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Accordi Ristrutturazione debiti: chi li firma dal 1° novembre
Con il Provvedimento n 456918 del 23 dicembre si modificano parzialmente le disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, rese con atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 21447 del 29 gennaio 2024, a far data dal 1° novembre 2024.
Leggi in proposito Ristrutturazioni debiti: regole ADE per accordi presentati dal 1.02.
Ristrutturazione debiti: competenza degli uffici per la firma della proposta
In particolare, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), l’adesione alla proposta, ai sensi del comma 2, quarto periodo, del medesimo articolo, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio Crisi di impresa, istituito, insieme al Settore Coordinamento Contenzioso, Riscossione e Gestione crisi d’impresa di cui fa parte, nell’ambito della Divisione Contribuenti, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 330807 dell’8 agosto 2024.
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Notifica di cartella società fallita: risvolti sul Curatore
Per la Cassazione la notifica di una cartella di pagamento effettuata ad una società dichiarata fallita non viola il divieto di compiere azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nel Fallimento.
Si tratta del principio espresso nella Ordinanza n 26989 del 16 ottobre scorso, vediamo il caso di specie.
La notifica alla società fallita, legittima la notifica anche al Curatore
Una Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate e l'appello incidentale proposto da una Spa in liquidazione e in fallimento, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IRES.
La CTR respingeva l'appello principale dell'ADE e l'appello incidentale della Spa evidenziando che:
- 1) la notificazione della cartella di pagamento nei confronti della società fallita era illegittima in ragione della previsione dell'art. 51 L.Fall., ben potendo l'Agente della riscossione insinuare al passivo il proprio credito sulla base del semplice estratto di ruolo;
- 2) con riferimento alle censure proposte dalla società si rimandava integralmente alla sentenza di primo grado.
L'agenzia proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Con il primo motivo di ricorso, l'ADE deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente deciso la controversia sulla base di una questione – la violazione dell'art. 51 della L.Fall– che non è mai stata tempestivamente proposta in primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 L.Fall., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l'impossibilità di notificare agli organi del fallimento la cartella di pagamento.
La Cassazione ha ritenuto che il secondo motivo è fondato e assorbe l'esame del primo motivo.
La vicenda processuale è scaturita da un controllo manuale svolto ai sensi dell’articolo 36 –bis del testo unico in tema di accertamento delle imposte sui redditi, Dpr n. 600/1973.
Oggetto del controllo era una dichiarazione dei redditi, “Modello 770” presentato da una società.
Dal controllo è risultato che la società, pur avendo dichiarato come dovute determinate somme a titolo d’imposta, non le aveva poi versate.
Al fine di recuperare le somme dovute all’erario, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ha proceduto con l’iscrizione a ruolo.
Quando l’ufficio ha riscontrato il mancato pagamento delle imposte, la società era già stata dichiarata fallita, e si è proceduto con l’iscrizione a ruolo “straordinario”.
In proposito il terzo comma dell’articolo 11 del testo unico sulla riscossione, Dpr n. 602/1973, dispone che “I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.”
L'ufficio si era avvalso di questa particolare procedura in quanto era già stata emessa la sentenza di fallimento della società debitrice delle imposte.
La società ha impugnato la cartella di pagamento principalmente per tre motivi e secondo i quali:
- la cartella non era stata preceduta dalla notifica di una comunicazione di irregolarità;
- non sussistevano gli estremi per l’iscrizione della società stessa nei ruoli straordinari;
- in presenza di una procedura concorsuale, non sia possibile notificare una cartella di pagamento.
Le osservazioni della società sono state accolte solo parzialmente, sia in primo grado che in sede di appello.
I giudici tributari hanno ritenuto che:
- in caso di controllo ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 non vi è l’obbligo di preventivo invio di una comunicazione di irregolarità, prima dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute;
- la dichiarazione di fallimento già pronunciata è condizione sufficiente per l’utilizzo della procedura di urgenza dei ruoli straordinari;
- la cartella di pagamento è da annullare, in quanto emessa in violazione dell’articolo 51 della legge fallimentare (Rd. N. 267/1942), in base al quale “…dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.”
In sede di giudizio per Cassazione, l’Agenzia delle entrate ha rilevato che l’attività di notifica di una cartella di pagamento non può essere assimilata all’esercizio di un’azione esecutiva.
La Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che l’atto impositivo riguardante un credito tributario di natura concorsuale deve essere notificato sia al fallito che al curatore fallimentare, ha ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria, evidenziando che la notifica al curatore fallimentare è “…necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, onde consentire l’eventuale impugnazione nelle sedi competenti.”
La motivazione ha confermato che la cartella di pagamento non è un atto esecutivo, pertanto la sua notifica non viola il disposto del citato articolo 51 della legge fallimentare.
Pertanto è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate nella parte in cui, i giudicidi merito, avevano ritenuto illegittima la notifica della cartella di pagamento agli organi del fallimento.
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Codice della crisi d’impresa: la proposta alle Agenzie Fiscali
Viene pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Correttivo al Codice della Crisi di impresa (Dlgs n 13672024) con moltissime novità in arrivo.
Si evidenzia che le nuove disposizioni intendono superare alcune difficoltà interpretative e di coordinamento emerse alla data di entrata in vigore del Codice avvenuta nel 2022 e per rendere più chiare le disposizioni di riferimento rendendo maggiormente efficiente la gestione delle situazioni di crisi e d’insolvenza.
Nuovo Codice della Crisi d’impresa: la proposta transattiva alle agenzie fiscali
L’articolo 5 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo II, Capo I del Codice della crisi d’impresa, sulla Composizione negoziata della crisi.
In particolare al comma 9 è prevista una soluzione significativa per consentire alla finanza pubblica di rientrare integralmente dei crediti vantati con l’imprenditore.
La disposizione prevede la possibilità di un accordo tra imprenditore e i creditori pubblici (Agenzie fiscali e Agenzia delle entrate-Riscossione,) che diviene esecutivo una volta depositato in tribunale che ne verifica la regolarità. L’accordo (che ha come oggetto il pagamento, in maniera parziale o dilazionata, del debito e dei relativi accessori) ha natura privatistica e consensuale e consente all’impresa di negoziare il debito fiscale senza snaturare la composizione negoziata tramite un intervento del tribunale ulteriore e invasivo.
La proposta di accordo non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
Alla proposta è allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico nei cui confronti è rivolta.
In caso di apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione controllata, di accertamento dello stato di insolvenza o per grave inadempimento, tale accordo si risolve di diritto.
Inoltre si prevede che qualsiasi sia la soluzione individuata dalle parti e dai soggetti interessati, la stessa può intervenire nel corso delle trattative o anche quando la negoziazione si sia conclusa e la sottoscrizione dell’esperto che avvalora l’accordo, qualora prevista, può essere apposta successivamente.
Come segnalato dalla relazione al decreto le disposizioni contenute nel presente articolo consentono l’accesso agli istituti di allerta della crisi privilegiando la definizione in via negoziata e stragiudiziale che incide considerevolmente sui carichi di lavoro dei tribunali, diminuendo le procedure da risolvere in sede giudiziaria e limitando gli adempimenti delle cancellerie giudiziarie.
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Liquidità micro e PMI: sostegno se fornitrici d’imprese strategiche in crisi
Pubblicata in GU n 65 del 18 marzo la legge n 28 del 15 marzo di conversione con modificazioni del DL n 4/2024 recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.
Tra le novità della conversione in legge, vi è l'art. 2-bis recante Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Amministrazione straordinaria imprese carattere strategico: liquidità delle micro e PMI
Nella Legge di conversione del DL n 4/2024 vi è tra le altre , la dell'art. 2-bis con misure per il sostegno e l'accesso alla liquidita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria).
In particolare, alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:
- a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
Per l'accesso alla garanzia del Fond le imprese devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure
A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza del requisito, alla data della richiesta della garanzia del Fondo.
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Ristrutturazioni debiti: regole ADE per accordi presentati dal 1.02
Con Provvedimento n 21447 del 29 gennaio le Entrate pubblicano le regole per gli adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, a seguito di quanto previsto dal DL Anticipi.
Crisi d'impresa: regole ADE dal 1.02 per transazioni per ristrutturazioni debiti
In dettaglio, con il provvedimento in oggetto si prevede che:
- per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII),
- l’adesione alla proposta, nei casi disciplinati dal successivo punto 2, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.
La competenza a rendere il parere conforme riguarda le proposte di transazione fiscale che prevedono:
- una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70 per cento e, contestualmente, all’importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).
Le disposizioni di cui all’articolo 4-quinquies, commi 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, come attuate dal presente provvedimento, si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate agli uffici dell’Agenzia delle entrate a partire dal 1° febbraio 2024.
Il provvedimento è emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 – come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 – secondo cui «…nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento».
Il provvedimento individua dunque:
- la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
- la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata;
- la decorrenza delle nuove disposizioni
come sopra dettagliate.
Allegati: -
Beni da pignorare: operativo l’accesso ai dati per gli ufficiali giudiziari
Con un comunicato stampa del 3 ottobre il Ministero della giustizia informa del fatto che dal mese di ottobre è pienamente attiva e operativa la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate che consente l'accesso autonomo degli ufficiali giudiziari alle banche dati ADE, utili ai fini della ricerca telematica di beni con titolo esecutivo da pignorare su richiesta di creditore o da sottoporre a procedura concorsuale da parte del curatore della liquidazione giudiziale.
La convenzione, siglata a giugno dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, introduce, infatti, la possibilità che siano i creditori a richiedere agli ufficiali giudiziari l'accesso alle banche dati telematiche.
Il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia ha completato il processo di connessione alle banche dati di Agenzia delle entrate da parte di tutti gli uffici NEP (Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) che possono ora accedere direttamente e reperire agevolmente i dati sui beni da sottoporre a esecuzione forzata o a procedure concorsuali.
Gli ufficiali giudiziari possono ricercare i beni da sottoporre a esecuzione, nel rispetto della disciplina del codice della privacy, direttamente dalle banche dati interconnesse, all'interno dell'Anagrafe tributaria, comprensiva dell'archivio dei rapporti tributari, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica.Le nuove procedure imprimono una notevole accelerazione nelle attività di indagine: le risposte sono fornite in pochi minuti agli ufficiali giudiziari rendendo agevole e fluido lo svolgimento delle attività e limitando sensibilmente l'impiego di risorse.
Ricordiamo che già con una nota del 21 agosto il Ministero della Giustizia informava del fatto che a partire dal 22 agosto 2023 è operativo con valore legale l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate per le finalità di cui all'articolo 492-bis c.p.c., ossia per la ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare.Si specificava che si tratta dell’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) alle seguenti banche dati:
- a) Dichiarazioni dei Redditi e Certificazione unica;
- b) atti del Registro;
- c) archivio dei Rapporti finanziari