• Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE

    Con il Provvedimento n 186368 del 17 aprile le Entrate fissano le regole per i rappresentanti fiscali.

    Si dettano regole e modalità per presentare la richiesta e la relativa garanzia.

    Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE

    In particolare, i rappresentanti fiscali, o i soggetti che intendono diventare tali, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei rappresentati. 

    Con il Provvedimento in oggetto si dà attuazione alle ultime disposizioni introdotte all’articolo 17 comma 3 del decreto Iva.

    La riforma fiscale ha previsto novità e in particolare, il possesso dei requisiti per accedere al ruolo di rappresentante fiscale, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del Dlgs 13/2024 il quale ha previsto la prestazione di idonea garanzia in relazione al numero di rappresentati. 

    Le disposizioni attuative sono state definite con decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024.  Leggi anche: Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzie.

    Rappresentante fiscale: i requisiti

    Secondo il provvedimento del 17 aprile gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare i seguenti requisiti:

    • non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
    • non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
    • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
    • non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato (vedi articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990).

    La dichiarazione, da presentare presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, va trasmessa contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.

    Rappresentante fiscale: la garanzia

    I soggetti su indicati prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.
    La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
    Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:

    • a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
    • b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
    • c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
    • d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
    • e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

    I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del provvedimento cui si rimanda.

    La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.

    Allegati:
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    Garanzia fideiussoria VIES: regole ADE per provvedere

    Con il Provvedimento n 178713 del 14 aprile le Entrate pubblicano le modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.

    Garanzia fideiussoria VIES: cosa ha previsto la Riforma Fiscale

    Il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera b), ha introdotto nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7-quater il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di un’idonea garanzia

    Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, sono stati individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia. 

    Leggi Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.

    Il provvedimento del 14 aprile, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale, definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. 

    L’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata secondo le modalità previste con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, solo successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione Provinciale competente, dell’esito positivo della verifica della garanzia. 

    Attenzione al fatto che ai soggetti che, al 14 aprile data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già inclusi nella banca dati VIES, è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante fiscale l’attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.

    Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso d’ufficio dalla banca dati VIES. Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.

    Garanzia fideiussoria VIES: regole per adempiere

    I soggetti interessati già titolari di partita IVA, prestano idonea garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES.

    i soggetti non ancora in possesso di partita IVA, prestano idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES. 

    La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.

    Il provvedimento di cui si tratta prevede che la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, come meglio specificato nel fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

    • dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES; 
    • dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato; 
    • dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli; 
    • Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
    • delimitazione, durata e importo della garanzia; 
    • composizione del deposito;
    • obbligazioni delle parti contraenti; 
    • forma delle comunicazioni;
    • foro competente

    La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato nel fac-simile allegato al provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

    • dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES; 
    • dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente; 
    • Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia; 
    • delimitazione, durata e importo della garanzia; 
    • inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti; 
    • rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;
    • forma delle comunicazioni; 
    • foro competente. 

    La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.

    Allegati:
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    730/2025: quadro T per le criptoattività

    Le Entrate hanno pubblicato la bozza del Modello 730/2025 da cui emerge il grosso delle novità da aspettarsi per la campagna dichiarativa che inizierà a breve con la pubblicazione dei modelli definitivi relativi all'anno d'imposta 2024.

    Vediamo cosa riportano le istruzioni in bozza del 730 per le criptoattività e in particolare la novità del Quadro T.

    730/2025: le novità per le criptoattività e il quadro T

    Raddoppiano i campi destinati all’indicazione delle criptoattività nel Modello 730/2025.

    In particolare, chi non ha partita IVA potrà dichiarare nel 730 anche i proventi finanziari da criptoattività, e assolvere l’imposta sulle criptoattività. 

    Le bozze pubblicate il 13 gennaio scorso sul sito delle entrate, contengono infatti il Quadro T destinato alla dichiarazione di tutte le plusvalenze di natura finanziaria.

    In particolare, come evidenziano le istruzioni al Modello, questo quadro deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del TUIR. 

    Questo quadro va altresì compilato per indicare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR.

    In particolare, nelle sezioni I, II, III, IV e V, vanno utilizzati dal contribuente per inserire i dati utili al calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.

    Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo “1100”. 

    Il medesimo codice va utilizzato anche per il pagamento dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR realizzate dal 1° gennaio 2024.

    Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.

    L'anno scorso era possibile pagare l’imposta sul valore delle criptoattività (IVCA) direttamente con la liquidazione del 730, grazie all’inserimento del quadro W nel modello. 

    Ma i proventi finanziari da criptovalute richiedevano comunque l’invio del quadro RT modello Redditi aggiuntivo. Leggi anche: Criptovalute: come compilare il quadro W del modello 730 del 2024.

    A partire dal 2025 anno di imposta 2024, nel quadro W del 730 vanno dichiarate tutte le criptoattività che non sono detenute presso intermediario italiano tenuto ad applicare il bollo del 2 per mille sulle criptoattività, considerato espressamente alternativa all’IVCA (Leggi: Criptoattività: chiarimenti ADE su bollo e quadro RW ).

    Il monitoraggio da quadro W riguarda quindi solo chi detiene criptoattività su cui non è stata pagata l’imposta di bollo.

    Il nuovo quadro T, invece, è destinato ad accogliere i redditi diversi di natura finanziaria, tra cui quelli da criptoattività soggetti all’imposta sostitutiva del 26% istituita con la legge di Bilancio 2023. 

    Vedremo in seguito, con i modelli definitivi il contenuto di questo quadro.

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    Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garazie per il VIES

    Pubblicato in GU n 292 del 13 dicembre il Decreto MEF del 4 dicembre con  Criteri e modalità di rilascio della garanzia per l'inclusione nella banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano operazioni intracomunitarie.

    Garanzie per operazioni intra UE: regole in Gazzetta

    Il decreto in oggetto è uno dei due decreti ministeriali di attuazione dell'art 4 del Dlgs n 13/2024 della Riforma Fiscale con i nuovi obblighi per i rappresentanti fiscali e sui soggetti non residenti nell’Ue e nello Spazio economico europeo.

    Il decreto stabilisce le condizioni di rilascio della garanzia patrimoniale in capo ai soggetti non stabiliti nell’Ue o nello See che, mediante un rappresentante fiscale, intendono iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie.

    Si stabilisce che venga prestata in favore dell’Agenzia delle Entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria, per un valore almeno pari a 50.000 euro e per un periodo minimo di trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. 

    La garanzia, trascorsi i termini suddetti, non deve essere rinnovata.
    Anche gli operatori non stabiliti nell’Ue o nello SEE che risultano già inclusi nel VIES devono prestare analoga garanzia, a pena di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

    Nel caso in cui è  constatata  la  mancata  prestazione  della  garanzia su indicata  l'Agenzia  delle  entrate  comunica al rappresentante fiscale del soggetto  non  residente,  a  mezzo  posta  elettronica certificata  (PEC)  o  raccomandata A/R,  l'avvio  della  procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla  banca  dati dei  soggetti  passivi che  effettuano  operazioni  intracomunitarie (VIES).  

    Decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della comunicazione da parte del rappresentante  fiscale,  l'Agenzia delle  entrate procede all'esclusione  d'ufficio  della  partita  IVA  dalla citata banca dati.

    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro centoventi giorni dalla data  di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono definite  le  modalità operative di attuazione delle misure su indicata.

    Vies: che cos’é

    Ricordiamo che per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (Vat information exchange system).

    In tale archivio devono essere inclusi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. 

    A tal proposito la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello Anr) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale. 

    La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli per la dichiarazione di inizio attività AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). 

    I soggetti già titolari di partita Iva che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. 

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Cessione esportazioni: formazione plafond IVA acconti

    L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 3 del 6 agosto 2024, ha fatto chiarezza in merito alla cessione all'esportazione e le modalità di formazione del plafond IVA in presenza di fatturazione e registrazione di acconti. Il soggetto istante è un’Associazione, che ha richiesto ulteriori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013 e in particolare sul plafond che si forma sulle cessioni di beni a clienti extra-UE da parte dei propri associati.

    Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: quesito

    L'Associazione ha evidenziato una problematica comune per i suoi associati, che operano regolarmente con clienti situati fuori dall'Unione Europea. Queste operazioni sono spesso regolate da contratti che prevedono il trasferimento della proprietà dei beni solo dopo un collaudo positivo presso la sede del cliente extra-UE. Inoltre, la fatturazione avviene in più tranche: gli acconti sono fatturati man mano che vengono corrisposti, mentre il saldo viene fatturato solo dopo il collaudo, deducendo gli acconti già fatturati.

    L'Associazione ha chiesto se, ai fini della formazione del plafond, si debba considerare

    • l'intera operazione alla data del collaudo (e quindi al trasferimento della proprietà), oppure
    • se gli acconti fatturati concorrono già alla formazione del plafond, anche se il trasferimento della proprietà non è ancora avvenuto.

    Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: soluzione Associazione

    Secondo l'Associazione, la fatturazione degli acconti dovrebbe essere già produttiva di plafond. Questo perché l'operazione nel suo complesso è finalizzata alla vendita del bene, come stabilito dal contratto di vendita e come richiesto dalla risoluzione n. 94/E del 2013.

    Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: parere Fisco

    L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il quesito e ha chiarito che, secondo l'articolo 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente, l'operazione si considera effettuata solo nel momento in cui tali effetti si verificano.

    L'Agenzia ha inoltre richiamato la circolare n. 145/E del 10 giugno 1998, che stabilisce che il momento costitutivo del plafond deve essere riferito alle operazioni registrate ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/1972, con riferimento alla data di emissione della fattura.

    In particolare, è stato chiarito che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, poiché l'operazione è preordinata ad una cessione all'esportazione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA. Tuttavia, qualora l'operazione non vada a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere rettificato.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Gestore Piattaforma digitale: chiarimenti su obbligo comunicazione dati al Fisco

    Con la Risposta a interpello n 122 del 3 giugno le Entrate replicano ad una piattaforma digitale di intermediazione specificando se in base ai suoi requisiti essa debba adempiere all'obbligo di comunicazione dati ai fini degli obblighi derivanti dalla Direttiva dac7.

    La società ''Alfa'' attiva nel settore del turismo ''incoming ', si occupa, anche per il tramite di una piattaforma di prenotazione alberghiera operante solo in Italia, della promozione e commercializzazione del territorio. 

    La piattaforma, agendo quale intermediaria tra il ''venditore'' (struttura alberghiera) ed il cliente finale, non gestisce direttamente né le transazioni né i pagamenti. 

    I dubbi dell'Istante riguardano le nozioni di ''piattaforma'' e di ''corrispettivo'' illustrate, rispettivamente, alle lettere a) ed l) dell'articolo 2 del citato Decreto legislativo n 32/2023. 

    La Società sottolinea che la piattaforma non accredita alcun corrispettivo al venditore per l'attività pertinente da questi esercitata.

    La struttura alberghiera, difatti, incassa il corrispettivo direttamente dal cliente mentre alla Società viene riconosciuta una commissione per l'attività di intermediazione svolta. 

    Sinteticamente le Entrate specificano che la società che tramite una piattaforma digitale di prenotazioni alberghiere agisce in qualità di intermediario tra cliente e struttura ricettiva si configura come “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione” e, pertanto, ha l’obbligo di inviare all’Agenzia delle entrate i dati previsti dal Dlgs attuativo della direttiva Ue contro le frodi fiscali.

    Gestore Piattaforma digitale: chi deve comunicare i dati al Fisco

    L'Italia ha dato attuazione alla DAC 7 con il Dlgs. 1° marzo 2023, n. 32

    Il Decreto impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. ''gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione'') l'obbligo di:

    • i) espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme (articoli da 3 a 7 del Decreto);
    • ii) comunicare all'Agenzia delle entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi (cfr. gli articoli 10 e 11 del Decreto). 

    L'applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC 7 decorre dal 1° gennaio 2023. 

    Con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. prot. 406671/2023 del 20 novembre 2023 e n. prot. 406671/2024 del 30 gennaio 2024 sono state individuate, tra l'altro, le modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforma obbligati. 

    In particolare, ai sensi del punto 8 del citato Provvedimento del 20 novembre 2023, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere le informazioni richieste avvalendosi dei servizi telematici appositamente messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 

    Con riferimento al caso di specie si ritiene che le descritte attività di intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, gestite per il tramite di una piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, consentano di configurare in capo all'Istante lo status di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione''

    Si osserva, in particolare, che la piattaforma di cui si avvale la Società, consentendo l'interazione tra strutture ricettive e clientela, assicura ai venditori l'efficace e mirato svolgimento delle proprie attività. 

    Essa, pertanto, integra i requisiti funzionali richiesti dalla Direttiva e ritualmente ripresi dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto, secondo cui la piattaforma è ''qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti '' 

    Non sembra, inoltre, conferente l'obiezione dell'Istante in merito al fatto che la piattaforma non si occupi della gestione degli incassi per le attività pertinenti ospitate.     

    Si osserva, in merito alla gestione degli incassi relativi al rapporto tra le strutture ricettive e il cliente finale che. l'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto, nel prevedere che la nozione di ''piattaforma'' ''include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente, è volto a comprendere nel perimetro definitorio anche accordi di pagamento e riscossione del corrispettivo, senza che tale funzione costituisca presupposto necessario ai fini della qualificazione di una piattaforma rilevante. 

    Sul punto, il paragrafo 4 del Commentario alle Model Rules  che rappresentano un utile strumento ermeneutico  chiarisce che la ''definizione di ''piattaforma'' comprende anche operazioni di raccolta del corrispettivo dagli utenti, in vista del pagamento di tale corrispettivo al venditore, in tutto o in parte, o dopo la fornitura dell'attività pertinente ' (enfasi aggiunta alla traduzione non ufficiale). 

    In tal senso depone anche la circostanza che, tra le informazioni da comunicare, enucleate dall'articolo 11 del Decreto, figura l'identificativo del conto finanziario sul quale viene accreditato il corrispettivo, solo ove conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, potendo, dunque, tale pagamento essere eseguito anche direttamente in favore del venditore o di altro soggetto cui è intestato il conto. Parimenti non risulta ostativa all'attribuzione della qualifica di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' la circostanza che la piattaforma operi solo in Italia. 

    Come sottolineato dal Considerando 10 della Direttiva, gli obblighi informativi in esame coinvolgono ''sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al fine di garantire l'efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il principio di non discriminazione''

    L'articolo 13 del Decreto, a cui l'Istante rinvia, riguarda la diversa ipotesi in cui un soggetto si qualifichi come ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' in più di uno Stato membro. 

    In tal caso, al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni e in un'ottica di semplificazione amministrativa, è prevista la possibilità che il ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' si qualifichi come tale solo in Italia, con le modalità di cui al punto 3 del menzionato Provvedimento del 20 novembre 2023. 

    Pertanto l'Istante assume la qualifica di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' divenendo, pertanto, destinataria degli adempimenti previsti dagli articoli 10 e ss. del Decreto 

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Gestori piattaforme: primo invio dati alle Entrate entro il 15.02

    Entro il 31 gennaio 2024 i Gestori di piattaforme dovevano inviare i dati relativi:

    • allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo,
    • in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.

    Attenzione al fatto che il termine del 31 gennaio, a seguito di richieste di chirimenti da parte dei soggetti obbligati, è stato prorogato al 15 febbraio.

    Inoltre, in data 9 febbraio, al fine di agevolare gli operatori, sono state pubblicate in una sezione apposita del sito delle Entrate una serie di FAQ che rispondono ai dubbi frequenti degli operatori interessati dall'adempimento.

    Tra i chiarimenti pubblicati viene precisto che: "Il primo periodo oggetto di comunicazione è l'anno civile 2023. Pertanto, nell'elemento ReportingPeriod e conseguentemente negli identificativi dei record occorre inserire l'anno 2023. Non è consentito inserire l'anno civile 2022".

    Gestori piattaforme: entro il 15.02 primo invio dati alle Entrate

    Ricordiamo che il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

    In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme.

    La DAC7 ha allineato il quadro UE della cooperazione amministrativa fiscale agli sviluppi internazionali in tema di digital and gig economy e, in particolare, allo standard di comunicazione e scambio delle informazioni di cui alle “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy” pubblicate dall’OCSE tra il luglio 2020 e il giugno 2021. 

    In sintesi, lo scambio automatico introdotto dalla DAC7 prevede che i Gestori di piattaforma (con alcuni casi di esclusione ed esonero) comunichino informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.

    I Gestori di piattaforma sono tenuti a comunicare le previste informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione e lo scambio automatico deve avvenire entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le informazioni.

    Come su specificato il termine del 31 gennaio è stato posticipato al 15 febbraio prossimo.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Piattaforme online: invio dati alle Entrate prorogato al 15.02

    Le Entrate con Provvedimento n 22931 del 31 gennaio, prorogano dal 31.01 al 15 febbraio il primo invio dei dati 2023 da parte dei gestori delle piattaforme on line.

    Ricordiamo che, il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. 

    In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. 

    Con il Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023 sono state sono state definite le modalità e i termini entro cui i Gestori di Piattaforma tenuti alla comunicazione devono trasmettere le previste comunicazioni all’Agenzia delle entrate. 

    Dato che diversi Gestori di Piattaforma sia residenti sia non residenti hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste nel Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023, in relazione alle informazioni relative all’anno 2023, primo anno oggetto di comunicazione, con il provvedimento in oggetto si rinviano i termini previsti al 15 febbraio 2024. 

    Inoltre, viene resa esplicita la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle Entrate

    Entro il 31 gennaio (termine prorogato al 15 febbraio) i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti.

    Successivamente, entro il 29 febbraio l'agenzia condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. 

    Il provvedimento reca le regole operative del Dlgs n. 32/2023 di attuazione alla direttiva Ue 2021/514, la Dac7, sullo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.

    Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle Entrate

    Ai sensi del punto 2 del provvedimento in esame sono soggetti obbligati all'invio delle comunicazioni:

    • i gestori di piattaforma individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto legislativo, che non sono qualificati come gestori di piattaforma esclusi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, 
    • nonché gli FPO, ossia il gestore di piattaforma non qualificato non-UE o FPO (Foreign Platform Operator) inteso come tale il gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato Membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato Membro, ma facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE

    Il provvedimento evidenzia che, se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. 

    Gestori di piattaforme digitali: gli esonerati

    Il gestore esonerato effettua in ogni caso una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate con file predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al presente provvedimento. 

    Il file contiene le seguenti informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione: 

    • a) Stato Membro di residenza;
    • b) NIF; 
    • c) Nome; 
    • d) Indirizzo. 

    Gestori di piattaforme digitali: i dati da inviare alle entrate

    I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, informano l’Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione avvalendosi delle funzionalità ad essi rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fornendo i seguenti dati: 

    • Denominazione; 
    • Codice fiscale; 
    • Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri: o ai sensi della cui normativa è stato costituito, disciplinato o regolamentato, oppure o in cui si trova la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, oppure o in cui è situata la stabile organizzazione. 
    • NIF negli Stati membri di cui al punto precedente, se presente; 
    • Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; – Stato Membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione; 
    • Dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità Competenti degli altri Stati membri interessati.

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione integrale del Provvedimento ADE n 406671 del 20 novembre 2023 con le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Cessioni di beni in depositi doganali e obbligo di fatturazione

    Le Entrate con il Principio di diritto n 2 del 12 gennaio foniscono chiarimenti sulla cessione di beni all'interno di depositi doganali e l'obbligo di fatturazione (articolo 21, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972)

    Viene ricordato che l'articolo  7­ bis del decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 633, al comma  1, stabilisce che: «Le cessioni  di  beni,  diverse  da  quelle  di  cui  ai  commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto:

    • beni immobili
    • ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, 
    • esistenti nel territorio dello stesso 
    • ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto».

    Le cessioni di beni mobili, quindi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato  al  verificarsi di due condizioni, ovvero:  

    • che i  beni  abbiano la  qualifica  di  beni  nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione 
    • che siano  esistenti nel territorio dello Stato.

    La duplicità del presupposto, spiega l'agenzia, è resa evidente dal tenore letterale della norma ed appare in linea con l'esigenza di assoggettare a tassazione i beni che ''fisicamente'' e ''giuridicamente'' si considerano appartenenti al territorio dello Stato  all'atto della cessione. 

    Nella diversa ipotesi in cui i beni, pur conservando lo status di merce allo stato estero, si trovano ''fisicamente'' nel territorio dello Stato senza che siano stati oggetto di una importazione (si tratta delle ipotesi, previste dal Regolamento n. 952/2013/UE,  di merci in regime di transito esterno (articolo 226) o deposito doganale (articolo 237 e  ss.) e custodia nelle zone franche (articolo 243 e ss.)), le cessioni dei beni che ne sono  oggetto si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato

    Tuttavia, pur essendo tali operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale, con l'articolo 21, comma 6, del decreto IVA, si prevede ­ ai fini del controllo dell'operazione ­ l'obbligo di emissione della fattura. 

    A tal proposito, il richiamato comma 6, stabilisce, infatti, che «La fattura è emessa  anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 

    a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7­bis comma 1, con  l'annotazione ''operazione non soggetta''».

    Il successivo comma 6­ bis, invece, nel prevedere che

    «I soggetti passivi stabiliti nel  territorio  dello  Stato  emettono  la  fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sottoelencate  quando  non  sono  soggette  all'imposta  ai  sensi  degli  articoli  da  7  a  7­ septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 

    • a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione ''inversione contabile'';
    • b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione ''operazione non soggetta''», 

    estende ai soggetti passivi stabiliti nel  territorio dello Stato, l'obbligo di emettere fattura anche per le operazioni ­ indicate agli articoli da 7 a 7 ­septies ­ territorialmente non soggette ad IVA in Italia ma nella UE [lettera a)], ovvero non soggette in quanto effettuate fuori dalla UE [lettera b)].

    In sostanza:

    • il comma 6, lettera a) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in  Italia'', benché aventi ad oggetto beni ''fisicamente'' esistenti nel territorio dello Stato, ma che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni doganali conservano lo status di ''merci allo stato estero''; ­ 
    • il comma  6 ­bis, lettera b) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in Italia'', benché effettuate da un soggetto passivo italiano, ma fuori dall'Unione europea (ad esempio, vendite di  beni ''estero su estero'', ovvero beni acquistati all'estero e ceduti prima dell'importazione  in Italia o nella UE).

    Ciò premesso, si ritiene sussista l'obbligo ­ prescritto dall'articolo 21, comma 6,  del decreto IVA ­ di fatturare le cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato). 

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Messaggio IM: dismesso dal giorno 30.11

    Con una nota del giorno 11 novembre le Dogane informano della chiusura del messaggio IM alle ore 9 del giorno 30 novembre prossimo.
    Viene specificato che la tempistica è stata definita in considerazione di fattori, quali gli aggiornamenti software rilasciati nel tempo in ambiente di produzione ed il grado di adesione degli operatori economici ai nuovi servizi, nonché tenendo conto dell’imminente scadenza unionale prevista per l’aggiornamento dei sistemi di sdoganamento all’importazione.
    Al fine di garantire il corretto adeguamento dei propri sistemi, gli operatori economici che ad oggi utilizzano ancora il messaggio IM vorranno procedere al più presto all’uso dei nuovi messaggi H, evitando di attendere l’approssimarsi della scadenza prevista.

    Ricordiamo che con avviso del 19 luglio avente ad oggetto: PIANO DI ESTENSIONE AIDA 2.0 – IMPORT le Dogane informavano che nelle more dell’abilitazione del metodo di pagamento R per i regimi richiesti 51 e 53, di prossimo rilascio, fino a successiva era possibile dichiarare tali regimi utilizzando il messaggio IM.

    Dismissione messaggio IM dalle ore 9.00 del giorno 30 novebmre 2022

    Il messaggio IM verrà sostituito con i tracciati:

    • H1 (Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale), 
    • H2 (Dichiarazione di deposito doganale), 
    • H3 (Dichiarazione di ammissione temporanea), 
    • H4 (Dichiarazione di perfezionamento attivo), 
    • H5 (Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali). 

    A seguito del rinnovamento del sistema informatico AIDA, la struttura della dichiarazione doganale di importazione ha subito un cambiamento, inizialmente previsto dal 9 giugno scorso e consistente nella sostituzione del modello DAU cartaceo con un tracciato di dati definito a livello unionale.

    Le Dogane con la circolare n 22 del 6 giugno hanno specificato che, contestualmente allo svincolo delle merci, sarà messo a disposizione il prospetto di riepilogo della dichiarazione doganale approvato con la determinazione 3 giugno 2022 n. 234367. In proposito si legga anche Prospetto contabile dichiarazioni doganali con tracciati H: il modello delle Dogane

    Con informativa n 329889 del 14 luglio si è comunicato invece che il prospetto di riepilogo dei dati contabili sarebbe stato reso disponibile dal 21 luglio 2022.

    Il messaggio del 19 luglio proroga il cambiamento a successiva comunicazione delle stesse Dogane arrivata appunto in data 11 novembre, come di sopra specificato.