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730/2025: quadro T per le criptoattività
Le Entrate hanno pubblicato la bozza del Modello 730/2025 da cui emerge il grosso delle novità da aspettarsi per la campagna dichiarativa che inizierà a breve con la pubblicazione dei modelli definitivi relativi all'anno d'imposta 2024.
Vediamo cosa riportano le istruzioni in bozza del 730 per le criptoattività e in particolare la novità del Quadro T.
730/2025: le novità per le criptoattività e il quadro T
Raddoppiano i campi destinati all’indicazione delle criptoattività nel Modello 730/2025.
In particolare, chi non ha partita IVA potrà dichiarare nel 730 anche i proventi finanziari da criptoattività, e assolvere l’imposta sulle criptoattività.
Le bozze pubblicate il 13 gennaio scorso sul sito delle entrate, contengono infatti il Quadro T destinato alla dichiarazione di tutte le plusvalenze di natura finanziaria.
In particolare, come evidenziano le istruzioni al Modello, questo quadro deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del TUIR.
Questo quadro va altresì compilato per indicare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR.
In particolare, nelle sezioni I, II, III, IV e V, vanno utilizzati dal contribuente per inserire i dati utili al calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo “1100”.
Il medesimo codice va utilizzato anche per il pagamento dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR realizzate dal 1° gennaio 2024.
Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.
L'anno scorso era possibile pagare l’imposta sul valore delle criptoattività (IVCA) direttamente con la liquidazione del 730, grazie all’inserimento del quadro W nel modello.
Ma i proventi finanziari da criptovalute richiedevano comunque l’invio del quadro RT modello Redditi aggiuntivo. Leggi anche: Criptovalute: come compilare il quadro W del modello 730 del 2024.
A partire dal 2025 anno di imposta 2024, nel quadro W del 730 vanno dichiarate tutte le criptoattività che non sono detenute presso intermediario italiano tenuto ad applicare il bollo del 2 per mille sulle criptoattività, considerato espressamente alternativa all’IVCA (Leggi: Criptoattività: chiarimenti ADE su bollo e quadro RW ).
Il monitoraggio da quadro W riguarda quindi solo chi detiene criptoattività su cui non è stata pagata l’imposta di bollo.
Il nuovo quadro T, invece, è destinato ad accogliere i redditi diversi di natura finanziaria, tra cui quelli da criptoattività soggetti all’imposta sostitutiva del 26% istituita con la legge di Bilancio 2023.
Vedremo in seguito, con i modelli definitivi il contenuto di questo quadro.
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Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garazie per il VIES
Pubblicato in GU n 292 del 13 dicembre il Decreto MEF del 4 dicembre con Criteri e modalità di rilascio della garanzia per l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Garanzie per operazioni intra UE: regole in Gazzetta
Il decreto in oggetto è uno dei due decreti ministeriali di attuazione dell'art 4 del Dlgs n 13/2024 della Riforma Fiscale con i nuovi obblighi per i rappresentanti fiscali e sui soggetti non residenti nell’Ue e nello Spazio economico europeo.
Il decreto stabilisce le condizioni di rilascio della garanzia patrimoniale in capo ai soggetti non stabiliti nell’Ue o nello See che, mediante un rappresentante fiscale, intendono iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie.
Si stabilisce che venga prestata in favore dell’Agenzia delle Entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria, per un valore almeno pari a 50.000 euro e per un periodo minimo di trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
La garanzia, trascorsi i termini suddetti, non deve essere rinnovata.
Anche gli operatori non stabiliti nell’Ue o nello SEE che risultano già inclusi nel VIES devono prestare analoga garanzia, a pena di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.Nel caso in cui è constatata la mancata prestazione della garanzia su indicata l'Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, l'avvio della procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione d'ufficio della partita IVA dalla citata banca dati.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono definite le modalità operative di attuazione delle misure su indicata.
Vies: che cos’é
Ricordiamo che per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (Vat information exchange system).
In tale archivio devono essere inclusi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.
A tal proposito la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello Anr) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.
La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli per la dichiarazione di inizio attività AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).
I soggetti già titolari di partita Iva che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati.
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Nomenclatura combinata: novità dal 1° gennaio 2025
Sulla Gazzetta dell'Unione Europea del 31 ottobre viene Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento.(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Nomenclatura combinata: novità dal 1° gennaio 2025
Come evidenziato nel preambolo del regolamento di cui si tratta, il regolamento (CEE) n 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o«NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
Ai fini della semplificazione legislativa è opportuno ammodernare la NC e adeguarne la struttura.
È inoltre necessario modificare la NC al fine di tenere conto dell'evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali introducendo nuove sottovoci per facilitare il monitoraggio di prodotti specifici («squali e pinne di squalo» nel capitolo 3, «pomodori» nel capitolo 7, «biocarburanti» nel capitolo 27, «urea liquida» nel capitolo 31, «avanzi e cascami di legno» e «rivestimenti del suolo laminati» nel capitolo 44, «laminazioni e nuclei di statore e di rotore, di acciaio» nel capitolo 85 della NC).
Tenuto conto dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA), è opportuno semplificare il capitolo 85.
In seguito all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/771 della Commissione, è necessario modificare le note complementari 1, 2 e 5 del capitolo 23.
Al fine di controllare meglio le importazioni dei mammiferi di cui al codice NC 0106 19 00, è necessario introdurre un'unità supplementare.
Nell'interesse della chiarezza e al fine di evitare interpretazioni errate, è necessario modificare la descrizione del codice NC 1518 00 95, la nota complementare 2 del capitolo 76 e l'unità supplementare per i codici NC 2903 41 00 e 2903 42 00.
Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale delle dogane, è appropriato introdurre nuove sottovoci nei capitoli 27 e 29.
Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025 è opportuno che l'allegato I del regolamento (CEE) n 2658/87 sia sostituito da una versione completa e aggiornata della NC, corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale. -
Obblighi Dac 7: le corrette definizioni di venditore e piattaforma
Le Entrate hanno pubblicato il Principio di Diritto n 3/2024 in risposta a dubbi sulle definizioni di:
- venditore e
- piattaforma,
relativamente ai soggetti su cui ricadono gli obblighi di comunicazione dei dati che scaturiscono dalla Direttiva DAC 7.
Leggi anche Piattaforme online: invio dati alle Entrate prorogato al 15.02
Dac 7: le corrette definizioni di venditore e piattaforma
L'Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia la corretta interpretazione delle definizioni di:
- “piattaforma”
- e “venditore”
contenute nel Dlgs n. 32/2023 di attuazione della Direttiva (Ue) 2021/514 (Dac 7), relativa alla cooperazione amministrativa fiscale tra i Paesi dell’Unione.
La direttiva impegna gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino, con modalità standardizzate, una serie di dati sui venditori in rete, alle competenti Amministrazioni fiscali, al fine del successivo scambio di informazioni.
Obiettivo è la ricostruzione dei ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web, soprattutto se i proventi transitano attraverso piattaforme stabilite in giurisdizioni estere.
Il Dlgs n 32/2024 (in attuazione della Direttiva) impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. ''gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione'') l'obbligo di:
- espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme;
- comunicare all'Agenzia delle entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.
L' ADE, con il principio di diritto n 3/2024, vuole chiarire la corretta definizione dei due termini.
Prima di replicare al quesito, riporta le definizioni del quesito che evidenziava che:
- è una ''piattaforma'' ''qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti (…)'';
- è un ''venditore'' ''un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente''.
Inoltre, ''attività pertinente'' è ''un'attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:
- 1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- 2) i servizi personali;
- 3) la vendita di beni;
- 4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto'.
L'’Agenzia osserva che la definizione di attività pertinente data dal decreto su indicata:
- non richiede necessariamente che vi sia un contatto diretto tra gli utenti-venditori e gli altri utenti di un sito web
- né che le attività pertinenti vengano svolte dai venditori nei confronti degli altri utenti in maniera “indiretta'” e, quindi, attraverso la piattaforma stessa o il suo gestore.
L’Amministrazione spiega che, l’ipotesi di un’attività svolta anche “indirettamente” dal venditore comporta che la cessione da parte del gestore della piattaforma in nome proprio e per conto dell'utente-venditore non alteri la riconducibilità dell’operazione tra quelle oggetto di comunicazione.
Tali conclusioni sono coerenti con quelle assunte in sede Ocse, contenute nelle Model Rules. Viene specificato infatti che la risposta n. 15 alle Frequently Asked Questions, relativa alle Model Rules (ottobre 2023) ha precisato che deve essere considerata come “piattaforma”, un sito web di locazione di alloggi, che mette a disposizione beni immobili agendo a proprio nome ma per conto di venditori terzi e i relativi affitti devono essere considerati attività pertinenti.
Il gestore, in tal caso, è tenuto a comunicare i corrispettivi ricevuti dai venditori registrati sulla piattaforma in relazione a tali attività pertinenti.
In sintesi, quindi, anche se non consente ai venditori di interagire con gli altri utenti, un sito web che permette ai primi di cedere beni materiali ai secondi, anche in modo indiretto, attraverso la piattaforma stessa o il suo gestore, rappresenta una “piattaforma” secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 32/2023.
Per la nozione di “venditore”, l’Agenzia precisa che l'espressione “registrato sulla piattaforma” riportata dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del Dlgs, comprende, in via generale, tutti i casi in cui i dati del venditore che utilizza la piattaforma risultano in qualche modo acquisiti dalla piattaforma stessa, e possano, quindi, essere successivamente oggetto di comunicazione.
Di conseguenza, rilevano anche le ipotesi in cui l'utente non si abbia uno specifico account o profilo, ma sia entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.
La conclusione, specifica l'ADE, è coerente con le indicazioni fornite dal Commentario alle Model Rules, con riferimento alla analoga definizione di venditore (Seller).
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Cessione esportazioni: formazione plafond IVA acconti
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 3 del 6 agosto 2024, ha fatto chiarezza in merito alla cessione all'esportazione e le modalità di formazione del plafond IVA in presenza di fatturazione e registrazione di acconti. Il soggetto istante è un’Associazione, che ha richiesto ulteriori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013 e in particolare sul plafond che si forma sulle cessioni di beni a clienti extra-UE da parte dei propri associati.
Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: quesito
L'Associazione ha evidenziato una problematica comune per i suoi associati, che operano regolarmente con clienti situati fuori dall'Unione Europea. Queste operazioni sono spesso regolate da contratti che prevedono il trasferimento della proprietà dei beni solo dopo un collaudo positivo presso la sede del cliente extra-UE. Inoltre, la fatturazione avviene in più tranche: gli acconti sono fatturati man mano che vengono corrisposti, mentre il saldo viene fatturato solo dopo il collaudo, deducendo gli acconti già fatturati.
L'Associazione ha chiesto se, ai fini della formazione del plafond, si debba considerare
- l'intera operazione alla data del collaudo (e quindi al trasferimento della proprietà), oppure
- se gli acconti fatturati concorrono già alla formazione del plafond, anche se il trasferimento della proprietà non è ancora avvenuto.
Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: soluzione Associazione
Secondo l'Associazione, la fatturazione degli acconti dovrebbe essere già produttiva di plafond. Questo perché l'operazione nel suo complesso è finalizzata alla vendita del bene, come stabilito dal contratto di vendita e come richiesto dalla risoluzione n. 94/E del 2013.
Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: parere Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il quesito e ha chiarito che, secondo l'articolo 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente, l'operazione si considera effettuata solo nel momento in cui tali effetti si verificano.
L'Agenzia ha inoltre richiamato la circolare n. 145/E del 10 giugno 1998, che stabilisce che il momento costitutivo del plafond deve essere riferito alle operazioni registrate ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/1972, con riferimento alla data di emissione della fattura.
In particolare, è stato chiarito che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, poiché l'operazione è preordinata ad una cessione all'esportazione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA. Tuttavia, qualora l'operazione non vada a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere rettificato.
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Gestori piattaforme: primo invio dati alle Entrate entro il 15.02
Entro il 31 gennaio 2024 i Gestori di piattaforme dovevano inviare i dati relativi:
- allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo,
- in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.
Attenzione al fatto che il termine del 31 gennaio, a seguito di richieste di chirimenti da parte dei soggetti obbligati, è stato prorogato al 15 febbraio.
Inoltre, in data 9 febbraio, al fine di agevolare gli operatori, sono state pubblicate in una sezione apposita del sito delle Entrate una serie di FAQ che rispondono ai dubbi frequenti degli operatori interessati dall'adempimento.
Tra i chiarimenti pubblicati viene precisto che: "Il primo periodo oggetto di comunicazione è l'anno civile 2023. Pertanto, nell'elemento ReportingPeriod e conseguentemente negli identificativi dei record occorre inserire l'anno 2023. Non è consentito inserire l'anno civile 2022".
Gestori piattaforme: entro il 15.02 primo invio dati alle Entrate
Ricordiamo che il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme.
La DAC7 ha allineato il quadro UE della cooperazione amministrativa fiscale agli sviluppi internazionali in tema di digital and gig economy e, in particolare, allo standard di comunicazione e scambio delle informazioni di cui alle “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy” pubblicate dall’OCSE tra il luglio 2020 e il giugno 2021.
In sintesi, lo scambio automatico introdotto dalla DAC7 prevede che i Gestori di piattaforma (con alcuni casi di esclusione ed esonero) comunichino informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.
I Gestori di piattaforma sono tenuti a comunicare le previste informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione e lo scambio automatico deve avvenire entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le informazioni.
Come su specificato il termine del 31 gennaio è stato posticipato al 15 febbraio prossimo.
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Messaggio IM: dismesso dal giorno 30.11
Con una nota del giorno 11 novembre le Dogane informano della chiusura del messaggio IM alle ore 9 del giorno 30 novembre prossimo.
Viene specificato che la tempistica è stata definita in considerazione di fattori, quali gli aggiornamenti software rilasciati nel tempo in ambiente di produzione ed il grado di adesione degli operatori economici ai nuovi servizi, nonché tenendo conto dell’imminente scadenza unionale prevista per l’aggiornamento dei sistemi di sdoganamento all’importazione.
Al fine di garantire il corretto adeguamento dei propri sistemi, gli operatori economici che ad oggi utilizzano ancora il messaggio IM vorranno procedere al più presto all’uso dei nuovi messaggi H, evitando di attendere l’approssimarsi della scadenza prevista.Ricordiamo che con avviso del 19 luglio avente ad oggetto: PIANO DI ESTENSIONE AIDA 2.0 – IMPORT le Dogane informavano che nelle more dell’abilitazione del metodo di pagamento R per i regimi richiesti 51 e 53, di prossimo rilascio, fino a successiva era possibile dichiarare tali regimi utilizzando il messaggio IM.
Dismissione messaggio IM dalle ore 9.00 del giorno 30 novebmre 2022
Il messaggio IM verrà sostituito con i tracciati:
- H1 (Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale),
- H2 (Dichiarazione di deposito doganale),
- H3 (Dichiarazione di ammissione temporanea),
- H4 (Dichiarazione di perfezionamento attivo),
- H5 (Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali).
A seguito del rinnovamento del sistema informatico AIDA, la struttura della dichiarazione doganale di importazione ha subito un cambiamento, inizialmente previsto dal 9 giugno scorso e consistente nella sostituzione del modello DAU cartaceo con un tracciato di dati definito a livello unionale.
Le Dogane con la circolare n 22 del 6 giugno hanno specificato che, contestualmente allo svincolo delle merci, sarà messo a disposizione il prospetto di riepilogo della dichiarazione doganale approvato con la determinazione 3 giugno 2022 n. 234367. In proposito si legga anche Prospetto contabile dichiarazioni doganali con tracciati H: il modello delle Dogane
Con informativa n 329889 del 14 luglio si è comunicato invece che il prospetto di riepilogo dei dati contabili sarebbe stato reso disponibile dal 21 luglio 2022.
Il messaggio del 19 luglio proroga il cambiamento a successiva comunicazione delle stesse Dogane arrivata appunto in data 11 novembre, come di sopra specificato.
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S.U.Do.Co: sperimentazione sui controlli dall’8 novembre
Con Circolare n 38 del 7 novembre di ADM si informa del fatto che, dall'8 novembre l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:
- Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop), senza mutare comunque le competenze in capo ad ognuno
- Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari.
- Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.
Ricordiamo che in data 12 luglio si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co)
Sinteticamente, lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli permetterà di adeguare il sistema italiano alle raccomandazioni emanate a livello internazionale in particolare in relazione alla applicazione del principio del "once only", secondo cui la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori deve avvenire una sola volta, attraverso un'interfaccia unica.
SUSOCO metterà a disposizione un portale attraverso il quale gli operatori gestiranno le procedure per il rilascio delle certificazioni, controllandone lo stato di avanzamento.
Sportello unico doganale: come funziona S.U.D.o.C.o.
Con la Determinazione direttoriale 39493 del 28 gennaio 2022 delle Dogane e Monopoli (Adm) è iniziato il processo di realizzazione della piattaforma S.U.Do.Co ai fini dello sportello unico doganale. Nel documento doganale tutte le regole sul suo funzionamento.
I servizi messi a disposizione dal portale S.U.Do.Co offrono agli operatori economici un’interfaccia unica per:
• l’attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all’entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
• la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
• la verifica dell’avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
• la consultazione dello stato di attivazione dell’interoperabilità tra i sistemi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.Il testo consente al sistema nazionale di proseguire nell’attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare
- alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un’unica interfaccia (single window)
- e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop), attraverso il dialogo telematico tra le amministrazioni e gli organi dello Stato coinvolti e gli operatori economici interessati, velocizzando l’espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l’azione delle amministrazioni cooperanti.
Ricordiamo infine che il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.310 il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235 concernente il Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) Il Provvedimento è entrato in vigore il 15 gennaio 2022.
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Dichiarazioni doganali: istruzioni per i pagamenti con PagoPa
Con Informativa n 422075 del 27 ottobre pubblicata in data 2 novembre ADM fornisce istruzioni per il pagamento dei tributi amministrati dall’ADM tramite l’utilizzo della piattaforma pagoPA integrata nel portale dei pagamenti OPERA.
In particolare, nell’ambito del percorso di semplificazione e maggiore fruibilità dei servizi di pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Stato, nella sezione OPERA del Portale Unico dell’Agenzia (PUADM) è stata realizzata la nuova funzionalità per la prenotazione e la conseguente generazione del pagamento spontaneo delle dichiarazioni doganali annotate sul conto di debito.
La funzionalità è disponibile sul PUDM dal percorso “Area Riservata→Interattivi→OPERA→Accedi al servizio” e agisce in modo analogo a quanto avviene per l’applicazione “Situazione Contabile” del STD.
Si specifica che
- le prenotazioni e gli annullamenti effettuate tramite “Situazione Contabile” hanno effetto in Opera;
- viceversa le prenotazioni/annullamenti di movimenti contabili già prenotati da Opera sono inibiti in “Situazione Contabile”.
Si ricorda che le modalità di accesso autorizzato ad OPERA sono state diramate con Determinazione Direttoriale n. 426593 del 23/11/2020
L’utente, dopo essersi autenticato con credenziali SPID, CNS, CIE nell’area riservata del portale, seguendo il percorso Interattivi→OPERA→Accedi al servizio, e chiesto l’autorizzazione/abilitazione all’utilizzo dei sevizi di OPERA (incluso pagoPA), seguendo la procedura prevista dal MAU e selezionando il profilo dlr_pagopa, può procedere con la creazione del pagamento spontaneo.
Si sottolinea che le nuove funzionalità sono disponibili dal 15 novembre
In particolare, ai fini del calcolo dell’importo del movimento/i contabili A93 da pagare, l’utente seleziona la categoria “Operazioni con conto di debito” e, in analogia con le attuali funzioni di prenotazione presenti su “Situazione Contabile”, può effettuare la prenotazione globale (prenotazione di tutte le A93 imputate su di un conto ed aventi una stessa scadenza) inserendo i campi obbligatori “Conto di debito” e “Data scadenza” oppure altri tipi di prenotazione valorizzando uno o più criteri della lista di selezione di seguito riportati:
- Codice ufficio;
- Codice ufficio, Modalità di pagamento;
- Codice ufficio, Numero A93, Anno A93;
- Codice ufficio, Numero A93, Anno A93, Modalità di pagamento;
- Codice ufficio, Anno A93 da, Anno A93 a, Numero A93 da, Numero A93 a;
- Codice ufficio, Anno A93 da, Anno A93 a, Numero A93 da, Numero A93 a, Modalità di pagamento
Dopo aver effettuato il calcolo dell’importo e la creazione del debito per i dati inseriti, si genera un identificativo univoco di pagamento (ID_PAY) utilizzato per tutte le successive operazioni.
Tramite l’apposita funzione “Ricerca operazioni con conto di debito” è possibile visualizzare gli estremi della prenotazione effettuata e procedere al suo inserimento nel carrello.
È possibile procedere alla cancellazione di un debito, facendo “click” sull’icona del cestino presente rispettivamente in “Elenco debiti” o in “Riepilogo Carrello”.
Le stampe delle prenotazioni effettuate su Opera sono inoltre disponibili nella funzione di consultazione di “Situazione contabile”.
L’utente può decidere se effettuare direttamente il singolo pagamento o se aggiungere altre prenotazioni nel carrello.
A seguito del pagamento tramite la piattaforma pagoPA e della emissione della RT (Ricevuta Telematica) viene contestualmente eseguito il quietanzamento del debito o dei debiti inseriti nel carrello di Opera e il conseguente ripristino della disponibilità del conto di debito.
La RT viene resa disponibile per la stampa all’interno dello “Storico pagamenti” dell’area riservata.
Se la ricevuta telematica contiene più debiti OPCCD, viene prodotto un unico documento pdf che riporta una quietanza per pagina.
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Importatore extra UE: prevista nomina di rappresentante indiretto
Con Avviso del 19 ottobre 2022 le Dogane hanno fornito chiarimenti in merito a quesiti pervenuti a seguito della emanazione della Circolare n. 40 del 2021.
La circolare 40/2021, ricordiamo, ha fornito a sua volta alcuni chiarimenti operativi riguardanti la materia delle importazioni effettuate da parte di soggetti economici non stabiliti nell’UE che si avvalgono, a vario titolo, di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini IVA, con particolare riguardo alla individuazione dell’importatore e del dichiarante, alla possibilità per il soggetto non stabilito di presentare la dichiarazione doganale d’importazione, avvalendosi di un rappresentante, nonché al ruolo del rappresentante fiscale ai fini IVA.
Con l'avviso di ieri, sulla base di approfondite attività istruttorie intraprese anche con i competenti servizi dell’UE – DG Taxud Customs Legislation, e con il parere fornito dai servizi unionali, è stato pienamente confermato quanto già chiarito nella citata circolare n. 40/2021 e in particolare:
- l’importatore non stabilito nell’UE può solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”;
- le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle definite dall’articolo 170, par. 3, del CDU.
In sintesi, a fronte di operazioni effettuate da un importatore non stabilito nell’UE il tracciato dichiarativo dell’importazione di merci relativo al data element 13 06 000 000 non deve essere valorizzato, in quanto il rappresentante indiretto deve trovare collocazione, nell’ambito del medesimo tracciato, nel data element 1305 relativo al dichiarante.
I Servizi della Commissione, escludendo la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, hanno, inoltre, precisato che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.