• Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Esportazione rottami ferrosi: nuove regole dal 15 dicembre

    Il MIMIT ha adottato una circolare datata 25 novembre che semplifica la procedura per le notifiche relative all’esportazione di rottami metallici di cui all’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tramite l’introduzione di una piattaforma digitale dedicata. La finalità è quella di offrire uno strumento più chiaro, strutturato e di agevole utilizzo per la trasmissione delle informazioni.

    Esportazione rottami ferrosi: possibile orientarsi sulla piattaforma dal 10.12

    Dal 15 dicembre 2025, gli operatori dovranno effettuare le notifiche attraverso la nuova piattaforma, accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale. 

    La piattaforma sarà resa disponibile il 10 dicembre per consentire agli utenti di familiarizzare con le sue funzionalità. 

    L’attivazione per la ricezione delle notifiche avverrà invece a partire dal 15 dicembre.

    È previsto un periodo transitorio, dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, durante il quale sarà necessario notificare:

    A partire dal 16 marzo 2026, la piattaforma costituirà l’unico canale di riferimento per la trasmissione delle notifiche, salvo diverse indicazioni.

    La piattaforma digitale: accesso e dati da inserire

    Pur restando invariati gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, la piattaforma accompagna l’utente lungo la procedura e ne facilita la compilazione e vi accedono:

    • il rappresentante legale dell’impresa;
    • eventuali delegati, previo caricamento della delega firmata digitalmente.

    Una volta effettuato l’accesso, l’utente procede all’inserimento dei dati richiesti, tra cui:

    1. partita IVA e la ragione sociale dell’esportatore;
    2. il paese di destinazione finale dell’esportazione;
    3. la ragione sociale del destinatario;
    4. il codice doganale dei rottami esportati (TARIC);
    5. il peso netto complessivo in chilogrammi e non in tonnellate;
    6. il valore in euro dei rottami alla data di notifica;
    7. la data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione;
    8. la qualifica del rottame esportato;
    9. l’ufficio doganale presso il quale viene operata l’esportazione;
    10. eventuali note.

    Aggiornamento delle informazioni inserite: le tempistiche

    Entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, gli operatori dovranno assicurare la coerenza e completezza dei dati comunicati in sede di notifica rispetto alle informazioni registrate in ambito doganale:

    • indicando la data di accettazione della dichiarazione, motivando eventuali scostamenti superiori ai 15 giorni rispetto alla data presunta; e
    • rettificando se necessario, i dati relativi alle lettere b), c), e), f) e i).

    Per il peso netto resta valido un margine di variazione massimo del 5%.

    Al termine delle attività di notifica e delle eventuali rettifiche, la piattaforma consente di scaricare:

    • un documento riepilogativo in formato PDF, firmato digitalmente e protocollato;
    • un file in formato Excel contenente i dati inseriti.

    Eventuali discordanze tra i dati comunicati e quelli acquisiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono rendere difficoltose le attività di monitoraggio e portare all’avvio di verifiche da parte degli uffici competenti.

    Si invitano pertanto le imprese a prestare massima attenzione alla compilazione dei dati e alle attività di aggiornamento dei medesimi, così da garantire la completezza e precisione delle informazioni fornite.

    Eventuali richieste potranno essere indirizzate agli indirizzi PEC:

    Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare le FAQ presenti all’interno della piattaforma.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE

    Con il Provvedimento n 186368 del 17 aprile le Entrate fissano le regole per i rappresentanti fiscali.

    Si dettano regole e modalità per presentare la richiesta e la relativa garanzia.

    Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE

    In particolare, i rappresentanti fiscali, o i soggetti che intendono diventare tali, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei rappresentati. 

    Con il Provvedimento in oggetto si dà attuazione alle ultime disposizioni introdotte all’articolo 17 comma 3 del decreto Iva.

    La riforma fiscale ha previsto novità e in particolare, il possesso dei requisiti per accedere al ruolo di rappresentante fiscale, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del Dlgs 13/2024 il quale ha previsto la prestazione di idonea garanzia in relazione al numero di rappresentati. 

    Le disposizioni attuative sono state definite con decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024.  Leggi anche: Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzie.

    Rappresentante fiscale: i requisiti

    Secondo il provvedimento del 17 aprile gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare i seguenti requisiti:

    • non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
    • non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
    • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
    • non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato (vedi articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990).

    La dichiarazione, da presentare presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, va trasmessa contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.

    Rappresentante fiscale: la garanzia

    I soggetti su indicati prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.
    La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
    Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:

    • a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
    • b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
    • c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
    • d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
    • e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

    I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del provvedimento cui si rimanda.

    La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Prestatori servizi pagamento: chiarimenti su conservazione dati

    Con il Principio di Diritto n 2 dell'11 aprile le Entrate si occupano di chiarire che, nell'ambito degli obblighi di conservazione e comunicazione, i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della valutazione dell'idoneità delle informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere per raggiungere gli obiettivi della normativa europea contro le frodi Iva.

    La responsabilità spetta al legislatore Ue, che ha stabilito obblighi chiari e precisi per garantire la conformità e la trasparenza nel settore dei pagamenti.

    Prestatori servizi di pagamento: chiarimenti ADE su invio dati all’UE

    Il Principio di diritto ricorda che il 18 febbraio 2020 il Consiglio dell’Unione europea ha introdotto un pacchetto di importanti novità legislative per contrastare le frodi Iva con l’introduzione, tra l’altro, di alcuni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

    La direttiva 2020/284 ha aggiunto una sezione specifica alla direttiva Iva (2006/112/Ce), e il nuovo articolo 243-ter impone agli Stati membri di garantire che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai servizi offerti per i pagamenti transfrontalieri, per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni.

    Inoltre, il Regolamento (Ue) 2020/283 ha previsto, con il nuovo articolo 24-ter, che ciascun Stato membro raccolga le informazioni raccolte dai prestatori dei servizi di pagamento mettendoli poi a disposizione della Commissione europea.

    Pertanto è stato istituito presso la Commissione Ue un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, il Cesop (Central electronic system of payment information), che ha il compito di archiviare, aggregare e analizzare le informazioni relative ai beneficiari dei pagamenti.

    Con il Dlgs n. 153/2023 è stata recepita tale novità

    Il decreto ha introdotto, all’interno del decreto Iva, un nuovo “Titolo II BIS”, che stabilisce gli obblighi di conservazione e comunicazione dei prestatori di servizi di pagamento, fornisce i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, indica le informazioni che devono essere conservate e trasmesse. 

    Il sistema è in vigore dal 1° gennaio 2024.

    Inoltre, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023 ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione di dati (vedi articolo “Prestatori di servizi di pagamento: dal 2024 nuovi obblighi anti-frodi Iva”).

    Ciò detto, l’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto, precisa che non spetta ai prestatori dei servizi di pagamento stabilire se le informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere siano idonee a perseguire gli scopi anti-frode Iva voluti dalla normativa europea.

    È il legislatore Ue che ha introdotto le modifiche a valutare la rilevanza dei nuovi obblighi rispetto alle finalità per cui sono stati previsti.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Garanzia fideiussoria VIES: regole ADE per provvedere

    Con il Provvedimento n 178713 del 14 aprile le Entrate pubblicano le modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.

    Garanzia fideiussoria VIES: cosa ha previsto la Riforma Fiscale

    Il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera b), ha introdotto nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7-quater il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di un’idonea garanzia

    Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, sono stati individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia. 

    Leggi Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.

    Il provvedimento del 14 aprile, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale, definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. 

    L’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata secondo le modalità previste con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, solo successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione Provinciale competente, dell’esito positivo della verifica della garanzia. 

    Attenzione al fatto che ai soggetti che, al 14 aprile data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già inclusi nella banca dati VIES, è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante fiscale l’attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.

    Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso d’ufficio dalla banca dati VIES. Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.

    Garanzia fideiussoria VIES: regole per adempiere

    I soggetti interessati già titolari di partita IVA, prestano idonea garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES.

    i soggetti non ancora in possesso di partita IVA, prestano idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES. 

    La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.

    Il provvedimento di cui si tratta prevede che la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, come meglio specificato nel fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

    • dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES; 
    • dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato; 
    • dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli; 
    • Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
    • delimitazione, durata e importo della garanzia; 
    • composizione del deposito;
    • obbligazioni delle parti contraenti; 
    • forma delle comunicazioni;
    • foro competente

    La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato nel fac-simile allegato al provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

    • dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES; 
    • dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente; 
    • Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia; 
    • delimitazione, durata e importo della garanzia; 
    • inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti; 
    • rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;
    • forma delle comunicazioni; 
    • foro competente. 

    La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garazie per il VIES

    Pubblicato in GU n 292 del 13 dicembre il Decreto MEF del 4 dicembre con  Criteri e modalità di rilascio della garanzia per l'inclusione nella banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano operazioni intracomunitarie.

    Garanzie per operazioni intra UE: regole in Gazzetta

    Il decreto in oggetto è uno dei due decreti ministeriali di attuazione dell'art 4 del Dlgs n 13/2024 della Riforma Fiscale con i nuovi obblighi per i rappresentanti fiscali e sui soggetti non residenti nell’Ue e nello Spazio economico europeo.

    Il decreto stabilisce le condizioni di rilascio della garanzia patrimoniale in capo ai soggetti non stabiliti nell’Ue o nello See che, mediante un rappresentante fiscale, intendono iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie.

    Si stabilisce che venga prestata in favore dell’Agenzia delle Entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria, per un valore almeno pari a 50.000 euro e per un periodo minimo di trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. 

    La garanzia, trascorsi i termini suddetti, non deve essere rinnovata.
    Anche gli operatori non stabiliti nell’Ue o nello SEE che risultano già inclusi nel VIES devono prestare analoga garanzia, a pena di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

    Nel caso in cui è  constatata  la  mancata  prestazione  della  garanzia su indicata  l'Agenzia  delle  entrate  comunica al rappresentante fiscale del soggetto  non  residente,  a  mezzo  posta  elettronica certificata  (PEC)  o  raccomandata A/R,  l'avvio  della  procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla  banca  dati dei  soggetti  passivi che  effettuano  operazioni  intracomunitarie (VIES).  

    Decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della comunicazione da parte del rappresentante  fiscale,  l'Agenzia delle  entrate procede all'esclusione  d'ufficio  della  partita  IVA  dalla citata banca dati.

    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro centoventi giorni dalla data  di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono definite  le  modalità operative di attuazione delle misure su indicata.

    Vies: che cos’é

    Ricordiamo che per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (Vat information exchange system).

    In tale archivio devono essere inclusi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. 

    A tal proposito la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello Anr) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale. 

    La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli per la dichiarazione di inizio attività AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). 

    I soggetti già titolari di partita Iva che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. 

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Nomenclatura combinata: novità dal 1° gennaio 2025

    Sulla Gazzetta dell'Unione Europea del 31 ottobre viene Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento.(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 

    Nomenclatura combinata: novità dal 1° gennaio 2025

    Come evidenziato nel preambolo del regolamento di cui si tratta, il  regolamento (CEE) n 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o«NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
    Ai fini della semplificazione legislativa è opportuno ammodernare la NC e adeguarne la struttura.
    È inoltre necessario modificare la NC al fine di tenere conto dell'evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali introducendo nuove sottovoci per facilitare il monitoraggio di prodotti specifici («squali e pinne di squalo» nel capitolo 3, «pomodori» nel capitolo 7, «biocarburanti» nel capitolo 27, «urea liquida» nel capitolo 31, «avanzi e cascami di legno» e «rivestimenti del suolo laminati» nel capitolo 44, «laminazioni e nuclei di statore e di rotore, di acciaio» nel capitolo 85 della NC).
    Tenuto conto dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA), è opportuno semplificare il capitolo 85.
    In seguito all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/771 della Commissione, è necessario modificare le note complementari 1, 2 e 5 del capitolo 23.
    Al fine di controllare meglio le importazioni dei mammiferi di cui al codice NC 0106 19 00, è necessario introdurre un'unità supplementare.
    Nell'interesse della chiarezza e al fine di evitare interpretazioni errate, è necessario modificare la descrizione del codice NC 1518 00 95, la nota complementare 2 del capitolo 76 e l'unità supplementare per i codici NC 2903 41 00 e 2903 42 00.
    Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale delle dogane, è appropriato introdurre nuove sottovoci nei capitoli 27 e 29.
    Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025 è opportuno che l'allegato I del regolamento (CEE) n 2658/87 sia sostituito da una versione completa e aggiornata della NC, corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.
    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Prova dell’esportazione: i documenti necessari per non imponibilità IVA

    Con la Risposta a interpello n 182 del 12 settembre il Fisco replica a quesiti sul trattamento ai fini IVA delle cessioni gratuite di beni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione DELTA, in attuazione di finalità umanitarie, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b-bis del Decreto IVA.

    In particolare, l'Istante chiede chiarimenti circa la non imponibilità IVA di tali operazioni e le modalità di prova dell'avvenuta esportazione dei beni fuori dall'Unione Europea, nel contesto di un programma di cooperazione internazionale umanitaria. 

    L'agenzia, sinteticamente, specifica che la prova dell’esportazione può essere fornita, a determinate condizioni, anche con documentazione diversa da quella doganale.

    Ai fini del regime di non imponibilità IVA, ai fini della validità della prova è però necessario che la stessa sia certa e incontrovertibile, come nel caso dell’attestazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione del Paese terzo di destinazione della merce.

    Vediamo il caso specifico e la replica dettagliata ADE.

    Prova dell’esportazione: i documenti necessari per non imponibilità IVA

    La Società istante ALFA quale rappresentante del Gruppo IVA ALFA, intende conoscere il trattamento da riservare ai fini IVA alla cessione di beni, effettuata a titolo gratuito dalla società GAMMA partecipante al medesimo Gruppo IVA, nei confronti della Pubblica Amministrazione DELTA, con il fine di fornire sostegno al settore X del Paese Y.

    In particolare, l'Istante afferma che a seguito dei danni che le infrastrutture del settore X del Paese Y hanno di recente subito a causa di un evento bellico, ''la Società – in coerenza con i propri valori aziendali – ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza aderendo all'iniziativa non-profit promossa dalla Pubblica Amministrazione DELTA, volta a fornire sostegno al settore X del Paese Y''.

    Stando a quanto riportato dall'Istante, tale iniziativa cui la Società ha deciso di aderire, si colloca ''nell'ambito degli interventi di sostegno al settore X del Paese Y promossa, in ambito internazionale, da (…)''.

    L'iniziativa consisterebbe ''nella cessione a titolo gratuito di materiali ed attrezzature (…) necessari per il mantenimento in operatività degli impianti dei principali operatori del settore X del Paese, da trasportare e consegnare, a tale scopo, alle autorità del Paese Y''.

    L'istante puntualizza che con la cessione a titolo gratuito dalla Società nei confronti dell'Amministrazione DELTA, il materiale (…) verrà ''consegnato, inizialmente, a cura della Società, presso un punto di raccolta nazionale che la stessa Pubblica Amministrazione DELTA ha individuato nel magazzino della (…) della Regione (…), sito in (…) e successivamente affidato dalla Pubblica Amministrazione DELTA ad un broker appositamente individuato dalla Commissione europea, il quale provvederà al trasporto ed alla messa a disposizione dei beni alle Autorità del Paese Y ' in conformità con le procedure unionali attivate per la gestione dell'emergenza…'', secondo quanto espressamente precisato nell'accordo sottoscritto tra le parti''.

    Infine, l'Istante afferma che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, è previsto l'onere in capo alla Pubblica Amministrazione DELTA di inviare alla Società una comunicazione scritta attestante l'avvenuta ricezione del materiale ceduto a titolo gratuito presso il punto di raccolta nazionale e un'ulteriore comunicazione scritta attestante l'avvenuta consegna dei beni ceduti alle autorità del Paese Y ''con il dettaglio della natura, qualità e quantità dei beni definitivamente esportati nel Paese Y''.

    Tanto premesso, l'Istante prospetta i seguenti quesiti:

    • con il primo quesito chiede di sapere se, in relazione alle cessioni dei beni oggetto possa o meno rendersi applicabile il regime di non imponibilità IVA previsto dall'articolo 8, primo comma, lett. b-bis) del d.P.R. n. 633 del 1972 (di seguito anche ''Decreto IVA'');
    • con il secondo quesito chiede di conoscere le modalità attuative previste per l'applicazione di tale regime, e se, in luogo della documentazione doganale richiesta dall'articolo 8, primo comma, lettera b-bis del medesimo decreto, ''la prova dell'avvenuta esportazione dei beni possa essere validamente fornita mediante l'apposita attestazione che la Pubblica Amministrazione DELTA provvederà a rilasciare alla società Istante''.

    Tanto premesso, le entrate hanno specificato che il trattamento ai fini IVA delle cessioni gratuite nei confronti della Pubblica Amministrazione per finalità umanitarie, disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b-bis del DPR 633/1972 (Decreto IVA), presenta una serie di condizioni essenziali affinché tali operazioni siano considerate non imponibili.

    La Legge n. 167/2017 ha modificato la normativa IVA in linea con la Direttiva 2006/112/CE per includere tra le cessioni non imponibili le cessioni gratuite effettuate a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti della cooperazione allo sviluppo, con la condizione che i beni siano destinati a finalità umanitarie e trasportati fuori dall'Unione Europea entro 180 giorni dalla consegna.

    Le principali condizioni richieste sono:

    1. le cessioni devono essere effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti della cooperazione allo sviluppo (art. 26, comma 3, L. 125/2014).
    2. il cessionario (o un soggetto da lui incaricato) deve curare il trasporto dei beni fuori dall’Unione Europea entro 180 giorni.
    3. i beni devono essere destinati a progetti umanitari, inclusi quelli di cooperazione allo sviluppo.
    4. deve essere fornita la documentazione doganale che attesti l'uscita effettiva dei beni dall'UE.

    Nel caso di specie:

    • La Pubblica Amministrazione DELTA, facente parte delle "pubbliche amministrazioni", è destinataria della cessione gratuita.
    • La consegna dei beni avviene con spedizione al di fuori dell’UE entro il termine di 180 giorni, tramite un broker incaricato dalla Commissione Europea.
    • La finalità della cessione è umanitaria, nell’ambito di un meccanismo unionale per la cooperazione internazionale.

    Per quanto concerne la prova dell’esportazione, la documentazione doganale è normalmente il mezzo principale per dimostrare l'avvenuta esportazione. 

    Tuttavia, come ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass., n. 25454/2018), in determinati casi la prova può essere fornita anche attraverso altri mezzi documentali, come l’attestazione da parte di pubbliche amministrazioni del Paese destinatario. 

    Nel caso specifico, la notifica di avvenuta consegna da parte della Pubblica Amministrazione DELTA viene considerata idonea a dimostrare la definitiva esportazione dei beni verso il Paese Y, in linea con l’orientamento giurisprudenziale nazionale e unionale.

    In base a quanto esposto, la cessione gratuita di beni effettuata per finalità umanitarie a favore della Pubblica Amministrazione DELTA rientra tra le operazioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, lett. b-bis, del Decreto IVA, purché siano rispettate le condizioni sulla prova dell'avvenuta esportazione.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Cessione esportazioni: formazione plafond IVA acconti

    L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 3 del 6 agosto 2024, ha fatto chiarezza in merito alla cessione all'esportazione e le modalità di formazione del plafond IVA in presenza di fatturazione e registrazione di acconti. Il soggetto istante è un’Associazione, che ha richiesto ulteriori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013 e in particolare sul plafond che si forma sulle cessioni di beni a clienti extra-UE da parte dei propri associati.

    Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: quesito

    L'Associazione ha evidenziato una problematica comune per i suoi associati, che operano regolarmente con clienti situati fuori dall'Unione Europea. Queste operazioni sono spesso regolate da contratti che prevedono il trasferimento della proprietà dei beni solo dopo un collaudo positivo presso la sede del cliente extra-UE. Inoltre, la fatturazione avviene in più tranche: gli acconti sono fatturati man mano che vengono corrisposti, mentre il saldo viene fatturato solo dopo il collaudo, deducendo gli acconti già fatturati.

    L'Associazione ha chiesto se, ai fini della formazione del plafond, si debba considerare

    • l'intera operazione alla data del collaudo (e quindi al trasferimento della proprietà), oppure
    • se gli acconti fatturati concorrono già alla formazione del plafond, anche se il trasferimento della proprietà non è ancora avvenuto.

    Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: soluzione Associazione

    Secondo l'Associazione, la fatturazione degli acconti dovrebbe essere già produttiva di plafond. Questo perché l'operazione nel suo complesso è finalizzata alla vendita del bene, come stabilito dal contratto di vendita e come richiesto dalla risoluzione n. 94/E del 2013.

    Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: parere Fisco

    L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il quesito e ha chiarito che, secondo l'articolo 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente, l'operazione si considera effettuata solo nel momento in cui tali effetti si verificano.

    L'Agenzia ha inoltre richiamato la circolare n. 145/E del 10 giugno 1998, che stabilisce che il momento costitutivo del plafond deve essere riferito alle operazioni registrate ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/1972, con riferimento alla data di emissione della fattura.

    In particolare, è stato chiarito che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, poiché l'operazione è preordinata ad una cessione all'esportazione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA. Tuttavia, qualora l'operazione non vada a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere rettificato.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Piattaforme online: invio dati alle Entrate prorogato al 15.02

    Le Entrate con Provvedimento n 22931 del 31 gennaio, prorogano dal 31.01 al 15 febbraio il primo invio dei dati 2023 da parte dei gestori delle piattaforme on line.

    Ricordiamo che, il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. 

    In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. 

    Con il Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023 sono state sono state definite le modalità e i termini entro cui i Gestori di Piattaforma tenuti alla comunicazione devono trasmettere le previste comunicazioni all’Agenzia delle entrate. 

    Dato che diversi Gestori di Piattaforma sia residenti sia non residenti hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste nel Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023, in relazione alle informazioni relative all’anno 2023, primo anno oggetto di comunicazione, con il provvedimento in oggetto si rinviano i termini previsti al 15 febbraio 2024. 

    Inoltre, viene resa esplicita la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle Entrate

    Entro il 31 gennaio (termine prorogato al 15 febbraio) i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti.

    Successivamente, entro il 29 febbraio l'agenzia condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. 

    Il provvedimento reca le regole operative del Dlgs n. 32/2023 di attuazione alla direttiva Ue 2021/514, la Dac7, sullo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.

    Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle Entrate

    Ai sensi del punto 2 del provvedimento in esame sono soggetti obbligati all'invio delle comunicazioni:

    • i gestori di piattaforma individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto legislativo, che non sono qualificati come gestori di piattaforma esclusi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, 
    • nonché gli FPO, ossia il gestore di piattaforma non qualificato non-UE o FPO (Foreign Platform Operator) inteso come tale il gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato Membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato Membro, ma facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE

    Il provvedimento evidenzia che, se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. 

    Gestori di piattaforme digitali: gli esonerati

    Il gestore esonerato effettua in ogni caso una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate con file predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al presente provvedimento. 

    Il file contiene le seguenti informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione: 

    • a) Stato Membro di residenza;
    • b) NIF; 
    • c) Nome; 
    • d) Indirizzo. 

    Gestori di piattaforme digitali: i dati da inviare alle entrate

    I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, informano l’Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione avvalendosi delle funzionalità ad essi rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fornendo i seguenti dati: 

    • Denominazione; 
    • Codice fiscale; 
    • Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri: o ai sensi della cui normativa è stato costituito, disciplinato o regolamentato, oppure o in cui si trova la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, oppure o in cui è situata la stabile organizzazione. 
    • NIF negli Stati membri di cui al punto precedente, se presente; 
    • Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; – Stato Membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione; 
    • Dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità Competenti degli altri Stati membri interessati.

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione integrale del Provvedimento ADE n 406671 del 20 novembre 2023 con le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023.

    Allegati: