• Crisi d'impresa

    Revisione Codice Crisi di impresa: ok dei Commercialisti

    Con un comunicato stampa del 6 maggio 2024, il Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio si è espresso sul correttivo al Codice della crisi di impresa la cui bozza è circolata in questi giorni.

    In particolare, viene commentato che “lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi circolato in questi giorni con cui si intende chiarire e migliorare il testo del decreto legislativo del 2019, rappresenta una svolta fondamentale per la piena riuscita dello stesso codice. Le modifiche al testo sono estremamente significative, sia per i professionisti ordinistici impegnati nella gestione della crisi di impresa, sia per la riuscita di alcuni nuovi istituti previsti dal Codice”.

    L’auspicio è che, ora, il testo rifolrmulato, possa essere rapidamente approvato dal Governo.

    Revisione Codice Crisi di impresa: alcune delle novità

    De Nuccio, componente dell’Osservatorio permanente sulla crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, sottolinea come “alcune delle novità contenute nello schema di correttivo sono state fortemente volute dai commercialisti, che hanno lavorato in accordo con il Consiglio nazionale forense, confrontandosi costantemente con il Ministro Carlo Nordio e con il Viceministro Francesco Paolo Sisto”.

    Secondo de Nuccio sono apprezzabili le proposte di modifica:

    • all’art. 25-octeis in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa. La nuova formulazione del'articolo prevede che l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo. 2-bis. Al solo fine di agevolare la previsione di cui all’articolo 3, comma 3, l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato. della revisione legale se, nell’esercizio delle rispettive funzioni, riscontrano la sussistenza di uno dei segnali di cui allo stesso articolo 3, comma 4, lo segnalano all’organo amministrativo.
    • all’art. 356 del Codice in cui l’albo dei Gestori diventerebbe elenco con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero che sovrintendono alla gestione degli albi. Si differenziano così i professionisti ordinistici, per loro verrebbe finalmente meno l’obbligo del tirocini. Secondo la nuova formulazione del'articolo è istituito presso il Ministero della giustizia un  elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’albo all’elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti. Per l’iscrizione è altresì necessaria un’autocertificazione attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata svolgendo attività professionale negli ultimi cinque anni quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all’elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione, oltre all’aggiornamento di cui al primo periodo, un aggiornamento biennale della durata di diciotto ore, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali, da un’università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti.

  • Crisi d'impresa

    Beni da pignorare: operativo l’accesso ai dati per gli ufficiali giudiziari

    Con un comunicato stampa del 3 ottobre il Ministero della giustizia informa del fatto che dal mese di ottobre è pienamente attiva e operativa la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate che consente l'accesso autonomo degli ufficiali giudiziari alle banche dati ADE, utili ai fini della ricerca telematica di beni con titolo esecutivo da pignorare su richiesta di creditore o da sottoporre a procedura concorsuale da parte del curatore della liquidazione giudiziale.
    La convenzione, siglata a giugno dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, introduce, infatti, la possibilità che siano i creditori a richiedere agli ufficiali giudiziari l'accesso alle banche dati telematiche.
    Il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia ha completato il processo di connessione alle banche dati di Agenzia delle entrate da parte di tutti gli uffici NEP (Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) che possono ora accedere direttamente e reperire agevolmente i dati sui beni da sottoporre a esecuzione forzata o a procedure concorsuali.
    Gli ufficiali giudiziari possono ricercare i beni da sottoporre a esecuzione, nel rispetto della disciplina del codice della privacy, direttamente dalle banche dati interconnesse, all'interno dell'Anagrafe tributaria, comprensiva dell'archivio dei rapporti tributari, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica. 

    Le nuove procedure imprimono una notevole accelerazione nelle attività di indagine: le risposte sono fornite in pochi minuti agli ufficiali giudiziari rendendo agevole e fluido lo svolgimento delle attività e limitando sensibilmente l'impiego di risorse.
    Ricordiamo che già con una nota del 21 agosto il Ministero della Giustizia informava del fatto che a partire dal 22 agosto 2023 è operativo con valore legale l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate per le finalità di cui all'articolo 492-bis c.p.c., ossia per la ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare.

    Si specificava che si tratta dell’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) alle seguenti banche dati: 

    • a) Dichiarazioni dei Redditi e Certificazione unica;
    • b) atti del Registro; 
    • c) archivio dei Rapporti finanziari
  • Crisi d'impresa

    Nomine amministrazioni straordinarie: via alle domande dal 28.06

    Con un avviso del 28 giugno il ministero delle Imprese e del Made in Italy apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di

    • commissario giudiziale, commissario straordinario, presidente e membro dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

    In particolare a partire da oggi, 28 giugno 2023, è possibile registrarsi direttamente sulla piattaforma online:

    Viene oprecisato che:

    • per le candidature a commissario giudiziale e commissario straordinario, sarà possibile registrarsi fino alle ore 23:59 del giorno 19 luglio 2023. I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco tenuto e aggiornato almeno ogni anno mediante avviso pubblico, sulla base delle disposizioni previste dalla Direttiva dell’11 maggio 2023 del ministro Adolfo Urso.
    •  per le candidature a presidente, componente esperto esterno ed interno dei comitati di sorveglianza è possibile registrarsi a partire dal 28 giugno 2023, in ogni momento, e la piattaforma rimarrà costantemente aperta e aggiornata. Anche in questo caso, i candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco, istituito presso il Ministero, costantemente aperto e aggiornato, sulla base della sopra citata Direttiva.
       I candidati dovranno essere muniti di firma digitale e potranno accedere al portale tramite registrazione, SPID oppure carta di identità elettronica.

    Attenzioene al fatto che iprofessionisti in precedenza iscritti all’elenco decadranno con la pubblicazione del presente invito.

     Pertanto, anche i soggetti che hanno già precedentemente presentato la propria candidatura sono tenuti, se interessati ed in possesso dei requisiti, alla presentazione di una nuova domanda ai fini dell’inserimento nei relativi elenchi.

    Il MIMIT mette a disposzione il seguente indirizzo: 

    per eventuali richieste di informazioni.

  • Crisi d'impresa

    Albo gestori crisi d’impresa: chiarimenti sul tirocinio obbligatorio

    Nella sezione FAQ del sito dell'Albo gestori crisi d'impresa vengono forniti ulteriori chiarimenti per gli esperti intenzionati alla iscrizione.

    In particolare, in data 24 febbraio si aggiornano le FAQ con la sezione D relativa a chiarimenti sul tirocinio semestrale.

    Albo gestori crisi s'impresa: obbligo di tirocinio

    Viene chiarito che rientra tra gli obblighi formativi di cui all’art. 356, comma 2, del d. lgs. n. 14/2019 anche lo svolgimento di un tirocinio non inferiore a sei mesi. 

    La norma richiama espressamente anche la lett. c) dell’art. 4, comma 5, del d.m. n. 202/2014. 

    Attenzione al fatto che, l’art. 356, comma 2 cit. non richiama invece il comma 6 dell’art. 4 del d.m. 202/2014, secondo il quale “Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 [ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili] … non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c)”

    Alla luce del mancato richiamo del comma 6 cit. a opera dell’art. 356 cit., il tirocinio semestrale è, allo stato, obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all’albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili

    Pertanto, tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione all’albo devono dimostrare di aver svolto il tirocinio. 

    Albo gestori crisi s'impresa: in cosa consiste il tirocinio

    Con altra faq viene inoltre chiarito che, il tirocinio: 

    a) deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio – non concomitanti – svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo; 

    b) deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento; 

    c) deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni; 

    d) deve consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze. Si precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale – la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall’articolo 4, comma 5, lett. c) cit. -, l’interessato deve aver partecipato all’attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure. 

    Attenzione al fatto che, l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto. 

    Alla data della domanda, pertanto, il tirocinio deve essersi concluso. 

    Albo gestori crisi s'impresa: come dimostrare il tirocinio

    In merito al requisito dello svolgimento del tirocinio si evidenzia che va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell’apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d) del d.m. 202/2014. 

    Può essere documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

    In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare: 

    • a) l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i; 
    • b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine); 
    • c) l’attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure); 
    • d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante. 

    Non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato al competente ordine professionale.

    Leggi anche Albo gestori crisi d'impresa: tutte le regole per gli approfondimenti

  • Crisi d'impresa

    Albo gestori della crisi: in arrivo la Circolare della Giustizia

    Il Presidente dei Commercialisti Elbano De Nuccio al termine dell’incontro tenutosi ieri tra il Ministero della Giustizia e i rappresentanti dei Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, ha annunciato l'imminente arrivo della Circolare della Giustizia con le regole per l'Albo dei gestori della Crisi d'impresa

    De Nuccio ha affermato: “Si è creato un modello vincenti di collaborazione volto a efficientare l’applicazione delle norme, attraverso l’ascolto delle esigenze manifestate dagli operatori ai cui quelle norme si applicano. Da parte del Ministero è stata mostrata grande apertura sulla necessità di superare le criticità legate alla fase di primo popolamento dell’albo, nella consapevolezza che bisogna dare risposte in tempi ristrettissimi”.

    Già in data 10 febbraio sul sito del CNDCEC veniva sintetizzato il work in progress sulle criticità emerse in merito al popolamento dell'Albo gestori della crisi d'impresa.

    In particolare, il Presidente De Nuccio, intervenuto in data 9 febbraio al convegno organizzato da.

    • Commercialisti
    • Confindustria 
    • Camere di Commercio 

    e intitolato "Gli adeguati assetti organizzativi: i doveri e le responsabilità dell’organo ammnistrativo e di controllo”, svoltosi nella città di Ancona, dichiarava che entro 10 giorni sarebbe arrivata un nuova circolare del Ministero della Giustizia per dissipare i dubbi sul tema del primo popolamento dell'Albo gestori. 

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    Secondo de Nuccio, grazie al colloquio diretto del Consiglio nazionale dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro, con il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto:

    si stanno creando le condizioni perché ci sia una nuova circolare interpretativa, presumibilmente entro i prossimi dieci, quindici giorni, che molto probabilmente supererà gli ostacoli sul primo popolamento posti dalla precedente circolare, sull’ampliamento del termine per considerare gli incarichi ricevuti dai colleghi che prima era limitato al quadriennio 2015-2019 e che potrebbe far rientrare tutti i colleghi che hanno incarichi in corso fino alla data di primo popolamento”

    Si è discusso anche sull’interpretazione delle linee guida emanate dalla Scuola superiore della magistratura sui requisiti per le 40 ore di formazione degli esperti.

    De Nuccio, concludendo il suo intervento sul tema, affermava: “Il nostro obiettivo è quello di rendere immediatamente fruibili i corsi di 40 ore per coloro i quali non hanno i requisiti nella fase di primo popolamento”

    La Circolare ministeriale è in arrivo con chiarimenti sulle regole dell'Albo Gestori crisi d'impresa

  • Crisi d'impresa

    Modello IVA 74 bis per il 2023

    Con Provvedimento n 36026 del 7 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023. 

    Scarica qui modello e istruzioni

    In particolare, la dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 

    Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

    Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore. 

    I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. 

    Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. 

    A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. 

    I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: 

    1. il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, 
    2. il secondo per le operazioni registrate successivamente. 

    Attenzione al fatto che, per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

    Leggi anche Modello IVA/2023: approvate regole e modelli per gli approfondimenti del caso.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Crisi di impresa: pubblicata la guida di Assonime

    In data 14 dicembre Assonime ha pubblicato una guida sulla crisi di impresa: Accedi per scaricarla.

    Nel comunicato di accompagnamento, viene specificato che il documento illustra sinteticamente i principali istituti riformati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio scorso a seguito di un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii imposti dalla pandemia, nonché dalla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza.

    A commento del documento Assonime evidenzia che la riforma è stato intervento fondamentale per:

    • la salvaguardia del valore delle imprese
    • un'efficiente tutela dei creditori 
    • il sistema economico nel suo complesso. 

    La trattazione del documento non segue l'ordine sistematico del Codice, ma presenta le nuove disposizioni suddividendole in sette capitoli, dedicati rispettivamente a:

    • i soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati; 
    • i diversi stadi di difficoltà dell'impresa; 
    • gli strumenti per la prevenzione della crisi;
    • gli strumenti per la ristrutturazione dell'impresa; 
    • gli strumenti per la liquidazione; 
    • la regolazione della crisi e dell'insolvenza di gruppo;
    • profili processuali.

    Strumenti di prevenzione della crisi

    Di particolare interesse il commento sugli strumenti per la prevenzione della crisi che ostituiscono uno degli elementi di novità della riforma. 

    Viene ricordato che, si tratta di tre nuclei di regole che incidono sul diritto concorsuale e sul diritto societario attenuandone i confini, e che riguardano in particolare: 

    • il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per la rilevazione della crisi e la sua efficiente gestione; 
    • la previsione del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi; 
    • i doveri di segnalazione posti in capo all’organo di controllo e ai creditori pubblici qualificati nell’ambito di tale procedura.

    Come specificato nel paragrafo 3 a pagina 22 del documento, il complesso delle disposizioni ha lo scopo:

    • di attuare nel nostro ordinamento i principi della direttiva europea sull'early warning tool 
    • promuovere un radicale cambiamento culturale nella concezione della crisi e nell’approccio alla stessa da parte dell’imprenditore, nel presupposto che tanto prima se ne intercettino i segnali, tanto maggiori possono essere le chance di risanamento e di preservazione del valore della continuità aziendale.

    Codice della crisi di impresa: sintesi delle novità

    Il15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii causati dalla pandemia, oltre alla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza . 

    Il Codice della crisi d'impresa abroga la Legge Fallimentare del 1942 e la Legge sul sovraindebitamento, regolando in un unico testo normativo il fenomeno della crisi e dell’insolvenza 

    • dell’imprenditore commerciale, 
    • dell’imprenditore agricolo, 
    • della piccola impresa, 
    • del professionista e del consumatore, 

    attraverso principi generali applicabili a tutti i debitori e regole specifiche che variano in base alla natura del soggetto e alla diversa situazione di difficoltà in cui si trova l’impresa (probabilità di crisi, crisi, insolvenza, sovraindebitamento)

    Inoltre si prevede una disciplina specifica per le società e per i gruppi d’impresa, attribuendo specifico rilievo ai moderni fenomeni di organizzazione dell’attività d’impresa,

    Tutti gli istituti regolati si ispirano a una concezione di recupero della capacità produttiva dell’impresa, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi (debitore, creditori, lavoratori, soci, ecc.), da realizzare attraverso meccanismi di prevenzione e diagnosi tempestiva delle diverse situazioni di difficoltà in cui può trovarsi l’impresa.

    Infine, l’insolvenza cessa di essere considerata in termini sanzionatori, configurandosi come uno dei possibili esiti dell’attività d’impresa, da gestire anche con strumenti di liquidazione semplificati.

    Gli stessi termini “fallimento” e “fallito”, connotati da un elevato disvalore sociale, vengono eliminati.

  • Crisi d'impresa

    Soglie segnalazione debiti IVA scaduti e non versati: novità nel DL Semplificazioni

    La Legge n 122 di conversione del DL Semplificazioni pubblicata in GU n 193 del 19 agosto e in vigore dal 20 agosto, reca importanti novità sulle soglie IVA in base alle quali l'agenzia delle entrate invia comunicazione all'imprenditore per i debiti scaduti e non versati.

    In particolare, con l'art. 37-bis si prevedono Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

    L'articolo in questione stabilisce che:

    • l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
    • l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
    • l'Agenzia delle entrate 
    • e l'Agenzia delle entrate-Riscossione 

    segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria una serie di debiti e ritardi dei pagamenti rischiosi per l'impresa.

    In merito alle soglie IVA per cui scatta la segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, la novità del DL semplificazioni prevede che essa scatti per:

    • l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 
    • di importo superiore a euro 5.000 
    • e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.
    • e la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;

    Inoltre, si prevede che, le segnalazioni siano inviate dall’Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità e, comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (ex articolo 21-bis del DL n 78/2010).

    Infine viene modificato il termine a decorre dal quale trovano applicazione le disposizioni dell’articolo e cioè con riferimento all’Agenzia delle entrate, le novità decorrono dai debiti risultanti dalle comunicazioni LIPE relative al secondo trimestre 2022.

  • Crisi d'impresa

    Composizione negoziata: previsti diritti di segreteria per le Camere di Commercio

    Con Decreto del 10 marzo pubblicato in GU n 127 del 1 giugno 2022 il MISE istituisce i diritti di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la risoluzione della crisi d'impresa.

    In particolare il decreto precisa che, considerato che la composizione negoziata della  crisi  di  impresa prevede:

    • la presentazione dell'istanza con relativa  pre-istruttoria,
    • la nomina dell'esperto 
    • e l'accompagnamento nella composizione della crisi, con i conseguenti possibili esiti, dall'archiviazione fino alla liquidazione del compenso dell'esperto;

    e tenuto conto che le attività delle camere di commercio necessarie a garantire  l'erogazione  del  servizio di  composizione  negoziata saranno fortemente concentrate nella prima fase di pre-istruttoria si provvede ad una stima dei costi di personale che esse andranno a sostenere per tale attività.

    In considerazione della stima effettuate sulle camere di commercio prese a riferimento il MISE stabilisce che il diritto di segreteria  per  la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è individuato in euro 252 per singola pratica. 

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Gestore crisi sovraindebitamento: l’indipendenza del professionista iscritto all’OCC

    Con il Pronto ordini n 118 del 26 maggio il CNDCEC risponde ad un quesito in materia di sovraindebitamento e incarico al professionista come gestore della crisi.

    Si chiedevano chiarimenti, sotto il profilo della disciplina delle incompatibilità del gestore della crisi da sovraindebitamento, in riferimento alla fattispecie di accesso alle procedure di cui alla legge n. 3/2012 da parte di un professionista iscritto all' Ordine, presso l’OCC (organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento) al suo interno istituito. 

    In particolare, viene chiesto se possano configurarsi eventuali conflitti di interesse ovvero cause di incompatibilità dal momento che tutti i gestori iscritti nell’elenco dell’OCC sono professionisti iscritti all’Ordine. 

    Innanzitutto il Consiglio nazionale sottolinea che la scelta dell’OCC da adire è lasciata allo stesso debitore nel rispetto del criterio di competenza territoriale definito dal combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 9, comma 1 della legge n. 3/2012 ai sensi del quale la funzione di ausilio è attribuita all’OCC avente sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. 

    Nell’ambito delle norme che regolano la gestione delle procedure di sovraindebitamento, si rinvengono specifiche disposizioni dettate per escludere che si possano verificare situazioni di compromissione dell’indipendenza, della neutralità e dell’imparzialità del gestore della crisi. 

    In particolare, l’art. 11 d.m. n. 202/2014, declina specifici obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari nello svolgimento del proprio incarico.

    Il gestore è tenuto:

    • all’obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell’opera o del servizio;
    • inoltre è tenuto a sottoscrivere per ogni affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza che, prima di dare inizio alla gestione dell’affare, deve rendere nota al tribunale, secondo le modalità indicate dalla normativa.

    Per espressa previsione dell’art. 11, comma 3, lett. a), d. m. n. 202/2014, il gestore è considerato indipendente quando

    • non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; 
    • in ogni caso, è in possesso dei requisiti individuati nell’art. 2399 c.c. ; 
    • negli ultimi cinque anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, non ha prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero non ha partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. 

    Tuttavia, occorre evidenziare come il Regolamento di funzionamento dell’OCC possa recare ulteriori e più stringenti previsioni di incompatibilità, prevedendo ulteriori ipotesi in cui l’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità del gestore possa risultare compromessa. Ciò premesso, il CNDCEC ritiene ammissibile la nomina di un gestore iscritto nel medesimo Albo professionale del soggetto in stato di sovraindebitamento, purché in capo al gestore individuato dal referente ricorrano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Regolamento di funzionamento dell’OCC e risultanti dalla dichiarazione da lui resa al momento dell’accettazione dell’incarico.