• Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Cessioni di beni in depositi doganali e obbligo di fatturazione

    Le Entrate con il Principio di diritto n 2 del 12 gennaio foniscono chiarimenti sulla cessione di beni all'interno di depositi doganali e l'obbligo di fatturazione (articolo 21, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972)

    Viene ricordato che l'articolo  7­ bis del decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 633, al comma  1, stabilisce che: «Le cessioni  di  beni,  diverse  da  quelle  di  cui  ai  commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto:

    • beni immobili
    • ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, 
    • esistenti nel territorio dello stesso 
    • ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto».

    Le cessioni di beni mobili, quindi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato  al  verificarsi di due condizioni, ovvero:  

    • che i  beni  abbiano la  qualifica  di  beni  nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione 
    • che siano  esistenti nel territorio dello Stato.

    La duplicità del presupposto, spiega l'agenzia, è resa evidente dal tenore letterale della norma ed appare in linea con l'esigenza di assoggettare a tassazione i beni che ''fisicamente'' e ''giuridicamente'' si considerano appartenenti al territorio dello Stato  all'atto della cessione. 

    Nella diversa ipotesi in cui i beni, pur conservando lo status di merce allo stato estero, si trovano ''fisicamente'' nel territorio dello Stato senza che siano stati oggetto di una importazione (si tratta delle ipotesi, previste dal Regolamento n. 952/2013/UE,  di merci in regime di transito esterno (articolo 226) o deposito doganale (articolo 237 e  ss.) e custodia nelle zone franche (articolo 243 e ss.)), le cessioni dei beni che ne sono  oggetto si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato

    Tuttavia, pur essendo tali operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale, con l'articolo 21, comma 6, del decreto IVA, si prevede ­ ai fini del controllo dell'operazione ­ l'obbligo di emissione della fattura. 

    A tal proposito, il richiamato comma 6, stabilisce, infatti, che «La fattura è emessa  anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 

    a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7­bis comma 1, con  l'annotazione ''operazione non soggetta''».

    Il successivo comma 6­ bis, invece, nel prevedere che

    «I soggetti passivi stabiliti nel  territorio  dello  Stato  emettono  la  fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sottoelencate  quando  non  sono  soggette  all'imposta  ai  sensi  degli  articoli  da  7  a  7­ septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 

    • a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione ''inversione contabile'';
    • b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione ''operazione non soggetta''», 

    estende ai soggetti passivi stabiliti nel  territorio dello Stato, l'obbligo di emettere fattura anche per le operazioni ­ indicate agli articoli da 7 a 7 ­septies ­ territorialmente non soggette ad IVA in Italia ma nella UE [lettera a)], ovvero non soggette in quanto effettuate fuori dalla UE [lettera b)].

    In sostanza:

    • il comma 6, lettera a) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in  Italia'', benché aventi ad oggetto beni ''fisicamente'' esistenti nel territorio dello Stato, ma che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni doganali conservano lo status di ''merci allo stato estero''; ­ 
    • il comma  6 ­bis, lettera b) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in Italia'', benché effettuate da un soggetto passivo italiano, ma fuori dall'Unione europea (ad esempio, vendite di  beni ''estero su estero'', ovvero beni acquistati all'estero e ceduti prima dell'importazione  in Italia o nella UE).

    Ciò premesso, si ritiene sussista l'obbligo ­ prescritto dall'articolo 21, comma 6,  del decreto IVA ­ di fatturare le cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato). 

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    S.U.Do.Co: sperimentazione sui controlli dall’8 novembre

    Con Circolare n 38 del 7 novembre di ADM si informa del fatto che, dall'8 novembre l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:

    1. Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop), senza mutare comunque le competenze in capo ad ognuno 
    2. Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari.
    3.  Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.

    Ricordiamo che  in data 12 luglio si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co)

    Sinteticamente, lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli permetterà di adeguare il sistema italiano alle raccomandazioni emanate a livello internazionale in particolare in relazione alla applicazione del principio del "once only", secondo cui la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori deve avvenire una sola volta, attraverso un'interfaccia unica.

    SUSOCO metterà a disposizione un portale attraverso il quale gli operatori gestiranno le procedure per il rilascio delle certificazioni, controllandone lo stato di avanzamento.

    Sportello unico doganale: come funziona S.U.D.o.C.o. 

    Con la Determinazione direttoriale 39493 del 28 gennaio 2022 delle Dogane e Monopoli (Adm) è iniziato il processo di realizzazione della piattaforma S.U.Do.Co  ai fini dello sportello unico doganale. Nel documento doganale tutte le regole sul suo funzionamento.

    I servizi messi a disposizione dal portale S.U.Do.Co  offrono agli operatori economici un’interfaccia unica per:
     •    l’attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all’entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
     •    la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
     •    la verifica dell’avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
     •    la consultazione dello stato di attivazione dell’interoperabilità tra i sistemi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.

    Il testo consente al sistema nazionale di proseguire nell’attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare

    • alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un’unica interfaccia (single window)
    • e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop), attraverso il dialogo telematico tra le amministrazioni e gli organi dello Stato coinvolti e gli operatori economici interessati, velocizzando l’espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l’azione delle amministrazioni cooperanti.

    Ricordiamo infine che il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.310 il Decreto del Presidente della Repubblica  29 dicembre 2021, n. 235 concernente il Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) Il Provvedimento è entrato in vigore il 15 gennaio 2022.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Importatore extra UE: prevista nomina di rappresentante indiretto

    Con Avviso del 19 ottobre 2022  le Dogane hanno fornito chiarimenti in merito a quesiti pervenuti a seguito della emanazione della Circolare n. 40 del 2021.

    La circolare 40/2021, ricordiamo, ha fornito a sua volta alcuni chiarimenti operativi riguardanti la materia delle importazioni effettuate da parte di soggetti economici non stabiliti nell’UE che si avvalgono, a vario titolo, di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini IVA, con particolare riguardo alla individuazione dell’importatore e del dichiarante, alla possibilità per il soggetto non stabilito di presentare la dichiarazione doganale d’importazione, avvalendosi di un rappresentante, nonché al ruolo del rappresentante fiscale ai fini IVA. 

    Con l'avviso di ieri, sulla base di approfondite attività istruttorie intraprese anche con i competenti servizi dell’UE – DG Taxud Customs Legislation, e con il parere fornito dai servizi unionali, è stato pienamente confermato quanto già chiarito nella citata circolare n. 40/2021 e in particolare: 

    • l’importatore non stabilito nell’UE può solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”; 
    • le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle definite dall’articolo 170, par. 3, del CDU. 

    In sintesi, a fronte di operazioni effettuate da un importatore non stabilito nell’UE il tracciato dichiarativo dell’importazione di merci relativo al data element 13 06 000 000 non deve essere valorizzato, in quanto il rappresentante indiretto deve trovare collocazione, nell’ambito del medesimo tracciato, nel data element 1305 relativo al dichiarante.

    I Servizi della Commissione, escludendo la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, hanno, inoltre, precisato che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Nomina rappresentante fiscale in Italia: le regole da conoscere

    Con Risposta a interpello n 442 del 2 settembre le Entrate chiariscono che la nomina del rappresentante fiscale in Italia di una ditta estera può avvenire anche tramite una lettera in carta semplice presentata presso l’Agenzia delle entrate e sottoscritta dai soggetti con potere di firma del rappresentato e del rappresentante.

    Vediamo ulteriori dettagli.

    La società di diritto statunitense operante nel commercio all'ingrosso, priva di stabile organizzazione in Italia – «intende identificarsi ai fini IVA in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [N.d.r. di seguito decreto IVA]. (…) [N.d.r. e] intende nominare quale proprio rappresentante fiscale in Italia (…) [N.d.r. un] professionista»

    Ciò premesso, ai fini della identificazione in Italia, essa chiede:

    • cosa si intende per "lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio IVA competente";
    • con riferimento alle dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto IVA, da rendere mediante il modello AA7/10, «se il rappresentante fiscale nominato, nel caso di specie persona fisica, possa essere titolare di tante ulteriori posizioni IVA autonome, oltre alla propria, per quante società non residenti svolga la figura di rappresentante fiscale»
    • se in sede di compilazione del modello AA7/10, debba essere indicata quale tipo di dichiarazione 
      • 1 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE" 
      • o se debba essere indicata "2 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale".

    L'agenzia delle Entrate chiarisce che i mezzi ufficiali attraverso i quali può avvenire la nomina del rappresentante fiscale sono:

    • atto pubblico, 
    • scrittura privata registrata, 
    • lettera annotata presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate, 
    • atto autenticato da un notaio estero aderente alla Convenzione dell'Aja e munito di "Apostille", 
    • oppure legalizzato dal console italiano all'estero

    e successivamente replica nel dettaglio ai vari quesiti.

    Con riferimento al quesito n. 1, si evidenzia che la lettera di nomina cui fa riferimento la norma può essere redatta in carta libera, deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA e deve riportare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d'imposta italiano rappresentante. 

    Tale lettera deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell'Ufficio, dal soggetto che abbia potere di firma per conto della società estera e dal soggetto che eventualmente abbia potere di firma per conto del rappresentante italiano. 

    Per comprovare i poteri del firmatario, la società estera deve esibire la certificazione del Tribunale od una procura notarile di conferimento di poteri, ed entrambe le parti dovranno esibire i loro documenti di identità. 

    A sua volta, l'Ufficio, effettuati i necessari controlli, provvede all'annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando all'interessato idonea documentazione attestante l'avvenuta annotazione nel registro Mod. VI (cfr. risoluzione n. 3/E del R.M. 29 gennaio 1998). 

    La risoluzione n. 114/E dell'11 luglio 1996 ha, inoltre, chiarito che l'obbligo di annotazione della lettera di nomina del rappresentante fiscale sul registro modello VI prescinde dalla tipologia di attività esercitata dal rappresentato estero (sia essa una cessione di beni o una prestazione di servizi). 

    In difetto di uno degli atti ufficiali sopra richiamati, si concretizza un'ipotesi di mancata nomina del rappresentante. 

    Con riferimento al quesito di cui al punto 2, si conferma che un soggetto passivo può assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non residenti e, quindi, può essere intestatario di più numeri di partita IVA, oltre a quello al medesimo attribuito; ne deriva che lo stesso soggetto – potendo rappresentare più operatori esteri e possedere, quindi, tanti numeri di partita IVA quanti sono i soggetti rappresentati – ha l'obbligo di tenere distinta, tramite la tenuta della contabilità separata, ciascuna posizione IVA, compresa la propria. 

    Diversamente, il soggetto non residente non può avere più di un rappresentante fiscale in Italia (cfr risoluzione n. 66/E del 4 marzo 2002). A tal riguardo, si richiamano le istruzioni alla dichiarazione di apertura della partita IVA (modello AA7/10).

    Con riferimento, infine, al quesito di cui al punto 3, il rappresentante fiscale, per ottenere l'attribuzione della Partita IVA riferita al soggetto non residente rappresentato, deve presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del decreto IVA – entro 30 giorni dalla data di inizio attività – con una delle seguenti modalità indicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate: 

    • «in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate» 
    • «in unico esemplare mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite» 
    • «in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate». 

    In particolare, va presentato 

    • il Modello AA7/10, se il rappresentato è una società, 
    • o il Modello AA9/12, se il rappresentato è una persona fisica, 

    indicando il codice "1" "DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE", che deve essere attribuito al soggetto non residente, non può fare riferimento al codice fiscale proprio del rappresentante fiscale. 

    In tal senso le istruzioni al modello chiariscono che la casella con il codice "1" va barrata «nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE per soggetti che ne siano privi e che inizino un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, […] 

    L'ufficio attribuisce al contribuente la partita IVA, coincidente con il codice fiscale, che resterà invariato, anche in caso di variazione del domicilio fiscale, fino al momento di cessazione dell'attività». 

    Si ricorda, inoltre, che, nel caso di soggetto Ue, va compilato anche il campo "NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO", nell'ipotesi in cui lo stesso già possieda un numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza, ovvero altro numero identificativo attribuito. 

    Nel quadro C, infine, vanno indicati i dati identificativi del rappresentante fiscale in Italia.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Forfettari: il trattamento IVA acquisti da piccole imprese UE

    Con Risposta a interpello n 431 del 23 agosto 2022 le Entrate si occupano di di fornire chiarimenti su IVA – acquisti intracomunitari effettuati da un soggetto in regime forfettario presso un fornitore UE che usufruisce del regime speciale delle piccole imprese.

    In particolare, viene chiarito che gli acquisti di beni effettuati da un soggetto Iva italiano in regime forfettario presso un operatore di un altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non si considerano acquisti intracomunitari, in quanto si tratta di operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato membro di origine.  

    Il Contribuente istante svolge dal 2016 attività di commercio al dettaglio di oggetti di artigianato (codice Ateco 477832) e dal 2021 applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

    Egli riferisce: 

    • di aver effettuato, nel 2021, acquisti intracomunitari di ammontare complessivo inferiore ad euro 10.000; 
    • di voler intrattenere, nel corso del 2022, rapporti commerciali con operatori ungheresi, effettuando dagli stessi acquisti intracomunitari di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 10.000. 

    Tali operatori ungheresi sono sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese e, nello specifico, al regime forfettario "KATA", che prevede l'esenzione IVA fino ad un ammontare di volume d'affari pari a 3 milioni di fiorini ungheresi (pari a circa 9.000 euro).

    Il Contribuente chiede di conoscere gli obblighi in materia di IVA in relazione agli acquisti di beni da tali operatori

    Le Entrate specificano che l'articolo 38, comma 5, lettera d), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che: «Non costituiscono acquisti intracomunitari: d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese».

    Il regime speciale delle piccole imprese, concesso dalla Direttiva 2006/112 agli Stati membri entro determinate soglie di esonero, prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'imposta per le operazioni attive da esse effettuate.

    Pertanto, non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in altro Stato membro. 

    Allo stesso modo, ai sensi del comma 5, lettera d), del citato articolo 38, non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano, qualora il proprio cedente benefici nel suo Paese di tale regime. Come chiarito dalla circolare n. 26/E del 21 giugno 2010, nel caso di un " Soggetto passivo d'imposta italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 non effettua l'acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni

    Si ritiene pertanto condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, in quanto tali adempimenti si applicano indipendentemente dal particolare regime dell'operatore italiano (forfettario o meno).

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Esportazioni: il trattamento IVA dei servizi di trasporto

    Con Risposta a interpello n 393 del 27 luglio 2022 le Entrate forniscono un chiarimento sul trattamento IVA dei servizi di trasporto nell'ambito di un'esportazione.

    In particolare la società istante Alfa pone dei quesiti in ordine all'interpretazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recentemente modificato dall'articolo 5-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 

    Servizi di trasporto nelle esportazioni e non imponibilità

    Con l'introduzione del comma 3 nel corpo dell'articolo 9, sono ora esclusi dal regime di non imponibilità IVA i servizi di trasporto che riguardano beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 69, primo comma, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi: 

    a) dall'esportatore;

    b) dal titolare del regime di transito; 

    c) dall'importatore; 

    d) dal destinatario dei beni;

    e) dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile nonché dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali (di cui al n. 4 dell'articolo 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). 

    Le Entrate ricostruito il caso specificano che nella operazione di esportazione oltre:

    • all'esportatore (Beta)
    • allo spedizioniere/prestatore dei servizi doganali di esportazione e trasporto di merce in esportazione (Gamma), intervengono altri due soggetti, che sono:
      • l'Istante, a cui lo spedizioniere (Gamma) affida sia l'esecuzione delle operazioni doganali sia il trasporto della merce nella tratta Alcamo-porto di Palermo; 
      •  il trasportatore, Epsilon, che la Società incarica dell'esecuzione del trasporto per la suddetta tratta, mentre l'esecuzione delle operazioni doganali avviene in proprio. 

    Alla luce della ricostruzione le Entrate affermano che il servizio di trasporto effettuato dal trasportatore Epsilon non rientri nel regime di non imponibilità IVA perché eseguito nei confronti di un committente (l'Istante) che – in questo rapporto – di fatto agisce quale "subappaltatore". 

    Si tratta di un servizio che la Società ha a sua volta ricevuto in "subappalto" da Gamma, l'unico soggetto, tra quelli coinvolti, a diretto contatto con l'esportatore da cui ha ricevuto mandato, avente a oggetto anche l'esecuzione del trasporto in oggetto. 

    Una diversa interpretazione legittimerebbe un'applicazione "a catena" del regime di non imponibilità IVA, in evidente contrasto con la citata sentenza 29 giugno 2017, causa C-288/16, della Corte di Giustizia UE.

    Per i giudici unionali, infatti, il citato articolo 146, paragrafo 1, lettera e) dispone, in particolare, che i servizi di trasporto direttamente connessi all'esportazione di beni fuori dell'Unione sono esenti dall'IVA. 

    Un'interpretazione estensiva di tale disposizione, che includa servizi che non sono forniti direttamente all'esportatore, all'importatore, o al destinatario di tali beni, potrebbe comportare, in capo agli Stati membri e agli operatori interessati, vincoli che risulterebbero inconciliabili con la corretta e semplice applicazione delle esenzioni, prescritta all'articolo 131 della direttiva 2006/112. 

    Peraltro, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le esenzioni dall'IVA devono essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono una deroga al principio generale secondo cui tale imposta è riscossa su ogni cessione di beni e su ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo 

    Pertanto, dalla formulazione e dall'obiettivo dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 risulta che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'esistenza di un rapporto diretto implica non solo che, attraverso il loro obiettivo, le prestazioni di servizi interessate contribuiscano all'effettiva realizzazione di un'operazione di esportazione o di importazione, bensì anche che tali servizi siano forniti direttamente, a seconda del caso, all'esportatore, all'importatore o al destinatario dei beni di cui a tale disposizione

    L'agenzia conclude che a beneficiare dunque del regime di non imponibilità IVA può essere solo la prestazione di trasporto che l'Istante rende a favore di Gamma, che oltre a essere espressamente compreso tra quelli elencati al terzo comma dell'articolo 9, fornisce il servizio di trasporto direttamente all'esportatore. 

    La prestazione di trasporto resa da Epsilon alla Società, territorialmente rilevante in Italia, è invece imponibile con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Prospetto contabile dichiarazioni doganali con tracciati H: il modello delle Dogane

    Con Determina del 3 giugno 2022 (scarica qui la determina) pubblicata in data 6 giugno, le Dogane, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972, stabiliscono che l’importatore utilizza i dati che sono riportati nel riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale predisposto secondo il modello allegato (scarica qui) dal Sistema informativo di ADMsulla base delle dichiarazioni doganali presentate utilizzando i tracciati H.

    Ricordiamo che ai sensi dell'art 25 il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

    Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

    Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

    La disposizione suddetta si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.

    Nella determina doganale di cui si tratta, viene precisato che il prospetto allegato è messo a disposizione:

    • dell’importatore 
    • e del dichiarante/rappresentante, 

    nell’area riservata del Portale Unico delle dogane e dei monopoli (PUDM) per ciascuna dichiarazione doganale di importazione presentata al Sistema informativo di ADM utilizzando i tracciati H, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci nel Sistema informativo dell’Agenzia.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    EUR 1: dal 1 aprile niente più modulo previdimato

    Con Circolare n 12 delle Dogane del 29 marzo 2022 si provvede a ridefinire le procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED ed A.TR per dotare le imprese nazionali di strumenti idonei a fronteggiare la sfida dei mercati internazionali causata dalla pandemia e dalla crisi Russia-Ucraina.

    Viene pertanto specificato quanto segue.

    Si ricorda che l’utilizzo della procedura di digitalizzazione del processo relativo alla richiesta e al rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR MED ed A.TR è stato reso obbligatorio già a decorrere dal 19 gennaio 2021, con evidenti benefici sia per gli operatori economici che per l’attività degli stessi Uffici delle Dogane. 

    Le modalità di applicazione della suddetta procedura digitalizzata sono state declinate nella Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21 gennaio 2021, anche con riferimento all’ipotesi di utilizzo della semplificazione procedurale della previdimazione dei certificati di cui si è detto 

    Tenuto conto della fine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia le Dogane non ritengono possibile prorogare ulteriormente l’utilizzo della medesima che, pertanto, non sarà più in uso a decorrere dal 1° aprile 2022. 

    Venendo meno la prassi della previdimazione dei certificati, dal 1 aprile la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR.MED ed A.TR continuerà ad avvenire in modalità obbligatoriamente digitale e gli operatori economici potranno operare secondo le seguenti modalità: 

    1) procedura ordinaria; 

    2) procedura “facilitata”; 

    3) procedura full digital. 

    Utilizzando la procedura ordinaria, il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 – sezione documenti della dichiarazione di esportazione – uno dei corrispondenti codici previsti dall’art. 3 della citata Determinazione Direttoriale. 

    Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il medesimo viene presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma. In caso di controllo automatizzato (CA) dell’operazione, l’Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.

    La procedura “facilitata” si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l’esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane.

    L’accesso a tale procedura è riservato ai soggetti A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz’ora), oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo.

     Le manifestazioni di interesse degli operatori economici ad utilizzarla vengono valutate e calibrate dall’Ufficio delle Dogane di esportazione in relazione alle effettive realtà locali, nonché alla frequenza ed al numero delle operazioni di esportazione dai medesimi soggetti effettuate nell’anno precedente.

    L’Ufficio delle Dogane inibisce l’utilizzo della procedura “facilitata” al soggetto esportatore in caso di riscontrati abusi o irregolarità commesse dal medesimo, ovvero qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti che ne abbiano consentito l’accesso o per effetto di mutate esigenze che non ne giustifichino il mantenimento, anche non strettamente riconducibili all’esportatore medesimo (es. una diversa organizzazione degli orari dell’Ufficio medesimo). 

    La procedura full digital, invece, può essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato “EUR1 Full Digital” che, dal 1°marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità declinate con Circolare n.13/2021 del 16 marzo 2021(3) . Sulla base di accordi intercorsi tra ADM e l’Autorità doganale elvetica, la suddetta sperimentazione continuerà ad applicarsi sino al 28 febbraio 2023. Per completezza di informazione si aggiunge infine, che, nell’ottica di una futura full digital solution – attualmente oggetto di studio e di valutazione da parte della Commissione UE – ADM ha già avviato interlocuzioni con l’Autorità doganale turca per una prossima completa digitalizzazione anche del certificato AT.R. É appena il caso sottolineare, infine, che le valutazioni sopra espresse in merito ai profili di responsabilità dell’operatore economico in caso di dichiarazioni irregolari o non veritiere in caso di utilizzo della “procedura ordinaria” valgono mutatis mutandis anche con riferimento a quella “facilitata” ed a quella “full digital”.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Import-export Russia e Ucraina: chiarimenti delle Dogane su restrizioni e deroghe

    Con Provvedimento n 99410 del 2 marzo le Dogane, relativamente agli scambi con le zone di crisi Russia-Ucraina, per permettere il corretto svolgimento delle operazioni doganali negli scambi consentiti ed evitare quelle sottoposte a divieti, forniscono informazioni, suddivise per Paesi destinatari delle misure e corredate delle necessarie indicazioni applicative, relative ai regolamenti emanati sul tema.

    Il documento ricorda innanzitutto che le istituzioni europee, con un pacchetto di regolamenti adottati in considerazione dell’evolvere della crisi tra Russia e Ucraina, hanno introdotto ed aggiornato, tra le altre, alcune misure restrittive riguardanti l’importazione e l’esportazione di merci considerate a rischio.

    Per tali limitazioni sono state previste, altresì, alcune circostanze derogatorie per le quali sono disposti, a seconda dei casi, specifici obblighi informativi/autorizzativi, a cui devono conformarsi gli operatori economici, nonché gli adempimenti di controllo da realizzarsi a cura dell’Autorità doganale. 

    Misure restrittive zone delle Oblast di Donetsk e Luhansk (Ucraina)

    Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/263 del 23 febbraio 2022, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L 42 del 23 febbraio 2022, ha istituito, a decorrere dal 24 febbraio 2022, misure restrittive nei confronti dei territori Donetsk e Luhansk, a seguito del riconoscimento delle predette aree dell’Ucraina come non controllate dal governo ucraino e all’invio di forze armate russe in tali zone.

    Misure restrittive nei confronti della Russia

    Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/328 del 25 febbraio 2022, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L 49 del 25 febbraio 2022 che modifica il Reg. UE 833/2014, ha istituito, a decorrere dal 26 febbraio 2022, misure restrittive all’esportazione in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. 

    In particolare, il predetto Regolamento vieta, tra l’altro, l’esportazione di varie categorie di merci destinate alla Russia, nello specifico, oltre a quelle di cui all’allegato II del Reg. (UE) 2014/833, anche le seguenti: 

    a) beni e tecnologie a duplice uso (All. I Reg. (UE) 2021/821) – come disposto dall’art. 1 p. 2) e p. 4); 

    b) beni che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia (All. VII Reg. (UE) 2022/328) – come disposto dall’art. 1 p. 3); 

    c) beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio (All. X Reg. (UE) 2022/328) – come disposto dall’art. 1 p. 6); 

    d) beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale elencati (All. XI Reg. (UE) 2022/328) – come disposto dall’art. 1 p. 6). Per il suddetto divieto sono previste delle deroghe applicabili a tutte le precedenti categorie di beni nonché alcune esenzioni specifiche destinate solo a talune delle suddette.

    Restando libere le operazioni aventi a oggetto merci non rientranti negli elenchi suddetti e quelle eseguite previa autorizzazione della autorità competenti per merci legate a contratti assunti prima del 23 febbraio 2022 o per limitati scopi consentiti.

    Le Dogane nel sottolineare l’importanza del rispetto delle disposizioni descritte nel provvedimento, specificano che la mancata applicazione dei regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale, è sanzionata dall’art. 20 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, che prevede, per le diverse condotte, la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei anni, la multa da un minimo di 15.000€ a un massimo di 250.000€ oltre la confisca delle cose che servirono a commettere il reato. 

    Infine nel documento del 2 marzo, cui si rimanda per il dettaglio, le Dogane specificano i codici Taric da utilizzare e di consultare puntualmente la banca dati che verrà aggiornata man, mano con l'evolversi della crisi Russia-Ucraina.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Intrastat gennaio 2022: la proroga delle Dogane al 7 marzo

    Le Dogane, di concerto con le Entrate e l'Istat, con Determina n  98794 del 2 marzo , in merito alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, stabiliscono che, i soggetti tenuti all’adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 effettuano la comunicazione dei dati relativi a gennaio 2022, con le modalità previste dalla Determinazione prot. n.493869/RU del 23 dicembre 2021, entro il 7 marzo 2022.

    Ricordiamo che  questa proroga era già stata annunciata da un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 24 febbraio e ricordiamo inoltre che il 25 febbraio 2022, era la scadenza del primo invio dei Modelli Intrastat 2022, con le novità recentemente introdotte con la Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 delle Dogane. Per approfondire le novità Intrastat 2022 ti consigliamo di leggere Modelli Intrastat 2022: rinvio al 7 marzo per l'invio dati di gennaio

    Per consentire ai soggetti obbligati di adempiere le Dogane hanno  aggiornato il software necessario ossia il Programma Intr@Web  utile alla compilazione, al controllo formale e all'invio telematico degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi – Anno 2022.