• Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Esportazione rottami ferrosi: nuove regole dal 15 dicembre

    Il MIMIT ha adottato una circolare datata 25 novembre che semplifica la procedura per le notifiche relative all’esportazione di rottami metallici di cui all’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tramite l’introduzione di una piattaforma digitale dedicata. La finalità è quella di offrire uno strumento più chiaro, strutturato e di agevole utilizzo per la trasmissione delle informazioni.

    Esportazione rottami ferrosi: possibile orientarsi sulla piattaforma dal 10.12

    Dal 15 dicembre 2025, gli operatori dovranno effettuare le notifiche attraverso la nuova piattaforma, accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale. 

    La piattaforma sarà resa disponibile il 10 dicembre per consentire agli utenti di familiarizzare con le sue funzionalità. 

    L’attivazione per la ricezione delle notifiche avverrà invece a partire dal 15 dicembre.

    È previsto un periodo transitorio, dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, durante il quale sarà necessario notificare:

    A partire dal 16 marzo 2026, la piattaforma costituirà l’unico canale di riferimento per la trasmissione delle notifiche, salvo diverse indicazioni.

    La piattaforma digitale: accesso e dati da inserire

    Pur restando invariati gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, la piattaforma accompagna l’utente lungo la procedura e ne facilita la compilazione e vi accedono:

    • il rappresentante legale dell’impresa;
    • eventuali delegati, previo caricamento della delega firmata digitalmente.

    Una volta effettuato l’accesso, l’utente procede all’inserimento dei dati richiesti, tra cui:

    1. partita IVA e la ragione sociale dell’esportatore;
    2. il paese di destinazione finale dell’esportazione;
    3. la ragione sociale del destinatario;
    4. il codice doganale dei rottami esportati (TARIC);
    5. il peso netto complessivo in chilogrammi e non in tonnellate;
    6. il valore in euro dei rottami alla data di notifica;
    7. la data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione;
    8. la qualifica del rottame esportato;
    9. l’ufficio doganale presso il quale viene operata l’esportazione;
    10. eventuali note.

    Aggiornamento delle informazioni inserite: le tempistiche

    Entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, gli operatori dovranno assicurare la coerenza e completezza dei dati comunicati in sede di notifica rispetto alle informazioni registrate in ambito doganale:

    • indicando la data di accettazione della dichiarazione, motivando eventuali scostamenti superiori ai 15 giorni rispetto alla data presunta; e
    • rettificando se necessario, i dati relativi alle lettere b), c), e), f) e i).

    Per il peso netto resta valido un margine di variazione massimo del 5%.

    Al termine delle attività di notifica e delle eventuali rettifiche, la piattaforma consente di scaricare:

    • un documento riepilogativo in formato PDF, firmato digitalmente e protocollato;
    • un file in formato Excel contenente i dati inseriti.

    Eventuali discordanze tra i dati comunicati e quelli acquisiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono rendere difficoltose le attività di monitoraggio e portare all’avvio di verifiche da parte degli uffici competenti.

    Si invitano pertanto le imprese a prestare massima attenzione alla compilazione dei dati e alle attività di aggiornamento dei medesimi, così da garantire la completezza e precisione delle informazioni fornite.

    Eventuali richieste potranno essere indirizzate agli indirizzi PEC:

    Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare le FAQ presenti all’interno della piattaforma.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Garanzia fideiussoria VIES: regole ADE per provvedere

    Con il Provvedimento n 178713 del 14 aprile le Entrate pubblicano le modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.

    Garanzia fideiussoria VIES: cosa ha previsto la Riforma Fiscale

    Il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera b), ha introdotto nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7-quater il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di un’idonea garanzia

    Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, sono stati individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia. 

    Leggi Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.

    Il provvedimento del 14 aprile, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale, definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. 

    L’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata secondo le modalità previste con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, solo successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione Provinciale competente, dell’esito positivo della verifica della garanzia. 

    Attenzione al fatto che ai soggetti che, al 14 aprile data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già inclusi nella banca dati VIES, è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante fiscale l’attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.

    Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso d’ufficio dalla banca dati VIES. Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.

    Garanzia fideiussoria VIES: regole per adempiere

    I soggetti interessati già titolari di partita IVA, prestano idonea garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES.

    i soggetti non ancora in possesso di partita IVA, prestano idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES. 

    La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.

    Il provvedimento di cui si tratta prevede che la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, come meglio specificato nel fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

    • dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES; 
    • dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato; 
    • dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli; 
    • Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
    • delimitazione, durata e importo della garanzia; 
    • composizione del deposito;
    • obbligazioni delle parti contraenti; 
    • forma delle comunicazioni;
    • foro competente

    La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato nel fac-simile allegato al provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

    • dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES; 
    • dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente; 
    • Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia; 
    • delimitazione, durata e importo della garanzia; 
    • inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti; 
    • rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;
    • forma delle comunicazioni; 
    • foro competente. 

    La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Obblighi Dac 7: le corrette definizioni di venditore e piattaforma

    Le Entrate hanno pubblicato il Principio di Diritto n 3/2024 in risposta a dubbi sulle definizioni di:

    • venditore e
    • piattaforma,

    relativamente ai soggetti su cui ricadono gli obblighi di comunicazione dei dati che scaturiscono dalla Direttiva DAC 7.

    Leggi anche Piattaforme online: invio dati alle Entrate prorogato al 15.02 

    Dac 7: le corrette definizioni di venditore e piattaforma

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia la corretta interpretazione delle definizioni di:

    •  “piattaforma” 
    • e  “venditore” 

    contenute nel Dlgs n. 32/2023 di attuazione della Direttiva (Ue) 2021/514 (Dac 7), relativa alla cooperazione amministrativa fiscale tra i Paesi dell’Unione. 

    La direttiva impegna gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino, con modalità standardizzate, una serie di dati sui venditori in rete, alle competenti Amministrazioni fiscali, al fine del successivo scambio di informazioni.

    Obiettivo è la ricostruzione dei ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web, soprattutto se i proventi transitano attraverso piattaforme stabilite in giurisdizioni estere.

    Il Dlgs n 32/2024 (in attuazione della Direttiva) impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. ''gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione'') l'obbligo di: 

    • espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme;
    • comunicare all'Agenzia delle entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.

    L' ADE, con il principio di diritto n 3/2024, vuole chiarire la corretta definizione dei due termini.

    Prima di replicare al quesito, riporta le definizioni del quesito che evidenziava che:

    • è una ''piattaforma'' ''qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti (…)'';
    • è un ''venditore'' ''un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente''.

    Inoltre, ''attività pertinente'' è ''un'attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:

    • 1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
    • 2) i servizi personali;
    • 3) la vendita di beni;
    • 4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto'.

    L'’Agenzia osserva che la definizione di attività pertinente data dal decreto su indicata:

    • non richiede necessariamente che vi sia un contatto diretto tra gli utenti-venditori e gli altri utenti di un sito web
    • né che le attività pertinenti vengano svolte dai venditori nei confronti degli altri utenti in maniera “indiretta'” e, quindi, attraverso la piattaforma stessa o il suo gestore.

    L’Amministrazione spiega che, l’ipotesi di un’attività svolta anche “indirettamente” dal venditore comporta che la cessione da parte del gestore della piattaforma in nome proprio e per conto dell'utente-venditore non alteri la riconducibilità dell’operazione tra quelle oggetto di comunicazione.

    Tali conclusioni sono coerenti con quelle assunte in sede Ocse, contenute nelle Model Rules. Viene specificato infatti che la risposta n. 15 alle Frequently Asked Questions, relativa alle Model Rules (ottobre 2023) ha precisato che deve essere considerata come “piattaforma”, un sito web di locazione di alloggi, che mette a disposizione beni immobili agendo a proprio nome ma per conto di venditori terzi e i relativi affitti devono essere considerati attività pertinenti

    Il gestore, in tal caso, è tenuto a comunicare i corrispettivi ricevuti dai venditori registrati sulla piattaforma in relazione a tali attività pertinenti.

    In sintesi, quindi, anche se non consente ai venditori di interagire con gli altri utenti, un sito web che permette ai primi di cedere beni materiali ai secondi, anche in modo indiretto, attraverso la piattaforma stessa o il suo gestore, rappresenta una “piattaforma” secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 32/2023.

    Per la nozione di “venditore”, l’Agenzia precisa che l'espressione “registrato sulla piattaforma” riportata dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del Dlgs, comprende, in via generale, tutti i casi in cui i dati del venditore che utilizza la piattaforma risultano in qualche modo acquisiti dalla piattaforma stessa, e possano, quindi, essere successivamente oggetto di comunicazione.

    Di conseguenza, rilevano anche le ipotesi in cui l'utente non si abbia uno specifico account o profilo, ma sia entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.

    La conclusione, specifica l'ADE, è coerente con le indicazioni fornite dal Commentario alle Model Rules, con riferimento alla analoga definizione di venditore (Seller). 

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Prova dell’esportazione: i documenti necessari per non imponibilità IVA

    Con la Risposta a interpello n 182 del 12 settembre il Fisco replica a quesiti sul trattamento ai fini IVA delle cessioni gratuite di beni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione DELTA, in attuazione di finalità umanitarie, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b-bis del Decreto IVA.

    In particolare, l'Istante chiede chiarimenti circa la non imponibilità IVA di tali operazioni e le modalità di prova dell'avvenuta esportazione dei beni fuori dall'Unione Europea, nel contesto di un programma di cooperazione internazionale umanitaria. 

    L'agenzia, sinteticamente, specifica che la prova dell’esportazione può essere fornita, a determinate condizioni, anche con documentazione diversa da quella doganale.

    Ai fini del regime di non imponibilità IVA, ai fini della validità della prova è però necessario che la stessa sia certa e incontrovertibile, come nel caso dell’attestazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione del Paese terzo di destinazione della merce.

    Vediamo il caso specifico e la replica dettagliata ADE.

    Prova dell’esportazione: i documenti necessari per non imponibilità IVA

    La Società istante ALFA quale rappresentante del Gruppo IVA ALFA, intende conoscere il trattamento da riservare ai fini IVA alla cessione di beni, effettuata a titolo gratuito dalla società GAMMA partecipante al medesimo Gruppo IVA, nei confronti della Pubblica Amministrazione DELTA, con il fine di fornire sostegno al settore X del Paese Y.

    In particolare, l'Istante afferma che a seguito dei danni che le infrastrutture del settore X del Paese Y hanno di recente subito a causa di un evento bellico, ''la Società – in coerenza con i propri valori aziendali – ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza aderendo all'iniziativa non-profit promossa dalla Pubblica Amministrazione DELTA, volta a fornire sostegno al settore X del Paese Y''.

    Stando a quanto riportato dall'Istante, tale iniziativa cui la Società ha deciso di aderire, si colloca ''nell'ambito degli interventi di sostegno al settore X del Paese Y promossa, in ambito internazionale, da (…)''.

    L'iniziativa consisterebbe ''nella cessione a titolo gratuito di materiali ed attrezzature (…) necessari per il mantenimento in operatività degli impianti dei principali operatori del settore X del Paese, da trasportare e consegnare, a tale scopo, alle autorità del Paese Y''.

    L'istante puntualizza che con la cessione a titolo gratuito dalla Società nei confronti dell'Amministrazione DELTA, il materiale (…) verrà ''consegnato, inizialmente, a cura della Società, presso un punto di raccolta nazionale che la stessa Pubblica Amministrazione DELTA ha individuato nel magazzino della (…) della Regione (…), sito in (…) e successivamente affidato dalla Pubblica Amministrazione DELTA ad un broker appositamente individuato dalla Commissione europea, il quale provvederà al trasporto ed alla messa a disposizione dei beni alle Autorità del Paese Y ' in conformità con le procedure unionali attivate per la gestione dell'emergenza…'', secondo quanto espressamente precisato nell'accordo sottoscritto tra le parti''.

    Infine, l'Istante afferma che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, è previsto l'onere in capo alla Pubblica Amministrazione DELTA di inviare alla Società una comunicazione scritta attestante l'avvenuta ricezione del materiale ceduto a titolo gratuito presso il punto di raccolta nazionale e un'ulteriore comunicazione scritta attestante l'avvenuta consegna dei beni ceduti alle autorità del Paese Y ''con il dettaglio della natura, qualità e quantità dei beni definitivamente esportati nel Paese Y''.

    Tanto premesso, l'Istante prospetta i seguenti quesiti:

    • con il primo quesito chiede di sapere se, in relazione alle cessioni dei beni oggetto possa o meno rendersi applicabile il regime di non imponibilità IVA previsto dall'articolo 8, primo comma, lett. b-bis) del d.P.R. n. 633 del 1972 (di seguito anche ''Decreto IVA'');
    • con il secondo quesito chiede di conoscere le modalità attuative previste per l'applicazione di tale regime, e se, in luogo della documentazione doganale richiesta dall'articolo 8, primo comma, lettera b-bis del medesimo decreto, ''la prova dell'avvenuta esportazione dei beni possa essere validamente fornita mediante l'apposita attestazione che la Pubblica Amministrazione DELTA provvederà a rilasciare alla società Istante''.

    Tanto premesso, le entrate hanno specificato che il trattamento ai fini IVA delle cessioni gratuite nei confronti della Pubblica Amministrazione per finalità umanitarie, disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b-bis del DPR 633/1972 (Decreto IVA), presenta una serie di condizioni essenziali affinché tali operazioni siano considerate non imponibili.

    La Legge n. 167/2017 ha modificato la normativa IVA in linea con la Direttiva 2006/112/CE per includere tra le cessioni non imponibili le cessioni gratuite effettuate a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti della cooperazione allo sviluppo, con la condizione che i beni siano destinati a finalità umanitarie e trasportati fuori dall'Unione Europea entro 180 giorni dalla consegna.

    Le principali condizioni richieste sono:

    1. le cessioni devono essere effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti della cooperazione allo sviluppo (art. 26, comma 3, L. 125/2014).
    2. il cessionario (o un soggetto da lui incaricato) deve curare il trasporto dei beni fuori dall’Unione Europea entro 180 giorni.
    3. i beni devono essere destinati a progetti umanitari, inclusi quelli di cooperazione allo sviluppo.
    4. deve essere fornita la documentazione doganale che attesti l'uscita effettiva dei beni dall'UE.

    Nel caso di specie:

    • La Pubblica Amministrazione DELTA, facente parte delle "pubbliche amministrazioni", è destinataria della cessione gratuita.
    • La consegna dei beni avviene con spedizione al di fuori dell’UE entro il termine di 180 giorni, tramite un broker incaricato dalla Commissione Europea.
    • La finalità della cessione è umanitaria, nell’ambito di un meccanismo unionale per la cooperazione internazionale.

    Per quanto concerne la prova dell’esportazione, la documentazione doganale è normalmente il mezzo principale per dimostrare l'avvenuta esportazione. 

    Tuttavia, come ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass., n. 25454/2018), in determinati casi la prova può essere fornita anche attraverso altri mezzi documentali, come l’attestazione da parte di pubbliche amministrazioni del Paese destinatario. 

    Nel caso specifico, la notifica di avvenuta consegna da parte della Pubblica Amministrazione DELTA viene considerata idonea a dimostrare la definitiva esportazione dei beni verso il Paese Y, in linea con l’orientamento giurisprudenziale nazionale e unionale.

    In base a quanto esposto, la cessione gratuita di beni effettuata per finalità umanitarie a favore della Pubblica Amministrazione DELTA rientra tra le operazioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, lett. b-bis, del Decreto IVA, purché siano rispettate le condizioni sulla prova dell'avvenuta esportazione.

    Allegati: