• Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Gestori piattaforme: primo invio dati alle Entrate entro il 15.02

    Entro il 31 gennaio 2024 i Gestori di piattaforme dovevano inviare i dati relativi:

    • allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo,
    • in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.

    Attenzione al fatto che il termine del 31 gennaio, a seguito di richieste di chirimenti da parte dei soggetti obbligati, è stato prorogato al 15 febbraio.

    Inoltre, in data 9 febbraio, al fine di agevolare gli operatori, sono state pubblicate in una sezione apposita del sito delle Entrate una serie di FAQ che rispondono ai dubbi frequenti degli operatori interessati dall'adempimento.

    Tra i chiarimenti pubblicati viene precisto che: "Il primo periodo oggetto di comunicazione è l'anno civile 2023. Pertanto, nell'elemento ReportingPeriod e conseguentemente negli identificativi dei record occorre inserire l'anno 2023. Non è consentito inserire l'anno civile 2022".

    Gestori piattaforme: entro il 15.02 primo invio dati alle Entrate

    Ricordiamo che il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

    In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme.

    La DAC7 ha allineato il quadro UE della cooperazione amministrativa fiscale agli sviluppi internazionali in tema di digital and gig economy e, in particolare, allo standard di comunicazione e scambio delle informazioni di cui alle “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy” pubblicate dall’OCSE tra il luglio 2020 e il giugno 2021. 

    In sintesi, lo scambio automatico introdotto dalla DAC7 prevede che i Gestori di piattaforma (con alcuni casi di esclusione ed esonero) comunichino informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.

    I Gestori di piattaforma sono tenuti a comunicare le previste informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione e lo scambio automatico deve avvenire entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le informazioni.

    Come su specificato il termine del 31 gennaio è stato posticipato al 15 febbraio prossimo.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Piattaforme online: invio dati alle Entrate prorogato al 15.02

    Le Entrate con Provvedimento n 22931 del 31 gennaio, prorogano dal 31.01 al 15 febbraio il primo invio dei dati 2023 da parte dei gestori delle piattaforme on line.

    Ricordiamo che, il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. 

    In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. 

    Con il Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023 sono state sono state definite le modalità e i termini entro cui i Gestori di Piattaforma tenuti alla comunicazione devono trasmettere le previste comunicazioni all’Agenzia delle entrate. 

    Dato che diversi Gestori di Piattaforma sia residenti sia non residenti hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste nel Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023, in relazione alle informazioni relative all’anno 2023, primo anno oggetto di comunicazione, con il provvedimento in oggetto si rinviano i termini previsti al 15 febbraio 2024. 

    Inoltre, viene resa esplicita la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle Entrate

    Entro il 31 gennaio (termine prorogato al 15 febbraio) i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti.

    Successivamente, entro il 29 febbraio l'agenzia condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. 

    Il provvedimento reca le regole operative del Dlgs n. 32/2023 di attuazione alla direttiva Ue 2021/514, la Dac7, sullo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.

    Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle Entrate

    Ai sensi del punto 2 del provvedimento in esame sono soggetti obbligati all'invio delle comunicazioni:

    • i gestori di piattaforma individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto legislativo, che non sono qualificati come gestori di piattaforma esclusi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, 
    • nonché gli FPO, ossia il gestore di piattaforma non qualificato non-UE o FPO (Foreign Platform Operator) inteso come tale il gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato Membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato Membro, ma facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE

    Il provvedimento evidenzia che, se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. 

    Gestori di piattaforme digitali: gli esonerati

    Il gestore esonerato effettua in ogni caso una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate con file predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al presente provvedimento. 

    Il file contiene le seguenti informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione: 

    • a) Stato Membro di residenza;
    • b) NIF; 
    • c) Nome; 
    • d) Indirizzo. 

    Gestori di piattaforme digitali: i dati da inviare alle entrate

    I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, informano l’Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione avvalendosi delle funzionalità ad essi rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fornendo i seguenti dati: 

    • Denominazione; 
    • Codice fiscale; 
    • Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri: o ai sensi della cui normativa è stato costituito, disciplinato o regolamentato, oppure o in cui si trova la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, oppure o in cui è situata la stabile organizzazione. 
    • NIF negli Stati membri di cui al punto precedente, se presente; 
    • Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; – Stato Membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione; 
    • Dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità Competenti degli altri Stati membri interessati.

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione integrale del Provvedimento ADE n 406671 del 20 novembre 2023 con le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Cessioni di beni in depositi doganali e obbligo di fatturazione

    Le Entrate con il Principio di diritto n 2 del 12 gennaio foniscono chiarimenti sulla cessione di beni all'interno di depositi doganali e l'obbligo di fatturazione (articolo 21, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972)

    Viene ricordato che l'articolo  7­ bis del decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 633, al comma  1, stabilisce che: «Le cessioni  di  beni,  diverse  da  quelle  di  cui  ai  commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto:

    • beni immobili
    • ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, 
    • esistenti nel territorio dello stesso 
    • ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto».

    Le cessioni di beni mobili, quindi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato  al  verificarsi di due condizioni, ovvero:  

    • che i  beni  abbiano la  qualifica  di  beni  nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione 
    • che siano  esistenti nel territorio dello Stato.

    La duplicità del presupposto, spiega l'agenzia, è resa evidente dal tenore letterale della norma ed appare in linea con l'esigenza di assoggettare a tassazione i beni che ''fisicamente'' e ''giuridicamente'' si considerano appartenenti al territorio dello Stato  all'atto della cessione. 

    Nella diversa ipotesi in cui i beni, pur conservando lo status di merce allo stato estero, si trovano ''fisicamente'' nel territorio dello Stato senza che siano stati oggetto di una importazione (si tratta delle ipotesi, previste dal Regolamento n. 952/2013/UE,  di merci in regime di transito esterno (articolo 226) o deposito doganale (articolo 237 e  ss.) e custodia nelle zone franche (articolo 243 e ss.)), le cessioni dei beni che ne sono  oggetto si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato

    Tuttavia, pur essendo tali operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale, con l'articolo 21, comma 6, del decreto IVA, si prevede ­ ai fini del controllo dell'operazione ­ l'obbligo di emissione della fattura. 

    A tal proposito, il richiamato comma 6, stabilisce, infatti, che «La fattura è emessa  anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 

    a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7­bis comma 1, con  l'annotazione ''operazione non soggetta''».

    Il successivo comma 6­ bis, invece, nel prevedere che

    «I soggetti passivi stabiliti nel  territorio  dello  Stato  emettono  la  fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sottoelencate  quando  non  sono  soggette  all'imposta  ai  sensi  degli  articoli  da  7  a  7­ septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 

    • a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione ''inversione contabile'';
    • b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione ''operazione non soggetta''», 

    estende ai soggetti passivi stabiliti nel  territorio dello Stato, l'obbligo di emettere fattura anche per le operazioni ­ indicate agli articoli da 7 a 7 ­septies ­ territorialmente non soggette ad IVA in Italia ma nella UE [lettera a)], ovvero non soggette in quanto effettuate fuori dalla UE [lettera b)].

    In sostanza:

    • il comma 6, lettera a) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in  Italia'', benché aventi ad oggetto beni ''fisicamente'' esistenti nel territorio dello Stato, ma che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni doganali conservano lo status di ''merci allo stato estero''; ­ 
    • il comma  6 ­bis, lettera b) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in Italia'', benché effettuate da un soggetto passivo italiano, ma fuori dall'Unione europea (ad esempio, vendite di  beni ''estero su estero'', ovvero beni acquistati all'estero e ceduti prima dell'importazione  in Italia o nella UE).

    Ciò premesso, si ritiene sussista l'obbligo ­ prescritto dall'articolo 21, comma 6,  del decreto IVA ­ di fatturare le cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato). 

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    S.U.Do.Co: sperimentazione sui controlli dall’8 novembre

    Con Circolare n 38 del 7 novembre di ADM si informa del fatto che, dall'8 novembre l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:

    1. Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop), senza mutare comunque le competenze in capo ad ognuno 
    2. Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari.
    3.  Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.

    Ricordiamo che  in data 12 luglio si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co)

    Sinteticamente, lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli permetterà di adeguare il sistema italiano alle raccomandazioni emanate a livello internazionale in particolare in relazione alla applicazione del principio del "once only", secondo cui la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori deve avvenire una sola volta, attraverso un'interfaccia unica.

    SUSOCO metterà a disposizione un portale attraverso il quale gli operatori gestiranno le procedure per il rilascio delle certificazioni, controllandone lo stato di avanzamento.

    Sportello unico doganale: come funziona S.U.D.o.C.o. 

    Con la Determinazione direttoriale 39493 del 28 gennaio 2022 delle Dogane e Monopoli (Adm) è iniziato il processo di realizzazione della piattaforma S.U.Do.Co  ai fini dello sportello unico doganale. Nel documento doganale tutte le regole sul suo funzionamento.

    I servizi messi a disposizione dal portale S.U.Do.Co  offrono agli operatori economici un’interfaccia unica per:
     •    l’attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all’entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
     •    la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
     •    la verifica dell’avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
     •    la consultazione dello stato di attivazione dell’interoperabilità tra i sistemi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.

    Il testo consente al sistema nazionale di proseguire nell’attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare

    • alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un’unica interfaccia (single window)
    • e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop), attraverso il dialogo telematico tra le amministrazioni e gli organi dello Stato coinvolti e gli operatori economici interessati, velocizzando l’espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l’azione delle amministrazioni cooperanti.

    Ricordiamo infine che il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.310 il Decreto del Presidente della Repubblica  29 dicembre 2021, n. 235 concernente il Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) Il Provvedimento è entrato in vigore il 15 gennaio 2022.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Importatore extra UE: prevista nomina di rappresentante indiretto

    Con Avviso del 19 ottobre 2022  le Dogane hanno fornito chiarimenti in merito a quesiti pervenuti a seguito della emanazione della Circolare n. 40 del 2021.

    La circolare 40/2021, ricordiamo, ha fornito a sua volta alcuni chiarimenti operativi riguardanti la materia delle importazioni effettuate da parte di soggetti economici non stabiliti nell’UE che si avvalgono, a vario titolo, di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini IVA, con particolare riguardo alla individuazione dell’importatore e del dichiarante, alla possibilità per il soggetto non stabilito di presentare la dichiarazione doganale d’importazione, avvalendosi di un rappresentante, nonché al ruolo del rappresentante fiscale ai fini IVA. 

    Con l'avviso di ieri, sulla base di approfondite attività istruttorie intraprese anche con i competenti servizi dell’UE – DG Taxud Customs Legislation, e con il parere fornito dai servizi unionali, è stato pienamente confermato quanto già chiarito nella citata circolare n. 40/2021 e in particolare: 

    • l’importatore non stabilito nell’UE può solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”; 
    • le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle definite dall’articolo 170, par. 3, del CDU. 

    In sintesi, a fronte di operazioni effettuate da un importatore non stabilito nell’UE il tracciato dichiarativo dell’importazione di merci relativo al data element 13 06 000 000 non deve essere valorizzato, in quanto il rappresentante indiretto deve trovare collocazione, nell’ambito del medesimo tracciato, nel data element 1305 relativo al dichiarante.

    I Servizi della Commissione, escludendo la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, hanno, inoltre, precisato che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Forfettari: il trattamento IVA acquisti da piccole imprese UE

    Con Risposta a interpello n 431 del 23 agosto 2022 le Entrate si occupano di di fornire chiarimenti su IVA – acquisti intracomunitari effettuati da un soggetto in regime forfettario presso un fornitore UE che usufruisce del regime speciale delle piccole imprese.

    In particolare, viene chiarito che gli acquisti di beni effettuati da un soggetto Iva italiano in regime forfettario presso un operatore di un altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non si considerano acquisti intracomunitari, in quanto si tratta di operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato membro di origine.  

    Il Contribuente istante svolge dal 2016 attività di commercio al dettaglio di oggetti di artigianato (codice Ateco 477832) e dal 2021 applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

    Egli riferisce: 

    • di aver effettuato, nel 2021, acquisti intracomunitari di ammontare complessivo inferiore ad euro 10.000; 
    • di voler intrattenere, nel corso del 2022, rapporti commerciali con operatori ungheresi, effettuando dagli stessi acquisti intracomunitari di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 10.000. 

    Tali operatori ungheresi sono sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese e, nello specifico, al regime forfettario "KATA", che prevede l'esenzione IVA fino ad un ammontare di volume d'affari pari a 3 milioni di fiorini ungheresi (pari a circa 9.000 euro).

    Il Contribuente chiede di conoscere gli obblighi in materia di IVA in relazione agli acquisti di beni da tali operatori

    Le Entrate specificano che l'articolo 38, comma 5, lettera d), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che: «Non costituiscono acquisti intracomunitari: d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese».

    Il regime speciale delle piccole imprese, concesso dalla Direttiva 2006/112 agli Stati membri entro determinate soglie di esonero, prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'imposta per le operazioni attive da esse effettuate.

    Pertanto, non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in altro Stato membro. 

    Allo stesso modo, ai sensi del comma 5, lettera d), del citato articolo 38, non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano, qualora il proprio cedente benefici nel suo Paese di tale regime. Come chiarito dalla circolare n. 26/E del 21 giugno 2010, nel caso di un " Soggetto passivo d'imposta italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 non effettua l'acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni

    Si ritiene pertanto condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, in quanto tali adempimenti si applicano indipendentemente dal particolare regime dell'operatore italiano (forfettario o meno).

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Dichiarazioni doganali: il modello EUCDM si applica dal 9 giugno

    Le Dogane con Circolare n 22 del 6 giugno, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, hanno aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di:

    • applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), 
    • a decorrere dal 9 giugno 2022. 

    Ricordiamo innanzitutto come specificato dalle stesse Dogane che il Regolamento (UE) 2013/952 che istituisce il Codice doganale dell’Unione, CDU, stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio dell’Unione o ne escono per garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, ciò anche al fine di semplificare le procedure doganali e di facilitare il commercio internazionale legale e rafforzare la lotta alle frodi; finalità che richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapide e uniformi.

    In tale ottica l’art. 6 par. 1 del CDU dispone che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale, siano effettuati mediante procedimenti informatici.

    In ottemperanza a quanto previsto, l’Agenzia, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), a decorrere dal 9 giugno 2022.

    Il nuovo modello di dati unionale è codificato a livello normativo nell’allegato B del Regolamento delegato UE 2015/2446 da ultimo modificato dal Regolamento delegato UE 2021/234, che definisce i dati (Data Element ) richiesti per le dichiarazioni e le notifiche doganali

    I formati e i codici dei dati richiesti sono stabiliti nell’allegato B del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/244 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235. 

    In considerazione del fatto che alcuni Stati membri, come l’Italia, alla data di pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/234, avevano già avviato gli aggiornamenti dei sistemi informatici nazionali di importazione, è stato introdotto nell’art. 2 del RD il par. 4 bis che consente agli Stati membri interessati, e quindi anche all’Italia, di applicare i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di importazione indicati nell’allegato D del RD fino alla data del 1° dicembre 2023

    Pertanto, a partire dal 9 giugno 2022, per le dichiarazioni afferenti al regime di immissione in libera pratica e per i regimi speciali diversi dal transito, il sistema informatico farà riferimento:

    • alle informazioni chieste nell’allegato D del RD per quanto riguarda i dati delle dichiarazioni doganali e all’allegato C del RE, 
    • per quanto concerne i codici e i formati da utilizzare doganali contenute nell’allegato 9 appendice C1 e D1 del Regolamento delegato (UE) 2016/341 relativi al regime di immissione in libera pratica e ai regimi speciali diversi dal transito, non saranno più applicabili.

    A decorrere dal 9 giugno 2022 il messaggio IM è quindi sostituito dai seguenti tracciati definiti dalla normativa unionale: 

    • H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale 
    • H2 Dichiarazione di deposito doganale 
    • H3 Dichiarazione di ammissione temporanea
    • H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo 
    • H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali special
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    EUR 1: dal 1 aprile niente più modulo previdimato

    Con Circolare n 12 delle Dogane del 29 marzo 2022 si provvede a ridefinire le procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED ed A.TR per dotare le imprese nazionali di strumenti idonei a fronteggiare la sfida dei mercati internazionali causata dalla pandemia e dalla crisi Russia-Ucraina.

    Viene pertanto specificato quanto segue.

    Si ricorda che l’utilizzo della procedura di digitalizzazione del processo relativo alla richiesta e al rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR MED ed A.TR è stato reso obbligatorio già a decorrere dal 19 gennaio 2021, con evidenti benefici sia per gli operatori economici che per l’attività degli stessi Uffici delle Dogane. 

    Le modalità di applicazione della suddetta procedura digitalizzata sono state declinate nella Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21 gennaio 2021, anche con riferimento all’ipotesi di utilizzo della semplificazione procedurale della previdimazione dei certificati di cui si è detto 

    Tenuto conto della fine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia le Dogane non ritengono possibile prorogare ulteriormente l’utilizzo della medesima che, pertanto, non sarà più in uso a decorrere dal 1° aprile 2022. 

    Venendo meno la prassi della previdimazione dei certificati, dal 1 aprile la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR.MED ed A.TR continuerà ad avvenire in modalità obbligatoriamente digitale e gli operatori economici potranno operare secondo le seguenti modalità: 

    1) procedura ordinaria; 

    2) procedura “facilitata”; 

    3) procedura full digital. 

    Utilizzando la procedura ordinaria, il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 – sezione documenti della dichiarazione di esportazione – uno dei corrispondenti codici previsti dall’art. 3 della citata Determinazione Direttoriale. 

    Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il medesimo viene presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma. In caso di controllo automatizzato (CA) dell’operazione, l’Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.

    La procedura “facilitata” si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l’esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane.

    L’accesso a tale procedura è riservato ai soggetti A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz’ora), oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo.

     Le manifestazioni di interesse degli operatori economici ad utilizzarla vengono valutate e calibrate dall’Ufficio delle Dogane di esportazione in relazione alle effettive realtà locali, nonché alla frequenza ed al numero delle operazioni di esportazione dai medesimi soggetti effettuate nell’anno precedente.

    L’Ufficio delle Dogane inibisce l’utilizzo della procedura “facilitata” al soggetto esportatore in caso di riscontrati abusi o irregolarità commesse dal medesimo, ovvero qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti che ne abbiano consentito l’accesso o per effetto di mutate esigenze che non ne giustifichino il mantenimento, anche non strettamente riconducibili all’esportatore medesimo (es. una diversa organizzazione degli orari dell’Ufficio medesimo). 

    La procedura full digital, invece, può essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato “EUR1 Full Digital” che, dal 1°marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità declinate con Circolare n.13/2021 del 16 marzo 2021(3) . Sulla base di accordi intercorsi tra ADM e l’Autorità doganale elvetica, la suddetta sperimentazione continuerà ad applicarsi sino al 28 febbraio 2023. Per completezza di informazione si aggiunge infine, che, nell’ottica di una futura full digital solution – attualmente oggetto di studio e di valutazione da parte della Commissione UE – ADM ha già avviato interlocuzioni con l’Autorità doganale turca per una prossima completa digitalizzazione anche del certificato AT.R. É appena il caso sottolineare, infine, che le valutazioni sopra espresse in merito ai profili di responsabilità dell’operatore economico in caso di dichiarazioni irregolari o non veritiere in caso di utilizzo della “procedura ordinaria” valgono mutatis mutandis anche con riferimento a quella “facilitata” ed a quella “full digital”.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Import-export Russia e Ucraina: chiarimenti delle Dogane su restrizioni e deroghe

    Con Provvedimento n 99410 del 2 marzo le Dogane, relativamente agli scambi con le zone di crisi Russia-Ucraina, per permettere il corretto svolgimento delle operazioni doganali negli scambi consentiti ed evitare quelle sottoposte a divieti, forniscono informazioni, suddivise per Paesi destinatari delle misure e corredate delle necessarie indicazioni applicative, relative ai regolamenti emanati sul tema.

    Il documento ricorda innanzitutto che le istituzioni europee, con un pacchetto di regolamenti adottati in considerazione dell’evolvere della crisi tra Russia e Ucraina, hanno introdotto ed aggiornato, tra le altre, alcune misure restrittive riguardanti l’importazione e l’esportazione di merci considerate a rischio.

    Per tali limitazioni sono state previste, altresì, alcune circostanze derogatorie per le quali sono disposti, a seconda dei casi, specifici obblighi informativi/autorizzativi, a cui devono conformarsi gli operatori economici, nonché gli adempimenti di controllo da realizzarsi a cura dell’Autorità doganale. 

    Misure restrittive zone delle Oblast di Donetsk e Luhansk (Ucraina)

    Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/263 del 23 febbraio 2022, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L 42 del 23 febbraio 2022, ha istituito, a decorrere dal 24 febbraio 2022, misure restrittive nei confronti dei territori Donetsk e Luhansk, a seguito del riconoscimento delle predette aree dell’Ucraina come non controllate dal governo ucraino e all’invio di forze armate russe in tali zone.

    Misure restrittive nei confronti della Russia

    Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/328 del 25 febbraio 2022, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L 49 del 25 febbraio 2022 che modifica il Reg. UE 833/2014, ha istituito, a decorrere dal 26 febbraio 2022, misure restrittive all’esportazione in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. 

    In particolare, il predetto Regolamento vieta, tra l’altro, l’esportazione di varie categorie di merci destinate alla Russia, nello specifico, oltre a quelle di cui all’allegato II del Reg. (UE) 2014/833, anche le seguenti: 

    a) beni e tecnologie a duplice uso (All. I Reg. (UE) 2021/821) – come disposto dall’art. 1 p. 2) e p. 4); 

    b) beni che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia (All. VII Reg. (UE) 2022/328) – come disposto dall’art. 1 p. 3); 

    c) beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio (All. X Reg. (UE) 2022/328) – come disposto dall’art. 1 p. 6); 

    d) beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale elencati (All. XI Reg. (UE) 2022/328) – come disposto dall’art. 1 p. 6). Per il suddetto divieto sono previste delle deroghe applicabili a tutte le precedenti categorie di beni nonché alcune esenzioni specifiche destinate solo a talune delle suddette.

    Restando libere le operazioni aventi a oggetto merci non rientranti negli elenchi suddetti e quelle eseguite previa autorizzazione della autorità competenti per merci legate a contratti assunti prima del 23 febbraio 2022 o per limitati scopi consentiti.

    Le Dogane nel sottolineare l’importanza del rispetto delle disposizioni descritte nel provvedimento, specificano che la mancata applicazione dei regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale, è sanzionata dall’art. 20 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, che prevede, per le diverse condotte, la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei anni, la multa da un minimo di 15.000€ a un massimo di 250.000€ oltre la confisca delle cose che servirono a commettere il reato. 

    Infine nel documento del 2 marzo, cui si rimanda per il dettaglio, le Dogane specificano i codici Taric da utilizzare e di consultare puntualmente la banca dati che verrà aggiornata man, mano con l'evolversi della crisi Russia-Ucraina.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Intrastat gennaio 2022: la proroga delle Dogane al 7 marzo

    Le Dogane, di concerto con le Entrate e l'Istat, con Determina n  98794 del 2 marzo , in merito alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, stabiliscono che, i soggetti tenuti all’adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 effettuano la comunicazione dei dati relativi a gennaio 2022, con le modalità previste dalla Determinazione prot. n.493869/RU del 23 dicembre 2021, entro il 7 marzo 2022.

    Ricordiamo che  questa proroga era già stata annunciata da un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 24 febbraio e ricordiamo inoltre che il 25 febbraio 2022, era la scadenza del primo invio dei Modelli Intrastat 2022, con le novità recentemente introdotte con la Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 delle Dogane. Per approfondire le novità Intrastat 2022 ti consigliamo di leggere Modelli Intrastat 2022: rinvio al 7 marzo per l'invio dati di gennaio

    Per consentire ai soggetti obbligati di adempiere le Dogane hanno  aggiornato il software necessario ossia il Programma Intr@Web  utile alla compilazione, al controllo formale e all'invio telematico degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi – Anno 2022.