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Sport bonus 2° finestra: elenco degli ammessi alle erogazioni da effettuare entro il 9.12
Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l’elenco dei soggetti che possono effettuare donazioni in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche e accedere, allo Sport Bonus 2025 – seconda finestra.
Attenzione al fatto che i beneficiari, entro martedì 9 dicembre 2025 dovranno effettuare le donazioni in denaro previste dalla disciplina e inviare le attestazioni dell’avvenuta erogazione. Le somme dovranno essere versate tramite:
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito,
- carte di credito e prepagate,
- assegni bancari e circolari.
Successivamente, i beneficiari della procedura dovranno inviare al Dipartimento per lo sport, tramite l’apposita piattaforma telematica, un unico file con la quietanza di pagamento (causale “sport bonus 2025 seconda finestra”, con visibili il Cro o il Trn) e il modulo che attesta la ricezione della liberalità da loro effettuata.
Il Dipartimento per lo Sport invia all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti che hanno effettuato i bonifici con la procedura indicata, l’Agenzia inserirà nei rispettivi cassetti fiscali i relativi importi.
Ricordiamo che con la legge di bilancio n 207 del 30/12/2024 all'art. 1, comma 246 è stata estesa anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
In particolare, si evidenzia che i soggetti titolati a effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, alle quali è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.
A tale proposito il Dipartimento dello sport ha pubblicato un avviso per l'apertura dello sporto bonus 2° finastra dalle ore 10 del 15 ottobre.
Soprt bonus 2° finestra dal 15 ottobre
Con la Legge di bilancio 2025 è stata estesa anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626, noto come sport bonus.
Attenzione al fatto che i soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.
Vengono fissate le seguenti condizioni:
- l'importo erogabile del bonus è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024),
- l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l’anno in corso.
Anche per il 2025 il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio (appena conclusa con l'elenco definitivo dei beneficiari) e l'altro in apertura il 15 ottobre.
Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.
A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Le domande possono essere presentate tramite l'apposita piattaforma, qui raggiungibile.
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Imposta di bollo fatture 3° trimestre: pagamento entro il 1° dicembre
Entro il 30 novembre i soggetti obbligati devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2025. Essendo quest'anno domenica si potrà pagare entro il 1° dicembre.
Attenzione al fatto che al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.
Infatti, a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre,
- se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.
Riepiloghiamo le regole necessarie a chi deve adempiere a questa scadenza.
Bollo e-fatture: entro il 30 novembre pagamento per il III trimestre
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
L’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione del modello F24 secondo le scadenze prestabilite.
L’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (elenco B).
I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.
Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Relativamente al pagamento, in generale, sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.
Il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014 e per il II trimestre 2025, occorre provvedere entro il 30 settembre.
Sinteticamente ricordiamo che sono previste le seguenti modalità per il pagamento:
- mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
- mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.
I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
in caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono:
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
Leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trimestre 2025: pagamento entro il 30 settembre
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Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028
Il Ddl di Bilancio 2026 ancora in fase di approvazione definitiva, estende all’anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 207/2024, che ha modificato l’ art. 11, comma 1, del TUIR.
Le Regioni e Province autonome hanno quindi la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023.
Alternativamente possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.
Il disegno di legge di Bilancio 2026 proroga le disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF recate dalla legge di Bilancio 2025.
Tale norma, come evidenziato dalla relazione illustrativa, risponde alle esigenze di semplificazione dell’iter procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.
Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028
Ricordiamo che la legge di bilancio 2025, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni, aveva differito al 15 aprile 2025 il termine ex art 50 comma 3 secondo periodo del Dlgs n 446/97 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025.
Inoltre si disponeva che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge n 207/2024.
Per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo era fissato al 15 aprile 2025.
Inoltre è stata disciplinata l’ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti (anziché entro il termine indicato al comma 2 vale a dire il 15 aprile per l’anno 2025 e il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027) la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027.
In tale caso l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Con la Legge di Bilancio 2026 in corso di approvazione, anche per l’anno d’imposta 2028, inizialmente non contemplato nella scelta, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023.
In alternativa, possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.
Viene, inoltre, previsto che, anche per l’anno 2028, l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento, nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale alcuna legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote.
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Roma per la sede dell’Autorità doganale Ue: l’Italia presenta la canditatura
Con il Comunicato n 115, il MEF informa del fatto che l’Italia candida Roma per la sede dell’Autorità doganale Ue
Presentata alla Commissione europea la proposta per ospitare la nuova istituzione
L’Italia ha presentato alla Commissione Ue la candidatura di Roma per la sede della futura Autorità doganale Europea (European Union Customs Authority, EUCA).Prevista dalla riforma doganale dell’Ue, la nuova istituzione avrà il compito di gestire il Data Hub europeo, armonizzare le procedure e coordinare l’analisi dei rischi e le attività operative tra le amministrazioni degli Stati membri.
La proposta italiana si fonda sulle competenze maturate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), riconosciuta tra le più avanzate in Europa per digitalizzazione, integrazione dei dati, contrasto alle frodi e attuazione del Codice doganale dell’Unione.
Con la candidatura di Roma l’Italia mette in campo un progetto solido e competitivo, funzionale a sostenere l’avvio e il consolidamento della nuova Autorità in una città simbolo in tutto il mondo per storia, cultura e arte: aspetti che coniuga con una visione moderna e una vocazione internazionale anche grazie alla sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo.
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Case fantasma: regole del Fisco per scovarle
Nella Legge di Bilancio 2026 spunta una norma, con emendamento, sulle case fantasma e le regole per la loro identificazione.
Il DDL sta proseguento il suo iter di approvazione definitiva ma intanto vediamo cosa contiene questa proposta che risulta tra gli emendamenti consigliati e quindi di molto probabile approvazione.
Case fantasma: le regole per identificarle
Il testo dell'emendamento in oggetto istituisce nuove regole per "trovare" gli immobili non censiti in Catasto.
Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR Riforma dell'Amministrazione fiscale, come da modifiche in corso di riprogrammazione, l'Agenzia delle entrate, sulla base di informazioni assunte mediante verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento anche utilizzando moderne tecnologie digitali di fotointerpretazione o da sopralluogo, provvede al monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione massiva dei fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.
Per favorire l'adempimento degli obblighi dichiarativi, ai fini dell'aggiornamento della banca dati catastale e l'emersione delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate, mediante apposita comunicazione, mette a disposizione degli intestatari catastali degli immobili su cui ricadono i fabbricati, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili alla mancata dichiarazione dei medesimi fabbricati.Gli intestatari catastali possono segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Nel caso in cui l'adempimento dell'obbligo dichiarativo omesso venga eseguito prima della notifica della rendita presunta, le rendite catastali dichiarate producono effetti fiscali dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
ll'esito delle attività connesse alle comunicazioni, l'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.Nel caso in cui l'intestazione catastale non consenta l'individuazione dei destinatari della notifica, l'Agenzia delle entrate, con comunicati da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto e provvede a pubblicizzare l'elenco delle particelle su cui insistono tali fabbricati, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione di ciascun comunicato, presso i Comuni interessati, gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, con valore, per i soggetti obbligati, di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Qualora i soggetti obbligati non provvedano alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro sette mesi dalla data di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio, con le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 10, all'attribuzione di una rendita presunta alle unità immobiliari presenti nel fabbricato e alla rappresentazione cartografica schematica dello stesso, da registrare transitoriamente in catasto con oneri, tributi e sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.Rendite presunte: come sono calcolate
Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento.
La rendita presunta è determinata per le unità immobiliari a destinazione residenziale mediante l'applicazione:- della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo A
- e per quelle a destinazione non residenziale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo C, con riferimento alla zona censuaria di ubicazione di ciascuna unità immobiliare.
Gli elementi conoscitivi e informativi finalizzati alla determinazione della rendita presunta delle unità immobiliari, ivi compresi quelli per la rappresentazione cartografica schematica dei fabbricati in cui le stesse sono inserite, sono acquisibili anche da telerilevamento o da sopralluogo esterno.
L'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali gli atti di attribuzione delle rendite presunte.
In caso di difficoltà a identificare i destinatari, la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Della pubblicazione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, nonché presso gli uffici provinciali e i Comuni interessati.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla corte di giustizia tributaria competente.
Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata effettuata la notifica ovvero dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per le unità immobiliari alle quali è attribuita la rendita presunta, permane l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i cui effetti fiscali decorrono dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
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Contributo 2026 per le imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile
Il DDL di Bilancio 2026 in corso di approvazione definitiva in Parlamento contiene tra le norma una contributo in favore delle imprese che utilizzano i rottami di acciaio inossidabile.
Si tratta di una norma emendativa presente tra "i ritocchi" segnalati e ora al vaglio del Parlamento. Vediamo cosa contiene.
Contributo a favore delle imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile
Si vuole introdurre l'art 97-bis. rubricato contributo a favore delle imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile
In particolare, al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottame, ai soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami
inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 2, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata:- in 3,88 GJ per l'anno 2026,
- in 3,68 GJ per l'anno 2027,
- in 3,50 GJ per l'anno 2028.
Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e producono:
- acciai contenenti Nichel compreso fra il 6 per cento e il 10,5 per cento,
- Cromo compreso fra il 16 per cento ed il 18,5 per cento
- Mo minore di 3 per cento.
È inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento:
- acciai inossidabili ferritici;
- acciai inossidabili martensitici;
- acciai inossidabili duplex
- e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).
Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi operativi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.
Con decreto sono stabiliti i criteri costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 1, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di esportazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.
Vedremo se la norma sarà approvata, per entrate in vigore dal 1° gennaio.