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    5xmille ONLUS: aggiornati gli elenchi 2024

    Le Entrate comunicano che dal giorno 8 maggio sono disponibili sul proprio sito:

    • l’elenco definitivo delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2024 
    • l’elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2024 aggiornato alla data dell'8 maggio 2024.

    Il primo elenco integra e aggiorna quello pubblicatoin data 18 aprile e comprende le Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, che hanno presentato domanda di accreditamento per l’accesso al beneficio del 5 per mille 2024, relativo all’anno d’imposta 2023, entro il termine ordinario fissato al 10 aprile scorso. 

    Rispetto all’elenco precedente, sono state recepite le correzioni degli errori anagrafici che sono state segnalate agli uffici, entro lo scorso 30 aprile, dai legali rappresentanti delle organizzazioni interessate.

    Inoltre, viene pubblicato l’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2024 aggiornato rispetto a quello pubblicato lo scorso 4 marzo.

    5xmille ONLUS e ASD: le regole generali

    Le Entrate specificano le regole per presentare le domande, ossia per accedere al contributo, le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2024, devono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate. e la finestra temporale è stata aperta dal 6 marzo al 10 aprile. 

    Stesso calendario per le Associazioni sportive dilettantistiche: sono tenute a presentare la domanda sia le Asd di nuova costituzione sia quelle che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti e non sono quindi già inserite nel relativo elenco permanente.

    Le Onlus che intendono iscriversi devono inviare la richiesta tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario, mentre l’applicativo per l’iscrizione delle Asd è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate (nonché sul sito della stessa Agenzia). 

    Organizzazioni non lucrative e Associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2024 (purché in possesso dei requisiti alla stessa data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).

    Entro il 20 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche. 

    Le correzioni di eventuali errori sono state richieste entro il successivo 30 aprile 2024 – dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

    Entro il 10 maggio 2024 sono pubblicati gli elenchi definitivi, come specificato di sopra.

    Come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020, gli enti del Terzo settore presentano la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute. I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo.

    5xmille ONULS: pubblicato l’elenco permanente 2024

    Il 4 marzo è stato pubblicato sul sito delle Entrate l'elenco permanente delle ONLUS 2024 e le entrate hanno riepilogato le regole, sottolineando che l’elenco permanente ricomprende esclusivamente le ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo per il 2024.

    Si ricorda che l’articolo 17 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, stabilisce, infatti, che, anche per l’anno finanziario 2024, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020. 

    Per tale tipologia di enti resta ferma la competenza all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

    In particolare, nel presente elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2023 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2023 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. 

    Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

    Si evidenzia che le ONLUS che presenti nell’elenco permanente 2024 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

    Il rappresentante legale dell’ente, presente nell’elenco permanente, comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. 

    Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.

    Gli elenchi permanenti degli enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

     

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    Sport di tutti Carceri: contributi per ASD, SSD, domande dal 7 maggio

    Il Dipartimento per lo sport in data 10 aprile 2024 ha diffuso l'avviso relativo al progetto Sport per tutti Carceriiniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.

    Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base e del Terzo Settore che operano con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali.

    l progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno garantire:

    • lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari descritti al successivo art. 4, per l’intera durata del progetto, fissata in 18 mesi un piano di allenamento strutturato per i beneficiari del progetto, con l’obiettivo di garantire ai beneficiari un benessere psicofisico duraturo (es. attività sportiva da praticare in assenza di istruttore, pause attive ect.);
      • che le attività sportive destinate ai beneficiari dovranno essere concordate ed approvate dal DAP e/o dai Servizi minorili della Giustizia: IPM, USSM, Comunità ministeriale, Centri diurni polifunzionali;
      • l’erogazione di un piano di formazione rivolto ai beneficiari del progetto indicati al successivo art.4. I progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno includere progettualità che oltre allo svolgimento di attività sportiva prevedano azioni di valorizzazione di attività sportivo- educative adattate al contesto ed alla struttura di riferimento, coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento;
      • la realizzazione delle attività in forma di rete territoriale, in collaborazione con altri soggetti (quali, ad esempio, altre ASD/SSD e associazioni del Terzo Settore, servizi sociali degli Enti Locali,strutture di recupero, Istituzioni scolastiche e universitarie, Enti ospedalieri, Servizi minorili della Giustizia e Comunità del privato sociale che collaborano con gli stessi ecc.)

    Le risorse programmate per il finanziamento dell' Avviso, messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00), salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.

    Sport di tutti Carceri: obiettivi e beneficiari

    Le attività progettuali organizzate dai Destinatari sono indirizzate ad uno solo de seguenti soggetti:

    • a) detenuti adulti all’interno degli Istituti Penitenziari– Linea Adulti;
    • b) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, che si trovano in custodia cautelare e espiazione della
      pena detentiva presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) – Linea Minori;
    • c) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni sottoposti a procedimenti e provvedimenti penali, inseriti in centri diurni polifunzionali (CDP), Comunità Ministeriali o del privato sociale iscritte all’Elenco aperto di strutture residenziali disponibili all’accoglienza dei minori e giovani adulti dell’area penale (è possibile realizzare il progetto con più Uffici) – Linea Minori.

    I progetti intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

    • promuovere, attraverso la pratica dell’attività sportiva, un percorso di sostegno nonché un’opportunità di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione;
    • favorire la pratica dell’attività sportiva come strumento per migliorare la salute psico-fisica attraverso un sano e corretto stile di vita e sviluppare l’inclusione sociale;
    • fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico ai beneficiari del progetto;
    • supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo proponenti, al fine di sviluppare programmi di attività sportiva destinati alla popolazione detenuta adulta presso gli Istituti Penitenziari nonché ai minori e giovani adulti detenuti presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, inseriti nei Centri diurni polifunzionali o le Comunità ministeriali e del privato sociale che collaborano con i Servizi minorili della Giustizia.

    Sport di tutti Carceri: destinatari

    L'avviso è rivolto ai seguenti destinatari:

    • ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)
    • ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in possesso dei requisiti riportati nell'art. 5 della avviso.

    Sport di tutti Carceri: presenta la domanda dal 7 maggio

    Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma di Progetto: https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html a partire dalle ore 12:00 del 07/05/2024 sino alle ore 12:00 del 11/06/2024.

    Per poter proporre la propria candidatura, i soggetti Capofila devono essere in possesso – alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del Progetto – dei seguenti requisiti, a pena di esclusione e/o revoca del contributo:

    • per le ASD/SSD, iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD;
    • per gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
      Settore (RUNTS);
    • lettera d’intenti (Allegato 2) con l’Istituto Penitenziario di riferimento (Linea Adulti), con i Centri per la Giustizia minorile, con gli Istituti penali per i minorenni, con gli Uffici di Servizio sociale per i minorenni, con i centri diurni polifunzionali, con le comunità ministeriali (Linea Minori); la lettera, debitamente sottoscritta, dovrà essere valida per tutta la durata del progetto;
    • presenza di istruttori dedicati al progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le altre fasce di età e di operatori in possesso di laurea o con abilitazione sociopsicopedagogica o di educatori professionali, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive e delle attività aggiuntive
    •  una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto a tal fine abilitato, a rilasciare una garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 30% del valore complessivo del finanziamento richiesto in fase di candidatura, qualora il "Destinatario" risulti assegnatario del contributo;
    • Sport e salute verificherà in fase di istruttoria tutta la documentazione delle candidature pervenute,
      procedendo all’esclusione per assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo 5 da parte dei Destinatari.

    I Destinatari dovranno autocertificare tramite Piattaforma – ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – il possesso dei requisiti sopra specificati.

    Sport e Salute procederà a idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Destinatari e in caso di accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e a recuperare le somme eventualmente erogate.

    In sede di controlli Sport e Salute si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere ai Destinatari di esibire tutta la documentazione necessaria a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione. Inoltre, al fine di procedere all’erogazione del contributo di cui al successivo art. 9, Sport e Salute effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/73.

    I Destinatari candidati, per l’erogazione del contributo, dovranno indicare sul portale fornitori di Sport e Salute l’IBAN intestato esclusivamente al Destinatario, secondo quanto indicato al successivo art.9. Non sarà possibile erogare il contributo su un IBAN intestato a persona fisica.

    Attenzione l’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di 18
    mesi di attività (dalla data di avvio delle attività) è pari a €20.000,00 (ventimila/00), oneri inclusi.

    I Destinatari risultati idonei al finanziamento dovranno firmare digitalmente l’Atto Convenzionale volto a disciplinare i rapporti con Sport e Salute, entro 30 giorni dall’invio del predetto atto da parte di Sport e Salute.

    Allegati:
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    Superbonus per social housing: l’Agenzia delle Entrate chiarisce a chi spetta

    Con Risposta a interpello n 75 del 21 marzo le Entrate replicano ad una ONLUS "socioassistenziale e sanitaria" che intende beneficiare del Superbonus previsto dal comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per interventi su un immobile destinato ad attività di social housing.

    Le Entrate non ritengono applicabile l'agevolazione, vediamo il perché.

    Superbonus per social housing: chiarimenti ADE sulla spettanza

    L'istante è un ente religioso che ha costituito la ONLUS e chiede specificamente se:

    1. L'attività di social housing consenta di beneficiare della disposizione di favore del decreto Rilancio, applicando i massimali di spesa previsti.
    2. Se l'immobile oggetto degli interventi possa parzialmente rimanere adibito a convento senza la necessità di frazionarlo catastalmente, usufruendo del Superbonus per la parte di spesa imputabile alla ristrutturazione con i requisiti socio assistenziali richiesti dalla normativa.

    La ONLUS rispetta le disposizioni dell'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, utilizzando immobili di proprietà dell'Ente per esercitare attività di "assistenza sociale e socio sanitaria" e di "beneficenza". 

    Inoltre, l'istante intende effettuare ulteriori lavori ammessi al Superbonus su un immobile di categoria catastale B/1, attualmente parzialmente adibito a convento, per destinarlo, al termine dei lavori, a social housing. 

    Questa attività prevede la locazione a canoni calmierati di alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti svantaggiati, con l'obiettivo di rispondere a esigenze abitative anche temporanee e offrire servizi aggiuntivi come la lavanderia e la pulizia dell'alloggio.

    L'Istante, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, afferma che «i servizi di ''social housing'' verranno forniti a determinate tipologie di soggetti. In particolare, si vorrebbe privilegiare le situazioni di svantaggio, che possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essere di seguito riassunte: 

    • a) gravi situazioni economiche determinatesi a seguito di (situazioni riferite ai componenti del nucleo familiare del soggetto), quali, cassa integrazione, licenziamento, decesso del principale percettore di reddito; 
    • b) malattie gravi e invalidità che abbiano colpito il soggetto e/o altri componenti del nucleo familiare; 
    • c) incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua, riferiti al soggetto e/o ad altri componenti del nucleo familiare; 
    • d) stranieri con lo status di rifugiati;  
    • e) soggetti appartenenti a comunità di accoglienza; 
    • f) forte indebitamento riferito al nucleo familiare; 
    • g) altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo.».

    L'Agenzia delle Entrate replica evidenziando che l'attività di "social housing", non rientra tra le attività di "assistenza sociale e socio sanitaria" previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.

    Inoltre, sulla base delle informazioni fornite nell'interpello, l'attività di social housing sembra essere principalmente finalizzata alla mera messa a disposizione di alloggi mediante stipula di apposito contratto, senza una specifica attività di assistenza articolata in una serie di servizi nei confronti dei soggetti svantaggiati. 

    Pertanto, tale attività non sembra rientrare all'interno del settore di attività dell'"assistenza sociale e sociosanitaria", in cui la ONLUS dichiara di operare.

    Non trova, pertanto, applicazione la disposizione di favore del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus sull'immobile destinato a tale attività.

    Allegati:
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    Erogazioni liberali ETS: invio dati entro 4 aprile

    Con Provvedimento n. 83793 del 4 marzo le Entrate fissano le regole per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli ETS ai sensi del Decreto Ministeriale MEF del 1° marzo 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    In data 12 marzo vengono anche pubblicate FAQ in risposta ad alcuni dubi dei soggetti interessati, di seguito il dettaglio.

    Erogazioni liberali ETS: invio dati entro 4 aprile

    Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è il medesimo previsto dall'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
    Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024.

    Nelle motivazioni del provvedimento viene anche specificato che a seguito della piena operatività del RUNTS e del passaggio definitivo in tale registro delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il decreto del 1° marzo 2024, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
    Lo stesso decreto all’articolo 1 ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta facoltativa e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
    Il provvedimento, consultato il Garante per la protezione dei dati personali, recepisce le novità introdotte dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024 e stabilisce che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al presente provvedimento. 

    Le comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

    Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 4 aprile 2024, come stabilito dal comma 8 dell’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024.
    Di conseguenza, viene posticipato, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.
    Per il resto vengono mantenute le disposizioni previste dal precedente provvedimento del 9 febbraio 2018

    Tipologie enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia

    Tra le FAQ si domanda che cosa cambia col decreto 1 marzo 2024 del MEF visto che nelle nuove specifiche tecniche, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2024, il campo 11 del record di testa “Tipologia ente del Terzo settore” può contenere dei codici differenti rispetto allo scorso anno, in particolare:

    • 0 = Onlus
    • 4 = Organizzazione di volontariato
    • 6 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
    • 7 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
    • 8 = Altri enti iscritti al RUNTS individuati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017

    Viene specificato che per adeguarsi alla normativa relativa agli enti del Terzo settore, caratterizzata negli ultimi anni da notevoli mutamenti, sono state riviste le tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia. 

    Di conseguenza l’ente dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come:

    • Onlus
    • Organizzazione di volontariato
    • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
    • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
    • Oppure come altro ente iscritto al RUNTS, non incluso tra i precedenti, individuato dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l’esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).

    Allegati:
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    Esenzione IVA per ETS: arriva la proroga al 1 gennaio 2025

    Pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ). 

    Tra le novità l'attesa proroga al 2025 delle novità in tema di IVA per gli ETS.

    In particolare, si proroga al 2025 l'entrata in vigore di quanto previsto in materia di esenzione IVA per gli ETS nell’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, il quale ha apportato una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972. 

    Vediamo il dettaglio delle novità in materia di IVA per il terzo settore che sono appunto fatte slittare al prossimo anno.

    Proroga esenzione IVA per gli ETS: si va al 2025

    La legge di conversione del DL Milleproroghe, tra le altre, prevede la proroga al 1° gennaio 2025 dell’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva recate dal D. L. n. 146 del 2021.

    La norma in esame proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore, contenute dell’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146 del 2021 (L. n. 215 del 2021).

    Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15- quater del citato D.L. 146/2021). 

    Inoltre, in attesa della piena operatività del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies).

    Ricordiamo che già nella conversione in legge del Dl n 51/2023 noto come decreto omnibus si era previsto il rinvio al 1 luglio 2024 della esenzione Iva per gli enti non commerciali.

    Si ricorda infine il legislatore è intervenuto a modificare il trattamento delle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte delle realtà non profit quali:

    • associazioni politiche, 
    • sindacali e di categoria,
    • religiose, assistenziali, culturali,
    • di promozione sociale e di formazione extra-scolastica

    nei confronti di soci, associati o partecipanti a fronte di corrispettivi specifici e quote supplementari, rendendole esenti IVA.

    Tali modifiche prevederanno il rispetto di precisi adempimenti come registri Iva e partita Iva ma anche a considerare alcune operazioni in campo Iva con obbligo di gestione di apposita contabilità separata.

    Le proroghe accordate fino ad ora consentono agli enti non commerciali di avere più tempo per mettersi in regola con i nuovi adempimenti legati al passaggio da un regime di esclusione a uno di esenzione Iva.

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    IVA terzo settore: cosa conterrà il Milleproroghe?

    Con un emendamento al Decreto Milleproroghe, che sta per concludere il suo iter di conversione in legge, si vuole prevedere la proroga per l'esenzione IVA per il terzo settore.

    Si tratterebbe di una proroga al 1 gennaio 2025 richiesta a gran voce dagli operatori del terzo settore, ed a breve vedremo se verrà accolta.

    Esenzione IVA terzo settore

    Ricordiamo che l'articolo 1, comma 683  della legge di Bilancio 2022 ha già previsto lo slittamento al 2024 delle nuove disposizioni IVA previste per il terzo settore.

    In particolare, il comma 683, ha prorogato al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva applicabili, agli Enti del Terzo settore recate dal decreto legge n. 146 del 2021.

    Si tratta delle disposizioni recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con legge 17 dicembre n. 215 del 2021, pubblicata sulla G.U. n 301 del 20 dicembre 2021).

    Il DL n 146/2021 è intervenuto sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-quater). 

    Per i dettagli leggi anche: Esenzione IVA per gli ETS: nuove regole. 

    Esenzione IVA terzo settore: proroga al 2025 nel Milleproroghe

    Con un emendamento al Decreto Milleproroghe si vorrebbe prorogare ulteriormente l'entrata in vigore delle norme su indicate, facendo quindi slittare l'esenzione IVA per gli ETS che,  secondo la proposta emendativa, dovrebbe decorre dal 1 gennaio 2025.

    Lo slittamento farebbe slittare una serie di novità alle quali tali enti sarebbero costretti ad uniformarsi.

    Come dichiarato da Vanessa Pallucchi portavoce del Forum Terzo Settore, il principale organismo di rappresentanza unitaria del terzo settore, la proroga, che si teme possa non arrivare, sarebbe: "una misura fondamentale per la sostenibilità delle associazioni, in particolare delle più piccole, e che si rende oggi indispensabile alla luce dei ritardi nella mancata definizione della disciplina Iva per il Terzo settore”.

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    Contributo ausili sportivi disabili: pubblicato elenco ASD e SSD ammesse

    Con un avviso del Dipartimento dello sport si pubblica l'elenco dei beneficiari dei contriuti per ausili dei tesserati disabili di ASD e SSD.

    In particolare, sono 119 i benficiari del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” e 14 i soggetti non inclusi nella agevolazione per esaurimento delle risorse.

    Attenzione al fatto che il provvedimento di ammissione della domanda, contenente l’impegno all’erogazione del finanziamento pari al prezzo indicato nel preventivo rilasciato dall’operatore economico individuato, sarà comunicato dal Dipartimento a ciascuna associazione/società sportiva richiedente e beneficiaria. Scarica qui il Decreto 18.12.2023 con l'elenco degli ammessi.

    Ricordiamo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2023 di riparto del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” ha destinato a questa misura risorse pari a € 1.500.000,00.

    Beneficiarie dei contributi sono:

    • le società SSD,
    • e/o le associazioni sportive nazionali ASD,

    che hanno richiesto il contributo necessario per l’acquisto degli ausili sportivi.

    Ausili sportivi uso gratuito ai disabili: le regole

    La domanda di accesso al fondo può essere presentata esclusivamente da:

    • Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva Dilettantistica,
    • presso la quale il destinatario finale dell’ausilio sportivo (soggetto beneficiario) sia tesserato.

    Attenzione al fatto che l’ASD/SSD non potrà presentare domanda di accesso al Fondo per lo stesso soggetto che ha già beneficiato del contributo erogato con i precedenti avvisi né per la stessa disciplina né per una diversa.

    Il soggetto richiedente che presenta la domanda, per conto del proprio tesserato, deve essere regolarmente affiliato a una Federazione Sportiva riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Italiano Paralimpico e iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche consultabile sul sito internet https://registro.sportesalute.eu/. 

    Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per l’acquisto dell’ausilio sportivo per un massimo di:

    • n. 3 soggetti beneficiari nel caso di sport individuali 
    • n. 5 soggetti nel caso di sport di squadra. 

    Per le ASD/SSD polisportive i suddetti limiti si intendono cumulabili per ciascuna disciplina praticata.

    Ausili sportivi uso gratuito ai disabili: beneficiari del contributo

    I soggetti beneficiari, destinatari finali dell’ausilio sportivo, sono persone fisiche: 

    • a) residenti in Italia; 
    • b) aventi una disabilità “elegibile” in base alle determinazioni assunte dall’International Paralympic Committee; 
    • c) tesserate per una ASD/SSD affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica, come indicato nell’allegato n. 2 al presente Regolamento, che non abbiano mai partecipato al Campionato Nazionale Assoluto della disciplina per la quale è richiesto l’ausilio; 
    • d) in possesso del “Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico” rilasciato ai sensi del DM 24 aprile 2013 e in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

    Ciascun soggetto beneficiario, diverso da chi ha già beneficiato del contributo erogato con i precedenti avvisi, potrà richiedere l’ausilio/i sportivo/i tramite una sola ASD/SSD e relativamente a una sola disciplina sportiva. 

  • Enti no-profit

    Neo iscritti RUNTS: quando scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo

    Sono stati posti al Ministero del lavoro alcuni quesiti sulla tematica dell'attivazione degli obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale degli enti iscritti al RUNTS.

    Il Ministero con la nota n 14432 del 22.12.2023 ha fornito il seguente chiarimento:

    • per gli enti neo iscritti nel Registro unico la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale scatta sin da subito in caso di superamento, nei due esercizi precedenti, dei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.  

    Obblighi di nomina organo di controllo ETS: quando scatta

    I quesiti sono scaturiti in particolare dall’esame dei bilanci 2021 e 2022 di enti iscritti al RUNTS a seguito di trasmigrazione, dal quale è emerso, il superamento di almeno due dei limiti dimensionali per due anni consecutivi, di cui rispettivamente all’art. 30 e all’art. 31 del CTS, a seguito del quale sorge in capo agli ETS l’obbligo di nominare rispettivamente l’organo di controllo e il revisore legale (quest’ultimo nel caso in cui lo statuto non preveda direttamente la competenza dell’organo di controllo).

    Con la nota n. 11560 del 2 novembre 2020, pubblicata nella sezione “orientamenti ministeriali” del sito istituzionale del Ministero, era stato già chiarito come per gli enti già iscritti nei registri pregressi, le norme in questione, in quanto attinenti all’organizzazione interna di soggetti considerati per legge ETS di diritto transitorio (articolo 101, comma 3 del Codice) fossero applicabili anche prima dell’attivazione del RUNTS, non essendo l’efficacia della norma condizionata dall’operatività del nuovo sistema di registrazione, facendosi conseguenzialmente partire il computo delle due annualità dal 2018 e considerando quindi le annualità 2018 e 2019 ai fini della verifica dell’integrazione dei presupposti dimensionali

    E' evidente come in molti casi, solo in occasione dell’effettiva iscrizione nel RUNTS o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci (che per molti enti sono quelli relativi agli anni 2021 e 2022) gli Uffici del RUNTS siano stati effettivamente messi in condizione di verificare il superamento, quantomeno con riferimento ai due anni consecutivi citati, dei limiti dimensionali dal quale scaturisce obbligo di legge. 

    In tali casi, si ritiene che gli Uffici del RUNTS debbano richiedere ai predetti enti, senza attendere la revisione triennale, di procedere senza indugio alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati. 

    L’organo di controllo e/o il revisore legale, se nominati in sede diversa dall’approvazione del bilancio antecedente all’affidamento dell’incarico, relazioneranno all’organo competente sulla bozza del primo bilancio d’esercizio (ed eventualmente di bilancio sociale) successiva all’accettazione dell’incarico effettuando verifiche e controlli che siano imputabili all’esercizio delle proprie funzioni dal momento in cui, accettando l’incarico, diventano parte integrante dell’organizzazione dell’ETS.

    Il ministero con la nota in oggetto ha chiarito che:

    • l’avvenuta nomina dell’organo di controllo/del revisore legale al momento in cui l’ufficio riscontri il superamento dei parametri,
    • o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio,

    saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS,  anche qualora essi risultino comunque tardivi rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo. 

    Diversamente, il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l’ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione. 

    Pertanto, nei confronti degli enti neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, l’obbligo sorgerà, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell’iscrizione, fermo restando che potranno volontariamente costituire l’organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell’iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell’accettazione dell’incarico all’effettiva iscrizione, dato che solo in presenza dell’iscrizione combinata con il verificarsi del biennio dimensionale l’obbligo di legge potrà dispiegare i propri effetti, cui l’ente non potrà più sottrarsi. 

    Per quanto, poi, previsto in merito all’attività svolta dall’organo di controllo e/o dal revisore legale nominati in un momento successivo alla data di approvazione del bilancio vale quanto già detto con riferimento agli incarichi conferiti agli enti trasmigrati.
    A seguito dell’iscrizione l’ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all’ente che non abbia provveduto, di nominare l’organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine, nonché di integrare le informazioni sul RUNTS. Una eventuale persistente inerzia dell’ente nel provvedere all’adempimento di legge costituirà presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell’articolo 50 del Codice e degli articoli 23, comma 1, lettera d) e
     24 del D.M. n. 106/2020

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Bando marchi collettivi 2023: le domande dal 27 dicembre

    Con avviso il MIMIT informa del fatto che si apre il Bando Marchi Collettivi 2023.

    Nel dettaglio, dal 27 dicembre 2023 e fino al 23 gennaio 2024:

    1. le associazioni rappresentative delle categorie, 
    2. i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128,
    3. e altri organismi di tipo associativo o cooperativo,

    potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per l’accesso alle agevolazioni, previste nella misura massima di 150.000,00 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del finanziamento.

    I criteri e le modalità di applicazione sono riportati nel decreto direttoriale 13 novembre 2023 e la modulistica è scaricabile dal sito dedicato www.marchicollettivi2023.it

    Bando Marchi collettivi 2023: i beneficiari

    Il Bando si rivolge a:

    • Associazioni rappresentative delle categorie produttive
    • consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128
    • altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

    Bando Marchi collettivi 2023: cosa finanzia

    Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione.

    In particolare, devono riguardare la realizzazione di almeno due tra le seguenti attività:

    • Fiere e saloni internazionali
    • Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali
    • Incontri bilaterali con associazioni estere
    • Seminari in italia con operatori esteri e all’estero
    • Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso gdo e canali on-line
    • Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

    L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può  superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto  marchi collettivi o di certificazione differenti. 

    E’ possibile presentare una sola domanda di  agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.
    Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.
    Fermo restando l’importo totale dell’agevolazione concessa, l’importo delle agevolazioni per tipologia di INIZIATIVA potrà variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima  del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
    In ogni caso, non sarà possibile rendicontare INIZIATIVE diverse da quelle per le quali è stata  concessa l’agevolazione.
    L’importo dell’agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sarà  rideterminato a conclusione del progetto, prima dell’erogazione, sulla base delle spese  ammissibili effettivamente sostenute. L’ammontare dell’agevolazione, così definitivamente determinata, non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
    In ogni caso, l’agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto  almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell’agevolazione. 

    Bando Marchi collettivi 2023: presenta la domanda

    Le domande di agevolazione relative al bando di cui al decreto direttoriale 13 novembre 2023 relativo alle agevolazioni per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione  possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 27 dicembre 2023 e fino alle ore  18.00 del giorno 23 gennaio 2024.

    Le domande devono essere trasmesse – a pena di inammissibilità – dall’indirizzo PEC del  soggetto richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo  PEC: marchicollettivi2023@legalmail.it indicando nell’oggetto “AGEVOLAZIONI PER  MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE”, complete di tutta la documentazione prevista dal 

    citato decreto direttoriale 13 novembre 2023.

    I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono, a pena di inammissibilità, essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

    • a) avere sede legale in Italia; 
    • b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361; 
    • c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 
    • d) non avere assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1; 
    • e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 
    • f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili; 
    • g) essere iscritti al Registro delle Imprese e attivi, ove applicabile; h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell’antiriciclaggio di cui al D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Fondo progetti interesse generale Terzo settore: proroga all’8.11 per le domande

    Con D.D. n. 263 del 3 novembre 2023 è stato prorogato alle ore 20 dell'8 ottobre il termine di chiusura della piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze di ammissione al Fondo per il finanziamento di progetti di interesse generale del terzo settore.
    Viene precisato che la proroga del termine consentirà di far fronte all'elevato numero di richieste di assistenza tecnica pervenute al servizio di supporto di help desk.

    Ricordiamo appunto che con avviso del 25 ottobre il Ministero informava della attivazione del URP online cui mandare richieste di assistenza per Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore. 

    Ricordiamo inoltre che con il Decreto Direttoriale n. 190 del 21 settembre, che adotta l'Avviso n. 2/2023 si disciplinano le regole per il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

    Con Decreto n 101 del 20 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149, sono stati individuati:

    • gli obiettivi generali, 
    • le aree prioritarie di intervento 
    • le linee di attività finanziabili 

    attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari a complessivi euro 22.666.890.

    Con il Decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre 2023 è stato adottato l'Avviso n 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell’atto di indirizzo, disciplina

    • i criteri di selezione e di valutazione, 
    • le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento,
    •  le procedure di avvio, 
    • l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

    Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i progetti

    Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano). 

    La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi. 

    Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio: tali interventi potranno consistere sia nello svolgimento di attività progettuali sia nello svolgimento di programmi di ordinaria attività statutaria degli enti. 

    Si precisa che non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale

    Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: soggetti proponenti

    Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro. 

    Nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, possono beneficiare delle risorse in parola altresì:

    • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, 
    • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del Codice del Terzo settore, 
    • nonché le fondazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate. 

    Il possesso del requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente/ Capofila in caso di ATS e partner – partecipanti all’iniziativa o progetto per l’intero periodo di realizzazione.

    Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i finanziamenti

    Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l’importo di euro 600.000,00. 

    La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’80 % del costo totale dell’iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.

    La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. 

    In ogni caso il cofinanziamento deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti e/o degli eventuali terzi. Il cofinanziamento, come risultante nel piano finanziario, costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere, in quota parte, le spese connesse alla realizzazione delle attività previste. 

    Le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nell’iniziativa o nel progetto approvato saranno poi applicate all’ammontare complessivo delle spese totali riconosciute per la realizzazione dell’iniziativa o del progetto stesso. 

    Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: la domanda

    I soggetti proponenti devono presentare a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento,  dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2023 sino alle ore 20.00 del 6 novembre 2023 (termine prorogato all'8.11) utilizzando la Piattaforma accessibile al  seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/

    Scarica qui la modulistica.

    Tutte le comunicazioni tra il soggetto richiedente il finanziamento e l’Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente mediante l’indirizzo pec dichiarato nella domanda. 

    Per qualsiasi comunicazione, il richiedente è tenuto a indicare il numero identificativo assegnato alla domanda presentata e a riportare nell‘oggetto la dicitura: “Avviso n. 2/2023 – art. 72 D.Lgs. n. 117 del 2017”. 

    Per ogni comunicazione o richiesta dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: