• Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa: nell’elenco solo i professionisti idonei

    Con l'Informativa n 28 del 4 marzo 2022 il CNDCEC ha diffuso ai Consigli degli Ordini Locali la risposta del Ministero della Giustizia alle osservazioni formulate dall’Associazione Nazionale Commercialisti e dall’Associazione ADR & Crisi – Commercialisti ed avvocati, relativamente alla Circolare del 29 dicembre 2021 recante “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)”

    Le Associazioni istanti hanno chiesto la modifica della circolare, in quanto a loro avviso non rispondente alla ratio dell'art 3 comma 3 del DL 118/2021 (come modificato dalla L. 147/2021), circa i requisiti dei professionisti e le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, nonché le differenze tra requisiti richiesti ai commercialisti e agli avvocati, da un lato, e ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti non iscritti in albi dall’altro.

    Sinteticamente il Ministero ha precisato che:

    • l’incarico di gestore della crisi nella ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’art 7della L. 3/2012 sottende la scelta di tener conto di incarichi ricoperti presso imprese agricole, che hanno determinate caratteristiche e che possono anche essere di grandi dimensioni, diversamente dalle imprese commerciali che accedono in via ordinaria alle procedure di sovraindebitamento; 
    • l’incarico di cui al n. 5 della circolare advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale, funzionale alle imprese in crisi, valorizza l’esperienza di advisor nella ristrutturazione sia del debito tributario sia, partitamente o congiuntamente, nella ristrutturazione del debito previdenziale, dovendosi intendere le “problematiche fiscali” come comprensive di entrambe; 
    • l'incarico di cui al punto 7, ossia attività di amministrazione, direzione, controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende, rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello Stato di insolvenza, oltre a dover essere puntualmente documentato, deve avere avuto esito positivo, in quanto la ratio sottesa l'articolo 3comma tre è quella di inserire nell'elenco degli esperti esclusivamente professionisti capaci di concludere positivamente la ristrutturazione aziendale, in modo da renderla un'efficace strumento di risoluzione della crisi d'impresa; 
    • in merito all'esclusione del curatore fallimentare dal novero degli incarichi utili a dimostrare l'idoneità, l'incarico di esperto la circolare è chiara nell'esplicitare la ratio della scelta operata, avendo optato per circoscrivere il rilievo alle sole attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, laddove invece, notoriamente il curatore fallimentare interviene nel momento in cui la crisi e insolvenza dell'impresa sono oramai conclamate, occupandosi della sua liquidazione e viene solo occasionalmente incaricato della gestione provvisoria dell'impresa.

    Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della Informativa n 28 del CNDCEC con la risposta integrale del Ministero

  • Crisi d'impresa

    Con la cancellazione della società si estinguono le sanzioni amministrative tributarie

    La fase successiva all’estinzione della società di capitali rappresenta un momento del diritto in cui si scontrano diritto societario e diritto tributario.

    L’articolo 2495 del Codice civile prevede, per le società di capitali, che “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.

    Il principio stabilito ha due obiettivi: difendere la responsabilità limitata dei soci che, dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, rispondono solo per le somme da loro riscosse con il piano di riparto; ma anche tutelare i creditori sociali, i quali non potranno essere defraudati dei loro diritti di credito per effetto dell’estinzione della società. Così come una società di capitali in vita risponde dei propri debiti nei limiti del suo solo patrimonio, gli ex soci di una società di capitali estinta rispondono solo nel limite delle somme che hanno ricevuto al termine della liquidazione, che rappresentano il residuo liquidato del patrimonio sociale.

    Gli effetti e le conseguenze dell’estinzione della società valgono per i creditori sociali, e in generale per i terzi, ma non valgono per il fisco, il quale è tutelato dall’articolo 28 comma 4 del Decreto Legislativo 175/2014, il quale prevede che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.

    Con altre parole, la norma prevede un periodo quinquennale di pre-estinzione delle società di capitali, durante il quale l’impresa, anche se non più esistente, p rispondere di eventuali pendenze o contestazioni tributarie.

    La previsione blocca gli effetti tributari dell’estinzione della società, ma civilmente l’impresa è comunque estinta: non ha amministratori né liquidatori, non rappresenta più un soggetto giuridico che possa effettivamente rispondere delle sue pendenze tributarie e il suo patrimonio è stato liquidato agli ex soci; in considerazione di ciò, è facile immaginare come le modalità e i limiti dell’applicazione della norma tributaria possano costituire oggetto di scontro interpretativo.

    Della questione, intervenendo con considerazioni prima generali e poi specifiche, si è occupata l’ordinanza numero 29112 della Corte di Cassazione, pubblicata il 20 ottobre 2021, la quale, ribadendo che, per effetto dell’articolo 2495 del Codice Civile, “l'estinzione della società, […] conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale le obbligazioni passive dell'ente non si estinguono – il che determinerebbe un ingiusto sacrificio del diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione”.

    Definita la questione generale, la Corte entra anche nello specifico delle sanzioni amministrative tributarie, e stabilisce il principio in base al quale “a seguito della (accertata) estinzione della debitrice principale […] le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per la violazione di norme tributarie non si trasmettono ai soci ed al liquidatore”.

    Le motivazioni giuridiche a fondamento di questo principio sono due:

    • l’articolo 8 del Decreto Legislativo 472/97 stabilisce espressamente che “l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”, in base al principio della responsabilità personale, come precisato dalla Corte;
    • l’articolo 7 comma 1 del DL 269/03 (convertito dalla Legge 326/03) prevede, altrettanto espressamente che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.

    In considerazione di tutto ciò, quindi: pur prevedendo il Legislatore un periodo quinquennale durante il quale gli effetti dell’estinzione della società di capitali non sono opponibili al fisco, ma essendo comunque civilmente estinta l’impresa e realizzato il fenomeno successorio dalla società ai soci (nei limiti di quanto da questi riscosso con il piano di riparto), anche durante tale periodo quinquennale, né i soci né i liquidatori potranno rispondere per le sanzioni amministrative tributarie, che sono intrasmissibili, e che possono considerarsi estinte insieme alla società.

  • Crisi d'impresa

    Elenco degli esperti negoziazione: pubblicato il regolamento

    Con l'informativa 102 di ieri 8 novembre 2021 il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha annunciato la pubblicazione del Regolamento per l'elenco degli esperti per la crisi d'impresa. Vediamo nel dettaglio.

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    Elenco esperti negoziazione: in vigore dal 15 novembre 2021.

    Il Dl 118/2021 recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di Giustizia, prevede all’art. 3 che i Consigli nazionali degli ordini professionali disciplinino con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di esperti. Così il CNDCEC ha approvato il regolamento. Per approfondimenti rimandiamo alla lettura dell'articolo: Crisi d'impresa: in GU la Legge n 147/2021 in vigore dal 24 ottobre 2021

    Elenco esperti negoziazione: chi può iscriversi

    Entrando nel merito ricordiamo che l’articolo 3 della legge n 147 contempla l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale ai fini dell’accesso alla composizione negoziata e detta le norme volte alla individuazione dell’esperto che viene incaricato di trovare uno sbocco alla situazione di squilibrio. A domanda, nell’elenco possono essere inseriti:  

    1. gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
    2. gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;  
    3. gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. 
    4. coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati,  accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. 

    In merito al compenso dell'esperto rimandiamo alla lettura dell'articolo Crisi d'impresa: come calcolare il compenso per l'esperto negoziatore

    Elenco negoziatori:corsi di formazione

    Uno dei punti di maggior interesse per i professionisti, riguarda le caratteristiche che i corsi di formazione devono possedere al fine del loro corretto accreditamento presso il CNDCEC. In particolare: 

    • il programma del corso deve indicare esplicitamente che lo stesso è strutturato secondo quanto indicato nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia ed è valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118; 
    • è necessario identificare e attribuire i nuovi codici materie definiti ad hoc per la formazione degli Esperti. Nel dettaglio, l’elenco materie del CNDCEC è stato integrato con l’introduzione della Macroarea F.1. Formazione esperti decreto-legge 24 agosto 2021 che è composta da n. 11 codici materie; 
    • al programma del corso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’Ordine territoriale nella quale si attestano le qualifiche dei docenti così come richieste dal decreto dirigenziale e riportate all’art. 7 del presente regolamento;
    • il soggetto che ha richiesto l’accreditamento del corso deve rilasciare un attestato nominativo dal quale risulta che il corso rispetta i requisiti richiesti dalla Sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, 28 settembre 2021, ed il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materie della Macroarea F.1. Formazione esperti decreto-legge 24 agosto 2021. 

    Attenzione va prestata al fatto che l’obbligo formativo richiesto per l’iscrizione all’elenco degli esperti può essere assolto attraverso la partecipazione a qualunque corso di formazione che risulti conforme, organizzato anche da enti formatori non riconosciuti dal Consiglio Nazionale e conseguentemente non accreditato dallo stesso. Ne deriva che, nel caso in cui l’iscritto abbia partecipato a corsi formativi non accreditati dal Consiglio Nazionale, l’Ordine in sede di valutazione della domanda di iscrizione dovrà verificare la conformità del corso alle prescrizioni del citato decreto dirigenziale. 

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    Elenco negoziazione: regolamento CNDCEC

    Come si legge nell'informativa 102/2021 in commento, oltre a quanto previsto per i corsi di formazione, all’interno del Regolamento del CNDCEC sono disciplinate: 

    • le modalità di raccolta e verifica della documentazione necessaria per la richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti da parte degli Ordini territoriali;
    • le caratteristiche dell’obbligo formativo necessario per l’iscrizione all’elenco degli esperti; 
    • l’attività istruttoria ed i controlli che gli ordini territoriali dovranno effettuare al fine di accogliere/respingere la domanda di iscrizione dei professionisti interessati; 
    • le modalità di aggiornamento dei dati relativi alla formazione dell’elenco; 
    • le procedure per l’organizzazione e l’accreditamento dei corsi valevoli per l’obbligo formativo.