiesto dalla risoluzione n. 94/E del 2013.

    Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: parere Fisco

    L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il quesito e ha chiarito che, secondo l'articolo 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente, l'operazione si considera effettuata solo nel momento in cui tali effetti si verificano.

    L'Agenzia ha inoltre richiamato la circolare n. 145/E del 10 giugno 1998, che stabilisce che il momento costitutivo del plafond deve essere riferito alle operazioni registrate ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/1972, con riferimento alla data di emissione della fattura.

    In particolare, è stato chiarito che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, poiché l'operazione è preordinata ad una cessione all'esportazione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA. Tuttavia, qualora l'operazione non vada a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere rettificato.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Cessioni di beni in depositi doganali e obbligo di fatturazione

    Le Entrate con il Principio di diritto n 2 del 12 gennaio foniscono chiarimenti sulla cessione di beni all'interno di depositi doganali e l'obbligo di fatturazione (articolo 21, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972)

    Viene ricordato che l'articolo  7­ bis del decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 633, al comma  1, stabilisce che: «Le cessioni  di  beni,  diverse  da  quelle  di  cui  ai  commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto:

    • beni immobili
    • ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, 
    • esistenti nel territorio dello stesso 
    • ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto».

    Le cessioni di beni mobili, quindi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato  al  verificarsi di due condizioni, ovvero:  

    • che i  beni  abbiano la  qualifica  di  beni  nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione 
    • che siano  esistenti nel territorio dello Stato.

    La duplicità del presupposto, spiega l'agenzia, è resa evidente dal tenore letterale della norma ed appare in linea con l'esigenza di assoggettare a tassazione i beni che ''fisicamente'' e ''giuridicamente'' si considerano appartenenti al territorio dello Stato  all'atto della cessione. 

    Nella diversa ipotesi in cui i beni, pur conservando lo status di merce allo stato estero, si trovano ''fisicamente'' nel territorio dello Stato senza che siano stati oggetto di una importazione (si tratta delle ipotesi, previste dal Regolamento n. 952/2013/UE,  di merci in regime di transito esterno (articolo 226) o deposito doganale (articolo 237 e  ss.) e custodia nelle zone franche (articolo 243 e ss.)), le cessioni dei beni che ne sono  oggetto si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato

    Tuttavia, pur essendo tali operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale, con l'articolo 21, comma 6, del decreto IVA, si prevede ­ ai fini del controllo dell'operazione ­ l'obbligo di emissione della fattura. 

    A tal proposito, il richiamato comma 6, stabilisce, infatti, che «La fattura è emessa  anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 

    a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7­bis comma 1, con  l'annotazione ''operazione non soggetta''».

    Il successivo comma 6­ bis, invece, nel prevedere che

    «I soggetti passivi stabiliti nel  territorio  dello  Stato  emettono  la  fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sottoelencate  quando  non  sono  soggette  all'imposta  ai  sensi  degli  articoli  da  7  a  7­ septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 

    • a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione ''inversione contabile'';
    • b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione ''operazione non soggetta''», 

    estende ai soggetti passivi stabiliti nel  territorio dello Stato, l'obbligo di emettere fattura anche per le operazioni ­ indicate agli articoli da 7 a 7 ­septies ­ territorialmente non soggette ad IVA in Italia ma nella UE [lettera a)], ovvero non soggette in quanto effettuate fuori dalla UE [lettera b)].

    In sostanza:

    • il comma 6, lettera a) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in  Italia'', benché aventi ad oggetto beni ''fisicamente'' esistenti nel territorio dello Stato, ma che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni doganali conservano lo status di ''merci allo stato estero''; ­ 
    • il comma  6 ­bis, lettera b) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in Italia'', benché effettuate da un soggetto passivo italiano, ma fuori dall'Unione europea (ad esempio, vendite di  beni ''estero su estero'', ovvero beni acquistati all'estero e ceduti prima dell'importazione  in Italia o nella UE).

    Ciò premesso, si ritiene sussista l'obbligo ­ prescritto dall'articolo 21, comma 6,  del decreto IVA ­ di fatturare le cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato). 

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Dichiarazioni doganali: istruzioni per i pagamenti con PagoPa

    Con Informativa n 422075 del 27 ottobre pubblicata in data 2 novembre ADM fornisce istruzioni per il pagamento dei tributi amministrati dall’ADM tramite l’utilizzo della piattaforma pagoPA integrata nel portale dei pagamenti OPERA.

    In particolare, nell’ambito del percorso di semplificazione e maggiore fruibilità dei servizi di pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Stato, nella sezione OPERA del Portale Unico dell’Agenzia (PUADM) è stata realizzata la nuova funzionalità per la prenotazione e la conseguente generazione del pagamento spontaneo delle dichiarazioni doganali annotate sul conto di debito

    Accedi qui ad OPERA

    La funzionalità è disponibile sul PUDM dal percorso “Area Riservata→Interattivi→OPERA→Accedi al servizio” e agisce in modo analogo a quanto avviene per l’applicazione “Situazione Contabile” del STD.

    Si specifica che 

    • le prenotazioni e gli annullamenti effettuate tramite “Situazione Contabile” hanno effetto in Opera; 
    • viceversa le prenotazioni/annullamenti di movimenti contabili già prenotati da Opera sono inibiti in “Situazione Contabile”.

    Si ricorda che le modalità di accesso autorizzato ad OPERA sono state diramate con Determinazione Direttoriale n. 426593 del 23/11/2020 

    L’utente, dopo essersi autenticato con credenziali SPID, CNS, CIE nell’area riservata del portale, seguendo il percorso Interattivi→OPERA→Accedi al servizio, e chiesto l’autorizzazione/abilitazione all’utilizzo dei sevizi di OPERA (incluso pagoPA), seguendo la procedura prevista dal MAU e selezionando il profilo dlr_pagopa, può procedere con la creazione del pagamento spontaneo. 

    Si sottolinea che le nuove funzionalità sono disponibili dal 15 novembre

    In particolare, ai fini del calcolo dell’importo del movimento/i contabili A93 da pagare, l’utente seleziona la categoria “Operazioni con conto di debito” e, in analogia con le attuali funzioni di prenotazione presenti su “Situazione Contabile”, può effettuare la prenotazione globale (prenotazione di tutte le A93 imputate su di un conto ed aventi una stessa scadenza) inserendo i campi obbligatori “Conto di debito” e “Data scadenza” oppure altri tipi di prenotazione valorizzando uno o più criteri della lista di selezione di seguito riportati: 

    • Codice ufficio;
    • Codice ufficio, Modalità di pagamento; 
    • Codice ufficio, Numero A93, Anno A93;
    • Codice ufficio, Numero A93, Anno A93, Modalità di pagamento;
    • Codice ufficio, Anno A93 da, Anno A93 a, Numero A93 da, Numero A93 a;
    • Codice ufficio, Anno A93 da, Anno A93 a, Numero A93 da, Numero A93 a, Modalità di pagamento

    Dopo aver effettuato il calcolo dell’importo e la creazione del debito per i dati inseriti, si genera un identificativo univoco di pagamento (ID_PAY) utilizzato per tutte le successive operazioni. 

    Tramite l’apposita funzione “Ricerca operazioni con conto di debito” è possibile visualizzare gli estremi della prenotazione effettuata e procedere al suo inserimento nel carrello.

    È possibile procedere alla cancellazione di un debito, facendo “click” sull’icona del cestino presente rispettivamente in “Elenco debiti” o in “Riepilogo Carrello”. 

    Le stampe delle prenotazioni effettuate su Opera sono inoltre disponibili nella funzione di consultazione di “Situazione contabile”. 

    L’utente può decidere se effettuare direttamente il singolo pagamento o se aggiungere altre prenotazioni nel carrello

    A seguito del pagamento tramite la piattaforma pagoPA e della emissione della RT (Ricevuta Telematica) viene contestualmente eseguito il quietanzamento del debito o dei debiti inseriti nel carrello di Opera e il conseguente ripristino della disponibilità del conto di debito. 

    La RT viene resa disponibile per la stampa all’interno dello “Storico pagamenti” dell’area riservata. 

    Se la ricevuta telematica contiene più debiti OPCCD, viene prodotto un unico documento pdf che riporta una quietanza per pagina. 

     

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Importatore extra UE: prevista nomina di rappresentante indiretto

    Con Avviso del 19 ottobre 2022  le Dogane hanno fornito chiarimenti in merito a quesiti pervenuti a seguito della emanazione della Circolare n. 40 del 2021.

    La circolare 40/2021, ricordiamo, ha fornito a sua volta alcuni chiarimenti operativi riguardanti la materia delle importazioni effettuate da parte di soggetti economici non stabiliti nell’UE che si avvalgono, a vario titolo, di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini IVA, con particolare riguardo alla individuazione dell’importatore e del dichiarante, alla possibilità per il soggetto non stabilito di presentare la dichiarazione doganale d’importazione, avvalendosi di un rappresentante, nonché al ruolo del rappresentante fiscale ai fini IVA. 

    Con l'avviso di ieri, sulla base di approfondite attività istruttorie intraprese anche con i competenti servizi dell’UE – DG Taxud Customs Legislation, e con il parere fornito dai servizi unionali, è stato pienamente confermato quanto già chiarito nella citata circolare n. 40/2021 e in particolare: 

    • l’importatore non stabilito nell’UE può solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”; 
    • le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle definite dall’articolo 170, par. 3, del CDU. 

    In sintesi, a fronte di operazioni effettuate da un importatore non stabilito nell’UE il tracciato dichiarativo dell’importazione di merci relativo al data element 13 06 000 000 non deve essere valorizzato, in quanto il rappresentante indiretto deve trovare collocazione, nell’ambito del medesimo tracciato, nel data element 1305 relativo al dichiarante.

    I Servizi della Commissione, escludendo la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, hanno, inoltre, precisato che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Prospetto contabile dichiarazioni doganali con tracciati H: il modello delle Dogane

    Con Determina del 3 giugno 2022 (scarica qui la determina) pubblicata in data 6 giugno, le Dogane, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972, stabiliscono che l’importatore utilizza i dati che sono riportati nel riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale predisposto secondo il modello allegato (scarica qui) dal Sistema informativo di ADMsulla base delle dichiarazioni doganali presentate utilizzando i tracciati H.

    Ricordiamo che ai sensi dell'art 25 il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

    Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

    Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

    La disposizione suddetta si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.

    Nella determina doganale di cui si tratta, viene precisato che il prospetto allegato è messo a disposizione:

    • dell’importatore 
    • e del dichiarante/rappresentante, 

    nell’area riservata del Portale Unico delle dogane e dei monopoli (PUDM) per ciascuna dichiarazione doganale di importazione presentata al Sistema informativo di ADM utilizzando i tracciati H, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci nel Sistema informativo dell’Agenzia.